Nuova Proposta maggio giugno 2015

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FISCO

Fatturazione elettronica di Federico Rossi e Fabio Rocci (*)

Nuove procedure nei confronti della Pubblica Amministrazione

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a “fattura elettronica” è un documento, firmato digitalmente, scambiato tra un fornitore e un cliente, gestito per tutto il suo ciclo di vita (10 anni) in modalità esclusivamente elettronica. La trasmissione delle fatture elettroniche avviene attraverso il Sistema di interscambio (Sdi) istituito dal Ministero dell’economia e delle Finanze e gestito dall’Agenzia delle Entrate con la partecipazione della SOGEI - Società Generale di Informatica S.p.A.. Parte integrante di questo sistema è la conservazione sostitutiva dei documenti in formato digitale.

Riferimenti normativi

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La normativa in materia IVA (art. 21 del DPR n. 633/72, modificato dalla L. 228/2012) dispone che per fattura elettronica si intende la “fattura che è stata emessa e ricev uta in un qualunque formato elettronico” e “la fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.” Co n l a Ci rco l are n . 1 8 / E del 2 4 . 6 . 2 0 1 4 , l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che, al fine di distinguere la fattura elettronica da quella cartacea, non rileva il tipo di formato originario (elettronico o cartaceo) utilizzato per la sua creazione, bensì il fatto che la fattura sia trasmessa o messa a disposizione in formato elettronico dal destinatario (e da questi ricevuta ed accettata). Ad esempio, non può essere considerata elettronica la fattura creata in formato elettronico con un software di contabilità o di elaborazione di testi inviata e ricevuta in formato cartaceo, mentre è elettronica la fattura creata in formato cartaceo e successivamente trasformata in un documento informatico per essere inviata e ricevuta tramite un canale telematico (ad esempio, posta elettronica), a condizione che la stessa soddisfi i requisiti di legge (autenticità dell’origine, integrità del contenuto e leggibilità). L’articolo 1, co. 209-214, L. n. 244/07, come modificato dall’art.10, co.13-duodecies, lett.a), D.L. n. 201/01, convertito dalla L. n. 214/11, ha introdotto l’obbligo di “fatturazione elettronica” nei confronti della Pubblica amministrazione (di seguito Pa) disponendo che le ammini-

strazioni e gli enti non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e, pertanto, non possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio in forma elettronica. L’obbligo di fatturazione elettronica verso la Pa decorre: • dal 6 Giugno 2014 per Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale individuati dall’Istat (INPS, INARCASSA, CNPADC, ENPAM, CIPAG, ENPACL, ecc); • dal 31 Marzo 2015 per tutti i restanti enti e organismi della Pubblica Amministrazione, ivi comprese le Amministrazioni locali. Trascorsi 3 mesi dalle date sopra indicate le Pa non possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio delle fatture in formato elettronico (Art. 6, co. 6, D.M. n. 55/13).

Il processo di fatturazione elettronica La fattura elettronica è rappresentata da un file XML (eXtensible Markup Language), secondo il formato della FatturaPA (unico formato accettato dal Sdi), sul quale viene apposta la firma elettronica qualificata che garantisce l’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto. La trasmissione del file firmato e autenticato è vincolata alla presenza del codice identificativo univoco dell’ufficio destinatario della fattura riportato nell’Indice delle Pa. Nelle fatture elettroniche emesse nei confronti della Pa devono essere indicati: • il Codice identificativo di gara (CIG), salvo gli specifici casi di esclusione della tracciabilità ex Legge n. 136/2010; • il Codice Unico di Progetto (CUP) per le fatture riferite a opere pubbliche, manutenzioni straordinarie, interventi finanziari da contributi comunitari nonché se previsto ai sensi dell’art. 11, Legge n. 3/2003. In mancanza di detti codici la P.A. non può effettuare il pagamento della fattura. La fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica e ricevuta dalle amministrazioni solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del Sistema di interscambio (art. 2, co. 4, D.M. n. 55/13): il soggetto che ha invia-


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