IL CAVALLO LIBERO NOVEMBRE 2020

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RUBRICA

l’obbligo di custodire il cavallo e restituirlo nelle medesime condizioni cui era al momento dell’arrivo in scuderia; mentre il proprietario è tenuto a pagare la pensione. La normativa sul trasporto cavalli A causa di vari abusi sui costi dei trasporti e non solo, si è reso necessario regolarizzare l’attività del trasporto cavalli. Tuttavia, ciò ha creato non poco disagio e confusione nelle scuderie, lasciate sole nell’interpretazione delle nuove normative. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 15 ottobre 2018 ha emesso la circolare n.16804, ove sono state distinte le varie fattispecie di trasporto “per consentire la verifica puntuale degli adempimenti amministrativi e fiscali” connessi al trasporto del cavallo destinato ad attività sportive o ludiche. A seconda del tipo di trasporto (in conto terzi o in conto proprio) si Il Cavallo Libero

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applicano normative diverse e di conseguenza diversi criteri di controllo. L’obiettivo della circolare era quello di permettere l’”identificazione della volontà del proprietario dell’animale di trasferirne temporaneamente la detenzione”, e quindi “l’assunzione da parte del detentore delle relative responsabilità civili, amministrative e penali che discendono da tale operazione”. Il trasporto in conto terzi “è realizzato da un trasportatore che non è proprietario o che comunque non dispone dell’animale” ed è sottoposto al Regolamento (CE) n.1/2005; il cavallo viaggia con il proprio documento, ove è indicato il nome e il microchip del cavallo, nonchè il nome del proprietario. Può essere effettuato solo da chi è in possesso della relativa specifica licenza e nel rispetto delle norme sanitarie per il benessere del cavallo, dietro regolare compenso. Il trasporto in conto proprio, inve-

ce, è quello “effettuato dal proprietario degli animali o da chi ne ha la completa ed esclusiva disponibilità (per comodato d’uso o per effetto di un contratto di fida etc.)”, allo scopo di “soddisfare un proprio bisogno di spostamento dell’animale da un luogo all’altro”; essendo “effettuato al di fuori di qualsiasi attività economica”, non è soggetto al campo di applicazione del Regolamento 1/2005. Importante eccezione: tutti i soggetti privati possono trasportare il cavallo dell’amico, ma l’importante è che l’amico proprietario del cavallo sia lì con lui durante il trasporto, e che ovviamente la cortesia sia a titolo gratuito. Il Ministero ha successivamente emesso la circolare n.20379 del 6.12.2018, recando precisazioni circa il trasporto dei cavalli per competizioni sportive o finalità ludiche, operato da associazioni o ENGEA - ENTE NAZIONALE


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