processo penale minorile

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Per la scuola criminologica classica, di principi illuministici, la pena èsofferenza e castigo, proporzionati direttamentealla gravità del reato. Il castigo,poichèispira timore, garantisce la possibilità di realizzare la difesa sociale, quale suo fine ultimo. In questa ottica viene enfatizzatoil fatto criminoso e trascurata la figura del reo. Per la nuova scuola positiva la pena è, invece, uno strumento per rimuovere le causedell’attività antisociale. La pena indica le misure terapeutiche o protettive, definite “di sicurezza”, come le più adatte a proteggere la società. Con questo approccio l’attenzione è rivolta ai trattamenti individualizzati, ma le origini dei fenomeni antisociali sono considerate indipendenti dal soggetto. La terza scuola cerca, sempre negli stessi anni, di conciliare le due istanze diverse, riconoscendo, da una parte, il ruolo retributivo della pena, intesa come necessità di rispetto dei valori morali basilari per la convivenza umana, dall’altra, riconosce l’esigenza di individualizzarla per favorire l’emendamento del reo. Con lo studio e, soprattutto, il controllo degli inadatti alla vita sociale giustifica pure le misure di sicurezza, intendendole come misure adeguate a prevenire erimuovere lo stato di pericolo. In questo modo si pongono le premesse perché la pena, derivante dall’attività giurisdizionale, venga a rappresentare la sanzione di un reato, ne sia proporzionata e quindi quantitativamente determinata. Le misure di sicurezza, derivanti dall’attività amministrativa,sono utilizzate per prevenire, non solo con modalità afflittive, una situazione genericamente pericolosa. Non richiedono quindi le medesime garanzie per il soggetto cui sono applicate. Da sottolineare come l’introduzione delle misure di sicurezza ha effetti laddove si tenta di differenziare i soggetti di fronte alla pena, secondo i criteri della loro responsabilità e della loro pericolosità sociale:il criterio di pericolosità sociale è inversamente proporzionale a quello della responsabilità. In specifico più è evidente l’assenza del requisito di responsabilità in un soggetto, più certa diventa la presunzione della sua pericolosità sociale7. A conferma della confusione d’intenti, viste le potenzialità legate al consenso e al controllo sociale, il sistema della giustizia correzionale in Italia viene salutato al suo esordio con favore sia dagli esponenti della scuola classica che dai fautori della scuola positiva. Per i primi è destinato a soggetti peculiari e garantisce il concetto retributivo della pena; per i secondi, pur non sostituendo l’aspetto retributivo della pena, garantisce il principio di difesa sociale. La pena acquista così esplicitamente carattere di emenda e viene considerata rieducativa.

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Per un approfondimento della tematica si veda De Leo G., 1981, pp. 35-45


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