Vol iii la societ sua natura e leggi (1935)

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stato, in una o in altra maniera, divenne il capo riconosciuto delle chiese locali. Questo fatto attenuò nei paesi protestanti il sistema corporativo del tempo e fece assommare tutti i poteri nelle mani del monarca. I1 calvinismo conservò tracce notevoli del corporativismo, con. la teoria secondo la quale nel corpo sociale risiedono la chiesa e lo stato sì che i due poteri vengono espressi, per regola di autorità, dalla comunità stessa; però la stretta disciplina e l'accentramento dei poteri diedero i l vantaggio alle monarchie assolute. Anche la chiesa cattolica, nella lotta contro la riforma protestante, si appoggiava alle monarchie rimaste fedeli e ne aumentava i poteri, sia tollerandone le manomissioni, sia concedendo dei privilegi. La lotta dei monarcomachi in Francia, e le sue ripercussioni teoriche e pratiche altrove, furono una reazione di carattere religiosopolitico che non valse a dare nuovo vigore al corporatismo statale di fronte all'aumento del potere personale dei re. Intanto venivano a cadere e ad attenuarsi i diritti feudali dei signori,. le autonomie delle città, delle università e di altri enti locali; le gilde divenivano corpi chiusi e privilegiati e cadevano sotto i l potere regio. Si tentava una centralizzazione amministrativa e fiscale, si ingrandivano i reami a danno delle piccole signorie indipendenti o vassalle, si dava inizio ad una vera finanza statale, ad un sistema militare-pubblico. Lo stato moderno era nato con una propria idea centrale: la sovranità. . Per i l feudalismo non esisteva uno stato impersonale, autoritario, sovrano, legislatore e superiore alla legge; esistevano invece una serie d i corpi sociali gli uni appoggiati agli altri con, vincoli reciproci di protezione e di fedeltà; ciascun ente dettava le proprie leggi e veniva garantito nei propri diritti dalle autorità superiori, re o imperatore o papa, in base e privilegi o a tradizioni rispettate come leggi. Tutta questa struttura aveva dei rapporti paragonabili al diritto privato, come valore personale e contrattuale, un 'rapporto di ugunglianza o di equivalenza esprimibile i n u n simbolico « do u t des » o facio ut facias D. A dare organicità a questi rapporti, valeva la gerarchizzazione dei fini sociali ordinati a quelli spirituali, delle corporazioni ordinate al regno, dei regni ordinati all'impero o al papato.

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