Uscita ottobre 2011

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ANGELI AZZURRI  Gruppo Volontari del Garda via E. Fermi 25087 - Salò (Bs) Emergenze Tel. 0365 43633

3a uscita 2011

CORSO DI PRIMO S O C C O R S O R I V O LT O ALL A POPOL AZIONE

INAUGURAZIONE NUOVO AUTOMEZZO E S E R ATA P R E M I A Z I O N I

IL TERREMOTO E V E N T O N AT U R A L E CHE TESTIMONIANO L A D I N A M I C I TA’ D E L L A TERRA terza parte

S I C U R E Z Z A S U L L AVO R O seconda parte SEGNALETICA DI SICUREZZA

APPROFONDIMENTO Attuazione art. 3 comma 3 bis del d.lgs.81/2008


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Vuoi pubblicizzare la Tua Azienda ?

Il Gruppo Volontari del Garda mette a disposizione : - il proprio periodico ANGELI AZZURRI - il sito web www.volontaridelgarda.it - il calendario annuale - adesivi sui mezzi di soccorso - spazi pubblicitari su cartelloni e manifesti in occasione di eventi particolari organizzati dal Gruppo. Per maggiori informazioni e costi telefona al numero 0365 43633 o al 3480117345 Non esitare a chiamare per far apparire il tuo nome accanto a quello di una struttura di volontariato come la nostra impegnata su piÚ fronti nell’ambito del sociale.


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Si certifica che il n° 17/1999 in data 14/05/1999 nell’apposito registro tenuto alla cancelleria di questo tribunale risulta iscritto il periodico trimestrale a caratteretecnico-professionale.IL PROPRIETARIO ED EDITORE: GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA con sede in Salò (Bs) via Enrico Fermi.0365 43633 DIRETTORE RESPONSABILE: Rodella Gianfranco, nato a Salò il 26.04.51 ed ivi residente in via Bezzecca, 8 GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA Sede; via Enrico Fermi località CUNETTONE DI SALO’ EMERGENZE 0365 43633 FAX 0365 520954 www.volontaridelgarda.it Redazione Angeli Azzurri: e mail: ufficiostampavolontaridelgarda@gmail.com info@volontaridelgarda.it

INAUGURAZIONE NUOVO AUTOMEZZO E PREMIAZIONI pag. 4 CORSO DI PRIMO SOCCORSO RIVOLTO ALLA POPOLAZIONE pag.8 LA SICUREZZA SU LAVORO “SEGNALETICA DI SICUREZZA” pag 11 Il terremoto evento naturale che testimonia la dinamicità della terra (terza parte) pag. 19 APPROFONDIMENTO: Attuazione art. 3 comma 3 bis del d.lgs.81/2008 pag 27


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INAUGURAZIONE NUOVO AUTOMEZZO E PREMIAZIONI A cura di marco

Alla presenza del Consiglio Direttivo e delle autorità: Assessorato Provinciale Protezione Civile Dirigente Dr. Tognazzi Giovan Maria Vice Sindaco del Comune di Salò e Assessore alla Protezione Civile Sig.ra Stefania Zambelli Comandante Polizia Locale Comune di Salò Sig. Traverso Stefano Delegato Per la Guardi Costiera di Salò Capo Angelillo Pasquale E’ stato inaugurato venerdì 23 Settembre 2011 il nuovo automezzo della protezione civile messo a disposizione del Gruppo Volontari del Garda. Si tratta di un autoarticolato MAN con 430 Cv di potenza, dotato di semirimorchio di circa 13 mt con pedane semovibili per la movimentazione specifica di container, tensostrutture di grandi dimensioni, trasporti viveri e alimentari, moduli abitativi, trasporto di acqua potabile con cisterne ecc.. Il progetto prende corpo dalla necessità di avere a disposizione sul territorio della provincia un mezzo utilizzabile per il traino di semirimorchi di vario genere nella gestione logistica pesante a servizio della Protezione Civile nonché garantire alla comunità, un adeguato intervento logistico per la gestione delle emergenze siano esse di carattere naturale o determinate da eventi particolari. Il veicolo, in dotazione alla Sede del Gruppo Volontari del Garda di Salò, sarà a disposizione del coordinamento delle attività legate all’Assessorato alla Protezione Civile della Provincia di Brescia e inserito nella colonna mobile disponibilità H 24 pronta alla partenza. Il mezzo è stato acquistato dal Gruppo Volontari del Garda con il contributo della Fondazione della Comunità Bresciana. Sul veicolo è serigrafata, nelle parti principali la dicitura “donato da Fondazione Comunità Bresciana”.


