CNA PER LE IMPRESE
FALLIMENTO
2015
PROBLEMA
RISULTATO
Non sufficiente tutela dei creditori nel concordato preventivo
Si introducono, nella procedura di concordato preventivo: • la possibilità, per i creditori che rappresentano almeno il 10% dei crediti, di presentare proposte concorrenti – rispetto a quella dell’imprenditore – di concordato preventivo e relativo piano di riparto • l‘obbligo, per il debitore, di precisare nel piano di riparto anche le specifiche utilità economiche che ogni creditore riceverebbe dal concordato La proposta di concordato, se non si tratta di concordato con continuità aziendale, deve soddisfare almeno il 20% dei crediti chirografari
PRINCIPALI RISULTATI OTTENUTI NEL 2015
NORMA
Artt. 3-7, Legge 6 agosto 2015, n. 132, «Misure in materia fallimentare»
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