Lecce - Guida sotto l'effetto di alcool e sostanze stupefacenti - contravvenzione di cui all'art. 18

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Lecce - Guida sotto l'effetto di alcool e sostanze stupefacenti contravvenzione di cui all'art. 186,comma 7,del codice della strada,punita con le pene di cui al comma 2 lett. c)

CIRCOLAZIONE STRADALE Tribunale Lecce Sez. II, Sent., 09-02-2021 CIRCOLAZIONE STRADALE Guida sotto l'effetto di alcool e sostanze stupefacenti Fatto Diritto P.Q.M. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE II^ SEZIONE PENALE Il Giudice Dott.ssa Silvia Saracino - alla pubblica udienza del 22 gennaio 2021 - ha pronunziato e pubblicato la seguente SENTENZA nei confronti di S.D., nato a C. S. il (...) e res. a L. via V. F., n. 147; elett. domic. c/o Avv. Putignano; libero presente; Difeso di fiducia dall'Avv. Antonio Putignano del foro di Lecce; sostituito con delega orale dall'Avv. Vincenzo Magi; IMPUTATO V. ALLEGATO IMPUTATO/A a)della contravvenzione di cui all'art. 186,comma 7,del codice della strada,punita con le pene di cui al comma 2 lett. c)dello stesso articolo,per aver rifiutato di sottoporsi all'accertamento di cui ai commi 3,4 e 5 dello art. 186 essendovi motivo di ritenere che si trovasse in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze alcoliche alla guida del veicolo targato (...),di sua proprietà; in Copertino,il 9.12.2016; b)della contravvenzione di cui all'art. 187,comma 8,del codice della strada,punita dall'art.l86,comma 7,dello stesso codice con le pene di cui al comma 2,lett. c),per aver rifiutato di sottoporsi all'accertamento di cui ai commi 2,2bis,3 e 4 dello stesso art. 187 D.Lgs. n. 285 del 1992 essendovi motivo di ritenere che si trovasse anche in stato di alterazione psico-fisica per uso di


sostanze stupefacenti alla guida del veicolo indicato al capo A),targato (...),di sua proprietà; in Copertino,il 9.12.2016; Con l'intervento del V.P.O. Dott. M.A.P. Svolgimento del processo 1. - Con decreto del 30.5.2019, il P.M. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, all'esito delle indagini preliminari, disponeva la citazione a giudizio di S.D., affinché rispondesse dei reati di cui agli artt. 186, co. 7 del c.d.s e 187, co. 8 del D.Lgs. n. 285 del 1992, così come riportato in rubrica. In data 8.11.2019, non comparso l'imputato, il Tribunale, sentite le parti, dato atto della regolarità della notifica e non emergendo alcun legittimo impedimento a comparire, procedeva in sua assenza ai sensi dell'art. 420 bis c.p.p., tenuto conto che nel corso del procedimento ha nominato un difensore di fiducia. Veniva dichiarato aperto il dibattimento. Dopo un rinvio legato all'emergenza epidemiologica (Covid-19), all'odierna udienza, le parti formulavano le rispettive richieste di prova ed il processo veniva istruito mediante l'esame dei testi (P.A., S.C.) e l'esame dell'imputato. All'esito le parti rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte ed il Tribunale pronunciava sentenza mediante lettura del dispositivo, riservando nel termine di trenta giorni il deposito delle motivazioni. Motivi della decisione 2. Ritiene il Tribunale che S. vada assolto dal reato ascrittogli per difetto dell'elemento soggettivo del reato. Il Sovrintendente P.A., in servizio presso la polizia locale di Lecce, ha riferito che il 9 dicembre 2016 ha effettuato un accertamento su un sinistro stradale verificatosi sulla tangenziale est. Il sinistro riguardava un autocarro ed un autoveicolo, il quale veniva tamponato dal veicolo condotto da S.D. ad elevata velocità, tanto che la collisione, di notevole intensità, provocò lo slittamento dell'autocarro contro il new jersey centrale della tangenziale. Entrambi i conducenti riportarono lesioni e furono trasportati mediante ambulanza presso il nosocomio più vicino. Quando è arrivato sul posto, ha comunicato alla sala operativa quanto era accaduto e dalla sala operativa è stato mandato un fax al nosocomio di Copertino al fine di effettuare accertamenti su eventuali assunzioni di sostanze stupefacenti o alcoliche da parte di S. (cfr. doc. n. 6).


