Anteprima del nuovo manuale per preparare l'Esame CONSAP 2014 per Perito Assicurativo

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Salvatore Infantino - Alessio Stefano Burato

PERITI & PERIZIE

manuale per la preparazione dell’esame scritto CONSAP

RUOLO DEI PERITI ASSICURATIVI · Tutti i Questionari d'Esame dal 2008 al 2013 commentati · Esempi pratici di perizia per l’esame · Normativa completa e aggiornata in materia di R.C. Auto · Fondamenti tecnici per il calcolo e la liquidazione di un danno

· Fondamenti per lo svolgimento della professione di Perito Assicurativo · Glossario dei termini tecnici



Periti e perizie - Indice

Indice PARTE PRIMA Il perito assicurativo: cenni sull’attività professionale Sezione I 1.0 Premessa

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1.1 Articolo 2043 del Codice Civile

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1.2 La responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli

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1.3 Articolo 2054 del Codice Civile

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1.4 La presunzione di responsabilità

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1.5 La responsabilità condivisa fino a prova contraria

10

1.6 La responsabilità solidale del proprietario

10

1.7 La responsabilità per omessa manutenzione o controllo del veicolo

11

1.8 La Legge 990 del 24/12/1969

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1.9 Obbligo di assicurazione

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1.10 L’azione diretta del danneggiato

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1.11 Il termine dilatorio

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1.12 L’inopponibilità di eccezioni

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1.13 L’acconto sulla liquidazione

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1.14 Il diritto di accesso agli atti

16

1.15 Il fondo di garanzia per le vittime della strada

17

1.16 La Convenzione di Indennizzo Diretto

19

1.17 Il risarcimento del terzo trasportato

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1.18 La determinazione della responsabilità

21

1.19 La valutazione del danno alle persone e il danno biologico

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1.20 La ripartizione del massimale

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1.21 Il risarcimento dei sinistri accaduti all’estero 1.22 La nuova banca dati sinistri 1.23 Le novità introdotte dal Decreto Legge 24 Gennaio 2012 n. 1 sulle liberalizzazioni, dal Decreto Crescita Bis e dal Decreto Destinazione Italia

29 32 34

Sezione II 2.0 Il risarcimento del danno

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2.1 La procedura per il risarcimento

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2.2 La procedura di risarcimento diretto

50

2.3 Definizione del termine “sinistro”

55

2.4 La denuncia del sinistro

56

2.5 La figura del perito

56

2.6 Funzione ed attività del perito assicurativo

58

2.7 Classificazione delle tipologie di stima

59

2.8 Classificazione delle tipologie di perizie

60

2.9 Il modulo di perizia

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Periti e perizie - Indice

Sezione III 3. 0 Ruolo Nazionale Periti Assicurativi

64

3.1 Il tirocinio

66

3.2 L’esame

67

PARTE SECONDA Domande d'esame Sessione 2013

73

Risposte e spiegazione tecnica alle domande

91

Sessione 2012

161

Risposte e spiegazione tecnica alle domande

179

Sessione 2011

247

Risposte e spiegazione tecnica alle domande

265

Sessione 2008

317

Risposte alle domande

331

Seconda prova d'esame: la perizia tecnica

347

Esempio di perizia non antieconomica

367

Esempio di perizia antieconomica

375

Glossario dei termini

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PARTE PRIMA Il perito assicurativo: cenni sull’attività professionale



Periti e perizie - PARTE I

1.0 Premessa - 1.1 Articolo 2043 del Codice Civile

1.0 Premessa Prima di sviluppare e commentare le domande d’esame degli anni passati, è fondamentale capire per quale motivo esiste la figura del perito assicurativo, cioè di quel professionista che essendo competente in un determinato campo, viene chiamato a fornire una stima tecnicamente attendibile.

1.1 Articolo 2043 del Codice Civile La motivazione per cui il danneggiato ha diritto ad essere risarcito, viene sancito dall’articolo 2043 del Codice Civile: «Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno».

