Corriere legislativo n. 37/2025

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Corriere legislativo

le Norme

Sintesi esplicative di norme rilevanti, nazionali ed europee, pubblicate in gazzetta, con eventuali stralci dell’articolato e link al testo integrale.

Concorsi ed Esami

IN EVIDENZA

Giurisprudenza rilevante

dal Parlamento

L’iter di provvedimenti di particolare interesse all’esame di Camera e Senato, nei lavori delle aule e delle commissioni.

Assunzioni a tempo indeterminato autorizzate al Ministero dell’istruzione e del merito - A.S. 2025-2026

Incentivi PNRR a fondo perduto per il programma di rinnovo del parco veicoli privati e commerciali leggeri con veicoli elettrici

Decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127 – Norme urgenti per la riforma degli esami di stato del secondo ciclo di istruzione ed avvio anno scolastico 2025-2026

Attuazione del fondo indennizzi per le vittime di frodi finanziarie

Norme afferenti il divieto di utilizzazione e detenzione di esche o bocconi avvelenati

CONCORSI ED ESAMI

GIURISPRUDENZA RILEVANTE - CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE LAVORO

Sono illegittimi i controlli del datore di lavoro circa l’attività del lavoratore su fatti anteriori all’insorgenza di un fondato sospetto. Solo elementi successivi al sorgere di un fondato sospetto possono fondare l’eventuale esercizio dell’azione disciplinare. È invece precluso al datore di lavoro di ricercare nel passato lavorativo elementi di conferma del fondato sospetto e di utilizzare gli stessi a scopi disciplinari in quanto ciò equivarrebbe a legittimare l’uso di dati probatori raccolti prima (e archiviati nel sistema informatico) a prescindere dal sospetto di condotte illecite da parte del dipendente.

NOTIZIE DAL PARLAMENTO

le Norme

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ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO AUTORIZZATE AL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO A. S. 2025-2026

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2025, il Ministero dell’istruzione e del merito, per l’anno scolastico 2025/2026, è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a 347 unità di dirigenti scolastici, n. 48.504 unità di personale docente, n. 44 unità di personale educativo, n. 6.022 unità di insegnanti di religione cattolica e n. 10.348 unità di personale A.T.A. - Amministrativo, tecnico e ausiliario. Pertanto, il suddetto Ministero, trasmette, entro il 31 dicembre 2025, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati concernenti il personale assunto ai sensi dell’art. 1 del predetto decreto.

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INCENTIVI PNRR A FONDO PERDUTO PER IL PROGRAMMA DI RINNOVO DEL PARCO VEICOLI PRIVATI E COMMERCIALI LEGGERI CON VEICOLI ELETTRICI

Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, con decreto 8 agosto 2025, detta criteri e modalità per la concessione di incentivi a fondo perduto previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 2, Componente 2, Investimento 4.5 «Programma di rinnovo del parco veicoli privati e commerciali leggeri con veicoli elettrici». Con il suddetto decreto, pertanto, si definiscono i criteri e le modalità per la concessione di incentivi a fondo perduto previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.5, del PNRR, che prevede l’acquisto di un nuovo veicolo a emissioni zero con la rottamazione di un veicolo termico, ai fini dell’attuazione di un programma di rinnovo del parco veicoli privati e commerciali leggeri, con veicoli elettrici. I predetti incentivi a fondo perduto, anche denominati: “bonus veicoli elettrici” ovvero “bonus”, sono corrisposti: a) alle 08 09 25

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persone fisiche, per l’acquisto di un solo veicolo nuovo di categoria M1 ad alimentazione esclusivamente elettrica (BEV) e con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 35.000, IVA e optional esclusi. All’occorrenza, il predetto decreto chiarisce che per «area urbana funzionale» si intende l’area territoriale definita dall’Istat - Istituto nazionale di statistica, come aggregato di comuni contigui, composti da una City e dalla sua commuting zone (area del pendolarismo). La commuting zone è definita dai flussi di pendolarismo per motivi di lavoro registrati al censimento generale della popolazione 2011. (La City è l’unità amministrativa locale dove la maggioranza della popolazione vive in un high density cluster (o centro urbano) con una popolazione di almeno 50.000 abitanti.) L’incentivo è riconosciuto a un solo soggetto per nucleo familiare ed è pari a: 11.000 euro, nel caso in cui l’acquirente sia residente in un’area urbana funzionale e abbia un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore o pari a 30.000 euro; 9.000 euro, nel caso in cui l’acquirente sia residente in un’area urbana funzionale e abbia un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) superiore a 30.000 euro ma inferiore o pari a 40.000 euro; b) alle microimprese con sede legale in un’area urbana funzionale, per l’acquisto di un massimo di due veicoli nuovi commerciali di categoria N1 o N2 ad alimentazione esclusivamente elettrica (BEV). Ogni microimpresa ha diritto ad un massimo di due bonus e l’importo dell’incentivo copre fino al 30% del prezzo di acquisto del veicolo (IVA esclusa), con un massimale di 20.000 euro. Il bonus in questione è riconosciuto per l’acquisto di un solo veicolo della categoria M1, il quale deve essere intestato al soggetto beneficiario del contributo. La proprietà deve essere mantenuta per almeno ventiquattro mesi. Per usufruire del bonus, devono essere rispettate le seguenti condizioni: rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino a Euro 5; la persona fisica che procede alla prenotazione del bonus deve risultare primo intestatario del veicolo da rottamare da almeno sei mesi e può generare il bonus a proprio favore oppure a beneficio di un altro componente maggiorenne appartenente al medesimo nucleo familiare, così come definito ai fini dell’ISEE; nel documento comprovante l’acquisto deve essere espressamente dichiarato il veicolo destinato alla rottamazione e indicata la misura dello sconto praticato in ragione dell’incentivo concesso. Il bonus suddetto è riconosciuto per l’acquisto di massimo due veicoli della categoria N1 o N2, che devono essere intestati al soggetto beneficiario del contributo (titolare della microimpresa) e la proprietà deve essere man-

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tenuta per almeno ventiquattro mesi. Per la fruizione del bonus devono essere rispettate le sottoelencate condizioni: ogni contributo per l’acquisto di ogni singolo veicolo è subordinato alla rottamazione di un veicolo della medesima categoria, omologato in una classe fino a Euro 5; all’atto della prenotazione del bonus, il veicolo destinato alla rottamazione deve essere intestato da almeno sei mesi al titolare della microimpresa. I bonus predetti sono corrisposti dal venditore all’acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non sono cumulabili con altri incentivi nazionali ed europei. I bonus per le microimprese di cui sopra, sono corrisposti dal venditore alla microimpresa acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto e sono riconosciuti nel rispetto della normativa europea sugli aiuti ai sensi del «Regolamento «de minimis”» e del «Regolamento “de minimis” settore agricolo». Detti incentivi non sono cumulabili con altri incentivi nazionali ed europei o regimi di sostegno comunque denominati, qualificabili come aiuti di Stato, destinati all’acquisto dei medesimi veicoli oggetto di contribuzione ai sensi del suddetto decreto. Per ottenere il bonus citato, i richiedenti provvedono a registrarsi in una specifica piattaforma informatica prevista dal suddetto decreto. Con comunicazione pubblicata sulla apposita sezione «Bandi e avvisi» del sito istituzionale http://www.mase. gov.it/ - il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica rende nota la data a partire dalla quale sarà possibile effettuare, sino ad esaurimento del plafond disponibile, l’accesso alla citata piattaforma informatica.

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DECRETO-LEGGE 9 SETTEMBRE 2025, N. 127 – NORME URGENTI PER LA

RIFORMA DEGLI ESAMI DI STATO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE ED AVVIO ANNO SCOLASTICO 2025-2026

Il decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, emana norme urgenti per la riforma dell’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell’anno scolastico 2025/2026. Di seguito, una sintesi selettiva delle più rilevanti modificazioni al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. L’esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado è nuovamente denominato «esame di maturità». L’ esame di maturità verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, alle abilità ed alle competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, con riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali e valuta il grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilità acquisito al termine del percorso di studio, anche tenuto conto dell’impegno dimostrato nell’ambito scolastico e in altre attività coerenti con il medesimo percorso di studio, in una prospettiva di sviluppo integrale della persona. In relazione al profilo educativo, culturale e professionale specifico di ogni indirizzo di studi, l’esame di Stato tiene conto anche della partecipazione alle attività di formazione scuola-lavoro, dello sviluppo delle competenze digitali e del percorso dello studente e tiene conto, inoltre, delle competenze maturate nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica. Le commissioni d’esame sono costituite presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi di esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all’istituzione scolastica e composte da due membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da due membri interni, afferenti alle aree disciplinari individuate con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. L’esame di maturità è validamente sostenuto se il candidato ha regolarmente svolto tutte le prove. Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, sono individuate annualmente, entro il mese di gennaio, le discipline oggetto della seconda prova, nell’ambito delle materie caratterizzanti i percorsi di studio, l’eventuale disciplina oggetto di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio, le quattro discipline oggetto di colloquio d’esame, nonché le modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio medesimo. Per gli istituti professionali continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni

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vigenti. La commissione d’esame può motivatamente integrare il punteggio fino ad un massimo di tre punti, ove il candidato abbia ottenuto un punteggio complessivo di almeno novantasette punti, tra credito scolastico e prove d’esame. A decorrere dall’anno scolastico 2025/2026, i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento sono ridenominati «formazione scuola-lavoro». A decorrere dal medesimo anno scolastico, la denominazione «percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento», ovunque ricorra, è da intendersi sostituita con la predetta denominazione. Le risorse del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, di cui all’articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018, pari a euro 67.746.059,48 per l’anno 2022 e ad euro 13.675.519,67 per l’anno 2023, sono destinate alla contrattazione collettiva nazionale del comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola, relativa al triennio 2022-2024. Il Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa di cui all’articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola è incrementato di 15 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2030. Il decreto-legge entra in vigore il 10.09.2025.

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N. 209 DEL 09.09.2025

COFINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA NAZIONALE “RICERCA, INNOVAZIONE E COMPETITIVITA’ E PER LA TRANSIZIONE VERDE E DIGITALE 2021-2027“– FESR

Il Ministero dell’economia e delle finanze, con decreto n. 7-2025, del 25 luglio 2025, procede alla rideterminazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, per il Programma nazionale «Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027» del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per le annualità 2022 e 2023. Per i conseguenti effetti, la quota di cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, relativamente alle annualità 2022 e 2023, è specificata nella tabella allegata che costituisce parte integrante del suddetto decreto. La predetta assegnazione annulla e sostituisce, relativa09 09 25

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mente al suddetto programma, le assegnazioni a carico del Fondo di rotazione già disposte in precedenza. All’erogazione delle risorse spettanti, provvede il Fondo di rotazione, sulla base delle domande di pagamento inoltrate dalla stessa amministrazione ai sensi del regolamento (UE) 2021/1060. L’amministrazione interessata effettua tutti i controlli in merito alla sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni predette e verifica che i finanziamenti dell’Unione europea e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste e in conformità alla normativa dell’Unione e nazionale vigente. Per la verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi cofinanziati, l’amministrazione titolare degli interventi comunica i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico.

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GAZZETTA UFFICIALE Serie generale

N. 209 DEL 09.09.2025

ULTERIORI STANZIAMENTI PER EVENTI METEO AVVERSI DAL 15 AL 17 APRILE 2025 NELL’AREA METROPOLITANA DI TORINO E PROVINCE DI ALESSANDRIA, ASTI, BIELLA, CUNEO, VERCELLI E VERBANO-CUSIO-OSSOLA

La delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2025, stanzia ulteriori fondi per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 15 al 17 aprile 2025 nel territorio della Città metropolitana di Torino e delle Province di Alessandria, di Asti, di Biella, di Cuneo, di Vercelli e di Verbano-Cusio-Ossola. Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stanziamento di risorse previsto con la precedente delibera del Consiglio dei ministri del 30 giugno 2025, è integrato di euro 17.850.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, di cui all’art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per il completamento delle attività di cui alle lettere a) e b) del comma 2, dell’art. 25 del medesimo decreto legislativo.

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GAZZETTA UFFICIALE Serie generale N. 210 DEL 10.09.2025

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PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA PER EVENTI METEO AVVERSI DEL 18 SETTEMBRE 2024 NELLA REGIONE MARCHE E IN ALCUNI COMUNI DELLE

PROVINCE DI ANCONA, PESARO-URBINO E MACERATA

La delibera 28 agosto 2025 del Consiglio dei ministri, proroga di ulteriori dodici mesi lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della fascia costiera della Regione Marche e dei Comuni di Camerano, di Camerata Picena, di Castelfidardo, di Loreto, di Offagna e di Osimo, della Provincia di Ancona, di Cartoceto, di Montefelcino e di San Costanzo, della Provincia di Pesaro e Urbino, di Morrovalle e di Recanati della Provincia di Macerata colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 18 settembre 2024. Dalla suddetta delibera, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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GAZZETTA UFFICIALE Serie generale N. 210 DEL 10.09.2025

Il Consiglio dei Ministri, con delibera del 28 agosto 2025, procede alla dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal giorno 15 giugno 2025 al 1° luglio 2025 e dal 12 al 13 luglio 2025 nel territorio del Comune di Borca di Cadore e di San Vito di Cadore in Provincia di Belluno. E’ pertanto dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal giorno 15 giugno 2025 al 1° luglio 2025 e dal 12 al 13 luglio 2025 nel territorio del Comune di Borca di Cadore e di San Vito di Cadore in Provincia di Belluno. Per porre in essere gli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell’art. 25, comma 2, lettere a) e b) del decreto legisla10 09 25

DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA PER GLI EVENTI METEO AVVERSI OCCORSI DAL 15 GIUGNO 2025 AL 1° LUGLIO 2025 E DAL 12 AL 13 LUGLIO 2025 NEI COMUNI DI BORCA DI CADORE E SAN VITO DI CADORE IN PROVINCIA DI BELLUNO

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tivo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, d’intesa con la Regione interessata, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di seguito indicate. All’occorrenza, quindi, per l’attuazione dei primi interventi, in attesa della valutazione dell’effettivo impatto degli eventi in questione, si provvede nel limite di euro 5.530.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.

