Corriere legislativo n. 39/2025

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CORRIERE LEGISLATIVO

segue le norme

tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze. Gli enti, le associazioni e gli enti del Terzo settore, possono manifestare la propria disponibilità ad accogliere lo studente in attività di cittadinanza attiva e solidale attraverso la partecipazione all’avviso pubblico, contenente i requisiti e i criteri definiti dal Ministero dell’istruzione e del merito, dall’Ufficio scolastico regionale competente il quale, con successivo provvedimento, approva gli elenchi degli enti, delle associazioni e degli enti del Terzo settore idonei ad accogliere lo studente. A seguito delle attività di verifica del mantenimento dei requisiti citati, svolte dal medesimo Ufficio scolastico regionale, e dell’acquisizione delle ulteriori manifestazioni di interesse pervenute, il competente Ufficio aggiorna annualmente gli elenchi. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia, individuano le figure referenti per la realizzazione di tali attività, nell’ambito del personale scolastico, da remunerare a carico del Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell’attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell’orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell’anno scolastico, pur non influendo sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. Il consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell’orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. L’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell’allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Nel patto educativo, è incluso l’impegno dell’istituzione scolastica e delle famiglie a collaborare per consentire l’emersione di episodi riconducibili ai

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segue le norme

fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti, nonché di altre forme di dipendenza. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia e, comunque, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto regolamento, adeguano il Regolamento di istituto alle previsioni di cui all’articolo 4, commi 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies. Il decreto entra in vigore il 10.10.2025.

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GAZZETTA UFFICIALE Serie generale

N. 223 DEL 25.09.2025

MODIFICHE AFFERENTI LA VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

Con il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2025, n. 135, si apportano modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, in tema di valutazione degli studenti del secondo ciclo di istruzione. Si riporta una sintesi selettiva delle più rilevanti. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli studenti e di tutte le studentesse. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per i licei e dalle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, è espressa in decimi. Il voto numerico è riportato anche in lettere nel documento di valutazione. La valutazione periodica e finale del comportamento delle studentesse e degli studenti è espressa in decimi. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, attribuisce il voto di comportamento sulla base dell’intero anno scolastico e tenendo conto, in particolar modo, della eventuale commissione di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio periodico, nonché in sede di scrutinio finale, con conseguente non ammissione alla classe successiva, è deliberata dal consiglio di classe nei confronti della studentessa o dello studente cui sia stata irrogata, nel medesimo anno scolastico, in relazione alla violazione dei doveri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, una sanzione disciplinare ai

segue le norme

sensi dell’articolo 4 del medesimo decreto, per aver commesso reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o arrechino pericoli per l’incolumità altrui o per aver posto in essere comportamenti che configurino mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dai regolamenti delle istituzioni scolastiche, o per aver commesso atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico e degli studenti. L’attribuzione di un voto di comportamento inferiore a sei decimi nella valutazione periodica, comporta il coinvolgimento in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il voto assegnato. Fermo restando quanto previsto all’articolo 4, comma 6, per le studentesse e gli studenti che hanno riportato un voto di comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, sospende il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva, assegnando la predisposizione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, da sviluppare su tematiche connesse alle ragioni che hanno determinato il voto di comportamento attribuito. La mancata presentazione dell’elaborato prima della integrazione dello scrutinio finale da parte del consiglio di classe, ovvero l’esito non positivo comporta la non ammissione delle studentesse e degli studenti alla classe successiva. La valutazione delle studentesse e degli studenti del secondo ciclo di istruzione con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato. Per le studentesse e gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti e del comportamento sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe. Per la valutazione degli studenti con DSA certificato, le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l’applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi indicati nel piano didattico personalizzato. La valutazione delle studentesse e degli studenti che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura per periodi temporalmente rilevanti è effettuata ai sensi dell’articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Per la validità dell’anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tali deroghe sono previste per assenze documen-

segue le norme

tate a condizione, comunque, che non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli apprendimenti. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli articoli 2, 3, 6 e 14, commi 1, 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, sono abrogati. Il decreto entra in vigore il 10.10.2025.

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GAZZETTA UFFICIALE Serie generale N. 223 DEL 25.09.2025

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 1 AGOSTO 2025, N. 110

Testo del decreto-legge 1° agosto 2025, n. 110 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 177 del 1° agosto 2025), coordinato con la legge di conversione 24 settembre 2025, n. 133 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 29), recante: «Misure urgenti per il commissariamento dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e per il finanziamento dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù».

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L’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), diffonde un comunicato ufficiale al fine di rendere noti gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di luglio 2025, che si pubblicano ai sensi dell’articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 25 09 25 25 09 25

GAZZETTA UFFICIALE Serie generale N. 223 DEL 25.09.2025

ISTAT – INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO PER IMPIEGATI ED OPERAI

RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2025

segue le norme

392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). Nel testo del comunicato, parte in formato grafico, sono pubblicati i predetti indici – senza tabacchi - relativi ai singoli mesi del 2024 e 2025 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell’anno precedente e di due anni precedenti.

