ATTO CAMERA INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/18621 Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17 Seduta di annuncio: 891 del 27/11/2017 Firmatari
Primo firmatario: GUIDESI GUIDO Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI Data firma: 27/11/2017 Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo cofirmatario RONDINI MARCO
Data firma
Gruppo LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
28/11/2 017
Destinatari
Ministero destinatario: • MINISTERO DELL'INTERNO • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 27/11/2017 Stato iter:
IN CORSO Fasi iter:
APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 28/11/2017 Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-18621 presentato da GUIDESI Guido testo presentato
Lunedì 27 novembre 2017 modificato Martedì 28 novembre 2017, seduta n. 892 GUIDESI, RONDINI. — Al Ministro dell'interno, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che: l'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dispone l'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli e prevede sanzioni severe per chi contravviene a tale adempimento (849 euro, ridotti a un quarto se viene attivata una polizza entro 30 giorni, e confisca del mezzo); mentre i veicoli immatricolati sul territorio italiano sono giustamente obbligati a rispettare la normativa vigente, per i veicoli muniti di targa di immatricolazione in uno degli Stati europei vige il principio della cosiddetta «assicurazione presuntiva» e pertanto non sono previste sanzioni in caso di auto circolante senza assicurazione, anche quando sia accertato che il veicolo immatricolato in uno dei suddetti Paesi sia effettivamente sprovvisto di copertura assicurativa; secondo la nota del Ministero dell'interno (protocollata il 3 aprile 2017 n. 300/A/2792/17/124/9), i corpi di polizia italiani non possono contestare a questi veicoli la mancanza di copertura assicurativa, perché è proprio la targa straniera a coprirli, addirittura anche nel caso in cui si accerti che il veicolo circoli illegittimamente sul territorio italiano da più di un anno e non si sia proceduto alla sua «nazionalizzazione» attraverso immatricolazione; per circa 40 nazioni, l'assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile da incidente stradale viene assolta con la semplice apposizione della targa sul mezzo e, in caso di incidente, è l'ufficio centrale italiano che provvede alla conseguente liquidazione dei danni, rifacendosi poi sulle compagnie estere (che spesso risarciscono i danni solo in parte); nei fatti, accade molto spesso che le auto regolarmente circolanti sul territorio italiano, in particolar modo nelle zone di confine, siano immatricolate nell'Est europeo e vengano condotte da stranieri regolarmente trasferitisi in Italia o da italiani che approfittano della targa straniera per eludere i controlli stradali automatici ed evadere le tasse sul mezzo dovute –: quali iniziative il Governo intenda adottare al fine di impedire comportamenti
illegittimi legati alla circolazione sul territorio italiano di veicoli stranieri sprovvisti di regolare copertura assicurativa nel Paese in cui sono immatricolati; se non si ritenga doveroso assumere iniziative per effettuare controlli sui veicoli stranieri, cosĂŹ come vengono regolarmente controllati i veicoli nazionali, con lo scopo di verificare la validitĂ di tutti i documenti di circolazione, compresa la copertura assicurativa, e la residenza del conducente, operazione che servirebbe da deterrente ad immatricolazioni estere finalizzate solo ad eludere i controlli stradali ed evadere le tasse automobilistiche. (4-18621) Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione): controllo del traffico controllo di polizia assicurazione obbligatoria