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AGGIORNAMENTO DELLA DISCIPLINA DEI COSIDDETTI “CERTIFICATI BIANCHI”

Il decreto 21 luglio 2025, del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, procede all’aggiornamento della disciplina dei cosiddetti “certificati bianchi”, di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e successive modificazioni ed integrazioni. Il suddetto decreto, stabilisce gli obiettivi e gli obblighi quantitativi nazionali di risparmio energetico negli usi finali per il periodo 2025-2030, cui pervenire con il meccanismo dei “certificati bianchi” e definisce, inoltre, la disciplina generale del meccanismo per il rilascio dei certificati bianchi. In via preliminare, è necessario chiarire la definizione tecnica dei predetti “certificati bianchi”. Il “certificato bianco”, altrimenti detto titolo di efficienza energetica (TEE) è il documento attestante il risparmio energetico riconosciuto. La dimensione commerciale di ogni certificato bianco è pari a una tonnellata equivalente di petrolio (“TEP”). Gli obiettivi quantitativi nazionali annui di risparmio energetico da conseguire per il periodo 2025-2030 attraverso il meccanismo dei certificati bianchi, sono definiti nel Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) 2024. Agli obiettivi suddetti concorrono le seguenti misure: a) interventi associati al rilascio di certificati bianchi; b) energia da cogenerazione ad alto rendimento (CAR) associata al rilascio di certificati bianchi; c) interventi di efficientamento eseguiti nell’ambito del decreto del Ministro dello sviluppo economico ,di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale,

segue le norme

del 20 maggio 2015, n. 106 e associati al rilascio di certificati bianchi; d) interventi già agevolati nell’ambito del meccanismo dei certificati bianchi che continuano a generare risparmi anche dopo la conclusione del periodo di vita utile. Negli usi finali di energia elettrica, i soggetti obbligati conseguono una riduzione dei consumi di energia primaria, espressa in numero di certificati bianchi, secondo le seguenti quantità e cadenze annuali: a) 0,8556 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell’anno 2025; b) 1,0416 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell’anno 2026; c) 1,2276 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell’anno 2027; d) 1,4136 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell’anno 2028; e) 1,5996 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell’anno 2029; f) 1,7918 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell’anno 2030. Ciascun distributore di energia elettrica obbligato, adempie agli obblighi quantitativi nazionali predetti, in misura proporzionale al rapporto tra la quantità di energia elettrica distribuita ai clienti finali connessi alla sua rete, autocertificata dallo stesso e la quantità di energia elettrica distribuita sull’intero territorio nazionale da tutti i soggetti, determinata annualmente dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), sulla base dei dati relativi all’anno precedente a quello appena trascorso. Ciascun distributore di gas naturale obbligato, adempie agli obblighi quantitativi nazionali in misura proporzionale al rapporto tra la quantità di gas naturale distribuita ai clienti finali connessi alla sua rete e da esso autocertificata e la quantità di gas naturale distribuita sul territorio nazionale da tutti i soggetti determinata annualmente da ARERA, sulla base dei dati relativi all’anno precedente a quello appena trascorso. Entro il 31 ottobre di ogni anno, ARERA comunica al Ministero e al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) la quota parte degli obblighi, a carico di ciascun soggetto obbligato, determinata ai sensi del suddetto decreto. Tali dati sono pubblicati dal GSE sul proprio sito web istituzionale. Gli obblighi in questione sono adempiuti entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello in cui sorgono. I risparmi energetici derivanti da interventi finalizzati a migliorare l’efficienza delle reti elettriche e del gas naturale ,contribuiscono all’adempimento degli obblighi quantitativi nazionali a carico dei soggetti obbligati. Per tali interventi non sono rilasciati certificati bianchi, fatti salvi gli interventi di sostituzione dei trasformatori MT/BT a carico dell’utenza. I metodi di valutazione dei risparmi conseguibili attraverso la realizzazione dei suddetti progetti di efficienza energetica sono i seguenti: a) metodo a consuntivo, in conformità ad un

CORRIERE

segue le norme

programma di misura predisposto secondo quanto previsto dall’allegato 1, capitolo 1, che consente di quantificare il risparmio addizionale conseguibile mediante il progetto realizzato su uno o più stabilimenti, edifici o siti comunque denominati; b) metodo standardizzato, in conformità ad un programma di misura predisposto sul campione rappresentativo secondo quanto previsto dall’allegato 1, capitolo 2, che consente di quantificare il risparmio addizionale conseguibile mediante il progetto realizzato su più stabilimenti, edifici o siti comunque denominati per cui sia dimostrata la ripetitività dell’intervento in contesti simili e la non convenienza economica del costo relativo all’installazione e alla gestione dei misuratori dedicati ai singoli interventi. Ai fini dell’ammissibilità al meccanismo dei certificati bianchi, dai progetti deve risultare la possibilità di conseguire almeno i livelli minimi di risparmio energetico addizionale di cui all’allegato 1, capitolo 6, distinti a seconda del metodo.

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GAZZETTA UFFICIALE Serie generale N. 211 DEL 11.09.2025

COFINANZIAMENTO NAZIONALE PUBBLICO DEL PIANO STRATEGICO DELLA

POLITICA AGRICOLA COMUNE – PAC 2023-2027 – FONDO EUROPEO

AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE – FEASR

Il Ministero dell’economia e delle finanze, con decreto n. 18-2025, del 25 luglio 2025, procede al cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, per l’annualità 2024, del Piano strategico della politica agricola comune (PAC) 2023-2027 - Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Il suddetto cofinanziamento nazionale del citato Fondo di rotazione e quota a carico dei bilanci delle regioni e delle province autonome - ammonta complessivamente a euro 1.346.129.942,66, sulla base della ventilazione annuale degli interventi di sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2023-2027 della spesa pubblica distinta per quota FEASR. Le erogazioni sono effettuate agli Organismi pagatori riconosciuti, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle dichiarazioni

segue le norme

trimestrali inoltrate ai Servizi della Commissione europea per il tramite dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) quale organismo di coordinamento. Il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per i complementi di programmazione di rispettiva competenza, nonché gli organismi pagatori riconosciuti, pongono in essere tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni suddette e verificano che i finanziamenti dell’Unione europea e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste e in conformità alla normativa dell’Unione e nazionale vigente. Per la verifica dello stato di attuazione degli interventi cofinanziati, le amministrazioni titolari degli stessi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico.

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GAZZETTA UFFICIALE Serie generale N. 211 DEL 11.09.2025

ATTUAZIONE DEL FONDO INDENNIZZI PER LE VITTIME DI FRODI FINANZIARIE

Con decreto 30 luglio 2025, del Presidente del Consiglio dei ministri, si dettano disposizioni attuative del fondo indennizzi per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie. Il fondo eroga indennizzi a favore dei risparmiatori che si trovino nelle condizioni stabilite dal suddetto decreto. Per ottenere gli indennizzi i predetti risparmiatori devono , in modo cumulativo: a) aver subito, alla data del 1° gennaio 2006, un ingiusto danno patrimoniale, non altrimenti risarcito: 1) concernente azioni o obbligazioni emesse da società quotate nei mercati finanziari regolamentati italiani, diverse da quelle di intermediazione finanziaria, bancaria o assicurativa, aventi sede legale in Italia e sottoposte a liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria; 2) causato da condotte poste in essere dalle società di cui sopra o dai loro amministratori, costituenti reato di truffa, ai sensi dell’art. 640 del codice penale o di bancarotta fraudolenta; 3) accertato, in sede civile o penale con sentenza

CORRIERE LEGISLATIVO

segue le norme

passata in giudicato ovvero con lodo arbitrale non impugnabile, precedentemente alla data di entrata in vigore del suddetto; b) essere, alla predetta data di entrata in vigore della disposizione istitutiva del Fondo, persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti; c) avere la residenza o la sede legale in Italia alla data della sentenza di liquidazione giudiziale o del decreto di liquidazione coatta amministrativa o del provvedimento di messa in amministrazione straordinaria delle società di cui alla sunnominata lettera a), numero 1). Per ottenere gli indennizzi in questione, i risparmiatori devono, alla data del 23 dicembre 2001, data del default della Repubblica argentina, cumulativamente: a) essere titolari di titoli obbligazionari della Repubblica argentina; b) aver subito, in conseguenza del predetto default, un ingiusto danno patrimoniale, non diversamente risarcito, accertato, con sentenza passata in giudicato ovvero con lodo arbitrale non impugnabile, precedentemente alla data di entrata in vigore del citato decreto; c) essere persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti; d) avere la residenza o la sede legale in Italia. Per ottenere gli indennizzi, i predetti risparmiatori presentano al soggetto gestore specifica istanza, esclusivamente in modalità telematica, mediante utilizzo della piattaforma informatica dedicata, recante le informazioni, i dati e i documenti richiesti, entro il termine perentorio di centottanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione delle medesime nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, attestando, a pena di inammissibilità, la sussistenza dei requisiti richiesti. L’indennizzo è determinato nella misura del cinquanta per cento di quanto accertato e riconosciuto nelle sentenze e nei lodi arbitrali, relativamente al solo ingiusto danno patrimoniale relativo al capitale investito, al netto delle somme già percepite dal risparmiatore e dai successori per causa di morte, a qualsiasi titolo, per il medesimo danno. Comunque, il limite massimo complessivo, per ciascun risparmiatore in relazione al complesso degli strumenti finanziari in questione è di euro ventimila.

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GAZZETTA UFFICIALE Serie generale N. 212 DEL 12.09.2025

segue le norme

NORME AFFERENTI IL DIVIETO DI UTILIZZAZIONE E DETENZIONE DI ESCHE O BOCCONI AVVELENATI

09 25 LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: GAZZETTA UFFICIALE Serie generale N. 212 DEL 12.09.2025

Il Ministero della salute, con ordinanza in data 8 agosto 2025, emana disposizioni circa il divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati. Pertanto, per la salvaguardia della salute pubblica e la tutela dell’incolumità delle persone, degli animali e dell’ambiente, è vietato a chiunque, utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi contenenti sostanze tossiche o nocive o materiali nocivi compresi metalli, vetri, plastiche o materiale esplodente, i quali possono causare intossicazioni o lesioni o la morte del soggetto che li ingerisce. Sono vietati, inoltre, la detenzione, l’utilizzo e l’abbandono di sostanze tossiche o nocive e di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni o la morte del soggetto che lo ingerisce. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da imprese specializzate, sono effettuate mediante l’impiego di prodotti autorizzati con modalità conformi all’etichettatura, tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle altre specie animali non bersaglio e sono pubblicizzate dalle stesse ditte tramite avvisi esposti nelle zone interessate con almeno cinque giorni lavorativi d’anticipo. Gli avvisi devono contenere l’indicazione di pericolo per la presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento e l’indicazione delle sostanze utilizzate e dei relativi antidoti. Al termine delle operazioni suddette, il responsabile della ditta specializzata provvede alla bonifica del sito mediante il ritiro delle esche non utilizzate, dei contenitori e delle carcasse di ratti o di altri animali deceduti, informando l’azienda sanitaria locale e l’istituto zooprofilattico sperimentale territorialmente competente, in caso di recupero di specie non infestanti. La violazione dei predetti divieti, comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 10.000. L’ordinanza in questione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia per dodici mesi a decorrere dal 27 agosto 2025.

12 09 25

segue le norme

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO 2025, N. 96

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 149 del 30 giugno 2025), coordinato con la legge di conversione 8 agosto 2025, n. 119 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 184 del 9 agosto 2025), recante: «Disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport».

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GAZZETTA UFFICIALE Serie generale N. 212 DEL 12.09.2025

ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC) DELLA REGIONE ALPINA NEL

TERRITORIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Con decreto 3 settembre 2025, del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, si designano quattro Zone speciali di conservazione (ZSC) appartenenti alla regione biogeografica alpina, insistenti nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano. Pertanto, vengono designati quali Zone speciali di conservazione (ZSC) quattro siti della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano, già proposti alla Commissione europea quali Siti di importanza comunitaria (SIC). La cartografia e i tipi di habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatica per i quali le suddette ZSC sono designate, sono quelli comunicati alla Commissione europea, secondo il formulario standard dalla stessa predisposto, relativamente agli omonimi SIC, nota del 17 dicembre 2024 prot. n. 231542. Detta documentazione è pubblicata, a seguito dell’emanazione del predetto decreto, nel sito internet del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (www.mase.gov.it) nell’apposita sezione relativa alle ZSC designate. Le eventuali modifiche sono apportate nel rispetto delle procedure europee e sono riportate in detta sezione. Lo stralcio della deliberazione relativo agli obiettivi ed alle misure di conservazione ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, è pubblicato, a seguito dell’approvazione del suddetto decreto, nel sito internet del Ministero dell’ambiente e 13 09 25

segue le norme

della sicurezza energetica, nell’apposita sezione relativa alle ZSC designate. Le misure di conservazione in questione, possono essere integrate e coordinate, entro sei mesi dalla data del suddetto decreto, con la previsione dell’integrazione con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali. Le integrazioni, così come le eventuali modifiche alle misure di conservazione, che si rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze delle azioni di monitoraggio, sono approvate dalla Provincia. Gli aggiornamenti sono comunicati entro i trenta giorni successivi al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

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13 09 25

SUPPORTO

PER IMPIANTI

GAZZETTA UFFICIALE Serie generale N. 213 DEL 13.09.2025

A FONTI RINNOVABILI

Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, emana un comunicato ufficiale al fine di rendere noto che con decreto direttoriale del medesimo Ministero n. 36, del 3 settembre 2025, sono aggiornate le regole operative di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 30 dicembre 2024, recante «Meccanismo transitorio di supporto per impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 con validità massima al 31 dicembre 2025». Il testo integrale del decreto, unitamente agli allegati, che ne costituiscono parte integrante, è disponibile sul sito del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica www.mase.gov.it.

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Concorsi ed Esami

SELEZIONE DALLE GAZZETTE UFFICIALI CONCORSI ED ESAMI

09 09 25

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI LECCO

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli, prova scritta e prova orale, per la copertura di un posto di assistente amministrativo, a tempo indeterminato.

COMUNE DI CAMPOFORMIDO

CONCORSO

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’Area finanziaria.

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

MOBILITA’

Mobilità volontaria compartimentale ed intercompartimentale, per la copertura di ventotto posti di varie qualifiche, appartenenti alle categorie di cui alla legge n. 68/1999.

AZIENDA SANITARIA LOCALE DEL VERBANO CUSIO OSSOLA - OMEGNA

CONCORSO

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di centoventi posti di dirigente medico, varie discipline, a tempo indeterminato.

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di infermiere, a

segue Concorsi ed Esami

tempo indeterminato.

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di tecnico sanitario di radiologia medica, a tempo indeterminato.

AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE DI CAMPOBASSO

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente farmacista, disciplina di farmaceutica territoriale o relative discipline equipollenti o affini, a tempo indeterminato.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE BERGAMO EST DI SERIATE

CONCORSO

Concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di collaboratore amministrativo professionale, area dei professionisti della salute e dei funzionari.

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di operatore socio sanitario, area degli operatori, a tempo indeterminato.

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo indeterminato.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI LECCO

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli, prova scritta e prova orale, per la copertura di un posto di assistente amministrativo, a tempo indeterminato.

CONCORSO

segue Concorsi ed Esami

Concorso pubblico, per titoli, prova scritta e prova orale, per la copertura di un posto di assistente sanitario, a tempo indeterminato.

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di operatore sociosanitario, a tempo indeterminato.

