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COMUNE DI MARANO DI NAPOLI Area Tecnica – Settore Urbanistica VARIANTE AL

REGOLAMENTO EDILIZIO

zione nella composizione architettonica delle facciate. In ogni caso per interventi riguardanti edifici tradizionali è vietato l’impiego di infissi e di serramenti di oscuramento di porte e portoni estranei alla tradizione locale (persiane in alluminio verniciato, avvolgibili in pvc od alluminio, avvolgibili in acciaio zincato, serrande ecc.). Il materiale da impiegarsi è solamente il legno. L’infisso interno (finestra) dovrà essere generalmente a due battenti e realizzato in materiale ligneo con venatura a vista o verniciato con colore marrone; mentre i sistemi di oscuramenti saranno generalmente di tipo esterno a portellone o con scuretti interni fissati sull’infisso, o ancora con sportelloni interni. E’ obbligatorio che tutti gli infissi esterni della stessa unità edilizia abbiano la medesima tinta e tonalità. In caso d’intervento parziale di sostituzione di infissi e/o di sistemi di oscuramento questi devono uniformarsi per colore e foggia a quelli esistenti, qualora essi siano di tipo tradizionale e comunque risultare conformi alle prescrizioni di cui ai punti precedenti del presente articolo. Nel caso l’intervento che riguardi la sostituzione di tutti gli infissi e/o sistemi di oscuramento di facciata, i nuovi infissi e i sistemi di oscuramento devono risultare omogenee per forma dimensioni tipologia e colore e congrui con i caratteri dell’edificio e comunque rispondenti alle prescrizioni del presente articolo. Non è consentito la installazione di vetri a specchio o la suddivisione delle luci del tipo inglese . Per le aperture dei soli piani terra è consentito l’uso di sistemi di protezione di tipo esterno, quali inferrate, portelloni ecc. Tali sistemi devono essere realizzati esclusivamente in ferro o in legno. In ogni caso il loro disegno deve essere improntato alla massima semplicità e non risultare incongruo ed incompatibile con i caratteri della facciata dell’edificio. Le inferriate e i portelloni in ferro saranno di colore grigio scuro mentre quelli in legno saranno del tipo naturale o di colore marrone. I portoni di accesso all’androne degli edifici devono essere in legno o in acciaio con rivestimento in legno. e) Dovranno essere conservati con le necessarie opere di consolidamento, restauro e reintegrazione, i balconi, le strutture e i volumi che aggettano dalle murature di prospetto, sostenute per mezzo di mensole in pietra, in tufo o in ferro lavorato a mano con tecniche tradizionali. Oltre a tali sostegni, dovranno essere restaurati o reintegrati i relativi impalcati in lastre di pietra, nonché eventuali pavimentazioni, balaustre, parapetti o ringhiere di fattura tradizionale. Sono sempre consentiti interventi tesi alla rimozione di balconi sporti terrazzi verande e similari che per tipologia materiali e foggia risultino estranee rispetto all’assetto originario o storicamente consolidato della facciata dell’edificio. Sono altresì consentiti interventi volti a ripristinare l’aspetto originario di balconi terrazzi, che pur facendo parte dell’assetto originario o storicizzato della facciata, siano stati incongruamente alterati. f) Negli edifici caratterizzati da coperture di tipo tradizionale a falde inclinate e manto in laterizio, prospettanti su spazi pubblici, non è consentita in generale alcuna modifica degli elementi che determinano i tradizionali caratteri esteriori. In caso di consolidamento e di reintegrazione delle strutture lignee esistenti ovvero nel caso di una loro eventuale sostituzione con soluzioni differenti per materiale e tecniche costruttive (laddove ciò sia consentito dalla normativa di tutela), dovrà essere conservata ed eventualmente ripristinata l'originaria conformazione e la reciproca disposizione delle falde, nonché i raccordi, le pendenze e le quote d'imposta, e il tradizionale manto di copertura in laterizi. La costruzione di nuovi abbaini e lucernari, lo spostamento di quelli esistenti o la variazione delle loro dimensioni è ammessa solo qualora tali interventi non incidano in maniera significativa sulla conformazione e geometria delle coperture e solo quando (per dimensione, ubicazione e conformazione) non ne pregiudichino il carattere tradizionale e la compatibilità con il contesto storico e sempre che essi non siano in contrasto con altre norme del presente Regolamento e con la normativa edilizia vigente. Nel caso di rimaneggiamento dei manti di copertura tradizionali in laterizio, per gli interventi di ripristino e di sostituzione, è obbligatoria la riutilizzazione degli elementi smontati. Nel caso in cui parte del manto risulti degradato e non riutilizzabile, la reintegrazione del medesimo dovrà avvenire con materiale di recupero dello stesso tipo e cromia di quello originario, mediante inserimento, in maniera alternata, di nuovi elementi dello stesso tipo e pezzatura di quelli esistenti. I manti di copertura di tipo tradizionale, qualora risultino non recuperabili per eccessivo degrado, potranno essere revisionati o completamente rifatti, con impiego esclusivo di elementi in laterizio corrispondenti a quelle esistenti. Nel caso di interventi su manti già parzialmente reintegrati con materiale incongruo (tratti di tegole marsigliesi, lamiere grecate, pannelli plastici e similari) è prescritta la reintegrazione del manto originario con le modalità di cui ai punti precedenti.

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