EUROPA
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AIUTI DI STATO
PROROGA e aumento del temporary framework Dilatati i tempi, ora sino al 31 dicembre 2021, e aumentati i massimali. Ma non solo. Ristori senza limiti per i settori più colpiti, come il trasporto turistico. Lo dice la Commissione
È
la quinta modifica del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza COVID-19”, il cd. Temporary Framework, quella definita dalla dec. UE C(2021) 564 final di fine gennaio scorso con l’obiettivo di adeguare le misure di controllo sugli aiuti di Stato all’evoluzione del quadro economico ancora fortemente segnato dagli effetti prolungati e non previsti dell’emergenza sanitaria per il Covid-19. La Commissione, preso atto della necessità di continuare a garantire alle imprese un adeguato ed efficace supporto economico e finanziario, ha adeguato i parametri di riferimento per gli interventi degli Stati membri a sostegno delle imprese. Il primo intervento è sulla durata del Temporary Framework che viene prolungata dal 30 giugno al 31 dicembre
[Nicoletta Romagnuolo] Dirigente Servizio fisco, societario e commerciale 2021. Almeno per il momento. Infatti la stessa Commissione mette già in conto di poter nuovamente rivedere tale scadenza “in base a considerazioni di carattere economico o inerenti la concorrenza”. Una seconda modifica riguarda i massimali. Visto, infatti, il perdurare della pandemia e la progressiva saturazione dei plafond disponibili per talune misure, sono state innalzate le soglie massime di alcuni aiuti. In particolare: ➔ per gli aiuti di importo limitato (sez. 3.1 del framework) concessi sottoforma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali, di pagamento o in altre forme - es. anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti, ecc. - il nuovo massimale è stato elevato da 800mila a 1,8 milioni di euro per impresa. È stata prevista anche la possibilità di convertire gli anticipi rimborsabili, le garanzie, i prestiti o
gli altri strumenti rimborsabili in altre forme di aiuto entro il 31 dicembre 2022 semprechè vi sia l’autorizzazione della Commissione e che sia rispettata la soglia massima di aiuto prevista dalla sez. 3.1; ➔ per gli aiuti a ristoro dei costi fissi non coperti (sez. 3.12 del framework) destinati alle imprese che, nel periodo 1° marzo 2020 - 31 dicembre 2021, hanno subito perdite di fatturato per almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019 – l’importo massimo erogabile è stato portato da 3 a 10 milioni di euro per impresa. Le modifiche introdotte dalla dec. C (2021) 564 - oltre ad applicarsi alle nuove misure di aiuto decise dagli Stati membri - potrebbero interessare anche quelle già esistenti. In questo caso, però, è necessario che lo Stato membro noti-
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Visto il perdurare della pandemia e la progressiva saturazione dei plafond disponibili per talune misure, sono state innalzate le soglie massime di alcuni aiuti