2011 - vendita diretta dei prodotti agricoli in provincia di Roma

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GUIDA ALL’ACQUISTO IN VENDITA DIRETTA



GUIDA ALL’ACQUISTO IN VENDITA DIRETTA Presidente Massimo Gargano

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pubblicazione digitale: Direttore Aldo Mattia

http://www.romavenditadiretta.it

INDICE Progetto Grafico, Impaginazione e Stampa Grafica Giorgetti

•Introduzione..........................................4 •Presupposti per la vendita diretta dei prodotti

Editore C.A.I.C.L. SRL Via Raffaele Piria 6 00156 Roma

agricoli prima del 2001.............................6 •Vendita, attività, prevalenza, filiera corta e mercati.....................................................8 •Trattamento fiscale della vendita diretta..14

Con il contributo della

•Approfondimenti normativi.....................20 •Prodotti tipici della provincia di Roma.....26 •Aziende che esercitano vendita diretta nel territorio romano.....................................38


Introduzione

ALDO MATTIA DIRETTORE COLDIRETTI LAZIO

Dal 2009, alla guida di Coldiretti Lazio, c’è Aldo Mattia. Nato 54 anni fa a Frosinone, è un uomo di comprovata esperienza all’interno del Sistema Coldiretti; infatti ha diretto, tra le altre, le Federazioni Regionali della Sardegna e della Sicilia.

La presente pubblicazione è finalizzata ad offrire una vera e propria guida all’acquisto in vendita diretta da parte dei consumatori presso i produttori e nei mercati degli agricoltori dei beni e servizi che essa è in grado di produrre. Il presupposto di tale iniziativa sta nella convinzione che occorra sempre di più valorizzare il ruolo multifunzionale dell’agricoltura per : - dare forza al territorio nell’ottica di un nuovo modello di sviluppo locale; - dare valore e opportunità di diversificazione del reddito all’impresa agricola; - dare risposte alla domanda di beni e servizi ambientali, sociali ed economici che proviene dalla società e dai cittadini consumatori . Al tempo stesso è convinzione che l’acquisto in vendita diretta “faccia bene” non soltanto agli agricoltori ma anche ai consumatori in termini di maggiore sicurezza alimentare e ambientale oltre che sotto il profilo della convenienza di qualità e di prezzo. Infatti, la filiera corta è un particolare tipo di commercio c he permette ai consumatori di acquistare generi alimentari direttamente dai produttori; essa nasce dall’esigenza di dar vita a nuove forme di scambio, incontro, cooperazione e si basa sul rapporto diretto fra chi produce e chi consuma. I vantaggi per chi acquista prodotti 4

lavorati con questo metodo sono molteplici: in primo luogo la riduzione dei passaggi del sistema di distribuzione tradizionale quali confezionamento, imballaggio e trasporto (procedure che comportano inquinamento e sovrapprezzo), poi l’opportunità di un confronto diretto con il produttore che riesce a vendere prodotti unici, tipici, tradizionali; infine il legame con il territorio, il rispetto dell’ambiente, la sicurezza che il prodotto arrivi sulle tavole direttamente dai campi, il tutto (ovviamente) a costi più che ragionevoli! Inoltre non bisogna dimenticare che la filiera corta offre vantaggi sotto tanti altri punti di vista quali la riduzione del consumo di energia, dell’inquinamento e del traffico, la possibilità di conoscere direttamente i produttori, i loro metodi di lavoro, la storia dei cibi che si portano in tavola, la valorizzazione delle coltivazioni proprie di ogni territorio, la protezione della biodiversità, dei gusti, delle ricette e delle tradizioni, il rispetto della stagionalità e quindi della freschezza degli alimenti acquistati, il prezzo finale al consumo trasparente e più economico per chi acquista, una remunerazione più equa per chi produce. E’ su questi presupposti e su questi obiettivi che questa pubblicazione vuole offrire uno strumento pratico e operativo, concreto e moderno per valorizzare la multifunzionalità dell’impresa agricola a favore del territorio e della società.



1. Presupposti

PER LA VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI AGRICOLI PRIMA DEL 2001

La vendita diretta prima del 2001 Negli ultimi anni l'intervento del legislatore, sia comunitario che nazionale, in materia agricola si è caratterizzato per la crescente attenzione rivolta alla capacità delle imprese agricole di rapportarsi al mercato. In tale direzione, s i g n i f i c a t i ve a p p a i o n o l e s o l l e c i t a z i o n i dell'Unione Europea che, di fronte ai limiti dimostrati dalla politica agricola comunitaria antecedente al 2000, ha voluto puntare su nuove politiche di sviluppo rurale, finalizzate a favorire la modernizzazione del settore agricolo mediante forme di intervento a sostegno di un modello di impresa agricola sempre più propensa ad instaurare un sistema di relazioni esterne e di assumere nuove funzioni. Emblematica di tale cambiamento nella strategia di intervento dell'UE è la circostanza che la definizione delle misure di sviluppo rurale, da realizzare nell'ambito della programmazione Punto della nuova politica agricola comunitaria, vuoi Campagna costituire una valida risposta alla richiesta, Amica proveniente sia dagli operatori del settore primario che della società, di non attribuire all'agricoltura soltanto il ruolo di attività 6

economica chiamata a fornire le materie prime all'industria alimentare. L'interesse avvertito in modo sempre più sensibile è quello di dare dignità al settore primario, nel senso di destinare le risorse economiche pubbliche in modo preferenziale alle imprese agricole che organizzano i fattori della produzione e "vivono" il rapporto con il territorio in funzione delle esigenze della società, così da premiare le imprese capaci di: puntare a prodotti tipici e di qualità in risposta ad una domanda evoluta di consumo, in considerazione del crescente interesse avvertito dalla società per le questioni della rintracciabilità e dell'origine dei prodotti agroalimentari; legare ad una logica di programmazione aziendale la scelta di applicare metodi di produzione eco-compatibili, in risposta alla richiesta di servizi "territoriali" e di ambiente salubre che proviene dalla collettività. In coerenza con il nuovo atteggiamento della politica comunitaria e con il cambiamento socioculturale che ha accompagnato l'evoluzione della mentalità con cui oggi "si fa agricoltura", il legislatore nazionale ha ritenuto indispensabile fornire alle imprese agricole una strumentazione normativa in grado di supportare la loro


propensione ad assumere il nuovo ruolo di soggetto vocato alle relazioni con l'esterno. Da tali presupposti, infatti, trae origine la riforma della definizione giuridica di attività agricola con- t enut a nella cosidde tt a "legg e di orientamento e modernizzazione del settore agricolo” (decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228). Prima di entrare nel merito delle novità introdotte da quest'ultimo provvedimento in relazione all'esercizio dell'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli, è necessario esaminare il quadro normativo di riferimento antecedente all'entrata in vigore della citata normativa di "orientamento". La legge 9 febbraio 1963, n. 59 (così come modificata dalla legge 14 giugno 1964, n. 477), contenente "Norme per la vendita al pubblico in sede stabile di prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti', prevedeva la possibilità per i produttori, singoli o associati, di vendere "prodotti ottenuti nei rispettivi fondi per coltura o allevamento", chiarendo, inoltre, che si considerano produttori agricoli "i proprietari di terreni da essi direttamente condotti o coltivati, i mezzadri, i fittavoli, i coloni, gli enfiteuti e le loro cooperative e consorzi" (art. 2). L'articolo 3 della legge n. 59 stabiliva a carico del produttore interessato ad esercitare l'attività di alienazione dei propri prodotti agricoli l'obbligo di presentare istanza al Comune che entro quindici giorni doveva rilasciare specifica autorizzazione, che ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge conteneva l'indicazione dei prodotti, dei luoghi e dei giorni di fiera o di mercato per i quali era autorizzata la vendita. In caso 'di mancata risposta entro il suddetto termine di quindici giorni, il silenzio dell'Amministrazione equivaleva al diniego dell'inizio dell'attività di vendita. Per l'ipotesi di richiesta presentata ad un Comune diverso da quello di ubicazione del fondo di produzione, la norma imponeva che l'istanza fosse corredata da certificato del Sindaco di quest'ultimo Comune attestante la qualifica di "produttore agricolo" del richiedente per i terreni indicati in domanda. Di rilievo il fatto che l'articolo 6 disponeva la decadenza dal diritto ad esercitare la vendita diretta ed il ritiro dell'autorizzazione in alcune specifiche ipotesi, tra cui quella della messa in vendita di prodotti "non ottenuti direttamente dall'impresa

agricola gestita" nel Comune per il quale era autorizzata la vendita. E' di tutta evidenza che la disciplina sulla vendita diretta ante 2001 considerava del tutto eccezionale l'ipotesi che il produttore agricolo potesse commercializzare i propri prodotti, sottoponendo tale attività ad una serie di limitazioni (spaziali, temporali, di prodotto vendibile, autorizzativi) che non consentivano a g l i i n t e re s s a t i d i p o t e r " i n c o n t ra re " i consumatori in una corretta logica di mercato. Va evidenziato che·nelle occasioni in cui la legge in esame è stata sottoposta all'interpretazione giurisprudenziale, i giudici hanno considerato ingiustificate le tante limitazioni derivanti dall'applicazione della normativa in questione. A titolo di esempio, si cita la sentenza del Consiglio di Stato, 29 gennaio 1982, n. 66, in cui si afferma che "la normativa in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli da parte dei produttori (legge i o febbraio 1963, n. 59 e 14 giugno 1964, n. 477) non va interpretata in senso restrittivo, bensì in base a concetti che favoriscano l'ampliamento della sfera di attività dei produttori medesimi, singoli o associati; pertanto, l'autorizzazione alla vendita "de qua" non può essere limitata ai giorni di fiera e di mercato" .

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2.Vendita

ATTIVITÀ PREVALENZA FILIERA CORTA E MERCATI

Un’opportunità per imprese e cittadini

La

nuova definizione di attività agricole. Negli ultimi anni l'intervento del Legislatore, sia comunitario che nazionale, in materia agricola si è caratterizzato per la crescente attenzione rivolta alla capacita delle imprese agricole di rapportarsi al mercato. In tale direzione, significative appaiono le sollecitazioni dell'Unione Europea che ha voluto puntare su nuove politiche di sviluppo rurale, finalizzate a favorire la modernizzazione del settore agricolo mediante forme di intervento a sostegno di un modello di impresa agricola sempre più propensa ad instaurare un sistema di relazioni esterne e ad assumere nuove funzioni. In coerenza con il nuovo atteggiamento della politica comunitaria e con il cambiamento socioculturale che ha accompagnato l'evoluzione Punto della mentalità con cui oggi "si fa agricoltura", il Campagna Legislatore nazionale ha ritenuto indispensabile Amica una strumentazione fornire alle imprese agricole normativa in grado di supportare la loro propensione ad assumere il nuovo ruolo di 8

soggetto vocato alle relazioni con l'esterno. Da tali presupposti, infatti, trae origine la riforma della definizione giuridica di attività agricola contenuta nella "Legge di Orientamento e modernizzazione del settore agricolo" (decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228). Come è ormai noto, con tale intervento normativo si è riscritto lo statuto dell'impresa agricola, con l'evidente scopo di abbandonare una concezione esclusivamente "fondiaria" del rapporto dell'imprenditore con il territorio e di superare una visione dell'attività di produzione agricola finalizzata all'autoconsumo. La nuova formulazione dell'articolo 2135 del codice civile, operata dalla Legge di Orientamento, si ispira ad un modello di impresa agricola capace di guardare al mercato, puntando alla diversificazione e alla ottimizzazione della produzione di alimenti, e contestualmente di integrare il proprio reddito mediante lo svolgimento di attività di "utilità collettiva", quali la manutenzione territoriale e la valorizzazione delle peculiarità produttive locali. Nello specifico, l'articolo 1 della Legge di Orientamento consente all'imprenditore agricolo di esercitare, oltre alle attività di coltivazione o


allevamento, anche la manipolazione, la conser vazione, la trasformazione, la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti agricoli, a condizione che dette attività riguardino prevalentemente i prodotti derivanti dalla coltivazione del propr io fondo o dall'allevamento dei propri animali. Inoltre, si consente all'imprenditore agricolo di esercitare attività che prescindono dalla produzione di beni, unico ambito a cui era riferita l'attività agricola dalla legislazione antecedente alla Legge di Orientamento, potendo ora anche fornire beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell'esercizio della propria attività. Come detto, il Legislatore ha qualificato come agricole anche le attività che precedono la commercializzazione dei prodotti agricoli, purché esercitate dal medesimo imprenditore che li produce, con la possibilità riconosciuta a quest'ultimo di "integrare" la propria produzione con prodotti altrui in misura, tuttavia, non prevalente. In particolare, il riferimento è alla "manipolazione", "conser vazione", "trasformazione", "valorizzazione" dei prodotti agricoli. La manipolazione di un prodotto agricolo si differenzia dalla trasformazione dello stesso, in quanto nel primo caso il bene mantiene le proprie caratteristiche essenziali pur essendo oggetto di modifiche tese a renderlo più appetibile senza mutarne la natura (es. prodotti ortofrutticoli che vengono lavati, tagliati e confezionati per essere venduti). La trasformazione, al contrario, consiste nella realizzazione di un prodotto alimentare partendo dalla "materia agricola prima" (es. trasformare la frutta in marmellata; il grano in farina ed eventualmente in pasta e biscotti). La conservazione è l'attività con cui si preserva, in termini di integrità quantitativa o qualitativa ovvero di proprietà organolettiche, un prodotto agricolo, ad esempio attraverso l'impiego di tecniche di surgelamento, congelamento, essiccazione, ecc. Meno univoca e la definizione che si può dare di attività di valorizzazione, considerato che si può valorizzare un prodotto agricolo sia aumentandone il valore commerciale con additivi (es. ingredienti aromatici nella produzione di formaggi) sia rendendo più appetibile agli occhi del consumatore attraversa una migliore

presentazione (es. utilizzo della cera per esaltare il colore degli agrumi).