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GAZZETTA UFFICIALE Serie generale N. 223 DEL 25.09.2025

INCENTIVI PER PICCOLI INTERVENTI DI INCREMENTO DELL’EFFICIENZA

ENERGETICA ED ENERGIA TERMICA DA FONTI RINNOVABILI

Il decreto 7 agosto 2025, del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, incentiva interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Il decreto suddetto, aggiorna la disciplina in questione secondo principi di semplificazione, efficacia, diversificazione e innovazione tecnologica, nonché di coerenza con gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione. La nuova disciplina, in linea con le indicazioni del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima, concorre al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore civile. La misura di incentivazione di cui al presente decreto è soggetta ad aggiornamento periodico con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni. I limiti di spesa annua cumulata per gli incentivi predetti sono complessivamente pari a 900 milioni di euro annui. I limiti di spesa annua cumulata ivi indicati operano sia nel caso di accesso diretto all’incentivo da parte dei soggetti ammessi sia nel caso in cui gli stessi si avvalgano di società di servizi energetici ESCO (Energy Service Company) o altri soggetti abilitati. Il decreto dispone la sospensione degli incentivi al raggiungimento delle soglie stabilite per i diversi settori. Sono ammessi ai benefici previsti dal citato decreto, in relazione a uno o più interventi: a) le amministrazioni pubbliche; b) i soggetti privati, esclusivamente per interventi eseguiti

CORRIERE LEGISLATIVO

segue le norme

su edifici appartenenti all’ambito terziario. Sono assimilati alle amministrazioni pubbliche gli enti del terzo settore di cui alla lettera n) dell’art. 2, del predetto decreto, che non svolgono attività di carattere economico. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto, sono approvate dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, su proposta del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), le regole applicative per l’accesso alle misure d’incentivazione del citato decreto. Il decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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N. 224 DEL 26.09.2025

CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DI GRANDI ELETTRODOMESTICI

Il Ministero delle imprese e del made in Italy, con decreto 3 settembre 2025, detta disposizioni in tema di contributo per l’acquisto di grandi elettrodomestici. Il contributo suddetto è riconosciuto all’utente finale in forma di voucher, che determina uno sconto in fattura da parte del venditore al momento dell’acquisto dell’elettrodomestico. Costituisce condizione essenziale per l’erogazione del contributo la consegna al venditore di un elettrodomestico della stessa tipologia e di classe energetica inferiore a quello agevolato, nonché, a cura del venditore, il suo corretto smaltimento finalizzato al riciclo. Per tutta la durata dell’iniziativa, il riconoscimento dei benefici previsti dal predetto decreto avviene nei limiti delle risorse disponibili, pari ad euro 50 milioni. Il contributo è riconosciuto con le modalità descritte nel suddetto decreto, rispettando l’ordine temporale di presentazione delle istanze e il suo riconoscimento è subordinato all’effettiva disponibilità di risorse finanziarie. Il contributo, sotto forma di voucher, è concesso all’utente finale maggiorenne ed è spendibile presso il venditore per l’acquisto di un solo elettrodomestico per nucleo familiare, con conseguente riduzione del prezzo finale di vendita pagato dall’utente finale. Il contributo di cui al precedente comma, è riconosciuto in misura non superiore al 30 per cento del costo di acquisto dell’elettrodomestico e comunque per un importo non superiore a 100 euro per ciascun elettrodomestico, 26 09 25

CORRIERE LEGISLATIVO

segue le norme

elevato a 200 euro per ciascun elettrodomestico se l’utente finale ha un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ordinario, inferiore a 25.000 euro annui. Il contributo in questione non può essere cumulato con altre agevolazioni, nonché con altri benefici, anche di tipo fiscale, riferiti agli stessi costi ammissibili. Attraverso la piattaforma informatica sono acquisiti i dati degli utenti finali che manifestano l’interesse a partecipare alla predetta iniziativa e, per essi, è accertato il possesso dei requisiti richiesti. All’esito delle verifiche relative ai requisiti sopra indicati, la piattaforma informatica conferma all’utente finale il diritto al riconoscimento del contributo e ne indica l’importo massimo ed il rilascio di un voucher, avente una validità limitata nel tempo dal momento dell’emissione, associato al codice fiscale dell’utente finale richiedente. Il venditore riduce di pari importo il prezzo di acquisto dell’elettrodomestico ed emette fattura di vendita riferita esclusivamente all’elettrodomestico oggetto della vendita, la quale riporta il prezzo originario, il valore del contributo effettivamente maturato ed esplicita l’obbligo di smaltimento dell’elettrodomestico in sostituzione. Con uno o più decreti direttoriali della Direzione generale competente del Ministero delle imprese e del made in Italy, sono indicati le tempistiche di attivazione dell’iniziativa, la durata della stessa, il funzionamento della piattaforma informatica, le attività di trattamento dei dati personali, i criteri di verifica e controllo eseguiti da parte dei soggetti gestori, nonché sono adottate linee guida esplicative inerenti la validità temporanea del voucher ed il suo utilizzo e le modalità di adesione all’iniziativa da parte di produttori e venditori, comprese le casistiche di vendita online e di reso dell’elettrodomestico. Alla luce dei report periodici di monitoraggio, in caso di esaurimento delle risorse finanziarie, è disposta la chiusura del termine per la ricezione delle istanze nella piattaforma informatica.

