GIUDICE Art. 2. (Cognizione del giudice).- 1. Il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito TITOLO I CAPO I 2. La decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una questione civile, amministrativa o penale non ha efficacia vincolante in nessun altro processo. LIBRO I SEZIONE I Disposizione generale 3. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti.