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MALATTIA NEL RAPPORTO DI LAVORO previdenziali richiedenti gli esiti dell’accertamento sulla capacità o incapa­ cità al lavoro dell’interessato. Se l’assicurato, non presente in casa, arriva quando il medico non è ancora Malato che sopraggiunge andato via, la visita va effettuata solo se l’assicurato lo richiede e se è possibile; in caso contrario, il sanitario deve motivare. Il motivo dell’assenza va segnalato sul verbale; il lavoratore deve essere informato che comunque è suscettibile di sanzione amministrativa, per evitare la quale dovrà produr­ re idonea dichiarazione/certificazione giustificativa al Centro medico­legale INPS (INPS, msg. 5.7.2005, n. 24841). In altri termini, l’arrivo del lavora­ tore che richiede di essere visitato mentre il medico si sta allontanando non sana l’assenza (Cass. 11.3.1996, n. 1956). L’ingiustificata assenza non coincide necessariamente con la materiale Mancata effettuazione assenza dal domicilio nelle fasce orarie, potendo essere integrata da per incuria del lavoratore qualsiasi condotta del malato (presente in casa) che abbia impedito l’esecu­ zione del controllo per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale. La prova dell’osservanza di tale dovere di diligenza incombe sul lavoratore (Cass. S.U. 22.5.1999, n. 5000). L’ipoa­ cusia del malato o il mancato funzionamento del citofono impongono di adottare quegli accorgimenti pratici che rendano possibile la visita, in mancanza il lavoratore risponde per incuria e negligenza (Cass. 14.9.1993, n. 9523). La mancata indicazione del nome della lavoratrice sul citofono, insieme a quello del marito, configura condotta negligente (Cass. 25.3.2002, n. 4233; Corte App. Roma 29.8.2006). Non costituisce valida giustificazio­ ne l’addurre uno stato di sonno provocato da farmaci senza che il lavoratore dimostri né di aver trascorso la notte senza dormire, né l’assunzione di farmaci inducenti un sonno così profondo da impedire di avvertire il suono del campanello (Corte App. L’Aquila, 28.2.2002). Il non aver udito il campanello o il citofono per essersi trovati sotto la doccia non costituisce giustificato motivo di assenza (Cass. 14.5.1997, n. 4216).

Check list Assenza alla visita: compiti del medico Se il lavoratore è assente all’indirizzo indicato, il medico deve darne conto nel verbale, indicando rispettivamente se: o all’indirizzo indicato (citofono/campanello) non ha risposto nessuno; o il lavoratore è assente come da dichiarazione di un familiare maggiore di 14 anni o di altra persona presente in casa (indicare nome e cognome, con firma del dichiarante); o risulta sconosciuto all’indirizzo indicato. A questo punto, il medico deve rilasciare l’invito al lavoratore perché si presenti alla visita di controllo ambulatoriale il primo giorno successivo non festivo (salvo che non abbia ripreso l’attività lavorativa nel frattempo – art. 5, D.M. 15.7.1986), indicandone la data mediante consegna: a un familiare maggiore di 14 anni; ad altra persona presente in casa (in busta chiusa); al portiere o a un vicino che accetti di riceverlo (in busta chiusa), che deve firmare una ricevuta (art. 139 c.p.c.). In alternativa è possibile il deposito nella cassetta delle lettere. L’invito alla visita ambulatoriale va inserito in una busta chiusa all’esterno della quale va trascritto il numero cronologico della notificazione, senza altri segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto; tale numero, insieme al nome del lavoratore, va comunicato all’INPS (INPS, circ. 12.9.2008, n. 87; msg. 5.7.2005, n. 24841). L’INPS informa immediatamente il datore di lavoro o istituto previdenziale che ha richiesto la visita (art. 7, D.M. 15.7.1986). o o o

N. 1 ­ gennaio 2010

IL SOLE 24 ORE

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