Commercializzazione

dei prodotti

agricoli. È evidente che accanto alle ricordate attività, che assumono rilievo in quanto previste per la prima volta espressamente dal legislatore come meritevoli di specifica disciplina come attività agricole, quella che riveste fondamentale importanza nell'ambito dei nuovi rapporti dell'imprenditore agricolo con il mercato e la commercializzazione. Con l'articolo 1 del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001, oltre alle novità in breve sopra ricordate in termini di ampliamento del novero delle attività esercitabili dall'imprenditore agricolo, si è chiarito definitivamente che deve considerarsi comunque agricola la commercializzazione dei propri prodotti, effettuata sia direttamente al consumatore sia a commercianti o industriali trasformatori, poiché realizza il collegamento con il mercato che è elemento fondamentale dell'impresa agricola come di tutte le altre imprese. Ai fini della qualificazione dell'attività di commercializzazione come "agricola" è richiesto in primo luogo un collegamento "soggettivo": quindi l'attività deve essere svolta dallo stesso soggetto già qualificabile come imprenditore agricolo in quanto svolge in forma di impresa l'attività principale di coltivazione del fondo, di allevamento di animali o di selvicoltura. Inoltre si richiede un collegamento "aziendale", di carattere oggettivo, individuato per le attività di manipolazione, conservazione, t ra s f o r m a z i o n e , c o m m e rc i a l i z z a z i o n e e valorizzazione, nella circostanza che i prodotti provengano prevalentemente dall'attività agricola principale. Per effetto di questa nuova definizione, non residuano dubbi sulla possibilità per l’imprenditore agricolo di poter alienare i propri prodotti affiancando alla sua produzione aziendale anche prodotti agricoli acquistati, in forma non prevalente, sul mercato. Circa il significato da attribuire alla condizione della prevalenza, stabilita espressamente dalla norma, va affermandosi una interpretazione (vedi, ad esempio, Nota di indirizzi ANCI del 25 ottobre 2005 che fornisce indicazioni ai Comuni 9


sull'applicazione dell'articolo 4 del d.lgs. n. 228 del 2001) nel senso che vi è prevalenza sulla base di un confronto in termini quantitativi tra i prodotti ottenuti dall'attività agricola principale ed i prodotti acquistati da terzi, confronto che potrà ef f ettuarsi solo se r iguarda beni appartenenti allo stesso comparto agronomico. Ove sia necessario confrontare prodotti appartenenti a comparti diversi, la condizione della prevalenza andrà verif icata in termini valoristici, ossia confrontando il valore normale dei prodotti agricoli ottenuti dall'attività agricola principale e il valore dei prodotti acquistati da terzi.

La

vendita diretta: esempio di "filiera corta". Nel qualificare come agricola l'attività di commercializzazione, la Legge di Orientamento ha voluto introdurre importanti novità anche nella disciplina dell'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli, così da incentivare quella che a tutti gli effetti rappresenta un vero esempio di "filiera corta" e di rapporto diretto delle imprese agricole con i consumatori. Con l'articolo 4 cit., infatti, si prevedono regole innovative in ordine agli aspetti procedurali ed all'ambito applicativo della disciplina di detta attività. In sintesi, le principali innovazioni possono così riassumersi: •Possibilità per "gli imprenditori agricoli, singoli o associati" di esercitare la vendita diretta dei 10

prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende. •Diritto di esercitare territorio della comunicazione" al giorni dal ricevimento della

la vendita diretta "in tutto il Repubblica" ''previa Comune, "decorsi trenta comunicazione".

•Possibilità di esercitare la vendita dei prodotti agricoli anche attraverso la modalità del "commercio elettronico". •Estensione della disciplina prevista dall'articolo 4 anche ·alla "vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o t r a s f o r m a z i o n e d e i p ro d o t t i a g r i c o l i e zootecnici". •Conferma della specialità della normativa in materia di vendita diretta, cui "continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114" sul commercio, salvo che "l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalla rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società". II comma 1 dell'articolo 4 cit. indica quali soggetti ammessi ad esercitare la vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscr itti nel registro delle im prese. Tale formulazione innova quanto previsto dalla precedente normativa, che consentiva l’esercizio della vendita diretta ai ''produttori agricoli'', individuati nei ''proprietari di terreni da essi direttamente condotti o coltivati, i mezzadri, i fittavoli, i coloni, gli enfiteuti e le !oro cooperative o consorzi''. I suddetti imprenditori possono vendere direttamente al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità. Il comma 4 aggiunge che la disciplina sulla vendita diretta si applica anche nel caso di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, ''finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa". Dal combinate disposto dei commi 1 e 4, dell'articolo 4 cit., pertanto, risulta ampliato


l’ambito oggettivo di applicazione della disciplina, in quanto la Legge n. 59 del 1963 imponeva che i prodotti da vendere al pubblico in esenzione dalla licenza commerciale fossero esclusivamente quelli ottenuti direttamente nei fondi condotti dal produttore agricolo, a ciò facendo conseguire l’espressa sanzione del ritiro dell'autorizzazione comunale qualora il produttore ponesse in vendita prodotti diversi da quelli della propria azienda. Il decreto legislativo, al contrario, consente all’imprenditore agricolo di poter usufruire della semplificazione de11e procedure anche se i n t e n d e c o m m e rc i a l i z z a re p ro d o t t i n o n provenienti dalla propria attività aziendale, seppur non prevalenti rispetto a quelli propri, ovvero derivati e ottenuti dalle attività di manipolazione o trasformazione inerenti il ciclo produttivo dell'impresa, senza doversi munire di ulteriori atti autorizzatori oltre quello che abilita alla vendita diretta. In ordine agli aspetti procedurali, l'articolo 4 introduce la previa comunicazione al posto della autorizzazione comunale prevista sino al 2001, disponendo che la vendita può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Nell'ipotesi di vendita diretta esercitata in forma itinerante la previa comunicazione deve essere fatta al Comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione. Di r ilievo le disposizioni, in ter mini di semplificazione degli adempimenti amministrativi. introdotte dall'articolo 2-quinquies del decreto legge n. 2 del 2006, convertito nella legge n. 81 del 2006. In particolare, si dispone che per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità non e richiesta la comunicazione di inizio attività. Il comma 4 dell'articolo 4 in commento dispone che per la vendita "non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico" la comunicazione debba indirizzarsi al Comune in cui si intende esercitare la vendita, così come nel caso di vendita diretta su "aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio". In tale ultima ipotesi, tuttavia, la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio, secondo la disciplina dettata dalle singole Regioni in base all'articolo 28 del d.lgs. n. 114 del1998.

In merito alla vendita diretta su aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio, va sottolineato la recente riformulazione del comma 15 dell'articolo 28 del citato d.lgs. n. 114 del1998, operata dalla legge n. 231 del 2005. In particolare, si dispone che i Comuni, sulla base delle disposizioni emanate dalle Regioni, nello stabilire l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attività di commercia su aree pubbliche, nonché le modalità di assegnazione dei posteggi e la loro superficie, devono individuare "i criteri di assegnazione delle aree riservate, in misura congrua sul totale, agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativa 18 maggio 2001, n. 228". Il comma 7 dell'articolo 4, infine, ribadisce la specialità della disciplina della vendita diretta dei prodotti agricoli rispetto alla normativa sul commercio. Tale ultima normativa, invece, trova applicazione, a norma del comma 8 dell'articolo 4 in commento, nell'ipotesi in cui l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalla propria azienda nell'anno solare precedente sia superiore ad euro 160.000 per gli imprenditori individuali ovvero a euro 4 milioni per le società. In virtù dell'espressa deroga di cui al comma 7, pertanto, all'esercizio della vendita diretta dei prodotti agricoli non si applicano le specifiche regole dettate per il commercio relativamente ai requisiti di accesso all'attività, alla programmazione della rete distributiva e, in particolare, agli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di vendita. In ordine alla questione degli orari di vendita occorre evidenziare che, per effetto della disposizione di cui al citato comma 7, viene superata la disputa giurisprudenziale in ordine all'applicazione all'attività di vendita diretta di prodotti agricoli dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva prescritto dall'articolo 11, comma 4, del d.lgs. n. 114 del 1998 per gli esercizi di vendita al dettaglio. Avendo l'articolo 4 in commento introdotto una specifica deroga rispetto alla generale disciplina sul commercio a cui viene fatto rinvio unicamente per quanto disposto dall'art. 28 sull'assegnazione dei posteggi è evidente che le altre disposizioni, ivi compresa quella sull'obbligo di chiusura settimanale, non possono ritenersi applicabili all'attività di vendita in questione. 11


Il Decreto Ministeriale 20 novembre 2007: un esempio di mercato riservato alla vendita diretta. La legge 27 dicembre 2006, n. 296 ( legge finanziaria per il 2007), all'articolo 1, comma 1065, ha previsto l'adozione di un decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) finalizzato a stabilire i requisiti uniformi e gli standard per la realizzazione dei mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli. Si evidenzia che detto decreto, emanato in data 20 novembre 2007, individua solo una delle modalità attraverso le quali può essere costituito un mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli: rimangono, quindi, accessibili agli interessati altre soluzioni organizzative di derivazione privatistica per la creazione di una filiera tutta agricola. Così nulla vieta che uno o più imprenditori vendano in aree facenti parte di un "mercato riservato" non riconducibile alla tipologia di cui al citato decreto: si pensi, ad es., ai "Mercati di Campagna Amica" promossi da Coldiretti e dalla Fondazione Campagna Amica. Quanto al decreto del MIPAAF, esso identifica negli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, individuali o in forma societaria ivi com prese le cooperative q ualif icate imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 228 del 2001, gli operatori che possono garantire, all'interno dei mercati in questione, l'approvvigionamento di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio di origine (art. 1, comma 1). Nel merito, in ossequio all'articolo 118 della Costituzione, il provvedimento in esame individua nei Comuni, anche consorziati o associati, i soggetti che d'ufficio possono istituire mercati riservati alla vendita diretta, fatta salva la possibilità da parte di imprenditori agricoli singoli o associati, o attraverso le associazioni di produttori o di categoria, di inoltrare alle Amministrazioni comunali competenti per territorio un'istanza di autorizzazione alla istituzione dei mercati (art. 1, comma 2). Di rilievo la previsione di un'ipotesi di silenzio assenso laddove decorrano infruttuosamente 60 12

giorni dalla presentazione della suddetta istanza di autorizzazione. Circa la collocazione spaziale dei mercati riservati, gli stessi possono essere costituiti su area pubblica, in locali aperti al pubblico nonché su aree di proprietà privata (art. 1, comma 3). Il decreto specifica che i soggetti abilitati all'esercizio della vendita diretta nei mercati riservati devono essere imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della Legge n.580 del1993 e: • che abbiano l’ azienda ubicata nell'ambito territoriale regionale o negli ambiti definiti per ogni mercato dalle Amministrazioni comunali competenti; •che vendano nei mercati prodotti provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli (si pensi, ad es., alla forma societaria di cui all'articolo 1, comma 1094, della Legge n. 296 del 2007) e anche prodotti ottenuti a seguito di manipolazione o trasformazione dei propri prodotti agricoli; è possibile, fermo restando il limite della prevalenza dei prodotti propr i previsto dall'articolo 2135 del codice civile, integrare la gamma delle merce posta in vendita con prodotti agricoli ottenuti in ambito regionale o in un ambito specificamente previsto dalle Amministrazioni comunali; • che possiedano i requisiti di cui all' articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 228 del 2001, ossia non abbiano subito condanne passate in giudicato per determinate tipologie di reati quali, ad es., delitti in materia di igiene e sanità. Quanto ai soggetti che all'interno dei mercati riservati svolgono direttamente la vendita per conto dell'impresa produttrice, il decreto (art. 2, comma 2), in considerazione della connaturale qualificazione agricola dell'attività di vendita diretta, ne consente l'esercizio ai titolari dell'impresa, ai soci in caso di società agricola o della società di cui al citato articolo 1, comma 1094, della Legge n. 296 del 2007, ai familiari coadiuvanti nonché al personale dipendente di ciascuna impresa. E' fatta salva, naturalmente, l'osservanza della disciplina in materia di igiene degli alimenti per


