Corso Previdenza Base

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Decorrenza dei trattamenti in regime di totalizzazione

Pensione a superstiti e pensioni di inabilità in regime di totalizzazione

Lavoratori extra comunitari rimpatriati

Calcolo della quota contributiva in presenza di maggiorazione (lavoratori non vedenti, invalidi con invalidità superiore al 74%)

Indennizzi per cessazione dell’attività commerciale

Con messaggio n.219 del 4 gennaio 2013, a completamento delle indicazioni già fornite con circolare n. 35 del 14 marzo 2012 (commentata su Punto d’Incontro del 23 marzo 2012), l’Inps ha fornito alcuni chiarimenti di carattere interpretativo in ordine a talune problematiche in materia di trattamenti pensionistici di cui all’art. 24 della legge n. 214/2011.

Accredito contribuzione figurativa a favore degli assicurati nel sistema contributivo L’Inps ribadisce che nei confronti dei soggetti che accedono al trattamento pensionistico di vecchiaia o anticipato con il sistema contributivo trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 1 comma 40, della legge 335 del 1995, che riconoscono i seguenti periodi di accredito figurativo:  

assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età in ragione di 170 giorni per ciascun figlio; assenze dal lavoro per l’assistenza a figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purché conviventi, nel caso ricorrano le condizioni previste dall’art.3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la durata di 25 giorni complessivi l’anno, nel limite massimo complessivo di 24 mesi; a prescindere dall’assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell’evento, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età, rispetto al requisito richiesto per la pensione di vecchiaia previsto dalla legge 214/2011 (comprensivo della speranza di vita), nella misura di 4 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di 12 mesi. In alternativa, la lavoratrice può optare per la liquidazione del trattamento pensionistico sulla base di un coefficiente di trasformazione maggiorato (rispetto all’età di accesso a pensione) di un anno in caso di uno o due figli e di due anni in caso di tre o più figli.

Supplementi di pensione su pensioni dell’assicurazione generale obbligatoria L’INPS ribadisce che i requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia da prendere in considerazione per la liquidazione dei supplementi di pensione sono quelli indicati dall’art.24 della legge 214/2011. Per quanto riguarda il calcolo della quota di supplemento relativa ad anzianità contributive acquisite dal 1 gennaio 2012, il calcolo sarà ovviamente effettuato con il sistema contributivo. Ai fini dell’individuazione dell’età pensionabile che dà diritto – per una sola volta – alla 55. ALLEGATI Aggiornato a novembre 2013


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