Analizzando letteralmente l’articolo sopra riportato è possibile rilevare che emergono dei concetti ben precisi che oltre a rappresentare i fondamentali del Diritto, sono la base per la disciplina del settore assicurativo: Dolo: Prevede la coscienza e la volontarietà da parte del soggetto che compie una determinata azione, di realizzare l’evento, pur sapendo di creare un danno. Esempio: tirare un sasso da un cavalcavia sopra i veicoli in transito, rappresenta un’azione dolosa, in quanto l’agente la commette in modo volontario e conscio di creare un danno.

Colpa: Prevede che la realizzazione dell’azione è stata indipendente dalla volontarietà del soggetto che l’ha commessa. Le principali cause di colpa sono la negligenza (omesso compimento di un’azione), l’imprudenza (inosservanza di un divieto), l’imperizia (negligenza o imprudenza in attività che richiedono particolari competenze), oppure l’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline. Esempio: tirare un sasso contro un muro rappresenta una chiara inosservanza delle leggi, ma se questo sasso rimbalza e finisce sull’autostrada colpendo un veicolo in transito, l’azione finale non è stata compiuta con la volontarietà, pur essendovi una chiara ed evidente colpa del soggetto che ha commesso l’azione.

Danno ingiusto: Se inizialmente si riteneva “danno ingiusto” solo la lesione dei diritti assoluti e di quelli riconducibili all’esistenza della persona, ormai tale termine ha assunto un’eccezione molto più ampia, comprendendo la lesione di un qualsiasi interesse tutelato dall’ordinamento giuridico, sia contrattuale che extracontrattuale. L’individuazione del dolo è molto complicata in quanto sono pochissimi gli elementi che consentono di accertare che un soggetto abbia provocato volontariamente un danno ad una terza persona. Le difficoltà aumentano a dismisura nel settore automobilistico, motivazione per cui gli incidenti vengo-

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1.2 La responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli - 1.3 Articolo 2054 del Codice Civile

Periti e perizie - PARTE I

no ritenuti colposi, anche qualora l’inosservanza della specifica legge sia palese e grave. Il classico esempio è l’alterazione psicofisica. Nonostante sia ormai noto a chiunque che le bevande alcoliche e le sostanze stupefacenti aumentano a dismisura la possibilità che si verifichi un incidente, è impossibile creare un collegamento certo tra l’alterazione psicofisica e la volontarietà da parte del soggetto di provocare un evento dannoso. Di conseguenza anche qualora il conducente di un veicolo provoca un sinistro sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o di bevande alcoliche non vi sono gli estremi e le certezze per ritenere che tale reato sia stato commesso volontariamente, quindi l’azione riconducibile all’incidente diventa colposa. Con l’articolo 2043 del Codice Civile il legislatore ha tutelato i diritti fondamentali, siano essi assoluti, contrattuali o extracontrattuali, in quanto colui che provoca un danno ad un’altra persona, indipendentemente che l’azione sia stata compiuta volontariamente o per inosservanza delle leggi, ha l’obbligo di risarcire la lesione dell’interesse tutelato.

1.2 La responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli Se l’articolo 2043 tutela i diritti in termini assoluti ed obbliga il danneggiante a risarcire il danno provocato, l’articolo 2054 del Codice Civile, pur tenendo fermo il medesimo principio, si pone in generale alla base dell’assicurazione R.C. Auto, in quanto, seppur molto dettagliatamente, circoscrive la propria applicazione alla circolazione dei veicoli. Questo è l’ultimo dei 5 articoli che prevedono casi di responsabilità presunta. La circolazione si identifica quando un veicolo viene posto su suolo pubblico, indipendentemente dal fatto che sia in movimento o meno. Il termine deve pertanto essere preso nella sua eccezione più generale, non limitandosi al significato letterale. Si tenga infatti presente che se così non fosse, verrebbe meno l’obbligo di risarcire tutti quei sinistri che si verificano quando il veicolo è in sosta. Si pensi per esempio al classico caso di un conducente che dopo aver parcheggiato, apre incautamente la portiera ed urta un ciclista. Secondo quanto prescritto dal Codice della Strada la responsabilità è da attribuire all’automobilista, ma se per circolazione si intendesse il solo movimento, l’autore dell’azione non avrebbe alcun obbligo risarcitorio, in quanto al momento del fatto il suo veicolo era fermo. Proprio per evitare tale possibilità, il termine circolazione è stato inteso con un significato molto ampio e generico e viene ritrovato anche nell’applicazione della legge 990 e nell’obbligo di assicurazione.

