Glossario 2007

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GLOSSARIO DI DIRITTO DEL MARE

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per il commercio e la navigazione marittima e aerea prevista nella presente Convenzione. Art. 25 (omissis)

Sezione V Disposizioni Finali Art. 26 (omissis) Art. 27 (omissis)

Art. 28 La presente Convenzione avrà una durata di vent’anni a partire dalla sua entrata in vigore. Tuttavia, il principio della libertà di passaggio e di navigazione affermato all’articolo 1 della presente Convenzione avrà una durata illimitata. Se due anni prima della scadenza di detto periodo di vent’anni nessuna Alta Parte contraente avrà dato un preavviso di denuncia al Governo francese, la presente Convenzione resterà in vigore fino a che siano trascorsi due anni dopo l’invio di un preavviso di denuncia. Tale preavviso sarà notificato dal Governo francese alle Alte Parti contraenti. Se la presente Convenzione venisse denunciata conformemente alle disposizioni del presente articolo, le Alte Parti contraenti convengono di farsi rappresentare ad una conferenza avente lo scopo di stabilire i termini di una nuova concessione. Art. 29 (omissis)

In fede di che, i Plenipotenziari sopraccitati hanno firmato la presente Convenzione Fatto a Montreux, il 20 luglio millenovecentotrentasei in undici esemplari, di cui il primo, munito dei sigilli dei Plenipotenziari, sarà depositato negli archivi del Governo della Repubblica francese mentre gli altri vengono rimessi alle Potenze firmatarie. Annessi alla Convenzione (omessi): Annesso I: Tasse e diritti a carico delle navi mercantili in transito attraverso gli Stretti; Annesso II: Stazza e classi delle navi da guerra; Annesso III: Navi scuola della Marina giapponese; Annesso IV: Classi e sottoclassi da comprendere nel calcolo del tonnellaggio totale delle Flotte delle Potenze rivierasche del Mar Nero

1) L’Italia non prese parte alla Conferenza internazionale nella quale fu concordato il testo della nuova Convenzione destinata a sostituire quella di Losanna del 24 luglio 1924, ma vi aderì il 2 maggio 1938 (vds. Ministero della Marina, Istruzioni di Diritto di Guerra per i Comandi Navali, 1939). La Convenzione fu resa esecutiva in Italia con R. Decreto Legge 16 giugno 1938, n. 1160. 2) La traduzione in lingua italiana qui riportata del testo francese della Convenzione è quella contenuta nella raccolta di P. Verri, Diritto per la pace e Diritto per la guerra, Roma, 1980. 3) Le tasse previste da tale Annesso I riguardano il controllo sanitario, i fari e le boe luminose, il servizio di salvataggio 4) L’Annesso II alla Convenzione, nel definire le classi di navi da guerra, prevede che le portaeromobili siano «bastimenti da guerra di superficie che, quale che sia il loro dislocamento, sono costruite o predisposte principalmente per trasportare e far operare aeromobili in mare» Supplemento alla Rivista Marittima


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