Sportdipiù 20/2012

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Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, sentenza n. 116/47/12 del 18/09/2012 E’ legittima la deduzione di costi di pubblicità conseguenti a contratti di sponsorizzazione pubblicitaria sottoscritti con due associazioni sportive dilettantistiche locali, considerato che la maggior parte dei clienti del contribuente era costituita da enti locali, società pubbliche e imprese private? La sentenza ha stabilito che qualora non si possa dimostrare il nesso tra l’attività economica svolta dal soggetto erogatore e la capacità di promuovere l’immagine dello sponsor da parte della società sportiva beneficiaria, i costi sostenuti non possono essere considerati deducibili. In pratica l’inerenza che viene richiesta dall’articolo 109 del TUIR deve essere accertata non solo in ordine al reddito, ma anche in ordine all’attività stessa dello sponsor. Secondo l’Amministrazione Finanziaria, considerando il fatto che la maggior parte dei clienti del contribuente era costituita da enti locali, società pubbliche e imprese private, vi è una scarsa o pressoché nulla capacità delle sponsorizzazioni (appunto locali) di attrarre nuovi clienti.

Corte di Cassazione, sentenza n. 3433 depositata il 05/03/2012 Le spese di pubblicità si possono considerare tali pur in assenza di incremento commerciale reale e concreto? O sono da considerarsi quali spese di rappresentanza con la conseguente inapplicabilità del regime fiscale più vantaggioso disposto a favore delle spese di pubblicità? La Corte di Cassazione ha stabilito che sponsorizzare un auto da corsa con il nome dell’impresa non rientra tra le spese di pubblicità, ma tra quelle di rappresentanza, qualora il contribuente non dimostri l’incremento commerciale ottenuto, avuto inoltre riguardo alla “distanza” tra il settore di attività della società e il contesto delle gare automobilistiche. Infatti, la Cassazione ha ritenuto che costituiscono spese di rappresentanza quelle che contribuiscono ad accrescere il prestigio e l’immagine dell’impresa e a potenziarne la possibilità di sviluppo, mentre vanno qualificate come spese di pubblicità e propaganda quelle sostenute per iniziative tendenti prevalentemente, anche se non esclusivamente, a pubblicizzare prodotti, marchi e servizi.

Considerazioni finali Seppur siano coinvolte direttamente le aziende che effettuano la sponsorizzazione, il danno più elevato dello scenario appena sintetizzato, lo stanno subendo e lo subiranno in futuro gli enti sportivi dilettantistici, che sopravvivono grazie alle sponsorizzazioni. E’ logico supporre che troveranno sempre maggiori ostacoli a reperire aziende disposte a promuovere la loro attività agonistica, avendo queste, la quasi certezza di esporsi a pesanti controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria. www.sportdipiu.com - SPECIALE www.sportdipiu.com FISCALE 41


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