Quaderno n.5 CSDP

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5 Appunti ed esperienze di Commercio Internazionale nei Paesi BRICS

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5 Appunti ed esperienze di Commercio Internazionale nei Paesi BRICS



SOMMARIO Introduzione 9

CRISTIAN LORENZIN

Scritti )RUPH H VWUXWWXUH G¡LQYHVWLPHQWR D +RQJ .RQJ 13

CLAUDIO DE BEDIN

Foreign Direct Investment in India JACOPO GASPERI, CRISTINA KNUPFER, CARLO SEDONA

21

Il mercato brasiliano e la crisi economica internazionale: spunti di riflessione SARA FOCHI, MARCO BEGHINI, ELISABETTA ZUCCHINI

35

Alcune note sui rischi, le opportunità ed i regolamenti delle operazioni FRQ O¡HVWHUR 45

ALFONSO SANTILLI

/¡DUELWUDWR LQWHUQD]LRQDOH FHQQL JHQHUDOL 55

MATTEO DE POLI

La tutela della proprietĂ intellettuale in Cina 65

LUCA VEDOVATO

Il finanziamento delle esportazioni con operazioni di credito documentario 75

DAMIANO TOMMASINI

/¡DUELWUDWR QHOOD 5HSXEEOLFD 3RSRODUH &LQHVH 83

ILARIA DELLA VEDOVA

Mancanza di conformità e denuncia dei vizi nella vendita internazionale: la Convenzione di Vienna GHOO¡ DSULOH 95

DIANA TEMPORIN

'LULWWR H SUDVVL GHOO¡DUELWUDWR LQ %UDVLOH

107

GUILHERME J. BRAZ DE OLIVEIRA

Hong Kong Stock Exchange: prospettive di investimento e regole di funzionamento

115

NICOLA CECCHETTO

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Esportare nella Federazione Russa: la distribuzione nel settore agroalimentare 125

CRISTIAN LORENZIN

&RQWUDWWL FKH WXWHODQR O路LPSUHVD dal rischio di cambio: currency swap 135

ROSSANA LEGGIERI

La pianificazione della rete vendita in Cina e Brasile: il franchising 145

OSCAR UGO

-RLQW YHQWXUH XQD VWUDWHJLD G路DFFHVVR DO PHUFDWR UXVVR 153

MICHELE PERTILE

Testimonianze Alcune riflessioni sui Brics e sul ruolo di una Confindustria territoriale 167

STEFANO ACERBI

Azienda Agricola Maculan 177

FAUSTO MACULAN

Conceria Bernardo Finco S.p.a. 181

BERNARDO FINCO

Margraf Industria Marmi Vicentini S.p.a. 187

SILVIO XOMPERO

Rino Mastrotto Group S.p.a. 193

RINO MASTROTTO

Telea Electronic Engineering S.r.l. 199

GIANANTONIO E ARNALDO POZZATO

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COLLABORATORI Il Quaderno n. 5 di CSDP raccoglie i contributi di: STEFANO ACERBI Responsabile del Servizio Commercio Estero di Confindustria Vicenza MARCO BEGHINI Dottore in Economia  Enumera Associati, Vicenza GUILHERME J. BRAZ DE OLIVEIRA Socio Senior dello Studio Legale BCBO  Bucioli. Craveiro, Braz de Oliveira & Avvocati Associati, San Paolo, Brasile. Responsabile del Dipartimento: Contenzioso Civile e di Contrattualistica NICOLA CECCHETTO Dottore in Giurisprudenza – Studio De Poli, collaboratore del Centro Studi De Poli CLAUDIO DE BEDIN Partner in de Bedin & Lee Law Firm, Hong Kong ILARIA DELLA VEDOVA Avvocato del Foro di Venezia presso lo Studio De Poli; dottore di ricerca in Diritto dei mercati finanziari nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Padova MATTEO DE POLI Avvocato del Foro di Venezia; Professore Associato di Diritto dei Mercati Finanziari nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Padova SARA FOCHI Dottore commercialista e revisore legale  Enumera Associati, Vicenza JACOPO GASPERI Avvocato, Of Counsel Titus&Co. New Delhi e fondatore Jglegal CRISTINA KNUPFER Ab., Senior Associate Jglegal ROSSANA LEGGIERI Dottoressa in Giurisprudenza – Studio De Poli, collaboratrice del Centro Studi De Poli CRISTIAN LORENZIN Avvocato del Foro di Vicenza presso lo Studio De Poli. Responsabile del Dipartimento di Commercio Estero di Studio De Poli e Centro Studi De Poli -7-


MICHELE PERTILE Dottore in Giurisprudenza – Studio De Poli, collaboratore del Centro Studi De Poli ALFONSO SANTILLI Responsabile Direzione Estero Banca Popolare di Vicenza. Presidente Credimpex-Italia. Membro della Banking Commission della Camera di Commercio Internazionale di Parigi CARLO SEDONA Avvocato, Associate Jglegal DIANA TEMPORIN Dottoressa in Giurisprudenza – Studio De Poli, collaboratrice del Centro Studi De Poli DAMIANO TOMMASINI Avvocato del Foro di Venezia presso lo Studio De Poli; dottore di ricerca in Diritto dei mercati finanziari nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Padova OSCAR UGO Dottore in Giurisprudenza – Studio De Poli, collaboratore del Centro Studi De Poli LUCA VEDOVATO Avvocato del Foro di Venezia presso lo Studio De Poli ELISABETTA ZUCCHINI Dottore in Economia  Enumera Associati, Vicenza Ha collaborato alla realizzazione del Quaderno: MARIE-PIERRE CHARLERY Studio De Poli - Venezia

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Introduzione Come molti lettori già sanno, Centro Studi De Poli (CSDP) dal 2010 pubblica annualmente il Quaderno con lo scopo di divulgare l’attività di ricerca svolta dai giovani laureati che lo animano e dai professionisti dello Studio De Poli. L’ambito di indagine segna un passo di novità nei temi trattati nelle passate edizioni del Quaderno, che maggiormente si erano concentrate sulle dinamiche che governano le aziende di famiglia, ed inaugura un nuovo filone di ricerca per Centro Studi De Poli, in coincidenza con l’avvio del dipartimento di diritto internazionale e commercio estero presso la sede di Vicenza dello Studio De Poli. Giunti alla quinta edizione del Quaderno, ho il piacere quindi di introdurre il presente lavoro che raccoglie una serie di scritti e testimonianze che – senza pretesa di esaustività – vogliono lanciare uno sguardo sui principali temi e problematiche che le imprese italiane si trovano ad affrontare nell’ambito della strutturazione della propria attività all’estero e, in particolare, nei Paesi Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa). Non è un mistero che la perdurante situazione di stagnazione economica che da qualche anno ormai attraversa l’Europa, e in particolare l’Italia, abbia spinto i nostri imprenditori a guardare ai mercati più distanti, che a dispetto di tradizioni meno liberiste, hanno registrato nell’ultimo decennio una crescita economica poderosa. Ci riferiamo in particolare ai già citati Paesi Brics che, sebbene di recente abbiano subito un lieve rallentamento della crescita, rappresentano il 28% dell’economia globale in termini di prodotto interno lordo e quasi la metà della popolazione mondiale. Tali Paesi, che erano noti come economie emergenti, hanno affrontato la crescita dotandosi di strumenti per interloquire con gli operatori economici del resto del mondo e rappresentano oggi i mercati di riferimento per molte aziende del Nord Est italiano, che ivi sono presenti direttamente ed indirettamente con i propri prodotti e a volte con la propria tecnologia. In particolare, sotto il profilo legislativo, la globalizzazione dei mercati e l’esigenza di attrarre investimenti stranieri hanno imposto ai Paesi Brics di ammodernare il proprio sistema giuridico per renderlo compatibile con gli usi del commercio internazionale. Affrontare tali mercati significa, quindi, anche confrontarsi con i sistemi giuridici che li governano e che a volte presentano differenze sostanziali che necessitano di essere interpretate dagli operatori del diritto e dell’economia. In -9-


questo senso anche i consulenti e i professionisti sono chiamati a fare la propria parte, affiancando gli imprenditori nella realizzazione dei propri progetti all’estero e contribuendo indirettamente alla creazione di prassi uniformi spesso recepite nel tempo dagli ordinamenti nazionali. Con vivo piacere, pertanto, il Quaderno ospita quest’anno l’intervento di illustri colleghi ed operatori del commercio estero italiani e stranieri, che godono di una profonda conoscenza di tali mercati e che hanno accettato di condividere con noi informazioni e dati di grande interesse su singoli Paesi Brics. Il nostro ringraziamento va anche agli imprenditori che hanno accolto l’invito a condividere la loro esperienza personale in tali Paesi. Le testimonianze che trovano spazio in questo Quaderno ci raccontano di realtà che guardano con speranza ai mercati esteri e che, in taluni casi, hanno saputo cogliere le opportunità dell’internazionalizzazione, non solo individuando e sfruttando nuovi canali commerciali, ma anche dislocando parte della produzione per poter competere con players di ben più grandi dimensioni. Trova conferma nelle loro parole l’importanza di avere al fianco personale e consulenti in grado di assisterli nella ricerca dei partner e nella gestione dei rapporti contrattuali con essi, e di mediare le reciproche differenze culturali che ancora insistono nella mentalità giuridica ed economica. Il quadro complessivo che emerge dal Quaderno evidenzia ancora una volta la grande capacità dell’imprenditoria italiana, e in particolare di quella veneta, di saper creare prodotti innovativi e di sfruttare l’esperienza acquisita per conquistare nuove quote di mercato e cogliere le numerose opportunità di business che tali Paesi offrono, puntando sulla qualità e sul Made in Italy. Ciò malgrado le numerose difficoltà che le nostre aziende si trovano ad affrontare, in parte dovute alle dimensioni ancora piuttosto contenute rispetto a quelle dei competitors internazionali e al permanere di una modesta propensione ai fenomeni di aggregazione e collaborazione tra imprese locali, ed in parte determinate da un inefficiente sistema Paese. Con l’augurio che questo Quaderno si riveli utile per suggerire idee, spunti di riflessione e qualche buona soluzione per affrontare i nuovi mercati con maggior consapevolezza e fiducia, concludo ringraziando personalmente il Prof. Matteo De Poli per aver creduto, investito e dato spazio al dipartimento di diritto internazionale e commercio estero. Cristian Lorenzin - 10 -


Appunti ed esperienze di Commercio Internazionale nei Paesi BRICS

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)RUPH H VWUXWWXUH GuLQYHVWLPHQWR D +RQJ .RQJ Claudio de Bedin* §.1. Premessa Dal 1997, dopo un lungo periodo di colonizzazione britannica, Hong Kong è ritornata alla Cina. Formalmente Hong Kong è una regione amministrativa D VWDWXWR VSHFLDOH ´6SHFLDO $GPLQLVWUDWLYH 5HJLRQw (SAR), forma governativa che le garantisce un alto grado di autonomia in tutti i settori, ad eccezione della difesa e GHOOD SROLWLFD HVWHUD ILQR DO /¡DWWXD]LRQH GHO FRQFHWWR ´8Q VROR 3DHVH GXH VLVWHPL GLVWLQWL¾ FRQLDto dal defunto leader cinese Deng Xiaoping, di fatto ha SRUWDWR D XQ¡XQLILFD]LRQH FRQ OD 5HSXEEOLFD 3RSRODUH &LQHVH VHQ]D SHUz VQDWXUDUH ordinamenti, modelli giuridici, economici e finanziari la cui autonomia salvaguarda gli scambi commerciali con il resto del mondo. Il documento costitutivo della 5HJLRQH q OD ´Basic Law¾ &DUWD FRVWLWX]LRQDOH FKH VDQFLVFH O¡LQGLSHQGHQ]D VRFLDOH politica e giudiziaria della Regione, compresi trasporti, tutela della proprietà intellettuale, sistema monetario e doganale. Il sistema legale e giudiziario di Hong Kong basato sulle regole della Common Law e sul diritto inglese è rimasto principalmente immutato ed è LQGLSHQGHQWH GD TXHOOR GHOOD &LQD &RQWLQHQWDOH /¡HIILFLHQ]D GHO VLVWHPD OHJLVODWLYR incoraggia il rispetto del Principio di legalità (The Rule of Law) ed ha avuto un UXROR IRQGDPHQWDOH QHOO¡DWWLUDUH DG +RQJ .RQJ LO PRQGR LQWHUQD]LRQDOH GHJOL affari, rendendo oggi la Regione il primo Paese al mondo per efficienza del sistema legislativo (90 punti su 100), con un basso tasso di corruzione (82.3/100)1. Il sistema di risoluzione delle controversie è modellato su quello inglese, con tre livelli di giurisdizione con competenza distinta a seconda del valore della controversia: Small Claims Court, District Court e Court of First Instance per il primo grado, un Giudice di Appello (Court of Appeal) per il secondo grado ed infine la Court of Final Appeal per il terzo grado.

* 1

Partner in de Bedin & Lee Law Firm, Hong Kong. The Heritage Foundation ² 2014 Index of Economic Freedom. - 13 -


§.2. Normativa investimenti esteri Hong Kong da oltre venti anni occupa il primo posto nel ranking della classifica delle economie più libere al mondo, con un punteggio di 98.2. Conseguentemente, in linea con le politiche di libero mercato, non vi sono quasi limitazioni agli investitori stranieri che possono investire in diversi tipi di impresa, possedendone il 100% del patrimonio netto. Restrizioni sono previste per le attività detenute dallo Stato e dal settore delle telecomunicazioni in cui O·LQYHVWLPHQWR VWUDQLHUR QRQ SXz VXSHUDUH LO Per gli investimenti stranieri non sono previste specifiche procedure di approvazione da parte delle autorità competenti e il Rule of Law salvaguarda la libera circolazione delle merci e dei capitali, senza restrizioni per il loro ingresso o uscita, ad eccezione di pochi prodotti che sono proibiti o limitati (ad esempio tabacco e alcolici), e senza restrizioni sulla conversione o rimessa di utili e dividendi derivanti da investimenti diretti. Le attività commerciali devono rispettare i requisiti previsti dalla Companies Ordinance e le disposizioni previste dalla Prevention of the Bribery Ordinance e Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing (Financial Institutions) Ordinance in materia di corruzione e anti riciclaggio che permettono di tracciare e confiscare i proventi derivanti dalla criminalità organizzata. Non sono inoltre previsti specifici regimi di favore od incentivi diretti specificamente agli investitori stranieri, ma lo status di porto franco, la bassa tassazione e le infrastrutture organizzate rendono Hong Kong un centro finanziario molto attraente agli investitori di oltre mare. Per queste ragioni, nel 2012 Hong Kong si è affermata come terzo polo mondiale dopo Stati Uniti e Repubblica popolare cinese per investimenti diretti stranieri per un valore pari a 75 miliardi di dollari2. §.3. )RUPH GuLQYHVWLPHQWR La principale normativa di riferimento in materia societaria è la Companies Ordinance che regola sia le società pubbliche che private. Il 3 marzo 2014 è entrata in vigore la nuova Companies Ordinance con lo scopo di migliorare la gestione societaria, facilitando il business e modernizzando la legge. 2

World Investment Report 2013- United Nation Conference on Trade and Development. - 14 -


, FDPELDPHQWL SULQFLSDOL ULJXDUGDQR WUD O¡DOWUR O¡DEROL]LRQH GHO YDORUH nominale delle azioni, diverse semplificazioni in materia di relazioni finanziarie (Simplified Financial Record) e di gestione (Simplified Directors Record), oltre che il riconoscimento di maggiori diritti in capo ai revisori contabili. Tutte le imprese con attività commerciali, anche se non costituite a livello ORFDOH GHYRQR UHJLVWUDUVL SUHVVR O¡Inland Revenue Department (IRD) entro un PHVH GDOO¡LQL]LR GHOOD ORUR DWWLYLWj SHU QRWLILFDUH DOO¡$XWRULWj ILVFDOH OD QDVFLWD GHOOD nuova attività commerciale soggetta al pagamento di imposte. La domanda di registrazione deve essere depositata presso il Business Registration Office presso IRD che, dopo apposito pagamento di una tassa di registrazione pari a HK$ 250, rilascia il relativo certificato di registrazione (Business Registration), da rinnovarsi annualmente. $ +RQJ .RQJ OH WLSLFKH IRUPH G¡LQYHVWLPHQWR SUHIHULWH GDJOL LQYestitori G¡ROWUH PDUH SHU VHPSOLFLWj GL SURFHGXUD H GL RQHUL DPPLQLVWUDWLYL VRQR (i) Società private per azioni: prima di procedere alla costituzione di una società , è opportuno condurre ricerche preliminari sul nome prescelto presso il Companies Registry per evitare nomi simili o uguali ad altre società preesistenti, che possa dare luogo a confusione. Per la procedura di costituzione occorre normalmente una settimana dal deposito di tutti i documenti. Uno dei primi documenti necessari da ottenere è il certificato di costituzione (Certificate of Incorporation) presso il Companies Registry depositando il modello NNC1 (nuovo modulo aggiornato introdotto dal 3 marzo 2014) assieme allo Statuto 6RFLDOH H DO SDJDPHQWR G¡LPSRVWD GHOOD Business Registration. La struttura base della società è molto semplice, essendo richiesti un unico azionista ed un unico amministratore, non necessariamente residenti a Hong Kong, requisito invece obbligatorio per il segretario della società . Con la nuova disciplina normativa, almeno uno degli amministratori deve essere rappresentato da una persona fisica, e le società già costituite hanno sei (6) mesi a disposizione per conformarsi alle nuove norme. La sede legale deve essere a Hong Kong e non può essere costituita da una casella postale con un numero, non vi sono requisiti per il capitale sociale minimo che può anche essere rappresentato da HK$ 1. Il capitale sociale può essere versato in qualsiasi valuta estera riconosciuta dal Company Registry, è inoltre necessario indicare il tipo di conto corrente prescelto, i firmatari e i relativi poteri di firma (congiunta o disgiunta). Nello statuto sociale QRQ q REEOLJDWRULR LQGLFDUH O¡RJJHWWR VRFLDOH DG HFFH]LRQH FKH VL GHFLGD GL WRJOLHUH OD GLFLWXUD ´OLPLWHGw dal nome della società . Le società costituite a Hong Kong - 15 -


hanno capacità e diritti pari alle persone fisiche e devono rispettare ed attuare quanto prescritto dalla legge, dalle relative fonti e dallo statuto sociale. Una volta ottenuto il certificato di costituzione, il Consiglio di amministrazione deve riunirsi quanto prima per adempiere le seguenti formalità : registrazione dei certificati, della nomina del primo amministratore/i e del segretario sociale, dei revisori contabili, della conferma della sede legale della società e dei certificati di sottoscrizione del capitale sociale. Per questa forma societaria sono inoltre SUHYLVWL XQD VHULH GL REEOLJKL DQQXDOL WUD L TXDOL O¡DVVHPEOHD JHQHUDOH FKH GHYH VYROJHUVL HQWUR QRYH PHVL GDOOD FKLXVXUD GHOO¡HVHUFL]LR ILQDQ]LDULR H WUD XQ¡DVVHPEOHD H O¡DOWUD QRQ SRVVRQR WUDVFRUUHUH SL GL PHVL &RQ OD QXRYD 2UGLQDQ]D O¡DVVHPEOHD SXz VYROJHUVL LQ YLD WHOHPDWLFD D SDWWR FKH WXWWL JOL DYHQWL GLULWWL GL YRWR SRVVDQR DVFROWDUH VHQWLUH H YRWDUH ,QROWUH QRQ YLJH O¡REEOLJR GL WHQHUH O¡DVVHPEOHD JHQerale annuale se la società è costituita da un unico socio, se tutte le formalità da deliberarsi in assemblea vengano deliberate con risoluzioni scritte, e copia dei documenti da depositare o produrre in assemblea vengano comunicate a ciascun membro prima, o il giorno stesso, della circolazione della risoluzione scritta ed infine, se la società è dormiente. Ad ogni modo, se almeno il 5% dei membri (o altro numero inferiore previsto dallo statuto) concordi, il Consiglio può approvare normali risoluzioni quali risoluzioni scritte in mancanza GHOO¡DVVHPEOHD JHQHUDOH GHJOL D]LRQLVWL /D ULVROX]LRQH GHYH HVVHUH FRPXQLFDWD D tutti i membri aventi diritti di voto. La dichiarazione dei redditi della società (Annual Returns) con O¡LQGLFD]LRQH GHJOL DPPLQLVWUDWRUL LQ carica, dei soci e della sede legale, devono HVVHUH GHSRVLWDWL DQQXDOPHQWH SUHVVR O¡,5' DVVLHPH DOOD UHYLVLRQH FRQWDELOH GHO bilancio che rimane confidenziale e non visionale del pubblico. 8Q¡DOWUD RS]LRQH SXz HVVHUH UDSSUHVHQWDWD GDOOH FRVLGGHWWH Shelf Companies, società precostituite che non abbiano mai svolto alcuna attività , assunto alcuna obbligazione o sostenuto responsabilità ad eccezione del pagamento delle imposte per la Business Registration. Tale società sono scelte da investitori che, per urgenza delle tempistiche, vogliono evitare i tempi iniziali di costituzione delle nuove società . Il nome originario di dette società , può essere VXFFHVVLYDPHQWH FDPELDWR QHOO¡DUFR GL WHPSR GL XQD VHWWLPDQD3. (ii) Filiale di una società straniera Branch Office: le società straniere che intendono aprire una propria filiale a Hong Kong devono registrarsi presso il Memorandum on setting up a private limited company in Hong Kong ² de Bedin & Lee ² March 2014. 3

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Companies Registry come societĂ straniera a responsabilitĂ limitata con permanente organizzazione (Place of Business) sul territorio come previsto dal FDSLWROR ,; GHOO¡2UGLQDQ]D 3HU RWWHQHUH LO FHUWLILFDWR GL UHJLVWUD]LRQH Registry Certificate) è necessario depositare presso il Company Registry, oltre che DOO¡DSSRVLWR PRGXOR FRSLD DXWHQWLFD GHOOR 6WDWXWR GHOOD VRFLHWj PDGUH LQGLFD]LRQL degli amministratori, azionisti, segretario e rappresentate legale autorizzato dalla societĂ a Hong Kong, compresi gli indirizzi operativi a Hong Kong e nel paese G¡RULJLQH Ă‹ LQROWUH ULFKLHVWR LO GHSRVLWR GL FRSLD DXWHQWLFD GHL ELODQFL UHYLVLRQDWL della sRFLHWj PDGUH XQLWDPHQWH DO SDJDPHQWR GHOO¡LPSRVWD GHOOD Business Registration. Per le disposizioni della Companies Ordinance, la societĂ madre è equiparata alla ILOLDOH HVVHQGR FRQVLGHUDWD TXHVW¡XOWLPD XQLFDPHQWH FRPH XQD VHGH SUHVVR OD quale la societĂ straniera svolge attivitĂ commerciali. Ciò comporta che la societĂ madre sia illimitatamente responsabile per tutte le azioni e obbligazioni intraprese GDOOD ILOLDOH ,QROWUH HVVHQGR FRQVLGHUDWH FRPH XQ¡XQLFD HQWLWj JLXULGLFD TXDOVLDVL cambiamento rilevanWH QHOO¡DVVHWWR GHOOD VRFLHWj PDGUH TXDOH LO FDPELR GL XQ amministratore o del segretario, deve essere notificato alle competenti autoritĂ a +RQJ .RQJ 1RQRVWDQWH TXHVW¡RQHUH JUDYRVR LO YDQWDJJLR SULQFLSDOH GL TXHVWD forma di investimento è rappresentato dalla possibilitĂ di fare affidamento sul credito della sede centrale, assieme a possibili agevolazioni fiscali riconosciute alla societĂ madre nel paese di origine. Inoltre, la filiale non è soggetta al pagamento delle imposte di bollo nelle operazioni di trasferimento, quale il trasferimento di azioni ad una societĂ di Hong Kong, eccezione fatto per il trasferimento di proprietĂ immobiliari. Infine, non essendo la filiale un entitĂ autonoma, non deve redigere bilanci separati in quanto devono essere depositati quelli della societĂ madre. (iii) Uffici di Rappresentanza Representative Office: le societĂ straniere possono costituire degli uffici di rappresentanza a Hong Kong che si differenziano dalle filiali, in quanto non possono svolgere alcuna attivitĂ commerciale che comporti il sorgere di obbligazioni legali, eccezione fatta per TXHOOH QHFHVVDULH DOOD SURSULD DPPLQLVWUD]LRQH TXDOL LO SDJDPHQWR GHOO¡DIILWWR GHOOH XWHQ]H H GHL GLSHQGHQWL /¡DWWLYLWj q OLPLWDWD DG LQWUDWWHQHUH UHOD]LRQL FRQ altre societĂ o enti giuridici, individuando potenziali clienti e possibile aree di sviluppo, senza però poter generare alcun profitto, secondo la definizione fiscale D +RQJ .RQJ 3ULQFLSDOPHQWH JOL XIILFL GL UDSSUHVHQWDQ]D VRQR GHOOH ´YHWULQHÂľ GL SURPR]LRQH GHOO¡DWWLYLWj della casa madre, tale forma di investimento è molto - 17 -


diffusa presso gli istituti finanziari. Per quanto riguarda le procedure, non è richiesta la registrazione presso il Companies Registry ma solamente presso il Business Registration Office 4. §.4. Contratti di distribuzione I contratti di concessione di vendita (distribution agreement) sono i contratti con i quali un concessionario (distributor) commercializza e distribuisce prodotti acquistati da un fornitore o produttore (supplier). A Hong Kong detti contratti sono regolati dai principi di Common Law in materia di Equity e Contract che stabiliscono e disciplinano obbligazioni, diritti e dovere tra le rispettive parti. Regole specifiche aggiuntive sono previste dalla Prevention of Bribery Ordinance e Sale of Goods Ordinance. Alle parti contraenti viene generalmente riconosciuta ampia libertà negli accordi contrattuali che regolano termini e condizioni del rapporto, come commissioni, restrizioni, termini, foro competente e giurisdizione. Attraverso il contratto di distribuzione il supplier cede il controllo della vendita dei propri SURGRWWL LQ XQ SDUWLFRODUH WHUULWRULR VHFRQGR OH FRQGL]LRQL SDWWXLWH QHOO¡DFFRUGR , contratti di distribuzione stabiliscono i poteri di rivendita riconosciuti al venditore che possono essere totalmente esclusivi (Exclusive Distribution), semi esclusivi (Sole Distribution) o non esclusivi (Non Exclusive Distribution). Un accordo di Sole Distribution FRQVHQWH DO ULYHQGLWRUH DXWRUL]]DWR O¡HVFOXVLYD GL YHQGLWD GHL EHQL DOO¡interno di un determinato territorio, fatto salvo il diritto del supplier di vendere i SURSUL SURGRWWL DOO¡LQWHUQR GHOOR VWHVVR WHUULWRULR GLULWWR HVFOXVR QHO UHJLPH GL Exclusive Distribution che riconosce il distributore come unico rivenditore autorizzato. Diversamente, gli accordi di non exclusive distribution permettono al rivenditore di vendere la merce nel territorio, affiancato da altri distributori o da un numero determinato di distributori autorizzati (Selective Distribution). Altro elemento molto importante del contratto è il raggiungimento di determinati risultati, quali minimi di vendita o fatturato, da parte del distributore GXUDQWH O¡HIILFDFLD GHO FRQWUDWWR Performance). Tale elemento rappresenta, di fatto, il corrispettivo della cessione dei diritti esclusivi di vendita; ne deriva che il

