SEPTEMBER 2018

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LAWYER ON BOARD

IVA E ACCISE VAT AND EXCISE DUTY Esenzione da Iva ed accise sul rifornimento di carburante per navi da diporto in partenza verso porti extra UE Exemption from VAT and excise duty on fuelling for pleasure yachts leaving to extra-EU ports by Federico Santini*

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Le unità da diporto comunitarie e di paesi terzi con diretta destinazione ad un porto extra UE possono essere rifornite con gasolio non denaturato in esenzione da Iva ed accise applicando il trattamento fiscale delle provviste di bordo di cui all’art. 254 del DPR n. 43/1973 (Testo Unico Legislazione Doganale). Ai sensi di tale norma l’imbarco di provviste di bordo, di carburante ed oli lubrificanti è consentito alle unità da diporto di bandiera nazionale o comunitaria ed extracomunitaria alle seguenti condizioni tassative:

80 BARCHE

Settembre-September 2018

- che lo yacht sia in possesso del “Giornale partenze e arrivi”; - che lo yacht sia in partenza da un porto marittimo dello Stato con diretta destinazione ad un porto extra UE e ciò sia annotato sul “Giornale partenze e arrivi”; - che la partenza avvenga entro le otto ore successive all’imbarco delle provviste di bordo e/o del carburante; - che lo scalo nel porto extra UE sia vistato sul giornale nautico dall’autorità marittima o doganale estera. Qualora le predette condizioni non siano osservate, i benefici già accordati si intendono revocati e si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi finanziarie. Al riguardo si precisa che il “giornale partenze ed arrivi per l’imbarco delle provviste di bordo in franchigia doganale”, nel quale deve essere annotata la partenza entro otto ore dall’imbarco del carburante e lo scalo nel porto extra UE, viene rilasciato dalla Capitaneria di Porto competente. A decorrere dal 1° maggio 2016, data di

entrata in vigore del nuovo Codice Doganale dell’Unione Europea (Regolamento UE n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio), risulta applicabile il par. 1 dell’art. 269 del citato regolamento, in virtù del quale “Le merci unionali che devono uscire dal territorio doganale dell’Unione sono vincolate al regime di esportazione”, per cui occorre espletare le formalità di esportazione. Quanto alle operazioni per l’imbarco occorre distinguere a seconda che il bunkeraggio sia effettuato a mezzo distributore marino in regime di deposito fiscale costiero ovvero a mezzo autobotte proveniente da deposito fiscale interno. Nel primo caso occorre la presentazione di una dichiarazione doganale di esportazione con l’assolvimento delle relative formalità. Tale regime doganale comporta che i prodotti, pur essendo bianchi, sono esenti da accisa perché in esportazione. Nel secondo caso occorre presentare una dichiarazione di esportazione che dovrà contenere, nella casella 44 del DAU, il riferimento dell’ARC, identificativo del documento e-AD che accompagna il trasporto dei prodotti energetici dal deposito fiscale fino alla Dogana di esportazione. Il regime suddetto é confermato dalla Circolare dell’Agenzia delle Dogane n. 5/D del 15/03/2016, nonché in vari interventi delle direzioni interregionali dell’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ed inoltre nella pubblicazione “Nautica & Fisco” 5° edizione. Si precisa che dal testo letterale dell’art. 254 del D.P.R. n. 43/1973 (TULD) sembra potersi desumere che il carburante acquistato in esenzione in base alla suddetta norma e residuo a bordo dell’unità da diporto al suo rientro in un porto nazionale o comunitario possa essere consumato in acque comunitarie senza necessità di dover scontare IVA o accise. Tuttavia si ha notizia di una recente sentenza del Tribunale di Livorno in senso contrario, peraltro non ancora pubblicata su riviste di giurisprudenza, che avrebbe condannato ad una pena detentiva oltre che pecuniaria il comandante di uno yacht per non aver dichiarato e nazionalizzato il carburante acquistato in esenzione ai sensi dell’art. 254 citato e residuo a bordo al rientro in Italia.


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