Tar 2021-chiesto annullamento della illegittimità del silenzio serbato dall'I.N.P.S. sulla istanza d

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Tar 2021- chiesto annullamento della illegittimità del silenzio serbato

dall'I.N.P.S. sulla istanza di accesso agli atti Pubblicato il 04/08/2021

N. 09200/2021 REG.PROV.COLL. N. 03644/2021 REG.RIC.

R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3644 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati ……………. contro I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Elisabetta Lanzetta, Samuela Pischedda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli Uffici della Avvocatura INPS in Roma, via Cesare Beccaria, 29; Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, rappresentato e difeso dagli avvocati ……………. per l'annullamento della illegittimità del silenzio serbato dall'I.N.P.S. sulla istanza di accesso agli atti del 27 gennaio 2021.


Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di I.N.P.S. e di Alitalia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2021 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO La ricorrente è dipendente Alitalia attualmente in cassa integrazione (CIGS). Con l’istanza di accesso in epigrafe indicata chiedeva la documentazione utilizzata dall’INPS ed inviata dal datore di lavoro Alitalia per la determinazione dell'importo dell'Assegno versato dal Fondo di Solidarietà per il trasporto Aereo (FSTA) e l'indennità di cassa integrazione straordinaria. Più in particolare si chiedeva: a) gli accordi sindacali trasmessi al momento della richiesta di accesso all'istituto della CIGS; b) la documentazione attestante la retribuzione, trasmessa dal datore di lavoro all'INPS; c) tutti gli atti del procedimento, ivi compresi dunque i controlli sui dati ricevuti da Alitalia ed effettuati dall'INPS. In assenza di riscontri – di natura definitiva e non meramente interlocutoria – veniva proposto ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. per violazione degli artt. 22 ss. della legge n. 241 del 1990. Si costituivano in giudizio sia INPS che Alitalia, la quale contestava la genericità e la natura meramente esplorativa della richiesta. Entrambi facevano presente di avere al riguardo fornito adeguati riscontri. Alla camera di consiglio del 20 luglio 2021 la causa veniva infine trattenuta in decisione.


Tutto ciò premesso il ricorso è fondato dal momento che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di Alitalia, documentazione riguardante la ricorrente è stata agli atti del procedimento pacificamente depositata. Di tanto ha fornito adeguata dimostrazione proprio la difesa di INPS nella parte in cui (cfr. pag. 4 della memoria difensiva in data 24 giugno 2021) è stato affermato che “i dati per procedere al calcolo della prestazione sono forniti dal datore di lavoro”. Pertanto la richiesta non è generica ma va sicuramente ricondotta alla documentazione richiamata da INPS e riferibile ai dati che Alitalia ha a suo tempo comunicato al fine di procedere al suddetto calcolo della prestazione, ivi ricompresi eventuali “prospetti conteggi” ad uso meramente interno. Il ricorso è dunque fondato e deve essere accolto. La documentazione richiesta con istanza in data 27 gennaio 2021 dovrà essere esibita nel termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione/notificazione della presente decisione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto: a) annulla il silenzio rigetto pure in epigrafe indicato; b) ordina ai soggetti qui intimati (INPS ed Alitalia) l’esibizione della documentazione indicata nella stessa parte motiva e nel termine ivi perentoriamente prescritto.


Condanna i medesimi soggetti alla rifusione delle spese di lite da liquidare, in parti eguali, nella complessiva somma di euro 2.000 (duemila/00), oltre IVA e CPA. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2021 con l'intervento dei magistrati: Riccardo Savoia, Presidente Massimo Santini, Consigliere, Estensore Roberto Vitanza, Consigliere L'ESTENSORE Massimo Santini

IL PRESIDENTE Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.



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