tutti i prodotti posti in vendita che, al fine di assicurare il soddisfacimento di esigenze di trasparenza e tracciabilità oltre che di salubrità, devono essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e recare l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice (art. 2, comma 3). In ordine alla disciplina amministrativa che sovrintende all'attività di vendita il decreto rinvia all'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001 con tutte le implicazioni in ordine alla non applicabilità a tale attività della disciplina sul commercio (art. 3, commi 1 e 2). Il mercato agricolo di vendita diretta è soggetto all'attività di controllo del Comune nel cui ambito territoriale ha sede. L'Amministrazione comunale vigila, in particolare, in ordine al rispetto dei regolamenti comunali "in materia", delle disposizioni di cui al decreto in esame nonché del disciplinare di mercato che, come di seguito esplicitato, è uno strumento del quale i Comuni o i soggetti che chiedono l’autorizzazione a istituire il mercato riservato devono dotarsi al fine di regolamentare le modalità di vendita nell'ottica della valorizzazione della tipicità e della provenienza dei prodotti offerti (art. 3, comma 3 e art. 4, comma 3). All'interno dei mercati è ammesso l'esercizio dell'attività di trasformazione dei prodotti da parte degli imprenditori agricoli ed al contempo possono essere ivi realizzate attività culturali,

didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento (art. 4, commi 1 e 2). L'interesse dei consumatori relativamente alla razionalizzazione della filiera agroalimentare, a n c h e n e i s u o i ra p p o r t i c o n i s e r v i z i complementari, è preso in considerazione dal decreto nella parte in cui demanda ai Comuni il compito di favorire "la fruibilità dei mercati agricoli di vendita diretta anche mediante la possibilità, per altri operatori commerciali, di fornire ser vizi destinati ai clienti dei mercati" ( art. 4, comma 4). Tale attività dei Comuni è supportata attraverso forme di collaborazione tra Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l’ANCI volte a realizzare tutte le attività di assistenza tecnica alla Amministrazioni locali per l'adempimento delle funzioni ad esse assegnate. Il mercato di vendita diretta è istituito dai Comuni o autorizzato dai medesimi sulla base di un disciplinare di mercato che regoli le modalità di vendita, f inalizzato alla valorizzazione della tipicità e della provenienza dei prodotti venduti. La predisposizione di detto disciplinare, quindi, rappresenta una fase essenziale per l’istituzione dei mercati riservati sia che tale istituzione avvenga d'ufficio da parte delle Amministrazioni competenti, sia che avvenga su istanza dei privati.

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3. Trattamento Fiscale

DELLA VENDITA DIRETTA

Le novità introdotte dalla legge di orientamento in materia di attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli non avevano comportato l'automatico adeguamento delle disposizioni di carattere fiscale riferite alla tassazione di tali attività. All'armonizzazione delle due discipline si è arrivati soltanto a distanza di alcuni anni con la legge Finanziaria per il 2004 (legge n. 350 del 2003). In particolare, l'articolo 2 di tale legge: •ha modificato l'articolo 29, comma 2, lettera c), del Testo unico in materia di imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), per quanto concerne la definizione di attività agricole tassate con ricorso al metodo dell'assorbimento nel reddito agrario, qualora abbiano ad oggetto determinati beni individuati con un apposito decreto ministeriale; •ha introdotto l'articolo 78-bis allo stesso T.U. in materia di imposte sui redditi, per la tassazione delle attività agricole aventi ad oggetto beni non ricompresi nel suddetto decreto ministeriale; 14

•ha introdotto l'articolo 34-bis al d.P.R. n. 633 del 1972 in materia di IVA, secondo cui per le attività dirette alla produzione di beni di cui all'articolo 2135 del codice civile I'IVA è determinata forfettariamente riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura del 50% del suo ammontare. Nel nuovo testo della lettera c) dell'articolo 29 il criterio della "normalità" finora utilizzato in coerenza con la precedente formulazione dell'articolo 2135 del codice civile è stato sostituito, in aderenza alle novità della legge di orientamento, con quello della "prevalenza", in base al quale sono considerate agricole per connessione le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo e dalle altre attività principali. Tuttavia, sotto il profilo fiscale non tutti i prodotti possono essere dichiarati con il reddito agrario, in quanto degli stessi non si è tenuto conto nella determinazione dell'estimo catasta le. Pertanto, la nuova formulazione dell'articolo 29, comma 2, lettera c), rinvia ad un elenco di prodotti che


devono essere individuati con un apposito decreto emanato, ogni due anni, dal Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per le politiche agricole e forestali. Il primo decreto, datato 19 marzo 2004, con l'elenco dei prodotti è stato pubblicato nella G.U. n. 78 del 2 aprile 2004. Nel decreto si fa riferimento alle seguenti lavorazioni e prodotti: •Produzione di carni e prodotti della loro macellazione; •Lavorazione e conservazione delle patate, escluse le produzioni di purè di patate disidratato, di snack a base di patate, di patatine fritte e la sbucciatura industriale delle patate; •Produzione di succhi di frutta e di ortaggi; •Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi; •Produzione di olio di oliva e di semi oleosi; •Produzione di olio di semi di granoturco (olii di mais); •Trattamento igienico del latte e produzione dei derivati del latte; •Lavorazione delle granoglie; •Produzione di vini; •Produzione di aceto; •Produzione di sidro ed altre bevande fermentate; •Manipolazione dei prodotti derivanti dalle coltivazioni di cui alle classi. In sostanza, per tutte le lavorazioni e per tutti i prodotti elencati nel decreto, a decorrere dallo gennaio 2004, non deve essere dichiarato alcun reddito, in quanto lo stesso è assorbito dal reddito agrario dell'imprenditore che esercita le attività di coltivazione e di allevamento. Va detto che successivamente, con decreto del luglio 2007 è stata aggiornata la tabella dei beni sopra ricordata, ampliando le categorie di prodotti per il quale vale la disciplina della tassazione su base catastale con effetto dall'anno di imposta 2007. Le nuove tipologie di prodotti inserite nel reddito agrario sono le seguenti: •produzione di carne essiccata, salata o affumicata (speck, prosciutto crudo, bresaola), •produzione di salsicce e salami, con esclusione di mortadella e prosciutto cotto;

•lavorazione, raffinazione e confezionamento del miele, esclusa la produzione di altri prodotti alimentari; •disidratazione di erba medica; •conservazione di pesce, crostacei e molluschi, e produzione di filetti di pesce, con esclusione delle preparazioni a base di pesce; •manipolazione dei prodotti sopra elencati. Bisogna sottolineare che l'applicazione del regime catastale, oltre all'evidente vantaggio fiscale conseguente all'eliminazione della tassazione ordinaria, comporta altri benefici, tra i quali si segnalano la semplificazione contabile e la non applicabilità dei sistemi di accertamento basati sugli studi di setto- re e sui parametri. Per i beni che, invece, non sono ricompresi nel decreto ministeriale, ma che derivano dalla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodo tti o tt enuti prevalent ement e dalla coltivazione del f ondo o del bosco, o dall'allevamento di animali, il reddito imponibile è determinato, in base al nuovo articolo 78-bis, forfettariamente nella misura del 5% dei corrispettivi. E' bene precisare che possono applicare il regime forfettario soltanto gli imprenditori individuali e le società semplici, con esclusione, quindi, delle società di capitali e d e l l e s o c i e t à i n n o m e c o l l e t t i vo e d i n accomandita semplice. Tuttavia, il contribuente che non abbia convenienza ad applicare i regimi for fettari può optare per l'applicazione dell'imposta nel modo normale, e cioè in base al criterio ordinario costi e ricavi a bilancio. Per quanto concerne l'imposta sul valore aggiunto, il regime speciale già previsto dall'articolo 34 del D.P.R. n. 633 del1972 si continua ad applicare esclusivamente alle cessioni dei beni elencati nella tabella A allegata allo stesso decreto. Tale regime, come è noto, prevede l'applicazione delle aliquote ordinarie sulle cessioni dei prodotti, mentre la detrazione ai fini IVA viene effettuata in modo forfettario, sulla base delle cosiddette "percentuali di compensazione". Dall'esame della richiamata tabella si evidenzia che gli unici prodotti trasformati presenti sono il vino, l'olio ed i formaggi e latticini. Pertanto, ai fini dell'IVA, il quadro normativa risulta così definito: il nuovo regime forfettario introdotto dalla legge Finanziaria per il 2004 - in base al 15


quale l'imposta da versare è determinata nella misura del 50% dell'imposta relativa alle operazioni imponibili (cessioni o prestazioni) si applica unicamente per i beni che non sono compresi nella tabella A. Anche in questo caso è consentito rinunciare al regime forfettario ed optare per quello ordinario, tenendo presente che l'opzione ai fini IVA è indipendente da quella ai fini delle imposte dirette. Come è evidente, il nuovo quadro normativa di riferimento per la disciplina dell'esercizio dell'impresa agricola rappresenta un chiaro incentivo per le imprese agricole interessate a rapportarsi con il mercato, soprattutto alla luce delle modifiche s o s t a n z i a l i i n t ro d o t t e c o n r i g u a rd o a l trattamento fiscale del- l'attività di vendita esercitata dagli imprenditori agricoli. Tuttavia, fermo restando il limite della prevalenza dei prodotti propri come già segnalato, rimane da chiarire se l'imprenditore agricolo in virtù della nuova formulazione dell'articolo 2135 del codice civile possa vendere prodotti agricoli di derivazione extraaziendale senza dover intervenire sui prodotti stessi mediante procedure di trasformazione o manipolazione. Il dubbio nasce dal fatto che l'Amministrazione finanziaria - con la circolare n. 44/E del 2004, a commento delle novità contenute nella legge Finanziaria per il 2004ha fornito una interpretazione delle novità fiscali del tutto restrittiva rispetto al tenore letterale della legge di orientamento. In particolar modo, l'Amministrazione ritiene che debba esserci un necessario collegamento tra le attività agricole principali (coltivazione, allevamento, silvicoltura) e le attività connesse di "conservazione, commercializzazione e valorizzazione". Si è in presenza di detto collegamento qualora queste ultime attività sono esercitate congiuntamente ad un processo di manipolazione o trasformazione dei prodotti prevalentemente propri e di quelli, in misura non prevalente, reper iti sul mercato. L'Amministrazione finanziaria, a tale ultimo riguardo, fa l'esempio dell'imprenditore agricolo che produce 100 quintali di ciliegie e ne acquista altri 50 per commercializzarli con quelli propri senza che intervenga alcun processo di manipolazione o trasformazione. In tal caso si avrà che:

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•i redditi derivanti dalla produzione dei 100 quintali proprio saranno da ricondurre al regime dei redditi agrari; •i redditi derivanti dall'acquisto presso terzi e successiva commercializzazione dei 50 quintali di ciliegie saranno da qualificare come redditi di impresa e, quindi, tassabili a "costi e ricavi". Seguendo l'esempio riportato nella circolare, ov e l ' i m p r e n d i t o r e n e l c a s o i l l u s t r a t o provvedesse a trasformare in confetture sia le sue ciliegie che quelle acquistate presso terzi, egli potrebbe ricondurre; regime dei redditi agrari l'intero ricavo derivante dalla vendita delle confetture, considerato che si tratterebbe di esercizio di una delle attività contemplate dall'elenco delle lavorazioni e dei prodotti contenuto nel decreto ministeriale del 19 marzo 2004 sopra citato, come successivamente modificato. Qualora l'attività di manipolazione o trasf or mazione, r iguardante prodotti prevalentemente propri e misura residuale anche altrui, non rientrasse nell'elenco di beni ed attività di cui al citato decreto, conseguenza sarebbe l'applicazione del nuovo 78-bis del T.U. in materia di imposte sui redditi e, quindi, del coefficiente di redditività del 15%. Per effetto di tale interpretazione, risulta esclusa in ogni caso dal regime fiscale "agevolato" - sia in termini di assorbimento nel reddito agrario che di applicazione del forfait del 15% - la cosiddetta "commercializzazione pura" operata dall'imprenditore agricolo, ossia l'ipotesi di acquisti in misura non prevalente di prodotti agricoli da terzi da rivendere senza interventi di manipolazione o di trasformazione. Questa lettura "restrittiva" delle novità introdotte dalla legge di orientamento in termini di nuove attività esercitabili dall'imprenditore agricolo comporta consistenti limitazioni alla propensione di tale soggetto a rapportarsi con il mercato, in quanto l'articolo 2135 del codice civile non pone limiti, senza quello ricordato della prevalenza, alla possibilità di commercializzare prodotti agricoli da parte dell'imprenditore già dedito ad una delle attività agricole principali. Accedendo, invece, alla tesi seguita dall'Amministrazione finanziaria si rischia di reintrodurre il superato limite della "normalità", tenuto conto che la commercializzazione è considerata secondo questa tesi, attività agricola soltanto qualora, oltre alla prevalenza nella vendita dei prodotti propr i, sia preceduta da un'attività di


manipolazione o di trasformazione dei prodotti altrui, così da non legittimare a pieno il ruolo dell'imprenditore agricolo nella veste di soggetto la cui attività è sempre rivolta a soddisfare i bisogni della collettività, sia in termini di approvvigionamento che di qualità dei prodotti. Va sottolineato, in conclusione, che la esposta presa di posizione dell'Amministrazione finanziaria ha comportato degli evidenti limiti sul piano dell'applicazione del trattamento fiscale "speciale" in materia di vendita diretta, non influisce in alcun modo sulla possibilità che, in via ordinaria, l'imprenditore agricolo tragga il massimo vantaggio dalla definizione civilistica di attività di commercializzazione dei prodotti agricoli come attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile. In altre parole, è del tutto legittimo - ai fini del mantenimento della qualifica di imprenditore agricolo che un imprenditore ponga in vendita prodotti agricoli extra-aziendali a condizione che rispetti la prevalenza dei prodotti propri posti in vendita, mentre risulta necessario rispettare i ricordati limiti di ricavo derivante dalla vendita di prodotti agricoli altrui per poter avvalersi della disciplina amministrativa sulla vendita diretta, come risultante dall'articolo 4 in questa sede commentato.

