Coldiretti Cremona Informa n.38/2012

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INFORMAZIONE ALLE IMPRESE – DATORI DI LAVORO

RIFORMA DEL LAVORO: LEGGE N. 92/12 NUOVE REGOLE SULLE DIMISSIONI VOLONTARIE E RISOLUZIONE CONSENSUALE Con la Riforma Fornero lotta alla dimissione in bianco, i datori di lavoro rischiano la denuncia penale e una sanzione da 5.000 a 30.000 euro, i lavoratori hanno la facoltà di revoca. Dal 18 luglio 2012 in poi le dimissioni presentate dai lavoratori e la risoluzione consensuale tra datore di lavoro e lavoratore devono essere convalidate per essere efficaci, pertanto, sono “sospensivamente condizionate” ad una convalida delle stesse, cioè fino a quando è finito l’iter di convalida, questo per garantire la genuinità della volontà risolutiva del lavoratore. In pratica la norma dispone l’obbligo per il lavoratore di confermare le dimissioni, utilizzando specifiche procedure, per fornire certezza sia sulla data effettiva delle dimissioni, che sulla libera ed autonoma volontà del lavoratore nel risolvere il rapporto di lavoro. La convalida può essere effettuata presso: - la Direzione Provinciale del Lavoro; - il Centro per l’Impiego territorialmente competente; - le sedi individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. In alternativa tramite apposizione della firma del lavoratore sulla ricevuta del modello di cessazione inviato dal datore di lavoro, tramite l’UniLav, al Centro per l’Impiego entro 5 giorni dalla data di cessazione. Spetta al datore di lavoro verificare che il dipendente adempia alla convalida, pertanto entro 30 giorni dal ricevimento delle dimissioni o dalla risoluzione consensuale deve invitare il lavoratore, alternativamente, a convalidare le dimissioni stesse presso la DPL, oppure presso il Centro per l’Impiego o presso altri soggetti individuati dalla contrattazione collettiva, o a sottoscrivere, in calce alla comunicazione di dimissioni, la conferma della scelta. In ogni caso, se il datore non recapiterà (o consegnerà a mano) l’invito di cui sopra entro i 30 giorni, le dimissioni (o la risoluzione consensuale) saranno inefficaci. Dalla ricezione dell’invito, a sua volta, il lavoratore, entro 7 giorni, potrà convalidare le dimissioni, o sottoscrivere la dichiarazione confermativa, oppure revocarle, “diritto di ripensamento” del lavoratore. Se entro i 7 giorni il lavoratore non convalida, o non sottoscrive, o non revoca, il rapporto di lavoro si considererà risolto.


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