SPORT CLUB DICEMBRE 2009

Page 10

Dicembre 09

2-12-2009

15:51

Pagina 8

Diritto e Rovescio

dell’Avv. Sabrina Rondinelli Specializzata in diritto dello sport Dottoranda di ricerca Fac.Giurisprudenza “La Sapienza” sabrina.rondinelli@uniroma1.it

Violazione della clausola compromissoria art. 27, comma 2, dello Statuto federale recita quanto segue: “Tutti i soggetti..., con l’affiliazione, il tesseramento o l’adesione alla Federazione…assumono in ragione della loro attività l’impegno ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottati dalla FIGC..., salvo motivate deroghe, concesse dal Consiglio federale per gravi ragioni di opportunità, ogni violazione o azione comunque tendente alla elusione dell’obbligo di cui al presente articolo determina sanzioni disciplinari..” Ebbene, dobbiamo premettere che, per anni e nonostante le denunce dell’AIC (Associazione italiana calciatori), la violazione della clausola compromissoria non ha spaventato nessuno (tanto meno le società come le vicende recenti ci insegnano), con la conseguenza che le sanzioni sono state per lungo tempo inesistenti e l’impunità un fatto dato per acquisito. Ora, qualcosa sembra però muoversi, e sotto un versante molto interessante per i calciatori. Infatti la Corte Federale ha recentemente affrontato il seguente quesito: l’impugnazione di un Lodo arbitrale dinanzi al giudice ordinario senza la preventiva autorizzazione federale, costituisce violazione dell’art. 27 dello Statuto Federale con conseguente applicazione delle san-

L’

8

zioni previste dal Codice di Giustizia sportiva? Il tema, non è di poca importanza:recentemente, come se non bastasse il pretestuoso ed ingiustificabile ritardo con cui vengono eseguite le delibere a favore dei calciatori, alcune società di entrambe le Leghe (Acireale, Cagliari, Venezia), hanno ritenuto di poter impunemente impugnare i lodi arbitrali per il solo fatto di non condividerne le motivazioni, mentre altre ancora hanno minacciato preventivamente l’impugnazione in caso di pronuncia sfavorevole da parte del Collegio. La tesi delle società consiste, in sintesi, nel sostenere la nullità della clausola compromissoria che sta alla base dell’arbitrato, in quanto posta in violazione delle norme di ordine pubblico vigenti in riferimento al rapporto di lavoro.

Viene in particolare rilevato che la legge n.533 del 1973 vieta il ricorso all’arbitrato per le controversie di lavoro, a meno che ciò non sia previsto da contratti collettivi; inoltre, è in ogni caso nulla la clausola che autorizzi gli arbitri a pronunciare secondo equità ovvero dichiari il lodo non impugnabile. Infine la Legge n. 280 del 2003, all’articolo 1, comma 2, afferma sì l’autonomia dell’ordinamento sportivo ma a patto che, contestualmente, siano fatte salve le situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento giuridico generale. La Corte Federale, nell’affrontare il quesito, ha preliminarmente convenuto che l’autonomia dell’ordinamento sportivo trova senz’altro un limite nel caso in cui i rapporti insorti all’interno dell’ordinamento sportivo medesimo assumano rile-

vanza per l’ordinamento generale. Con la legge 23 marzo 1981, n.91, e successive modificazioni, l’ordinamento statale espressamente ha previsto, con riferimento al rapporto di lavoro subordinato sportivo, la validità della clausola compromissoria con la quale le controversie derivanti dal rapporto tra società sportiva e sportivo siano deferite ad un collegio arbitrale.Ai soggetti tenuti all’osservanza delle norme federali che pongono in essere violazioni o azioni comunque tendenti alla elusione dell’obbligo di cui all’art. 27 dello Statuto, fatta salva l’applicazione di misure maggiormente afflittive, sono comminate le seguenti sanzioni: 1) penalizzazione di almeno tre punti in classifica per le società e le associazioni; 2) inibizione o squalifica non inferiore a mesi sei per i calciatori e per gli allenatori, e ad anni uno per tutte le altre persone fisiche. In conclusione per tutti i calciatori (e non solo), che ci leggono, deve essere chiaro che l’impugnazione di un lodo arbitrale non è priva di conseguenze e può costare molto cara alle società. È dunque prioritario segnalare all’Aic o direttamente alla Procura Federale tutte le violazioni della clausola compromissoria derivanti dalle impugnazioni delle delibere del Collegio Arbitrale. Solo cosi porremo freno ad un fenomeno che, altrimenti, rischia di assumere dimensioni preoccupanti.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.