17


MOD. 1 DICHIARAZIONE DI INIZIO AmVITA' DI VENDITA DIRETTA DEI PRODOm RICAVATI IN MISURA PREVALENTE, PER COLTURA O ALLEVAMENTO, DALLA PROPRIA AZIENDA.

(Articolo 4 D. Lgs. 228/2001) Al COMUNE di Il sottoscritto nato a

Pro v.

res[dente in

Via

l

l prov.

l

I/

nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa agricola (specificare):

COMUNICA

IM ILE

con sede legale In Iscritto/a al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di a/n. con azienda ubicata In esercitante coltivazione di e/o allevamento di.................................................................

l

n.

l

Partita Iva

della superficie di Ha

'

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 del D.Lgs. 228/01, l'inizio dell'esercizio della vendita diretta drprodotti agricoli, eventualmente anche manipolati o trasformati, appartenenti ai settori produttivi sotto Indicati, a far data dal trentesimo giorno successivo al ricevimento della presente comunicazione da parte di Codesta Amministrazione:

-S

(barrare le sottostantl caselle corrispondenti ai settori cui appartengono l prodotti da vendere o lndlcarne Il settore se non presente tra quelli elencati) o ortofruttlcolo O lattlero caseario O florovivalstlco O vltlvlnlcolo oo ollvlcolo _________

Il sottoscritto comunica altresl che l'esercizio della vendita diretta dei prodotti sulndicatl awerrà secondo le seguenti modalità: O In azienda o In forma ltlnerante O In locale aperto al pubblico, avente la superficie di mq _ __ O su aree pubbliche In forma non ltlnerante (in tal caso, ove si Intenda ottenere l'assegnazione di un posteggio su area pubblica, è necessario allegare alla presente comunicazione la spedfica modullstica predisposta dal singoli Comuni) O commercio elettronico (Barrare la casella seguente, nel caso si Intenda commercializzare anche prodotti agricoli non provenienti dalla propria azienda) Q

FA C

Al fini di cui sopr11, conSIIpevole ch_e le dichiarllzlonl mend11cl, la formazione e l'uso di 11tti falsi o l'esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti al sensi del codice penale e delle leggi speciali/n materia (articolo 76 del Decreto Presidente Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000), Il sottoscritto dlcblara: (barrare le caselle di Interesse)

o che i_ locaL dove si intende esercitare l'attività possied_ l requisiti previsti dalla vigente normativa edilizia e sanitaria o di aver predisposto il piano di autocontrollo, al sensi del D.Lgs. 155/97

O che non ricorre l'ipotesi ostatlva all'esercizio della vendita diretta indicata dal comma 6 del dtato articolo 4 del D.Lgs. 228/01, in ordine alla pronunda, nel confronti dei soggetti lvi Indicati e nel quinquennio precedente all'inizio dell'attività, di sentenze passate In giudicato per delitti /n materia di Igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti SI IMPEGNA, ai sensi del comma 8° dell'articolo 4 del D.Lgs. 228/01, a far presente tempestivamente al Comune Il superamento del limiti lvi previsti e, In tal caso, ad applicare le disposizioni del D.Lgs. n. 114/1998. SI allega copia fotostatica del documento di Identità del dichiarante (qualora la firma non sia apposta In presenza del funzionarlo comunale*). Distinti saluti

,Il

IL DICHIARANTE

La firma è apposta in mia presenza

? ?

INFORMATIVA EX ART.10 LEGGE 675/1996 (PRIVACY) PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONAU E SENSIBIU ? I dati personali sopra riportati sono ri chiesti dalle disposizioni vigenti al fini del procedimento per Il quale sono comunicati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. ? L'Interessato potrà eserdtare i diritti riconosciuti dall'art.13 della Legge 675/96 Responsabile del trattamento dati è 11/la Slg./ra - --,-- ----,-,-- -- - - -- - -- - - - -- recapito dell'uffido al quale rivolgersi per richieste o lamentele: - - - - - - - - - - - - - -- - MOD. 2 INTEGRAZIONE AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA OIRETIA DEI


PRODOTTI RICAVATI IN MISURA PREVALENTE, PER COLTURA O ALLEVAMENTO, DALLA PROPRIA AZIENDA.

(Articolo 3 Legge 59/1963; articolo 4 O. Lgs. 228/2001) Al COMUNE di

Il sottosaitto

l

Prov.

nato a

l

residente In

l

Il

l

Via

prov.

n.

l

Partita Iva

nella sua qualità di /egà/e rappresentante dell'impresa agricola (specificare): con sede legale In Iscritto/a al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al n. con azienda ubicata In esercitante coltivazione di

della superficie di Ha

'

IM ILE

e/o allevamento di................................................................. avendo l'Amministrazione comunale di rilasciato In data a favore dell'impresa sopralndicata l'autorizzazione ad effettuare al sensi dell'articolo 3 della 9.02.63 n. 59, la vendita diretta al dettaglio di (indicare l prodotti a eu/ si riferisce di cui si copia alla presente, e tenuto conto delle novità intervenute in materia di vendita diretta d/ prodotti agricoli In forza di quant o disposto dall'articolo 4 del D. Lgs. 228/01

COMUNICA

(barrare le caselle di interesse) che, a far data dal trentesimo giorno successivo al ricevimento della presente comunicazione da parte di Codesta Amministrazione, l 'autorizzazione all'esercizio della vendit a diretta sulndlcata si considererà riferita anche ad altri prodotti agricoli non provenienti dall'esercizio dell'attività aziendale, nel rispetto comunque del prescritto limite di prevalenza dei prodotti di produzione propria;

o

O che, a far data dal trentesimo giorno successivo al ricevimento della pr esente comunicazione da parte di Codesta Amministrazione, l 'autorizzazione all'esercizio della vendita diretta sulndlcata si considera riferita anche a prodotti manipolati o trasfonnatl, derivantl dal prodotti di produzione propria ed eventualmente non provenienti dalla propria attività aziendale, nel rispetto comunque del prescritto limite di prevalenza del prodotti di produzione propria.

-S

Il sottoscritto comunica altresì che l'esercizio della vendita diretta dei prodotti sulndicatl avverrà secondo le seguenti modalità: O in azienda O in forma ltlnerante O in locale aperto al pubblico, avente la superfici e di mq _ _ _ O su aree pubbliche In forma non ltlnerante (in tal caso, ove si intenda ottenere l'assegnazione di un posteggio su area pubblica, è necessario allegare alla presente comunicazione la spedfica modulistica predisposta dal singoli Comuni) o commercio elettronico

Al fini di c;ui sopra, consapevole che le dichiarazioni mendacl, la formazlone.e l'uso di atti falsi o l'esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti al sensi del codice penale e delle leggi speciali In materia (articolo 76 del Decreto Presidente Repubblica n. 445 del 28 dicembre i OOO), il sottosc;ritto dlcblara: (barrare le caselle di Interesse) O che L /oca/_ dove si intende esercitare l'attività possled_ l requisiti previsti dalla vigente normativa edilizia e sanitaria O di aver predisposto Il piano di autocontrollo, ai sensi del D.Lgs. 1Ss/97

FA C

O che non ricorre l'ipotesi ostativa all'esercizio della vendita diretta Indicata dal comma 6 del citato articolo 4 del D.Lgs. 228/01, in ordine alla pronuncia, nel confronti del soggetti iv/Indicati e nel quinquennio precedente all'Inizio dell'attività, di sentenze passate in giudicato per delitti In materia di Igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti SI IMPEGNA, al sensi del comma 8° dell'articolo 4 del O.lgs. 228/01, a far presente tempestlvamente al Comune Il superamento del limiti lvi previsti e, In tal caso, ad applicare le disposizioni del D.Lgs. n. 114/1998. Documentazione eventualmente allegata alla presente comunicazione ( barrare le caselle corrispondenti ai documenti allegati alla pre sente dichiarazione ):

l OCopia dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della L 59/63;

O Copia di un documento di riconosdmento valido del richiedente flnnato In originale

nel caso che la firma non ven Distinti saluti

,Il

osta alla resenza dell'addetto al ricevimento del Comune di

IL DICHIARANTE

La firma è apposta In mia presenza

i'ésente istanza

INFORMATIVA EX ART.10 LEGGE 67S/ 1996 (PRIVACY) PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONAU E SENSIBILI

? ?

? I dati personali sopra riportati sono richiesti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per Il quale sono comunicati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. ? L1nteressato potrà eserdtare l diritti riconosciuti dall'art.13 della Legge 675/96 Responsabile del trattamento datl è 11/la Slg./ra - - . . , . - - - , - - - - - - - -- - - - - - - - recapito dell'ufficio al quale rivolgersi per ri chieste o lamentele: - - - - - -- -- - - - - - - - -


4.Approfondimenti

NORMATIVI

Oggetto. 228 del 2001 e art. 4 del d.lgs. n. 99 del 2004): chiarimenti in materia di vendita diretta del prodotti agricoli.

Applicazione della normativa in materia di vendita diretta del prodotti agricoli, come disciplinata dalle disposizioni in oggetto. In considerazione del fatto che la promozione della vendita diretta del prodotti agricoli è un momento fondamentale della valorizzazione delle vocazioni produttive e delle peculiarità dei singoli territori e, come tale, si configura quale esempio di efficace attuazione del progetto RES TIPICA e dei relativi protocolli attuativi, si ritiene necessario fornire alle Amministrazioni comunali le seguenti indicazioni interpretative ed operative. L'art. 4 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, c.d. "Legge di Orientamento per il settore agricolo", ha introdotto una nuova disciplina in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli, prevedendo regole innovative in ordine agli aspetti procedurali ed ampliando la tipologia di prodotti che possono formare oggetto di detta attività, finora regolata dalla legge 9 febbraio 1963, n. 59 e successive modifiche. In sintesi, le principali innovazioni possono così riassumersi in 5 punti: 1.Possibilità per "gli imprenditori agricoli, singoli o associati" di esercitare la vendita diretta dei

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prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende". 2.Diritto di esercitare la vendita diretta "in tutto il territorio della Repubblica" previa comunicazione al Comune, “decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione”. 3.Possibilità di esercitare la vendita dei prodotti agricoli anche attraverso la modalità del “commercio elettronico”. 4.Estensione della disciplina prevista dall'art. 4 anche alla “vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o t r a s f o r m a z i o n e d e i p ro d o t t i a g r i c o l i e zootecnici". 5.Conferma della specialità della normativa in materia di vendita diretta, cui “continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114" sul commercio, salvo che "l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita del prodotti non provenienti dalla rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a lire 4 milioni per le società".


