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COMUNE DI MARANO DI NAPOLI Area Tecnica – Settore Urbanistica VARIANTE AL

REGOLAMENTO EDILIZIO

Art. 31 - Definizione degli interventi edilizi 1. Ai sensi dell’art. 3 del DPR 380/01 si intendono per: a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. A titolo esemplificativo: • tinteggiatura e/o ogni altro trattamento superficiale delle pareti, degli infissi e delle pavimentazioni interne; • riparazione, sostituzione e rifacimento degli intonaci, delle pavimentazioni, dei rivestimenti delle pareti, delle controsoffittature, degli infissi interni; • bonifica delle murature, dei vespai, delle pavimentazioni interne, comprensiva di ogni opera di impermeabilizzazione tesa alla eliminazione di infiltrazioni d’acqua e umidità; • riparazione, sostituzione e rifacimento degli intonaci e riparazione dei paramenti esterni compresa ogni lavorazione particolare (opere in pietra, in cotto, ecc.), senza alterazione dei tipi di materiale; • tinteggiatura delle facciate e lavori connessi senza alterazione delle tinte preesistenti per le costruzioni ricadenti nei centri storici definite dallo strumento urbanistico e nelle zone di vincolo ambientale, salvo che nel caso di adeguamenti a piani attuativi (es. piano del colore) approvati; • tinteggiatura e sostituzione di parti o rifacimento degli infissi esterni e delle parti metalliche quali inferriate, parapetti, senza alterazione della forma, della sagoma e dei materiali; • sostituzione di tegole lesionate o mancanti; sostituzione di parti deteriorate dei sistemi di smaltimento delle acque piovane; riparazione o rinnovo dell’impermeabilizzazione delle coperture piane e degli impianti di serre; • riparazione e sostituzione di ogni opera relativa agli impianti idrici, di riscaldamento, di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, di distribuzione del gas, elettrici, telefonici, di sollevamento verticale, esistenti purché relativi alle singole unità immobiliari o alle sole parti comuni dell’edificio a condizione che non ne derivi la realizzazione di nuovi locali o manufatti; • mutamenti di destinazione d’uso senza opere di cui all’art. 2 comma 5 della L.R. 28.11.2001 n. 19. Per gli edifici industriali ed artigianali - con riferimento alla Circ. Min. LL.PP. n. 1918/77 - sono considerate opere di manutenzione ordinaria quelle intese ad assicurare la funzionalità degli impianti ed il loro adeguamento tecnologico purché in rapporto alle dimensioni dello stabilimento: • non siano tali da modificarne le caratteristiche complessive; • siano interne al suo perimetro e non incidano sulle sue strutture portanti e sul suo aspetto estetico; • non compromettano le caratteristiche ambientali e paesaggistiche; • non comportino aumento della superficie lorda di piano o di superficie coperta; • non creino nuovi problemi di traffico sul territorio; • non richiedano nuove opere di urbanizzazione ed infrastrutturazione; • non abbiano conseguenze di natura igienica od effetti inquinanti; • non contrastino, comunque, con le norme del presente RE in materia di distacchi, altezze, rapporti di copertura, ed altri indici urbanistici. Nell’ambito delle aziende agricole e zootecniche si considerano interventi di manutenzione ordinaria anche la realizzazione degli impianti ed attrezzature in genere necessari per lo svolgimento dell’attività agricola, quali ad esempio: impianti di irrigazione, comprese le cabine di protezione dei sistemi di pompaggio, le vasche di raccolta e le opere di presa, gli impianti di smaltimento dei rifiuti organici. Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria non possono comunque comportare modifiche o alterazioni agli elementi architettonici e decorativi delle costruzioni. Gli interventi di manutenzione ordinaria vengono eseguiti mediante comunicazione all’ufficio competente. b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi

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