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Memorandum on Setting up a representative office ² de Bedin & Lee ² 2014. - 18 -


distributore conserva tali diritti nel territorio, unicamente nella misura in cui continui a soddisfare, o superare, i risultati concordati. In tutti i contratti di distribuzione, indipendentemente dalla categoria, è necessario stabilire chiaramente le modalità di risoluzione, rescissione o termine del contratto, in particolare in relazione alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale concessi in licenza quali marchio, brevetti, know-how, utilizzo del nome e delle informazioni confidenziali cui il distributore è venuto a conoscenza durante il rapporto contrattuale. Inoltre, il 3 marzo 2014, è entrata in vigore la nuova Competition Ordinance che estende parte della propria tutela anche agli accordi di distribuzione. Le parti devono quindi stipulare FODXVROH FRQWUDWWXDOL FKH QRQ OHGDQR R ULGXFDQR OD OLEHUD FRQFRUUHQ]D DOO¡LQWHUQR del mercato e le imprese sono tenute a controllare che gli accordi commerciali già in vigore non violino le nuove disposizioni. §.5. Considerazioni finali Hong Kong deve la sua forza economica alla solidità dei fondamentali, a politiche di governo business-friendly, ad un grande surplus fiscale, a forti riserve in valuta estera e ad una forza di lavoro competente. Tutto ciò è stato costruito attraverso un sistema di tassazione fra i piÚ bassi al mondo, una concorrenza di mercato libera ed equa, chiare discipline del sistema legale e fiscale, un settore bancario ben supervisionato, accompagnato dalla solidità e stabilità del sistema monetario. Nel 2013 Hong Kong ha guadagnato il terzo posto nel ranking delle economie mondiali piÚ competitive dopo Stati Uniti e Svizzera e il secondo posto FRPH PDJJLRUH GHVWLQDWDULR G¡LQYHVWLPHQWL GLUHWWL HVWHUL D VSHFFKLR FKH OD &LQD VL q ora trasfoUPDWD GD ´)DEEULFD GHO PRQGR¾ D PHUFDWR JOREDOH 6HQ]D UDJJLXQJHUH L WDVVL GL FUHVFLWD GL XQ¡HFRQRPLD LQ YLD GL VYLOXSSR quale è nel suo complesso la Cina, il PIL di Hong Kong è cresciuto con una media del 3,6% negli ultimi 5 anni, nonostante la battuta di arresto del 2009 (-2,8%), dovuta alla forte crisi finanziaria internazionale, ed è ritornato a crescere con un tasso del 6% negli ultimi due anni, totalizzando la cifra di 1.889,8 miliardi di HK$ nel 2013 5.

Heritage foundation partnership with the Wall Street Journal y Economic Freedom Score, data complied as of September 2012.

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Per concludere, bisogna tenere in considerazione che le forme di LQYHVWLPHQWR VRYUD HVSRVWH GHYRQR HVVHUH FRQVLGHUDWH H FDOLEUDWH VXOO·DWWLYLWj GL ogni singola azienda non essendo adatte a tutti, rappresentando una possibilità per alcuni e un dovere per altri.

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Foreign Direct Investment in India Jacopo Gasperi, Cristina Knupfer, Carlo Sedona* §. Introduction With a population of over one billion, the Indian market presents an array of profitable opportunities for Italian exporters with the appropriate products, services and level of commitment. As the Indian economy further globalizes and H[SDQGV WKH FRXQWU\¡s requirements for equipment and services in major sectors such as energy, environmental, healthcare, high-tech, infrastructure, transportation, and defence, will exceed tens of billions of Euros in the mid-term. %RWK WKH FDSDELOLW\ WR DWWUDFW )RUHLJQ 'LUHFW ,QYHVWPHQW ´)',¾ DQG LQWHUQDWLRQDO WUDGH DUH IXQGDPHQWDO IDFWRUV IRU D FRXQWU\¡V ORQJ WHUP GHYHORSPHQW DQG in particular for emerging countries such as India. In particular, FDI policy has a twofold purpose: on the one hand, FDI policy attracts foreign investments in terms of financial resources; on the other hand, it improves the level of competitiveness of the Country which is therefore capable of attracting qualified foreign investments that contribute to the rapid development and advancement of the technology and local infrastructures, thereby increasing the efficiency of the country in general. In this context, starting from 19911, India has initiated the implementation of a liberalization process which focuses on facilitating international trade and encouraging foreign investors to invest in India through business friendly legislative reforms which are further aimed at harmonising the various laws and regulations between States. Despite the above, the slow and complex bureaucracy as well as the lack of infrastructures, still constitute an obstacle for foreign investment and, to a great extent, the reason why it has not yet been able to position itself at the same level of China. In comparison with some other emerging countries, India benefits however of the following advantages: the spread of the English language amongst its population, a common law system, a democracy system, an independent judiciary system, freedom of the press and a highly skilled manpower in the field of software and engineering, amongst other areas. * Avv. Jacopo Gasperi, Of Counsel Titus&Co. New Delhi e fondatore Jglegal; Ab. Cristina Knupfer, Senior Associate Jglegal; Avv. Carlo Sedona, Associate Jglegal. 1 Foreign investment was introduced in 1991 under Foreign Exchange Management Act (FEMA), on the initiative of the then finance minister Manmohan Singh, who has continued the work on this issue also after becoming prime minister.

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In light of the above, it is therefore necessary for potential foreign investors intending to approach the Indian market, to understand the mechanisms and ongoing development of the Indian FDI policy that, in the past year, liberalised several key business sectors to foreign investors. The scope of this brief article is thus to summarise the current Indian FDI policy updated as of March 31, 2014 and its recent amendments along with a case of study on Single Brand and Multi Brand Retail Trade. §.1. FDI Policy Non-residents wishing to set up operations or invest in India are required to FRPSO\ ZLWK ,QGLD¡V IRUHLJQ H[FKDQJH UHJXODWLRQV VSHFLILFDOO\ WKH UHJXODWLRQV governing FDI2. The vast majority of foreign currency transactions with India, including investments, are governed by the Foreign Exchange Management Act, 1999 ´)(0$¾ 3 as amended from time to time, and the delegated legislation thereunder. However, there are some categories of individuals or entities in respect of which the current legislation imposes certain limitations. By way of example, a citizen of Bangladesh or an entity incorporated in Bangladesh can invest only under the Government route (which will be better described hereunder). Further, a citizen of Pakistan or an entity incorporated in Pakistan can invest, only under the Government route, in sectors/activities other than defence, space and atomic energy and sectors/activities prohibited for foreign investment. FDI in India is undertaken in accordance with the FDI Policy which is IRUPXODWHG DQG DQQRXQFHG E\ WKH *RYHUQPHQW RI ,QGLD ´*2,¾ 7KH 'HSDUWPHQW RI ,QGXVWULDO 3ROLF\ DQG 3URPRWLRQ ´',33¾ LVVXHV D ´&RQVROLGDWHG )', 3ROLF\ &LUFXODU¾ RQ DQ \HDUO\ EDVLs on March 31 of each year (since 2010), establishing the current FDI policy which is in any event governed by the provisions of the FEMA.

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Updated up to March 31, 2014. FEMA 1999 is an Act to consolidate and amend the law relating to foreign exchange with objective of facilitating external trade and payments and for promoting the orderly development and maintenance of foreign exchange market in India. It makes provisions for regulation and management of dealings in foreign exchange.

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FDI is not allowed in the following activities/sectors: x Lottery Business including Government/private lottery, online lotteries, etc.; x Gambling and betting including casinos etc.; x Chit funds; x Nidhi company; x Trading in Transferable Development Rights (TDRs); x Real Estate Business or Construction of Farm House (except development of townships, construction of residential/commercial premises, roads or bridges); x Manufacturing of cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco or of tobacco substitutes; x Activities/sectors not opened to private sector investment including Atomic Energy and Railway Transport (other than Mass Rapid Transport Systems). Under the FDI Scheme, investments can be made in the equity shares/fully, compulsorily and, mandatorily convertible debentures/fully, compulsorily and mandatorily convertible preference shares of an Indian company by non-residents through two routes: x Automatic Route: the foreign investor or the Indian company does not require any approval from the Government of India for the investment; x Government Route: the foreign investor or the Indian company should obtain prior approval of the Government of India, namely the Foreign Investment 3URPRWLRQ %RDUG ´),3%¾ In the first case (i.e. Automatic route) the investors are only required to intimate the competent regional office of the RBI via Authorised Dealer Bank within 30 days of receipt of any inward remittance. The automatic route allows Indian companies engaged in various industries to issue shares to foreign investors up to 100% of their paid up capital. The Indian company receiving remittance will need to file a report in Form FC-GPR to the RBI within 30 days from the date of issue of shares to the Foreign Investors along with the following supporting documents: (i) A certificate from the Company Secretary certifying that: a) all the requirements of the Companies Act, 1956 have been complied with; - 23 -


b) terms and conditions of the Government approval, if any, have been complied with; c) the Indian company is eligible to issue shares under the FEMA Regulations, 2000; d) the Indian company has all original FIRCs issued by authorized dealer banks in India evidencing receipt of the amount of foreign investment; and (ii) A certificate from the Statutory Auditors or the Chartered Accountant indicating the manner of arriving at the price of the shares issued to the Foreign Investors which is to be prepared by the Chartered Accountant as per the discounted free cash flow method. In the second case (i.e. Government route) foreign investors are required to obtain prior approval from the FIPB. The following list includes the activities for which foreign investment is not allowed under the automatic route: x Banking-Private Sector-Above 49%; x Banking-Public Sector; x Civil Aviation-Existing Projects-Above 74%; x Housing and Real Estate Development Sector for Investment from Persons other than NRIs/ OCBs; x Venture Capital Fund and Venture Capital Company other than (i) investment in domestic Venture capital Fund set-up as an incorporated company under the Companies Act, 1956; and (ii) Investment in NBFC under Venture Capital; x Investing Companies in Infrastructure and Service Sector; x Defence and Strategic Industries; x Print Media; x Broadcasting-Above 49% up to 74%. Applications requesting approval to foreign investments in these sectors shall be submitted to the FIPB Unit, Department of Economic Affairs (DEA) Ministry of Finance unless the application concerns investments by Non-Resident Indians (NRI) or in 100% Export Oriented Units (EOUs) in which case the relevant applications shall be submitted to the Secretariat for Industrial Assistance (SIA) in DIPP. - 24 -


In general terms, foreign investments can mainly be implemented in one of two forms below: x as Foreign Direct Investment (FDI) through the acquisition of shares or other securities in an Indian company; x as Foreign Institutional Investment (FII) which consists in investments made by foreign institutional investors (such as hedge funds, insurance companies, or mutual funds) registered with the Securities and Exchange Board of India ´6(%,¾ In the latter case, FIIs must register themselves with SEBI and comply ZLWK 5%,¡V H[FKDQJH FRQWURO UHJXODWLRQV )RUHLJQ SHQVLRQ IXQGV PXWXDO IXQGV investment trusts, asset management companies, insurance or reinsurance companies, nominee companies and incorporated/institutional portfolio managers (or their power of attorney holders) are allowed to register as FIIs. FIIs can invest in securities traded in primary and secondary capital markets in India under the portfolio investment scheme. These securities include shares, debentures, warrants, units of mutual funds, government securities, treasury bills and derivative instruments. Certain investment limits are prescribed in FII guidelines and 5%,¡V UHJXODWLRQV WR UHJXODWH LQYHVWPHQWV PDGH E\ ),,V +RZHYHU WKHVH UHVWULFWLRQV do not apply to the investments made by an FII through offshore funds, global depository receipts (GDRs) or Euro-convertible bonds. As mentioned above, foreign investments can be made under the Automatic route or the Government route. Applicable regulations may establish a cap for foreign investments in certain sectors. The schedule below provides an example of the caps provided by applicable regulations in respect of certain sectors: Sector/Industry Insurance Telecom Services Courier Services Defence Production subject to Industrial License under the Industries (Development and Regulation)Act, 1951

Investment Cap 26% (FDI+FII+NRI) Up to 49% Above 49% and up to 100% 100% Up to 26% Above 26%

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Approval Route Automatic Automatic Government Automatic Government Government approval with approval from Cabinet Committee on Security.


In sectors/activities where applicable regulations establish a cap for foreign investment, it would be necessary to obtain the Government approval/FIPB in case: 1. an Indian company is being established with foreign investment and is not owned by a resident entity; or 2. an Indian company is being established with foreign investment and is not controlled by a resident entity; or 3. the control of an existing Indian company, currently owned or controlled by resident Indian citizens and Indian companies, which are owned or controlled by resident Indian citizens, will be/is being transferred/passed on to a nonresident entity as a consequence of a transfer of shares and/or a fresh issue of shares to non-resident entities through amalgamation, merger/demerger, acquisition etc.; or 4. the ownership of an existing Indian company, currently owned or controlled by resident Indian citizens and Indian companies, which are owned or controlled by resident Indian citizens, will be/is being transferred/passed on to a non-resident entity as a consequence of a transfer of shares and/or a fresh issue of shares to nonresident entities through amalgamation, merger/demerger, acquisition etc.. The above guidelines will not apply to sectors/activities where no foreign investment caps have been established, that is, where 100% foreign investment is permitted under the Automatic route. Further, foreign investment shall include all types of foreign investments i.e. FDI, investment by FIIs, NRIs, ADRs, GDRs, Foreign Currency Convertible Bonds (FCCB) and fully, mandatorily and compulsorily convertible preference shares/debentures, regardless of whether the said investments have been made under Schedule 1, 2, 3 and 6 of FEMA (Transfer or Issue of Security by Persons Resident Outside India) Regulations. It should further be noted that foreign investors wishing to invest in certain sectors and businesses in India, may be required to invest at least a minimum prescribed amount as required by the applicable regulations. These sectors include, by way of example: x Non-Banking Financial Services; x Development of townships, housing, built up infrastructure and construction development projects. In the latter case, FDI Policy prescribes a series of conditions that should be fulfilled in order to allow foreign investments, such as the need to develop a certain minimum area, the need to invest a certain minimum amount, etc. - 26 -


These conditions are set in order to avoid speculations in certain sectors such as Real Estate and Multi Brand Retail. §. 7KH DPHQGHG GHILQLWLRQ RI v&RQWUROw 7KH &RPSDQLHV $FW KDV UHYLVHG WKH GHILQLWLRQ RI ´&RQWURO¾ VR DV WR include the control which may be exercised inter-alia through management and policy decisions, shareholding, management rights, shareholder agreements and in order to ensure the alignment with the definition provided by the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 (SAST). The new definition therefore reads as follows: v&RQWUROw VKDOO LQFOXGH WKH ULJKW WR DSSRLQW D PDMRULW\ RI WKH GLUHFWRUV RU to control the management or policy decisions including by virtue of their shareholding or management rights or shareholders agreements or voting agreements4. The aforesaid amendment will definitely have an impact on the determination of direct and indirect foreign shareholding in an Indian entity owned or controlled by a resident or a non-resident. In fact, prior to the 2013 amendments, companies were considered to be ´FRQWUROOHG¾ E\ UHVLGHQW ,QGLDQ FLWL]HQV LI WKH ODWWHU KHOG D VWDNH LQ WKH company and had the power to appoint a majority of directors in that company. As a consequence the companies previously considered to be Indian companies may now be viewed as foreign controlled companies and therefore subject to FDI caps and other restrictions on downstream investments5. §.3. 0LFUR 6PDOO DQG 0HGLXP (QWHUSULVHV v060(Vw

In most emerging countries like India, Small Scale Industries (SSI) constitute an important and vital segment of the industrial sector. They play a significant role in the creation of employment, the use of resources and the generation of income and they further promote changes in a gradual and phased manner. It is for these reasons that SSI have been given an important place in the framework of Indian planning and investment policies. 4

Press Note 4 (2013 Series)

5http://articles.economictimes.indiatimes.com/2013-07-31/news/409156361fdi-policy-press-notes-

management-or-policy-decisions - 27 -


There exists several definitions of the term small and medium HQWHUSULVHV ´60(V¾ YDU\LQJ IURP FRuntry to country and varying between the sources reporting SME statistics. The commonly used criteria at an international level to define SMEs are the number of employees, total net assets, sales and investment level. In India, the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, ´MSMED¾ FODVVLILHV 60(V PDLQO\ LQ WZR &ODVVHV x Manufacturing Enterprises: the enterprises engaged in the manufacture or production of goods pertaining to any industry specified in the first schedule to the industries (Development and regulation Act, 1951) or employing plant and machinery in the process of value addition to the final product having a distinct name or character or use. The Manufacturing Enterprise is defined in terms of investment in Plant and Machinery; x Service Enterprises: the enterprises engaged in providing or rendering of services, which are defined in terms of investment in equipment. Investments in plant and machinery/equipment for manufacturing/service enterprises by a micro enterprise shall not exceed twenty five lakh rupees. Investments in plant and machinery/equipment for manufacturing/service enterprises by a medium enterprise should amount to more than five crore6 rupees but less than ten crore rupees. Investments in plant and machinery/equipment for manufacturing/service enterprises by a small enterprise should amount to more than twenty five lakh7 rupees but less than five crore rupees. In the case of the enterprises engaged in providing or rendering of services, as x investments in equipment by a micro enterprise shall not exceed ten lakh rupees; x investments in equipment by a small enterprise should be more than ten lakh rupees but less than two crore rupees; x investments in equipment by a medium enterprise should be more than two crore rupees but less than five crore rupees.

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Crore equivalent to 10.000.000,00. Lakh equivalent to 100.000,00. - 28 -


Historically, there have been limited options for small-scale undertakings in India to benefit from FDI. For instance, FDI was limited to 24% of the paid-up capital of the small scale unit. FDI beyond this limit was permissible only if the unit deregistered itself as small-scale. This policy has been relaxed by way of Press Note 6 of 2009, which permits micro and small enterprises to obtain FDI subject to the normal sectoral caps. Where an industrial undertaking manufactures items reserved for small scale industries (presently 21 items), prior Government approval is required for FDI in excess of 24%. RBI has vide its Circular dated February 20, 20148, allowed micro and small enterprises (MSEs) who have de-registered as small scale industry to sell participations to foreign investors to help them attract funds, determining that such companies may issue shares or convertible debentures to a person resident outside India. RBI has also allowed industrial units which are MSEs to issue shares in excess of 24% of its paid up capital with approval of the FIPB. As per extant RBI rules, small units may issue shares or convertible debentures to a person (other than a citizen of Bangladesh or Pakistan or Sri Lanka) or an entity outside India up to 24% of their paid-up capital if they have given up their small scale status. They can also issue shares or debentures if not engaged in manufacturing items reserved for small scale sectors. The RBI decision will help small units finance their expansion programme in the allowed sectors. §.4. A case study: changes in Single and Multi-Brand Retail Trading In the Indian context, retail trade has traditionally been categorized into 6LQJOH %UDQG 5HWDLO 7UDGLQJ ´6%57µ DQG 0XOWL-%UDQG 5HWDLO 7UDGLQJ ´0%57µ Till recently, FDI in retail (except under SBRT, with conditions) was not allowed in India. In other words, for a company to be able to obtain foreign funding, pURGXFWV VROG E\ LW WR WKH JHQHUDO SXEOLF QHHGHG WR EH RI D ´VLQJOH-EUDQGµ The GOI has now opened a gateway for foreign funding into the sector. In 1997, FDI in cash-and-carry (wholesale) with 100% ownership was allowed under the Government approval route. It was brought under the automatic route in 2006. FDI in MBRT retailing was prohibited in India.

