RIVISTA MILITARE 2000 N.6

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tissime remore si possono rimuovere solo con un equo disposto legislativo che comporta qualche onere finanziario. come già statuito per gli ufficiali e i sottufficiali, nella posizione di ausiliaria e di riserva, anche per i militari di truppa riservisti volontari potrebbero essere contemplati avanzamenti di grado in rapporto al servizio prestato come richiamati. analogamente, può essere offerta ai riservisti volontari la possibilità di frequentare circoli e soggiorni militari, di effettuare

al di là degli intrinsechi vantaggi economici – a volte effimeri – derivanti da questi benefits , il semplice fatto che essi esistano suscitano nel riservista volontario la sensazione e l’orgoglio di fare ancora «parte del sistema». Gli aDeGuaMenti norMativi

operatore addetto alla rimozione e bonifica di esplosivi nella ex iugoslavia.

il nuovo sistema per il completamento delle unità in vita dell’esercito postula infine un supporto legislativo organico che ne assicuri la funzionalità. si tratta di integrare norme giuridiche vigenti in materia – ancora valide – con altre connes-

acquisti a prezzi agevolati presso magazzini del commissariato e farmacie militari, di ottenere prestazioni sanitarie presso le formazioni sanitarie militari, ecc.; sarebbe infine quanto mai opportuno concedere loro agevolazioni di viaggio per la partecipazione a raduni annuali delle associazione d’arma/corpo o per assistere ad esercitazioni di grande interesse addestrativo e a celebrazioni militari.

se all’istituzione del riservismo volontario; ossia di attuare una simbiosi normativa volta a regolamentare: • la costituzione e i compiti della Fc e le categorie di riservisti destinati a farvi parte (volontari e no); • gli adempimenti addestrativi (richiami alle armi) necessari per mantenere la Fc ad un soddisfacente standard di operatività;

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• lo status dei riservisti volontari, la relativa tutela sociale (conservazione del posto di lavoro) e il premio del volontariato; • le retribuzioni spettanti durante i richiami ai riservisti volontari, lavoratori dipendenti o autonomi del settore privato (liberi professionisti, commercianti, imprenditori, ecc.). come già accennato, le norme di carattere sociale ed economico dei riservisti impegnati nel settore privato del mondo del lavoro rivestono estrema importanza per la funzionalità del sistema del completamento. circa la conservazione del posto di lavoro, la legge vigente (l.370/1955) entra nel merito della materia e rimanda in taluni casi alle norme più favorevoli contenute nei contratti di lavoro; poco o nulla invece statuisce circa le agevolazioni da concedere ai datori di lavoro disposti ad avere alle dipendenze riservisti volontari le cui assenze (per richiami) possono turbare il buon andamento della produzione; cioè una congrua contropartita per la loro «disponibilità». tale lacuna normativa può essere colmata prevedendo, a titolo di contropartita, sgravi fiscali, agevolazioni negli appalti per le forniture statali, ecc.; comunque, dalle legislazioni di altri Paesi in cui vige da tempo il riservismo volontario (Gran bretagna, Francia, ecc.) si possono mutuare norme valide al riguardo. Pur ricercando la massima chiarezza delle norme, non è da escludere l’eventualità di contenzioso, considerata l’ampia casistica di rapporti che si vengono a creare tra i diversi soggetti interessati alle attività di completamento; basti pensare ai rapporti tra il riservista volontario e l’amministrazione Difesa, oppure tra quest’ultima e i datori di lavoro privati. Per dirimere ogni possibile caso di contenzioso appare quindi opportuna la previsione di una commissione arbi-


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