Codice Procedura Penale

Page 202

(1) Comma aggiunto dall'art. 4, co. 2, del d.l. 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, nella l. 19 gennaio 2001, n. 4 in G.U.n.16 del 20 gennaio 2001. CAPO III ATTI SUCCESSIVI ALLA DELIBERAZIONE Art. 545 ( Pubblicazione della sentenza ) - 1. La sentenza è pubblicata in udienza dal presidente o da un giudice del collegio mediante la lettura del dispositivo. 2. La lettura della motivazione redatta a norma dell’art. 544 comma 1 segue quella del dispositivo e può essere sostituita con un’esposizione riassuntiva. 3. La pubblicazione prevista dal comma 2 equivale a notificazione della sentenza per le parti che sono o devono considerarsi presenti all’udienza. Art. 546 ( Requisiti della sentenza ) - 1. La sentenza contiene: a) l’intestazione «in nome del popolo italiano» e l’indicazione dell’autorità che l’ha pronunciata; b) le generalità dell’imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private; c) l’imputazione; d) l’indicazione delle conclusioni delle parti; e) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l’indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e l’enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie; f) il dispositivo, con l’indicazione degli articoli di legge applicati; g) la data e la sottoscrizione del giudice. 2. La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta dal presidente e dal giudice estensore. Se, per morte o altro impedimento, il presidente non può sottoscrivere, alla sottoscrizione provvede, previa menzione dell’impedimento, il componente più anziano del collegio; se non può sottoscrivere l’estensore, alla sottoscrizione, previa menzione dell’impedimento, provvede il solo presidente. 3. Oltre che nel caso previsto dall’art. 125 comma 3, la sentenza è nulla se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero se manca la sottoscrizione del giudice. Art. 547 ( Correzione della sentenza ) - 1. Fuori dei casi previsti dall’art. 546 comma 3, se occorre completare la motivazione insufficiente ovvero se manca o è incompleto alcuno


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.