Queste istituzioni 109

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quest'ultima fosse possibile, occorrerebbe quanto meno un'azione in sede legislativa che assicura la certezza del diritto vigente attraverso testi unici e l'esplicita abrogazione di norme. 3) Il controllo: quello esterno deve avere scopo di referto e di verifica dell'efficienza dei controlli interni; è necessario separare nettamente le funzioni e gli organi di controllo esterni da quelli della giurisdizione amministrativo-contabile, tenendo conto della tendenziale unificazione delle giurisdizioni. Il nuovo controllo interno deve avere scopo primario di consulenza e di stimolo dell'autocorrezione degli amministratori; occorre chiarire preventivamente i parametri del controllo, riferiti a risultati di efficienza, efficacia e economicità, rapportati ai mezzi concretamente disponibili; occorre che i controlli siano concomitanti alla gestione, per favorire l'autocorrezione degli scostamenti rilevanti che emergono nel corso della gestione rispetto ad indicatori, serie storiche, valori medi e standard di costi e di rendimenti. Gli scostamenti che si verificano possono derivare da inefficienze di gestione, ma possono anche risultare rivelatori della necessità di rivedere gli obiettivi programmati. I controlli di gestione possono essere strumento di funzionalità e di raggiungimento di risparmi di gestione; la finalità sanzionatoria torna utile soltanto nei casi di inerzia rispetto all'esigenza di correzione/rimedio e nei casi più gravi. Da tale impostazione deriva una responsab I ità per mancato raggiungimento dei risultati, ma a seguito di una fase collaborativa e dialettica indispensabile (e presente nella generalità del "terziario"), cui possa seguire una contestazione del mancato raggiungimento degli obiettivi non arbitraria, dalla quale 128

possono scaturire, in caso negativo, varie conseguenze: dal passaggio ad altro incarico, alla perdita di incentivi, al regresso a funzioni di minor responsabilità, fino - nei casi gravi - alle sanzioni più estreme. Tale impostazione può essere resa a partire dalla revisione del decreto legislativo n. 2911993; vanno comunque ancora attuate varie norme innovative, come quella dello stesso decreto che prevede la rilevazione di costi e di rendimenti in ogni ufficio o come quella che prevede la conoscenza/pubblicità dei prezzi praticati sul mercato e da altre amministrazioni nell'acquisto di beni e servizi, per potersi correggere. Il bilancio sperimentale deve essere applicato e non restare sulla carta; deve essere un bilancio "parallelo" per periodi limitati, di sperimentazione concreta e di "formazione sul campo". Ordinamento della dirigenza: la sentenza della Corte Costituzionale che ha rigettato la questione di legittimità sollevata rispetto alla privatizzazione e contrattualizzazione del rapporto di lavoro dei dirigenti ministeriali, è stata occasione per rivedere l'opinabile distinzione tra dirigenti e dirigenti generali. Riteniamo che utili indicazioni sulle categorie che, in via esclusiva, debbano restare disciplinate da leggi speciali provengano indirettamente dall'art. 98 della Costituzione (magistrati, militari, forze di polizia, diplomatici). Va completata la riforma che ha delineato una dirigenza intesa come funzione invece che come carriera, indicando una regredibilità o progredibilità delle responsabilità di funzione sulla base delle attitudini dimostrate e dei risultati. In quest'ottica, il massimo livello della dirigenza deve essere anch'esso soggetto ad un regime privatistico, da realizzarsi attraverso


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