1.3 Articolo 2054 del Codice Civile «Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo».

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Periti e perizie - PARTE I

1.4 La presunzione di responsabilità

I principi essenziali enunciati in questo articolo sono: la presunzione di responsabilità, la responsabilità condivisa fino a prova contraria, la responsabilità solidale del proprietario e infine la responsabilità anche per omessa manutenzione o controllo del veicolo e sono posti fondamentalmente a tutela degli interessi del danneggiato, così come in generale tutto il sistema legale dell’assicurazione obbligatoria R.C. Auto.

1.4 La presunzione di responsabilità Il primo comma di questo articolo recita: «Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno».

Responsabile sarà quindi il conducente che è chiunque ha il pieno potere di guida nel veicolo. Un caso particolare è quello dell’allievo conducente che è responsabile di un incidente soltanto se viola le norme elementari e fondamentali della circolazione oppure non ubbidisce alle istruzioni dell’istruttore. L’essenza della presunzione di responsabilità sta nelle parole “è obbligato … se non prova”: il danneggiato che avanza richiesta di risarcimento dovrà dimostrare di aver subito un danno ingiusto, l’entità del medesimo, il nesso di causalità tra danno e circolazione di quel veicolo, ma non la colpa del conducente poiché essa si presume. L’onere della prova dunque si inverte rispetto al normale caso di responsabilità civile: starà al conducente provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (prova liberatoria), dimostrare il suo comportamento corretto (e cioè senza negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi) ovvero che la causa del danno è stata il caso fortuito (fatto imprevedibile es. macchia d’olio sull’asfalto che provoca uno sbandamento) o la forza maggiore, la colpa esclusiva di un terzo (es. il veicolo che danneggia un altro perché urtato da un terzo veicolo) o dello stesso danneggiato (es. pedone che viene investito perché attraversa la strada non in corrispondenza delle strisce pedonali con movimento improvviso). L’art. 2054 è valido per qualunque “veicolo senza guida di rotaie”. Per veicolo si intende qualsiasi strumento atto a muoversi spinto da forza umana, motrice o animale. Non rientrano in questa nozione le attrezzature sportive o da diletto e i veicoli adibiti al trasporto dei portatori di handicap, né il tram o la funicolare. Per quanto riguarda il concetto di persone danneggiate l’art. 2054 non pone dei limiti e ricomprende tutti quei soggetti che dalla circolazione del veicolo subiscano danni e quindi anche i trasportati, quale che sia il titolo del trasporto, contrattuale (oneroso o gratuito) ovvero di cortesia. Infine si ribadisce che per quanto riguarda il concetto di circolazione essa va intesa in senso lato, non soltanto come movimento ma più in generale come occupazione di strade di uso pubblico e delle aree, di proprietà pubblica o privata, aperte al pubblico. Nella definizione di circolazione devono ritenersi comprese la fermata, intesa come temporanea sospensione della marcia, e la sosta, intesa come sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo. Nelle aree private non aperte al pubblico (e

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1.5 La responsabilità condivisa fino a prova contraria - 1.6 La responsabilità solidale del proprietario

Periti e perizie - PARTE I

cioè a cui si può accedere soltanto giustificando il titolo o il fine dell’accesso) non troverà applicazione l’art. 2054 e quindi in caso di danno il danneggiato potrà agire soltanto ai sensi dell’art. 2043 del Codice Civile.