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Il Gruppo Volontari del Garda grazie a personale volontario e dipendente altamente specializzato garantisce la pronta partenza della prima squadra di emergenza in tempi rapidissimi max. 15 minuti ed il veicolo, opportunamente attrezzato, sarà in grado di movimentare semirimorchi di vario tipo, permettendo una flessibilità di intervento ottimale nella gestione dei soccorsi perché, a seconda delle esigenze, potrà sganciare sul luogo interessato dall’evento il semirimorchio con le attrezzature inviate e ripartire immediatamente per nuove missioni. Il Gruppo Volontari del Garda è presente sul territorio da oltre vent’anni, durante i quali si è specializzato con squadre polispecialistiche di pronto intervento per calamità, al suo interno ha reparti specialistici legati al Servizio Sanitario, al Servizio Antincendio, al Servizio Nautico e Subacqueo, al Settore Ricerca e Soccorso, al Servizio di Telesoccorso e Teleassistenza. I servizi di Prevenzione, Formazione e Istruzione garantiscono sempre un’elevata e qualificata operatività e sicurezza. Al termine dell’inaugurazione, ma non di minore importanza, nella sala delle conferenze si sono svolte le premiazioni dei Volontari che hanno acquisito una anzianità di servizio che va dai 5 ai 15 anni i premiati sono stati: Per i 5 anni di anzianità: CORRADI ANNA CRIPPA STEFANO FOLLI GIOVANNI LAVEZZI GIUSEPPE MAGROGRASSI PAOLO MARUELLI ALIOSCIA MERLO MARCO PASINI LORENZO RUMI SILVIO SOLCI BRUNO Per i 10 anni di anzianità: TONNI PIERLUIGI VECCHIETTI DOMENICO Per i 15 anni di anzianità: CAVALLERA LUCA Sono state assegnate due menzioni speciali, una al gruppo sommozzatori per l’impegno profuso nella ricerca dello scomparso Dr. Maifredi (a tal proposito presenti alla serata i parenti dello scomparso), ed una al gruppo ricerca e soccorso la motivazione della menzione per i particolari interventi effettuati nell’arco dell’anno. Il Consiglio Direttivo ha deliberato di assegnare Al Sig. Chimini Giuliano un attestato di benemerenza per il sostegno dato al Gruppo e al Sig Quistani Marco una lettera di ringraziamento per l’attività svolta. E’ possibile vedere il servizio in merito all’inaugurazione del nuovo mezzo a questo indirizzo: http://www.teletutto.it/videonews/premiati_i_volontari_del_garda/11678.html?uidy_58=TTappl. videonews.dettaglioVideoNews&record=9118


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PROGRAMMA CORSO DI PRIMO SOCCORSO (40 ORE) Le lezioni saranno tenute da Medici, Infermieri ed Istruttori Regionali. 1° Lezione – Lunedì 24 Ottobre ore 20.30 Presentazione del corso. Legislazione nazionale e regionale L’organizzazione del servizio di emergenza-urgenza Il soccorritore. Ruolo e responsabilità. Norme di comportamento Regole di comunicazione e relazione tra il soccorritore e il servizio 118 2° Lezione – Mercoledì 27 Ottobre + 3° Lunedì 31 Ottobre ore 20.30 Il corpo umano. Regioni corporee e loro nomenclatura. Apparati e funzioni. Valutazione primaria. Parametri vitali: sintomi e segni principali (I). 4° Lezione – Giovedì 03 Novembre Valutazione secondaria Apparati e funzioni. Parametri vitali; sintomi e segni principali (II) 5° Lezione – Lunedì 07 Novembre ore 20,30 Il dolore toracico. Segni di allarme dell’attacco cardiaco. Lo shock Le dispnee. Il dolore addominale. La crisi ipoglicemica. Allergia e anafilassi. Alterazioni della coscienza (precoce, tardiva, coma. Scala AVPU); TIA, ictus, convulsioni 6° Lezione – Mercoledì 09 Novembre ore 20.30 La rianimazione cardiorespiratoria. Principi di Basic Life Support 7° Lezione facoltativa - Sabato 12 Novembre ore 14,30 Il mezzo di soccorso (Visione presidi ambulanza) 8° Lezione Lunedì 14 Novembre ore 20,30 + 9° Lezione Mercoledì 16 Novembre ore 20,30 BLS Esercitazioni pratiche 10° Lezione – Lunedì 21 Novembre ore 20.30 + 11° Lezione Mercoledì 23 Novembre Il trauma Cenni di anatomia e fisiologia dell’apparato muscolo-scheletrico Valutazione primaria e secondaria. ABCDE; BTLS, l’ ora d’oro Traumi dell’apparato locomotore: fratture, lussazioni, distorsioni. Quando e come immobilizzare. Emorragie esterne: ferite, amputazioni, preservazione monconi per reimpianto. Traumi cranici; ematoma subdurale Traumi vertebrali e principi generali di trattamento. 12° Lezione-Lunedì 28 Novembre ore 20,30+ 13° Lezione Mercoledì 30 Novembre 0re 20,30 Immobilizzazione rachide (esercitazioni pratiche) 14° Lezione – Lunedì 05 Dicembre ore 20.30 Le urgenze pediatriche. Criteri di valutazione e manovre di soccorso. Emergenze respiratorie. Malattie febbrili. Convulsioni. Disidratazione. Coliche addominali. Aspetti emozionali.

