Professione Veterinaria, Anno 2010, Nr 2

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Professione Veterinaria 2-2010:Professione 2-2010

18-01-2010

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6 Fisco Reddito da lavoro autonomo guardo alla data dell’acquisto o della costruzione, tenuto conto, peraltro, che non sono deducibili le quote annuali di ammortamento maturate prima del 1° gennaio 1985; • per gli immobili acquistati o costruiti dal 15 giugno 1990 al 31 dicembre 2006 non è ammessa la deducibilità delle quote di ammortamento; per gli stessi non è, peraltro, più consentita, dall’anno 1993, la deducibilità di una somma pari alla rendita catastale; • per gli immobili acquistati nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009 è consentita la deduzione di quote annuali di ammortamento; tuttavia per i periodi d’imposta 2007, 2008 e 2009, gli importi deducibili delle quote di ammortamento devono essere ridotti a un terzo. In pratica quindi, ipotizzando un’aliquota or dinaria di ammortamento del 3%, negli esercizi 2007, 2008 e 2009 potrà esser e detratto solamente l’1% mentre a partire dall’esercizio 2010 sarà deducibile la quota ordinaria del 3%. • per gli immobili acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009 sono deducibili i canoni di leasing; tuttavia per i periodi d’imposta 2007, 2008 e 2009, gli importi deducibili dei canoni di leasing devono essere ridotti a un terzo. Per quanto riguarda il calcolo dell’ammortamento (per gli immobili acquistati dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009) occorre

aver riguardo alle disposizioni previste dall’articolo 36, comma 7 del D. L. 4 luglio 2006, n. 223, sopra riportate. Tali disposizioni stabiliscono che il costo d’acquisto dell’immobile, ai fini dell’ammortamento, deve esser e depurato dal valor e del terreno sottostante. In particolare il citato comma 7, dispone che il costo da attribuir e alle predette aree, ove non autonomamente acquistate in precedenza, è quantificato (per gli esercenti arti o professioni) in misura pari al 20 per cento del costo d’acquisto dell’unità immobiliare. Quindi, a titolo di esempio: • Costo di acquisto dell’immobile Eur o 180.000 • Scorporo del valore dell’area Euro 36.000 (180.000 x 20%) • Costo dell’immobile su cui calcolare l’ammortamento Eur o 144.000 (180.000 36000). Anche per quanto riguarda la deducibilità dei canoni di leasing, per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009, occorre calcolare la quota deducibile dei canoni scorporando dalla quota capitale del canone il valore dell’area, applicando alla quota capitale la medesima percentuale del 20%. Quindi, a titolo di esempio: • Costo d’acquisto del bene sostenuto dal concedente Euro 230.000 • Prezzo riscatto Euro 23.000 • Durata del contratto anni 15 (mesi 180) • Quota capitale annua Euro 13.800 • Quota riferibile al valor e del terr eno Euro

TABELLA 2 IMMOBILI ACQUISITI IN PROPRIETÀ Data di acquisto

Immobile strumentale

Immobile uso promiscuo

Entro il 31 dicembre 2006

Deduzione in 5 quote costanti a partire dall’anno in cui sono state sostenute

Deduzione del 50% nel limite del 5% del costo complessivo dei beni strumentali ad inizio anno. Eccedenza deducibile per il 50% nei 5 periodi di imposta successivi Deduzione del 50% nel limite del 5% del costo complessivo dei beni strumentali ad inizio anno. Eccedenza deducibile per il 50% nei 5 periodi di imposta successivi

Dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009

Dal 1° gennaio 2010

Le spese vanno aggiunte al costo dell’immobile. Il costo complessivo andrà ammortizzato come segue: anni da 2007 a 2009 deduzione di quote di ammortamento ridotte ad un terzo; dal 2010 deduzione quote di ammortamento intere con le regole sopra indicate Deduzione in 5 quote costanti a partire dall’anno in cui sono state sostenute

Deduzione del 50% nel limite del 5% del costo complessivo dei beni strumentali ad inizio anno. Eccedenza deducibile per il 50% nei 5 periodi di imposta successivi

IMMOBILI ACQUISITI A TITOLO GRATUITO Data di acquisto

Immobile strumentale

Immobile uso promiscuo

Qulsiasi data

Deduzione nel limite del 5% del costo complessivo dei beni strumentali ad inizio anno. Eccedenza deducibile nei 5 periodi di imposta successivi

Deduzione del 50% nel limite del 5% del costo complessivo dei beni strumentali ad inizio anno. Eccedenza deducibile per il 50% nei 5 periodi di imposta successivi

IMMOBILI DI PROPRIETÀ DI TERZI (LOCAZIONE O LEASING) Data di acquisto

Immobile strumentale

Immobile uso promiscuo

Entro il 31 dicembre 2006

Deduzione in 5 quote costanti a partire dall’anno in cui sono state sostenute

Deduzione del 50% nel limite del 5% del costo complessivo dei beni strumentali ad inizio anno. Eccedenza deducibile per il 50% nei 5 periodi di imposta successivi Deduzione del 50% nel limite del 5% del costo complessivo dei beni strumentali ad inizio anno. Eccedenza deducibile per il 50% nei 5 periodi di imposta successivi

Dal 1° gennaio 2007

Deduzione nel limite del 5% del costo complessivo dei beni strumentali ad inizio anno. Eccedenza deducibile nei 5 periodi di imposta successivi

laPROFESSIONE

VETERINARIA 2 | 2010

2.760 (13.800 x 20%) che non potrà essere dedotta.