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RBI/2013-14/498͒A.P. (DIR Series) Circular No.107 http://rbi.org.in/Scripts/Notification User.aspx?Mode=0&Id=8750 - 29 -


Until recently, FDI up to 100% was permitted under SBRT, with prior Government approval being a pre-requisite. However, in 2012 the regulations have been liberalized further as follows:

100%

Before 2012 Government Approval

After 2012 Up to 49%

Automatic

Above to 49% and up to 100%

Government Approval

The liberalization has allowed the entrance of IKEA and other retail giants in India9. The amendments introduced require the fulfilment of prescribed conditions to ensure that foreign investors make a genuine contribution to the development of Indian infrastructure and logistic. Press Note 1, 2012 prescribes that FDI in single brand retail will be subject to prior Government approval and subject to the following conditions: (a) 3URGXFWV WR EH VROG VKRXOG EH RI D 露6LQJOH %UDQG路 RQO\ (b) Products should be sold under the same brand internationally i.e. products should be sold under the same brand in one or more countries other than India; (c) 露6LQJOH %UDQG路 SURGXFW-retail trading would cover only products which are branded during manufacturing; (d) A non-resident entity or entities, whether owner of the brand or otherwise, shall be permitted to undertake single brand product retail trading in the country, for the specific brand, directly through a legally tenable agreement, with the brand owner for undertaking single brand product retail trading. The onus for ensuring compliance with this condition shall rest with the Indian entity carrying out singlebrand product retail trading in India. The investing entity shall provide evidence to this effect at the time of seeking approval, including a copy of the licensing/franchise/sub-license agreement, specifically indicating compliance with the above condition. The requisite evidence should be filed with the RBI for the automatic route and SIA/FIPB for cases involving approval; (e) In respect of proposals involving FDI beyond 51%, sourcing of 30% of the value of goods purchased, will be done from India, preferably from MSMEs, village and cottage industries, artisans and craftsmen, in all sectors. The quantum of domestic sourcing will be self-certified by the company, to be subsequently 9

http://profit.ndtv.com/news/corporates/article-cabinet-clears-ikeas-1-5-billion-euro-investment-plan321720 - 30 -


checked, by statutory auditors, from the duly certified accounts which the company will be required to maintain. This procurement requirement would have WR EH PHW LQ WKH ILUVW LQVWDQFH DV DQ DYHUDJH RI ILYH \HDUV¡ WRWDO YDOXH RI WKH JRRGV purchased, beginning l April of the year during which the first tranche of FDI is received. Thereafter, it would have to be met on an annual basis. For the purpose of ascertaining the sourcing requirement, the relevant entity would be the company, incorporated in India, which is the recipient of FDI for the purpose of carrying out single-brand product retail trading; (f) Retail trading, in any form, by means of e-commerce, would not be permissible, for companies with FDI, engaged in the activity of single-brand retail trading.; and (g) Applications seeking permission of the Government for FDI exceeding 49% in a company which proposes to undertake single brand retail trading in India would be made to Secretariat for Industrial Assistance (SIA) in the Department of Industrial Policy and Promotion. The applications would specifically indicate the SURGXFW SURGXFW FDWHJRULHV ZKLFK DUH SURSRVHG WR EH VROG XQGHU D ´6LQJOH %UDQG¾ $Q\ DGGLWLRQ WR WKH SURGXFW SURGXFW FDWHJRULHV WR EH VROG XQGHU ´6LQJOH %UDQG¾ would require a fresh approval of the Government. In case of FDI up to 49% the products/products categories proposed to be sold except food products would be provided to the RBI. As per Consolidated FDI Policy 2013, the FDI on MBRT is allowed up to 51% with prior government approval. Such permission will be subject to certain conditions, such as: (a) Fresh agricultural produce, including fruits, vegetables, flowers, grains, pulses, fresh poultry, fishery and meat products, may be unbranded; (b) Minimum amount to be brought in, as FDI, by the foreign investor, would be USD 100 million; (c) At least 50% of total FDI brought in the first tranche of USD 100 million VKDOO EH LQYHVWHG LQ œEDFNHQG LQIUDVWUXFWXUH¡ ZLWKLQ WKUHH \HDUV 7KH EDFNHQG infrastructure will include capital expenditure on all activities, excluding that on front end units; for instance backend infrastructure will include investment made towards processing, manufacturing, distribution, design improvement, quality control, packaging, logistics, storage, warehouse, agriculture market produce infrastructure etc. Expenditure on land cost and rentals, if any, will not be counted for purposes of backend infrastructure. Subsequent investment in the backend infrastructure would be made by MBRT retailer as needed, depending upon its business requirements; - 31 -


(d) At least 30% of the value of the procurement of manufactured / processed products purchased shall be sourced from Indian micro, small and medium enterprises, which have a total investment in plant and machinery not exceeding USD 2 million. This valuation refers to the value at the time of LQVWDOODWLRQ ZLWKRXW SURYLGLQJ IRU GHSUHFLDWLRQ 7KH œVPDOO LQGXVWU\¡ VWDWXV ZRXOG be reckoned only at the time of first engagement with the retailer and such LQGXVWU\ VKDOO FRQWLQXH WR TXDOLI\ DV D œVPDOO LQGXVWU\¡ IRU WKLV SXUSRVH HYHQ LI Lt outgrows the said investment of USD 2 million, during the course of its relationship with the said retailer. Sourcing from agricultural co-operatives and farmers co-operatives would also be considered in this category. The procurement requirement would KDYH WR EH PHW LQ WKH ILUVW LQVWDQFH DV DQ DYHUDJH RI ILYH \HDUV¡ total value of the manufactured/ processed products purchased beginning 1st April of the year during which the first tranche of FDI is received. Thereafter, it would have to be met on an annual basis; (e) Self-certification by the company, to ensure compliance of the conditions at serial nos. (b), (c) and (d) above, which could be cross-checked, as and when required. Accordingly, the investors shall maintain accounts, duly certified by statutory auditors; (f) Retail sales outlets may be set up only in cities with a population of more than 10 lakh as per 2011 Census or any other cities as per the decision of the respective state Governments, and may also cover an area of 10 kms around the municipal/urban agglomeration limits of such cities; retail locations will be restricted to conforming areas as per the Master /Zonal Plans of the concerned cities and provision will be made for requisite facilities such as transport connectivity and parking; (g) Government will have the first right to procurement of agricultural products; (h) The MBRT policy is an enabling policy only and the State Governments/Union Territories would be free to take their own decisions in regard to implementation of the policy. Therefore, retail sales outlets may be set up in those States/Union Territories which have agreed, or agree in future, to allow FDI in MBRT under this policy. The establishment of the retail sales outlets will be in compliance of applicable State/Union Territory laws/ regulations, such as the Shops and Establishments Act etc; (i) Retail trading, in any form, by means of e-commerce, would not be permissible, for companies with FDI, engaged in the activity of multi-brand retail trading; and - 32 -


(j) Applications would be processed in the DIPP, to determine whether the proposed investment satisfies the notified guidelines, before being considered by the FIPB for Government approval. However, foreign investment in e-commerce (SBRT and MBRT) is not permitted under the current FDI regime. §.5. Prospect for changes in FDI caps in 2014 'XULQJ WKH FKDQJHV WR ,QGLD¡V )', 3ROLF\ DUH DOUHDG\ EHHQ SURPSWHG In 2013, the FDI flows into India grew 17% in 2013 to $ 28 billion despite unexpected capital outflows in the middle of the year, according to a United Nations report10. Last year, the GOI liberalized FDI caps in a number of key sectors including telecom, asset reconstruction and credit information. These changes inspired a number of proposals from firms seeking to increase investment in the country. In particular, FDI caps and FII prohibition in the defence sector may soon EH UHOD[HG IRU LQYHVWPHQW SURPRWLQJ WKH GHYHORSPHQW RI ´VWDWH-of-the-DUW¾ military technology. Another change could be in reference to e-commerce. The biggest issue is whether to only liberalize e-commerce in goods, or to include services as well. Currently, 100 percent FDI is permitted only in business-to-business (B2B) e-commerce, while FDI in business-to-consumer (B2C) e-commerce remains strictly prohibited11. Other sources have also suggested that the government will soon allow FDI in high-speed rail and other construction projects in early 2014. While DIPP will de-license and de-reserve a few areas while liberalizing FDI in the railway sector, train operations and safety will remain off-limits for non-GRPHVWLF FRPSDQLHV )', ZRXOG EH DOORZHG LQ WKH ´VXE-urban corridor, highspeed train systems and dedicated freight line projects implemented in PPP (public SULYDWH SDUWQHUVKLS PRGH ¾ 7KH GHILQLWLRQ RI ´LQIUDVWUXFWXUH¾ LV DOVR H[SHFWHG WR be widened by including railway lines and railway sidings.

10

http://articles.economictimes.indiatimes.com/2014-01-29/news/467825071most-fdi-fdi-recoveryglobal-fdi 11http://www.india-briefing.com/news/india-liberalize-fdi-ecommerce-railways-construction-7297. html/#sthash.PVdGYf6W.dpuf - 33 -


ยง.6. The long way ahead India is becoming, year by year, one of the most important countries to do business with. The policy is still changing and this could be a problem for the investors who would be not so confident with the existing policies and regulations. In this context, foreign investors should be familiar with all these investments regulations before deciding to invest in regulated sectors.

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Il mercato brasiliano e la crisi economica internazionale: spunti di riflessione Sara Fochi, Marco Beghini, Elisabetta Zucchini* §.1. Uno sguardo al contesto macroeconomico Il Brasile, negli ultimi anni in particolare, ha VXVFLWDWR O¡LQWHUHVVH GL HFRQRPLVWL LPSUHQGLWRUL H XRPLQL G¡DIIDUL &RPSOLFH XQD FUHVFLWD HFRQRPLFD FKH nel 2010, è giunta ad un tasso annuo pari al 7,5 per cento1, il Paese è riuscito ad DWWUDUUH XQ FRQVLGHUHYROH IOXVVR GL FDSLWDOL G¡LQYHVWLPHQWR GD GLversi Paesi c.d. ´LQGXVWULDOL]]DWL¾ 7UD TXHVWL O¡,WDOLD ULVXOWD HVVHUH XQR GHL SULQFLSDOL LQYHVWLWRUL stranieri2. Tuttavia, sebbene ad avviso di alcuni economisti3 il Brasile dovrebbe divenire ² entro il 2050 ² la quarta potenza economica su scala mondiale, il ritmo di crescita evidenziato nel 2010 sembra essersi contratto nel periodo piÚ recente. Secondo i dati resi disponibili dal Fondo Monetario Internazionale (FMI) 4, O¡HFRQRPLD GHO Paese è cresciuta ad un tasso annuo del 2,3 per cento nel 2013; si attHQGRQR WDVVL GL FUHVFLWD DQQXL ULVSHWWLYDPHQWH QHO H SDUL DOO¡ H DO 2,7 per cento. Questo rallentamento della crescita economica, in ogni caso, ha coinvolto ² seppure con sfumature diverse ² anche altri Paesi che, ad avviso di una parte dell¡establishment GRYUHEEHUR DVVXPHUH XQ SHVR FRQVLGHUHYROH QHOO¡HFRQRPLD internazionale. La Russia, a titolo esemplificativo, ha raggiunto un tasso annuo di FUHVFLWD SDUL DOO¡ SHU FHQWR QHO VHFRQGR L GDWL SUHYLVLRQDOL GHO )0, WXWWDYLD nel 2014 e 2015 la crescita del Paese dovrebbe consolidarsi ad un tasso annuo GHOO¡ H GHO SHU FHQWR

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Enumera Associati: Dott.ssa Sara Fochi, Dott. Marco Beghini, Dott.ssa Elisabetta Zucchini 6L YHGD D TXHVWR SURSRVLWR ´Country statistical profiles: key tables from OECD¾ OECD, 2013, (link:http://www.oecdilibrary.org/docserver/download/191100371e1t005.pdf?expires=139878577 5&id=id&accname=freeContent&checksum=0023E03D26ED2269DBF439EF4310D554). 2 Si veda, Brasile: SACE Risk Index 2013 D FXUD GHOO¡8IILFLR 6WXGL GL ´6$&(¾ 3 6L YHGD ´Dreaming with BRICs: The Path to 2050¾ 5HOD]LRQH GHOOD EDQFD GL LQYHVWLPHQWL Goldman Sachs H 'D 5ROG ´Dopo i Brics arrivano i Mint: emergenti pronti alla ripartenza nonostante la recente frenata¾ DUWLFROR WUDWWR GD ´,O 6ROH 2UH¾ GHO aprile 2014. 4 6L YHGD ´Subdued growth in Latin America for 2014¾ DUWLFROR WUDWWR GDO VLWR GHO )RQGR Monetario Internazionale (FMI) (link: http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2014/car 042414b.htm). 1

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Le ragioni di tale contrazione sono state motivo di dibattito e approfondimento. In questa sede, per motivi di tempo nonchĂŠ di competenze richieste, ci limitiamo a riassumere le principali cause individuate da una parte degli economisti5. In particolare: x calo dei prezzi delle materie prime6. Il Brasile, come altri Paesi GHOO¡$PHULFD /DWLQD q XQ LPSRUWDQWH HVSRUWDWRUH GL PDWHULH SULPH ,O FDOR GHOOD domanda di talune di queste risorse da parte di partner commerciali come la Cina, è stato motivo di un ridimensionamento dei prezzi; x GLIILFROWĂƒ QHOOuLQWUDSUHQGHUH ULIRUPH HFRnomiche strutturali finalizzate a dare maggiore impulso alla crescita. In particolare, il Brasile dispone di un apparato di infrastrutture (ferrovie, aeroporti, strade, ecc.) che necessita ancora di importanti investimenti, e da cui conseguono spesso elevati costi di trasporto. Il sistema burocratico, inoltre, appare ancora piuttosto complesso e flemmatico; x pressione fiscale elevata. L¡DOLTXRWD G¡LPSRVWD VXO UHGGLWR GHOOH VRFLHWj F G ´,53-Âľ q SDUL DO SHU FHQWR FRPSRVWD GD XQ¡DOLTXRWD GL EDVH SDUL DO 15 per cento e da una addizionale del 10 per cento qualora il reddito superi una certa soglia7. Inoltre, la legislazione fiscale del Paese prevede un contributo VRFLDOH F G ´&6//Âľ SDUL DO SHU FHQWR GHOO¡XWLOH UHDOL]]DWR 'L FRQVHJXHQ]D OD tassazione del suddetto reddito può arrivare al 34 per cento. Si osserva inoltre FKH D SDUWLUH GDO ƒ PDJJLR O¡DOLTXRWD GHO FRQWULEXWR VRFLDOH GL FXL VRSUD q stata incrementata dal 9 al 15 per cento nel caso in cui il contribuente sia un istituto finanziario, una societĂ di assicurazioni privata o una societĂ di capitalizzazione8; x minore spinta alla crescita dei consumi 9. Il ritmo con cui i consumi sono cresciuti negli ultimi dieci anni non sembra essere sostenibile nel lungo periodo per almeno due ragioni: (a) non è prevedibile, anzitutto, che la massa salariale 5 Si veda, TYSON ´Mercati emergenti volatili ma ancora promettentiÂľ DUWLFROR WUDWWR GD ´,O 6ROH 2UHÂľ GHO DSULOH H 'D 5ROG ´Dopo i Brics arrivano i Mint: emergenti pronti alla ripartenza nonostante la recente frenataÂľ DUWLFROR WUDWWR GD ´,O 6ROH 2UHÂľ GHO DSULOH 6 6L YHGD ´Subdued growth in Latin America for 2014Âľ DUWLFROR WUDWWR GDO VLWR GHO )RQGR Monetario Internazionale (FMI) (link: http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2014/car 042414b.htm). 7 Tale soglia, ad oggi, è fissata nella misura di 240.000 BRL annui. 8 Si veda, ROLLE e MEJNARDI ´BrasileÂľ LQ )LVFDOLWj ,QWHUQD]LRQDOH Q GHO S H &RQWH H 3DSX]]L ´Brasile. Scheda PaeseÂľ DUWLFROR WUDWWR GD ´)LVFR 2JJLÂľ GL RWWREUH OLQN http://www.fiscooggi.it/dal-mondo/schede-Paese/articolo/scheda-Paese-il-brasile). 9 Si veda Guida al mercato: Brasile 2012 D FXUD GHOO¡´$JHQ]LD SHU OD SURPR]LRQH DOO¡HVWHUR H O¡LQWHUQD]LRQDOL]]D]LRQH GHOOH LPSUHVH LWDOLDQHÂľ

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continui a crescere come negli ultimi anni, anche in considerazione del fatto che il Paese presenta un buon livello di impiego 10; (b) sembra difficile che il credito al consumo possa continuare ad espandersi come negli ultimi anni; x deficit delle partite correnti11. Il Brasile, nel 2013, ha ulteriormente incrementato il differenziale ² positivo ² tra importazioni ed esportazioni. Alla luce di quanto sopra, il rallentamento della crescita economica del Brasile appare dunque riconducibile, almeno in parte, a fattori economici legati al contesto internazionale. Il riferimento è, soprattutto, al prezzo delle materie prime: prima della crisi internazionale, prezzi elevati avevano consentito XQ¡HVSDQVLRQH GHOla domanda interna senza che da ciò conseguisse uno squilibrio delle partite correnti 12. In secondo luogo, sembrano pesare anche DOFXQH LPSRUWDQWL YDULDELOL OHJDWH DOO¡HFRQRPLD QD]LRQDOH LO ULFRUVR DG DOFXQH OHYH TXDOL O¡LQQDO]DPHQWR GHO OLYHOOR VDODULDOH e una politica di espansione del credito, appare oggi piÚ limitato. Questi fattori hanno ² di recente ² LQGRWWR O¡DJHQ]LD GL rating ´6WDQGDUG 3RRU¡V¾ DG RSHUDUH XQ GHFODVVDPHQWR GHO 3DHVH GD BBB a BBB-, ovvero il OLYHOOR PLQLPR WUD L UDWLQJ ´GD LQYHVWLPHQWR¾ ,Q SDUWLFRODUH O¡$JHQ]LD KD PRWLYDWR WDOH GHFODVVDPHQWR DUJRPHQWDQGR FRPH LO GHILFLW ´ILVFDOH¾ H GHOOH ´SDUWLWH FRUUHQWL¾ HYLGHQ]L XQD ILVLRORJLFD QHFHVVLWj GL FDSLWDOL ILQDQ]LDUL GL provenienza estera13. Nonostante la contrazione della crescita economica, il Brasile resta un mercato cui le imprese italiane devono necessariamente guardare, anche in considerazione del peso che esso potrebbe rivestire negli anni a venire. Il 3DHVH IUD OH HFRQRPLH HPHUJHQWL R SHU FKL SUHIHULVFH IUD L 3DHVL F G ´%rics¾ UHVWD XQR GL TXHOOL FRQ LO PLJOLRU ´business climate¾ VL q ULGRWWR LO ULVFKLR GL mancato pagamento sia per le grandi imprese (-12 per cento), sia per le Pmi (-29 per cento); i rischi di instabilità politico-normativa sono diminuiti in

Il tasso di disoccupazione si attesta nel 2012 intorno al 6 per cento, rispetto al 13 per cento del 2003. 11 6L YHGD ´Gli otto Paesi che fanno tremare i mercati globali¾ DUWLFROR WUDWWR GD ´,O 6ROH 2UH¾ (link: http://www.ilsole24ore.com/art/2014/2014-01-26/gli-otto-Paesi-che-fanno-tremare-mercatiglobali-brasile-163742.shtml?uuid=ABqoSLs). 12 Si veda Guida al mercato: Brasile 2012 D FXUD GHOO¡´$JHQ]LD SHU OD SURPR]LRQH DOO¡HVWHUR H O¡LQWHUQD]LRQDOL]]D]LRQH GHOOH LPSUHVH LWDOLDQH¾ 13 Si veda SORRENTINO ´S&P declassa il Brasile: credibilità fiscale sistematicamente indebolita¾ DUWLFROR WUDWWR GD ´,O 6ROH 2UH¾ GHO PDU]R 10

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riferimento agli espropri (-20 per cento), alle violazioni di contratto (-20 per cento) ed alle restrizioni sul trasferimento di capitali (-12 per cento)14. §.2. Le opportunità di investimento /¡,WDOLD UDSSUHVHQWD O¡RWWDYR partner commerciale del Brasile, seconda, tra i Paesi GHOO¡8QLRQH (XURSHD VROR DOOD *HUPDQLD15. Nel 2012, nonostante il contesto di crisi economica internazionale, il trend delle esportazioni italiane in Brasile è ULPDVWR SUHVVRFKp LQYDULDWR /¡,WDOLD LQROWUH q presente tra i principali investitori: al momento risultano 520 imprese in loco controllate da consociate italiane, la metà delle quali attive nel settore manifatturiero. /¡H[SRUW LWDOLDQR q SULQFLSDOPHQWH FRPSRVWR GD x meccanica strumentale (a titolo esemplificativo, macchine utensili per la lavorazione di materie plastiche, dei metalli, della ceramica, del cuoio, delle calzature, del legno e dei prodotti tessili); x prodotti chimici; x autoveicoli. 2OWUH DL VHWWRUL QHL TXDOL O¡export risulta essere ben consolidato, il mercato brasiliano presenta importanti prospettive in settori strategici come quello delle WHOHFRPXQLFD]LRQL GHOO¡HQHUJLD H GHOOH LQIUDVWUXWWXUH Le opportunità per le Pmi, invece, possono essere individuate nei settori ad alto contenuto tecnologico (a titolo esemplificativo, gestione della sicurezza, tecnologie medicali/ospedaliere e ambientali) e nel mercato delle attrezzature FROOHJDWH DOOD ILOLHUD GHOO¡agro-industria GHOO¡alimentare H GHOO¡Lmballaggio16. Per i beni di consumo di alto livello (moda, calzature, casa e arredo), a parte le grandi griffe affermate a livello internazionale, le Pmi risultano maggiormente limitate dalle tariffe e dal carattere protezionistico del mercato brasiliano, nonostante 14 Si veda, GARIONI e ZAHALKA ´Il Brasile come il nuovo Eldorado¾ LQ ´)LVFDOLWj H FRPPHUFLR LQWHUQD]LRQDOH¾ Q GHO S 15 Si veda, GARIONI e ZAHALKA ´Il Brasile come il nuovo Eldorado¾ LQ ´)LVFDOLWj H FRPPHUFLR LQWHUQD]LRQDOH¾ Q GHO S H OH VWDWLVWLFKH WUDWWH GDO VLWR GHOO¡$PEDVFLDWD G¡,WDOLD D %UDVLOLD (link: http://www.ambbrasilia.esteri.it/Ambasciata_Brasilia/Menu/I_rapporti_bilaterali/Cooperazione_ HFRQRPLFD QRQFKp L GDWL UHVL GLVSRQLELOL GD ´2EVHUYDWRU\ RI (FRQRPLF &RPSOH[LW\¾ OLQN http://atlas.media.mit.edu/profile/country/bra/). 16 Si veda Guida al mercato: Brasile 2012 D FXUD GHOO¡´$JHQ]LD SHU OD SURPR]LRQH DOO¡HVWero e O¡LQWHUQD]LRQDOL]]D]LRQH GHOOH LPSUHVH LWDOLDQH¾

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presentino un prodotto di qualità ineccepibile. Altri settori che potrebbero rivelarsi di fondamentale interesse per le Pmi italiane possono essere quelli del marmo e del granito, della nautica da diporto GHOO¡edilizia H GHOO¡architettura17. Sino al periodo piÚ recente, tuttavia, gran parte del sistema produttivo LWDOLDQR KD SXQWDWR SUHYDOHQWHPHQWH DG XQ DXPHQWR GHOO¡export verso il Brasile, senza al contempo utilizzare appieno le opportunità derivanti dallo stabilimento in loco di attività economiche. Questo approccio, tuttavia, ha evidenziato qualche OLPLWH DQFKH LQ FRQVLGHUD]LRQH GHO IDWWR FKH L PDUJLQL GL FUHVFLWD GHOO¡H[SRUW appaiono oggi limitati dalla progressiva industrializzazione e specializzazione GHOO¡LQGXVWULD EUDVLOLDQD 'L FRQVHJXHQ]D DOOR VFRSR GL SURVHJXLUH OD FUHVFLWD LQ questo mercato, è bene rafforzare la presenza in loco attraverso investimenti diretti, accordi di collaborazione industriale o joint ventures. Alcune Pmi italiane sembrano aver assimilato questo concetto: in buona sostanza, un approccio ´PRUGL H IXJJL¾ QRQ ULVXOta piÚ essere redditizio in un simile mercato. Risulta pertanto fondamentale strutturarsi e concepire piani di sviluppo di medio ² lungo termine per riuscire a fronteggiare la concorrenza internazionale. Nei settori di maggiore interesse già operano con successo importanti imprese italiane, le quali si sono pioneristicamente stabilite in Brasile in tempi in cui gran parte del nostro sistema produttivo non aveva ancora raggiunto la maturità necessaria per affrontare sfide globali e che progressivamente hanno HVHUFLWDWR XQ HIIHWWR WUDLQR VXO UHVWR GHOO¡LQGXVWULD LWDOLDQD18. Pirelli, presente con filiali produttive e commerciali in Brasile da oltre 80 anni, ha investito nel Paese nel triennio 2009-2011 oltre 200 milioni di USD in innovazione tecnologica e incremento della capacità produttiva e sta valutando un ulteriore approfondimento della propria presenza. Gli stabilimenti della Pirelli (produzione di pneumatici per automobili e per camion e corde metalliche di acciaio per la catena produttiva degli pneumatici) sono ubicati negli stati di Bahia, San Paolo e Rio Grande do Sul. La distribuzione è però cosÏ capillare che il 50 per cento delle auto e quasi il 100 per cento delle motociclette prodotte in Brasile escono dalle fabbriche con pneumatici Pirelli. Il Brasile contribuisce al 60 per cento del fatturato Pirelli in America Latina.

di sviluppo industriale del sistema Italia in Brasile¾ D FXUD GL ´.30*¾ &RQILQGXVWULD H $PEDVFLDWD G¡,WDOLD %UDVLOLD 18 Si veda Guida al mercato: Brasile 2012, a cura GHOO¡´$JHQ]LD SHU OD SURPR]LRQH DOO¡HVWHUR H O¡LQWHUQD]LRQDOL]]D]LRQH GHOOH LPSUHVH LWDOLDQH¾ 17 6L YHGD ´Modello

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Il Gruppo Fiat, tra i leader di mercato in Brasile, nel 2011 ha inaugurato una nuova fabbrica di macchine agricole a Sorocaba (San Paolo) ed ha avviato, attraverso IVECO, la produzione di veicoli blindati per l¡esercito brasiliano. Inoltre la Fiat ha annunciato che investirà in Brasile circa 4,5 miliardi di euro nel prossimo quinquennio. Al solo settore auto, tra il 2011 e il 2015, sarà destinata una cifra compresa tra i tre e i quattro miliardi di euro, gran parte dei quali necessari alla costruzione di un nuovo stabilimento per la produzione di automobili nello Stato di Pernambuco, già iniziato. Il budget trarrà origine dai profitti brasiliani della multinazionale italiana, con un possibile sostegno da parte della Banca nazionale per lo sviluppo economico e sociale (BNDES). Si tratta del piÚ consistente investimento mai stanziato dal Lingotto in un periodo di cinque anni. L¡apporto annuale di quasi un miliardo di euro sarà esattamente doppio rispetto a quello conferito negli anni tra il 2008 e il 2010. Oltre alle auto, ne saranno interessate le divisioni delle macchine agricole, camion e componenti. Telecom Italia è uno dei quattro operatori di telefonia mobile in Brasile. Il Gruppo si è recentemente aggiudicato una gara del valore di oltre 15 milioni di euro per la fornitura di telefonia mobile nel governo dello Stato di San Paolo. Il Gruppo, inoltre, si è rafforzato in Brasile mediante la controllata Tim Participacoes, acquistata dalla Companhia Brasiliana de Energia Aes Atimus per 700 milioni di euro. Aes Atimus è proprietaria di una rete in fibra ottica negli stati di San Paolo e Rio de Janeiro. La rete di questa società ha un¡estensione di 5500 km che copre 21 comuni del tessuto urbano allargato di San Paolo e Rio. Sono previste sinergie in termini di spese e investimenti per 1 miliardo di reais in tre anni. L¡infrastruttura acquisita consentirà anche a Tim Participacoes di rafforzare lo sviluppo della rete mobile grazie a collegamenti in fibra ottica delle stazioni di trasmissione, permettendo di estendere i servizi di broadband mobile. L¡infrastruttura di Aes Atimus si integra infatti con quella di Intelig, acquisita nel 2009, consentendo un forte sviluppo della sua offerta corporate. Inoltre il gruppo potrà beneficiare di sinergie tramite l¡internazionalizzazione dell¡infrastruttura d¡accesso di Aes Atimus, facendo venir meno l¡esigenza di affitto dei collegamenti da altri operatori19.

