processo penale minorile

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ancora, che un simile adattamento può costituire anche un tentativo di conciliare le forti spinte psicologiche, proprie dell’età, ad una condotta attiva ed indipendente con l’impossibilità per il minore di realizzarla, così che la regressione ad uno stadio di infantile dipendenza contribuisce a rendere meno conflittuale la passività istituzionale indotta. Quindi, l’indagine può contribuire ad incrinare un’autostima incerta di per sé e fungere, paradossalmente da prescrizione del sintomo,in quanto rafforza insicurezze e difficoltà tipiche dell’adolescenza. Roli constata come la giustizia minorile non si limita ad invadere, con l’esame di personalità, la sfera individuale dell’imputato, ma procede ad imporre al soggetto la “terapia” più adeguata. Tuttavia l’indagine della personalità è parallela a quellasull’accertamento sul fatto che convergono solo nell’apparente compattezza di un giudizio che tenta di conciliare la configurazione obiettiva del reato con quella soggettiva dell’autore, pur essendo processi diversi per premesse teoriche, contenuti e riferimenti metodologici. Roli sottolinea come sempre più di frequente a prendere le redini dell’atto penale sia il paradigma delle scienze umane, come testimonia la diffusa sproporzione fra l’entità dell’illecito, talora modesta, e l’attenzione, comunque intensa, alla soggettività del minore137. De Leo nota un problema interpretativo legato agli orientamenti della riforma processuale minorile. Un’interpretazione psicologico–giuridica centrata sull’età evolutiva con un’accezione di responsabilità intesa come insieme di capacità, competenze, attitudini relazionali del soggetto a rendersi conto, ad assumersi l’obbligo - considerato come bisogno evolutivo, diritto e dovere - di rispondere degli effetti sociali e giuridici delle proprie azioni138. Questa ulteriore considerazione si lega al concetto di responsabilità. L’art. 9 ne propone un utilizzo mirato a integrare i contenuti dell’imputabilità, ma ne articola i significati quando include fra gli elementi da conoscere, e accanto alle condizioni del minore, le sue risorse. Patrizi ritiene che venga così a configurarsi un’ipotesi di responsabilità che non si limita ad accertare la capacità di attribuzione a sé dell’atto al momento della sua commissione, ma che, su quelle capacità, si interroga in direzione delle alternative non ancora attualizzate. In questo senso il termine risorse diventa sintesi di atteggiamento presente in tutta le normativa e che valorizza l’obiettivo specifico della responsabilità in senso prospettico, come sviluppo di percorsi ad essa finalizzati139. Gli accertamenti di personalità valorizzano le possibilità e le risorse dell’imputato affinché possa capire l’iter giudiziario, utilizzarlo, renderlo funzionale rispetto alla propria capacità di comprensione del significato penale dell’azione commessa e delle sue conseguenze. Inoltre favorire attraverso valutazioni, durante il percorso processuale, percorsi di responsabilizzazione del minore, non solo rispetto al fattoreato, ma relativamente alla propria posizione giudiziaria. Gatti e Verde ritengono indispensabile sottolineare che gli interventi di responsabilizzazione del minore non possono che avvenire al di fuori del sistema 137

Per questa interpretazione si veda Roli E., 1996, pp. 31-32. De Leo G., 1996, p. 188. 139 Patrizi P., 1995, pp.269-270. 138

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