Labor 2/2018

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Giurisprudenza Tribunale di Ivrea, decreto 19 ottobre 2017; Est. Buffoni – COBAS Lavoro Privato (avv. C. Guglielmi e R. E. Berolo) c. Vodafone S.p.a. (avv. F. Tofacchi e M. Morgando Vigna). Discriminazioni – Discriminazione sindacale – Trasferimento lavoratori iscritti – Art. 28 d.lgs. n. 150/2011 – Prova presuntiva – Azzeramento iscritti sindacato in sede – Mancata riassegnazione mansioni originarie – Trasferimento dirigenti RSU senza nulla osta – Art. 28 st. lav. – Condotta antisindacale – Sussistenza.

Qualora una condotta datoriale sia nel contempo discriminatoria e antisindacale – nel caso di specie un trasferimento ad altra sede di tutti i lavoratori iscritti a una specifica Organizzazione Sindacale – si può fare applicazione dell’art. 28 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, che al comma 4 ammette l’accertamento della discriminatorietà anche mediante prove presuntive e statistiche. Omissis. Venendo al merito, la domanda di COBAS Lavoro Privato è fondata. La dimostrazione dell’assunto richiede un’indagine finalizzata a verificare se Omissis, trasferendo da Milano a Ivrea i lavoratori menzionati nel ricorso (tutti iscritti ai COBAS), abbia posto in essere una discriminazione diretta, assoggettandoli – proprio in ragione della loro adesione all’Organizzazione Sindacale ricorrente – a un trattamento meno favorevole rispetto a quello riservato agli altri dipendenti. L’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 150/2011 recita: “Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, dai quali si può presumere l’esistenza di atti, fatti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l’onere di provare l’insussistenza della discriminazione. I dati di carattere statistico possono essere relativi anche alle assunzioni, ai regimi contributivi, all’assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai licenziamenti dell’azienda interessata”. Questa disposizione consente, per tutti i tipi di discriminazione, la prova presuntiva della natura discriminatoria dell’atto, in presenza della quale spetta all’altra parte addurre elementi di prova contraria. Essa, dunque, assume rilievo anche in tema di condotta antisindacale, qualora il comportamento datoriale censurato si risolva in una condotta discriminatoria idonea a ledere i beni giuridici contemplati dall’art. 28 St. Lav. (libertà e attività sindacale, diritto di sciopero). D’altronde la giurisprudenza formatasi in sede di applicazione dell’art. 15 St. Lav. si è da lungo tempo collocata sullo stesso solco: la prova dell’intento discriminatorio del datore di lavoro, cioè, può essere data dal lavoratore anche per presunzioni (cfr. Cass., sentenza n. 14753/2000). Occorre dunque verificare se COBAS Lavoro Privato abbia fornito dati statistici (o comunque altri ele-

menti di natura indiziaria) dai quali sia possibile inferire la discriminatorietà del comportamento di Omissis. La risposta deve essere affermativa per tre concomitanti ragioni. Azzeramento della presenza dei COBAS nella sede di Ivrea In primo luogo si osserva che le lettere di trasferimento del 14/6/2017 prodotte sub 5 e 13 fase. ricorrente e sub 6 fase. resistente hanno interessato un numero complessivo di 17 lavoratori. 14 di questi erano già iscritti ai COBAS prima del trasferimento (circostanza non contestata): si tratta, oltre che dei sigg.ri Omissis, e Omissis (componenti della RSU), dei sigg.ri Omissis. La sig.ra F. (anch’ella trasferita) ha aderito ai COBAS dopo il provvedimento datoriale contestato, e precisamente in data 1/8/2017 (circostanza allegata dalla resistente a pag. 13, nota 13 della memoria di costituzione e non contestata da parte ricorrente). Oltre a questi 15 lavoratori, la procedura ha riguardato altri 4 soggetti [cfr. pag. 13 della memoria di costituzione di Omissis capo n)]: Omissis. In sintesi: il trasferimento collettivo ha “colpito” 17 lavoratori, 15 dei quali iscritti ai COBAS (con la precisazione che la sig.ra F. si è iscritta all’Organizzazione Sindacale ricorrente dopo il trasferimento). È importante sottolineare che il provvedimento datoriale ha sostanzialmente azzerato la presenza dei COBAS nella sede di Ivrea: leggendo in combinato disposto la tabella prodotta sub 7 fasc. resistente e la delega sindacale prodotta dal difensore di parte ricorrente all’udienza del 4/10/2017, si evince che a Ivrea è rimasto un solo lavoratore aderente ai COBAS, peraltro iscrittosi in data successiva ai trasferimenti. In verità a pag. 15, capo n) della memoria di costituzione di Omissis si legge che, a seguito dei trasferimenti, sarebbero presenti a Ivrea ancora 3 lavoratori iscritti ai COBAS. Posto che (alla luce della delega sin-


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