1.5 La responsabilità condivisa fino a prova contraria Il secondo comma dell’art. 2054 recita: «Nello scontro tra veicoli si presume fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso egualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli».

La responsabilità è quindi sempre condivisa e si presume che entrambi i conducenti abbiano concorso nella stessa misura a provocare il danno (parliamo in questo caso di concorso di colpa). Ciascun conducente non è responsabile per l’intero danno prodotto all’altro veicolo, ma si presume uguale responsabilità per entrambi i conducenti e pertanto ciascun conducente sarà responsabile del 50% del danno altrui e del 50% della proprio. Il risarcimento verrà conseguentemente ridotto in proporzione alla propria parte di responsabilità. Il secondo comma dell’art. 2054 pone come condizione per l’applicazione del principio della corresponsabilità lo scontro tra veicoli, ma questo principio si applicherà anche se il sinistro è avvenuto senza urto tra i veicoli e il danno di uno dei veicoli è pari a zero. Anche in questo caso scatta infatti la presunzione di responsabilità prevista dal primo comma dell’art. 2054.

1.6 La responsabilità solidale del proprietario Il terzo comma dell’art. 2054 recita: «Il proprietario del veicolo o l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione è avvenuta conto la sua volontà».

Inoltre nel caso di veicoli locati in leasing, l’art. 91 del Codice della Strada citato dall’art. 122 del Codice delle Assicurazioni prevede che il locatario sia responsabile in solido con il conducente per i danni prodotti a cose o persone dalla circolazione dei veicoli locati. Con il terzo comma dell’art. 2054 il legislatore ha inteso offrire una maggior tutela al danneggiato dandogli la possibilità di rivalersi su più di un soggetto: il conducente potrebbe infatti essere talvolta non solvibile o non identificabile. La responsabilità del proprietario è solidale, pertanto il danneggiato potrà pretendere l’intero risarcimento da parte di uno qualsiasi dei responsabili solidali, tuttavia se vorrà citare il proprietario, dovrà citare anche il conducente. Colui che ha pagato l’intero risarcimento avrà poi diritto a richiedere all’altro la relativa quota di competenza. La responsabilità del proprietario viene a cadere quando il veicolo circoli contro la sua volontà. Non sarà sufficiente dimostrare che il veicolo sia stato posto in circolazione “senza” la sua volontà, ma

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PERITI & PERIZIE

manuale per la preparazione dell’esame scritto CONSAP

Alessio Stefano Burato, dopo essersi diplomato nel 1994, si è avvicinato al settore assicurativo collaborando con una società di brokeraggio di Milano. Successivamente ha seguito il corso biennale del Collegio Lombardo Periti Esperti Consulenti ed attualmente è titolare di uno studio specializzato nell’analisi e nella ricostruzione cinematica delle dinamiche degli incidenti stradali che collabora con alcune compagnie assicurative, con numerosi studi legali e con associazioni che tutelano e assistono le vittime della strada su tutto il territorio nazionale. Dal 2003 è iscritto come Consulente Tecnico d’Ufficio presso il Tribunale di Milano.

Salvatore Infantino, laureato in Economia delle Istituzioni e dei Mercati Finanziari, dal 2005 è Responsabile Assicurazioni di un'azienda multinazionale italiana che opera nel settore del lusso. Ha lavorato in precedenza nella divisione internazionale di Marsh S.p.A. e presso il corrispondente dei Lloyd's AEC S.p.A. È iscritto nella sezione B (Broker) del RUI come intermediario assicurativo e riassicurativo ed è membro dell'ANRA (Associazione Nazionale dei Risk Manager e Responsabili Assicurazioni Aziendali). È inoltre fondatore di Insurance Lab - Formazione Assicurativa www.insurancelab.it.