malattia

Page 28

MALATTIA NEL RAPPORTO DI LAVORO

Prassi amministrativa INPS, msg. 3.12.2007, n. 28978 Del tutto di recente, sono stati posti dalle strutture territoriali diversi quesiti su come valutare i certificati fatti pervenire da lavoratori comunitari in malattia e redatti in lingua originale. I quesiti proposti sono, innanzitutto, meritevoli di un preambolo normativo. Dal 1° gennaio 1992 i cittadini di tutti i Paesi dell’Unione Europea e dello Spazio economico europeo possono lavorare in qualsiasi Stato membro. Per quanto concerne i lavoratori dipendenti, questi sono soggetti alle stesse normative e godono degli stessi benefici dei lavoratori dipendenti nazionali. La parità di trattamento si applica a tutte le condizioni di lavoro e di impiego: sicché, i cittadini degli altri Stati membri sono considerati come lavoratori nazionali. Gli Stati membri dell’Unione Europea sono attualmente 27 e si definiscono cittadini comunitari coloro che hanno la cittadinanza di uno di questi: Italia, Germania, Francia, Lussemburgo, Olanda, Belgio, Regno Unito, Irlanda, Austria, Spagna, Portogallo, Grecia, Danimarca, Svezia, Finlandia, Polonia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Slovenia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta e Cipro, Romania e Bulgaria. Il diritto comunitario sancisce la nullità di tutte le clausole discriminatorie a danno dei lavoratori che sono cittadini di altri Stati membri, eventualmente previste da contratto collettivo, accordo particolare o da qualsiasi altro strumento di regolamentazione collettiva circa le condizioni di lavoro (accesso al lavoro, impiego, retribuzione, modalità di licenziamento, altro). Ne deriva che, anche per ciò che attiene la certificazione medica da esibire all’INPS in caso di incapacità temporanea al lavoro, i cittadini comunitari non hanno l’onere di farla pervenire in lingua italiana, ma possono presentarla, sempre nei termini dovuti, in lingua originaria, non essendo esigibile dagli stessi la traduzione della certificazione legittimamente ottenuta nei rispettivi Paesi. Conseguentemente, l’onere di traduzione grava in capo alle sedi dell’Istituto stesso, che, considerata la necessità di comprendere il significato del certificato, onde procedere alle valutazioni di merito in ordine all’indennizzabilità del periodo sotteso, provvederanno a che i certificati, qualora pervengano ai Centri Medico Legali in lingua originale, vengano inviati per la traduzione ai competenti Uffici individuati presso ogni Regione, seguendo l’iter procedurale previsto dal msg. 003988 del 12.2.2007 a cura della Struttura Studio e Ricerca per lo sviluppo attività Convenzioni Internazionali e con relative spese di traduzione gravanti sul Capitolo di Bilancio n. 8U110403001. Si ricorda, altresì, che l’assicurato avente diritto all’indennità di malattia che si ammali in uno Stato comunitario deve presentare all’Istituzione estera, entro tre giorni dall’inizio dell’inabilità al lavoro, idonea certificazione di malattia (artt. 18 e 24 Reg. CEE n. 574/1972) e deve essere munito della Tessera Europea Assicurazione Malattia (che ha sostituito il formulario E111, come chiarito nel messaggio n. 27699 1.8.2005). L’istituzione estera stessa provvederà a trasmettere all’INPS la documentazione medica acquisita, compresi gli esiti dei controlli eventualmente effettuati.

sanitaria straniera è in tutto e per tutto equiparato a quello nazionale e deve essere inviato senza necessità di traduzioni o legalizzazioni particolari, a condizione che tale obbligo sia espressamente escluso dalla convenzione o accordo bilaterale. I Paesi in questione sono: 1. quelli extra UE con i quali sono stati stipulati Accordi che prevedono l’applicazione della disciplina comunitaria (Islanda, Norvegia e Liechten­ stein (in base all’Accordo See), Svizzera (in base all’Accordo sulla libera circolazione tra CH e UE) e Turchia (in applicazione alla Convenzione Europea di sicurezza sociale); 2. Paesi extra Ue con i quali sono state stipulate Convenzioni estese all’assi­ curazione per malattia (Argentina, Bosnia­Erzegovina, Brasile, Croazia, Jersey e Isole del Canale, Macedonia, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato di Serbia e Montenegro, Tunisia, Uruguay e Venezuela). Sono esenti da legalizzazione, a condizione che rechino l’“apostille”, gli atti e i documenti degli Stati aderenti alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961. Il lavoratore occupato in Paesi extracomunitari con i quali non vigono Lavoratori occupati accordi di sicurezza sociale, che si ammala durante lo svolgimento di all’estero in Paesi non lavoro all’estero, deve trasmettere il certificato, entro 5 giorni dal rila­ convenzionati con l’Italia scio, al proprio datore di lavoro; il certificato di diagnosi deve essere inviato alla rappresentanza diplomatica o consolare presente nel territorio estero, la quale provvede ad apporre un timbro al suo arrivo e ad inviare a favore dell’INPS in Italia dopo aver provveduto alla sua traduzione in lingua italiana e alla sua “legalizzazione” secondo le regole riportate nella citata circolare INPS n. 182/1990. E.DF. N. 1 ­ gennaio 2010

IL SOLE 24 ORE

29


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.