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MODIFICHE ALL’ORDINAMENTO DELLE STRUTTURE GENERALI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il decreto 7 agosto 2025, della Presidenza del Consiglio dei ministri, apporta parziali modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modi27 09 25

CORRIERE LEGISLATIVO

segue le norme

ficazioni, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», stante la necessità di adeguare l’organizzazione interna del Dipartimento della funzione pubblica e del Dipartimento per le pari opportunità. Il Dipartimento per la funzione pubblica, svolge, pertanto, anche i compiti necessari a favorire il rafforzamento delle attività della Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM). Il Dipartimento si articola in non più di dieci Uffici e in non più di ventidue servizi, ivi compreso l’Ispettorato per la funzione pubblica. L’art. 16 del precitato del DPCM 01.10.2012, con riferimento al fenomeno della tratta degli esseri umani, è altresì modificato come segue. Il Dipartimento svolge i compiti necessari a favorire il rafforzamento delle attività di indirizzo e coordinamento svolte dal medesimo Dipartimento, quale meccanismo equivalente, con riguardo agli interventi di prevenzione sociale del fenomeno e di assistenza delle relative vittime nonché di programmazione delle risorse finanziarie in ordine ai programmi di assistenza e di integrazione sociale concernenti tale fenomeno, assicurando un adeguato monitoraggio del fenomeno stesso, in coerenza con la normativa dell’Unione europea in materia di potenziamento della lotta contro la tratta di esseri umani.

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ADEGUAMNTO

GAZZETTA UFFICIALE Serie generale

N. 225 DEL 27.09.2025

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, diffonde un comunicato onde rendere noto che, a decorrere dal 19 settembre 2025 e fino al termine di novanta giorni, il decreto direttoriale n. 374 del 18 settembre 2025, di adeguamento degli importi delle sanzioni amministrative previste dall’art. 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: www.lavoro.gov.it, nella sezione «Pubblicità Legale». 27 09 25

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CORRIERE LEGISLATIVO

Concorsi ed Esami

SELEZIONE DALLE GAZZETTE UFFICIALI CONCORSI ED ESAMI

G.U. 4a SERIE SPECIALE CONCORSI ED ESAMI N. 74 DEL 23.09.2025

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MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

AVVISO

Avviso relativo al decreto n. 614 del 12 agosto 2025 di definizione dei posti disponibili per l’accesso ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie, anno accademico 2025/2026, destinati ai candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE residenti in Italia e ai candidati dei Paesi non UE residenti all’estero.

AVVISO

Avviso relativo al decreto n. 593 del 7 agosto 2025 di definizione delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (LM-85 bis), relativamente all’anno accademico 2025/2026.

AVVISO

Avviso relativo al decreto n. 594 del 7 agosto 2025 di definizione dei posti disponibili per l’accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, anno accademico 2025/2026, destinati ai candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE residenti in Italia e ai candidati dei Paesi non Ue residenti all’estero.

AVVISO

Avviso relativo al decreto n. 586 del 6 agosto 2025 di definizione delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie in lingua italiana e lingua inglese anno accademico 2025/2026.

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI DI ROMA

ANNULLAMENTO

Revoca del conferimento degli incarichi di direzione delle unità operative complesse U.O.T. Toscana Centro e U.O.T. Lazio Nord.

CORRIERE LEGISLATIVO

segue Concorsi ed Esami

UNIVERSITA’ DI FIRENZE

CONCORSO

Procedure di selezione per la copertura di quattordici posti di ricercatore a tempo determinato in tenure track, vari GSD e Dipartimenti.

CONCORSO

Procedure di selezione per la copertura di ventisei posti di ricercatore a tempo determinato in tenure track, vari GSD e Dipartimenti.

CONCORSO

Procedure di selezione per la copertura di diciotto posti di ricercatore a tempo determinato, vari GSD e Dipartimenti.

UNIVERSITA’ DI TRENTO

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, area dei funzionari, settore scientifico-tecnologico, a tempo indeterminato e pieno, per il Dipartimento di lettere e filosofia.

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD - TORRE DEL GRECO

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a copertura di trentasei posti di dirigente medico, disciplina di medicina d’emergenza-urgenza, a tempo indeterminato, prioritariamente per i Presidi ospedalieri di Boscotrecase-Boscoreale e Nuovo ospedale della Costiera.

ANNULLAMENTO

Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quindici posti di assistente amministrativo, area degli assistenti, a tempo indeterminato.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE BERGAMO EST DI SERIATE

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente a tempo inde-

segue Concorsi ed Esami

terminato, per la SS Servizio di prevenzione e protezione.

CONCORSO

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di direttore medico della SC Riabilitazione generale geriatrica dell’Ospedale di Lovere, disciplina di medicina fisica e riabilitazione o di geriatria.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE MELEGNANO E DELLA MARTESANA DI

VIZZOLO PREDABISSI

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di assistente tecnico, area degli assistenti, a tempo indeterminato, per la S.C. Gestione tecnico-patrimoniale.

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore tecnico professionale, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo indeterminato, per la S.C. Gestione tecnico-patrimoniale.

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente biologo, disciplina di patologia clinica, biochimica clinica, microbiologia e virologia.

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DELLA VALLE D’AOSTA - VALLE’E D’AOSTE

CONCORSO

Prova di accertamento della conoscenza della lingua francese per personale appartenente al ruolo sanitario, categoria B.

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GAZZETTA UFFICIALE 4a Serie Speciale

CONCORSI ED ESAMI n. 74 del 23.09.2025

segue Concorsi ed Esami

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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

AVVISO

Avviamento numerico a selezione, riservata al personale privo della vista, per la copertura di un posto di centralinista telefonico, per l’impianto telefonico della Casa circondariale di Benevento.

AVVISO

Avviamento numerico a selezione, riservata al personale privo della vista, per la copertura di un posto di centralinista telefonico, per l’impianto telefonico della Casa circondariale di Trapani.

AVVISO

Avviamento numerico a selezione, riservata al personale privo della vista, per la copertura di un posto di centralinista telefonico, per l’impianto telefonico della Casa circondariale di Cosenza.

AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO OSPEDALIERO «S. GIOVANNI- ADDOLORATA» DI ROMA

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, in forma aggregata, a valenza non regionale, per la copertura di dodici posti di dirigente medico, disciplina di oncologia.

AZIENDA OSPEDALIERA «S. CAMILLO - FORLANINI» DI ROMA

CONCORSO

Concorso pubblico a valenza regionale, in forma autonoma, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore tecnico professionale informatico, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo indeterminato, riservato alle categorie protette non in condizioni di disabilità ai sensi dell’art. 18 della legge n. 68/1999.

segue Concorsi ed Esami

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di assistente informatico, area degli assistenti, ruolo tecnico, a tempo indeterminato, riservato ai soggetti appartenenti alle categorie protette non in condizioni di disabilità ai sensi dell’art. 18 della legge n. 68/1999.

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI MODENA

CONCORSO

Conferimento dell’incarico di direttore di struttura complessa Direzione gestione operativa.

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente biologo, disciplina di patologia clinica, per la PMA.

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1 DI ROMA

CONCORSO

Mobilità volontaria nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di quattro posti di collaboratore tecnico professionale ingegnere architetto, settore civile/edile, a tempo indeterminato.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRATELLI SACCO DI MILANO

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente amministrativo, per la S.C. Trasparenza, anticorruzione e internal auditing, a tempo pieno ed indeterminato.

CORRIERE LEGISLATIVO

segue Concorsi ed Esami

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI PAVIA

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dietista, area dei professionisti della salute e dei funzionari.

AZIENDA ZERO DI PADOVA

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di trentaquattro posti di dirigente medico a tempo indeterminato e con rapporto esclusivo, disciplina di ginecologia e ostetricia, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, per talune aziende sanitarie del Sistema sanitario regionale della Regione Veneto.

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di diciotto posti di infermiere, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo pieno ed indeterminato, per l’erogazione di prestazioni sanitarie presso gli istituti penitenziari.

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di nove posti di logopedista, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo pieno ed indeterminato, per talune aziende sanitarie del Sistema sanitario regionale della Regione Veneto.

ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE INFETTIVE «LAZZARO SPALLANZANI» DI ROMA

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, a tempo pieno e determinato della durata di dodici mesi o per il minor tempo necessario all’acquisizione di personale a tempo indeterminato.

segue Concorsi ed Esami

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA «CITTÀ DI SIENA»

CONCORSO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di magazziniere, area degli operatori esperti, a tempo pieno ed indeterminato.

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: GAZZETTA UFFICIALE 4a Serie Speciale CONCORSI ED ESAMI n. 75 del 26.09.2025

CORRIERE LEGISLATIVO

Giurisprudenza rilevante

CORTE COSTITUZIONALE

GIUDIZIO DI LEGITTIMITA’ COSTITUZONALE IN VIA INCIDENTALE

SENTENZA N. 124-2025

È costituzionalmente illegittima, per violazione dell’art. 102, secondo comma, della

Costituzione, la norma delle leggi cosiddette di “ristoro COVID-19”, nella parte in cui si prevede che le controversie afferenti eventuali contributi statali a fondo perduto non dovuti, sono devolute alla giurisdizione tributaria.]

N. 124 SENTENZA 23 giugno - 24 luglio 2025

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Impresa e imprenditoreMisure di aiuto e sostegno economico a favore delle imprese operanti nei settori economici interessati dalle misure restrittive dovute dall’emergenza pandemica da COVID-19 (c.d. decreto “ristori” e c.d. decreto “rilancio”) - Contributi a fondo perduto - Atto di recupero del contributo non spettante - Devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione tributaria - Violazione del divieto di istituzione di nuovi giudici speciali - Illegittimità costituzionale in parte qua. - Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, art. 1, comma 10, n. 176; decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, art. 25, comma 12. - Costituzione, artt. 3 e 102, secondo comma.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 124-2025, depositata in data 24 luglio 2025, dichiara costituzionalmente illegittime le norme del Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, art. 1, comma 10, n. 176, (cosiddetto decreto “ristori COVID-19”) e del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, art. 25, comma 12 (cosiddetto decreto “rilancio COVID-19”), nelle parti in cui attribuiscono alla competenza del giudice tributario contenziosi afferenti eventuali contributi a fondo perduto non dovuti ed illeci-

CORRIERE LEGISLATIVO

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tamente percepiti. In tal senso, la Corte qualifica i contributi suddetti come incentivi non di natura tributaria ma semplici contributi straordinari statali. All’occorrenza, pertanto, la Corte Costituzionale ravvisa una parziale violazione del preciso dettato costituzionale posto all’art. 102 della nostra Carta, ove si stabilisce che: “La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura”. Pertanto, poiché la natura dei contributi predetti non è di natura tributaria, non è competenza del potere legislativo la diretta attribuzione dei contenziosi ad un giudice non ordinario. In tal senso, osserva la Corte: “[…] L’art. 25 del “decreto rilancio” aveva istituito un «[c]ontributo a fondo perduto» a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, con ricavi o compensi non superiori a cinque milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data della sua entrata in vigore e con un ammontare del fatturato o dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi di quello del mese di aprile 2019. La misura del contributo era stabilita applicando percentuali variabili in relazione alla differenza del fatturato e dei corrispettivi e spettava, in ogni caso, per un valore minimo di mille euro per le persone fisiche e di duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Come emerge dalla relazione illustrativa, la «finalità perseguita dalla disposizione [era] quella di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”», demandando all’Agenzia delle entrate sia la concessione dei contributi, sia l’attività di recupero di quelli indebitamente percepiti.