Si veda Guida al mercato: Brasile 2012 D FXUD GHOO¡´$JHQ]LD SHU OD SURPR]LRQH DOO¡HVWHUR H O¡LQWHUQD]LRQDOL]]D]LRQH GHOOH LPSUHVH LWDOLDQH¾ 19

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§.3. Gli investimenti esteri: alcune informazioni di carattere generale Come abbiamo avuto modo di argomentare, le imprese italiane possono operare in Brasile in via diretta, mediante società consociate, oppure in via indiretta, ad esempio per il tramite di società affiliate o joint ventures20. Prima di analizzare gli strumenti giuridici disponibili in tal senso, è bene tuttavia operare alcune precisazioni. Innanzitutto, è bene definire il concetto di capitale straniero: tenendo conto la normativa in materia vigente, si può affermare che esso FRPSUHQGD ´i beni e gli attrezzi, entrati nel Paese senza dispendio iniziale di divise, destinati alla produzione di beni e servizi, nonchÊ le risorse finanziare o monetarie introdotte nel Paese al fine di essere utilizzate nelle attività economiche, a patto che, in entrambe le ipotesi, appartengano a persone fisiche o giuridiche residenti, GRPLFLOLDWH R FRQ VHGH DOOuHVWHUR¾ Il capitale straniero deve essere registrato in Brasile mediante un sistema LQIRUPDWLYR JHVWLWR GDO ´%DQFR &HQWUDO ² 6LVEDFHQ¾21. Tutti gli investimenti posti in essere da soggetti non residenti, infatti, devono essere registrati presso il ´%DQFR &HQWUDO GR %UDVLO¾ WDOH UHJLVWUD]LRQH q HVVHQ]LDOH SHU OD ULPHVVD GHL SURILWWL DOO¡HVWHUR R SHU LO ULPSDWULR GL FDSLWDOH H OD UHJLVWUD]LRQH Gi reinvestimenti di profitti. Si considerano investimenti diretti esteri, in particolare, le partecipazioni permanenti in aziende residenti nel Paese o, secondo le pratiche di mercato, le SDUWHFLSD]LRQL FRQ ´DQLPR GL SHUPDQHQ]D¾ UHDOL]]DWH GD LQYHVWLWRUL Qon residenti ² siano essi persone fisiche o giuridiche ² WUDPLWH O¡DFTXLVWR GL SURSULHWj GL D]LRQL R quote rappresentative del capitale sociale di aziende brasiliane, nonchÊ il capitale allocato di aziende straniere autorizzate ad operare in Brasile. Tanto premesso, gli strumenti giuridici mediante i quali è possibile realizzare investimenti diretti sono multipli. In questo senso, la normativa brasiliana prevede e regola diverse forme societarie, che si dividono tra: società con personalità giuridica e senza personalità giuridica. Inoltre, se si considera il loro scopo, le società si suddividono in: società lucrative F G ´VRFLHGDGH HPSUHViULD¾ RYYHUR SHUVRQH

Si veda v&RQVRODWR *HQHUDOH Gu,WDOLD D 5LR GH -DQHLURw (link: http://www.consriodejaneiro. esteri.it/Consolato_RioDeJaneiro). 21 Si veda, MIOTTI ´Investimenti diretti esteri in Brasile: strumenti giuridici e aspetti fiscali¾ LQ Commercio internazionale, n. 9 del 2009, p. 11. 20

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giuridiche che esercitano professionalmente attivitĂ economica, organizzata con lo scopo di lucro o di risultato economico, finalizzata alla produzione o scambio di beni e servizi, e societĂ semplici F G ´VRFLHGDGH VLPSOHVÂľ FKH QRQ HVHUFLWDQR attivitĂ economica organizzata, ma perseguono uno scopo mutualistico, alla stregua GHOOH ´FRRSHUDWLYHÂľ LWDOLDQH /D VRFLHWj SHU D]LRQL ULHQWUD SHU GHILQL]LRQH WUD OH VRFLHWj F G ´HPSUHViULDÂľ RYYHUR D VFRSR OXFUDWLYR 22. Avendo riguardo al rilievo che assumono le persone dei soci, invece, le societĂ si dividono in societĂ di persone e societĂ di capitali, alla stregua di quanto avviene in Italia. La societĂ acquista la personalitĂ giuridica attraverso l¡iscrizione degli atti costitutivi negli appositi registri e secondo le forme di legge: l¡´empresarioÂľ LQWHVR come chi esercita professionalmente attivitĂ economica organizzata ai fini della SURGX]LRQH R GHOOD FLUFROD]LRQH GL EHQL R GL VHUYL]L H OD VRFLHWj ´empresĂĄriaÂľ VL LVFULYRQR DO UHJLVWUR GHOOH LPSUHVH F G ´5HJLVWUR SXEOLFR GH HPSUHVDV PHUFDQWLV SUHVVR OH -XQWDV FRPHUFLDLVÂľ OH VRFLHWj VHPSOLFL LQYece, si iscrivono al registro civile delle persone giuridiche. Ăˆ evidente che la mancata iscrizione nei registri, oltre al mancato riconoscimento della societĂ quale persona giuridica, comporta molteplici effetti negativi, tra i quali O¡LUUHJRODULWj la clandestinitĂ e la responsabilitĂ illimitata per le obbligazioni assunte. Ciò detto, è bene rilevare come le societĂ estere, per poter operare in Brasile, necessitano di una autorizzazione del Governo Federale, che viene richiesta mediante una apposita domanGD GD LQROWUDUH DO ´'HSDUWDPHQWR 1DFLRQDO GH 5HJLVWUR GR &RPpUFLRÂľ '15& /H GXH IRUPH VRFLHWDULH SL GLIIXVH VRQR OD F G ´sociedade anĂ´nimaÂľ HTXLYDOHQWH DOOD QRVWUD VRFLHWj SHU D]LRQL H OD F G ´sociedade limitadaÂľ HTXLYDOHQWH alla nostra societĂ a responsabilitĂ limitata). Nella prima forma il capitale è suddiviso in azioni e ciascuno dei soci è obbligato limitatamente alla quota azionaria sottoscritta o acquistata. Per la costituzione di una simile forma societaria, occorre la sottoscrizione delle azioni del capitale da parte di almeno due persone. Inoltre, occorre il versamento immediato di almeno il 10 per cento del prezzo di emissione delle azioni sottoscritte (a eccezione dei casi in cui la legge richieda una percentuale piĂš elevata). Il deposito in valuta, inoltre, dovrĂ essere effettuato presso una banca DXWRUL]]DWD GDOOD &YP F G ´&RPPLVVmR GH 9DORUHV 0RELOLiULRVÂľ RUJDQR HTXLYDOHQWH alla Consob in Italia). Le societĂ anonime sono suddivise in societĂ aperte, i cui valori Si veda, MIOTTI ´Investimenti diretti esteri in Brasile: strumenti giuridici e aspetti fiscaliÂľ LQ Commercio internazionale, n. 9 del 2009, p. 11. 22

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sono negoziati nel mercato di valori mobiliari, sotto il controllo della Cvm, e società chiuse, che non ricorrono al pubblico per la raccolta di fondi, ma ottengono le loro risorse dai propri azionisti o sottoscrittori23. $QFKH QHOOD VHFRQGD IRUPD VRFLHWDULD RYYHUR OD F G ´sociedade limitada¾ la responsabilità di ogni socio è limitata al valore delle sue quote, sebbene tutti rispondano solidalmente per l¡integrazione del capitale sociale. Essa deve essere costituita con la partecipazione di almeno due soci, persone fisiche o giuridiche. Non è necessaria la cittadinanza brasiliana o la residenza in Brasile per assumere la qualità di socio. Va rilevato che la legislazione brasiliana non esige la sottoscrizione o il deposito di un capitale sociale minimo per la costituzione della società , diversamente da quanto è previsto dalle legislazioni di altri Paesi. Come chiarito, ogni socio contribuisce con una parte del capitale sociale, ed è direttamente responsabile per la quota che ha sottoscritto e solidalmente responsabile per la parte sottoscritta, ma non ancora versata, dagli altri soci. Una volta versate tutte le quote, nessuno dei soci sarà obbligato a rispondere con i suoi beni per le obbligazioni sociali: la responsabilità di ciascun socio, in questo modo, si limiterà al valore della quota conferita. I conferimenti dei soci possono avvenire in valuta o in beni entro il termine fissato dal contratto sociale. 3HU TXDQWR FRQFHUQH LQYHFH OH IRUPH GL LQYHVWLPHQWR ´LQGLUHWWH¾ VL ULOHYD come l¡ordinamento giuridico brasiliano non contempli specificamente la figura della joint venture. Ciò nonostante, si possono costituire joint ventures che assumeranno una delle forme societarie previste dalla normativa nazionale ed in particolare: x joint venture societaria, con la costituzione di una nuova società ; oppure x joint venture contrattuale, con la quale delle imprese decidono di cooperare al fine di svolgere attività per un progetto comune. §.4. Considerazioni finali Questo breve approfondimento sul contesto economico brasiliano QHOO¡RGLHUQR scenario di crisi economica internazionale, per quanto non avesse alcuna pretesa di esaustività , ci ha comunque permesso di tracciare un quadro Si veda, MIOTTI ´Investimenti diretti esteri in Brasile: strumenti giuridici e aspetti fiscali¾ in Commercio internazionale, n. 9 del 2009, p. 11. 23

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G¡LQVLHPH FLUFD OH SULQFLSDOL FULWLFLWj HG RSSRUWXQLWj FKH VL SURVSHWWDQR SHU JOL investitori stranieri. In modo particolare: x il mercato brasiliano, come altri mercati internazionali, sembra scontare un inevitabile rallentamento dovuto alla crisi economica globale. Ciò nonostante siamo indotti a ritenere che, anche a fronte di alcune criticità ² di natura diversa ² emerse nel corso della trattazione, le imprese italiane dovrebbero (o, in alcuni casi, avrebbero dovuto) guardare con interesse un mercato che sembra destinato a ricoprire un peso considerevole nel contesto internazionale; x a differenza di quanto avvenuto in passato, ad avviso di diversi analisti, O¡DSSURFFLR G¡LQYHVWLPHQWR FXL RJJL VDUHEEH QHFHVVDULR SURSHQGHUH q TXHOOR FKH prevede lo stabilimento in loco delle attività imprenditoriali. Infatti, come emerso LQ SUHFHGHQ]D L PDUJLQL GL FUHVFLWD GHOO¡H[SRUW appaiono limitati dalla progressiva LQGXVWULDOL]]D]LRQH H VSHFLDOL]]D]LRQH GHOO¡LQGXVWULD EUDVLOLDQD x gli investimenti imprenditoriali in Brasile sono subordinati ad una serie di adempimenti formali. Tra questi, in particolare, abbiamo avuto modo di rilevare come gli investimenti posti in essere da soggetti non residenti devono essere UHJLVWUDWL SUHVVR LO ´%DQFR &HQWUDO GR %UDVLO¾ PHQWUH OH VRFLHWj QRQ UHVLGHQWL necessitano di una autorizzazione del Governo Federale che deve essere richiesta mediante apposLWD GRPDQGD DO ´'HSDUWDPHQWR 1DFLRQDO GH 5HJLVWUR GR &RPpUFLR¾ '15& x indicazioni particolarmente puntuali ed esaustive in merito ad adempimenti e documentazione richiesta per gli investimenti in Brasile, sono fornite da alcuni enti. Si segnalano, in particolare: &RQVRODWR *HQHUDOH Gu,WDOLD D 5LR GH -DQHLUR, Consolato Generale del Brasile a Roma e a Milano, 8IILFL GHO v%DQFR GR %UDVLOw D Roma e Milano.

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Alcune note sui rischi, le opportunità ed i regolamenti delle operazioni FRQ OuHVWHUR Alfonso Santilli* Per operare sui mercati esteri è necessario effettuare delle valutazioni più complesse e considerare dei fattori molto spesso estranei alla realtà domestica. Basti pensare al ´Rischio Paeseµ non presente nelle operazioni nazionali , al ´Rischio Cambioµ ecc., che si affiancano al ´Rischio Commercialeµ detto anche ´Rischio controparteµ che, invece, è presente anche nelle operazioni domestiche. Il ´Rischio Paeseµ che è quello, come detto, estraneo alle transazioni domestiche molto semplicemente potrebbe essere definito come: vquel pericolo che gli averi/crediti posseduti/vantati da un Soggetto in un Paese diverso da quello di appartenenza non possano essere rimpatriati a causa di avvenimenti che, anche parzialmente, dipendano dal Governo locale e non siano influenzati da persone ed imprese private.w Si corre questo rischio, che deve essere sempre tenuto presente, QHOO·DPELWR GL XQ·RSHUD]LRQH WUDQVD]LRQDOH Infatti la situazione politica del Paese della controparte (sia essa compratore che venditore) può subire variazioni rilevanti per cause a volte imponderabili. Basti pensare a stravolgimenti politici, che negli ultimi tempi hanno visto vacillare e modificare completamente status politici ormai vecchi di decenni. Ad esempio i fatti della primavera Araba che dalla fine del 2010 ai primi mesi del 2011 hanno cambiato OR VFHQDULR JHRSROLWLFR GL XQ·LQWHUD UHJLRQH &KL SRWHYD LPPDJLQDUH D VHWWHPEUH del 2010 che dal febbraio del 2011 (con culmine al 20 ottobre 2011 con la morte del Colonnello Gheddafi) si sgretolasse un regime nato nel 1969 e che per anni, fino a pochi mesi prima appunto delle rivolte, era addirittura FRQVLGHUDWR O·DJR GHOOD ELODQFLD GHOO·LQWHUD DUHD proprio per la sua stabilità dimostrata nel corso degli anni? Oppure la destabilizzazione del regime Egiziano che si potrebbe far ULVDOLUH DO FRQ O·DYYHQWR GHO FRORQQHOOR 1DVVHU DO VXR VXFFHVVRUH 6DGDW R DOO·XOWLPR 3UHVLGHQWH 0XEDUDN VXFFHGXWR a Sadat nel 1981 e che è stato costretto alle dimissioni nel febbraio del 2011. Certo la nazione Egiziana ha subito nel tempo più travagli ma dal punto di vista politico la stabilità poteva *

Dott. Alfonso Santilli. Responsabile Direzione Estero Banca Popolare di Vicenza. Presidente CredimpexItalia. Membro della Banking Commission della Camera di Commercio Internazionale di Parigi - 45 -


essere definita reale anche con il cambio di tre guide. Anche in questo caso poteva essere ipotizzato un cambiamento cosĂŹ repentino. ( WXWWL FRQWUDWWL VWLSXODWL QHL SHULRGL DQWH ´3ULPDYHUD $UDEDÂľ VDUDQQR VWDWL poi onorati, si erano prese delle misure atte a dare tranquillitĂ ? Oppure si pensi il maremoto del Dicembre 2004 (terribilmente noto come ´7]XQDPLÂľ DYYHQXWR GHOO¡RFHDQR LQGLDQR H FKH GLVWUXVVH YDVWH DUHH FRVWLHUH GHOO¡,QGRQHVLD 7KDLODQGLD %LUPDQLD ,QGLD HFF FRQ PLJOLDLD GL YLWWLPH TXDOH VDUj stato il reale impatto economico? Un esempio, banale ma immediato: quale sarĂ stata OD FRQVHJXHQ]D HFRQRPLFD SHU XQ $]LHQGD GHOO¡DOWR PLODQHVH FKH DYHYD IRUQLWR FRQ SDJDPHQWR SRVWLFLSDWR WXWWR LO PRELOLR SHU O¡DOOHVWLPHQWR GL XQ +RWHO D FLQTXH VWHOOH sulle coste Thailandesi, albergo completamente risucchiato dalla marea? Solo questi due esempi, purtroppo nefasti dal punto di vista umano, danno il senso, credo, del problema che deve essere considerato per ricercare delle coperture dai rischi economici. Passiamo ora ad un altro elemento degno di valutazione: il ´5LVFKLR &DPELRÂľ Ăˆ O¡HOHPHQWR GL DOHDWRULHWj FKH LQWHUYLHQH TXDQGR OD YHQGLWD R O¡DFTXLVWR DOO¡HVWHUR q HIIHWWXDWR LQ XQD GLYLVD GLYHUVD GD TXHOOD DYHQWH LO FRUVR OHJDOH QHO 3DHVH del Venditore e del Compratore. Questo rischio che, onestamente risulta semplice da intuire e da considerare, ha visto dagli inizi del 2002 (per il contante, mentre in forma virtuale DYHYD YLVWR OD QDVFLWD LO ƒ JHQQDLR FRQ O¡DYYHQWR GHOO¡HXUR XQD FHUWD ´LQGLIIHUHQ]DÂľ %DVWL SHQVDUH FKH DQWH LQ RJQL WUDVPLVVLRQH GL LQIRUPD]LRQH VL parlava del corso dei cambi (del Marco tedesco contro la Lira, del Franco francese ecc.) e questo dava origine ad una normale forma di attenzione della contro YDOXWD]LRQH RJJL FRQ O¡Huro questa particolare sorveglianza potrebbe risultare assopita ma certo non meno pericolosa, basti pensare alla perdita di competitivitĂ GHOO¡H[SRUW LWDOLDQR LQ SUHVHQ]D GL XQ GROODUR 8VD GHEROH FRQWUR (852 Di queste situazioni è necessario tenerne conto nelle contrattazioni sia di DFTXLVWR VLD GL YHQGLWD TXDQGR HVVH VRQR VWLODWH LQ GLYLVD GLYHUVD GDOO¡HXUR HG DQFKH in questo caso sarĂ opportuno, oltre a considerarle, anche ricorrere ad eventuali ripari da oscillazioni indesiderate. Infine, ma non ultimo dei rischi piĂš importanti (in questa disamina per motivi di spazio si considerano solo alcuni dei rischi piĂš rilevanti tralasciando altri che comunque in una transazione possono essere a volte determinanti, quali ad esempio il rischio di qualitĂ , il riVFKLR GL FRQVHJQD LO ULVFKLR GL PDQFDWD UHVWLWX]LRQH GHOO¡DFFRQWR ULVFKLR GL SUHVD LQ FDULFR HFF q LO ´5LVFKLR GL FRQWURSDUWHÂľ FKH VWD DG LGHQWLILFDUH LO - 46 -


rischio di mancato adempimento da parte della controparte generalmente identificato, quando a tesWD GHOO¡$FTXLUHQWH QHO ULVFKLR GL PDQFDWR SDJDPHQWR In questo caso si deve agire sul sistema di pagamento o su una specifica garanzia da richiedere. I tipi di pagamento possono essere cosÏ identificati: x Pagamento anticipato x Pagamento posticipato x Pagamento contestuale x Pagamento contestuale contro documenti x Pagamento contestuale contro assunzione di impegno di pagamento a scadenza x Pagamento a mezzo di Credito documentario x 3DJDPHQWR D PH]]R GL %32 ´%DQN 3D\PHQW 2EOLJDWLRQ¾

x Pagamento posticipato garantitR GD JDUDQ]LD ´3D\PHQW %RQG¾

Pagamento anticipato Il Compratore paga il prezzo della compravendita prima di ottenere la disponibilità della relativa merce. Questo fatto comporta una posizione di ´LQIHULRULWj¾ SHU LO FRPSUDWRUH VRWWR LO SURILOR GL Rischio e correlato Impegno finanziario Esempio: la scheda telefonica prepagata pagamento posticipato Pagamento posticipato Il Venditore riceve il corrispettivo della compravendita dopo aver messo a GLVSRVL]LRQH GHOO¡$FTXLUHQWH OD PHUFH RJJHWWR GHO FRQWUDtto. Da qui scaturisce una SRVL]LRQH ´LQGHEROLWD¾ SHU LO YHQGLWRUH VRWWR LO SURILOR GL Rischio ed Impegno finanziario Esempio: pagamento del conto al ristorante Pagamento contestuale Lo scambio della merce si ha contestualmente al pagamento della stessa. Il venditore ed il compratore sono sullo stesso piano. Esempio: acquisto del giornale

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Nella realtà operativa però questo tipo di transazione non è praticabile se vi sono parti residenti in Paesi diverse, mentre più si addice a tale tipo di regolamento OD WHFQLFD GL ´VPDWHULDOL]]D]LRQH ´ GHOOD PHUFH LQ GRFXPHQWL Pagamento contestuale contro documenti In pratica il venditore/esportatore presenta alla sua banca i documenti relativi alla spedizione della merce dando mandato di invio degli stessi ad una EDQFD HVWHUD JHQHUDOPHQWH OD EDQFD LQGLFDWD GDO FRPSUDWRUH FKH V·LQFDULFKHUj GL consegnare i documenti contro: ± SDJDPHQWR GHOO·LPSRUWR LQGLFDWR QHO PDQGDWR G·LQFDVVR ± assunzione di impegno di pagamento ad una certa scadenza futura (in questo caso è sempre opportuno per il venditore/esportatore SUHWHQGHUH FKH O·LPSHJQR DO SDJDPHQWR IXWXUR VLD JDUDQWLWR GD XQD EDQFD H non solo dal debitore). 3DJDPHQWR D PH]]R GL ´&UHGLWR 'RFXPHQWDULRµ FRPXQHPHQWH GHWWD DQFKH ´/HWWHUD GL &UHGLWRµ

Trattasi di uno degli strumenti più complessi e particolari di regolamento delle transazioni internazionali ed a volte anche nazionali: è il credito documentario, che è improntato a risolvere la gran parte delle esigenze di sicurezza di compratore e venditore; vincolando le reciproche obbligazioni al controllo contestuale e formale dei documenti relativi alla transazione sottostante. Il credito documentario trae origine dalla esigenza di garanzia e di finanziamento delle parti di una transazione. Nel credito documentario il compratore che incarica la banca di effettuare una specifica prestazione (pagamento a vista assunzione di impegno al pagamento differito accettazione di tratta col successivo pagamento negoziazione di tratte e/o documenti) al venditore è certo che questa sarà effettuata solo alle condizioni che egli stesso ha VWDELOLWR G·DOWUR FDQWR LO YHQGLWRUH KD OD JDUDQ]LD GHOOD EDQFD HPLWWHQWH R GL XQD terza banca che, presentando i documenti previsti nel credito, riceverà la prestazione stabilita. In pratica il credito documentario, oltre a realizzare la contestualità delle prestazioni cui sono tenuti i contraenti, consente agli stessi di fruire di una garanzia da parte di una banca. Il credito documentario diventa indispensabile quando fra compratore e venditore non esistono rapporti di collaudata fiducia. - 48 -