I

soggetti che possono esercitare la vendita diretta. Il comma 1 dell'art. 4 indica, quali soggetti ammessi ad esercitare la vendita diretta, gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese. Tale indicazione deve interpretarsi, anche in forza del successivo comma 6, come riferibile agli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone, nonché alle società esercenti attività agricola e, in ogni caso, tali soggetti devono risultare iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge n. 580 del 1993. Tale formulazione innova quanto previsto dalla precedente normativa, che consentiva l'esercizio della vendita diretta al "produttori agricoli", individuati nei “proprietari di terreni da essi direttamente condotti o coltivati,i mezzadri, i fittavoli, i coloni, gli enfiteuti e le loro cooperative o consorzi". Si osserva che, per alcuni soggetti esercenti attività agricola l'iscrizione nel registro delle imprese non costituisce un obbligo bensì una facoltà, in forza di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 77 del 1997 che dispone: "Per i produttori agricoli di cui al quarto comma, primo periodo, dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, “l'iscrizione al registro delle imprese non è obbligatoria”. Il riferimento è ad una specifica disposizione del T.U. in materia di imposta sul valore aggiunto, da leggersi alla luce di successive modifiche, e riguarda i produttori agricoli con volume d'affari annuale non superiore a 2.582,28 euro. Tuttavia, per poter beneficiare dell'applicazione della disciplina sulla vendita diretta come semplificata dal d.lgs. n. 228 del 2001, si ritiene che anche i soggetti cui si riferisce la richiamata norma in materia di IVA dovranno espletare l'adempimento dell’iscrizione nel registro delle imprese, poiché in mancanza di tale requisito richiesto espressamente dall'articolo 4 in esame deve considerarsi applicabile nei loro confronti il regime autorizzatorio per l'esercizio dell'attività di vendita diretta previsto dalla citata legge 9 febbraio 1963, n. 59.

*** Va ricordato che con l'art. 4 del d.Jgs. n. 99 del 2004 la disciplina amministrativa in materia di

vendita diretta di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è stata estesa "agli enti ed alle associazioni che intendano vendere direttamente prodotti agricoli". Quest'ultima norma prende in considerazione in maniera generica, senza alcuna specificazione in ordine alla loro natura giuridica, enti ed associazioni interessati ad esercitare direttamente la vendita di prodotti agricoli. Invero, la norma non dispone espressamente che debba trattarsi di vendita di beni prodotti direttamente dagli stessi enti ed associazioni né limita il proprio ambito applicativo alla vendita di prodotti di cui i medesimi enti e associazioni si approvvigionino da soggetti ad essi aderenti o associati. Di conseguenza, si può ritenere ammessa la possibilità che la disciplina amministrativa di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001 trovi applicazione anche per la più probabile ipotesi di acquisto e rivendita di prodotti agricoli da parte di tali soggetti di diritto. ipotesi quest'ultima che nella prassi non è molto diffusa, ma che la norma in commento sembra voler incentivare, introducendo una semplificazione in termini di adempimenti amministrativi da rispettare per dare inizio all'attività di vendita. Peraltro, occorre evidenziare che l'utilizzo delle parole “enti e associazioni" comporta che la disposizione in esame debba trovare applicazione con riguardo a tutti i soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche, ossia alle persone giuridiche ed agli enti di fatto. Nella prima categoria di enti rientrano i soggetti di diritto dotati di capacità giuridica propria, distinti dalle persone fisiche che concorrono a formarli e dotati di autonomia patrimoniale perfetta (esempio: le società; le associazioni riconosciute; le fondazioni) e vi sono compresi non solo le persone giuridiche private bensì anche quelle pubbliche (gli enti pubblici e gli enti pubblici economici). Per enti di fatto, invece, si intendono quel complessi organizzati di soggetti e di beni diretti alla realizzazione di uno scopo, economico o meno, che non abbiano ottenuto o richiesto il riconoscimento da par te della pubblica amministrazione competente (esempio: le associazioni non riconosciute - tra cui sindacati e partiti politici; i comitati non riconosciuti; le organizzazioni di volontariato). 21


Stante l'ampiezza e la genericità della previsione di cui all'articolo 4 in commento in ordine ai soggetti che possono esercitare la vendita diretta dei prodotti agricoli è, pertanto, possibile riferire la novità in esame ad un novero indeterminato di soggetti, a cui probabilmente neanche il legislatore aveva pensato. Inoltre, la norma sembra riferita sia all'ipotesi dell'attività di vendita posta in essere da enti e associazioni in forma episodica - come può avvenire in occasione di vendite finalizzate al ricavo di denaro da devolvere in beneficenza - sia alla fattispecie di vendita diretta posta in essere in forma abituale e continuativa, in tal caso venendosi a configurare l’esercizio di un'attività di carattere imprenditoriale.

Oggetto

della disciplina di cui all'articolo 4 del d.lgs. n. 228 del 2001: il concetto della prevalenza. La riformulazione dell'articolo 2135 del codice civile, operata dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 228 del 2001, ha chiarito definitivamente che deve considerarsi comunque agricola la commercializzazione dei prodotti agricoli da parte dell’impresa agricola, effettuata sia direttamente al consumatore sia a commercianti o industriali trasformatori, poiché realizza il collegamento con il mercato che è elemento fondamentale dell’impresa agricola come di tutte le altre imprese. Ai fini della qualificazione dell'attività di commercializzare come “agricola” è richiesto, tuttavia, in primo luogo un collegamento “soggettivo”: quindi l'attività deve essere svolta dallo stesso soggetto già qualificabile come imprenditore agricolo in quanto svolge in forma di impresa l'attività principale di coltivazione del fondo, di allevamento di animali o di selvicoltura (cfr. articolo 2135 cod. civ.). Inoltre, si richiede un collegamento “aziendale”, cioè di carattere oggettivo, individuato per le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, nella circost anza c he i prodotti provengano prevalentemente dalla attività agr icola principale. Per ef fetto di questa nuova def inizione, non residuano dubbi sulla possibilità per l'imprenditore agricolo di poter effettuare la vendita diretta dei propri prodotti affiancando alla sua produzione aziendale 22

anche prodotti agricoli acquistati, in forma non prevalente, sul mercato. Circa il significato da attribuire alla condizione della prevalenza, stabilita espressamente dal d.lgs. n. 228 del 2001, è condivisibile l’interpretazione secondo cui vi è prevalenza sulla base di un confronto in termini quantitativi tra i prodotti ottenuti dall'attività agricola principale ed i prodotti acquistati da terzi, confronto che potrà effettuarsi solo se riguarda beni appartenenti allo stesso comparto agronomico. Ove sia necessario confrontare prodotti appartenenti a comparti diversi, la condizione della prevalenza andrà verificata in termini valoristici, ossia confrontando il valore normale dei prodotti agricoli ottenuti dall'attività agricola principale e il valore dei prodotti acquistati da terzi. Come ricordato in premessa, l'articolo 4 del d.lgs. n. 228 del 2001 ha previsto che la semplificazione degli adempimenti amministrativi ivi disposta si applica anche nel caso di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione del prodotti agricoli e zootecnici, “finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell’impresa”. Dal combinato disposto dei commi 1 e 4, pertanto, risulta ampliato l'ambito oggettivo di applicazione della disciplina, in quanto la legge n. 59 del 1963 imponeva che i prodotti da vendere al pubblico in esenzione dalla licenza commerciale fossero esclusivamente quelli ottenuti direttamente nei fondi condotti dal produttore agricolo, a ciò facendo conseguire l'espressa sanzione del ritiro dell'autorizzazione comunale qualora il produttore ponesse in vendita prodotti diversi da quelli della propria azienda. La "riforma" del 2001, al contrario, consente all'imprenditore agricolo di poter usufruire della semplificazione delle procedure anche se intende commercializzare prodotti non provenienti dalla propr ia attività aziendale, seppur non prevalenti rispetto a quelli propri, ovvero derivati e ottenuti dalle attività di manipolazione o trasformazione inerenti il ciclo produttivo dell'impresa, senza doversi munire di specifici atti autorizzatori sostituiti nelle intenzioni del legislatore dall'unica comunicazione di inizio attività.


La

disciplina amministrativa della vendita diretta. In ordine agli aspetti procedurali, l'art. 4 del d.lgs. n. 228 del 2001 ha introdotto la comunicazione di inizio attività al posto dell'autorizzazione comunale già prevista dalla legge n. 59 del 1963, disponendo che la vendita può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Con ciò viene meno la necessità di un espresso provvediment o aut or izzat or io, essendo sufficiente il decorso di trenta giorni per poter considerare acconsentito da parte d e l l ' A m m i n i s t ra z i o n e c o m u n a l e l ’ i n i z i o dell'esercizio dell'attività di vendita. La legge del 1963 prevedeva, invece, che il mancato rilascio dell'autorizzazione entro il previsto termine di 15 giorni dava luogo ad una ipotesi di silenzio rifiuto con conseguente impossibilità di poter esercitare la vendita diretta. Inoltre, la legge n. 59 del 1963, pur prevedendo che la vendita diretta potesse essere esercitata in tutto il territorio della Repubblica, prescriveva che i produttori interessati dovessero "farne domanda ai Sindaci del Comuni in cui intendono effettuarla", con ciò creando difficoltà interpretative in ordine alla possibilità di esercitare la vendita in qualsiasi parte del territorio nazionale sulla base della sola autorizzazione del Comune ove ha sede l'impresa agricola del richiedente. Prendendo in esame le specifiche modalità di esercizio della vendita diretta, si evidenzia che il comma 2 dell'art. 4 del d.lgs. n. 228 del 2001 prevede che per la vendita diretta "in forma itinerante" la comunicazione di inizio attività va fatta al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione, risultando a seguito di ciò ammessa l'attività di vendita in tutto il territorio nazionale. il comma 4 dispone che per la vendita "non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aper ti al pubblico" la comunicazione è indirizzata al Sindaco del Comune in cui si intende esercitare la vendita. Nel caso in cui si intenda esercitare la vendita diretta su “aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio” la comunicazione dovrà contenere la richiesta di assegnazione del posteggio, secondo la disciplina dettata dalle

singole Regioni in base all'art. 28 del d.lgs. n. 114 del 1998. Per effetto di tale ultimo espresso richiamo, deve ritenersi che l'entrata in vigore dell'art. 4 in esame non ha fatto venire meno l'obbligo previsto per i Comuni dal citato art. 28, comma 15, della c.d. "legge Bersani" di stabilire, sulla base delle disposizioni emanate dalla Regione, "i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti". *** Occorre osservare che l'articolo 4 non prende in esame, al fini dell'individuazione dell'Amministrazione comunale preposta a ricevere la comunicazione di inizio attività, l'ipotesi della vendita diretta esercitata in azienda. Tale omissione non può indurre, in alcun modo, il ritenere vietata dalla legge tale modalità di esercizio di vendita diretta, in quanto va ricordato che la definizione di imprenditore agricolo, al sensi dell'articolo 2135 del codice civile, considera espressamente attività agricola anche l'attività di commercializzazione di prodotti agricoli svolta dal medesimo imprenditore dedito all'attività di coltivazione, allevamento, silvicoltura. Pertanto, se l'articolo 4 del d.lgs. n. 228 del 2001 ha considerato opportuno - al fine di evitare dubbi interpretativi - specificare a quale Amministrazione inoltrare la comunicazione di inizio attività in particolari ipotesi (vendita in forma itinerante su tutto il territorio della Repubblica; vendita in forma non itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico; vendita su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio), ciò non equivale ad imporre vincoli o limitazioni all'ipotesi "normale" di vendita diretta esercitata in azienda, essendo in tal caso sufficiente far precedere l'inizio dell'attività da una comunicazione al Comune ove ha sede l'azienda di produzione. Il chiarimento appena esposto offre l'occasione per fornire ulteriori indicazioni in merito all'esercizio della vendita diretta su aree private non facenti parte dell'azienda agricola. Da parte di alcuni Comuni è stato sollevato il dubbio che l'interpretazione dell'articolo 4 in esame parrebbe imporre, in ipotesi di vendita diretta esercitata fuori dall'azienda su aree private, l'utilizzo da parte dell'imprenditore 23


interessato l'utilizzo di appositi locali aperti al pubblico. in realtà, la fattispecie di vendita diretta "a cielo aperto", su area privata non facente parte del compendio aziendale, è pacificamente da considerare una ipotesi di vendita in forma itinerante, come tale soggetta alla previa comunicazione al Comune del luogo ove è ubicata l'azienda di produzione al sensi del già citato articolo 4, comma 2. Si evidenzia che l'art. 30 del decreto legislativo n. 114 del 1998 ha abrogato espressamente la legge n. 112 del 1991 che in precedenza dettava le regole per l'esercizio della vendita in forma itinerante. Più precisamente, va ricordato che l'art. 17, comma 2, del d.m. 4 giugno 1993, n. 248, contenente il "Regolamento di esecuzione della legge 28 marzo 1991, n. 112", prescriveva che l'agricoltore esercitante la vendita dei propri prodotti in forma itinerante non potesse sostare nello “stesso punto” - vale a dire nella medesima superficie occupata durante la sosta - per un arco temporale superiore all'ora e che le soste fossero consentite solo in punti distanti tra loro almeno cinquecento metri. Il venir meno, per espressa disposizione legislativa, delle predette limitazioni spaziotemporali comporta che la vendita diretta in forma itinerante possa essere esercitata secondo le libere determinazioni dell'imprenditore, il quale ben può essere interessato a sostare in un qualsiasi luogo fuori dal proprio ambito aziendale per tutto il tempo necessario ad avvicinare i consumatori finali, a maggior ragione qualora ciò avvenga su aree di proprietà privata ancorché senza l'impiego di locali a ciò attrezzati. Ovviamente quando tale modalità di vendita viene svolta su aree di proprietà pubblica trovano applicazione le specifiche disposizioni che ne regolano l'uso (es. autorizzazione comunale per la concessione di appositi posteggi attrezzati nell'ambito di mercati comunali). Peraltro, nell’ipotesi in cui la vendita diretta esercitata “a cielo aperto” su aree private assuma connotati di continuità e abitualità in termini di utilizzo della medesima area, si rende opportuno che, oltre alla comunicazione di inizio attività da effettuare al Comune ove è ubicata l'azienda di produzione al sensi del comma 2 dell'articolo 4 del d.lgs. n. 228 del 2 0 01, l ' i n t e r e s s a t o i n o l t r i e q u i va l e n t e comunicazione al Comune nel cui territorio si 24

