malattia

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MALATTIA NEL RAPPORTO DI LAVORO 1. la congruità della prognosi (riferita all’incapacità lavorativa) rispetto alla diagnosi evidenziata; 2. la connotazione “comune” della malattia denunciata, in contrapposi­ zione con l’eventuale natura professionale della stessa, ovvero con l’infortu­ nio sul lavoro, entrambi di competenza dell’INAIL; 3. l’eventuale origine traumatica dell’evento morboso, relativamente alla quale sia ipotizzabile una responsabilità di terzi e, correlativamente, un diritto di surrogazione dell’Istituto nei confronti del creditore infortunato. La necessità della “legalizzazione” viene meno qualora l’Ambasciata o il Consolato incarichino un medico di propria fiducia di esaminare i certificati medici prodotti. Detti medici accertano la veridicità del certificato (e posso­ no anche sottoporre a visita l’interessato) e, in casi di riscontro positivo, consegnano ai lavoratori la certificazione “originale” convalidata oppure redigono una nuova certificazione in lingua italiana (in sostituzione del primo certificato prodotto). In entrambi i casi, la legalizzazione è perfeziona­ ta ferma, restando la necessità dell’attestazione da parte dell’Ambasciata o del Consolato interessati della veste di proprio medico fiduciario conferita al sanitario che ha svolto l’accertamento della veridicità nonché dell’autenticità della sua firma. Sono altresì esenti dalla legalizzazione, a condizione che rechino l’apostille, gli atti e i documenti rilasciati dagli Stati aderenti alla Convenzione dell’Aja. Ciò posto, il lavoratore provvede comunque entro il termine ordinario di 2 giorni dal rilascio a inviare una copia della certificazione al datore di lavoro e all’INPS (INPS, circ. n. 136/2003 e n. 95­bis/2006), e successivamente farà pervenire l’originale “legalizzato” della documentazione. All’assicurato che si rechi all’estero, durante la malattia, in località diversa da quella abituale, va riconosciuto il diritto alla relativa indennità, sempreché comunichi all’Istituto e al datore di lavoro, utilizzando la medesima certifi­ cazione di malattia o altro mezzo idoneo, il nuovo temporaneo indirizzo, consentendo, così, tutti i controlli sanitari ritenuti necessari. La possibilità di controllo sanitario costituisce il presupposto della trasferibilità del domicilio dell’assicurato durante la malattia (INPS, circ. n. 192/1996).

Lavoratori occupati in Paesi appartenenti all’Unione Europea o in Paesi convenzionati con l’Italia

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I lavoratori comunitari, cittadini degli altri Stati membri dell’Ue (Italia, Germania, Francia, Lussemburgo, Olanda, Belgio, Regno Unito, Irlanda, Austria, Spagna, Portogallo, Grecia, Danimarca, Svezia, Finlandia, Polonia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Slovenia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta e Cipro, Romania e Bulgaria), sono considerati lavoratori nazionali. L’assicurato, nel caso in esame, deve presentare all’Istituzione estera, entro 3 giorni dall’inizio dell’inabilità, idonea certificazione di malattia e deve essere munito della Tessera europea assicurazione malattia (che ha sostituito il formulario E111). Sarà poi l’istituzione estera che provvederà a trasmettere all’INPS la documentazione medica acquisita, compresi gli esiti dei controlli eventualmente effettuati. L’onere della traduzione del certificato grava sulla sede INPS che riceve la certificazione medica in lingua originaria (INPS, msg. 3.12.2007, n. 28978 ). Ferma restando la suddetta procedura di invio, qualora il lavoratore sia occupato in Paesi convenzionati o che hanno stipulato un accordo bilaterale con l’Italia, il certificato rilasciato dal medico o dalla struttura IL SOLE 24 ORE

N. 1 ­ gennaio 2010


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