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15° Lezione – Mercoledì 07 Dicembre ore 20.30 Rianimazione Pediatrica 16° Lezione – Sabato 10 Dicembre ore 14.30 Lezione antincendio Comunicazione con VVF, FFO 17° Lezione – Lunedì 12 Dicembre ore 20.30 Intossicazioni e avvelenamenti. Ingestione, inalazione, inoculazione Alcool, droghe; reazioni di astinenza Lesioni da agenti fisici: ustioni, congelamento, ipotermia, folgorazione Colpo di calore.Rischio Biologico (Vaccinazioni, prevenzione del contagio, disinfezione). Emergenza in acqua 18° Lezione – Mercoledì 14 Dicembre Nozioni elementari di anatomia e fisiologia della gravidanza e del parto. Le urgenze ostetriche. Trasporto in travaglio di parto e parto in ambulanza. Le urgenze ginecologiche 19° Lezione – Lunedì 19 Dicembre ore 20.30 Aspetti psico-relazionali del primo soccorso. L’approccio psicologico al paziente (anziani,ubriachi, shock emotivo, handicappati, li) L’approccio al paziente psichiatrico. TSO - ASO 20° Lezione facoltativa - Mercoledì 21 Dicembre ore 20,30 Ripasso generale Esame di fine corso (facoltativo) : Giovedì 22 Dicembre ore 20,30

malati termina-


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LA SEGNALETICA DI SICUREZZA (Seconda parte) A cura di marco DESCRIZIONE La segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro, è la segnaletica riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale. L’obiettivo della segnaletica di sicurezza è quello di attirare in modo rapido, efficace e con modalità di facile interpretazione, l’attenzione del lavoratore su situazioni o oggetti che possono essere causa di rischio sul luogo di lavoro. Per ciò che riguarda il contenuto di questa scheda, vengono presi in esame i seguenti tipi di segnali: a) segnali di divieto, che vietano un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo; b) segnali di avvertimento, che avvertono di un rischio o pericolo; c) segnali di prescrizione, che prescrivono un determinato comportamento; d) segnali di salvataggio o di soccorso, che forniscono indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio; REQUISITI NORMATIVI E TECNICI Il D.Lgs. 81/08 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), qualifica la segnaletica di sicurezza come mezzo di prevenzione e protezione dei lavoratori che deve essere utilizzato in tutte le condizioni in cui siano presenti pericoli non controllabili né con sistemi di tipo tecnologico, né con l’adozione di interventi di tipo organizzativo e procedurale. La segnaletica di sicurezza DIVENTA parte integrante delle misure di prevenzione e protezione. Il D.Lgs.81/08 stabilisce i criteri per la scelta dei segnali e le relative caratteristiche. La segnaletica deve riferirsi alla legislazione citata; eventuali segnali non definiti nella, si fà riferimento alle norme tecniche predisposte dall’UNI (Ente Italiano di Unificazio- ne). Come ad esempio la UNI 7543-1 Colori e segnali di sicurezza – Prescrizioni generali.


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SCELTA E COLLOCAZIONE La segnaletica deve dare un messaggio rapido e facilmente interpretabile; per questo motivo si deve: • evitare di disporre segnaletica ravvicinata ed avere un numero di cartelli eccessivo. • non utilizzare contemporaneamente segnali che possano generare confusione tra di loro. • rendere visibile la segnaletica da tutte le posizioni ritenute critiche rispetto al messaggio che si vuole fornire. Al fine di rendere la segnaletica veramente efficace è opportuno predisporre un piano generale che permetta di prendere in considerazionela fruibilità delle informazioni che si vogliono comunicare, la corretta manutenzione dei segnali, la regolare pulizia ed i materiali impiegati. Per la segnaletica che necessità di energiaci si deve assicurare che questa sia mantenuta anche in caso di guasto all’impianto elettrico. I COLORI DI SICUREZZA Le indicazioni che trovate in tabella si applicano a tutte le segnalazioni per le quali è previsto l’uso di un colore di sicurezza. COLORE

SIGNIFICATO SEGNALI DI DIVIETO PERICOLO ALLARME

INDICAZIONI/PRESCRIZIONI ATTEGGIAMENTI PERICOLOSI ALT, ARRESTO, SGOMBERO

MATERIALI/ATTREZZATURE ANTINCENDIO

UBICAZIONE IDENTIFICAZIONE

GIALLO/ARANCIONE

SEGNALI DI AVVERTIMENTO

ATTENZIONE, CAUTELA

AZZURRO

SEGNALI DI PRESCRIZIONE

OBBLIGO DI PORTARE UN MEZZO DI SICURREZZA PERSONALE

VERDE

SEGNALI DI SALVATAGGIO O DI PERCORSO SITUAZIONI DI SICUREZZA

PORTE,PERCORSI, POSTAZIONI ECC. RITORNO ALLA NORMALITA’

ROSSO

DIMENSIONI Per ciò che riguarda le dimensioni dei cartelli segnaletici, la normativa vigente, prevede l’utilizzo della formula: A > L2/2000. Ove A rappresenta la superficie del cartello espresa in m2 ed L è la distanza, misurata in metri, dalla quale il cartello deve essere ancora riconoscibile. La formula è applicabile fino ad una distanza di circa 50 metri.


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CARTELLI DI DIVIETO

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Caratteristiche intrinseche: • forma rotonda; • pittogramma nero su fondo bianco; bordo e banda (verso il basso da sinistra a destra lungo il simbolo, con un inclinazione di 45°) rossi (il rosso deve coprire almeno il 35% della superficie del cartello).


