processo penale minorile

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Nel codice Zanardelli, al fine di evitare sanzioni pecuniarie, si nota come i genitori avessero l’ingiunzione di provvedere all’educazione del minore e di vigilare sulla sua condotta. Questa è una modalità di controllare i minori attraverso la corresponsabilizzazione diretta dei genitori. Prima della rivoluzione industriale, la famiglia allargata, contadina o artigiana, era in grado di aderire a questa forma di corresponsabilizzazione, in quanto il minore era visto come un membro del gruppo stesso, tanto integrato da confondersi in esso. Con lo sradicamento, l’urbanizzazione e la nuclearizzazione della famiglia anche il bambino diventa un individuo separato e la famiglia non è più in grado di rispondere e di farsi carico, anche sul piano penale, dei suoi comportamenti31. Petraccone sottolinea che le cause della delinquenza di minorenni devono essere cercate nel “dissolvimento dell’istituto della famiglia”che trova le cause della sua rovina“nell’attuale sistema economico-sociale”. Secondo tale autore il fenomeno dell’urbanesimo, dovuto all’aumento delle fabbriche, porta come conseguenza “l’allontanamento per quasi tutta la giornata del capo famiglia e non di rado anche della madre”. Egli nota comela concezione della vita diventi più “materialista”, con un “abbassamento dei sentimenti religiosi” e, come logica conseguenza il “dissolvimento della famiglia nelle classi più povere”32. In questo contesto la criminalità minorile diventa solo una conseguenza inevitabile. Altri autori dell’epoca individuano nel cinematografo, nella stampa e nel teatro popolare possibili cause di delinquenza minorile. Altri fattori identificati quali causa della delinquenza minorile sono: lo sviluppo industriale, la progressiva urbanizzazione, la crisi della famiglia,aumentata intensità dei rapporti con una realtà sociale complessa33. Camboni sostiene che “la delinquenza minorile deve essere considerata, anziché dal punto di vista penalistico, come un problema di bonifica umana e di profilassi sociale […] il sistema repressivo resta fine a se stesso e, per ragioni di contagio psichico, contribuisce alla recidiva, mentre un regime penale eccezionale a base educativa, integrato con tutto un programma di prevenzione e di difesa del minore nei rapporti biopsichici, da risultati notevoli che persuadono della necessità di attuare in larga scala la politica di tutela che considera in definitiva il problema del minore traviato come programma di difesa e di risanamento nazionale”34. 31

De Leo, 1981, pp. 41-42 Petraccone G., 1925, p. 159 33 Perrando G.G., 1935, p. 161, scrive come “la civiltà moderna come tende ad intensificare lo sviluppo delle attività umane, tende pure ad anticipare ed a moltiplicare le incompatibilità criminose”. 34 Camboni, cit. in Borsani A., 1997, p. 88 32

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