VFV n°6/2012 Novembre/Dicembre

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alcune valutazioni, al fine di evitare aumenti di costi per lʼamministrazione; occorre considerare, infatti, che ogni ulteriore automezzo comporta notevoli spese annuali per assicurazione, manutenzione e consumo di carburante.

Circa lʼequiparazione in caso di infortunio tra il personale permanente e il personale volontario, si precisa che lʼesigenza di eliminare le notevoli differenze presenti tra le due componenti del corpo nazionale sul versante previdenziale privilegiato, a fronte di una sostanziale parità di condizioni in termini di esposizione ai rischi nello svolgimento delle attività istituzionali da parte degli stessi, ha indotto il legislatore a varare lʼarticolo 27, commi 7-9, della legge 4 novembre 2010, n. 183, il quale ha previsto lʼadozione da parte del Governo, entro il termine di 18 mesi dellʼentrata in vigore della norma stessa, di uno o più decreti legislativi atti a definire misure di perequazione per armonizzare il sistema previdenziale e pensionistico nei confronti del personale volontario vigili del fuoco che, a causa dellʼiscrizione allʼente previdenziale INPS, mutua assegni pensionistici di privilegio inferiori rispetto a quelli più favorevoli previsti per il personale permanente del corpo nazionale dei Vigili del fuoco, iscritto allʼINPDAP.

Seppur il termine per lʼesercizio della delega in parola è trascorso, questa amministrazione ha predisposto una proposta normativa tesa a conferire una nuova delega al Governo, da inserire in uno dei prossimi provvedimenti utili. Nello stesso senso, si soggiunge che, il decreto legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 131, - in ossequio a elementari principi di ragionevolezza e di uguaglianza sostanziale dettati dallʼarticolo 3 della Costituzione - ha esteso ai familiari del personale volontario dei vigili del fuoco lʼapplicazione del beneficio dellʼassunzione obbligatoria previsto in favore dei familiari del personale permanente deceduto o divenuto permanentemente inabile durante lʼespletamento delle attività istituzionali. Con riguardo, infine, alla previsione di un nuovo regolamento, si fa presente che lʼarticolo 8 comma 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, ha previsto lʼemanazione di un regolamento che disciplini le modalità di reclutamento e dʼimpiego, lʼaddestramento iniziale, il rapporto di servizio e la progressione del personale volontario. Pertanto il regolamento, attualmente allo

studio del dipartimento dei Vigili del fuoco, non può contenere disposizioni del tenore di quelle indicate nellʼinterrogazione in oggetto in quanto non previste dalla norma di rango primario. Il Sottosegretario di Stato per lʼinterno Giovanni Ferrara.

INTERROGAZIONE

Interrogazione a risposta scritta 4-15892 presentata da ROBERTO MARMO giovedì 3 maggio 2012, seduta n.627

Al Ministro dellʼinterno. Per sapere - premesso che in Italia esistono sul territorio circa 250 distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, costituiti da cittadini che prestano volontariamente lʼattività di soccorso istituzionale al momento della chiamata di emergenza;

il decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2004 disciplina in modo organico il reclutamento, lʼiscrizione e lʼavanzamento del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché, allʼarticolo 9, la formazione iniziale, prima di essere impiegato a livello operativo, secondo i programmi del Ministero dellʼinterno, dipartimento dei vigili del fuoco; la suddetta formazione iniziale verte su un programma di 120 ore complessive, erogate ai discenti, ivi compre-

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