Una Storia di Fatti e Protagonisti per lo Sviluppo dell’Economia e della Cultura Frusinate

Page 28

PRIMA PARTE

Regole che non compromettono la compatibilità di un certo codice organizzativo tanto con la causa mutualistica quanto con la lucrativa: in estrema sintesi, si parla di «neutralità causale» della banca popolare, una volta ravvisata nel t.u.b. una normativa di eccezione ai principi residuali del codice civile sulle cooperative (v. Belli/Brozzetti; Calandra Buonaura; Marasà; Pennisi; Salerno; Schiuma). Qui bisogna però distinguere: da un lato, la mutualità in senso tecnico, che – anche soltanto nella versione «spuria» – è divenuta facoltativa e convive pur all’interno della organizzazione cooperativa con le finalità più disparate, nulla impedendo l’autodestinazione, totale o parziale, dei servizi bancari o la devoluzione dell’utile sociale a fini mutualistici. La facoltatività rinvia dunque all’autonomia statutaria (Presti); rinviando ogni approfondimento (infra, § 4. ss.), per il momento si deve osservare che se il regime causale va facendo della banca popolare un «abito» buono per una varietà indefinita di occasioni, si deve concludere, provvisoriamente, che le banche popolari stiano alle cooperative come le società per azioni di diritto speciale stanno alla società per azioni comune (Marasà): tutte si rapportano all’art. 2247 c.c., ma – quanto all’elemento funzionale – si moltiplicano i vincoli di destinazione dell’utile netto di bilancio; dall’altro, le previsioni di filantropia, cioè di «non economicità», che si fanno soltanto intravedere nell’art. 32, comma 2, t.u.b. e che invece sono più fortemente radicate negli statuti delle società (infra, § 4. ss.) non hanno evidentemente nulla a che vedere con la «mutualità» in senso tecnico. Si tratta piuttosto di cause non societarie che si innestano sull’organizzazione

cooperativa della società, con quest’ultima compatibili mercè il loro rilievo secondario rispetto alla causa principale (v. anzitutto art. 13 c.c.). Invero, alla «neutralità causale» non potrà non porsi un limite: la non prevalenza della causa filantropica su quella economica, cioè, ad un tempo, lucrativa e/o mutualistica globalmente considerate. In caso contrario la banca popolare si chiamerebbe fuori dal paradigma societario dell’art. 2247 c.c., mentre verrebbe attratta all’area concettuale degli enti collettivi del Libro primo del codice civile. Ed è a questo punto che dovrebbero sorgere seri dubbi sul valore quantomeno relativo della formula della «neutralità». Infatti, gli elementi funzionali passati in rassegna dovrebbero ritenersi sufficienti per giustificare l’impiego del codice organizzativo della cooperativa fuori dai rigori dell’art. 2511 c.c. (nuovo testo): la «neutralità causale» è modalità di argomentazione di quelle che possono sfuggire dal controllo; di quelle che potrebbero indurre alla costruzione dell’ «ircocervo». E allora – in fondo a tutto (ed il quesito è stato volutamente lasciato insoluto fino a questo punto) – quale significato può legittimamente rivendicare nel nostro sistema positivo la formula di cui si discute? L’unica semantica che questa possa legittimamente esibire non può prescindere da un principio ordinamentale – espresso nell’art. 2247 c.c. – secondo cui la fissazione di un paradigma funzionale resta pur sempre un elemento della fattispecie societaria: la formula della «neutralità causale» designa un particolare atteggiarsi della causa societatis; non indica invece alcuna abdicazione alla razionalità del nostro ordinamento, secondo cui ogni codice organizzativo corrisponde legislativa28

Banca Popolare del Frusinate


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.