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CARTELLI DI AVVERTIMENTO

Caratteristiche intrinseche: • forma triangolare, • pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero (il giallo deve coprire almeno il 50 % della superficie del cartello)

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Cartelli di prescrizione Caratteristiche intrinseche: • forma rotonda, • pittogramma bianco su fondo azzurro (l’azzurro deve coprire almeno il 50 % della superficie del cartello)


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Cartelli di salvataggio Caratteristiche intrinseche: • forma quadrata o rettangolare, • pittogramma bianco su fondo verde (il verde deve coprire almeno il 50 % della superficie del cartello)

Cartelli per le attrezzature antincendio Caratteristiche intrinseche: • forma quadrata o rettangolare, • pittogramma bianco su fondo rosso (il rosso deve coprire almeno il 50 % della superficie del cartello)


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ALTRI TIPI DI SEGNALAZIONE Importante l’accenno alla segnalazioni degli ostacoli, dei punti di pericolo e delle vie di circolazione. La segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo sono utili per segnalare i rischi di urto contro ostacoli, di cadute di oggetti e di caduta da parte delle persone. Il colore il colore giallo alternato al nero ovvero il rosso alternato al bianco sono i colori utilizzati e le barre dovranno avere una inclinazione di 45° e dimensioni ugulali.

SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI Anche per le sostanze ed i preparati pericolosi vi è una apposita segnaletica che va tenuta in particolare considerazione soprattutto per quei prodotti di uso comune che si possono travare in casa, es:detergenti.

SEGNALAZIONI GESTUALI Si usano nei cantieri e consistono in un movimento o in una particolare posizione delle braccia o delle mani per guidare persone che effettuano manovre.


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SEGNALETICA PER OFFICINE MECCANICHE

SEGNALETICA ELETTRICA

PER

CABINA

SEGNALETICA PER DEPOSITO BOMBOLE

NELLA PROSSIMA USCITA VERRANNO TRATTATI I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.)


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IL TERREMOTO EVENTO NATURALE CHE TESTIMONIA LA DIAMICITÀ DELLA TERRA A cura di Piero Fiaccavento (terza parte) Prima di parlare delle scale sismiche è doveroso evidenziare la copertura di monitoraggio sismico del territorio del trentino alto Adige e del Lombardo – Veneto tramite le stazioni sismometriche e acellerometriche dell’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) collegate direttamente in tempo reale alle sale operative di Milano e Roma . La sala operativa di Roma è collegata direttamente con il Dipartimento della Protezione Civile, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha il compito di tener monitorato tutto il territorio italiano e segnalare immediatamente gli eventi più pericolosi ai responsabili dello stesso Dipartimento di Protezione Civile

Stazioni accellerometriche INGV Milano


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1) SCALE SISMICHE La violenza di un terremoto è descritta sia dalla magnitudo che dall’intensità • La magnitudo, (espressa con numeri arabi), caratterizza l’aspetto di un terremoto misurando indirettamente l’energia rilasciata espressa in Joule e la misura è strumentale. • L’intensità,(espressa con numeri romani) indica gli effetti locali e potenziali in base ai danni prodotti da un terremoto sulla superficie della terra colpendo uomini, animali, strutture, e oggetti naturali come le masse d’acqua. Il valore della magnitudo viene riportata nella scala Ricther Il valore dell’Intensità viene riportata nella scala Mercalli Scala Mercalli Modificata Grado

Scossa

Descrizione

I

strumentale

avvertita solo dagli strumenti

II

debole

avvertito solo da poche persone sensibili in condizioni particolari

III

leggera

avvertito da poche persone

IV

moderata

V

piuttosto forte

avvertito da molte persone; tremiti di infissi e cristalli; oscillazione di oggetti sospesi avvertito da molte persone, anche addormentate; caduta di oggetti

VI

forte

qualche lesione agli edifici (soglia di problemi alle strutture)

VII

molto forte

caduta di comignoli; lesione agli edifici

VIII

distruttiva

rovina parziale di alcuni edifici; vittime isolate

IX

rovinosa

rovina totale di alcuni edifici; molte vittime umane; crepacci nel suolo

X

disastrosa

crollo di parecchi edifici; moltissime vittime umane; crepacci evidenti nel terreno

XI

molto disatrosa catastrofica

distruzione di agglomerati urbani; moltissime vittime; crepacci; frane; maremoto

XII

danneggiamento totale; distruzione di ogni manufatto; pochi superstiti; sconvolgimento del suolo, maremoto


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Classificazione della scala Richter: (magnitudo) Quantità di energia liberata in joule. Nota: - 1 joule= 1 Watt in un secondo, quindi il lavoro eseguito per generare un watt per 1 secondo. adesso osserviamo i valori del magnitudo...