L’intervento di cui all’art. 25 del “decreto rilancio” è stato seguito da una serie articolata di iniziative del Governo, consistenti nell’introduzione di misure di aiuto e di sostegno economico a favore delle imprese operanti nei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte, a loro volta, per contenere la diffusione dell’epidemia da COVID-19. Così, per quel che interessa in questa sede, l’art. 1 del “decreto ristori” aveva previsto un contributo a fondo perduto da destinare agli «operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020».

In particolare, tale disposizione normativa riconosceva un contributo a favore di tutti

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i soggetti titolari di partita IVA che svolgevano attività prevalente nell’ambito di detti settori, salvo che avessero «attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020» o, alla stessa data, l’avessero chiusa.

Come il precedente contributo istituito dal citato art. 25, anche questo «spetta[va] a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 [fosse] inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019» (art. 1, comma 3) e, anche in assenza di detti requisiti, «ai soggetti che dichiara[va]no di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 che [avevano] attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019» (art. 1, comma 4).

Per i soggetti che avevano già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dal “decreto rilancio”, al fine di renderne più rapida possibile la corresponsione, il citato art. 1 del “decreto ristori” stabiliva che la somma venisse accreditata direttamente sul loro conto corrente bancario o postale, parametrandola a una percentuale di quella già corrisposta in precedenza, il cui valore era stato determinato sulla base del calo di fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 (art. 1, commi 5 e 7). La norma, comunque, prevedeva il riconoscimento del contributo anche ai soggetti che non erano riusciti a presentare l’istanza ai sensi del “decreto rilancio”: in tal caso, l’Agenzia delle entrate avrebbe riaperto la procedura web per consentire solo a loro di presentare la predetta istanza e, successivamente, calcolare la somma spettante sulla base dello stesso parametro utilizzato per coloro che avevano già ricevuto il precedente contributo (art. 1, commi 6 e 7). In ogni caso, il relativo importo non poteva essere superiore a euro 150.000 (art. 1, comma 8).

Veniva demandata a un nuovo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate la regolamentazione tecnica e, in particolare, la definizione dei termini e delle modalità per consentire la trasmissione delle istanze da parte dei soggetti che non avevano trasmesso la richiesta di contributo ai sensi del “decreto rilancio” (art. 1, comma 11).

Il comma 10 dell’art. 1 del “decreto ristori” - censurato dal giudice a quo - rinviava alle disposizioni dell’art. 25 (commi da 7 a 14) del “decreto rilancio” relative alle attività di controllo e al regime sanzionatorio applicabili nei confronti sia dei soggetti che avevano già ricevuto il precedente contributo sia di quelli che presentavano l’istanza per la prima volta. In forza del rinvio al comma 7 dell’art. 25, inoltre, anche il contributo istituito dal “de-

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creto ristori” non partecipava alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevava ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e non concorreva alla formazione delvalore della produzione netta, base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché’ riordino della disciplina dei tributi locali). L’art. 1, comma 10, del “decreto ristori” rinviava, altresì, all’ultimo periodo del comma 12 dell’art. 25 del “decreto rilancio” - anch’esso censurato in questa sede -, secondo cui alle «controversie relative all’atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546», con conseguente devoluzione della loro cognizione alla giurisdizione tributaria. Con riferimento a questa disposizione, la relazione illustrativa del “decreto rilancio” evidenziava che le controversie relative all’eventuale atto di recupero del contributo non spettante erano devolute alla giurisdizione tributaria, «trattandosi del recupero di un’agevolazione basata su dati di natura tributaria».

3.- Tanto premesso, le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento all’art. 102, secondo comma, Cost. sono fondate.

3.1.- Come piu’ volte affermato da questa Corte, la Commissione tributaria (oggi: Corte di giustizia tributaria) deve essere considerata organo speciale di giurisdizione preesistente alla Costituzione (ex plurimis, sentenze n. 204 del 2024, n. 39 del 2010, n. 238 e n. 141 del 2009, n. 130 e n. 64 del 2008).

L’art. 102, secondo comma, Cost. vieta l’istituzione di giudici speciali diversi da quelli espressamente nominati nella Carta costituzionale e la VI disposizione transitoria e finale della Costituzione - a integrazione della disciplina posta dal citato art. 102 Cost. - impone l’obbligo di effettuare la revisione degli organi speciali di giurisdizione preesistenti («salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari») entro il termine ordinatorio di cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione medesima (ex multis, sentenza n. 39 del 2010; ordinanza n. 144 del 1998).

Questa Corte ha precisato, in proposito, che il legislatore ordinario - nel modificare la disciplina di tali organi giurisdizionali, sia in sede di prima revisione sia successivamente

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- incontra il duplice limite costituzionale «di non snaturare (come elemento essenziale e caratterizzante la giurisdizione speciale) le materie attribuite» a dette giurisdizioni «e di assicurare la [loro] conformità a Costituzione» (sempre, sentenza n. 39 del 2010; ordinanza n. 144 del 1998).