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, per l’Area per il trasferimento tecnologico, a tempo determinato.

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GAZZETTA UFFICIALE 4a Serie Speciale CONCORSI ED ESAMI N. 70 DEL 09.09.2025

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CONCORSO

Concorso pubblico per la copertura di quattro posti di allievo ormeggiatore nel porto di Venezia.

UNIVERSITA’ DI PERUGIA

RETTIFICA

Riapertura dei termini dell’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca in Biotecnologie e scienze farmaceutiche, XLI ciclo, anno accademico 2025/2026, con borsa dedicata agli studenti residenti nei Territori Palestinesi.

COMUNE DI MELFI

CONCORSO

Selezione pubblica per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi di idonei per la copertura di trentasette posti, area funzionari, istruttori e operatori esperti, a tempo pieno determinato ed indeterminato.

COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO

CONCORSO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area urbanistica.

COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO

CONCORSO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area lavori pubblici e manutenzioni.

CORRIERE LEGISLATIVO

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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA POLICLINICO G. RODOLICO S. MARCO DI CATANIA

RETTIFICA

Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di ventitré posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione, a tempo indeterminato.

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA

CONCORSO

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa Farmacia ospedaliera Asm.

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale - ingegnere gestionale, area dei professionisti della salute e dei funzionari, per la gestione operativa Next Generation EU.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA - BRENO

CONCORSO

Procedura di stabilizzazione del personale precario per la copertura di un posto di operatore socio-sanitario, area degli operatori.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA DI BUSTO ARSIZIO

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di operatore tecnico specializzato, per i servizi di portineria/centralino, area degli operatori.

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ESTAR

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente delle professioni sanitarie, area tecnico-diagnostica di laboratorio, a tempo indeterminato.

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di podologo, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo indeterminato.

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di assistente sanitario, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo indeterminato.

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente ingegnere, ingegneria biomedica, a tempo indeterminato.

FONDAZIONE

CONCORSO

Stabilizzazione del personale della dirigenza per la copertura di otto posti di dirigente, varie discipline, per talune strutture complesse.

ISTITUTO

MOBILITA’

Mobilità volontaria nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di dirigente, ruolo amministrativo, area economico-finanziaria, per le esigenze della U.O.C. Bilancio e fiscale, a tempo pieno ed indeterminato.

GAZZETTA UFFICIALE 4a Serie Speciale CONCORSI ED ESAMI N. 71 del 12.09.2025

CORRIERE LEGISLATIVO

Giurisprudenza rilevante

CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO

N. 807 – UD. 05.12.2024 - DEP. 13.01.2025

[Omissis]

ORDINANZA

[Omissis]

Sono illegittimi i controlli del datore di lavoro circa l’attività del lavoratore su fatti anteriori all’insorgenza di un fondato sospetto.

Solo elementi successivi al sorgere di un fondato sospetto possono fondare l’eventuale esercizio dell’azione disciplinare. È invece precluso al datore di lavoro di ricercare nel passato lavorativo elementi di conferma del fondato sospetto e di utilizzare gli stessi a scopi disciplinari in quanto ciò equivarrebbe a legittimare l’uso di dati probatori raccolti prima (e archiviati nel sistema informatico) a prescindere dal sospetto di condotte illecite da parte del dipendente.

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con ordinanza n. 807, depositata il 13 gennaio 2025, dichiara illegittimo il licenziamento di un dirigente a seguito di procedimento disciplinare fondato su prove ricercate in epoca antecedente all’insorgere del fondato sospetto della condotta illecita ed irregolare del dirigente licenziato. Pertanto, la suprema Corte dichiara illegittimo il licenziamento, per difetto di giustificatezza e condanna la società al pagamento, tra l’altro, dell’indennità supplementare, dell’indennità sostitutiva del preavviso e della relativa incidenza sul trattamento di fine rapporto. A tal proposito, così argomenta la sezione lavoro: “[…] La Corte d’Appello ha specificamente analizzato l’alert inviato dal sistema informatico ed ha giudicato lo stesso idoneo a ingenerare il fondato sospetto di commissione di illeciti da parte del dipendente. Ha, tuttavia, accertato come, a seguito e sulla base di tale alert, la società avesse avviato, per il tramite dei tecnici in-

CORRIERE LEGISLATIVO

segue Giurisprudenza

formatici, un controllo retrospettivo, eseguito cioè su dati archiviati e memorizzati nel sistema in epoca anteriore al medesimo alert, così ponendosi in contrasto con l’art. 4 St. lav. che legittima unicamente controlli tecnologici ex post, vale a dire su comportamenti posti in essere successivamente all’insorgenza del fondato sospetto. In questo assetto la Corte di rinvio ha individuato, in coerenza con il principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente, il punto di equilibrio tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, e la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore, equilibrio che verrebbe meno ove si consentisse al datore di lavoro, alla luce di un fondato sospetto, di estendere il controllo difensivo a tutti i dati che, fino a quel momento, sono stati raccolti e conservati nel sistema informatico. Come statuito nella sentenza rescindente (p. 17), “può, quindi, in buona sostanza, parlarsi di controllo ex post solo ove, a seguito del fondato sospetto del datore circa la commissione di illeciti ad opera del lavoratore, il datore stesso provveda, da quel momento, alla raccolta delle informazioni” e solo tali informazioni successive potranno fondare l’eventuale esercizio dell’azione disciplinare essendo invece precluso al datore di ricercare nel passato lavorativo elementi di conferma del fondato sospetto e di utilizzare gli stessi a scopi disciplinari in quanto ciò equivarrebbe a legittimare l’uso di dati probatori raccolti prima (e archiviati nel sistema informatico) e a prescindere dal sospetto di condotte illecite da parte del dipendente.

9. Con il terzo motivo si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 2735, comma 1 c.c., 2733, comma 2 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., con riguardo alle dichiarazioni rese dal Sig. [Omissis] in occasione del procedimento disciplinare incardinato a suo carico da [Omissis] per non avere la Corte d’Appello attribuito a tali dichiarazioni natura confessoria e, conseguentemente, valore di prova legale.

10. In via di premessa si osserva che una dichiarazione è qualificabile come confessione ove sussistano un elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza e volontà di ammettere e riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all’altra parte, ed un elemento oggettivo, che si ha qualora dall’ammissione del fatto obiettivo, che forma oggetto della confessione escludente qualsiasi contestazione sul punto, derivi un concreto pregiudizio all’interesse del dichiarante e, al contempo, un corrispondente vantaggio nei confronti del destinatario della dichiarazione (Cass. SS.UU. n. 7981 del 2013; Cass. n.

CORRIERE LEGISLATIVO

segue Giurisprudenza

12798 del 2018).

11. Questa Corte ha chiarito che, in tema di prova civile, l’indagine volta a stabilire se una dichiarazione della parte costituisca o meno confessione, cioè ammissione di fatti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli all’altra parte, si risolve in un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità se fondato su di una motivazione immune da vizi logici (Cass. n. 3698 del 2020; n. 5330 del 2003).

12. Nel caso di specie, i giudici di appello, con motivazione priva di vizi logici, hanno escluso il contenuto confessorio della lettera di giustificazioni del dirigente posto che questi aveva contestato gli addebiti, aveva rilevato che “la contestazione si basa sull’illegittimo accesso al mio indirizzo di posta elettronica in spregio alla normativa vigente” ed aveva esposto le proprie difese “senza accettazione del contraddittorio su una contestazione basata su elementi illecitamente acquisiti” (sentenza, p. 10, primo cpv.).

