Il riconoscimento delle responsabilità dell'ostetrica

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Alice Santercole dal mancato allertamen­to del medico, nonostante il monitoraggio cardioto­ cografico della paziente indi­casse una progressiva sofferenza fetale. Il medi­ co è quindi intervenuto con note­vole ritardo, non riuscendo ad impedire il decesso del feto. L’ostetrica avrebbe do­vuto, infatti, avvertire con massi­ ma sollecitudine il medico, non appe­ na emersi se­gni di sofferenza con ri­ schio per la madre o per il nascituro. La partoriente, rico­verata in ospedale al termine di una normale gravidanza, era sottoposta a monito­raggio cardio­ tocografico, che risulta, in un primo momento normale, per poi se­gnalare

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un andamento “ondulatorio attenua­ to” e quindi “silente”, fino a registra­ re molteplici decelerazioni tardive. La sentenza della Cassazione ha sancito come la sorveglianza del battito cardia­ co fetale intrapartum nella gravida sana, a basso ri­schio, sia una competenza appartenente all’ostetrica: l’affidamen­ to di tale attività in totale autonomia all’ostetrica, ne rappresenta la sua di­ retta responsabilità nel ri­spondere in prima persona dei fatti compiuti. “Rientra “nell’ordinaria competen­ za dell’ostetrica la possibilità di riconoscere con tempestività alterazioni della frequenza cardiaca fetale, rivelatrici di una sofferenza che deve


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