intenda svolgere la vendita diretta alla stregua delle predette modalità. Ciò al fine di informare quest'ultima Amministrazione in merito allo svolgimento nel proprio ambito territoriale di detta attività di vendita, c he per le caratteristiche con cui viene esercitata assume carattere non occasionale, così da consentire una eventuale attività di controllo circa il puntuale rispetto di quanto prescritto dal più volte citato articolo 4. *** Il comma 7 dell'art. 4, infine, ribadisce la specialità della disciplina della vendita diretta del prodotti agricoli rispetto alla normativa sul commercio, come già stabilito dal d.lgs. n. 114 del 1998 che, tuttavia, riferiva l'esclusione dell'applicazione della normativa sul commercio "ai produttori agricoli, singoli o associati". Tale ultima normativa, invece, trova applicazione, a norma del comma 8 dell'art. 4 in commento, nell'ipotesi in cui l'ammontare del ricavi derivanti dalla vendita del prodotti non provenienti dalla propria azienda nell'anno solare precedente sia superiore a lire 160mila euro per gli imprenditori individuali ovvero a euro 4 milioni per le società. In vir tù dell'espressa deroga di cui al comma 7, pertanto, all'esercizio della vendita diretta dei prodotti agricoli non si applicano le specifiche regole dettate per il commercio relativamente al requisiti di accesso all'attività, alla programmazione della rete distributiva e, in particolare, agli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di vendita. In ordine alla questione degli orari di vendita occorre evidenziare che, per effetto della disposizione di cui al citato comma 7, viene superata la disputa giurisprudenziale in ordine all'applicazione all'attività di vendita diretta di prodotti agricoli dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva prescritto dall'art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 114 del 1998 per gli esercizi di vendita al dettaglio. Avendo l'art. 4 in commento introdotto una specifica deroga rispetto alla generale disciplina sul commercio a cui viene fatto rinvio unicamente per quanto disposto dall'art. 28 sull'assegnazione dei posteggi - è evidente che le altre disposizioni, ivi compresa quella sull'obbligo di chiusura settimanale, non possono ritenersi applicabili all'attività di vendita in questione.



4.Prodotti Tipici

DELLA PROVINCIA DI ROMA

Prodotti DOP e IGP Per proteggere la tipicità di alcuni prodotti alimentari, l'Unione Europea ha varato una precisa normativa, stabilendo due livelli di riconoscimento: DOP e IGP. La sigla DOP (denominazione di Origine Protetta) estende la tutela del marchio nazionale DOC (Denominazione di Origine Controllata) a tutto il territorio europeo e, con gli accordi internazionali GATT, anche al resto del mondo. Il marchio designa un prodotto originario di una Regione e di un paese le cui qualità e caratteristiche siano essenzialmente, o esclusivamente, dovute all'ambiente geografico (termine che comprende i fattori naturali e quelli umani). Tutta la produzione, la trasformazione e l'elaborazione del prodotto devono avvenire nell'area delimitata. La sigla IGP (Indicazione Geografica Protetta) introduce un nuovo livello di tutela qualitativa che tiene conto dello sviluppo industriale del settore, dando più peso alle tecniche di produzione rispetto al vincolo territoriale. Quindi la sigla identifica un prodotto originario di una Regione e di un paese le cui qualità, reputazione e caratteristiche si possono ricondurre all'origine geografica, e di cui almeno una fase della produzione, trasformazione ed elaborazione avvenga nell'area delimitata.Entrambi questi riconoscimenti comunitari costituiscono una valida garanzia per il consumatore, che sa così di acquistare alimenti di qualità, che devono rispondere a determinati requisiti e sono prodotti 26

nel rispetto di precisi disciplinari. Costituiscono inoltre una tutela anche per gli stessi produttori, nei confronti di eventuali imitazioni e concorrenza sleale.

Prodotti

a Denominazione d'Origine Protetta - DOP Riconoscimento assegnato ai prodotti agricoli ed alimentari le cui fasi del processo produttivo, vengano realizzate in un’area geografica delimitata e il cui processo produttivo risulta essere conforme ad un disciplinare di produzione. Queste caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente all’ambiente geograf ico, comprensivo dei fattori naturali ed umani.

Prodotti

a Indicazione Geografica Protetta - IGP Il termine "IGP" è relativo al nome di una Regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare originario di tale Regione, di tale luogo determinato o di tale paese e di cui una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica possa essere attribuita all'origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengano nell'area geografica determinata.


Broccolo Romanesco IGP Aree di rinvenimento del Prodotto: Roma Periodo di produzione: è presente sul mercato da metà ottobre fino a fine marzo. Cicli di coltivazione: autunnali, autunno-invernali, primaverili. Mercato di riferimento: prevalentemente locale. Descrizione del prodotto: la pianta è vigorosa, si presenta sempre a portamento eretto, con fogliame di colore verdebluastro; ottima rusticità nei confronti dei lepidotteri e peronospora. Il corimbo è di colore verde intenso e di forma piramidale. I fioretti omogenei nel colore e nella forma risultano essere ottimamente chiusi alla base della testa. Elementi di tradizionalità del processo produttivo: vengono utilizzate piante appartenenti a popolazioni locali o ibridi F1 ottenuti sempre da ecotipi locali; entrambi sono riconducibili alla tipologia Romanesco. Le cultivar si possono dividere in tre categorie: precoci, medie e tardive.

Pasta e Broccolo Romanesco in brodo di arzilla Ingredienti: 1kg di razza; 300 g di cime di broccolo romanesco; 200 g di spaghetti spezzati; 200 g di polpa di pomodoro; 2 spicchi d'aglio; 1 cipolla piccola; prezzemolo; 1 acciuga sotto sale; olio di oliva; 1/2 bicchiere di vino bianco secco; peperoncino piccante. Preparazione: Far bollire in 1,51 di acqua per 10 minuti, uno spicchio d'aglio, prezzemolo e cipolla tritati. Aggiungere la razza e far cuocere per 20 minuti. Ricavare dalla razza cotta la polpa da servire come secondo, rimettendo gli scarti del pesce nel brodo che cuoce per altri 20 minuti e poi viene filtrato. Rosolare in un tegame, con olio e uno spicchio d'aglio, un trito di acciuga (lavata e privata dalle lische) e prezzemolo, aggiungere il vino e farlo evaporare. Unire peperoncino e pomodoro, cuocere per 20 minuti e aggiungere le cime del broccolo romanesco lavate e tagliate, quindi il brodo. insaporire per 5 minuti e al bollore dell'acqua cuocere la pasta. Gustare calda.

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Cacio Fiore IGP Aree di rinvenimento del Prodotto: Intera provincia di Roma Periodo di produzione: Novembre - Giugno Mercato di riferimento: prevalentemente locale. Descrizione del prodotto: latte ovino lavorato crudo, caglio vegetale, ottenuto dal fiore di carciofo o di cardo selvatico (Cynara cardunculus o Cynara scolimus) raccolti nel periodo estivo, due rotture della cagliata, di cui la prima a quadratoni e la seconda effettuata dopo 20 minuti di sosta, a chicco di cece, formatura in fascere parallelepipede, salatura a secco e stagionatura per 30-60 giorni su assi di legno. Il cacio fiore presenta la caratteristica forma di una mattonella con uno scalzo convesso di circa 5 cm, il peso che va da 0,5 a 1 kg, la crosta è grinzosa e giallognola, la pasta è morbida e cremosa con leggere occhiature, il profumo è deciso con sentori di carciofo e verdure di campo, il sapore è intenso, non salato e lievemente amaro. Elementi di tradizionalità del processo produttivo: tecnologia afferente ai testi di Columella; lavorazione a latte crudo, ed impiego di caglio vegetale (cardo).

Storia tradizionale del Prodotto: Nasce così il formaggio cacio fiore, prodotto tradizionalmente da ottobre a giugno e recentemente recuperato da alcuni caseifici della provincia di Roma, che hanno iniziato a elaborare questo particolare prodotto servendosi di un antico documento di arte casearia. In particolare, nel 50 d.C. Lucio Giunio Moderato Columella, scrittore latino, nel De Re Rustica scriveva: "Conviene coagulare il latte con caglio di agnello o di capretto, quantunque si possa anche rapprendere con il fiore del cardo silvestre o coi semi di cartamo o col latte di fico. In ogni modo il cacio migliore è quello che è stato fatto col minimo possibile di medicamento".

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Porchetta di Ariccia IGP Aree di rinvenimento del Prodotto: Ariccia Periodo di produzione: Tutto l’anno Mercato di riferimento: prevalentemente locale. Descrizione del prodotto:La materia prima destinata alla produzione della “Porchetta di Ariccia” I.G.P. proviene da suini di sesso femminile, iscritti ai libri genealogici delle razze Landrace, Large White, Pietrain e relativi ibridi. I produttori della “Porchetta di Ariccia” I.G.P. hanno mantenuto invariata negli anni la tradizione artigiana della preparazione della porchetta, tramandando di generazione in generazione l’arte di condire, aromatizzare, legare e predisporre la porchetta alla cottura al forno. Particolare importanza riveste la professionalità e l’esperienza dei “porchettari” ariccini che si adoperano quotidianamente a produrre la “Porchetta di Ariccia”. Molte sono le“storiche famiglie”, come i Leoni, gli Azzocchi, gli Argentati, i Leopardi ed i Cioli, che da anni lavorano con sistemi tradizionali la “Porchetta di Ariccia”. Elementi di tradizionalità del prodotto: particolare menzione merita la crosta: nella parte superiore deve avere consistenza croccante, colore marrone e gusto sapido; nella parte inferiore, ossia nella zona sottopancia, la crosta può presentare consistenza morbida. Il gusto deve essere di carne suina aromatizzata al rosmarino, aglio e pepe nero.

Storia tradizionale del Prodotto: La reputazione della “Porchetta di Ariccia” risale al 1950 quando i porchettari di Ariccia guidati dal proprio sindaco allestirono la prima “Sagra della Porchetta di Ariccia”, con lo scopo di celebrare questo prodotto tanto gustoso quanto all’epoca già noto. Da allora ogni anno ad Ariccia si svolge questa manifestazione suggestiva e caratteristica dove viene offerta la porchetta su banchi addobbati a festa da venditori vestiti con gli abiti tradizionali ariccini. Testimonianza di ciò è l’“Estratto dal Registro degli atti della Giunta Comunale, del 14 settembre 1962, relativo al contributo per la festa della Patrona S. Apollonia e della Sagra della Porchetta”, trovato negli archivi del Comune di Ariccia a dimostrazione dell’importanza pluridecennale che la Porchetta di Ariccia I.G.P. ha nelle tradizioni popolari locali. “Tra le numerose sagre dei Castelli Romani, quella ariccina “della Porchetta e del Pane casareccio” è forse l’unica che, per il suo carattere di semplicità paesana, giustifica il suo appellativo: persino nella denominazione essa ha un sapore schiettamente casalingo”.

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Abbacchio Romano IGP Aree di rinvenimento del Prodotto: Intera provincia di Roma Periodo di produzione: Tutto l’anno Mercato di riferimento: Intera Regione Lazio. Descrizione del prodotto: L'Abbacchio Romano IGP è un prodotto alimentare famoso nella tradizione agricola della città di Roma e dell’intera Regione Lazio, la sua storia ha origini documentate. Fin dai tempi remoti, il prodotto ha avuto un forte legame con la ruralità regionale, dimostrato non solo dall’importanza che l’allevamento ovino ha nell’economia e nelle tradizioni dell’intera Regione Lazio, ma anche e soprattutto dalla reputazione che lo stesso ha da sempre dimostrato di possedere presso il consumatore. Il prodotto ha, infatti, una notevole influenza sulla stessa gastronomia regionale, ricoprendo un ruolo fondamentale nella cucina romana e laziale, tanto da dare origine a circa cento piatti diversi.

