Diritto di accesso in materia ambientale

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richiedente. Risulta degno di plauso l'orientamento in base al quale, essendo l'art. 25 una norma processuale, la collocazione nel Capo quinto non impedisce l'ampia applicabilità anche a vantaggio del partecipante ad un altro procedimento, che si sia visto negare il diritto, di prendere visione degli atti di questo. Altrimenti si dovrebbe sostenere che la legge avrebbe assicurato una tutela più efficace a, chiunque allegasse una situazione giuridicamente tutelata e motivata, e negando, invece, protezione ai soggetti convolti più o meno direttamente nel procedimento, i quali non potrebbero mai invocare l'esibizione dei documenti per essi rilevanti. In sostanza la giurisprudenza ritiene che il rimedio di cui all'art. 25 sia utilizzabile, a tutela di ogni diritto di accesso normativamente riconosciuto 79. La parte resistente nel giudizio in materia di accesso è la Pubblica Amministrazione che detiene il documento, ad essa va notificato il ricorso, pena l'improcedibilità della domanda. Quindi, la legittimazione passiva in materia di accesso, va riconosciuta ad i soggetti individuabili attraverso una lettura in combinato disposto degli artt. 22, comma 1, lett.e, e 23 della L. n .241 del 1990, perciò la legittimazione spetta a tutti i soggetti di diritto pubblico, i soggetti di diritto privato che esercitano un'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto interno e comunitario, aziende autonome speciali, enti pubblici, gestori di pubblici servizi, all'Autorità di garanzia e vigilanza nell'ambito dei rispettivi ordinamenti. Una questione che ha suscitato una serie di dubbi interpretativi, è quella della possibile legittimazione attiva dei soggetti pubblici. La giurisprudenza maggioritaria esclude che i soggetti pubblici possano beneficiare del diritto di accesso, in quanto solo attraverso il principio di leale cooperazione istituzionale si garantisce alla Pubbliche Amministrazioni l'accesso ai documenti detenuti da altre Amministrazioni. Il Consiglio di Stato ha affermato, nella sentenza, quinta sezione n. 3190 del 2011, che anche in capo alla Pubblica Amministrazione, sussiste il diritto di accedere ai documenti in possesso di un'altra Pubblica Amministrazione. Si mette, perciò, in discussione il principio di

Carigella F., Garofoli R. e Sempreviva M., “ L'accesso ai documenti amministrativi: tra profili sostanziali e processuali”, Giuffrè editore, Milano, 2003.Pag. 554- 559 ; 79

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