La formazione continua

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interessati all’assolvimento dell’obbligo formativo hanno il dovere66 di partecipare alle attività di formazione professionale continua disciplinate dal regolamento secondo le modalità ivi indicate. Va in questa sede, però, sottolineato che, anche a prescindere dalle indicazioni del regolamento, in verità il mantenimento e l’apprendimento di nuove conoscenze non rappresenta una novità per il foro. Ed infatti la prestazione dell’avvocato si sostanzia nel contratto d'opera intellettuale, regolato dagli articoli 2229 2238 c.c., che è contratto avente caratteristiche bilaterali e consensuali che produce effetti obbligatori, normalmente, onerosi. In forza di esso il professionista – in qualità di parte contraente – ha l’obbligo di comportarsi secondo le regole della buona fede. L’obbligazione da lui assunta,come prestatore d’opera intellettuale, è infatti obbligazione di mezzi e non di risultato. Orbene ricordato in merito che nella obbligazione di mezzi trova applicazione la norma di cui all'art. 1176 c. c., consegue che il prestatore dell’opera intellettuale è tenuto solo a dimostrare di essere stato diligente nell’eseguire la propria prestazione. Quindi l’obbligo di essere diligente, da quanto desumiamo da questa sintetica ricostruzione giuridica, era già preesistente, ed implicito, nel contratto dell’opera quale contenuto del dovere della responsabilità professionale ex art. 1176, 2° comma, c.c. che, com’è noto, introduce il metro di valutazione della perizia riferibile al complesso delle cognizioni tecniche richiedibili all’interessato, frutto dello studio e dell’esperienza, quale presupposto oggettivo del contratto d’opera professionale. Orbene se è vero che l’obbligazione professionale è di mezzi, allora l’avvocato deve essere impegnato a mettere a disposizione del cliente il bagaglio di conoscenze utili al raggiungimento del fine, e poiché la prestazione deve essere eseguita con la diligenza professionale appropriata, l’adempimento del dovere di aggiornamento è senz’altro in funzione del possesso della perizia adeguata al caso. Pertanto, l’aggiornamento professionale già si poneva – a prescindere dal Regolamento - sul versante dell’obbligazione giuridicamente strumentale a garantire il possesso della perizia necessaria, all’adempimento del compito insito nella stipula del contratto di prestazione professionale67. La vera novità dell’obbligo di collettività; d) Con l’espressione formazione professionale continua si intende ogni attività di accrescimento ed approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali, nonché il loro aggiornamento mediante la partecipazione ad iniziative culturali in campo giuridico e forense. 65 Consiglio nazionale Forense : Regolamento per la formazione professionale continua approvato il 13 luglio 2007, in www.consiglionazionaleforense.it in Rivista forense 2007. 66 Tar Lazio (III sezione) Sentenza n. 7081 depositata il 17 luglio 2009: Il regolamento del Consiglio nazionale forense sulla formazione obbligatoria degli avvocati è legittimo e non contrasta né con il principio di legalità, né con quelli di proporzionalità e ragionevolezza né è viziato da eccesso di potere. 67

Vedi ancora R. DANOVI, op. cit loc. supra cit.


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