2,5

minore di 1,6 x 107

Joule

3,5

1,6 x 107

Joule

4,2

7.5 x 108

Joule

4,5

4 x 109

Joule

4,8

2,1 x 1010

Joule

5,4

5,7 x 1011

Joule

6,1

2,8 x 1013

Joule

6,5

2,5 x 1014

Joule

6,9

2,3 x 10

15

Joule

2,1 x 10

16

Joule

7,3 8,1 > 8,1

> 1,7 x 10

18

Joule

non classificabile

Joule

Magnitudo Richter

Esplosione equivalente

Scala Mercalli

0

0.5 Kg TNT

I

1

15 Kg TNT (scontro camion di 2 tonnellate a 100 Km/h)

I

2

500 Kg TNT (mina media di una cava)

I-II

3

15 Tonnellate TNT

III-IV

4

Atomica di Hiroshima oppure energia di un Uragano

V

5

20 Kilotoni (1 Kton=1000 Tonnellate di TNT)

VI-VII

6

Bomba all’idrogeno

VIII-IX

7

20 Megatoni

X-XI

8 (Mw)

1000 bombe atomiche all’idrogeno

XII

9 (Mw)

Energia consumata negli USA in 1 mese

XII


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2) GRAVITĂ€ TERREMOTI

magnitudo Richter

effetti sisma

meno di 3.5

Generalmente non sentita, ma registrata.

3.5-5.4

Spesso sentita, ma raramente causa dei danni.

sotto 6.0

7.0-7.9

Al massimo lievi danni a solidi edifici. Causa danni maggiori su edifici non in c.a. edificati in piccole regioni. Può arrivare ad essere distruttiva in aree di quasi 100 km, attraversando anche zone abitate. Terremoto maggiore. Causa seri danni su grandi aree.

8 o maggiore

Grande terremoto. Può causare seri danni su vaste aree di svariate centinaia km.

6.1-6.9


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Durante un evento sismico, le onde sismiche si attenuano all’aumentare della distanza epicentrale (Legge di attenuazione) Essa dipende dal tipo di suolo che viene attraversato dall’onda sismica

Però quando il suolo cambia bruscamente le proprie caratteristiche geologiche, da un sito all’altro, al passaggio delle onde sismiche queste si amplificano creando ulteriori danni alle strutture: si parla allora di risposta sismica locale. Un altro aspetto di risposta sismica locale legato all’amplificazione sismica è il fenomeno della doppia risonanza. La doppia risonanza avviene quando il periodo del terreno è paragonabile a quello degli edifici; in queste condizioni, in caso di terremoto, terreno ed edifici iniziano ad oscillare alla stessa frequenza e l’ampiezza delle oscillazioni tende ad aumentare sempre più fino al collasso dell’edificio. Il periodo di vibrazione di uno strato di suolo, se costituito da un solo strato omogeneo poggiante su uno strato inferiore rigido, può essere stimato con l’espressione:

Ts = (4*H) /Vs

H è lo spessore dello strato di suolo (m) e Vs = velocità delle onde di taglio (m/s)


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Quindi l’emanazione di energia sismica che partendo dal piano di faglia si dilaga nel terreno di superficie, lungo gli apparati strutturali e nelle successioni stratigrafiche delle varie formazioni rocciose e dei sedimenti sciolti, può subire notevoli variazioni creando scenari di pericolosità sismica locale ed effetti di sito, a) SCENARI DI PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE Scorrimenti di faglia Instabilità di pendii Liquefazione di sabbie sature Amplificazione sismica Addensamento di terreni a grana grossa Subsidenza dei terreni molli a grana fine

Da T. Crespellani – Università degli Studi di Firenze

b) EFFETTI DI SITO Le situazioni geologiche e morfologiche, in cui le condizioni locali possono portare a una modificazione del segnale sismico in arrivo al sito su roccia sono essenzialmente tre: • i depositi costituiti da terreni stratificati di caratteristiche meccaniche diverse da quelle della roccia sottostante (effetti stratigrafici 1D) ; • i depositi di valle con bordi e morfologie del substrato irregolari dove le onde sismiche possono subire fenomeni di rifrazione e riflessione con generazione all’interfaccia di onde superficiali e concentrazioni di energia (effetti di bordo 2D-3D); • effetti topografici, cioè la sommità di rilievi collinari, creste, promontori costituiti da formazioni rocciose, profili di versanti, pendii, bordi di terrazzi

Valore indicativo di velocità sismiche secondo la tipologia dei sedimenti e dell’acqua

Scenari di pericolosità per effetti locali indotti da terremoti T. Crespellani – Università degli Studi di Firenze


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si possono così definire aree stabili e aree instabili in caso di sisma AREE STABILI • amplificazione della risposta sismica locale per effetto di fenomeni di risonanza tra onde sismiche e terreno nei depositi 1D • amplificazione per effetti di valle 1D e 3D • amplificazione per effetti topografici 2D e3D

AREE INSTABILI • movimenti franosi • crolli di massi rocciosi • fenomeni di liquefazione in terreni saturi • cedimenti dovuti alla densificazione dei terreni granulari sopra falda • cedimento di terreni coesivi molli

Nota: la densificazione si ha quando i terreni granulari asciutti subiscono una compattazione volumetrica sotto l’effetto delle sollecitazioni prodotte da un terremoto. Le conseguenze principali legate a tale fenomeno consistono in un miglioramento delle caratteristiche dinamiche del terreno (con aumento del modulo di taglio e diminuzione del coefficiente di smorzamento), a cui è associato un abbassamento del livello topografico del deposito. I parametri principali che maggiormente influenzano tale fenomenologia sono la densità relativa, l’ampiezza della deformazione di taglio, il numero di cicli di carico e lo stato di sollecitazione in sito.