Il credito documentario è disciplinato a livello mondiale dalle Norme ed Usi Uniformi relative ai crediti documentari emanate dalla Camera di Commercio Internazionale1, la prima versione è datata 1929 mentre quella attualmente in vigore è entrata in vigore il 1° luglio 2007 con il riferimento nr. 600 (ICC URDG Pub. 600 Rev. 2007). Con questo corpo di norme (che la suprema corte di cassazione ha definito: vFODXVROH G XVR LQWHJUDWLYH GHOOD YRORQWĂƒ GHL FRQWUDHQWL OD cui violazione o falsa DSSOLFD]LRQH QRQ ĂŒ TXLQGL GHQXQFLDELOH LQ VHGH GL OHJLWWLPLWĂƒ w 2

Proprio con riferimento a questa loro natura giuridica, Le Norme ed Usi uniformi, per essere applicabili e fatte valere fra le parti contraenti devono essere HVSOLFLWDPHQWH ULFKLDPDWH DOO¡LQWHUQR GHO FUHGLWR GRFXPHQWDULR VWHVVR LQIDWWL O¡DUWLFROR GHOOH Regole del 2007 recita: ´Applicazione delle NUU Le Norme ed Usi Uniformi relativi ai crediti documentari, Revisione 3XEEOLFD]LRQH &&, Q v1 8 8 w VRQR QRUPH FKH VL DSSOLFDQR D TXDOXQTXH FUHGLWR GRFXPHQWDULR vFUHGLWRw LYL FRPSUHVH QHOOD PLVura in cui siano applicabili, le lettere di credito stand-by) quando il testo del credito indica espressamente che esso è soggetto alle presenti norme. Le N.U.U., salvo espresse modifiche o esclusioni previste dal credito, vincolano tutte le parti interessDWH w Da quanto sopra esposto anche se sommariamente, si evince che il Credito documentario oggi è ancora lo strumento che meglio coniuga le esigenze del venditore e del compratore sia per la conoscenza dello stesso a livello globale sia SHU OD VXD ´FRSHUWXUD¾ QRUPDWLYD 6L SXz DIIHUPDUH LQIDWWL FRQ FHUWH]]D FKH LO dei crediti documentari emessi nel mondo sono sottoposti a questo corpo di QRUPH GHOOD &DPHUD GL &RPPHUFLR ,QWHUQD]LRQDOH FKH UHQGRQR SHUWDQWR O¡XVR H O¡DSSOLFD]LRQH XQLIRUPH GL WDOH VWUXPHQto in tutti i Paesi del mondo. /D &DPHUD GL &RPPHUFLR ,QWHUQD]LRQDOH &&, q XQ¡RUJDQL]]D]LRQH QRQ-governativa al servizio degli ambienti economici internazionali fondata nel 1919. La CCI è rappresentata oggi in piÚ di 130 Paesi e conta tra i suoi membri decine di migliaia di società e di organizzazioni economiche. In numerosi Paesi, Consigli e Comitati Nazionali ne organizzano e coordinano le attività a livello nazionale. Per il nostro Paese la ICC Italia con Sede a Roma in Via Barnaba Oriani 34 www.cciitalia.org è un punto di rifeULPHQWR SHU OH D]LHQGH FKH RSHUDQR FRQ O¡HVWHUR /D ,&& * rappresenta la comunità economica mondiale a livello nazionale ed internazionale; * promuove gli scambi e gli investimenti internazionali sulla base di una concorrenza libera e leale; * armonizza le pratiche commerciali ed elabora terminologie e direttive di base per importatori ed esportatori; * fornisce una crescente gamma di servizi pratici per gli operatori economici internazionali. 2 Corte di Cassazione sez. I n. 1842 (Rep. Foro 1996, sub Cassazione civile, 8). 1

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3DJDPHQWR D PH]]R GL %32 ´%DQN 3D\PHQW 2EOLJDWLRQ¾

1HOO¡DPELWR GHJOL VWUXPHQWL GL UHJRODPHQWR LQWHUQD]LRQDOH YL q LQ TXHVWL ultimi tempi grande fermento anche per le situazioni di rischio che si vivono sempre piÚ frequentemente. Nei tempi della globalizzazione dei mercati dove a volte la velocità di realizzazione delle operazioni è il punto vincente, si è pensato di studiare un altro tipo di pagamento che in modo ideale si mette al centro tra i pagamenti anticipati ed il credito documentario (cfr sopra). Il Bank Payment Obligations detto semplicemente il B.P.O., in pratica è un impegno irrevocabile di pagamento emesso da una banca a favore del beneficiario FKH VL DWWLYD TXDQGR LO %HQHILFLDULR ´GLFKLDUD¾ GHL GDWL ULFKLHVWL DOO¡DWWR GHOO¡HPLVVLRQH GHO % 3 2 Tale mezzo è gestito dalla SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)3. La procedura, tutta elettronica, permette il controllo di specifici dati immessi da chi effettua il pagamento e che il venditore, il beneficiario del SDJDPHQWR FRPH GHWWR GHYH ´GLFKLDUDUH¾ SHU SRWHU IDU DWWLYDUH O¡REEOLJD]LRQH GL pagamento emesso dalla banca con il B.P.O. Oltre alla struttura telematica predisposta e realizzata totalmente da SWIFT è sorta la necessità di creare un corpo normativo che disciplinasse lo strumento ed al proposito la stessa SWIFT ha richiesto la partnership della ICC (International Chamber of Commerce). Questa collaborazione ha dato origine alle URBPO ´8QLIRUP 5XOHV IRU %DQN 3D\PHQW 2EOLJDWLRQ¾ Riteniamo molto importante sottolineare, che questo nuovo strumento, il BPO QRQ SXz DYHUH OD SUHWHVD GL VRVWLWXLUVL DOO¡RSHUDWLYLWj GHL FUHGLWL GRFXPHQWDUL mentre piÚ verosimilmente sul BPO si potrà avere la migrazione di parecchi ´2SHQ $FFRXQW¾ LQ TXDQWR LO BPO potrà dare qualche maggior garanzia DOO¡DFTXLUHQWH FROXL FKH SDJD SHU OD SUHVHQ]D GHO FRQWUROOR HOHWWURQLFR GHL GDWL ´7UDQVDFWLRQ 0DWFKLQJ $SSOLFDWLRQ¾ XQ DSSOLFDWLYR HOHWWURQLFR GL FRQWUROOR HIIHWWXDWL GDOOD SURFHGXUD 768 ´7UDGH 6HUYLFH 8WLOLW\¾ il cuore tecnico del mezzo GL UHJRODPHQWR O¡DSSOLFDWLYR FKH IDUj LO FRQWUROOR GHOOD FRUULVSRQGHQ]D GHL GDWL ULFKLHVWD GDOO¡DFTXLUHQWH LO SDJDWRUH DO YHQGLWRUH LO EHQHILFLDULR

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La SocietĂ consortile che vede coinvolte quasi tutte le banche del mondo e che gestisce in via totalitaria tutta la messaggistica dei trasferimenti finanziari di tutte le banche del mondo. - 50 -


Le garanzie internazionali Le garanzie sono dei crediti di firma nelle quali la banca non eroga fondi al cliente ma si impegna (impegna la propria firma) per conto dello stesso. Vi rientrano: Âą Fideiussioni Âą Garanzie autonome Âą Avalli Âą Accettazioni di cambiali tratte sulle banche Âą Crediti documentari La fideiussione è un contratto tipico, in quanto espressamente disciplinato da norme del codice civile (articoli 1936 ² 1957): vĂˆ fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce luadempimento di unuobbligazione altruiÂľ DUW F F F ) &DUDWWHULVWLFD GHOO¡REEOLJD]LRQH GHO ILGHLXVVRUH q OD VXD QDWXUD DFFHVVRULD LO ILGHLXVVRUH KD LO GLULWWR H O¡REEOLJR GL RSSRUUH DO EHQHILFLDULR OH VWHVVH HFFH]LRQL FKH spettano al debitore principale: Âą ´,O ILGHLXVVRUH SXz RSSRrre contro il creditore tutte le eccezioni che VSHWWDQR DO GHELWRUH SULQFLSDOHÂŤ DUW F F

¹ ´6H LO ILGHLXVVRUH KD SDJDWR VHQ]D DYHUQH GDWR DYYLVR DO GHELWRUH principale, questi può opporgli le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore princiSDOH DOO DWWR GHO SDJDPHQWR¾ DUW F F F Detto quanto sopra, risulta evidente che il rilascio di fideiussioni sottoposte DL OLPLWL HG DOOH FRQGL]LRQL SUHYLVWH GDO FRGLFH FLYLOH QHOO¡DPELWR GHOOH RSHUD]LRQL che vedono coinvolti soggetti di diversi Paesi, culture e Legislazioni, non risponde in maniera soddisfacente nÊ alle esigenze degli operatori commerciali nÊ a quelle delle banche garanti. Gli operatori commerciali, ed in particolare coloro che assumono la veste di creditori di una determinata prestazione, hanno l¡esigenza di ottenere garanzie di veloce e certo realizzo. Per le banche garanti vi è altresÏ un sostanziale interesse a non essere coinvolte nelle liti eventualmente insorgenti tra debitore e creditore in quanto ciò potrebbe comportare l'incrinarsi dei rapporti in essere con il proprio cliente (che imputerebbe alla banca di non avere assunto le proprie difese) ovvero O¡apertura di un vero e proprio contenzioso con il creditore (che viceversa imputerebbe alla banca il mancato rispetto dell'impegno di firma rilasciato).

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$O ILQH GL VXSHUDUH TXHVWH GLIILFROWj GRYXWH DOO¡DFFHVVRULHWj GHOOD ILGHLXVVLRQH QHO 5XGROI 6WDPPOHU SURIHVVRUH GL GLULWWR DOO¡XQLYHUVLWj GL +DOOH HODERUz O¡LVWLWXWR GHOOD ´JDUDQWLHYHUWUDJ¾ FKH SXz HVVHUH GHILQito come la prima forma di contratto autonomo di garanzia. 7UDWWDVL LQ EXRQD VRVWDQ]D GL XQD IRUPD GL JDUDQ]LD ´DWLSLFD¾ H SHUWDQWR DPPHVVD DQFKH GDO QRVWUR F F DUW HVVD DVVLFXUD O¡DXWRQRPLD GHOO¡LPSHJQR GL JDUDQ]LD ULVSHWWR DOO¡REEOLJD]LRQH Srincipale. In pratica, da un lato solleva il FUHGLWRUH GDOO¡RQHUH GL SURYDUH VH QRQ LQ YLD VRPPDULD RG D PH]]R GL DOFXQL GRFXPHQWL SUHVWDELOLWL OD IRQGDWH]]D GHOOH SURSULH ULFKLHVWH H GDOO¡DOWUR LPSRQH DOOD banca garante di astenersi da qualsiasi accertaPHQWR LQ RUGLQH DOO¡HIIHWWLYR LQDGHPSLPHQWR GHOO¡REEOLJD]LRQH SULQFLSDOH Il carattere autonomo della garanzia deriva dalla presenza di clausole che SUHYHGDQR O¡HIIHWWXD]LRQH GHO SDJDPHQWR ¹ ´D SULPD ULFKLHVWD¾ GHO EHQHILFLDULR ¹ senza possibilità di opporre eccezioni; ¹ senza che il debitore principale abbia facoltà di sospendere O¡HVHFX]LRQH GHO SDJDPHQWR VWHVVR Di seguito si riporta un esempio di clausola che rende la garanzia autonoma: ´ ZH %DQN  -  %UDQFK hereby undertake to pay to you, despite any objection by the Seller DQ\ VXP QRW H[FHHGLQJ  XSRQ UHFHLSW of your first demand in writing accompanied by your declaration stating merely WKDW ¾ /¡LQGLFD]LRQH FKH O¡LPSHJQR DVVXQWR q YDOLGR DQFKH LQ SUHVHQ]D GL HYHQWXDOL contestazioni da SDUWH GHOO¡RUGLQDQWH GHOOD JDUDQ]LD ´LO PDQGDQWH GHOOD EDQFD¾ annulla, di fatto, la caratteristica propria della fideiussione che come abbiamo visto VRSUD UHVWD VHPSUH VXERUGLQDWD DG HYHQWXDOL HFFH]LRQL FKH O¡RUGLQDQWH SRWUHEEH opporre relativamente alla vLWD HG DOO¡HVHFX]LRQH GHO QHJR]LR VRWWRVWDQWH I principali tipi di garanzia internazionale sono: ¹ Bid Bond ¹ Advance Payment Bond ¹ Performance Bond ¹ Customs Bond Il Bid Bond FRVWLWXLVFH O¡REEOLJR GL SDJDUH XQD VRPPD GHWHUPLQDWD TXDORUD O¡DSSDOWDWRUH 2UGLQDQWe), in caso di aggiudicazione della gara (bid) non adempia le - 52 -


FRQGL]LRQL G¡DVWD e cioè: Firmare il contratto, rilasciare garanzia di buona esecuzione ecc. In pratica rappresenta un deterrente per limitare la partecipazione alle gare solo a quelle Aziende effettivamente interessate ed accompagna, di norma, i documenti di gara, generalmente ha una durata dai due ai sei mesi e non supera il 3- GHO SUH]]R GHOO¡RSHUD /¡$GYDQFH 3D\PHQW %RQG garantisce al Committente la restituzione delle somme da questi antLFLSDWH DOO¡$SSDOWDWRUH HVVR q SDUL DO GHOO¡LPSRUWR pagato e, normalmente, viene gradualmente recuperato tramite deduzione sullo 6WDWR G¡$YDQ]DPHQWR /DYRUL R VSHGL]LRQH GHOOD PHUFH Il Performance Bond ha lo scopo di garantire al Committente la buona esecuzione dei lavori e delle forniture e può richiedere in utilizzo o una somma di GHQDUR FRPH LQGHQQL]]R R O¡HVHFX]LRQH GL XQD SUHVWD]LRQH FLRq FRPSOHWDUH R IDU FRPSOHWDUH O¡RSHUD Il Customs Bond JDUDQWLVFH O¡HYHQWXDOH SDJDPHQWR GL GD]L GRJDQali per PDFFKLQH LPSRUWDWH LQ WHPSRUDQHD SHU O¡HVHFX]LRQH GHOO¡RSHUD FKH SRL SHU YDUL motivi non dovessero piÚ essere riesportati. Come per i crediti documentari, anche per le garanzie la Camera di Commercio Internazionale ha predisposto, nel tempo varie edizioni di regole XQLIRUPL LQ PDWHULD GL JDUDQ]LH FRQWUDWWXDOL H FRQWURJDUDQ]LH XWLOL]]DELOL QHOO¡DPELWR di transazioni commerciali tra soggetti non residenti nel medesimo Paese. Esse sono la Pubblicazione ICC n. 325 del 1978 (Norme Uniformi per le Garanzie Contrattuali), la Pubblicazione ICC n. 458 del 1992 (Norme Uniformi per le *DUDQ]LH D 3ULPD 5LFKLHVWD H O¡XOWLPD 3XEEOLFD]LRQH GHOOH ,&& OD Q GHO DQFK¡HVVD GHQRPLQDWD ´1RUPH 8QLIRUPL SHU OH *DUDQ]LH D 3ULPD 5LFKLHVWD¾. Queste Norme sono applicabili solo se la garanzia nel suo testo ne FRQWHPSOD O¡DSSOLFD]LRQH FKH SHUz YLHQH GD WXWWL DXVSLFDWD SHU GDUH XQD UHDOH uniformità di regolamentazione allo strumento.

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/uDUELWUDWR internazionale: cenni generali Matteo De Poli* §.1. Cenni generali /¡LPSUHVD LWDOLDQD FKH FRPPHUFL FRQ XQR GHL 3DHVL DGHUHQWL DOO¡DUHD Brics dovrà adeguatamente riflettere, in fase di redazione del contratto che disciplinerà O¡DIIDUH VH SURSRUUH DOOD FRQWURSDUWH O¡LQVHULPHQWR GL XQD FODXVROD FRPSURPLVVRULD Invero, come è noto, il procedimento arbitrale, a fronte della maggiore onerosità di qXHOOR JLXGL]LDOH FRVD FKH SRUWD JHQHUDOPHQWH D VFRQVLJOLDUH O¡DUELWUDWR SHU FDXVH GL valore esiguo), è piÚ rapido; termina con una decisione che può essere impugnata con minori margini di quanto si può fare con una sentenza; è piÚ flessibile; viene condotto da professionisti che, generalmente, sono specializzati nella materia oggetto di contenzioso; offre maggiori garanzie di riservatezza. La scelta dovrà però prendere in considerazione altri fattori: è chiaro, ad esempio, che il contraente che abbia già e integralmente ricevuto la prestazione attesa contrattualmente avrà meno interesse a scegliere la procedura arbitrale, cosÏ come non lo avrà affatto la parte creditrice di una prestazione in denaro che preferisca poter agire piÚ rapidamente al suo recupero, ad esempio attraverso una procedura giudiziale del tipo monitorio. A ogni buon conto, la presenza di una o alcune delle condizioni che generalmente favoriscono la scelta arbitrale dovrà far riflettere adeguatamente la SDUWH LWDOLDQD LQ WDO VHQVR H O¡DQalisi non sarà utile se poggerà esclusivamente VXOO¡DVSHWWR GHL FRVWL GHOOD SURFHGXUD Il procedimento arbitrale che dovesse essere scelto dalle parti quale sistema di soluzione delle controversie eventualmente insorgenti tra le stesse avrebbe allora natXUD GL DUELWUDWR LQWHUQD]LRQDOH DQ]LFKp GL DUELWUDWR ´GRPHVWLFR¾1 o di arbitrato ´HVWHUR¾2 ,O FDUDWWHUH G¡LQWHUQD]LRQDOLWj GHO SURFHGLPHQWR DUELWUDOH YLVWR GDOO¡DQJROR YLVXDOH GHO GLULWWR QD]LRQDOH H QHO FDVR LQ HVDPH GL TXHOOR LWDOLDQR viene a essere determinato sulla base di una serie di diversi criteri: i) il coinvolgimento di interessi commerciali internazionali; *

Avvocato del Foro di Venezia, coordinatore dHO &HQWUR 6WXGL 'H 3ROL GRFHQWH GHOO¡8QLYHUVLWj degli Studi di Padova, presidente della Corte Arbitrale di Curia Mercatorum. 1 Ă‹ O¡DUELWUDWR GLVFLSOLQDWR GDOOD OHJJH GHO SDHVH QHOOD FXL SURVSHWWLYD FL VL SRQH GXQTXH TXHOOR italiano. 2 Sempre ponendosi GDOOD SURVSHWWLYD GL XQD OHJJH QD]LRQDOH q O¡DUELWUDWR UHJRODWR GD XQD OHJJH straniera. - 55 -


ii) O¡HOHPHQWR GL WUDQVQD]LRQDOLWj FKH FRQQRWD DG HVHPSLR XQD GHOOH prestazioni oggetto del contratto (scelta fatta propria dalla legge francese); iii) la devoluzione ad un istituto arbitrale internazionale della risoluzione della controversia; iv) la circostanza che almeno una delle parti risieda, se persona fisica, o abbia la sede, se persona giuridica, in uno Stato diverso (si pone in questi termini, fra i vari, anche lo Swiss Private International Law Act). Per il diritto italiano è internazionalH O¡DUELWUDWR ´VH XQD GHOOH SDUWL DOOD GDWD GHOOD VRWWRVFUL]LRQH GHOOD FRQYHQ]LRQH G¡DUELWUDWR ULVLHGH R KD OD SURSULD VHGH HIIHWWLYD DOO¡HVWHUR¾ FRVu DGRWWDQGR XQ FULWHULR GL WLSR VRJJHWWLYR GLVSRQH LQIDWWL O¡DUW F S F VLFFRPH novellato dalla ULIRUPD GHOO¡DUELWUDWR GHO §.2. &DUDWWHULVWLFKH GHOOuDFFRUGR DUELWUDOH L¡DFFRUGR DUELWUDOH R DQFKH convenzione arbitrale) potrà assumere la forma della clausola compromissoria ed essere inserita, dunque, come clausola di un piÚ ampio contratto, oppure consistere in un documento separato, denominato compromesso. Clausola compromissoria e contratto a cui essa afferisce sono LQGLSHQGHQWL HG DXWRQRPH FRQVHJXHQ]D GL FLz q FKH O¡DFFordo arbitrale può essere regolato da una legge differente rispetto a quella applicabile al contratto in cui esso è contenuto. Entrambi, comunque, saranno interpretati in forza della legge regolatrice della clausola, che potrebbe essere anche diversa dalla legge regolatrice del contratto. /¡DFFRUGR DUELWUDOH GRYUj HVVHUH RYYLDPHQWH UHGDWWR LQ IRUPD VFULWWD /D ratio q TXHOOD GL GDUH HYLGHQ]D DOO¡HIIHWWLYD YRORQWj GHOOH SDUWL GL DGRWWDUH O¡DUELWUDWR quale mezzo di risoluzione delle controversie e, allo stesVR WHPSR GHOO¡HVLVWHQ]D H GHO FRQWHQXWR GHOOD FRQYHQ]LRQH DUELWUDOH /¡DVSHWWR GHOOD YDOLGLWj VRVWDQ]LDOH attiene, invece, alla spontaneità e libertà del consenso delle parti di avvalersi GHOO¡DUELWUDWR SHU ULVROYHUH FRQWURYHUVLH WUD ORUR LQVRUWH R FKH VRrgeranno. Questioni di questo genere saranno regolate dalla legge scelta dalle parti o, in PDQFDQ]D GD TXHOOD GHO OXRJR RYH KD VHGH O¡DUELWUDWR /D FRPSOHWH]]D FKLDUH]]D DXWRVXIILFLHQ]D GHOO¡DFFRUGR DUELWUDOH prevengano O¡DOWULPHQWL DOWR ULVFKLR GL conflitto di leggi, che si verifica quando è presente una pluralità di ordinamenti giuridici astrattamente capaci di incidere quale legge applicabile al caso concreto. A disciplinare un procedimento arbitrale internazionale vi è, dunque, la volontà delle partL HVSUHVVD QHOO¡DFFRUGR DUELWUDOH SRL SHU TXDQWR LYL QRQ SUHYLVWR soccorreranno le convenzioni internazionali, le leggi nazionali e, infine, i - 56 -


regolamenti arbitrali, che si applicano solo quando siano stati scelti dalle parti nella convenzione arbitrale. Quanto alla volontĂ delle parti, essa, come vedremo meglio D EUHYH VL HVSULPHUj DQ]LWXWWR QHOOD GHWHUPLQD]LRQH GHOO¡RUGLQDPHQWR JLXULGLFR entro il quale far disciplinare la procedura ² scelta che potrĂ anche derivare in via automatica dalla determinaziRQH GHOOD ´VHGHÂľ GHOO¡DUELWUDWR ² SRL QHOO¡LQGLFD]LRQH della disciplina del procedimento arbitrale ² ossia delle regole che governeranno i ODYRUL GHO &ROOHJLR R GHOO¡$UELWUR XQLFR VFHOWD FKH SRWUj HVVHUH VYROWD PHGLDQWH XQ¡DXWRQRPD GHWHUPLQD]LRQH GHOOH regole oppure, piĂš semplicemente e frequentemente, mediante la designazione di un regolamento di una camera arbitrale ² nella scelta del diritto applicabile al merito della controversia ecc.. Si può ILQ G¡RUD GLUH FKH TXDQGR OH SDUWL FRQWUDHQWL VLDQR DVVLstite da professionisti esperti della materia, varrĂ il principio the more, the best: piĂš ampi sono gli ambiti GLVFLSOLQDWL PLQRUH VDUj O¡LQWHUYHQWR VXSSOHWLYR GHOOH IRQWL HWHURQRPH FRQYHQ]LRQL e leggi nazionali, maggiore sarĂ la previsione delle modalitĂ di svolgimento della procedura. Ăˆ però anche vero che maggiore è la pretesa che un accordo ² qualsiasi accordo, non solo quello arbitrale ² GLVFLSOLQD O¡DPELWR GHOOH SRVVLELOLWj YHULILFDELOL maggiore è il rischio di disaccordo. Ăˆ, dunque, un problema di misura; o ² ancor meglio ² di capacitĂ negoziale e di professionalitĂ . Alla volontĂ delle parti si collegano anche i Regolamenti arbitrali, che GLVFLSOLQHUDQQR OD SURFHGXUD TXDQGR OH SDUWL KDQQR VFHOWR O¡DUELWUDWR DPPLQLVWUDWR o, in caso di arbitrato ad hoc, se adottati dalle parti. Ne parleremo a breve. Quanto alle convenzioni, carattere fondamentale assume quella di New York in materia di riconoscimento ed esecuzione dei lodi arbitrali stranieri del 10 giugno 1955, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 19 gennaio 1968, n. 62: ratificata da oltre centoquaranta Paesi, favorisce il riconoscimento delle sentenze DUELWUDOL SURQXQFLDWH QHOO¡DPELWR GHJOL 6WDWL ILUPDWDUL UHQGHQGR GL IDWWR LO ULFRQRVFLPHQWR LQWHUQD]LRQDOH H O¡HVHFX]LRQH GL XQ ORGR SL efficaci di quello di una sentenza. La Convenzione ha imposto agli Stati firmatari di non prevedere, relativamente al riconoscimento e all¡esecuzione di sentenze arbitrali straniere, condizioni piĂš gravose rispetto a quelle previste per le sentenze arbitrali nazionali. Tra i Paesi che hanno ratificato la Convenzione figurano Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. Una delle ragioni che dovranno portare a sconsigliare la scelta di demandare la soluzione delle liti ad un arbitro o a un collegio di arbitri sarĂ , dunque, proprio la mancata adesione dello Stato da cui proviene una delle Parti alla

