Tar 2020: ‘ escluso, per inidoneità attitudinale, dal concorso interno, per titoli di servizio ed es

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Tar 2020: ‘ escluso,

per inidoneità attitudinale, dal concorso interno, per titoli di servizio ed esame, per l’accesso a 1400 posti per il corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore’ Pubblicato il 07/05/2020

N. 04791/2020 REG.PROV.COLL. N. 06963/2016 REG.RIC.

R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6963 del 2016, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati x contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; per l'annullamento del giudizio di inidoneità al concorso a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della polizia di Stato indetto con d.m. del 24.09.2013; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;


Visti tutti gli atti della causa; Visto l’art. 84, c. 5, del D. L. 17 marzo 2020, n. 18; Relatore all’udienza del giorno 28 aprile 2020 il dott. Antonio Andolfi; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO Con ricorso notificato al Ministero dell’interno il 27 maggio 2016, l’interessato impugna il verbale, notificato il 5 aprile 2016, con cui la commissione per l’accertamento delle qualità attitudinali gli ha comunicato il giudizio di inidoneità nel concorso interno, per titoli di servizio ed esame, per l’accesso a 1400 posti per il corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore, del ruolo degli ispettori della polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale del 24 settembre 2013. Il provvedimento di esclusione è motivato con i risultati conseguiti nelle prove attitudinali e nel colloquio cui il candidato è stato sottoposto a norma dell’articolo 5, commi 5 e 6, del decreto ministeriale 28 aprile 2005. Il Ministero dell’interno si costituisce in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, per infondatezza. L’istanza cautelare del ricorrente viene respinta con ordinanza numero 4070 del 19 luglio 2016. Il ricorso è deciso, nel merito, alla camera di consiglio del 28 aprile 2020, ai sensi dell’art. 84, c. 5, del D. L. 17 marzo 2020, n. 18. DIRITTO Il ricorrente, in servizio presso la polizia di Stato, impugna il provvedimento con cui è stato escluso, per inidoneità attitudinale, dal concorso interno, per titoli di servizio ed esame, per l’accesso a 1400 posti per il corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore, del ruolo degli ispettori della polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale del 24 settembre 2013.


Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente deduce la genericità e illogicità della motivazione che risulterebbe in violazione del decreto ministeriale numero 129 del 28 aprile 2005, recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale degli agenti, assistenti e ispettori della polizia di Stato. La valutazione negativa non terrebbe conto degli elementi presi in considerazione dal richiamato decreto ministeriale, per il quale la valutazione attitudinale deve fondarsi su un livello evolutivo caratterizzato dalla capacità di assumere autonome iniziative e ruoli decisionali, su un controllo emotivo caratterizzato dalla sicurezza di sé, dalla capacità intellettiva adeguata, da una socialità contraddistinta dalla capacità di gestire i rapporti interpersonali. Nel caso di specie non sarebbe stato preso in considerazione nessuno dei suddetti requisiti. L’illogicità della valutazione risulterebbe anche dal contrasto con la precedente valutazione di idoneità riportata dal ricorrente nel concorso pubblico per 640 posti di allievo vice ispettore del ruolo degli ispettori della polizia di Stato indetto nel 2001. Il motivo è infondato. I requisiti attitudinali per l’accesso al ruolo degli ispettori della polizia di Stato sono stabiliti dal decreto ministeriale numero 198 del 2003, integrato dal decreto ministeriale 129 del 2005. In dettaglio, per l’accesso al ruolo degli ispettori, i requisiti attitudinali, ai sensi dell’articolo 4 del decreto ministeriale 30 giugno 2003, numero 198, sono stabiliti dalla tabella 2 allegata al regolamento, in particolare al punto 2 della suddetta tabella. Essi sono i seguenti: a) un livello evolutivo fondato su significative esperienze di vita, integrato dalla consapevolezza di sé e dal senso di responsabilità, caratterizzato dalla capacità di assumere autonome iniziative e ruoli decisionali in situazioni di media


complessità, sostenuto da un patrimonio culturale che consenta una adeguata capacità comunicativa sia scritta che orale; b) un controllo emotivo caratterizzato dalla sicurezza di sé e dalla capacità di gestire lo stress, da una risposta comportamentale sintonica e razionale dinanzi alle difficoltà ed alle frustrazioni, tale da consentire una adeguata rapidità decisionale ed operativa, dalla capacità di ritrovare in tempi brevi uno stato di calma; c) una capacità intellettiva connotata da un adeguato rendimento nei compiti che, pur se prevalentemente pratici, richiedono poteri logico-critici e di giudizio, un pensiero articolato nonché una capacità di osservazione e memorizzazione; d) una socialità contraddistinta dalla capacità nello gestire i rapporti interpersonali e da una spontanea disposizione ad assumere posizioni di rilievo nelle attività di gruppo, tale da favorire anche il rapporto tra i componenti, da una capacità affermativa e di gestione del personale nell'ottica del conseguimento dei risultati e, relativamente agli ambiti di autonomia previsti, da una funzionale disposizione motivazionale al servizio. Nel caso di specie, l’interessato risulta essere stato sottoposto ad appositi test, condotti da un funzionario selettore della polizia di Stato, dopodiché il candidato ha sostenuto un colloquio con un membro della commissione tecnica; il risultato dei test e l’esito del colloquio sono stati rappresentati alla commissione preposta alla valutazione che, alla luce dell’esito negativo delle prove, ha ritenuto di sottoporre il candidato ad un ulteriore colloquio in sede collegiale, dal quale l’interessato è risultato non idoneo. La motivazione della valutazione negativa è stata formulata facendo riferimento a tutti i criteri attitudinali normativamente previsti. In particolare, con riferimento al livello evolutivo, la commissione si è espressa nei termini seguenti:


Soggetto connotato da -OMISSIS-. Il controllo emotivo è stato valutato come segue: Nel complesso si delinea una -OMISSIS-. Ciò si evince anche dall’esito della prova sperimentale ove è risultato particolarmente a disagio e decentrato. Con riferimento alla capacità intellettiva la commissione ha ritenuto che: Le capacità intellettive sono nella norma, ma 1'eccessiva ansia da prestazione ne ha pregiudicato il rendimento testistico risultato complessivamente insufficiente. Quanto alla socialità, è stato riconosciuto: Socievole in genere, manca però della necessaria autorevolezza e disposizione ad assumere posizioni di rilievo nelle attività di gruppo funzionali al ruolo per cui concorre. In sintesi, il candidato è stato valutato negativamente avendo riportato il punteggio di seguito indicato: Livello Evolutivo: 11,000; Controllo Emotivo: 9,000; Capacità Intellettiva: 10,000; Socialità: 11,000. Il punteggio medio, pari a 10,250 punti, quindi, è risultato inferiore al minimo predeterminato dalla commissione, nel verbale numero 1 del 15 febbraio 2016, corrispondente ad una media attitudinale di 12 ventesimi. La lettura della scheda di profilo individuale, integrata con l’esito del colloquio, consente di comprendere le ragioni della valutazione negativa che risulta coerente con i criteri di valutazione stabiliti dalla normativa di riferimento. Il fatto che, in un precedente concorso pubblico, espletato nel 2001, lo stesso candidato avesse superato le prove attitudinali per l’accesso alla medesima qualifica di vice ispettore non determina automaticamente la invalidità della rinnovata valutazione, dovendosi tenere conto della idoneità attuale a


determinate funzioni, non essendo immutabile, nel tempo, il profilo psicoattitudinale di un candidato. Ne consegue l’infondatezza del motivo di impugnazione. Con il 2º motivo, il ricorrente deduce la illegittimità della valutazione di inidoneità che, in violazione dell’articolo 8 del bando di concorso, non sarebbe stata disposta con decreto motivato. Il motivo è infondato. Seppure, formalmente, l’esclusione dal concorso debba essere adottata con un provvedimento avente la forma e la struttura del decreto motivato, il verbale di inidoneità, determinando l’effetto espulsivo dalla procedura selettiva e rendendo noto all’interessato l’esito negativo della valutazione, consente al candidato valutato negativamente di avere, immediatamente, piena conoscenza dell’esito negativo della valutazione, anche al fine della eventuale tutela giudiziaria, senza attendere l’adozione del provvedimento formale che risulterebbe meramente ripetitivo della sfavorevole valutazione. Ne deriva la irrilevanza, al fine dell’effettività della tutela, della mancata, tempestiva, adozione del provvedimento formale, essendo già state rese note all’interessato, con il verbale di inidoneità e con il rinvio all’esito della valutazione, tutte le ragioni che hanno determinato la valutazione contestata. Con il 3º motivo, l’interessato deduce difetto di istruttoria, in quanto non si sarebbe tenuto conto della esperienza professionale del ricorrente che avrebbe sviluppato, svolgendo incarichi rilevanti, una spiccata predisposizione ad assumere ruoli di comando. Contraddittoriamente la pubblica amministrazione resistente avrebbe affidato al ricorrente funzioni di responsabilità e coordinamento, salvo poi ritenerlo inidoneo in occasione del concorso per l’accesso alla qualifica di vice ispettore. Anche il 3º motivo è infondato, in quanto la disciplina dell’accesso alla qualifica di vice ispettore, recata dalla normativa precedentemente richiamata,


richiede una valutazione attitudinale ancorata a parametri ben definiti e predeterminati. Il curriculum e l’esperienza professionale del candidato non sono presi in considerazione al fine della valutazione attitudinale, per cui legittimamente la commissione di concorso ha applicato il procedimento tecnico valutativo articolato in test attitudinali e colloqui psicologici, senza poter modificare l’esito della valutazione con ulteriori considerazioni non contemplate dalla procedura selettiva. Si deve rilevare, peraltro, che l’esperienza di servizio, seppure indirettamente, avendo contribuito a formare la professionalità del candidato, ha certamente influito sull’esito del colloquio psicologico, anche se in misura insufficiente al superamento delle prove. Con il 4º motivo, il ricorrente deduce il difetto di motivazione, in quanto non sarebbe comprensibile la valutazione di inidoneità, pur essendo risultato un livello evolutivo connotato da -OMISSIS-; il tutto senza considerare l’esperienza professionale del ricorrente. Le censure contenute nel 4º motivo sono ripetitive, seppure diversamente formulate, di quelle precedentemente scrutinate, per cui si rinvia a quanto già esposto per dimostrarne l’infondatezza. In conclusione, il ricorso deve essere respinto per la infondatezza di tutti i motivi di impugnazione proposti. Le spese processuali, tenuto conto della qualità delle parti e di tutte le circostanze del caso concreto, devono essere interamente compensate. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Compensa le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e dal decreto presidenziale n. 67 del 19 marzo 2020 con l'intervento dei magistrati: Salvatore Mezzacapo, Presidente Mariangela Caminiti, Consigliere Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE Antonio Andolfi

IL PRESIDENTE Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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