Rassegna degli Avvocati italiani - 1/2018

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Conclusioni Il breve, e assai incompleto, excursus sulla domanda di giustizia vuole suggerire come la giurisdizione resti la pietra di paragone del ruolo e della funzione dell’avvocato tanto che si ponga al suo interno quanto all’esterno. È necessario recuperare, all’interno della giurisdizione, non tanto la funzione di tutela degli interessi e dei diritti del suo Cliente, quanto il ruolo di interlocutore necessario nella dialettica processuale della funzione giurisdizionale. Questo, però, non basta: l’avvocato deve diventare protagonista anche oltre la giurisdizione, ricercatore delle soluzioni più idonee nella risposta alla domanda di giustizia (ADR; negoziazione; arbitrato; etc), con attenzione alle nuove tecnologie, dove potrebbe presentarsi come garante della legalità nei sistemi di transazioni certificate. Gli spazi, pertanto, ci sono e l’Avvocatura non deve rinnegare sé stessa, il proprio D.N.A., ma adattarlo ai tempi con spirito critico e umiltà, “analizzando il mondo come è oggi, non come era,

o si vorrebbe che fosse, o come si sarebbe voluto che fosse stato” (T. Blair).

NOTE 1. D. Di Vico “Nel paese dei diseguali”. Egea, pag. 27. 2. D. Piana, prefazione a “A quoi nous sert le droit” di J. Commaille. 3. “All’Avvocato si chiede di riflettere su quanto debba ancora molto essere fatto per capire come si struttura la domanda di giustizia e la domanda di diritti propri perché solo la analisi empirica permette di apportare migliori politiche pubbliche, a partire dal reclutamento della professione forense a quelle di specializzazione ed aggiornamento”. D. Piana, op. cit. 4. “Si può parlare se si vuole di democrazia nell’amministrazione della giustizia; ma la democrazia è, in questo ambito, la democrazia sul processo, e il contraddittorio processuale”. F. Galgano “La globalizzazione nello specchio del diritto” Il Mulino. 5. F. Galgano, op. cit., distingueva tra una societas divitum contrapposta ad una societas pauperum. 6. D. Piana, La giustizia e i suoi saperi, LUISS, che continua: “le debolezze del sistema giustizia non si limitano ad avere un impatto deterrente sul finanziatore o sull’investitore internazionale. Esse hanno un immediato effetto negativo sulle risorse e sulle disponibilità dei cittadini e delle famiglie, delle imprese che hanno un raggio di azione interno ma che sono spesso il nerbo portante dell’economia del Paese”. 7. D. Piana “Uguale per tutti’” Il Mulino. 8. “Una società in cui i cittadini non si comportano secondo l’idea per cui le norme valgono super partes è una società in cui lo stato di diritto, anche sostenuto da meccanismi forti e rigorosi di rule enforcement e di sanzioni a violazioni delle regole sarà facilmente vittima della resistenza” D. Piana, Uguale per tutti’ 9. “Da qui l’idea di creare e diffondere modi alternativi della risoluzione delle controversie per sfuggire alla gerarchia delle relazioni tra clienti e avvocati, giudice e parte, ma soprattutto per incentivare strumenti, quali la mediazione, in grado di rendere la società meno egoista e favorire i rapporti tra gli individui, allo scopo, quindi, di trasformare il carattere sia dei singoli individui che della società nel suo complesso”. T.E. Frosini, “Un diverso paragidma di giustizia”, in Rassegna Forense 2/11, pag. 329. 10. È una tecnologia che si assume trasparente e decentralizzata, registrazione di tutte le transazioni relative ad un bene, materiale o immateriale. La transazione non è certificata da una autorità centralizzata, ma tramite la scoperta dell’algoritmo - su cui si basa il blocco delle transazioni - da parte di un nodo (miner) che congela la transazione apponendo un hash (impronta digitale). Un insieme di blocchi di transazione forma la catena (blockchain) che mantiene per sempre traccia di ogni transazione in un sistema riconosciuto legittimo da tutti gli appartenenti alla catena. 11. Si tratta di “software un sillogismo giuridico eseguito in maniera automatica” esemplificazione di A. Palombo in “Blockchain e smart contract, qualcosa è cambiato anche dal per gli avvocati” Altalex 9.1.2017 articolo di C. Morelli. 12. ”Ti lascio una canzone ma non la blockchain” Altalex 1.6.2017, articolo di C. Morelli.

Sulla domanda di giustizia

degli anni 60, ostili e diffidenti verso il sistema di risoluzione delle controversie affidato alle corti, percepito come intrusione statale nella sfera privata dei cittadini9. L’humus del controculturalismo, poi, si ritrova anche in molte delle nuove tecnologie: tutto il sistema della blockchain è volto alla disintermediazione, si basa sulla fiducia dei partecipanti ed è autonoma e autoregolatoria10. Superati i problemi di sicurezza e di controllo effettivo sulla gestione si aprono orizzonti sempre più ampi per le nuove applicazioni nella risoluzione delle controversie (e la tutela dei diritti) fuori dalla giurisdizione: già ora gli smart contract11, se pure pongono complessi problemi giuridici (responsabilità in caso di mal funzionamento; foro competente; ecc.), offrono già modelli di risoluzione con blockchain che costituiscono un protocollo di transazione computerizzata che garantisce l’esecuzione del contratto12.

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