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Convenzione di New York3 /¡DUW GHOOD &RQYHQ]LRQH GL 1HZ <RUN VWDELOLVFH che, laddove il Tribunale di uno stato che abbia ratificato la convenzione sia investito di una lite su di una questione in merito alla quale le parti abbiano stipulato una convenzione arbitrale, dovrà rimettere la causa agli arbitri purchÊ sussistano i seguenti requisiti: i) YDOLGLWj GHOO¡DFFRUGR DUELWUDOH ii) richiesta di una delle parti; iii) tempestività della richiesta. $OWUD LSRWHVL LQ FXL L 7ULEXQDOL RUGLQDUL DQWHULRUPHQWH DOO¡HPLVVLRQH GHO ORGR SRVVRQR HVVHUH FKLDPDWL D GHFLGHUH LQ PHULWR DOOD YDOLGLWj GHOO¡DFFRUGR arbitrale riguarda la nomina degli arbitri, potendo accadere che una delle parti si rifiuti di nominare il proprio arbitro sulla base della presunta invalidità del compromesso. 5LOHYD SRL DQFKH OD &RQYHQ]LRQH HXURSHD VXOO¡DUELWUDWR FRPPHUFLDOH internazionale di Ginevra del 1961, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 10 maggio 1970, n. 418; la Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 con la TXDOH YLHQH LVWLWXLWR O¡,&6,' ,QWHUQDWLRQDO &HQWUH IRU 6HWWOHPHQW RI ,QYHVWPHQW Disputes), collegato alla Banca Mondiale degli Investimenti e che mira a facilitare la conciliazione di liti fra i suoi Stati membri e gli investitori privati che abbiano sede in uno Stato membro. Tra le fonti integrative delle lacune negoziali rientrano infine gli ordinamenti nazionali, alcuni dei quali si distinguono per essere particolarmente favorevoli neL FRQIURQWL GHOO¡DUELWUDWR FRPH DG HVHPSLR TXHOOR LQJOHVH TXHOOR IUDQFHVH H TXHOOR VYL]]HUR SUHYHGHQGR XQ¡LQJHUHQ]D OLPLWDWD GHL 7ULEXQDOL RUGLQDUL nella procedura. 7RUQLDPR DO FRQWHQXWR GHOO¡DFFRUGR 7UD JOL DVSHWWL GD UHJRODUH necessariamente con la clausola vi sono i seguenti: i) OD VHGH GHOO¡DUELWUDWR4, aspetto di massima rilevanza perchÊ da quella, in GLIHWWR GL FRQWUDULD LQGLFD]LRQH GLVFHQGH O¡LQGLYLGXD]LRQH GHOO¡RUGLQDPHQWR giuridico disciplinatore della materia arbitrale (lex arbitri) e la competenza dei tribunali di quel Paese per lo svolgimento degli interventi di ausilio alla procedura FRPH OD QRPLQD H OD VRVWLWX]LRQH GHJOL DUELWUL R OD ORUR ULFXVD]LRQH O¡HPDQD]LRQH GL 3

Occorrerà prestare però attenzione al Paese che, pur aderendo alla Convenzione, di fatto non la rispetti. 4 /D VHGH GHOO¡DUELWUDWR q GL FHUWR DQFKH LO OXRJR RYH DOPeno tendenzialmente, si celebreranno le udienze del procedimento ma è, soprattutto, un criterio di collegamento per la disciplina di vicende riguardanti lo svolgimento della procedura. - 58 -


misure cautelari ecc.. Sulla scelta della sede devono prevalere, su altri (la comodità dei trasporti, ad esempio), fattori prevalentemente giuridici ² ad esempio, O¡DSSURFFLR GHOOR 6WDWR FKH RVSLWD OD VHGH YHUVR OD PDWHULD DUELWUDOH OD PDJJLRUH R minore accessibilità alla legislazione di quel Paese ecc.), sicchÊ è bene che anche questa determinazione avvenga dopo un confronto con un esperto della materia arbitrale, del commercio estero, del diritto internazionale; ii) la scelta del tipo di arbitrato, che potrà essere ad hoc ² ove sono le parti a regolare gli aspetti essenziali GHOO¡DUELWUDWR SURFHGLPHQWR VYROJLPHQWR WHPSLVWLFKH sede, natura rituale o irrituale, giudizio secondo diritto o equità , nomina degli arbitri, e gli arbitri regoleranno lo svolgimento del procedimento per quanto non sia già stato previsto dalle parti5 ² R DPPLQLVWUDWR 4XHVW¡XOWLPR FRQVHQWH DOOH SDUWL GL FRQWDUH VXOOD VROLGLWj HG HVSHULHQ]D GL XQ¡LVWLWX]LRQH ² che svolge il compito di supervisore della procedura ² e, in genere, rende piÚ spediti i lavori arbitrali in quanto la liberà degli arbitri è minore. Anche sotto il profilo dei costi della SURFHGXUD O¡DUELWUDWR DPPLQLVWUDWR VL ID LQ JHQHUH SUHIHULUH iii) le modalità di scelta degli arbitri e il loro numero. Entra in gioco anzitutto OD VFHOWD WUD DUELWUR XQLFR R FROOHJLR GL DUELWUL H LQ TXHVW¡XOWLPR Faso, il numero degli arbitri, sempre dispari, e le modalità di nomina del presidente; inoltre, la possibilità delle parti di predeterminare con la clausola le qualifiche professionali degli arbitri, opzione da utilizzare con cautela per evitare il rischio di non trovare persone adatte alla carica; iv) la legge applicabile al merito della controversia. La fase della determinazione delle regole da applicare al merito della controversia, come già detto, è dominata dalla volontà delle parti: laddove esse abbiano indicato nel proprio accordo compromissorio le norme di diritto applicabili, il tribunale arbitrale sarà tenuto a dare effetto a tale scelta. Ciò viene affermato esplicitamente, HG HVHPSLR GDOO¡DUW GHOOD /HJJH 0RGHOOR 81&,75$/6 (che, a dispetto del nome, ha valore negoziale e non legislativo), dalla Convenzione di New York DOO¡DUW 9 FRPPD OHWWHUH D H G GDOOD &RQYHQ]LRQH (XURSHD VXOO¡$UELWUDWR 5

Anche in un arbitrato ad hoc, le parti potranno decidere di adottare un regolamento arbitrale già SUHGLVSRVWR FRPH DG HVHPSLR OR VL FLWD SHU LO VXR IUHTXHQWH XWLOL]]R TXHOOR GHOO¡81&,75$/ 0DQFDQGR XQ¡LVWLWX]LRQH FKH DPPLQLVWUL LO SURFHGLPHQWR LQ FDVR GL FRQIOLWWL ² come ad esempio la ricusazione di un arbitro ² sarà il giudice competente a risolverli. 6 La Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) è stata creata con risoluzione 2205(XXI) il 17 dicembre 1966 GDOO¡Assemblea generale delle Nazioni Unite al fine di promuovere la progressiva armonizzazione e unificazione del diritto commerciale internazionale. UNCITRAL svolge il suo lavoro in sessioni annuali che si tengono alternativamente a New York e a Vienna. - 59 -


&RPPHUFLDOH ,QWHUQD]LRQDOH DOO¡DUW $SSDUHQWHPHQWH QHO FDVR LQ FXL O¡DFFRUGR compromissorio contengD XQ¡HVSUHVVD SDWWXL]LRQH LQ RUGLQH DOOH UHJROH GL PHULWR OD fase di individuazione delle stesse non denota criticità . Tuttavia spesso accade che OH SUDVVL QHJR]LDOL O¡LQWHUIHUHQ]D GHOO¡RUGLQH SXEEOLFR LQWHUQD]LRQDOH H GHOOH QRUPH di applicazione necessaria pongano gli arbitri dinnanzi a dubbi di non immediata soluzione. La ragione per cui le parti scelgono di individuare espressamente il diritto applicabile è evidente: si tratta, infatti, di una previsione che assicura certezza, uniformità applicativa e prevedibilità di risultati, tanto piÚ se si ricorda che le regole che governano il merito della controversia incidono sulle obbligazioni poste in capo a ciascuno. Il riferimento a un certo ordinamento comporta, in linea di principio, che gli arbitri debbano applicare il relativo diritto cosÏ come vigente al PRPHQWR GHOOD GHFLVLRQH LO ULQYLR q GXQTXH ´PRELOH¾ 1HO FDVR SHUz LQ FXL OH parti vogliano invece che venga necessariamente ad applicarsi la normativa vigente al momento della stipulazione del contratto (in modo tale da evitare che successive modifiche possano andare ad alterare il contenuto delle regole da applicarsi al PHULWR GHOOD FRQWURYHUVLD HVVH GRYUDQQR LQVHULUH XQ SDWWR GHILQLWR ´clausola di VWDELOL]]D]LRQHw (ciò assume particolare rilievo nHOO¡DUELWUDWR LQ PDWHULD G¡LQYHVWLPHQWL LQ FRQVLGHUD]LRQH FKH OR 6WDWR RVSLWH SRWUHEEH YROHU VFRUDJJLDUH JOL investimenti stranieri introducendo modifiche legislative finalizzate a frustrare le SUHWHVH GHOO¡LQYHVWLWRUH VWUDQLHUR /H SDUWL SRWUHEEHUR DQFKe decidere di adottare leggi diverse per i diversi aspetti del rapporto sostanziale da regolare (c.d. dÊpeçage o split cause SRVVLELOLWj ULFRQRVFLXWD DQFKH GDOO¡DUW GHO 5HJRODPHQWR 5RPD , Soluzione da scongiurare è quella ² peraltro possibile ² di individuare O¡DSSOLFD]LRQH GL GXH GLYHUVL RUGLQDPHQWL JLXULGLFL R GHOOH QRUPH FRPXQL D GXH GLVWLQWL VLVWHPL JLXULGLFL LQYHUR WDOH VROX]LRQH VHPEUHUHEEH RIIULUH O¡RFFDVLRQH SHU un compromesso tra due differenti posizioni ma può dare origine ad ulteriori problemi. Se le parti si sono richiamate a piÚ ordinamenti, non è dato sapere in base a quali regole vadano risolte eventuali antinomie mentre se hanno fatto riferimento alle norme comuni gli arbitri dovranno compiere una complessa opera di raffronto di sistemi giuridici al fine di individuare la normativa applicabile. Simili PHFFDQLVPL TXLQGL QRQRVWDQWH VHPEULQR FRQILJXUDUVL FRPH SXQWR G¡LQFRQWUR WUD FRQWUDSSRVWH LVWDQ]H ILQLVFRQR LQ UHDOWj FRQ O¡LQILFLDUH OH HVLJHQ]H GL FHUWH]]D GHO diritto e dunque di speGLWH]]D DIILGDELOLWj H EXRQ DQGDPHQWR GHOO¡DUELWUDWR /H SDUWL potranno poi richiamarsi a piÚ ordinamenti ma prevedere un criterio di coordinamento, stabilendo, ad esempio, che si applicherà il diritto GHOO¡RUGLQDPHQWR LQ FXL KD VHGH LO FRQYHQXWR F G floating choice of law clause). In - 60 -


TXHVWR FDVR O¡RSSRUWXQLWj GHOOD FODXVROD GLSHQGHUj GDOOD PHULWHYROH]]D GHOO¡LQWHUHVVH SHUVHJXLWR DWWUDYHUVR LO FULWHULR GL SUHYDOHQ]D SUHVFHOWR /H SDUWL SRWUDQQR SRL DFFRUGDUVL SHU O¡DSSOLFD]LRQH GL XQ VLVWHPD GL UHJROH Dnazionale: il sistema UNIDROIT; la lex mercatoria; i principi di diritto generalmente riconosciuti. La sovranitĂ della volontĂ delle parti in ordine alla scelta del diritto DSSOLFDELOH QRQ q LOOLPLWDWD OH QRUPH GHOO¡RUGLQDPHQWR SUHVFHOWR QRQ SRWUDQQR infatti operare laddove siano contrarie a norme di applicazione necessaria7 o a UHJROH IDFHQWL SDUWH GHOO¡RUGLQH SXEEOLFR LQWHUQD]LRQDOH GHOOR 6WDWR RYH LO SURFHGLPHQWR KD VHGH /¡DUELWUR LQWHUQD]LRQDOH VHFRQGR O¡RSLQLRQH PDJJLRULWDULD avrĂ il potere di disattendere la scelta compiuta dalle parti in favore di una norma GL DSSOLFD]LRQH QHFHVVDULD QRQ VROR GHOO¡RUGLQDPHQWR LQ FXL LO SURFHGLPHQWR KD sede, ma anche del luogo di esecuzione delle obbligazioni. Nel caso in cui O¡DFFRUGR FRPSURPLVVRULR QRQ FRQWHQJD Dlcuna pertinente indicazione circa O¡LQGLYLGXD]LRQH GHOOH UHJROH GL PHULWR DSSOLFDELOL OD ORUR LQGLYLGXD]LRQH ULVXOWD HVVHUH XQ¡RSHUD]LRQH SDUWLFRODUPHQWH FRPSOHVVD ,O 7ULEXQDOH DUELWUDOH GRYUj IDUH ULIHULPHQWR DOOD OHJJH GHOOD VHGH GHOO¡DUELWUDWR OD TXDle interviene in via suppletiva. Molti ordinamenti hanno introdotto delle regole di conflitto specificamente FRQFHSLWH SHU O¡DUELWUDWR LQWHUQD]LRQDOH ODGGRYH LO SURFHVVR SULYDWR DEELD VHGH LQ TXHOO¡RUGLQDPHQWR H OH SDUWL QRQ DEELDQR VHOH]LRQDWR OD QRUPDWLva applicabile nel PHULWR VL DSSOLFKHUj LO FULWHULR GHOOD ´SLĂœ VWUHWWD FRQQHVVLRQHw ossia il diritto dello Stato con il quale la controversia è, ad avviso degli arbitri, piĂš intimamente legata8. In altri ordinamenti al collegio arbitrale viene ad essere riconosciuto un grado di autonomia ancora maggiore, non dettando alcun criterio di collegamento specifico /¡DUW FRPPD GHO UHJRODPHQWR 5RPD , ´le norme di applicazione necessaria sono disposizioni il cui rispetto è ritenuto cruciale da un paese per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto ad HVLJHUQH OuDSSOLFD]LRQH D WXWWH OH situazioni che rientrano nel loro campo di applicazione, qualunque sia la legge applicabile al FRQWUDWWRw 8 Prima della riforma operata con il d.lgs. 40/2006 il codice di rito italiano conteneva un capo GHGLFDWR DOO¡DUELWUDWR LQWHUQD]LRQDOH DOO¡LQWHUQR GHO TXDOH O¡DUW DIIURQWDYD LO SUREOHPD GHOOH norme applicabili al merito della controversia devoluta in arbitri. Laddove le parti non avessero espresso alcuna preferenza in ordine al diritto applicabile, avrebbe trovDWR DSSOLFD]LRQH ´la legge FRQ FXL LO UDSSRUWR Ă‹ SLĂœ VWUHWWDPHQWH FROOHJDWRw In seguito alla riforma sono state espunte dal FRGLFH FLYLOH OH GLVSRVL]LRQL HVSUHVVDPHQWH ULVHUYDWH DOO¡DUELWUDWR LQWHUQD]LRQDOH H YHQJRQR LQYHFH DG essere fissate una serie di disposizioni applicabili a qualunque processo arbitrale avente sede in ,WDOLD $L VHQVL GHOO¡DUW F S F ´JOL DUELWUL GHFLGRQR VHFRQGR OH QRUPH GL GLULWWRw Laddove la controversia sia caratterizzata da indici di internazionalitĂ , decidere secondo norme di diritto ex art. 822 c.p.c. significa applicare il diritto internazionale privato italiano: si è dunque passati ad XQ¡DSSOLFD]LRQH JHQHUDOL]]DWD GHOOH VWHVVH UHJROH GL GLULWWR LQWHUQD]LRQDOH SULYDWR WDQWR DOOH controversie pendenti innanzi ai giudici statali, quanto alle liti devolute in arbitri. 7

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ma limitandosi ad affermare che gli arbitri possono dare corso a qualsiasi regola di conflitto ritengano applicabile, sulla base di una valutazione di appropriatezza. Il potere degli arbitri non potrà essere utilizzato in modo arbitrario: costoro dovranno tenere in considerazione tutte le circostanze rilevanti e individuare la norma di conflitto piÚ calzante rispetto alle peculiarità della controversia considerata. Talvolta la giurisprudenza arbitrale ha affermato che tale selezione debba privilegiare i principi di diritto internazionale privato generalmente riconosciuti in ambito transnazionale, piuttosto che una specifica norma di diritto di emanazione statuale9. Un approccio parzialmente distinto dal precedente ma simile è quello adottato dagli ordinamenti che attribuiscono agli arbitri internazionali il potere di applicare direttamente la normativa sostanziale che ULWHQJRQR HVVHUH DSSURSULDWD 1HOO¡LSRWHVL HVDPLQDWD SRF¡DQ]L LO 7ULEXQDOH DUELWUDOH è lasciato libero di selezionare una norma di diritto internazionale privato DSSOLFDELOH OD TXDOH FRQGXUUj SRL DOO¡LGHQWLILFD]LRQH GHO GLULWWR VRVWDQ]LDOH LQ questo caso, invece, gli arbitri scelgono direttamente le regole di merito piÚ appropriate, senza enunciare e dare applicazione ad alcuna norma di conflitto. Il rischio, in questo caso, è che i decidenti possano selezionare il diritto applicabile senza dar conto del percorso logico che ha condotto ad una siffatta decisione; v) la lingua e le regole della procedura, tra cui anche la possibilità di prevedere una procedura in piÚ fasi, o step10. In mancanza di uno specifico accordo, diretto o indiretto, delle parti in merito alla procedura da seguire, spetterà agli arbitri determinare le regole da applicare al procedimento arbitrale. Anche in questo caso il limite è rappresentato dalle norme imperative e di ordine pubblico vigenti nel OXRJR RYH KD VHGH O¡DUELWUDWR FKH QRUPDOPHQWH VDUDQQR SRVWH D SUHVLGLR GHO principio del giusto processo, del rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio. Se le parti abbiano indicato la disciplina applicabile alla procedura, si farà ULIHULPHQWR DOOD OHJJH GHOOD VHGH GHOO¡DUELWUDWR 7UD L PRWLYL FKH SRVVRQR GDUH YLWD DO mancato riconoscimento del lodo arbitrale, la Convenzione di New York prevede il caso in cui la composizione del collegio o la procedura arbitrale non siano FRQIRUPL DOO¡DFFRUGR WUD OH SDUWL R LQ PDQFDQ]D GL TXHVW¡XOWLPR DOOD OHJJH GHO OXRJR LQ FXL O¡DUELWUato ha sede.

Lodo ICC in causa n. 7071, in Grigera, Naon, Choice of Law problems in International Commercial Arbitration, in Collected Courses, +DJXH $FDGHP\ RI ,QW¡O /DZ Q 10 ,QWURGRWWD GDOOD FODXVROD FG ´PXOWL-WLHUHG¾ R PXOWLIDVH LQ IRU]D GHOOD TXDOH DG XQD SULPD IDVH nella quale viene svolto il tentativo di conciliazione segue quella arbitrale. 9

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Aspetti di minore, seppur non secondaria, importanza, e che è dunque opportuno GLVFLSOLQDUH FRQ O¡DFFRUGR DUELWUDOH VRQR L VHJXHQWL vi) la disciplina della pluralità di parti, aspetto che i Regolamenti delle principali Istituzioni arbitrali regolano e che, invece, in caso di arbitrato ad hoc occorre regolare specificamente. Si pensi al caso di clausola compromissoria inserita in un contratto sociale o associativo; vii) il regime della riservatezza della procedura, che è riconosciuta come elemento QDWXUDOH GHOO¡DUELWUDWR PD FKH LQ WDOXQL FDVL GL PDJJLRU VHQVLELOLWj SRWUà essere rafforzata con disposizioni ad hoc; viii) le regole sulla proponibilità di misure cautelari e sulla latitudine GHOO¡LPSXJQD]LRQH GHO ORGR ULOHYD LQ SDUWLFRODUH OD SRVVLELOLWj di impugnare il lodo non solo per errores in procedendo ma anche per errores in iudicando); ix) il termine per emanare la decisione. In difetto di previsione convenzionale soccorrerà la lex arbitrati; x) O¡LPSXWD]Lone dei costi della procedura. §.3. Conclusioni Le complessità nella redazione di un accordo arbitrale sono superabili agevolmente mediante il ricorso quale mero motivo di ispirazione ai numerosi formulari disponibili. Sarà , però, la trattativa che consentirà di inserire QHOO¡DFFRUGR JOL HOHPHQWL GHOOo stesso non stereotipati, standardizzati. Soffermarsi, trattando attentamente, QHOO¡DFFRUGR DUELWUDOH ULFKLHGH WHPSR PD O¡HVSHULHQ]D KD LQVHJQDWR FKH LO trade-off è generalmente positivo. Fondamentale sarà , poi, fare tesoro dalle precedenti esperienze arbitrali, indagando sui fattori che hanno inciso, negativamente, sulle originarie aspettative. Il supporto professionale in questa fase non è necessario ma è certamente utile, tanto piÚ quanto ci si distaccherà da un formulario. Infine, il personale incaricato GL WUDWWDUH O¡DIIDUH HQWUR LO FXL UHJRODPHQWR YHUUj LQVHULWD OD FODXVROD FRPSURPLVVRULD dovrà essere messo in guardia dal far cadere la propria attenzione sulle questioni non DWWLQHQWL DOOD ULXVFLWD HFRQRPLFD GHOOD QHJR]LD]LRQH H WUD TXHVWH VXOO¡DFFRUGR DUELWUDOH JOL HIIHWWL GL WDOH ´GLVDWWHQ]LRQH¾ VRQR Fertamente eventuali, non sicuri ma, una volta YHULILFDWLVL SRWUHEEHUR IUXVWUDUH TXHOO¡HFRQRPLFLWj FKH KD PHVVR LQ RPEUD DOWUL DVSHWWL della negoziazione. - 63 -



La tutela della proprietĂ intellettuale in Cina Luca Vedovato* §.1. Premessa Ă‹ LQGXEELR FKH QHOO¡DWWXDOH FRQWHVWR HFRQRPLFR OD ULFHUFD H OR VYLOXSSR WHFQRORJLFR VLDQR YHQXWL DG DVVXPHUH XQ¡LPSRUWDQ]D IRQGDPHQWDOH WUD L IDWWRUL GL produzione; cosĂŹ come è indubbia la necessitĂ per le imprese di proteggere gli ingenti investimenti che vengano dedicati al settore della ricerca e dello sviluppo attraverso la brevettazione delle invenzioni, la registrazione dei marchi, la tutela del diritto G¡DXWRUH Questa esigenza di protezione viene sempre piĂš avvertita in un contesto, quale quello attuale, in cui le nuove tecnologie e la globalizzazione hanno amplificato il rischio di contraffazioni, atti di pirateria e, in generale, di violazione dei diritti di proprietĂ industriale, con tecniche sempre piĂš sofisticate ed in ambito quasi sempre internazionale (si pensi ad esempio a violazioni effettuate su internet che si localizzano in un numero indefinito di paesi). Il presente scritto vuole fornire una panoramica di quale sia la tutela della proprietĂ industriale ed intellettuale in Cina, paese spesso accostato nel pensiero comune a casi di contraffazione e pirateria ma che in realtĂ , come vedremo, è molto piĂš di questo e che in misura sempre piĂš consistente si affaccia sul mercato mondiale come interlocutore ´QHFHVVDULRÂľ per le aziende italiane e per quelle dei paesi occidentali piĂš sviluppati. $ SDUWLUH GDOOD FRVu GHWWD ´SROLWLFD GL ULIRUPD H DSHUWXUDÂľ DYYLDWD DOOD ILQH del 1970 da Deng Xiaoping, la Repubblica Popolare Cinese ha dato impulso a UDSSRUWL HFRQRPLFL FRQ O¡2FFLGHQWH LQ XQ Srimo tempo fondati prevalentemente sullo scambio tra importazione di capitali e know-how da una SDUWH H DSSRUWR GL PDQRGRSHUD GDOO¡DOWUR /D 5HSXEEOLFD 3RSRODUH &LQHVH q FRVu divenuta nel giro di pochi anni uno dei paesi emergenti che piĂš hanno saputo catalizzare investimenti esteri, passati da circa un miliardo di dollari nel 1983 ad oltre 100 miliardi annui attuali 1 *UD]LH DQFKH DOO¡DIIOXVVR GL TXHVWL LQJHQWL FDSLWDOL HG DOO¡DSSRUWR GL FRQRVFHQ]H H WHFQRORJLH VWUDQLHUH PD DQFKH DJOL investimenti effettuati nello sviluppo di risorse umane e nella ricerca scientifica H WHFQRORJLFD O¡HFRQRPLD FLQHVH q ULXVFLWD D VYLOXSSDUH QHO JLUR GL SRFKL DQQL * 1