In coerenza con questi principi - con specifico riferimento alla materia devoluta alla cognizione dei giudici tributari - la giurisprudenza costituzionale ha rilevato, in numerose pronunce, che la giurisdizione tributaria «deve ritenersi imprescindibilmente collegata» alla «natura tributaria del rapporto» (sentenze n. 39 del 2010, n. 238 e n. 141 del 2009, n. 130 e n. 64 del 2008; ordinanze n. 300 del 2009, n. 94 e n. 34 del 2006; nello stesso senso, ordinanze n. 218 del 2009 e n. 395 del 2007). Ne consegue che l’attribuzione a detta giurisdizione di controversie non aventi a oggetto rapporti di natura tributaria comporta la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali.

3.2.- Il contributo a fondo perduto istituito dall’art. 1 del “decreto ristori” non ha natura tributaria. […]

Gli strumenti di finanza pubblica per fronteggiare situazioni emergenziali possono distinguersi, infatti, in “sussidi finanziari” e “benefici fiscali”. Mentre i primi consistono in trasferimenti di denaro, come finanziamenti, contributi, interventi di aiuto economico in generale, i secondi includono tutte le misure comportanti un onere tributario minore di quello che sarebbe risultato applicabile in base al normale regime di tassazione, come, ad esempio, esenzioni, riduzioni della base imponibile o dell’aliquota, dilazioni di pagamento.

Il contributo a fondo perduto introdotto dall’art. 1 del “decreto ristori” - così come il precedente previsto dall’art. 25 del “decreto rilancio” - non può essere sussunto nella categoria delle agevolazioni fiscali, che presuppongono sempre un pregresso rapporto tributario (sentenza n. 120 del 2020) che invece, nel caso di specie, manca.

Il contributo in esame integra, piuttosto, una misura di aiuto e sostegno economico a favore di una determinata categoria di soggetti, che - stante la situazione di emergenza dettata dalla pandemia da COVID-19 e i conseguenti provvedimenti governativi adottati per fronteggiarla - ha subito una riduzione dell’attività economica e, quindi, del fatturato e dei compensi.

Una volta esclusa la natura di beneficio fiscale del contributo istituito dall’art. 1 del “decreto ristori”, risulta evidente che sia l’atto di concessione sia l’atto di diniego sia l’atto

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di ritiro - atto, quest’ultimo, che in questa sede viene in rilievo, perché’ a esso è limitata la previsione della giurisdizione tributaria - non possono che essere, tutti, privi di natura tributaria. […]

Anche la circostanza - dedotta dalla difesa statale - che l’erogazione del contributo e la successiva attività di controllo fossero demandate all’Agenzia delle entrate non rileva ai fini del riconoscimento della natura tributaria della misura in questione. […]

Infine, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa statale, la natura di aiuto economico della misura in esame si desume anche dalla circostanza che il contributo erogato è escluso dalla base imponibile delle imposte sui redditi delle persone fisiche e sulle attività produttive. La detassazione, ai fini IRPEF e IRAP, di detto contributo, infatti, è volta a evitarne il depotenziamento economico, confortandone la natura di misura finanziaria di sostegno economico e non di beneficio fiscale.

3.3.- In conclusione, le caratteristiche strutturali e funzionali del contributo a fondo perduto istituito dall’art. 1 del “decreto ristori” rendono evidente che detto beneficio non presenta natura tributaria.

Pertanto le norme censurate - attribuendo alla giurisdizione tributaria controversie relative a misure economiche di natura non tributaria - snaturano la materia originariamente devoluta alla cognizione del giudice tributario. Deve, dunque, ritenersi violato l’art. 102, secondo comma, Cost., che - in ossequio al principio di cui al primo comma, che riserva la funzione giurisdizionale ai magistrati ordinari - vieta l’istituzione di giudici speciali, anche alla luce della VI disp. trans. fin. Cost., che consente di procedere alla revisione degli organi speciali di giurisdizione senza snaturare le materie loro attribuite. 4.- Per le ragioni sopra esposte, va dichiarata l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 102, secondo comma, Cost., degli artt. 1, comma 10, del d.l. n. 137 del 2020, come convertito, e 25, comma 12, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, nella parte in cui prevedono che le controversie relative all’atto di recupero del contributo a fondo perduto, previsto dal comma 1 del citato art. 1, sono devolute alla giurisdizione tributaria. Per effetto di ciò, la Corte di giustizia tributaria rimettente deve, nel dichiarare il suo difetto di giurisdizione, individuare il giudice che ne è munito, cui devolvere la definizione della causa.

L’accoglimento delle questioni sollevate in riferimento all’art. 102, secondo comma, Cost. comporta l’assorbimento della censura relativa all’art. 3 Cost.

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per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 10, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dell’art. 25, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui prevedono che le controversie relative all’atto di recupero del contributo a fondo perduto, previsto dal comma 1 del citato art. 1, sono devolute alla giurisdizione tributaria.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2025.

[Omissis]

Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2025

[Omissis]

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GAZZETTA UFFICIALE 1A SERIE SPECIALE

CORTE COSTITUZIONALE – N. 31 DEL 30.07.2025

dal parlamento

SENATO – ASSEMBLEA

348ª SEDUTA PUBBLICA

10 25

L’Assemblea ha approvato in via definitiva il ddl n. 1483, recante disposizioni per la prevenzione e la cura dell’obesità.