Costarelle di Abbacchio Romano per 4 persone

•1 Kg di costarelle d’abbacchio romano •150 g. di prosciutto crudo •2 spicchi d’aglio •2 rametti di rosmarino •mezzo bicchiere di aceto bianco •olio, sale e pepe quanto basta Tagliare il prosciutto a listarelle. In una padella capiente, far dorare l’aglio in un po’ d’olio, aggiungere il prosciutto e far soffriggere leggermente. Mettere in padella le costarelle d’abbacchio Romano e falle rosolare per bene. Aggiungere le foglioline del rosmarino, l’aceto e condire con sale epepe. Coprire con un coperchio e continuare la cottura a fuoco lento. A fine cottura alzare il fuoco e togliere il coperchio, girare le costarelle e spegnere il fuoco. Servire caldo con il suo sughetto.

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Carciofo Romanesco IGP Aree di rinvenimento del Prodotto: Intera provincia di Roma Periodo di produzione: Tardivo, con inizio a Marzo/Aprile Mercato di riferimento: prevalentemente locale. Descrizione del prodotto:Il carciofo nelle campagne laziali e' conosciuto sin da epoca romana, probabilmente già gli etruschi raccoglievano questo prodotto. Nei tempi moderni la coltivazione e' praticata in tutte le zone di cui all'art. 3 da oltre 30 a oltre 50 anni in talune zone. Si registrano inoltre sagre dedicate a questo prodotto in varie zone. A Ladispoli da oltre 50 anni viene festeggiato il carciofo romanesco, altre sagre del carciofo romanesco si tengono a Campagnano e Sezze, per citare solo le più importanti. Il carciofo romanesco si e' adattato splendidamente alle condizioni pedoclimatiche laziali aiutato anche dalle caratteristiche ottimali dei terreni dove viene coltivato. Il prodotto si e' radicato fortemente nella cultura gastronomica della Regione con tantissime ricette e utilizzi culinari e ha assunto negli anni una rilevante importanza economica.

Elementi di tradizionalità del prodotto: Il "Carciofo Romanesco del Lazio" ad indicazione geografica protetta, all'atto dell'immissione al consumo fresco deve rispondere alle seguenti caratteristiche: •diametro dei cimaroli non inferiore a centimetri dieci; •diametro dei capolini di primo e secondo ordine non inferiore a centimetri sette; • colore da verde a violetto; •forma di tipo sferico. Per il consumo locale tradizionale e' consentit a, esclusivamente all'interno della Regione Lazio, la vendita dei cimaroli del "Carciofo Romanesco del Lazio" in mazzi da dieci, provvisti di foglie e con gambo anche superiore ai 10 cm di lunghezza oppure in mazzi di numero non definito a forma di pigna e senza foglie.

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Pecorino Romano DOP!

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Aree di rinvenimento del Prodotto: Intera provincia di Roma Periodo di produzione: Tutto l’anno Mercato di riferimento: Tutta Italia e estero, notevole è il successo commerciale del Pecorino Romano che viene esportato soprattutto negli Stati Uniti. Descrizione del prodotto: Caratteristica della lavorazione di questo formaggio è una particolare operazione detta "frugatura", consistente nell'introdurre una canna al centro della cagliata, nella fase di pressatura, allo scopo di facilitare la liberazione del siero. La salatura si effettua a secco, in più riprese e per una durata di circa due mesi in speciali ambienti un tempo detti "caciare". La stagionatura deve durare almeno 8 mesi. Le forme sono cilindriche e hanno un peso variabile dai 22 ai 33 kg. La crosta è di colore paglierino, o marrone più o meno intenso se si è proceduto alla "cappatura" con grasso e terra d'ambra o altro materiale protettivo. La pasta, di colore bianco o paglierino tenue, si presenta generalmente compatta o con una leggerissima occhiatura. L'aroma è fragrante, caratteristico, e il gusto è tipicamente piccante.

Storia tradizionale del Prodotto: Il Pecorino Romano, la cui antica zona di origine è il territorio dell'Agro Romano, è uno dei formaggi più antichi del mondo. Molti autori romani come Varrone, Plinio il Vecchio, Ippocrate e Columella, parlano dettagliatamente nei loro libri delle antiche tecniche di caseificazione e il confronto con le moderne non evidenzia modifiche sostanziali. Gastronomia: Nelle campagne romane è tradizione accompagnare il Pecorino Romano con pane casareccio e fave fresche. Il suo impiego da grattugia lo rende insostituibile ingrediente di molti piatti tipici, specie nell'Italia centromeridionale. I vini consigliati per il Pecorino Romano sono il Velletri rosso e il Cesanese del Piglio;

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Ricotta Romana DOP Aree di rinvenimento del Prodotto: Intera provincia di Roma, Lazio Periodo di produzione: prevalentemente tra Novembre e Giugno Mercato di riferimento: regionale Descrizione del prodotto: Le origini della ricotta romana sono antichissime e riferimenti storici risalgono a Marco Porzio Catone che raccolse le norme che regolavano la pastorizia nella Roma repubblicana dove il latte di pecora aveva tre destinazioni: religiosa, come bevanda e la trasformazione in formaggi con l'uso residuo del siero per ottenere appunto la ricotta. Il disciplinare di produzione prevede che il siero debba essere ottenuto da latte intero di pecora proveniente dal territorio della Regione Lazio e le operazioni di lavorazione, trasformazione e condizionamento dello stesso in ricotta romana devono avvenire nel solo territorio della Regione Lazio. La Ricotta Romana DOP è identificabile dal logo che contiene una testa di ovino e le scritte "ricotta" in giallo e "romana" in rosso. La ricotta romana viene confezionata in cestelli tronco-conici di vimini, di plastica o di metallo con capacità massima di due chili, oppure avvolta in carta pergamena o sottovuoto. La peculiarità della ricotta romana è il caratteristico sapore dolciastro che la distingue da ogni altro tipo di ricotta. Il vino in abbinamento deve avere un bouquet fruttato, morbido, leggero di struttura.

Olio Extravergine di Oliva Sabina DOP Aree di rinvenimento del Prodotto: Area Sabina, Nord-Est Provincia di Roma Periodo di produzione: prevalentemente tra Novembre e Giugno Mercato di riferimento: regionale Descrizione del prodotto: In Sabina L’olivo, dalle foglie argentee, è coltivato da millenni; fin dai tempi antichi quest’area è famosa per la qualità dei suoi cibi e delle bevande, in particolare proprio per l’olio d’oliva. Tracce dell’uso dell’oliva risalgono al VI-VII secolo a.C, tanto che il ritrovamento di semi di olivo nel corso degli scavi archeologici realizzati nella città sabina di Curas dimostra come l’olivicoltura fosse già praticata in epoca pre-romana.

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Nocciola Romana DOP Aree di rinvenimento del Prodotto: provincia di Roma, Viterbo Periodo di produzione: Agosto e Settembre Mercato di riferimento: regionale Descrizione del prodotto: La Nocciola Romana designa i frutti della specie Corylus Avellana della varietà "Tonda Gentile Romana", "Nocchione", "Tonda di Giffoni" e loro eventuali selezioni. La Tonda Gentile Romana presenta guscio subsferoidale con apice leggermente a punta, di dimensioni non uniformi, color nocciola, di scarsa lucentezza, con tomentosità diffuse all'apice e numerose striature evidenti; seme mediopiccolo, di forma variabile sub-sferoidale, per lo più ricoperto di fibre, con superficie corrugata e solcature più o meno evidenti; tessitura compatta e croccante; sapore ed aroma finissimo e persistente. Il Nocchione ha la nocciola in guscio di forma sferoidale, sub-elissoidale, di dimensioni medie; guscio spesso, color nocciola chiaro, striato, poco pubescente; seme medio piccolo con fibre presenti in misura. La raccolta del prodotto va effettuata dal 15 agosto al 15 novembre, con metodiche che consentono di garantire la qualità del prodotto. Storia tradizionale del Prodotto: Nel comprensorio Cimino e Sabatino la presenza del nocciolo e, in particolare, della varietà Tonda Gentile Romana, risale a tempi Antichissimi. Sembra che esistesse prima dei romani allo stato selvatico nel sottobosco. Il Martinelli, in "Carbognano illustra"mette in risalto che la coltura di nocciolo risale al "...1412 circa, mentre prima esisteva come pianta arbustiva da sottobosco e tuttora lo t rov i a m o i n t a l e s t a t o n e i b o s c h i s p e c i a l m e n t e d i castagno".ricercata nell'industria dolciaria per la preparazione del cioccolato e di dolci tradizionali come i tozzetti viterbesi ed il panpepato.

Olio Extravergine di Oliva Terre Tiburtine DOP Aree di rinvenimento del Prodotto: Varie nella provincia di Roma Periodo di produzione: prevalentemente tra Novembre e Giugno Mercato di riferimento: regionale Descrizione del prodotto: L’olio extravergine di oliva Terre Tiburtine è ottenuto dalle varietà di olivo Frantoio fino al 30 %, Leccino fino al 25 % , Rosciola almeno nella misura del 5 %, Rotonda di Tivoli almeno nella misura del 5 %. Per il restante 35 % potranno essere presenti congiuntamente o disgiuntamente varietà di Montanese, Brocanica, Carboncella, Pendolino, Itrana. La raccolta delle olive, effettuata all’inizio della fase di invaiatura fino al 30 gennaio successivo. L'olio Terre Tiburtine presenta colore giallo oro con sfumature verdi, odore fruttato, sapore fruttato con sensazione di amaro e piccante, acidità inferiore o uguale a 0,6. 34


Pane Casareccio di Genzano IGP Aree di rinvenimento del Prodotto: Genzano Periodo di produzione: Tutto l’anno Mercato di riferimento: Prevalentemente locale Descrizione del prodotto: Pane Casareccio ottenuto con farina di ottima qualità di tipo zero o doppio zero, lievito naturale, sale alimentare, acqua, cruschello di grano senza aggiunta di prodotti chimici o biologici. la cottura avviene in forni a legna o alimentati diversamente ad una temperatura tale da consentire una crescita compatta e la formazione di una crosta spessa di 3 mm circa. La crosta ha la funzione di proteggere la mollica all'interno e conservarla spugnosa e tenera con dei fori o "alveoli" non troppo grandi e irregolari. La fase di cottura ha una durata variabile a seconda del tipo di pezzatura e può andare da 35 minuti a un'ora e venti circa. Il profumo e la fragranza di questo pane vanno attribuiti all'uso del lievito acido ed alla quantità/varietà dei cereali impiegati. Il lievito naturale, cioè l'impasto della lavorazione precedente, fatto acidificare, è ricco di fermenti vivi che favoriscono la conservazione del pane per diversi giorni. Storia tradizionale del Prodotto: L'origine storica di questo prodotto è legata alla tradizione contadina della zona. Il pane veniva preparato dalle singole famiglie e cotto nei forni a legna chiamati 'soccie'. Questo pane era già apprezzato nel secolo scorso per il suo profumo e la sua fragranza che rimangono inalterati per una settimana. Poi, intorno agli anni quaranta, si è diffuso con grande successo anche a Roma.

Pane Casareccio di Lariano Aree di rinvenimento del Prodotto: Lariano Periodo di produzione: tutto l’anno Mercato di riferimento: regionale Descrizione del prodotto: Pane preparato con farina integrale, farina "00" e lievito naturale. La cottura nel forno a legna con le fascine di castagno. La crosta esterna dopo la cottura presenta un aspetto dorato mentre la pasta interna è biancastra. La forma generalmente è a pagnotta o filone. Il Pane di Lariano si conserva bene per 3 - 4 giorni. Viene usato lievito naturale, la cottura è in un forno a legna. Storia tradizionale del Prodotto: Il pane di Lariano ha trovato larga diffusione prima nella provincia di Roma, poi in tutto il territorio laziale, nel periodo dopo guerra. Gli operai che da Lariano e paesi limitrofi raggiungevano la capitale per lavorare, pranzavano con questo pane e lo regalavano anche agli altri operai. Il Pane di Lariano si può apprezzare in occasione della Sagra del porcino, pane e vino l'ultima domenica di settembre a Lariano.

