LO SCENARIO
L'introduzione della fatturazione elettronica nei rapporti B2B e B2C non ha modificato la possibilità di emettere fatture differite.
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L'ultima Circolare dell'Agenzia delle Entrate, la 14/E del 17 giugno 2019, ha chiarito alcuni aspetti relativi la compilazione e l'emissione della fattura elettronica differita.
Con questo white paper ripercorreremo le modalità di emissione delle fatture differite, facendo chiarezza su alcuni aspetti operativi.
FATTURAZIONE ELETTRONICA LA FATTURAZIONE DIFFERITA
LA NORMATIVA WHITE PAPER
FATTURAZIONE ELETTRONICA LA FATTURAZIONE DIFFERITA
Nonostante l'introduzione della fatturazione elettronica abbia portato la possibilità di emettere le fatture (anche quelle cartacee) entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione (termine prorogato con l'approvazione del Decreto Crescita), nulla è cambiato circa la possibilità di emettere una fattura differita. Cioè una fattura che riepiloghi tutte le cessioni/prestazioni effettuate verso un unico cliente in un mese. L'art. 21 c. 4 lettera a) del DPR 633/72 prevede, infatti, che "in caso di cessione di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali e' effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime". Analizziamo ora singolarmente le due fattispecie.
CESSIONI DI BENI WHITE PAPER
FATTURAZIONE ELETTRONICA LA FATTURAZIONE DIFFERITA
E' con la cessione di beni che solitamente la fattura differita trova più ampia applicazione. Capita spesso, infatti, che i beni spediti o consegnati vengano accompagnati da un documento di trasporto (DDT). Il DDT deve necessariamente contenere il "dettaglio delle operazioni", ossia il riferimento ai soggetti tra cui è effettuata la cessione, la data della consegna/spedizione dei beni e il dettaglio dei beni ceduti. In questo modo, è possibile emettere un'unica fattura riepilogativa di tutte le cessioni effettuate nei confronti di un singolo soggetto nello stesso mese solare, nella quale riportare gli estremi dei DDT a cui fa riferimento. La fattura differita non sottostà al termine per l'emissione di 12 giorni dall'effettuazione della cessione, ma può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione della cessione. La data da riportare sulla fattura, così come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 14/E, sarà solo una, corrispondente alla data di effettuazione dell'ultima cessione realizzata nel mese (per sapere come determinare il momento di effettuazione della cessione vedi il nostro white paper FATTURAZIONE ELETTRONICA - COSA CAMBIA DAL 1 LUGLIO 2019). Sarà il SDI a certificare la data di emissione della fattura, senza necessità di indicare anche questa nel documento. L'IVA relativa alla fattura differita concorrerà alla liquidazione del periodo in cui è stata effettuata la cessione e non quello in cui è stata emessa la fattura.
IL DOCUMENTO DI TRASPORTO
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I DDT non vengono trasmessi attraverso il SDI, dovendo accompagnare i beni consegnati o spediti. Possono, quindi, essere conservati in maniera cartacea, al fine di poterli esibire in caso di un controllo fiscale. E' sufficiente indicare i riferimenti del DDT (numero e data) negli specifici campi previsti dal tracciato della fattura elettronica.
FATTURAZIONE ELETTRONICA LA FATTURAZIONE DIFFERITA
In alternativa si può allegare il DDT alla fattura elettronica, portando così anche questo in conservazione sostitutiva, facendo venire meno, così, la necessità di conservare la copia cartacea del DDT. SCONTRINO E RICEVUTA FISCALE Gli esercenti il commercio al minuto e tutti i soggetti che, ai sensi dell'art. 22 del DRP 633/72, non sono obbligati a emettere la fattura, certificando il corrispettivo con l'emissione di uno scontrino o ricevuta fiscale, possono utilizzare questi documenti per l'emissione di una fattura differita. E' quindi sufficiente indicare gli estremi dello scontrino/ricevuta fiscale nella fattura elettronica, come spiegato dall'Agenzia delle Entrate, per poter emettere una fattura differita che riepiloghi tutte le cessioni effettuate nel mese entro il giorno 15 del mese successivo. Lo scontrino/ricevuta può essere conservato in forma cartacea o allegato alla fattura differita e portato in conservazione sostitutiva. Anche in questo caso la data della fattura differita coincide con quella dell'ultima cessione effettuata, ossia con quella dell'ultimo scontrino.
PRESTAZIONI DI SERVIZI WHITE PAPER
FATTURAZIONE ELETTRONICA LA FATTURAZIONE DIFFERITA
Anche per le prestazioni di servizi è possibile ricorrere alla fatturazione differita, qualora queste siano individuabili da idonea documentazione. Ovviamente nel caso delle prestazioni di servizi il documento di riferimento non può essere il documento di trasporto, ma lo è qualsiasi documento che contenga la descrizione dell’operazione, la data di effettuazione e gli identificativi delle parti contraenti (ad esempio la fattura proforma, un documento attestante l’avvenuto incasso, il contratto, la nota di consegna dei lavori, la lettera d’incarico oppure la relazione professionale). Per quanto riguarda le modalità di emissione e conservazione dei documenti idonei a individuare le prestazioni di servizi, così come la liquidazione dell'IVA, vale quanto già detto per i DDT e la fattura differita relativa alla cessione di beni. Nel caso dei documenti diversi dai DDT, il tracciato della fattura elettronica non prevede degli specifici campi dove indicare i riferimenti (tipologia, numero, data). Si potrebbe quindi pensare di seguire quanto previsto per l'indicazione dei riferimenti degli scontrini, indicando nel blocco "AltriDatiGestionali" i riferimenti dei documenti diversi dai DDT. Da ultimo un chiarimento nel caso in cui il pagamento della prestazione resa avvenga in un mese successivo a quello di predisposizione del documento utilizzato per identificarla al fine dell'emissione della fattura elettronica (ad esempio la fattura proforma). In questo caso è sempre possibile emettere una fattura differita, che può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui è avvenuto il pagamento.
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Nel caso in cui la fattura venga emessa prima di ricevere il pagamento, questa potrà riepilogare tutte le prestazioni effettuate nel mese, riportare la data di fine mese ed essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo.
Vediamo ora un esempio di applicazione della fatturazione differita.
> FATTURAZIONE ELETTRONICA LA FATTURAZIONE DIFFERITA
ESEMPIO
Fattura differita relativa a più cessioni di beni
Bene consegnato/spedito il 2 settembre 2019 DDT cartaceo datato 2 settembre 2019
Bene consegnato/spedito il 10 settembre 2019 DDT cartaceo datato 10 settembre 2019
Bene consegnato/spedito il 28 settembre 2019 DDT cartaceo datato 28 settembre 2019
FATTURA ELETTRONICA RIPORTANTE I RIFERIMENTI DEI 3 DDT, DATATA 28 SETTEMBRE 2019 ED EMESSA TRA L'1 E IL 15 OTTOBRE 2019.
RIASSUMENDO WHITE PAPER
Anche con la fatturazione elettronica è riconosciuta la possibilità di emettere una fattura differita che riepiloghi tutte le cessioni/prestazioni effettuate nei confronti del medesimo soggetto nel corso del mese. Condizione necessaria è l'emissione di un documento contenente il dettaglio delle operazioni (ad esempio DDT, fattura proforma)
FATTURAZIONE ELETTRONICA LA FATTURAZIONE DIFFERITA
La fattura differita, contenente i riferimenti dei documenti identificativi, è datata con la data dell'ultima operazione effettuata e può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo. Particolare attenzione deve essere posta nell'individuare la reale natura dell'operazione posta in essere, per adottare il documento identificativo corretto.
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