Sul punto, il testimone ha riferito che sul modulo inviato all'ospedale viene espressamente richiesto che il paziente venga informato del diritto di farsi assistere da un difensore. In genere questa prescrizione dovrebbe essere poi messa in atto dall'operatore di polizia presente presso il nosocomio. Nel caso di specie, l'ospedale inviò il referto con gli esami eseguiti ed un altro modulo in cui vi era annotata la dicitura che il paziente rifiutava di sottoporsi ad ulteriori accertamenti richiesti dalla polizia municipale (cfr. relazione di pronto soccorso del 9.12.2016). L'imputato, al riguardo, ha riferito che dopo essere arrivato in ospedale a bordo dell'ambulanza, ha ricevuto le cure e ha eseguito dei prelievi del sangue per i dovuti accertamenti sanitari. Poco prima delle dimissioni, dopo aver trascorso numerose ore in ospedale, l'infermiera gli disse che avrebbe dovuto fare un altro prelievo, senza dire però che tipo di accertamento fosse. Ha chiarito che si rifiutò di fare altri prelievi del sangue perché era da molto tempo in ospedale ed era provato da tutti gli esami eseguiti, oltretutto perché non ebbe adeguata informazione circa il motivo degli esami ulteriori da eseguire e le conseguenze in caso di rifiuto, né fu avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore. S.C., padre dell'imputato, ha riferito che il sinistro si verificò intorno alle 15.00 del pomeriggio e che suo figlio fu dimesso dall'ospedale intorno alle 18.30. Poco prima di andare via un'infermiera chiese al figlio di rientrare in ospedale per continuare a fare altri accertamenti senza spiegare a cosa servissero e quali conseguenze vi sarebbero state se si fosse rifiutato di farli. 3. - Dall'istruttoria svolta è emerso che in data 9.12.2016, S.D. è stato trasportato in ospedale intorno alle ore 16.00 per eseguire accertamenti e cure per le lesioni riportate in conseguenza del sinistro (cfr. referti medici e analisi eseguite presso il nosocomio di Copertino). Poco prima di essere dimesso, alle ore 18.41, dall'operatore del pronto soccorso gli veniva richiesto di sottoporsi agli accertamenti standard richiesti dalla polizia municipale (alcool test, psicofarmaci e altre sostanze psicoattive). S. rifiutava e apponeva la propria firma sul referto, allontanandosi dall'ospedale. Ebbene, la peculiarità della vicenda consiste nel fatto che l'imputato è stato avvisato dall'operatore del pronto soccorso per eseguire ulteriori esami demandati al nosocomio dalla polizia municipale di Lecce.


Nel fax inviato dalla sala operativa al nosocomio, si specifica espressamente che il conducente deve essere informato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia e che a seguito di rifiuto di sottoporsi ad accertamento incorrerà nelle sanzioni previste dall'art. 187 del C.d.S. Deve, tuttavia, sottolinearsi come non vi sia traccia documentale che tutto ciò sia concretamente avvenuto nel nosocomio: il teste P. ha chiarito che tale attività in genere viene demandata all'operatore di polizia presente all'interno dell'ospedale. Nel caso in questione agli atti vi è unicamente una relazione di pronto soccorso, redatta dal medico dott. D.D.P., in cui oltre alla prognosi ed al trattamento medico effettuato, si inserisce anche la dichiarazione del paziente di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti richiesti dalla polizia municipale. Tuttavia, può dubitarsi dell'effettiva informazione data dal medico di pronto soccorso al paziente circa le conseguenze di tale rifiuto. Solo un operatore di polizia, infatti, avrebbe potuto raccogliere adeguatamente il consenso del soggetto in ordine agli accertamenti richiesti, dopo averlo avvisato delle facoltà che la legge gli riconosce in relazione al diritto di farsi assistere da un difensore e delle conseguenze penali in caso di rifiuto. Si può allora concludere che in relazioni alle concrete circostanze di fatto evidenziate l'imputato non abbia avuto piena consapevolezza delle conseguenze penali del suo rifiuto e come tale abbia commesso il reato in questione in difetto del necessario elemento soggettivo. Ne consegue che l'imputato va mandato assolto dal reato ascrittogli con la formula di cui al dispositivo. P.Q.M. Visto l'art. 530, 2 c. c.p.p. Assolve S.D. dai reati a lui ascritti perché il fatto non costituisce reato. Giorni 30 per il deposito dei motivi. Così deciso in Lecce, il 22 gennaio 2021. Depositata in Cancelleria il 9 febbraio 2021.

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