IMMOBILI UTILIZZATI PROMISCUAMENTE Si tratta degli immobili adibiti contestualmente dal contribuente ad abitazione ed all’esercizio dell’arte o professione. Il proprietario di detti immobili dichiarerà l’intera rendita catastale nel quadro RB del modello UNICO. Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, il citato articolo 54 D.P .R. 917/86 consente, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione, la deduzione di una somma pari al 50% della rendita ovvero, in caso di immobili acquisiti mediante locazione, un importo pari al 50 per cento del relativo canone. Per gli immobili acquistati o costruiti dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009, ed utilizzati promiscuamente, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione, è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita ovvero, in caso di immobili acquisiti mediante locazione, anche finanziaria, un importo pari al 50 per cento del relativo canone. Si presti attenzione al fatto che la deducibilità del 50% del canone di locazione finanziaria è ammessa soltanto per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009 e quindi per i contratti di locazione finanziaria stipulati prima del 1° gennaio 2007, aventi ad oggetto immobili utilizzati ad uso promiscuo, i canoni continuano ad essere completamente indeducibili.

SPESE DI MANUTENZIONE, AMMODERNAMENTO E RISTRUTTURAZIONE L’articolo 54 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 disciplina la deduzione delle spese in argomento stabilendo che “Le spese relative all’ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione di immobili utilizzati nell’esercizio di arti e professioni, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili, nel periodo d’imposta di sostenimento, nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, quale risulta all’inizio del periodo d’imposta dal registro di cui all’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Registro cronologico dei professionisti) e successive modificazioni; l’eccedenza è deducibile in quote costanti nei cinque periodi d’imposta successivi”. Quindi per quanto riguarda tali spese occorre innanzi tutto stabilire se si tratta di spese incrementative (trattasi di spese che determinano un aumento significativo della vita utile del bene) oppur e di manutenzioni or dinarie (cioè spese che mantengono in ef ficienza l’immobile). Vediamo in dettaglio il trattamento delle due tipologie di spese.

SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA Risultano deducibili nel periodo d’imposta in cui sono sostenute, nel limite del 5% del costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili risultante ad inizio anno, desunto dai registri obbligatori. L’eventuale eccedenza rispetto al plafond del 5% resta deducibile in quote costanti nei cinque periodi d’imposta successivi a quello nel quale le predette spese sono state sostenute. Quindi a titolo di esempio:

Beni strumentali all’1.1.2009: euro 30.000 Plafond del 5% : euro 1.500 (30.000 x 5%) Spese di manutenzione ordinaria sostenute nel 2009: euro 4.000. Spese deducibili nell’eser cizio 2009: eur o 1.500 Spese da rinviare ai 5 periodi d’imposta successivi: euro 2.500, da ripartire in quote costanti di euro 500 a partire dal 2010.

SPESE INCREMENTATIVE Le spese incr ementative, come si desume dalla stessa etimologia dell’aggettivo, incrementano il valor e dell’immobile e quindi si sommeranno al costo dell’immobile e determineranno (ove consentito) maggiori quote di ammortamento. Nel caso in cui la deduzione di quote di ammortamento non fosse consentita (ad esempio per gli immobili acquistati nel periodo dal 15 giugno 1990 al 31 dicembr e 2006), l’Agenzia delle Entrate (circolare n. 47 del 18 giugno 2008) ha chiarito che la deducibilità di dette spese avverrà in quote costanti nel periodo d’imposta in cui sono state sostenute e nei quattro successivi. La tabella rappresenta le diverse ipotesi per quanto riguar da le spese di manutenzione straordinaria (spese incr ementative), anche con riferimento agli immobili acquisiti a titolo gratuito ed agli immobili di terzi.

ALTRE SPESE INTERESSI PASSIVI Gli interessi passivi relativi ad un finanziamento contratto per l’acquisto dell’immobile strumentale sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo nell’esercizio di pagamento.

SPESE CONDOMINIALI DI RISCALDAMENTO In linea generale tutte le spese per servizi relativi agli immobili strumentali sono deducibili interamente nell’anno in cui la spesa viene sostenuta. Per gli immobili utilizzati ad uso promiscuo la deducibilità è limitata al 50%. ■


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