Agricoltura Veneta n.2 2013

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Numero 2 - Novembre 2013

Vinacce e fecce, le novità* L’esenzione all’obbligo di consegna in distilleria (ai sensi dell’art. 14 della L.82/06) dei sottoprodotti della vinificazione (sia di propria produzione che acquistati), cioè vinacce e fecce è stata introdotta con il DM 5396 del 27 novembre 2008, modificato dal DM 7407 del 4 agosto 2010. Chi è esentato? Sono sollevati sia dall’obbligo di consegna in distilleria che all’obbligo del ritiro sotto controllo i produttori: - che producono nei propri impianti un quantitativo di mosto o di vino o non superiore ai 25 hl; - di vini spumanti di qualità del tipo aromatico (VSQA) e di vini spumanti e vini frizzanti di qualità prodotti in regioni determinate di tipo aromatico elaborati con mosti di uve o con mosti di uve parzialmente fermentati acquistati e sottoposti a trattamenti di stabilizzazione per eliminare le fecce. Tutti gli altri produttori, compresi quelli che praticano il metodo di produzione biologico delle uve da vino, sono esentati dall’obbligo in consegna distilleria

purchè, appunto, assolvano la prestazione vinica attraverso il ritiro sotto controllo da effettuarsi con le seguenti modalità: - comunicazione di cui al modello allegato 2 bis (introdotto con il DM 7407 del 4 agosto 2010) che deve essere trasmesso all’Ufficio periferico dell’ICQRF territorialmente competente, per le vie brevi (fax o posta elettronica certificataPEC) almeno entro il quarto giorno antecedente l’inizio delle operazioni di ritiro. Questa comunicazione, oltre ai dati del sottoscrittore e quelli aziendali, dovrà indicare anche: a) la data e l’ora del giorno di effettuazione dell’uso alternativo ovvero, se le operazioni verranno effettuate in più giornate, vanno comunicate le giornate e gli orari del piano di ritiro/consegna; b) il luogo in cui si effettuerà l’operazione, barrando e completando i dati della casella relativa la scelta; c) il tipo di destinazione, barrando e completando i dati della casella relativa la scelta dei seguenti usi alternativi: • uso agronomico diretto, mediante la distribuzione dei sottoprodotti nei terreni agricoli di proprietà ovvero non di proprietà, nel limite di 30 q/ha; • uso agronomico indiretto, mediante l’utilizzo dei sottoprodotti per la produzione di fertilizzanti; • uso energetico, mediante l’utilizzo dei sottoprodotti quale biomassa per la produzione di biogas; • uso farmaceutico, mediante l’utilizzo dei sottoprodotti per la produzione di farmaci; • uso cosmetico, mediante l’utilizzo dei sottoprodotti per la produzione di cosmetici. • Le vinacce possono inoltre essere destinate all’estrazione dell’enocianina o alla produzione di prodotti agroalimentari (in quest’ultimo caso specificare la tipologia, es. Brovada);

Termini. Il ritiro sotto controllo, ovvero l’uso alternativo, può essere effettuato: per le vinacce entro 30 giorni dalla fine del periodo vendemmiale determinato annualmente con provvedimento della Regione, normalmente fissato al 31 dicembre; per le fecce entro 30 giorni dal loro ottenimento e comunque non oltre il 31 luglio di ciascuna campagna. Vanno comunicati poi, oltre ai quantitativi destinati ai vari usi: per le vinacce, anche l’alcol anidro (tot/100) che mediamente è di 2,8; per le fecce, anche l’alcol anidro (tot/100) che mediamente è di 4 nonché l’umidità che mediamente è del 45%. Note: il DM 5396 del 27 novembre 2008 inoltre, introduce anche l’esenzione alla convalida del DOCO per il conferimento dei sottoprodotti; il DM 9935 del 26 novembre 2010 inoltre, dispone che le fecce di vino destinate all’uso agronomico devono essere dena-

turate con solfato ferroso per uso agricolo, nella misura minima di 100 grammi per ogni 100 litri di feccia, in luogo del cloruro di litio ovvero del sale pastorizio; tutte le operazioni sopra descritte, ivi comprese quelle di denaturazione, devono essere annotate sui relativi registri ufficiali di cantina nei termini prescritti: 1 giorno per le entrate e 3 per le uscite, ad eccezione per quelli tenuti in modalità informatica per i quali i termini di stampa sono 30 giorni purchè tali operazioni risultino documentabili; in caso di inadempimento alle modalità di ritiro sotto controllo (definito così per consentire all’autorità competente il controllo delle corrette operazioni) non si intenderà assolta la prestazione vinica, ovvero l’obbligo alla consegna in distilleria, e pertanto verrà sanzionato in base alla normativa vigente con sanzioni che vanno da 100 a 15.493 Euro di cui al D. Lgs 290/00 e alla L. 82/06 * a cura del Corpo Forestale dello Stato, Comando Provinciale di Treviso.

Quali politiche per la competitività del settore vitivinicolo veneto Incontro con gli operatori della filiera Programma Lunedì 18 novembre ore 16.00 Aula Magna dell’Università Via Dalmasso, 1 Conegliano (TV)

Lunedì 25 novembre ore 16.00 Cantina Valpolicella Negrar Via Cà Salgari, 2 Negrar (VR)

Ore 16.00 Apertura dei lavori Andrea Comacchio Commissario straordinario allo Sviluppo Rurale – Regione Veneto Ore 16.10 Introduzione Antonio De Zanche Veneto Agricoltura Ore 16.20 Il settore vitivinicolo veneto e l’impatto dei finanziamenti PSR/OCM Vasco Boatto Università di Padova

Ore 16.50 I finanziamenti per il settore vitivinicolo veneto: cosa ne pensano gli operatori della filiera Eugenio Pomarici Università Federico II di Napoli Ore 17.20 Dibattito Ore 17.45 Intervento di Franco Manzato Assessore all’Agricoltura della Regione Veneto

Segreteria organizzativa: Veneto Agricoltura - Settore Ufficio Stampa e Comunicazione: Viale dell’Università, 14 – 35020 Legnaro (Pd) Tel. 049 8293716 – fax 049 8293815 - www.venetoagricoltura.org - e-mail: ufficio.stampa@venetoagricoltura.org


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