Avvocato del Foro di Venezia presso lo Studio De Poli. Dati tratti da http://www.fdi.gov.cn - 65 -


settori ad elevato tasso tecnologico che si sono affiancati alle produzioni tipicamente sviluppate in Cina, basDWH VXOO¡DSSRUWR GL IRU]D ODYRUR 2. Per dare una misura di questa crescita, basti considerare che nella Repubblica Popolare Cinese nel 2012 sono state presentate 561.377 domande di registrazione per brevetti, a fronte delle 14.159 del 1998; 1.605.143 domande di registrazione di marchi, a fronte delle 134.335 del 1998; 662.450 domande di registrazione di brevetti per disegni industriali, a fronte delle 31.404 del 1998 3. Numeri impressionanti, che nel giro di pochi anni hanno portato la Cina a diventare il primo paese al mondo per numero di titoli di proprietà intellettuale richiesti4 H FKH GDQQR OD PLVXUD GL TXDOH VLD O¡DWWHQ]LRQH FKH TXHVWR SDHVH ULVHUYD D ricerca e sviluppo ed alla protezione delle proprie innovazioni. A conferma del crescente interesse degli operatori stranieri verso la Cina, DQFKH VRWWR LO SURILOR GHOOD WXWHOD GHOOH RSHUH GHOO¡LQJHJQR GHYH HVVHUH DOWUHVu considerato che parallelamente alle domande di registrazione di titoli protettivi presentate da soggetti residenti in Cina, sono altresÏ aumentate in misura considerevole le domande di registrazione di brevetti e di marchi presentate da operatori economici non residenti, passate per i brevetti da 33.645 del 1998 a 117.464 del 2012; per i marchi da 24.298 del 1998 a 117.338 del 2012; per i disegni industriali da 3.345 del 1998 a 15.181 del 2012. A questa crescita esponenziale la Repubblica Popolare Cinese ha risposto con successivi interventi di riforma legislativa5, volti da un lato ad allineare la Cfr. LAURA SEMPI, La proprietà intellettuale nella nuova legge cinese sul diritto internazionale privato, in Cavalieri ² Franzina (a cura di), Il nuovo diritto internazionale privato della Repubblica Popolare Cinese, Milano, 2012, pp. 171 e seguenti. 3 I dati sono tratti dal sito internet www.wipo.int VH]LRQH ´6WDWLVWLFV¾ 4 3HU RIIULUH XQ WHUPLQH GL UDIIURQWR VHPSUH LQ EDVH DL GDWL UDFFROWL GDOO¡2UJDQL]]D]LRQH 0RQGLDOH per la Proprietà Industriale (www.wipo.int), nel 2012 negli USA sono state presentate 468.960 domande di brevetto per invenzione, 820.662 domande di registrazione di marchi, 94.996 domande di registrazione di brevetti per disegni industriali. Sempre nel 2012, in Italia sono state presentate 28.271 domande di brevetto per invenzione, 286.300 domande di registrazione di marchi, 53.819 domande di registrazione di brevetti per disegni industriali. 5 In materia di diritti di proprietà industriale si possono identificare, a livello generale, i seguenti testi normativi: per i marchi: 7UDGHPDUN /DZ RI WKH 3HRSOHuV 5HSXEOLF RI &KLQD emanata il 23 agosto 1982 ed in vigore dal 1° marzo 1983, successivamente modificata il 22 febbraio 1993, il 27 ottobre 2001 e il 30 agosto 2013; per i brevetti, i disegni industriali e i modelli di utilità : Patent Law of the People's Republic of China emanata il 12 marzo 1984, successivamente modificata il 4 settembre 1992, il 25 agosto 2000 e il 27 dicembre 2008; SHU LO GLULWWR G¡DXtore: &RS\ULJKW /DZ RI WKH 3HRSOHuV 5HSXEOLF RI &KLQD emanata il 7 settembre 1990, successivamente modificata il 7 settembre 2001 e il 26 febbraio 2010. 2

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normativa interna a quella delineata dai trattati internazionali cui ha via via aderito6 H GDOO¡DOWUR D VHPSOLILFDUH H VQHOOLUH OH SURFHGXUH EXURFUDWLFKH LQ SDVVDWR VSHVVR lunghe e macchinose. §.2. La registrazione di un marchio o di un brevetto in Cina Per le società che intendano aprirsi al mercato cinese è dunque di primaria importanza tutelarsi registrando il proprio marchio o brevetto, al fine di garantirsi il diritto di sfruttare la propria invenzione o di caratterizzare la propria attività attraverso O¡XVR GL XQ VHJQR GLVWLQWLYR LQ YLD HVFOXVLYD PHWWHQGRVL DO ULSDUR GD SRVVLELOL DEXVL GL WHU]L Infatti, in base alla legislazione cinese, la registrazione del marchio in paesi esteri cosÏ come la registrazione internazionale (non estesa alla Cina) non preclude D WHU]L GL UHJLVWUDUH LQ &LQD LO PHGHVLPR PDUFKLR FRQ O¡HFFH]LRQH GHL PDUFKL notori, cui è accorda una tutela particolare). Va peraltro segnalato che il 30 agosto 2013 è stata approvata la riforma della Trademark Law, che ha modificato ben 34 articoli su 64 ed ha aggiunto 13 nuovi articoli. La riforma, che è entrata in vigore il 1° maggio 2014, ha introdotto 6 La Cina ha progressivamente aderito a tutti i principali accordi internazionali in materia di diritti di proprietà industriale e intellettuale: Convenzione istitutiva della WIPO (Organizzazione Mondiale della Proprietà Industriale), di cui la Cina è parte a partire dal 3 giugno 1980; Convenzione di Parigi sulla protezione della Proprietà Industriale, di cui la Cina è parte a partire dal 19 marzo 1985; Accordi di Madrid sulla Registrazione di Marchi Internazionali, in vigore per la Cina dal 4 ottobre 1989; Convenzione di Berna sulla Protezione delle Opere Letterarie e Artistiche, in vigore per la Cina dal 15 ottobre 1992; Convenzione sulla Protezione dei Produttori di Fonogrammi contro la Duplicazione non Autorizzata dei Fonogrammi, in vigore per la Cina dal 30 aprile 1993; Trattato PCT (Patent Cooperation Treaty), in vigore per la Cina dal 1 gennaio 1994; Accordi di Nizza sulla classificazione dei prodotti e servizi ai quali si applicano i marchi di fabbrica o di commercio, in vigore per la Cina dal 9 agosto 1994; Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti, in vigore per la Cina dal 1 luglio 1995; Protocollo di Madrid sul marchio internazionale, in vigore per la Cina dal 1 dicembre 1995; $FFRUGR GL /RFDUQR VXOO¡DGR]LRQH GL XQD &ODVVLILFD]LRQH ,QWHUQD]LRQDOH SHU L 'LVHJQL Industriali, in vigore per la Cina dal 19 settembre 1996; $FFRUGR GL 6WUDVEXUJR VXOO¡DGR]LRQH GL XQD &ODVVLILFD]LRQH ,QWHUQD]LRQDOH SHU L %UHYHWWL LQ vigore per la Cina dal 19 giugno 1997; Trattato WPPT (WIPO Performances and Phonograms Treaty), in vigore per la Cina dal 9 giugno 2007; Trattato WCT (WIPO Copyright Treaty), in vigore per la Cina dal 9 giugno 2007.

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importanti novitĂ per contrastare gli abusi nella registrazione di marchi (praticata dai c.d. trademark squatters, ovvero da coloro che registrano marchi internazionali noti prima dei loro legittimi titolari): è stato introdotto un principio generale di EXRQDIHGH QHOO¡XVR H QHOOD UHJLVWUD]LRQH GL XQ PDUFKLR DUW q VWDWD LQWURGRWWD OD tutela dei marchi di fatto (art. 59); sono state aumentate le sanzioni amministrative (art. 60) comminabili in casi di attivitĂ illecita (fino a 250.000 CNY paria circa 30.000 euro); sono state introdotte misure volte a favorire il risarcimento del danno in sede giudiziaria (art. 63). Il primo passo da compiere per tutelare un proprio marchio è ottenere il riconoscimento della privativa nella Repubblica Popolare Cinese. Sono percorribili sostanzialmente due strade: la registrazione come PDUFKLR QD]LRQDOH FLQHVH RSSXUH O¡HVWHQVLRQH GL XQD UHJLVWUD]LRQH LQWHUQD]Lonale. Per poter procedere alla registrazione come marchio nazionale cinese non è necessario avere una sede nella Repubblica Popolare Cinese, ma è obbligatorio avvalersi di un mandatario marchi locale. La domanda, in lingua cinese, deve essere depositata presso il Trademark Office di Beijing e deve essere accompagnata da una serie di documenti7. Sono suscettibili di registrazione come marchi sia marchi in lettere latine, sia in ideogrammi cinesi, sia loghi o segni distintivi (normalmente si procede sia alla registrazione del marchio in caratteri latini sia della sua traslitterazione in LGHRJUDPPL $ VHJXLWR GHOO¡XOWLPD ULIRUPD GHOOD 7UDGHPDUN /DZ GDO ° maggio 2014 sarĂ possibile effettuare depositi multi classe (prima della riforma, differenza di quanto avviene in Italia, per ottenere la registrazione di un marchio per diverse classi di prodotti era invece necessario presentare tante domande quante sono le classi e specificare per ciascuna classe i prodotti per cui si voleva ottenere tutela). Ăˆ stata inoltre introdotta la possibilitĂ di registrare marchi sonori. La domanda di registrazione riceve una verifica preliminare da parte del Trademark Office, che controlla che non sussistano precedenti registrazioni di marchi identici o simili e la conformitĂ della domanda alla normativa in vigore. Nel caso in cui la verifica abbia esito positivo, il Trademark Office pubblicherĂ la GRPDQGD VXOOD ´*D]]HWWD GHL 0DUFKLÂľ SHU SHUPHWWHUH D WHU]L GL SURSRUUH RSSRVL]LRQH alla registrazione; se non vengono presentate opposizioni entro tre mesi la domanda verrĂ accolta e il Trademark Office rilascerĂ il certificato di registrazione; la tutela Quali i) il certificato di registrazione presso la Camera di Commercio (se richiedente sia una persona giuridica), ii) copia del passaporto del legale rappresentante della societĂ richiedente; iii) eventuale procura a favore del soggetto che sottoscrive la domanda di registrazione; iv) documenti relativi a marchi stranieri registrati non piĂš di sei mesi prima del deposito della domanda di registrazione in Cina, ai fini della rivendicazione di una data di prioritĂ . 7

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accordata al marchio ha una validità di dieci anni, rinnovabile di ulteriori periodi di dieci anni (la validità del marchio è però soggetta a decadenza in caso di mancato uso per un periodo continuativo di tre anni). In caso di opposizione, che a seguito della riforma potrà essere proposta solo da titolari di diritti anteriori o di un interesse ad essi correlati, il Trademark Office deciderà il caso. La tempistica di tale procedura è attualmente superiore ai due anni, se non viene presentata opposizione; tempi molto più lunghi se invece viene proposta opposizione. Tempi considerati eccessivamente lunghi dagli operatori occidentali, cui però la RPC ha risposto con la menzionata legge di riforma 30 agosto 2013. Questa legge, che come detto è entrata in vigore il 1° maggio 2014, ha introdotto importanti novità volte a semplificare e velocizzare le procedure di registrazione e di riesame: è stata introdotta la possibilità di presentazione delle domande per via elettronica; le procedure di esame delle nuove domande da parte del Trademark Office, di riesame delle decisioni di rigetto, di annullamento e di cancellazione per non uso dovranno concludersi entro nove mesi; le procedure di opposizione alla registrazione di un marchio e le procedure di annullamento nei casi di conflitto rispetto a marchi anteriori dovranno essere completate entro dodici mesi. ,Q DOWHUQDWLYD DOO·DXWRQRPD UHJLVWUD]LRQH FRPH marchio nazionale cinese, può HVVHUH FKLHVWD O·HVWHQVLRQH DOOD &LQD GL XQD UHJLVWUD]LRQH LQWHUQD]LRQDOH GHSRVLWDWD SUHVVR O·2UJDQLVPR 0RQGLDOH SHU OD 3URSULHWj ,QGXVWULDOH ² OMPI a Ginevra). Anche in questo caso la domanda deve essere inoltrata al Trademark Office e potrà essere recepita a condizione non risulti registrato in Cina un marchio uguale o simile e che il marchio che si intende registrare sia conforme ai requisiti di registrabilità previsti dal diritto Cinese. Al marchio internazionale sarà in tal caso accordata una tutela sostanzialmente analoga a quella dei marchi nazionali. $WWHVD OD FDSLOODUH GLIIXVLRQH GL LQWHUQHW D OLYHOOR PRQGLDOH H O·LPSRUWDQ]D FKH rappresenta la presenza sul web, costituisce buona norma affiancare alla tutela del marchio una strategia di difesa dei propri diritti di privativa industriale on-line, attraverso la registrazione di nomi a dominio identici o simili ai propri marchi. /·DXWRULWj FRPSHWHQWH QHOOD 5HSXEEOLFD 3RSRODUH &LQHVH SHU OD UHJLVWUD]LRQH H JHVWLRQH delle estensioni nazionali dei nomi a dominio è il CNNIC. Questo ente ha anche predisposto un procedimento amministrativo (il CNNIC Dispute Resolution Policy) che può essere utilizzato per recuperare i nomi a dominio con estensioni cinesi abusivamente registrati da terzi in violazione dei propri diritti di privativa industriale. §§§ - 69 -


Per quanto riguarda la registrazione di brevetti per invenzione, disegni e modelli di utilità in Cina, il testo legislativo di riferimento è il Patent Law emanata il 12 marzo 1984 e sXFFHVVLYDPHQWH SL YROWH ULPDQHJJLDWD O¡XOWLPR LQWHUYHQWR GL modifica risale al 27 dicembre 2008 ed ha adeguato il diritto cinese alle FRQYHQ]LRQL FXL OD &LQD KD DGHULWR H LQ SDUWLFRODUH DOO¡$FFRUGR VXJOL $VSHWWL GHOOD Proprietà Intellettuale inerenti al Commercio (TRIPs) del 2001. Organo competente cui presentare la domanda di registrazione di un brevetto è il SIPO (6WDWH ,QWHOOHFWXDO 3URSHUW\ 2IILFH RI WKH 3HRSOHuV 5HSXEOLF RI China). 3HUFKp XQ¡LQYHQ]LRQH R XQ PRGHOOR G¡XWLOLWj SRVVDQR HVVHUH UHJLVWUDWL come brevetti nella Repubblica Popolare Cinese è necessario che essi presentino i seguenti requisiti (simili a quelli previsti nel nostro ordinamento ma non senza alcune significative differenze): i) QRYLWj FRQ O¡XOWLPD ULIRUPD GHO OD &LQD VL q uniformata al principio accolto a livello internazionale di novità assoluta, che è soddisfatto quando al momento di presentazione della domanda non sia stata GLYXOJDWD LQ &LQD R LQ DOWUR SDHVH HVWHUR XQ¡LGHQWLFD LQYHQ]LRQH VH SHUz LO SURGRWWR è stato esposto in una fiera sponsorizzata o riconosciuta dal governo cinese, RYYHUR VH O¡LQYHQ]LRQH q VWDWD SUHVHQWDWa attraverso riviste scientifiche o presso FRQIHUHQ]H RYYHUR DQFRUD VH O¡LQYHQ]LRQH q VWDWD GLYXOJDWD VHQ]D LO FRQVHQVR GHO suo autore, il titolare potrà presentare domanda di registrazione del brevetto entro sei mesi dalla divulgazione); ii) originalità : invenzioni e modelli devono avere carattere spiccatamente nuovo e rappresentare un avanzamento rispetto allo stato della tecnica; iii) industrialità : le invenzioni e i modelli di utilità devono essere suscettibili di applicazione pratica. Per i disegni, i requisiti di registrazione si sostanziano nel non essere il disegno identico o simile ad altro disegno che sia stato reso noto in pubblicazioni cinesi o straniere ovvero pubblicamente utilizzato in Cina, prima della data di presentazione della domanda di registrazione. La procedura per ottenere la registrazione di un brevetto nella RPC prende avvio col deposito presso il SIPO, a mezzo di agente autorizzato, della domanda di EUHYHWWR FRQ LQGLFDWL LO QRPH GHOO¡LQYHQ]LRQH PRGHOOR L GDWL UHODWLYL DO ULFKLHGHQWH H DOO¡LQYHQWRUH O¡HYHQWXDOH GDWD GL SULRULWj ULYHQGLFDWD GHOOD GRFXPHQWD]LRQH WHFQLFD FRQWHQHQWH XQD VSLHJD]LRQH FKLDUD HG HVDXULHQWH GHOO¡LQvenzione o del modello di utilità , e dello scopo degli stessi), di un estratto della documentazione tecnica che descriva i principali punti tecnici, dei disegni.

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Il SIPO effettua una prima verifica formale sulla completezza e regolarità della documentazione depositata e, nel caso in cui essa sia positiva, la pubblica sulla Gazzetta dei Brevetti. Entro tre anni dalla presentazione di questa domanda, il richiedente dovrà ² a pena di decadenza ² FKLHGHUQH O·HVDPH VRVWDQ]LDOH 4XDORUD il SIPO non riscontri irregolarità, provvederà a concedere il brevetto, che avrà validità di 20 anni dalla data di presentazione della domanda per le invenzioni e di 10 anni per i modelli di utilità ed i disegni. Qualora, invece, il SIPO riscontri delle irregolarità, le segnalerà al richiedente concedendogli un termine per presentare le proprie osservazioni, dopo le quali il brevetto potrà o meno essere concesso; in caso di rigetto sarà possibile, entro tre mesi, presentare ricorso ad una commissione interna al SIPO chiedendo il riesame; avverso la decisione di questa commissione sarà possibile, sempre nel termine di tre mesi, proporre appello presso il Tribunale del Popolo. La durata del procedimento di rilascio di un brevetto può stimarsi, per le invenzioni in tre o quattro anni e per i modelli di utilità ed i disegni in diecidiciotto mesi. §.3. La tutela dei diritti di proprietà industriale in sede giudiziaria e amministrativa Veniamo ora ad esaminare il caso in cui il titolare di un diritto di privativa industriale si trovi nella necessità di agire per la repressione di violazioni dello stesso compiute da terzi nel territorio della Repubblica Popolare Cinese. Il titolare di marchio o di brevetto avente validità nella RPC (secondo i criteri visti in precedenza) potrà intraprendere due strade per ottenere tutela dei propri diritti GL HVFOXVLYD SURSRUUH XQ JLXGL]LR FLYLOH GDYDQWL DOO·DXWRULWj JLXGL]LDULD RSSXUH DJLUH GLQQDQ]L DOO·DXWRULWj DPPLQLVWUDWLYD FRPSHWHQWH SHU L PDUFKL VL WUDWWD GHO 7UDGHPDUN 2IILFH SHU LO ´SULPR JUDGRµ e la Commissione per la revisione ed i giudizi sui marchi 75$% SHU LO ´VHFRQGR JUDGRµ SHU L EUHYHWWL VL WUDWWD GHO 6,32 SHU LO SULPR JUDGR H della Commissione per la revisione dei Brevetti (PRB) per il secondo). La via del procedimento amministrativo comporta vantaggi in termini di velocità della procedura e di minore onerosità in termini di documentazione e prove. Soprattutto in materia di violazioni di marchi (che costituiscono la violazione numericamente più rilevante in Cina) il procedimento davanti DOO·DXWRULWj DPPLQLVWUDWLYD q SDUWLFRODUPHQWH UDSLGR HG HIILFLHQWH /·DXWRULWj amministrativa cinese può, se ritiene probabile la sussistenza di un caso di - 71 -


FRQWUDIID]LRQH VXOOD EDVH GHOOH SURYH VRPPDULH IRUQLWH GDOO¡LQWHUHVVDWR GLVSRUUH XQ ispezione (che in genere viene condotta senza preventivo avviso al presunto contraffattore) e procedere a sequestro di prodotti, confezioni, etichette, stampi HFF VRVSHWWL GL FRQWUDIID]LRQH /¡DXWRULWj DPPLQLVWUDWLYD SXz LQROWUH SURFHGHUH DG interrogare le parti, chiedere copia dei libri contabili e compiere altri accertamenti; TXDORUD DFFHUWL OD FRQWUDIID]LRQH SXz RUGLQDUH O¡LPPHGLDWD FHVVD]LRQH GHOO¡DWWLYLWj illecita, confiscare i prodotti e materiali contraffatti e disporne la distruzione, applicare una multa al contraffattore. Questo procedimento dura in media dai tre ai sei mesi per le violazioni di marchi. Al contrario, in materia di brevetti il procedimento amministrativo è meno HIILFLHQWH SHUFKp O¡DXWRULWj DPPLQLVWUDWLYD QRQ KD LO SRWHUH GL WUDWWHQHUH OH PHUFL che violino un brevetto e la durata del procedimento è decisamente piÚ lunga. La maggior parte dei titolari di brevetto decide, dunque, di rivolgersi direttamente DOO¡DXWRULWj JLXGL]LDULD Per poter adire la giustizia cinese sarà innanzitutto far legalizzare tutti i documenti da produrre, ivi compresa la procura alle liti. Instaurato il giudizio, il Giudice cinese potrà disporre misure urgenti volte ad impedire danni irreparabili, nonchÊ provvedimenti tesi alla raccolta e conservazione delle prove; potrà essere disposta una consulenza tecnica ed in alcuni casi il consulente tecnico potrà anche essere chiamato a far parte del collegio giudicante. Qualora, al termine del giudizio civile, venga accertata la violazione di un diritto di privativa industriale, i provvedimenti che il Giudice cinese potrà adottare sono: la cessazione delle violazioni, la pubblicazione della sentenza, la condanna del contraffattore al risarcimento dei danni. La durata di questo giudizio è in media di 2-3 anni; avverso la decisione sarà possibile proporre appello (tutte le controversie in Cina prevedono due gradi di giudizio). Ulteriore forma di tutela dei diritti di proprietà industriale è quella prevista a livello doganale8. Presupposto per godere della tutela doganale è la registrazione GHL GLULWWL GL SULYDWLYD LQ SDUWLFRODUH GHL PDUFKL SUHVVR O¡DXWRULWj GRJDQDOH FLQHVH (General Administration of Customs). Una volta che i diritti di privativa sono stati registrati, se la dogana individua ² autonomamente nelle proprie attività di conWUROOR RSSXUH VX VHJQDOD]LRQH GHOO¡LQWHUHVVDWR ² prodotti sospetti di contraffazione, può trattenerli, confiscarli, disporne la distruzione, nonchÊ imporre una multa. La tutela doganale è disciplinata dalla Law on Customs Protection for Intellectual Property Rights promulgata nel 2003 e successivamente modificata nel 2010.