13. Il motivo di ricorso, poiché investe, nella sostanza, l’accertamento in fatto compiuto dai giudici di appello e la valutazione dai medesimi compiuta, risulta inammissibile. 14. Con il quarto motivo si denuncia violazione degli artt. 3,24,41,111 Cost. e dell’art. 101 c.p.c., in relazione all’art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c., con riguardo alla posizione di squilibrio sostanziale in cui viene posta [Omissis], e qualsivoglia datore di lavoro, rispetto al Sig. [Omissis] - e a qualsivoglia dipendente - dinanzi al concetto di controllo difensivo “ex post”, così come enunciato nel principio di diritto elaborato dalla Corte di cassazione e a cui la Corte d’Appello si è uniformata. Si osserva che i giudici di appello hanno applicato un concetto di controllo difensivo “ex post” del tutto irragionevole, illogico e non pertinente con il caso in esame e che ciò ha posto [Omissis] in una posizione di squilibrio sostanziale rispetto al [Omissis], con grave pregiudizio tanto sul piano sostanziale che processuale e ciò in spregio a principi di carattere generale e di rilievo anche costituzionale quali: il principio del contraddittorio ex artt. 111 Cost. e 101 c.p.c., il diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost. e, non da ultimo, la libertà di iniziativa economica privata di cui all’art 41 Cost.

15. Il motivo è inammissibile poiché si traduce in una critica al principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente. Sul punto deve ribadirsi che, a norma dell’art. 384, primo comma, c.p.c., l’enunciazione del principio di diritto vincola il giudice di rinvio che ad esso deve uniformarsi, anche qualora, nel corso del processo, siano intervenuti mutamenti della giurisprudenza di legittimità, sicché anche la Corte di cassazione, nuova-

CORRIERE LEGISLATIVO

segue Giurisprudenza

mente investita del ricorso avverso la sentenza pronunciata dal giudice di merito, deve giudicare sulla base del principio di diritto precedentemente enunciato, e applicato dal giudice di rinvio, senza possibilità di modificarlo, neppure sulla base di un nuovo orientamento giurisprudenziale della stessa Corte, salvo che la norma da applicare in relazione al principio di diritto enunciato risulti successivamente abrogata, modificata o sostituita per effetto di jus superveniens, comprensivo sia dell’emanazione di una norma di interpretazione autentica, sia della dichiarazione di illegittimità costituzionale (Cass. n. 27155 del 2017; n. 6086 del 2014). Nel caso in esame, peraltro, la giurisprudenza successiva ha confermato in maniera univoca l’orientamento espresso dalla decisione rescindente (v. Cass. n. 18168 del 2023, con richiami a Cass. 25732 del 2021).

16. Le considerazioni svolte conducono al rigetto del ricorso.

17. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.

18. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020).

19. Il controricorrente ha chiesto la condanna della società ai sensi dell’art. 96, comma 1 c.p.c., quantificando il danno in misura pari a 50.000,00 euro, ed anche la condanna ex art. 96, comma 3 c.p.c.

20. La domanda non può trovare accoglimento non potendosi far coincidere la mala fede o la colpa grave della parte soccombente con profili di inammissibilità in senso tecnico oppure con la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (v. Cass., 19948 del 2023; SS.UU. n. 9912 del 2018; Cass. n. 10327 del 2018; n. 7726 del 2016), in difetto, nel caso di specie, di elementi ulteriori significativi di un abuso dello strumento processuale; e ciò al fine del necessario contemperamento tra le esigenze di deflazione del contenzioso pretestuoso e strumentale, che ostacola il rispetto della ragionevole durata dei processi pendenti, e la tutela del diritto di azione di rilevo costituzionale

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

segue Giurisprudenza

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 7.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.

Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 5 dicembre 2024.

Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2025.

dal parlamento

SENATO – ASSEMBLEA

16 09 25

341ª SEDUTA PUBBLICA

L’Assemblea ha  approvato in prima lettura il ddl n. 1388 recante disposizioni per la partecipazione italiana a banche e a fondi multilaterali di sviluppo. Il relatore, sen. Dreosto (LSP), ha illustrato il testo, composto di nove articoli: gli articoli 1 e 2 ratificano le modifiche agli accordi istitutivi di BIRS, BERS e Fondo africano di sviluppo; l’articolo 3 autorizza l’aumento del 50 per cento della quota italiana al FMI tramite la Banca d’Italia; l’articolo 4 riguarda l’aumento di capitale della Banca africana di sviluppo; gli articoli 5 e 6 disciplinano rispettivamente la partecipazione a IDB Invest e la sottoscrizione di capitale ibrido della BIRS. L’articolo 7 prevede la sottoscrizione italiana di 34.360 azioni della BERS.

L’Assemblea ha  approvato il ddl n. 1469 recante modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione della  modifica dell’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione. Il provvedimento passa alla Camera dei deputati.

Il testo si compone di tre articoli: l’articolo 1 approva l’intesa firmata il 17 dicembre 2024 tra lo Stato e la Tavola valdese, che modifica quella del 1993; l’articolo 2 amplia i soggetti senza fini di lucro a cui la confessione può affidare attività sociali, assistenziali, umanitarie e culturali finanziate dall’otto per mille, mentre l’articolo 3 disciplina l’entrata in vigore della legge.

L’Assemblea ha avviato la discussione del ddl n. 1372 recante delega al Governo per la  revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica, nel testo proposto dalle Commissioni riunite.

La relatrice, sen. Tubetti (FdI), ha illustrato il provvedimento, che semplifica i procedimenti autorizzativi in materia paesaggistica, coordinandoli con la legge n. 241 del 1990 e il testo unico dell’edilizia. Gli interventi minori saranno decisi dagli enti locali, senza passaggio obbligato alle soprintendenze, salvo i casi vincolati dai piani paesaggistici; per le opere strategiche il parere spetterà al Ministero della cultura.

CORRIERE LEGISLATIVO

segue dal parlamento

Sono introdotte procedure semplificate per interventi legati a prevenzione del rischio, calamità naturali, e rinnovi di autorizzazioni stagionali o ripetitive; si rafforza il ruolo dei piani paesaggistici e si prevedono linee guida nazionali per uniformare le pratiche.

17 09 25

342ª SEDUTA PUBBLICA

L’Assemblea ha  approvato in prima lettura il ddl n. 1372 recante delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica.

Il provvedimento semplifica i procedimenti autorizzativi in materia paesaggistica, coordinandoli con la legge n. 241 del 1990 e il testo unico dell’edilizia. Gli interventi minori saranno decisi dagli enti locali, salvo i casi vincolati dai piani paesaggistici; per le opere strategiche il parere spetterà al Ministero della cultura. Sono introdotte procedure semplificate perinterventi legati a prevenzione del rischio, calamità naturali e rinnovi di autorizzazioni stagionali o ripetitive; si rafforza il ruolo dei piani paesaggistici e si prevedono linee guida nazionali per uniformare le pratiche. delle prestazioni

L’Assemblea ha approvato in via definitiva il ddl n. 1146-B recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale. Il relatore, sen. Rosa (FdI), ha illustrato il testo alla luce delle diverse modifiche apportate dalla Camera: l’articolo 3 specifica che l’uso dell’IA non deve interferire con il dibattito democratico e richiama la tutela della sovranità e dei diritti fondamentali nazionali ed europei; l’articolo 4 richiede il consenso dei genitori per l’accesso dei minori di 14 anni e il trattamento dei loro dati personali; l’articolo 5 introduce riferimenti alla robotica e al supporto alle micro, piccole e medie imprese nel settore IA. La Camera ha soppresso l’obbligo di server nazionali per l’uso pubblico dell’IA (articolo 6) e l’approvazione dei trattamenti da parte dei comitati etici per la ricerca sanitaria (articolo 8). Gli articoli 12, 16 e 19 riformulano clausole finanziarie e deleghe, istituendo l’Osservatorio sull’adozione dell’IA e il Comitato di coordinamento senza nuovi oneri per lo Stato. L’articolo 20 disciplina il ruolo delle autorità pubbliche competenti in materia di IA, ferme restando le competenze del Garante per la privacy e dell’autorità per le comunicazioni.