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Vini DOC della provincia di Roma •Bianco Capena

•Marino (vino)

•Bianco Capena superiore

•Marino spumante

•Castelli Romani bianco

•Marino superiore

•Castelli Romani rosato

•Merlot di Aprilia

•Castelli Romani rosso

•Montecompatri Colonna

•Cerveteri bianco amabile

•Montecompatri Colonna superiore

•Cerveteri bianco frizzante

•Sangiovese di Aprilia

•Cerveteri bianco secco

•Tarquinia bianco amabile

•Cerveteri rosato

•Tarquinia bianco frizzante

•Cerveteri rosato frizzante

•Tarquinia bianco secco

•Cerveteri rosso amabile

•Tarquinia rosato

•Cerveteri rosso novello

•Tarquinia rosso amabile

•Cerveteri rosso secco

•Tarquinia rosso novello

•Cesanese di Affile

•Tarquinia rosso secco

•Cesanese di Affile frizzante

•Trebbiano di Aprilia

•Cesanese di Affile spumante

•Velletri bianco

•Cesanese di Olevano Romano

•Velletri bianco superiore

•Cesanese di Olevano Romano frizzante

•Velletri rosso

•Cesanese di Olevano Romano spumante

•Velletri rosso riserva

•Colli Albani (vino)

•Zagarolo (vino)

•Colli Albani spumante

•Zagarolo superiore

•Colli Albani superiore •Colli Lanuvini •Colli Lanuvini superiore •Colli della Sabina bianco •Colli della Sabina bianco frizzante •Colli della Sabina bianco spumante •Colli della Sabina rosato •Colli della Sabina rosato frizzante •Colli della Sabina rosso •Colli della Sabina rosso frizzante •Colli della Sabina rosso novello •Colli della Sabina rosso spumante •Frascati (vino) •Frascati novello •Frascati spumante •Frascati superiore •Genazzano bianco •Genazzano rosso 36



5. Aziende

AGRICOLE CHE ESERCITANO VENDITA DIRETTA NEL TERRITORIO ROMANO

Cooperativa Lucretius Prodotti tipici: Carni aziendali Località: Via Ferdinando Meucci, Vicovaro, Roma Telefono: 0774.492619 e-mail: info@prodottianiene.com

Riserva della Cascina Prodotti tipici:Vino biologico Località: Via F.lli Wright 12, Ciampino, Roma Telefono: 06.7917221

Azienda agricola Casale Mattia Prodotti tipici: Vino biologico Frascati superiore Località: Via Principe Amedeo,23, Frascati, Roma Telefono: 06.9426249 - 06.9422626 e-mail: info@casalemattia.it

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Azienda agricola Antiqua Prodotti tipici: Olio extravergine dʼoliva Località: Via Tor San Giovanni 301, Roma Telefono: 06.87120148 e-mail: michelegallotta@hotmail.com

Azienda agricola Appetiti Adriana Prodotti tipici: Olio extravergine dʼoliva DOP “Sabina” Località: via Passo della Corte 26, Lanuvio, Roma Telefono: 06.93668007

Azienda agricola Casale di Colle Prodotti tipici: Olio extravergine dʼoliva DOP “Sabina” Località: Colle Torrita Tiberina, Roma Telefono: 06.4815337- 0765.304021 e-mail: info@casaledicolle.it

Azienda Silvi Domenico Prodotti tipici: Olio extravergine dʼoliva DOP “Sabina” Località: Strada ponte delle tavole - Palombara, Roma Telefono: 0774.66616 e-mail: silvisabinasapori@libero.it

Cosar Prodotti tipici: Olio extravergine dʼoliva DOP “Sabina” Località: Via della Stazione, 172 Marcellina, Roma Telefono: 0774-424163 e-mail: info@cosar-oil.it

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Lʼuovo di Genzano Prodotti tipici: Uova Località: Via dei Meli 9/11, Genzano, Roma Telefono: 06.9370143 06.9370143 e-mail: luovodigenzano@libero.it

Agriturismo Acquaranda Prodotti tipici: Ricotta Romana, Caciofiore, Pecorino Località: Via Provinciale Settevene Palo km 6 Trevignano Romano, Roma Telefono: 06.9985301-338.2861147 e-mail: info@acquaranda.it

Azienda Zootecnica Gennargentu Prodotti tipici: Ricotta Romana DOP, Formaggi Pecorini Località: Via Casale di Spanora, Km 2,700 Anguillara Sabazia, Roma Telefono: 06.99849326 - 335.8121764 e-mail: info@gennargentuformaggi.com

Agriturismo Cavendo Tutus Prodotti tipici: Vino biologico e ortaggi biologici Località: Via della Pisana, 950, Roma Telefono: 06.66156512 - 06.66162970 e-mail: cavendotutus@mclink.it

Molino Conti Prodotti tipici: Farine biologiche Località: Via F. Ferruzzi, snc, Castel Madama, Roma Telefono:0774.448282-368.7550200 e-mail: mrita65@libero.it

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La Pometina, Azienda Agricola Prodotti tipici: Caciotte e Mozzarelle Località: Via di santa Procula, Pomezia, Roma Telefono: 06.9123148- 328.6874570

Azienda Agricola Giobbi Paolo Prodotti tipici: Broccolo Romanesco, Carciofo Romanesco, Ortaggi Località: Via Vallericcia 12, Roma Telefono: 328.3765241 e-mail: giobbi2004@libero.it

Apicoltura Loiacono Prodotti tipici: Miele e prodotti dellʼalveare Località: Via Vasanello 1 , Nettuno, Roma Telefono: 06.9850546- 329.9278933 e-mail: loiacono@hotmail.it

Apicoltura Mazzotti Roberto Prodotti tipici: Miele e prodotti dellʼalveare Località: Via delle albicocche 4, Pomezia, Roma Telefono: 06.9145754 - 347.5981791 - 06.9145754 e-mail: mazzotibee@virgilio.it

Terre di Tuscia di Fabio Brini Prodotti tipici: Miele e prodotti dellʼalveare Località: Via Po 3, Manziana, Roma Telefono: 06-9964580 e-mail: fabiobrini@yahoo.it

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Azienda Agricola Fabi Aldo e Figli Prodotti tipici: DOC Marino superiore Località: Largo Oberdan 4, Marino, Roma Telefono: 06.9386458-347.8139327 e-mail: linofabi@yahoo.it

Azienda Covarelli Vini a.r.l. Prodotti tipici: Doc Colli Lanuvi Località: Via Vigne nuove 43, Genzano Romano, Roma Telefono: 06.93709135 - 06.93709042 e-mail: covarelli.vini@tiscali.it

Azienda Agricola Terre Rubre Prodotti tipici: DOC Cesanese di Olevano, Olio Località: Località Pratila Olevano Romano, Roma Telefono: 06.41228367 e-mail: angedeva@tiscali.it

Gotto dʼoro Prodotti tipici: DOC Marino Località: Via del divino amore 115, Frattocchie, Roma Telefono: 06.93022211 e-mail: info@gottodoro.it

Tenuta Tre Cancelli di De Rinaldis Prodotti tipici: IGT Lazio, Cerveteri DOC bianco e Rosso Località: Via della Piscina 3, Cerveteri, Roma Telefono e FAX: 06.99060008 e-mail: tenutatrecancelli@tiscali.it 42


Cantina del Tufaio Prodotti tipici: Vini Località: Loc.Colle Cancellata di Mezzo, 21/33 Zagarolo, Roma Telefono: 06.9524502- 339.6380419

San Clemente di Eugenio Lozzi Prodotti tipici: olio, olive in salamoia, patè di olive, pasta, biscotti e zuppa di farro Località: Strada san Gregorio, km. 6,8, Tivoli, Roma Telefono: 0774.411068 web: www.oliosanclemente.it

Caseificio Prato Rotondo di Consalvi Prodotti tipici: Formaggi mozzarella e carni di bufala Località: Via di Malagrotta 186, Roma Telefono: 06.65771018 - 348.9171541

COOP. il Vecchio Ovile di Pietro Frasca Prodotti tipici: Formaggi e latticini di Pecora Località: Via dei Gelsi 168, Lido dei Pini, Anzio, Roma Telefono: 06.9891202- 339.7130939

Azienda Boschi Emanuela Prodotti tipici: Carni aziendali Località: Via Settevene Palo, 19, Bracciano, Roma Telefono: 06-99802401

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La Sonnina Prodotti tipici: Miele, ortaggi, uova, marmellate vino e olio Località: Via Colle Muflano, Genazzano, Roma Telefono: 06.9581382 - 335.5200025 e-mail: lasonnina@virgilio.it

Azienda Agricola Macali Maurizio Prodotti tipici: Formaggi, carne ovicaprina, salumi, maiale, frutta Località: Via Rerum Novarum, 19, Carpineto Romano, Roma Telefono: 0774.411068 e-mail: mauriziomacali@yahoo.it

Società Agricola Consalvi Paolo Prodotti tipici: Formaggi, mozzarella e carni di Bufala Località: Via di Malagrotta 186, Roma Telefono: 06.65771018 - 348.9171541 e-mail: silvia.consalvi@alice.it

Azienda Agricola Ferretti Anna Prodotti tipici: Formaggi ovicaprini Località: Via A.Moscatelli, 407 Mentana, Roma Telefono: 349.5723567 - 347.0062736 e-mail: anna.ferretti@live.it

Azienda Agricola il Bagolaro Prodotti tipici: olio, creme, paté, confetture, ecc. Località: Loc.Silvestri, snc. Nerola, Roma Telefono: 347-1590173 e-mail: ilbagolaro@libero.it

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Azienda Agricola Signia Tartufi Prodotti tipici: Tartufo Località: Via Gavignano 54, Segni, Roma Telefono: 340.6290685 e-mail: info@signiatartufi.it

Azienda Agricola Potatino Predio Prodotti tipici: farro biologico, dolci, pasta, Aglio di Proceno Località: Via Tommaso da Celano,75 Roma Telefono: 339.6786309 e-mail: prediopotantino@alice.it

Azienda Agricola Savi Angela Prodotti tipici: Ortaggi Località: Via F.Carega 88, Roma Telefono: 339.7025891-338.5876160 e-mail: ccc_slv@hotmail.it

Azienda Agricola Regina Viarum Prodotti tipici: Zucche e Ortaggi Località: Via Appia Antica, 300 Roma Telefono: 347.0866688

Azienda Agr. della Porta Maria Teresa Prodotti tipici: ortaggi Località: Via del faro 172/b, Fiumicino, Roma Telefono: 338.1277132 - 347.9819275 e-mail: info@michelacalifano.it

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Azienda Agricola Murano Orlando Prodotti tipici: ortaggi Località: Via Castel Daiano 27, Vitinia, Roma Telefono: 338.5732940 e-mail: az.agricolaorlandomurano@alice.it

Azienda Agricola Moggetti Sonia Prodotti tipici: ortaggi Località: Via Montecagnolo 27, Genzano, Roma Telefono: 327.5870949 e-mail: ortoaporta@gmail.com

Apicoltura Angelini di Angelini Rita Prodotti tipici: Miele Località: Via Andrea Barbazza 127, Roma Telefono: 338.8207335 - 066.1660031 e-mail: apicolturaangelini@alice.it

Apicoltura il Porcospino Prodotti tipici: miele, sughi e confetture Località: via Fontana Marcaccio 175, Velletri, Roma Telefono: 3403385128 e-mail: info@ilporcospino.com

Apicoltura Venti Tiziana Prodotti tipici: Miele, apicoltura biologica Località: Via Teddeide 11, Riano, Roma Telefono: 06.9031265- 334.7938498 e-mail: tizianaventi@libero.it

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Azienda Agricola Palombara Prodotti tipici: Vino e olio Località: Strada Laghetto 9, Palombara Sabina, Roma Telefono: 335.5983508 e-mail: aziendapalombara@tiscali.it

Azienda Agricola Celentano Paola Prodotti tipici: frutta Località: Castel Madama, Roma Telefono: 320.0794109 e-mail: costantini.gino@libero.it

Azienda Agricola Malerba Gianluca Prodotti tipici: olio, frutta estiva Località: Via dei Girasoli 12, Montelibretti, Roma Telefono: 338.2924683 e-mail: malerba.gianluca@yahoo.it

Azienda Agricola Leo Alessandra Prodotti tipici: olio e vino Località: località Rotavello, Palombara Sabina, Roma Telefono: 348.2429527-0774.635493 e-mail: lacavallerizzadirosa@virgilio.it

Azienda Agricola de Donatis Giulio Prodotti tipici: Carne Località: Via Colline dellʼArgento, snc, Civitavecchia, Roma Telefono: 333.2116858 e-mail: francygiulio@gmail.com

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Azienda Agricola Albani Pietro Prodotti tipici: Ortaggi e Frutta Località: Via Valle Caia, km 5,7 , Ardea, Roma Telefono: 06.7197307 - 338.7554079

Az. Agr. De Angelis Giancarlo e Figlio Prodotti tipici: frutta e ortaggi Località: Via Roccaspinalveto, snc, Roma Telefono: 06.60657704- 338.4635550 e-mail: deangelis.umberto@fastwebnet.it

Società Agricola Pizzi S.S. Prodotti tipici: ortofrutta e Carni Località: Via delle messi dʼoro 10, Roma Telefono: 06.4503733 - 349.2112176

La Ripa di Giancarlo Signori Prodotti tipici: olio, frutta, Carni ovine e bovine, pasta, formaggi e marmellate Località: Località Santa Maria, Montorio Romano, Roma Telefono: 0774.62174 e-mail: info@laripa.com

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