* i modelli di sottosuolo 1D sono quelli considerati percorso sorgente - sito riferito a una colonna stratigrafica misura monodimensionale * i modelli di sottosuolo 2 D sono quelli bidimensionali riferiti ad una sezione geologica EFFETTI DI SITO 2D - Riepilogo • Effetti di bordo si producono nel caso di valle alluvionale e sono dovuti alla focalizzazione delle onde sismiche e alla genesi di onde superficiali; • valli alluvionali profonde sono caratterizzate da un campo d’onda più complesso rispetto alle valli superficiali: • alla sommità di una irregolarità topografica il moto sismico è amplificato rispetto a quello alla base; • l’amplificazione è massima quando la lunghezza dell’onda incidente λ è comparabile alla semilarghezza della base del rilievo; • l’amplificazione è direttamente proporzionale al fattore di forma H/L del rilievo; • lungo i fianchi di una irregolarità topografica si genera un complesso campo di spostamenti, con alternanza di fenomeni di amplificazione e attenuazione. * i modelli di sottosuolo 3D tridimensionali riferiti ad un modello geologico volumetrico (gli effetti sono simile a quelli 2D) Un altro scenario di pericolosità di sismica locale è la liquefazione dei terreni. La liquefazione è un cedimento del suolo dovuto allo scuotimento di sedimenti sabbiosi saturi in acqua che assumono comportamento liquido. Tale evento si ha quando l’accumulo di pressione interstiziale in un terreno di tipo non coesivo (sabbia, ghiaia), causa la perdita di resistenza e rigidezza al taglio a seguito di eccitazione sismica, con conseguenti deformazioni permanenti. Spiegando meglio il concetto esso avviene quando i singoli granuli di sabbia perdano il contatto reciproco e il sedimento si metterà a fluire come un liquido viscoso.

Sedimento incoerente saturo

sedimento incoerente liquefatto


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i principali sedimenti sciolti vengono suddivisi in base alle dimensione media dei grani: Tipo di terreno

d (mm)

argilla

< 0.002

limo

0.002 ÷ 0.06

sabbia ghiaia blocchi

0.06 ÷ 2 2 ÷ 60 > 60

Sono suscettibili alla liquefazione: • suoli non coesivi e saturi (Sabbie, limi e a volte anche le ghiaie) con contenuto di fini plastici relati vamente bassi MENO DEL 15% • suoli costituiti da particelle relativamente uniformi • depositi sabbiosi recenti (età Olocenica) Esistono vari tipi di liquefazione: emissione di tipo lineare: - aperture del terreno con fuoriuscita di acqua torbida; - aperture del terreno con fuoriuscita di acqua mista a fango e/o sabbia emissione di tipo puntuale: - aperture del terreno con fuoriuscita di acqua torbida - fuoriuscita di acqua mista a fango e/o sabbia e formazione di “vulcanelli” La liquefazione del terreno durante i terremoti è una delle più importanti cause di danneggiamento e collasso delle costruzioni fondate o costruite con o su terreni sabbiosi saturi. Alla liquefa¬zione del terreno possono associarsi estesi fenomeni di subsidenza, movimenti di masse fluidificate di terreno, ecc. ma anche effetti meno devastanti (cedimenti differenziali, lesioni negli edifici, ecc.) che tuttavia possono produrre gravissimi danni al patrimonio abitativo e artistico di una regione. La liquefazione di un deposito è il risultato dell’effetto combinato di due principali categorie di fattori: - le condizioni del terreno (fattore predisponente); - la sismicità (fattore scatenante). Gli effetti legati alla liquefazione


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Fine della terza parte Nota : nel prossimo numero si parlerĂ della lettura delle lesioni negli edifici e la strumentazione utilizzata per le indagini sismiche locali, di classificazione dei suoli soggetti ad evento sismico e di Tsunami


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Attuazione art. 3 comma 3 bis del d.lgs.81/2008 A cura di Marco

Viene di seguito pubblicata la disposizione MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 13 aprile 2011 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 luglio 2011 n. 159 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 13 aprile 2011 Disposizioni in attuazione dell’articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. IL DIRETTORE GENERALE della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche e IL CAPO DIPARTIMENTO della prevenzione e della comunicazione del Ministero della salute di concerto con IL CAPO DIPARTIMENTO della Protezione civile e IL CAPO DIPARTIMENTO dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno Visto l’art. 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»; Visto il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante«Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»; Visto l’art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, di seguito decreto legislativo n. 81/2008, che prevede l’emanazione di apposito decreto per l’applicazione delle norme ivi contenute nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e dei volontari dei vigili del fuoco, tenendo delle particolari modalita’ di svolgimento delle rispettive attivita’; Vista la legge 8 novembre 1991, n. 381, recante «Disciplina delle cooperative sociali»; Vista la legge 24 febbraio 1992 n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile» ed, in particolare, l’art. 18; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge n. 15 marzo 1997, n. 59, ed il particolare, gli articoli 107 e 108; Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante «legge-quadro in materia di incendi boschivi»; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 settembre 2001, n. 40 Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell’8 febbraio 2001, n. 194, recante «Nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attivita’ di protezione civile»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»; Ritenuto di dover provvedere all’applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81/2008, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, compresi i gruppi comunali,


