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MALATTIA NEL RAPPORTO DI LAVORO

Svolgimento di altra attività lavorativa durante la malattia Il comportamento del lavoratore assente per malattia deve essere improntato Correttezza e fedeltà al rispetto dei principi di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.) nonché di quelli di diligenza (art. 2104 c.c.) e fedeltà (art. 2105 c.c.). Se viola queste regole, soggiace all’azione disciplinare da parte del datore di lavoro (art. 2106 c.c.). La valutazione dell’idoneità della condotta del lavoratore a ledere il rapporto fiduciario, rendendo quindi legittima la sanzione, licenziamento disciplinare incluso, deve avvenire con valutazione ex ante, ovvero in relazione alla patologia lamentata e alle mansioni svolte (Cass. 1.7.2005, n. 14046 – Cass. 5.11.2009, n. 23444): ne consegue che lo svolgimento di altra attività lavorativa del dipendente in malattia può determinare giusta causa di licen­ ziamento, oltre che nell’ipotesi in cui l’attività sia di per sé sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia, anche quando la medesima attività possa pregiudicare o ritardare la guarigione e con essa il rientro del lavoratore in servizio (Cass. 24 4.2008, n. 10706). Ai fini della potenzialità del pregiudizio, è irrilevante la tempestiva ripresa del lavoro, non importan­ do neppure se l’attività sia resa a titolo gratuito od oneroso (Cass. 15.12.2000, n. 15827). La prestazione di attività presso terzi con lo svolgimento delle medesime mansioni è di per se stessa idonea a compromettere o comunque a ritardare la guarigione, legittimando il licenziamento del dipendente (Trib. Roma 31.5.1999). Al contrario, lo stato di malattia è compatibile con l’esercizio di altre attività lavorative e non lavorative allorché non pregiudichino la

Giurisprudenza Corte di Cassazione – Sentenza 24.4.2008, n. 10706 Lo svolgimento di altra attività lavorativa del dipendente assente per malattia può giustificare il licenziamento per violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, oltre che nell’ipotesi in cui l’attività sia di per sé sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia, anche quando la medesima attività, valutata ex ante in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione e connessa il rientro del lavoratore in servizio.

guarigione o la sua tempestività: amatoriali, hobbistiche e persino sportive Offerta al datore (Cass. 27.2.2008, n. 5106). di una prestazione ridotta Nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede il dipendente in malattia N. 1 ­ gennaio 2010

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