CORRIERE LEGISLATIVO

18 09 25

segue dal parlamento

343ª SEDUTA PUBBLICA

La seduta è dedicata al sindacato ispettivo.

Il Ministro per lo sport e i giovani Abodi ha risposto all’interrogazione n. 3-02087 (della sen. Rando (PD) e altri) sul reintegro del fondo di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, chiarendo che nessuna risorsa del fondo è stata sottratta o dirottata verso altri scopi: le somme utilizzate per i giochi olimpici invernali provengono esclusivamente da residui non spesi e vengono ogni anno certificate con decreto. L’interrogante ha espresso dissenso: non dovrebbero esistere residui liberi in un fondo destinato alle vittime di mafia e violenza.

Il Vice Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci ha risposto all’interrogazione n.  3-02143 (del sen. Nave (M5S) sull’estensione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese agli enti del terzo settore: grazie a recenti decreti, gli ETS iscritti al RUNTS e al REA possono ottenere garanzie fino all’80 per cento su finanziamenti fino a 60.000 euro, senza valutazione del merito creditizio. Inoltre, è stata istituita una sezione speciale con 10 milioni di euro per gli enti non iscritti al REA, in fase di attuazione. Parzialmente soddisfatto il sen. Nave, riconoscendo l’apertura del Governo ma segnalando persistenti difficoltà sul territorio. Il Vice Ministro ha poi risposto all’interrogazione n.  3-01792 (del sen. Parrini (PD) e altri) sulla dichiarazione dello stato di emergenza per il maltempo che ha colpito la Toscana nel marzo 2025: sono stati stanziati 57,65 milioni di euro dal fondo per le emergenze nazionali e nominato il Presidente della Regione come commissario delegato; l’ordinanza del 2 maggio ha previsto contributi per l’autonoma sistemazione, sospensione dei mutui e ricognizione dei danni per ulteriori interventi. In replica, la sen. Zambito ha riconosciuto i risultati ottenuti, pur contestando il ritardo nella dichiarazione dello stato di emergenza. Il Vice Ministro ha quindi risposto all’interrogazione n.  3-02063 (della sen. Aloisio (M5S) e altri) sulla messa in sicurezza degli edifici dal rischio sismico nell’area dei Campi Flegrei, illustrando gli interventi adottati dal Governo, con oltre 35 milioni stanziati e 100 milioni previsti in legge di bilancio per il quinquennio 20252029. Sono inoltre in corso interlocuzioni con la BEI per un finanziamento fino a 1,4 miliardi. Pur riconoscendo gli stanziamenti, l’interrogante ha criticato l’assenza di una vera pianificazione integrata per i Campi Flegrei. In risposta all’interrogazione

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n.  3-02077 (della sen. Naturale (M5S) e altri) sugli incendi che hanno colpito l’oasi di Lago Salso a Manfredonia (Foggia), il Vice Ministro Bellucci ha spiegato che sono state convocate riunioni di coordinamento in prefettura, intensificati i pattugliamenti e avviato l’uso di droni per la videosorveglianza, ipotizzando anche la matrice dolosa: la Regione Puglia non ha richiesto lo stato di emergenza, per cui non vi sono le condizioni per un intervento straordinario nazionale. L’interrogante ha chiesto al Governo un monitoraggio preventivo più efficace per contenere i danni in futuro. Il Sottosegretario per le infrastrutture e i trasporti Iannone ha dato risposta all’interrogazione n. 3-00824 (della sen. Naturale (M5S) e altri) sui lavori di risanamento della galleria “Passo del Lupo” tra Foggia e Campobasso, richiamando la pianificazione pluriennale concordata con gli enti locali per ridurre i disagi: il progetto definitivo sarà approvato entro dicembre 2025 e i nuovi interventi partiranno nel primo semestre del 2026. La sen. Naturale ha criticato le tempistiche eccessivamente lente dei lavori, trattandosi di un’opera di importanza strategica. Il Sottosegretario ha poi risposto all’interrogazione n. 3-01401 (del sen. Meloni (PD)) sui lavori di realizzazione del nuovo commissariato di polizia di Quartu Sant’elena (Cagliari): dopo le fasi preliminari, la convenzione è stata sottoscritta nell’agosto 2023 e la progettazione completata nel 2024, con valutazioni sismiche e pareri favorevoli; l’avvio dei lavori è previsto entro fine anno, con conclusione nel quarto trimestre 2026. L’interrogante ha criticato i tempi troppo lunghi, sottolineando l’urgenza di rafforzare la presenza dello Stato in Sardegna.

Infine, il Sottosegretario per la giustizia Ostellari ha risposto all’interrogazione n.  3-01742 (della sen. Aloisio (M5S) e altri) sulle criticità degli istituti penali per minorenni, sottolineando che il sovraffollamento è sceso al 97 per cento della capienza complessiva. Ha elencato interventi edilizi e nuovi finanziamenti per diversi IPM, richiamando le nuove assunzioni di personale pedagogico, sociale e psicologico e l’apertura di strutture sociosanitarie. L’interrogante ha denunciato un sovraffollamento record e un numero crescente di suicidi nelle carceri, inclusi i minori.

Alle 15 si è svolto il question time.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Elvira Calderone ha risposto all’interrogazione n. 3-02150, illustrata dalla sen. Fregolent (IV), sulle misure per rafforzare i controlli in materia di sicurezza sul lavoro, sottolineando che l’analisi degli

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infortuni va fatta considerando l’aumento dell’occupazione e l’ampliamento delle tutele assicurative; ha ricordato l’incremento degli ispettori e la riorganizzazione del loro reclutamento regionale, annunciando prossimi interventi legislativi. In replica, la sen. Furlan (IV) ha contestato la mancanza di risultati concreti dopo tre anni, chiedendo azioni immediate. In risposta all’interrogazione n.  3-02147, illustrata dal sen. Melchiorre (FdI), sulle iniziative per il rilancio occupazionale nel Mezzogiorno, il Ministro ha rivendicato la crescita occupazionale e il superamento del 50 per cento di tasso di occupazione al Sud, frutto di incentivi, infrastrutture e formazione, e ha illustrato programmi per educazione digitale, autoimprenditorialità e incentivi all’assunzione di giovani e donne. Soddisfatto l’interrogante, secondo cui il cambiamento di politiche attive e investimenti produttivi sta sostituendo l’assistenzialismo. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Tajani ha risposto all’interrogazione n.  3-02146, illustrata dal sen. De Cristofaro (AVS), sulle iniziative italiane per giungere ad una soluzione del conflitto nei territori palestinesi, condannando le violenze a Gaza e le dichiarazioni del Governo israeliano, sottolineando il rispetto del diritto internazionale. Ha quindi illustrato le misure italiane: sostegno ai corridoi umanitari, accoglienza di bambini e studenti palestinesi e invio di aiuti sanitari e alimentari, ribadendo il lavoro diplomatico con Israele, Palestina e partner europei per il cessate il fuoco e la prospettiva dei due Stati. L’interrogante ha criticato la discrepanza tra parole e fatti, ricordando il rifiuto dell’Italia di riconoscere lo Stato palestinese. Il Ministro ha poi risposto all’interrogazione n. 3-02149, illustrata dalla sen. Maiorino (M5S), sulla presenza in Italia di militari israeliani in licenza, premettendo che l’Italia non ha inviato armi a Israele e respingendo accuse personali. Ha quindi ribadito la condanna delle scelte sproporzionate del Governo Netanyahu e rivendicato le misure adottate per proteggere le comunità ebraiche e i cittadini israeliani presenti in Italia. In replica, il sen. Patuanelli (M5S), insoddisfatto della risposta, ha accusato il Governo di non assumere una posizione netta contro Israele. Rispondendo all’interrogazione n. 3-02148, illustrata dal sen. Delrio (PD), sulle iniziative diplomatiche nei confronti del Governo israeliano per una conclusione delle ostilità a Gaza, il Ministro ha ribadito che l’Italia sostiene il percorso per due Stati, ma oggi il riconoscimento dello Stato palestinese sarebbe inutile finché non vi è un’entità statale reale che riconosca e sia riconosciuta da Israele; ha richiamato l’impegno italiano nei corridoi umanitari