Il relatore, sen. Satta (FdI), ha illustrato il testo, che riconosce l’obesità come malattia cronica, progressiva e recidivante. L’obiettivo è adottare politiche di contrasto a una condizione clinica che colpisce quasi 6 milioni di cittadini e che comporta gravi conseguenze sanitarie e sociali. Il provvedimento prevede un programma nazionale finanziato con oltre 2,7 milioni a regime, finalizzato a prevenzione, cura, sensibilizzazione e sostegno a stili di vita sani. Particolare attenzione è rivolta all’età pediatrica, all’educazione alimentare, all’attività sportiva e al contrasto della sedentarietà. È istituito un Osservatorio nazionale per monitoraggio e indirizzo delle politiche, oltre a fondi permanenti per la formazione del personale sanitario e campagne informative. Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Barachini ha sottolineato che il provvedimento affronta la malattia con strumenti di prevenzione, cura e sensibilizzazione sociale, ringraziando Parlamento e Governo per l’impegno condiviso in una sfida che pone l’Italia all’avanguardia a livello internazionale.

L’Assemblea ha approvato definitivamente il ddl n. 1562 concernente l’istituzione della Giornata nazionale contro la denigrazione dell’aspetto fisico delle persone (body shaming).

La relatrice, sen. Ternullo (FI-BP), ha illustrato il testo, che fissa al 16 maggio la Giornata nazionale contro il body shaming: la ricorrenza prevede campagne di informazione e sensibilizzazione sul fenomeno, da realizzarsi attraverso i media e le piattaforme digitali. Le finalità sono la prevenzione di condotte offensive, la promozione del rispetto di sé e degli altri e la tutela della salute fisica e psicologica. Le istituzioni pubbliche, il terzo settore e la scuola potranno attivare iniziative specifiche per diffondere consapevolezza critica verso stereotipi e immagini ritoccate; la RAI garantirà adeguati spazi di programmazione dedicati. Il  Ministro per le pari opportunità e la famiglia Eugenia Maria Roccella ha sottolineato la gravità del body shaming come problema di salute psicologica e sociale, in particolare per i giovani più fragili. L’istituzione di una giornata dedicata rappresenta un

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primo passo utile per accendere i riflettori su una realtà spesso sottovalutata. L’Assemblea ha  approvato definitivamente il ddl n. 1660 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117, recante misure urgenti in materia di giustizia

La Presidente della 2a Commissione, sen. Bongiorno (LSP), ha riferito che la Commissione non ha concluso l’esame in sede referente, e quindi non ha conferito mandato al relatore. Pertanto, il provvedimento sarà discusso nel testo trasmesso dall’altro ramo del Parlamento. Il ddl introduce misure straordinarie per il potenziamento della magistratura e il raggiungimento degli obiettivi del PNRR entro il 30 giugno 2026; prevede applicazioni temporanee di magistrati e giudici onorari, trasferimenti incentivati verso sedi in ritardo e applicazioni a distanza fino a 500 magistrati per smaltire l’arretrato civile; riforma il tirocinio dei magistrati, proroga incarichi e termini di organi giudiziari e modifica le competenze del giudice di pace. Il testo include disposizioni su consulenze tecniche e contenzioso cyber, aumenta l’organico della magistratura ordinaria e autorizza fondi per braccialetti elettronici. Rivede altresì i termini e le modalità di pagamento degli indennizzi per la durata irragionevole dei processi.

02 10 25

349ª SEDUTA PUBBLICA

A conclusione della discussione sulle  comunicazioni del  Ministro degli esteri e della cooperazione internazionale in ordine ai recenti sviluppi della situazione nella Striscia di Gaza, l’Assemblea ha approvato la risoluzione n. 1, a firma dei Capigruppo di maggioranza e del sen. Calenda (Az), che impegna il Governo a sostenere e promuovere l’iniziativa di pace statunitense come unica soluzione realistica al conflitto. Sono state altresì approvate le risoluzioni nn. 2 dei Gruppi di maggioranza e 3 di IV.

Il Ministro Tajani ha sottolineato in premessa la necessità di un confronto parlamentare unitario in materia di politica estera. Ha ricordato l’origine del conflitto del 7 ottobre e le immani sofferenze generate, ribadendo che Israele ha diritto a difendersi, ma nel rispetto del diritto internazionale umanitario. Ha evidenziato l’impegno concreto dell’Italia attraverso corridoi umanitari per bambini feriti, accoglienza di studenti palestinesi, invio di aiuti alimentari e dialogo costante con tutte le parti. Ha sottolineato il lavoro diplomatico svolto con tutti gli attori regionali, riaffermando il sostegno italiano alla soluzione due

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popoli, due Stati, condannando al contempo gli insediamenti illegali in Cisgiordania, le parole estreme di alcuni Ministri israeliani e le violenze dei coloni, aprendo alla possibilità di sanzioni mirate insieme all’UE. Ha annunciato la disponibilità al riconoscimento dello Stato di Palestina, subordinato al rilascio degli ostaggi e al disarmo di Hamas. Il Ministro ha espresso solidarietà agli italiani coinvolti nella vicenda della Flotilla, garantendo assistenza costante; ha quindi descritto il piano di pace americano come un’opportunità storica, invitando tutte le forze politiche italiane a sostenerlo senza divisioni. Ha infine posto con forza il tema della lotta all’antisemitismo, distinguendolo dalla legittima critica al Governo israeliano.

Nella mattinata si è svolto il sindacato ispettivo. Il Sottosegretario per l’agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra ha risposto all’interrogazione n. 3-02060 (del sen. Bergesio (LSP) e altri) sulla nuova programmazione della Politica agricola comune, ribadendo la netta contrarietà del Governo all’ipotesi di un fondo unico nazionale che snaturerebbe la PAC: l’Italia ha assunto una posizione chiara in sede europea, promuovendo un documento di opposizione sottoscritto da numerosi Stati membri; è indispensabile mantenere strumenti distinti, con un budget congruo e rafforzato per garantire reddito, competitività e transizione ecologica del settore. L’interrogante ha espresso soddisfazione per l’impegno, che conferma la centralità del comparto agricolo nelle politiche nazionali ed europee.

