Vol v chiesa e stato, vol i (1939)

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posta ai comuni fu rigettata tanto dagli episcopali, che non volevano lasciare la gerarchia e i riti, quanto dagli indipendenti, battisti e quaccheri, che non volevano consentire sia pure ad un minimo d i gerarchia e di riti. Non potendo trovare una formula religiosa comune a tutti, Guglielmo introdusse la tolle. ranza civile con 1'Act of Toleration del 24 maggio 1689, per il quale i dissenzienti protestanti furono esentati dalle penalità ed inabilità fissate dalle precedenti leggi, che rendevano obbligatoria la religione uffciale. Con tale atto essi ebbero facoltà d i fare pubblico esercizio della loro confessione; ne beneficiarono presbiteriani, indipendenti, battisti e quaccheri; ne furono eccettuati gli unitari e sociniani e i papisti (cattolici). Contro costoro erano forti le preoccupazioni e i pregiudizi religiosi e politici. Per quanto riguarda i cattolici, si reputava ragione sufficiente per condannarli la dipendenza dal papa, considerato come sovrano straniero e capo di una chiesa che vantava autorità sopra i re. Allora era viva l'influenza, in tutte le corti europee, della vertenza gallicana fra Roma e Parigi. F u nell'anno stesso dell'dct of Toleration .che Locke pubblicò la sua celebre Epistula de Tolerantia, che fu seguita da altre lettere pubblicate l'anno seguente (1690), nel quale videro l a luce i suoi Two treatises on Government. Anch'egli è un giusnaturalista, ma a differenza di Grozio e di Hobbes egli marca la tendenza individualista, che prevarrà nel pensiero del secolo seguente. P e r lui la comunità non è che una compartecipazione d'inaividui, che restano tali anche dopo che si sono riuniti in società ; i l contratto sociale non li priva dei loro diritti personali, ma v'introduce u n ordine e una regola, la cui precisazione appartiene alla maggioranza dei consociaii: la legge di maggioranza deve essere fissata anch'essa contrattualmente. Locke basa il problema della tolleranza religiosa sopra la concezione naturalistica. Partendo dall'idea (giustissima) che lo stato non ha ( n è può avere) alcuna autorità sulle anime, gli negava il diritto d i obbligare i soggetti a professare un determinato culto od a costringerveli con leggi penali (contro i l sistema della reli,'mione d i stato). D'altro lato, secondo lui, la chiesa è solo una società volontaria formata d i fedeli che aderiscono ad un determinato credo e si sottopongono ad una disciplina propria; se essi non


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