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e nella conferenza di New York, con il sostegno a una missione ONU a guida araba. L’interrogante ha criticato la posizione del Governo, lontano dall’Europa che si avvia a riconoscere lo Stato palestinese. Il Ministro ha infine risposto all’interrogazione n.  3-02145, illustrata dal sen. Damiani (FI-BP), sulla crescita delle esportazioni italiane, rivendicando un saldo commerciale oltre i 30 miliardi e l’obiettivo di 700 miliardi entro il 2027. Ha annunciato una direzione generale per la crescita e nuove task force su dazi e Russia, richiamando il Piano Mattei per l’Africa e i negoziati sul Mercosur come opportunità strategiche. L’interrogante ha chiesto di rafforzare i mercati esteri nel settore della moda e combattere la contraffazione, a sostegno soprattutto delle microimprese.

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CAMERA - AULA

530^ SEDUTA PUBBLICA

Nella seduta di lunedì 15 si sono svolte le seguenti discussioni generali: proposta di legge sull’istituzione della Festa nazionale di San Francesco d’Assisi (C. 2097-A); mozione Conte ed altri n. 1-00445 concernente iniziative per il finanziamento del settore del cinema e dell’audiovisivo.

531^ 532^ - SEDUTA PUBBLICA

Nella seduta di martedì 16 settembre 2025 l’Aula ha iniziato la discussione del disegno di legge costituzionale: Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare (Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera e approvato, senza modificazioni, in prima deliberazione, dal Senato) (C. 1917-B).

Dopo la discussione generale del provvedimento, la Camera ha deliberato la prosecuzione dei lavori in seduta fiume. Le dichiarazioni di voto sono dunque iniziate in notturna e sono proseguite nella giornata di mercoledì 17.e conclusasi giovedì 18 con la votazione finale.

Con 243 voti favorevoli e 109 contrari, l’aula ha approvato in seconda deliberazione il disegno di legge costituzionale: Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare (Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera e approvato, senza modificazioni, in prima deliberazione, dal Senato) (C. 1917-B). Il provvedimento passa all’altro ramo del Parlamento.

Nella mattinata di martedì 16 ha avuto luogo lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata sui seguenti argomenti: chiarimenti e iniziative in merito alla chiusura dell’agenzia INPS di Piove di Sacco, in provincia di Padova, e al ripristino dei relativi servizi sul territorio (Gardini – FDI); intendimenti in merito alla sede dell’archivio di Stato di Foggia e alla salvaguardia del relativo patrimonio bibliografico e documentale (Rosato - AZ-PER-RE); intendi15 09 25 16 17 18 09 25

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menti in merito ad errate valutazioni dei titoli nelle graduatorie delle classi di concorso per insegnanti di inglese AB24 e AB25 in Emilia-Romagna (Grippo AZ-PER-RE).

Per il Governo sono intervenuti il Sottosegretario di Stato per la Cultura Gianmarco Mazzi e la Sottosegretaria di Stato per l’Istruzione e il merito Paola Frassinetti.

SAFETY CONFSAL

Salute e Sicurezza sul Lavoro

IL DECALOGO DELLA SICUREZZA

PER LA PREVENZIONE PARTECIPATA

I numeri parlano e ci dicono che gli infortuni e le malattie professionali continuano a crescere. Il Paese soffre quotidianamente, in termini di morti e dolore, una piaga che non si riesce ancora a debellare che produce un costo annuale stimato del 6,3% del PIL. La Confsal, a valle di un impegno ormai pluriennale sugli aspetti della safety, ha condensato le proprie proposte in un decalogo che è stato reso pubblico a Bologna in occasione del Salone di Ambiente e Lavoro, principale Fiera nazionale della salute e della sicurezza sul lavoro e che, aggiornato e integrato, è stato proposto al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in occasione del primo incontro con le Parti Sociali convocato al Ministero il 12 gennaio 2023.

Proponiamo di

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Creare un’Agenzia o Polo nazionale, quale soggetto unico deputato a coordinare prevenzione e vigilanza, informazione e formazione, assistenza e consulenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Educare le nuove generazioni alla cultura della sicurezza inserendo nei programmi didattici della scuola secondaria

“La salute e sicurezza del lavoro” come disciplina scolastica obbligatoria

Diffondere una “prevenzione partecipata” con il coinvolgimento attivo di tutti i lavoratori, mettendo la loro partecipazione al centro dell’azione di prevenzione unitamente a tutti gli attori coinvolti nel sistema di prevenzione

Promuovere la diffusione di MOG-SGSL - Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza del Lavoro - incentivandone economicamente l’adozione da parte delle aziende, tramite il credito di imposta e/o l’esenzione temporanea dal contributo INAIL 4

Favorire l'instaurarsi di un rapporto di cooperazione e collaborazione tra gli organi di vigilanza dello stato e le aziende, dando a esse la possibilità di verificare preventivamente la propria situazione effettiva sul rispetto delle norme sulla sicurezza, per poter così rimediare alle difformità rilevate 5

Incrementare fortemente l’organico degli ispettori tecnici per la sicurezza sul lavoro in modo che la vigilanza sull’applicazione della normativa abbia anche una funzione preventiva; assumendo a tal fine migliaia di giovani qualificati con adeguata preparazione nel campo ingegneristico, tecnico e scientifico

Potenziare e migliorare la formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS - per ridurre il disequilibrio che si riscontra nella preparazione tecnica dei RLS rispetto alle altre figure aziendali impegnate nel sistema di prevenzione e protezione 7

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Garantire qualità ed efficacia alla preparazione delle principali figure di sistema, dando applicazione sollecita e concreta alle modifiche normative previste dal D.L. 146/2021 (Legge 215/2021), per realizzare i cambiamenti previsti nell’ambito della formazione

Potenziare il sostegno alle iniziative di prevenzione tramite la formazione, l’informazione e la consulenza attraverso maggiori investimenti da parte dell’Inail rispetto a quelli che attualmente mette a disposizione del tessuto produttivo del Paese

Incrementare le risorse per la ricerca scientifica “prevenzionale” su infortuni e rischi emergenti, tramite l’Inail, le Università e gli altri Enti di ricerca, assicurando che i risultati dei progetti completati vengano resi più agevolmente accessibili per il trasferimento al mondo produttivo e alle Parti Sociali

https://bit.ly/decalogo_safety_confsal

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