AOPA News lug - dic 2003

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E.N.A.C. - ENTE NAZIONALE AVIAZIONE CIVILE COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA SICUREZZA SCHEDA N 8

MISURE DI SICUREZZA PER L’AVIAZIONE GENERALE (Situazione normale)

RIFERIMENTI NORMATIVI Annesso 17ICAO-7 edizione-aprile 2002- Capitolo 2 (2.1.1.) Capitolo 4 (4.1.) Manuale di Sicurezza ICAO – Doc. 8973-5 edizione – 1996 Capitolo 4 (4.7.28., 4.7.29., 4.7.30. e 4.7.31.) Dichiarazione politica della ECAC – Doc.30 9 edizione dicembre 2001- Sezione 2 (2.2.10) Delibera del Comitato Interministeriale Sicurezza nella riunione del 2.102002 1. OBIETTIVI Prevenire l’accesso non autorizzato a bordo degli aeromobili di aviazione generale di persone potenzialmente intenzionate a compiere un atto illecito nei confronti della aviazione civile o quantomeno a causare una grave turbativa al normale svolgimento del traffico aereo. Parte delle misure contenute nella presente scheda provengono da interventi scaturiti da un riesame delle norme di sicurezza applicabili al settore dell’aviazione generale, individuati nella relazione adottata dal Nucleo Politico Militare – Unità di crisi della Presidenza del Consiglio nella riunione del 14 Marzo 2002. 2. CAMPO DI APPLICAZIONE Le presenti disposizioni entrano in vigore a decorrere dal 1Gennaio 2003 e si applicano a tutti gli aeromobili di aviazione generale che utilizzano sia gli aeroporti aperti al traffico civile che le aviosuperfici gestite. In particolare esse si basano sui seguenti principi: Identificazione di tutto il personale autorizzato ad accedere alle aree sterili ed agli aeromobili. Protezione degli aeromobili. Controllo delle persone e degli articoli trasportati. 3. DEFINIZIONI Aviazione Generale: comprende tutte le attività di volo diverse dal trasporto di persone e cose contro remunerazione, quali ad esempio servizi di lavoro aereo, scuole di pilotaggio, turismo ed affari. Aviosuperficie: area di terreno, non classificata come aeroporto, avente caratteristiche tali da consentire l’atterraggio ed il decollo di determinati aeromobili. 4. PRINCIPI GENERALI 4.1. La responsabilità della applicazione delle disposizioni impartite con la presente scheda è attribuita ai legali rappresentanti delle società di lavoro aereo, di scuola e delle società che utilizzano aeromobili per attività d’affari, ai presidenti degli aero clubs e ai gestori delle aviosuperfici. 4.2. Le società che svolgono attività di aviazione generale devono prevedere una formazione del proprio personale al fine di cercare un’elevata sensibilità in materia di sicurezza. 5. MISURE DI SICUREZZA 5.1 Tutti i soggetti che svolgono attività di aviazione generale o che hanno la gestione di aree di parcheggio o di ricovero o la gestione di aviosuperfici, devono assicurare che gli aeromobili, quando non utilizzati, siano chiusi a chiave e che le stesse siano custodite in un luogo sicuro, accessibile soltanto alle persone autorizzate dal proprietario o esercente dell’aeromobile. Nota di AOPA: Questo non vuol dire che i passeggeri non possano accedere ai velivoli, se accompagnati, né che vanno


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