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nonche’ ai volontari della Croce Rossa Italiana, del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e ai volontari dei Vigili del fuoco; Tenuto conto delle particolari modalita’ di svolgimento delle rispettive attivita’; Ritenuto, altresi’, di dover assicurare la tutela della salute e della sicurezza ai lavoratori, ai soci lavoratori e ai volontari delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, ai volontari aderenti alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, compresi i gruppi comunali, nonche’ ai volontari della Croce Rossa Italiana, del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e ai volontari dei vigili del fuoco, uniformemente su tutto il territorio nazionale; Ravvisata la necessita’ di coniugare la tutela della salute e della sicurezza dei volontari della protezione civile con il perseguimento degli obiettivi per i quali e’ stato istituito il Servizio nazionale della protezione civile, ossia la tutela dell’integrita’ della vita, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamita’ naturali, da catastrofi o da altri eventi calamitosi; Considerato che le organizzazioni di volontariato della protezione civile, ai sensi dell’art. 1 l della sopra richiamata legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile; Sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro nella seduta del 17 novembre 2010; Decretano: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto, si intende per: a) «organizzazione di volontariato della protezione civile»: ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali e intercomunali di protezione civile, che svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attivita’ di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all’art. 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ivi comprese le attivita’ di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353, e all’art. 5-bis, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n, 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, nonche’ attivita’ di formazione e addestramento, nelle stesse materie; b) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza delle attivita’ operative, all’identificazione e alla eliminazione, o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi; c) «informazione»: complesso di attivita’ dirette a fornire conoscenze utili all’identificazione, alla eliminazione, o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi nello svolgimento delle attivita’ operative; d) «addestramento»: complesso di attivita’ dirette a far apprendere l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, dispositivi, anche di protezione individuale, nonche’ le misure e le procedure di intervento; e) «controllo sanitario»: insieme degli accertamenti medici basilari individuati anche da disposizioni delle regioni e province autonome, emanate specificatamente per il volontariato oggetto del presente decreto, finalizzati alla ricognizione delle condizioni di salute, quale misura generale di prevenzione nell’ambito delle attivita’ di controllo sanitario nello specifico settore, fatto salvo quanto specificato al successivo art. 5 in materia di sorveglianza sanitaria. Art. 2 Campo di applicazione 1. Le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze che caratterizzano le attivita’ e gli interventi svolti dai volontari della protezione civile, dai volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e dai volontari dei vigili del fuoco quali: a) necessita’ di intervento immediato anche in assenza di preliminare pianificazione; b) organizzazione di uomini, mezzi e logistica, improntata a carattere di immediatezza operativa; c) imprevedibilita’ e indeterminatezza del contesto degli scenari emergenziali nei quali il volontario viene chiamato ad operare tempestivamente e conseguente impossibilita’ pratica di valutare tutti i rischi connessi secondo quanto disposto dagli articoli 28 e 29 del decreto legislativo n. 81/2008; d) necessita’ di derogare, prevalentemente per gli aspetti formali, alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, pur osservando ed adottando sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire la tutela dei volontari e delle persone comunque coinvolte.


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2. L’applicazione delle disposizioni del presente decreto non puo’ comportare, l’omissione o il ritardo delle attivita’ e dei compiti diprotezione civile, connessi agli eventi di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e alla legge 21 novembre 2000, n. 353 e all’art. 5-bis, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401. 3. Le norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 sono applicate nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, tenendo conto delle peculiari esigenze relative alle prestazioni che si svolgono in luoghi diversi dalle sedi di lavoro e alle attivita’ che sono realizzate da persone con disabilita’. Art. 3 Disposizioni relative alle organizzazioni di volontariato della protezione civile 1. Le norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 sono applicate alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, di seguito denominate organizzazioni, come definite all’art. 1, nel rispetto delle loro caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate alle attivita’ e ai compiti di protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e alla legge 21 novembre 2000, n. 353 e all’art. 5-bis, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401. 2. Ai fini dell’applicazione del presente decreto, il volontario della protezione civile aderente alle organizzazioni e’ equiparato al lavoratore esclusivamente per le attivita’ specificate all’art. 4, commi 1 e 2, fermo restando il dovere di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone, presenti nelle sedi delle organizzazioni nonche’ sui luoghi di intervento, di formazione e di esercitazione, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, informazione alle istruzioni operative, alle procedure, alle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuale in dotazione. 3. Ai fini dell’applicazione del presente decreto, il legale rappresentante delle organizzazioni e’ tenuto all’osservanza degli obblighi di cui al successivo art. 4, salvi i casi in cui sussistano rapporti di lavoro, qualunque sia la relativa tipologia contrattuale. Art. 4 Obblighi delle organizzazioni di volontariato della protezione civile 1. Le organizzazioni curano che il volontario aderente nell’ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorita’ competenti, e sulla base dei compiti da lui svolti, riceva formazione, informazione e addestramento, nonche’ sia sottoposto al controllo sanitario, anche in collaborazione con i competenti servizi regionali, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fatto salvo quanto specificato al successivo art. 5 in materia di sorveglianza sanitaria. Il controllo sanitario potra’ essere assicurato dalle componenti mediche interne delle organizzazioni, ove presenti, ovvero mediante accordi tra organizzazioni, ovvero dalle strutture del Servizio sanitario nazionale pubbliche o private accreditate. 2. Le organizzazioni curano che il volontario aderente, nell’ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorita’ competenti e sulla base dei compiti da lui svolti, sia dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e che sia adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante. 3. Le sedi delle organizzazioni, salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un’attivita’ lavorativa, nonche’ i luoghi di esercitazione, di formazione e di intervento dei volontari di protezione civile, non sono considerati luoghi di lavoro. Art. 5 Sorveglianza sanitaria 1. Le organizzazioni di volontariato oggetto del presente decreto, la Croce Rossa Italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico individuano i propri volontari che, nell’ambito dell’attivita’ di volontariato, svolgono