Il Sottosegretario per la cultura Mazzi ha risposto all’interrogazione n. 3-02172 (della sen. Fregolent (IV)) sulla tutela e la valorizzazione di Villa Verdi a Villanova D’arda (Piacenza): è in corso un programma che assicurerà non solo la conservazione del bene, ma anche la sua piena fruizione pubblica attraverso accordi con enti qualificati, tra cui il FAI: l’obiettivo è garantire la tutela del patrimonio e inserirlo nei circuiti museali e culturali nazionali. L’interrogante ha ribadito la necessità di un progetto organico di valorizzazione.

Il Sottosegretario per le infrastrutture e i trasporti Iannone ha infine risposto all’interrogazione n. 3-01425 (della sen. Rando (PD)) sull’attuazione degli interventi sulle strade di competenza statale in provincia di Modena, confermando l’impegno a garantire interventi concreti e programmati sulla rete viaria, in raccordo con Anas e gli enti territoriali: sono avviate progettazioni e lavori su arterie strategiche, con priorità a sicurezza e funzionalità; i tempi dipendono da iter autorizzativi complessi, ma il percorso è in avanzamento. L’interrogante ha sottolineato l’importanza di tempi certi e cantieri concreti.

CORRIERE LEGISLATIVO

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CAMERA - AULA

540^ SEDUTA PUBBLICA

10 25

Nella seduta di mercoledì 1 ottobre l’Assemblea, con 137 voti favorevoli e 85 contrari, ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi (approvato dal Senato) (C. 2623).

Nella parte antimeridiana della seduta si sono svolte le Comunicazioni del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e per il PNRR, Tommaso Foti, in ordine alla revisione degli investimenti e delle riforme inclusi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L’appuntamento è stato trasmesso in diretta anche nella traduzione della lingua dei segni.

Alle ore 15 ha avuto luogo lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata sui seguenti argomenti: iniziative per promuovere il ricorso alla figura professionale del cosiddetto social media e digital manager nelle pubbliche amministrazioni (Paolo Emilio Russo - FI-PPE); stato di avanzamento delle misure di semplificazione amministrativa previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e ulteriori iniziative volte a garantire, in tale ambito, il rispetto delle scadenze del 2026 (Lupi - NM(N-C-U-I)M-CP); iniziative volte a superare il dislivello salariale del comparto “Funzioni locali” rispetto agli altri comparti del pubblico impiego (Alfonso Colucci - M5S); intendimenti del Governo in materia di riforma della legge elettorale (Magi - MISTO-+EUROPA); iniziative di competenza volte a sostenere gli investimenti in ricerca e sviluppo del gruppo Stellantis, con particolare riferimento allo stabilimento di Atessa in Abruzzo, al fine dell’incremento dei livelli di produzione e della tutela dei livelli occupazionali (Benzoni - AZ-PER-RE); iniziative di competenza in relazione alla situazione degli impianti di Rwm Italia nei comuni di Domusnovas e Iglesias in Sardegna, alla luce dell’iter delle procedure autorizzative (Bignami - FDI); intendimenti in ordine alla riconversione degli impianti di Rwm Italia nei comuni di Domusnovas e Iglesias in Sardegna (Ghirra - AVS); iniziative volte a salvaguardare i comparti produttivi colpiti dai dazi statunitensi, anche attraverso un efficace funzionamento degli

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incentivi del piano “Transizione 5.0” (Boschi - IV-C-RE); iniziative in ordine agli obiettivi di decarbonizzazione relativi agli impianti ex Ilva di Taranto, con particolare riferimento alla possibilità di avvalersi di risorse pubbliche nell’ambito del processo di revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Ubaldo Pagano - PD-IDP); iniziative di competenza, anche di carattere normativo, volte ad evitare che l’onere delle multe per condotte anticoncorrenziali sia trasferito sui consumatori, con particolare riguardo al mercato dei carburanti (Gusmeroli - LEGA).

Per il Governo sono intervenuti: il Ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo; la Ministra per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati; il Ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso.

02 10 25

03 10 25

541^ SEDUTA PUBBLICA

Nella seduta di giovedì 2 ottobre 2025, con 182 voti favorevoli, 101 astenuti e nessun contrario, l’Assemblea ha approvato la mozione di maggioranza presentata sulle Comunicazioni del Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, sui recenti sviluppi della situazione nella Striscia di Gaza.

542^ SEDUTA PUBBLICA

Nella seduta di venerdì 3 ottobre 2025 ha avuto luogo lo svolgimento di interpellanze urgenti sui seguenti argomenti:

chiarimenti in merito al procedimento di adozione della delibera relativa al Ponte sullo Stretto di Messina da parte del CIPESS (Braga - PD-IDP); iniziative volte a garantire la tutela dei cittadini nel passaggio dal sistema Spid alla carta d’identità elettronica (Barbagallo - PD-IDP);

Per il Governo è intervenuto il Sottosegretario di Stato per le Infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.

Nella seduta di giovedì 2 ottobre, con 182 voti favorevoli, 101 astenuti e nessun contrario, l’Assemblea ha approvato la mozione di maggioranza presentata sulle Comunicazioni del Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, sui recenti sviluppi della situazione nella Striscia di Gaza.

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