CONTRATTO COLLETTIVONAZIONALE DI LAVORO - Rimorchiatori

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ALLEGATO 9

PROTOCOLLO D’INTESA FRA CONFITARMA E FILT-CGIL - FIT-CISL - UIL-TRASPORTI Le parti concordemente prendono atto che il servizio di rimorchio portuale per quanto attiene la parte commerciale (entrata ed uscita delle navi dai porti) costituisce un servizio di tipo imprenditoriale che deve seguire, anche sotto il profilo tariffario, tutte le logiche conseguenti a tale tipo di servizio. Le parti concordemente riconoscono peraltro che a fianco del servizio commerciale le Autorità richiedono costantemente servizi sociali inerenti la sicurezza, il salvataggio, l’antincendio, la salvaguardia dell’ambiente marino e atmosferico, tutte attività che sono ben distinte e autonome dal servizio commerciale che viene svolto dalle stesse aziende. Un’accentuazione di tali servizi sociali, i cui costi fino ad oggi sono stati riversati sui costi dei servizi commerciali, pone con urgenza la necessità di una ricognizione del duplice ruolo svolto dalle aziende di rimorchio e dalle conseguenti diverse attribuzioni dei relativi costi. I risultati di tale ricognizione verranno portati a conoscenza dei Ministeri competenti per gli interventi del caso. Tutto ciò premesso, considerata l’esigenza di riduzione dei costi portuali conseguente alla minore richiesta di servizi commerciali particolarmente per i traffici di cabotaggio nonché l’innovazione tecnologica delle navi finalizzata a facilitare le manovre con potenziale minor utilizzo del servizio di rimorchio, le parti, nel quadro delle relazioni sindacali vigenti, dichiarano la propria disponibilità ad esaminare, processi di riorganizzazione del lavoro nei singoli porti volti a realizzare attraverso le opportune flessibilità incrementi di efficienza e produttività. Eventuali diverse tabelle d’armamento, nel solo ambito della concessione ed in presenza di avanzate tipologie di rimorchiatori di nuova costruzione, potranno essere trattate aziendalmente nella integrale salvaguardia delle norme di sicurezza. Ove risultassero esuberi di personale potranno aversi: 1) riduzione di personale nei limiti derivanti dal blocco del turn over; 2) mobilità interaziendale concordata; 3) esodi anticipati concordati tra le parti in quanto a modalità ed incentivi. Quanto sopra nel rispetto dell’art. 45, 1° comma, di cui si ribadisce la validità.

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