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azioni che li espongono ai fattori di rischio di cui al decreto legislativo n. 81/2008 in misura superiore alle soglie previste e negli altri casi contemplati nel medesimo decreto, affinche’ siano sottoposti alla necessaria sorveglianza sanitaria. 2. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nella Regione autonoma Valle d’Aosta l’individuazione dei volontari appartenenti alle organizzazioni di cui al comma 1, nonche’ degli organismi equivalenti alla Croce Rossa Italiana ed al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e dei Corpi dei vigili del fuoco volontari dei comuni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, avviene a cura delle autorita’ competenti della protezione civile, che stabiliscono altresi’ le modalita’ di valutazione del rischio dei volontari ai fini di attuare la eventuale sorveglianza sanitaria. 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono d’intesa le modalita’ dello svolgimento delle attivita’ di sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del decreto legislativo n. 81/2008 compatibili con le effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato, anche ricorrendo a convenzioni con le organizzazioni di cui all’art. 2, comma 1, che dispongano tra i propri aderenti ed iscritti, di medici muniti dei requisiti previsti dall’art. 38 del decreto legislativo n. 81/2008, nonche’ le forme organizzative per assicurare, con oneri a proprio carico, l’individuazione dei medici competenti nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2008. Art. 6 Disposizioni relative alla Croce Rossa Italiana, al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e ai Corpi dei vigili del fioco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma Valle d’Aosta. 1. Le disposizioni del presente decreto, ad eccezione dell’art. 7, si applicano anche al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, alle componenti volontaristiche della Croce Rossa Italiana nonche’ agli organismi equivalenti esistenti nella regione Valle d’Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano ed ai Corpi dei vigili del fuoco volontari dei comuni delle medesime province autonome e alla componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco. 2. L’organizzazione per i volontari della Croce Rossa Italiana, ivi comprese le disposizioni in materia di caratteristiche, visibilita’ e sicurezza dell’uniforme identificativa, comprende una articolazione di compiti e responsabilita’, a livello centrale e territoriale, conforme al principio di effettivita’ di cui all’art. 299 del decreto legislativo n. 81/2008. 3. Resta fermo che al personale volontario del corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all’art. 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, continuano ad applicarsi le disposizioni previste per il personale permanente del medesimo corpo. Art. 7 Disposizioni relative alle cooperative sociali l . Le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 si applicano nei confronti del lavoratore o del socio lavoratore delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, che svolga la propria attivita’ al di fuori delle sedi di lavoro tenendo conto dei rischi normalmente presenti, sulla base dell’esperienza, nelle attivita’ di cui all’art. 1, lettere a) e b), della legge 8 novembre 1991, n. 381. Ove il lavoratore o il socio lavoratore svolga la propria prestazione nell’ambito dell’organizzazione di un altro datore di lavoro, questi e’ tenuto a fornire al lavoratore o al socio lavoratore adeguate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui egli e’ chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attivita’. 2. Ove le attivita’ di cui al comma precedente siano svolte da soggetti che abbiano una riduzione della capacita’ lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, o a lavoratori con handicap intellettivo e psichico, le attivita’ di formazione, informazione e addestramento sono programmate e realizzate compatibilmente con il loro stato soggettivo. 3. Le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, assicurano che i volontari ricevano formazione, informazione e addestramento in relazione alle attivita’ loro richieste. Art. 8


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Disposizioni transitorie e finali 1. Sono considerate, ai fini dell’adempimento degli obblighi di cui all’art. 4, comma 1, le attivita’ di cui abbia beneficiato il volontariato, compatibilmente con gli scenari di rischio ove gia’ individuati dalle autorita’ competenti, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto decorsi 180 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo. 3. Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 13 aprile 2011 Il direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali Mastropietro Il Capo del dipartimento della prevenzione e della comunicazione del Ministero della salute Oleari Il Capo del dipartimento della protezione civile Gabrielli Il Capo del dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno Tronca


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