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§.4. Le norme di individuazione della legge applicabile alle controversie in materia di GLULWWL GL SURSULHWĂƒ LQGXVWULDOH FRQ vHOHPHQWL GL HVWUDQHLWĂƒw nella nuova legge cinese di diritto internazionale privato Prima di concludere, merita di essere segnalata la recente approvazione nella Repubblica Popolare Cinese della nuova legge sul diritto internazionale SULYDWR RYYHUR VXO GLULWWR DSSOLFDELOH DL ´UDSSRUWL FLYLOL DYHQWL HOHPHQWL GL HVWUDQHLWjÂľ9, che affronta anche le questioni connesse ai diritti di proprietĂ industriale, dedicandovi gli articoli 48 ² 50 compresi nel Capo VII10. Questi articoli hanno la funzione di individuare, in ipotesi di controversie con elementi di estraneitĂ che riguardino la titolaritĂ ed il contenuto dei diritti di proprietĂ industriale ed intellettuale ovvero che riguardino violazioni di tali diritti, quale sia la legge applicabile. La scelta del legislatore cinese è caduta sul c.d. criterio della lex loci protectionis che individua la legge applicabile in quella del paese per il TXDOH VRQR ULYHQGLFDWL O¡HVLVWHQ]D H JOL HIIHWWL GL XQ GLULWWR GL SURSULHWj LQGXVWULDOH Qualora, ad esempio, la controversia riguardi la contraffazione di un marchio o di un brevetto, sarĂ applicabile la legge del paese in cui è stato registrato il marchio o rilasciato il brevetto di cui viene invocata tutela. Qualora, invece, la controversia abbia ad oggetto il rapporto contrattuale avente ad oggetto un diritto di proprietĂ industriale, salvo che le parti abbiano stabilito contrattualmente la legge applicabile, si applicherĂ la legge del paese in cui ha residenza abituale la parte che deve eseguire la prestazione caratteristica ovvero la legge del paese con cui il contratto presenta il collegamento piĂš stretto. Il criterio della prestazione caratteristica trova agevole applicazione con riferimento ai contratti piĂš semplici, quali ad esempio il contratto di cessione o di licenza di un brevetto o di un marchio, in cui la prestazione caratteristica è facilmente identificabile nel trasferimento ovvero nella concessione dei diritti di godimento e sfruttamento del titolo di privativa. Nei contratti piĂš complessi, quali ad esempio il conferimento di un titolo di privativa in una societĂ , contratti di investimento oppure di franchising, individuare la prestazione caratteristica risulta piĂš difficile PD SRWUj VRFFRUUHUH LO FULWHULR GHO ´FROOHJDPHQWR SL VWUHWWRÂľ

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Si tratta della legge approvata il 28 ottobre 2010 . La Legge sul diritto applicabile ai rapporti civili con elementi di estraneità è stata approvata dalla Repubblica Popolare Cinese il 28 ottobre 2010. Si tratta del primo testo legislativo organico di diritto internazionale privato adottato in Cina.

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I criteri finora indicati mostrano, però, i propri limiti di fronte a violazioni ´GLIIXVH¾ TXDOL DG HVHPSLR TXHOOH HIIHWWXDWH VX LQWHUQHW FKH VL ORFDOL]]DQR LQ XQ numero indefinito di paesi. La nuova legge di diritto internazionale privato cinese affronta tali questioni (art. 46) solamente con riferimento alla violazione di beni TXDOL TXHOOL UHODWLYL DO QRPH DOO¡LPPDJLQH DOOD UHSXWD]LRQH HG DOOD ULVHUYDWH]]D individuando la legge applicabile in quella di residenza abituale del danneggiato. Nessuna norma affronta tuttavia esplicitamente i casi di violazione plurilocalizzata dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale. I primi commentatori di questa legge non hanno mancato di criticare questa lacuna in una legge che, per il resto, si contraddistingue per la scelta di criteri moderni ed in linea con quelli adottati dagli altri paesi sulla base dei trattati internazionali. §.5. Considerazioni conclusive Se in passato la difesa della proprietà intellettuale in Cina ha rappresentato un problema per le imprese straniere, che spesso si vedevano anticipate da concorrenti cinesi nella registrazioni di marchi e ricevevano poi scarsa tutela in sede giudiziaria, non si può negare che il legislatore cinese abbia fatto molto, in questi ultimi anni, per reagire a questa situazione, operando in due direzioni. Da un lato VHPSOLILFDQGR H UHQGHQGR SL YHORFL OH SURFHGXUH DPPLQLVWUDWLYH SHU O¡RWWHQLPHQWR GHL WLWROL GL SULYDWLYD QHOOD 5 3 & H GDOO¡DOWUR XQLIRUPDQGRVL DOOH QRUPH FRQGLYLVH D livello internazionale (ispirandosi particolarmente a quelle accolte nella Comunità Europea) in materia di protezione e tutela dei diritti discendenti dai titoli di privativa. /¡LPSUHVVLRQH q FKH OD &LQD VLD XQ SDHVH SLHQDPHQWH FRQVDSHYROH GHOO¡LPSRUWDQ]D GL LQYHVWLUH in ricerca e sviluppo e del ruolo che, anche grazie ad essi, è venuta ad assumere nello scenario economico mondiale; e che voglia LQFRUDJJLDUH O¡LQQRYD]LRQH DQFKH DWWUDYHUVR O¡DSSRUWR GL RSHUDWRUL VWUDQLHUL offrendo adeguata tutela ai titoli di proprietà industriale. Se questo atteggiamento di intransigenza rispetto alle violazioni dei diritti inerenti alla proprietà industriale adottato dal legislatore cinese sarà in grado di contrastare i numerosi ² ed in alcuni casi plateali ² episodi di contraffazione, GLSHQGHUj FHUWDPHQWH LQ ODUJD PLVXUD GDOO¡DSSOLFD]LRQH FKH YHUUj IDWWD GL TXHVWH norme dai giudici della Repubblica Popolare Cinese; giudici che, almeno per il passato, sono stati spesso tacciati di atteggiamenti di chiusura verso gli operatori stranieri e, soprattutto, verso la possibilità di applicare alle controversie le norme di diritto straniero, secondo le norme di diritto internazionale privato. - 74 -


Il finanziamento delle esportazioni con operazioni di credito documentario Damiano Tommasini* /¡DSHUWXUD GHOOH LPSUHVH DL QXRYL PHUFDWL HVWHUL LPSRQH FRP¡q QDWXUDOH OD gestione dei rischi sottesi alle transazioni tra soggetti, non solo geograficamente, ORQWDQL ULVFKL SULQFLSDOPHQWH UDYYLVDELOL SHU O¡HVSRUWDWRUH nel mancato ritiro o nel mancato pagamento della merce in misura, tempi e moneta corrispondenti a quelli SDWWXLWL SHU O¡LPSRUWDWRUH QHOOD PDQFDWD LQWHJUDOH FRQVHJQD GHOOD PHUFH LQ WHPSL misura e luoghi concordati, specie nelle ipotesi in cui sia già stato eseguito il relativo pagamento. A condizionare fortemente tali rischi è proprio la dimensione WUDQVIURQWDOLHUD GHOO¡RSHUD]LRQH GLPHQVLRQH FKH UHQGH VSHVVR GLIILFLOH O¡DFTXLVL]LRQH GL LQIRUPD]LRQL VXOOD SUREDELOLWj GL LQVROYHQ]D GHOO¡DOWUD SDUWH contrattuale, è spesso caratterizzata dal rischio Paese, quale variabile dipendente dalla situazione politica ed economica dello Stato in cui risiede O¡DOWUD SDUWH LQ JUDGR GL FRQGL]LRQDUH O¡DGHPSLPHQWR GHOOD SUHVWD]LRQH contrattualmente dovuta, ed espone la transazione ad una disciplina normativa sconosciuta ad una delle due parti. Il credito documentario si presenta come strumento che consente di dare sicurezza alla transazione, mitigando, se non anche eliminando, i rischi appena ricordati: esso può essere dHILQLWR FRPH TXHOO¡RSHUD]LRQH DWWUDYHUVR FXL XQD banca (detta emittente o issuing bank) si impegna nei confronti di un proprio cliente (detto ordinante o applicant, acquirente della merce o richiedente la fornitura) ad effettuare una prestazione ² che, come si sta per dire, normalmente sarà di pagamento ² in favore di un terzo (detto beneficiario o beneficiary, venditore della merce o fornitore) 1, contro presentazione entro una certa *

Avvocato del Foro di Venezia presso lo Studio De Poli, dottore di ricerca in Diritto dei Mercati )LQDQ]LDUL QHOOD )DFROWj GL *LXULVSUXGHQ]D GHOO¡8QLYHUVLWj GL 3DGRYD 1 A tali soggetti se ne possono aggiungere degli altri, quali la banca avvisante (advising bank), su cui YLHQH DSSRJJLDWD O¡DSHUWXUD GHO FUHGLWR GRFXPHQWDULR H FKH D VXD YROWD VX ULFKiesta della banca HPLWWHQWH DYYLVD LO EHQHILFLDULR GHOO¡HPLVVLRQH GHO FUHGLWR OD EDQFD GHVLJQDWD nominated bank), autorizzata dal creditore ad effettuare la prestazione secondo le modalità indicate dalla banca emittente; la banca rimborsante (reimbursement bank), la quale provvede, su istruzioni della banca emittente, a rimborsare la banca che ha effettuato la prestazione; la banca trasferente (transferring bank), la quale, su richiesta del primo beneficiario del credito documentario, trasferisce il credito a favore di uno o piÚ secondi beneficiari. - 75 -


scadenza (data di validità ) di determinati documenti, conformi ai termini ed alle condizioni pattuite con il credito stesso 2. Una volta concordata la modalità tra ordinante e banca, il servizio è eseguito dalla banca indirizzando al beneficiario, direttamente o tramite altra banca, una propria dichiarazione (cd. lettera di credito o di accreditamento), con la quale si comunica di aver aperto un credito in suo favore e si impegna ad adempiere la prestazione nei suoi confronti. 8QD VLPLOH RSHUD]LRQH QRQ DSSHQD SHUIH]LRQDWDVL DVVLFXUD DOO¡HVSRUWDWRUH LO pagamento della fornitura contro la presentazione dei documenti dimostrativi della stessa e, al compratore, il pagamento della merce ad avvenuta esecuzione della fornitura. Si tratta di operazione scarsamente disciplinata negli ordinamenti nazionali3, oggi regolata da un complesso di norme gradualmente formatosi a SDUWLUH GDJOL LQL]L GHO VHFROR VFRUVR SHU HIIHWWR GHOO¡LQL]LDWLYD GHL VRJJHWWL direttamente interessati, quali le associazioni nazionali bancarie e le camere di commercio. A partire dal 1993, tali norme sono contenute in un regolamento uniforme, elaborato dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC), nel tempo denominato Uniform Custom and Practicies for documentary credit (UCP), ovvero Norme ed Usi Uniformi relative ai crediti documentari (NUU). Si tratta di regolamento che ha subito nel tempo sei revisioni, volte ad adattarlo alle mutate tecniche di trasporto delle merci, oltre che alle maggiori esigenze di VLFXUH]]D O¡XOWLPD GHOOH TXDOL q FRQWHQXWD QHOOD SXEEOLFD]LRQH Q SXEEOLFDWD D Parigi nel 2006 ed entrata in vigore il 1° luglio 2007.

Le Norme ed Usi Uniformi relative ai crediti documentari (NUU), di cui si sta per dire nel testo, indicano i documenti generalmente indicati nel credito documentario, riportandone anche le caratteristiche essenziali: essi sono costituiti, ad esempio, dalla fattura, dalla packing list (vale a dire dalla distinta della merce), dai documenti di trasporto (quindi, a seconda delle modalità di trasporto, dal documento di trasporto combinato, dalla polizza di carico marittima, bill of lading, dalla polizza di carico aerea, dalla lettera di vettura per trasporto su strada, CMR), dal certificato di presa in carico della merce da parte dello spedizioniere, dai documenti di origine, dai certificati di ispezione della merce). 3 1HOO¡RUGLQDPHQWR LWDOLDQR OD GLVFLSOLQD GHO FUHGLWR GRFXPHQWDULR q FRQWHQXWD QHOO¡DUW F F Pagamento contro documenti a mezzo banca VHFRQGR FXL ´Quando il pagamento del prezzo deve avvenire a mezzo di una banca, il venditore non può rivolgersi al compratore se non dopo il ULILXWR RSSRVWR GDOOD EDQFD VWHVVD H FRQVWDWDWR DOOuDWWR GHOOD SUHVHQWD]LRQH GHL GRFXPHQWL QHOOH forme stabilite dagli usi. La banca che ha confermato il credito al venditore può opporgli solo le HFFH]LRQL GHULYDQWL GDOOuLQFompletezza o irregolarità dei documenti e quelle relative al rapporto di conferma del credito¾ 2

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La questione della natura giuridica degli UCP, qualificate dalla JLXULVSUXGHQ]D LWDOLDQD FRPH FODXVROH G¡XVR4, tende a perdere gran parte della sua importanza per effetto del richiamo espresso da parte dei contraenti, che oggi FRVWLWXLVFH XQ RQHUH D FDULFR GHOOH SDUWL LQWHUHVVDWH FRPH VL HYLQFH GDOO¡DUW GHJOL stessi UCP5. Nella prassi contrattuale affermatasi nel tempo e recepita dallo stesso UHJRODPHQWR XQLIRUPH LO FUHGLWR GRFXPHQWDULR VL SUHVHQWD FRPH XQ¡RSHUD]LRQH autonoma (cd. autonomia del credito documentario), indipendente dal contratto VRWWRVWDQWH LQ UHOD]LRQH DO TXDOH q VRUWD O¡REEOLJD]LRQH GL SDJDPHQWR HIIHWWXDWR FRQ il credito documentario, ed è completamente svincolato dal contratto sottostante (cd. astrattezza)6; inoltre, la banca, per dar corso al pagamento, verifica unicamente la conformità dei documenti presentati rispetto a quanto concordato tra le parti (cd. letteralità e formalismo)7. /¡RSHUD]LRQH VL GLVWLQJXH D VHFRQGD GHOO¡RJJHWWR GHOOD SUHVWD]LRQe a cui si obbliga la banca emittente, nonchÊ a seconda della revocabilità o meno del relativo impegno. 6RWWR LO SULPR SURILOR YDOH D GLUH O¡RJJHWWR GHOOD SUHVWD]LRQH VL GLVWLQJXH D seconda che la banca si obblighi ad eseguire il pagamento di una somma, a vista o D VFDGHQ]D LSRWHVL TXHVW¡XOWLPD DVVDL IUHTXHQWH DG DFFHWWDUH FDPELDOL WUDWWD pagabili a vista o a scadenza, ovvero a negoziare cambiali tratta o documenti.

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Cfr., ad esempio, CASS. 8 marzo 1996, n. 1842. 6L YHGD O¡DUW 8&3 Application of UCP VHFRQGR FXL ´The Uniform Customs and Practice for Documentary &UHGLWV 5HYLVLRQ ,&& 3XEOLFDWLRQ QR v8&3w DUH UXOHV WKDW DSSO\ WR DQ\ GRFXPHQWDU\ FUHGLW vFUHGLWw LQFOXGLQJ WR WKH H[WHQW WR ZKLFK WKH\ PD\ EH DSSOLFDEOH DQ\ standby letter of credit) when the text of the credit expressly indicates that it is subject to these rules. They are binding on all parties thereto unless expressly modified or excluded by the credit¾ 6 $L VHQVL GHOO¡DUW 8&3 Credit vs Contracts VHFRQGR FXL ´A credit by its nature is a separate transaction from the sale or other contract on which it may be based. Banks are in no way concerned with or bound by such contract, even if any reference whatsoever to it is included in the credit. Consequently, the undertaking of a bank to honour, to negotiate or to fulfil any other obligation under the credit is not subject to claims or defences by the applicant resulting from its relationships with the issuing bank or the beneficiary¾ 7 $L VHQVL GHOO¡DUW 8&3 Documents v. Goods, Services or Performance ´Banks deal with documents and not with goods, services or performance to which the documents may relate¾ O¡HVDPH GL FRQIRUPLWj DL WHUPLQL GHO FUHGLWR TXLQGL GHYH HVVHUH ULJRURVDPHQWH IRUPDOH H GHYH escludere ogni giudizio sulla efficacia o portata GHL GRFXPHQWL R VXOO¡RVVHUYDQ]D Gei termini contrattuali sottostanti. 5

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Sotto il secondo profilo, il credito documentario può essere emesso senza conferma o FRQ FRQIHUPD D VHFRQGD FKH DOO¡LPSHJQR GHOOD EDQFD HPLWWHQWH VH QH DJJLXQJD TXHOOR GL XQ¡DOWUD EDQFD GHWWD FRQIHUPDQWH R confirming bank). La scelta ricadrĂ su questa seconda tipologia di credito documentario (with confirm, in contrapposizione a quello without confirm) in tutte quelle ipotesi in cui la banca emittente appartenga ad un paese che non offre sufficienti garanzie di stabilitĂ politica o economica, perchĂŠ, ad esempio, fortemente indebitato o perchĂŠ il relativo sistema bancario non è affidabile: con tale credito, pertanto, si copre non solo il rischio cliente, ma anche il rischio banca emittente ed il rischio Paese, vale a dire le ipotesi in cui la banca emittente non sia in grado di adempiere alla propria prestazione per ragioni riconducibili alla propria operativitĂ ovvero del paese in cui essa ha sede. Va, tuttavia, ricordato come la conferma possa essere ottenuta solo se richiesta dalla banca emittente e, in ogni caso, se il paese della banca emittente sia assicurabile e se la stessa banca emittente sia considerata affidabile e solvibile. In relazione alle modalitĂ di utilizzo del credito documentario, infine, si distingue tra credito trasferibile, quando sia utilizzabile totalmente o parzialmente da altro beneficiario, rotativo (o revolving), quando il suo importo si ripristina automaticamente dopo ogni utilizzo per piĂš volte, e sussidiario (o back to back), quando sia aperto in favore di un secondo beneficiario su richiesta del primo beneficiario. Š /D PDQFDWD FRQIHUPD GHO FUHGLWR HG L ULPHGL SHU OuHVSRrtatore italiano Se la conferma del credito, di cui si è appena detto, costituisce la strada PDJJLRUPHQWH VLFXUD SHU O¡HVSRUWDWRUH LWDOLDQR YL VRQR WXWWDYLD LSRWHVL QHOOH TXDOL alle banche emittenti il credito documentario non è consentito richiedere la FRQIHUPD DG DOWUD EDQFD TXDOH OD EDQFD GHOO¡HVSRUWDWRUH LWDOLDQR EHQHILFLDULR q questo, ad esempio, il caso della Cina, la quale tende a non concedere alle proprie EDQFKH O¡DXWRUL]]D]LRQH D ULFKLHGHUH OD FRQIHUPD DOOD EDQFD GHO EHQHILFLDULR8. 8

Come si è detto sopra, la conferma in un credito documentario consente al beneficiario/esportatore di cautelarsi dal rischio insolvenza della banca emittente e dal rischio paese DWWUDYHUVR O¡LQWHUYHQWR GL XQD banca, detta confermante, che si impegna a pagare pro soluto con propri fondi in presenza di documenti conformi. La banca confermante può assumere nei confronti del beneficiario una separata e autonoma obbligazione a pagare (in caso di insolvenza della banca emittente e di default del paese della banca emittente) qualora la banca emittente abbia autorizzato, nel momento di emissione della lettera di credito, la possibilità di conferma. - 78 -


Va da sÊ che in tali ipotesi, a pena di non voler rinunciare al mercato di ULIHULPHQWR O¡HVSRUWDWRUH LWDOLDQR VL WURYD GL IURQWH DO SUREOHPD GL LQGLYLGXDUH strumenti alternativi di tutela della transazione. Una prima soluzione al problema è rappresentato dalla silent confirmation, vale a dire dalla conferma della lettera di credito da parte di un istituto bancario o finanziario esterno al credito (ad esempio, un forfaiter), il quale opera in assenza di una specifica richiesta o autorizzazione da parte della banca emittente. Da un punto di vista economico, il soggetto con cui si conclude la silent confirmation si assume sia il rischio insolvenza, sia il rischio Paese. Da un punto di vista operativo, il terzo QRQ LQWHUYLHQH QHOOuHVDPH H nella negoziazione dei documenti, PD FRQGL]LRQD O¡DFFRUGR DOOD SUHVHQ]D QHO credito documentario sottostante, di una banca da esso designata (a cui competerà O¡HVDPH GHL GRFXPHQWL /D EDQFD GHVLJQDWD HIIHWWXHUj OD SUHVWD]LRQH LQ SUHVHQ]D GL documenti conformi e di fondi della banca emittente. Se, tuttavia, la banca emittente non dovesse adempiere per uno degli eventi connessi al rischio insolvenza della banca o al rischio Paese, il terzo obbligato attraverso la silent confirmation, sarà tenuto, proprio in forza di tale accordo, a pagare il beneficiario, alle condizioni con esso pattuite. La silent confirmation è strumento che agevola la conferma di un FUHGLWR VLD SHUFKp QRQ QHFHVVLWj GHOO¡HVSOLFLWD ULFKLHVWD QHO WHVWR GHOOD OHWWHUD GL credito, sia perchÊ non è difficile accedere a tale servizio, prestato da operatori nazionali ed esteri. Una seconda e diversa soluzione al problema è rappresentata dallo star del credere YDOH D GLUH GD TXHOO¡DFFRUGR LQ IRU]D GHO TXDOH XQ VRJJHWWR VL DVVXPH O¡REEOLJR GL JDUDQWLUH LO EHQHILFLDULR QHOOH ipotesi di rischio di insolvenza della banca emittente e di rischio Paese. Anche in questo caso si tratta di accordo esterno al credito documentario ma, a differenza di quanto accade con la silent confirmation, la banca che emette la garanzia sotto forma di star del credere è la stessa banca designata che compare nella lettera di credito TXHVW¡XOWLPD LQIDWWL GRSR DYHU DFTXLVLWR LQIRUPD]LRQL VXOOD banca emittente e sul rischio paese, propone al beneficiario lo star del credere, quale servizio a copertura GHL ULVFKL VRWWHVL DOO¡RSHUD]LRQH GL FUHGLWR GRFXPHQWDULR QRQ FRQIHUPDWR VHUYL]LR FKH WXWWDYLD ULPDQH HVWUDQHR DOO¡RSHUD]LRQH GL FUHGLWR documentario.

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In questo caso, la banca designata si assume, oltre che il rischio insolvenza della banca emittente ed il rischio Paese, anche il rischio tecnico del controllo documentale: essa, infatti, paga il beneficiario allorchÊ vengano presentati documenti conformi, anche se la banca emittente riscontri discrepanze. E ciò a differenza di quanto accade nella silent confirmation, in cui il terzo non paga il EHQHILFLDULR VH OD EDQFD HPLWWHQWH UDYYLVL GLVFUHSDQ]H DOO¡HVDPH GHL GRFXPHQWL (discrepancies) e nel credito documentario non sia presente una banca designata. Con lo star del credere, quindi, la banca si comporta, di fatto, come una tradizionale banca confermante, con la differenza che, in un credito documentario, la banca confermante effettua la prestazione di pagamento su base pro soluto, con documenti conformi, mentre nello star del credere, la banca che presta il servizio, verificata la conformità dei documenti, prima di pagare chiede i fondi alla banca HPLWWHQWH LO FUHGLWR H VROR VH TXHVW¡XOWLPD q LQVROYHQWH HIIHWWXD LO SDJDPHQWR pro soluto DO EHQHILFLDULR FLz SURSULR LQ IRU]D GHOO¡LPSHJQR DVVXQWR FRQ OR star del credere. §.3. Credito documentario e finanziamento alle esportazioni Il credito documentario associa alla sua tradizionale funzione di strumento di pagamento nel commercio internazionale anche una eventuale di finanziamento LQ IDYRUH GHOO¡HVSRUWDWRUH che se ne avvalga. La maggior parte delle operazioni di credito documentario, infatti, prevede il pagamento differito (deferred payment) rispetto alla presentazione dei documenti e alla dichiarazione di accettazione dei documenti da parte della banca emittente, YDOH D GLUH DO PRPHQWR O¡HVSRUWDWRUH EHQHILFLDULR GHOO¡RSHUD]LRQH KD FHUWH]]D GHO proprio credito. Ed è in queste ipotesi che il beneficiario, ricevuto dalla banca autorizzata (la banca emittente o quella confermante) un impegno scritto che il pagamento verrà effettuato alla scadenza ² solitamente di 30, 60 o 90 giorni a decorrere dalla data del documento di trasporto o di altro documento indicato nel credito ², può avere interesse ad attualizzare, mediante smobilizzo, la prestazione in proprio favore. 6H OD EDQFD GHOO¡HVSRUWDWRUH EDQFD GHVLJQDWD DYHYD ULFHYXWR GDOOD EDQFD emittente un mandato (non vincolante) ad impegnarsi in proprio verso O¡HVSRUWDWRUH D SDJDUOR D VFDGHQ]D D FRQGL]LRQH GHOOD FRQIRUPLWj GHL GRFXPHQWL alle condizioni pattuite nel FUHGLWR GRFXPHQWDULR VDUj TXHVW¡LPSHJQR DG HVVHUH - 80 -


RJJHWWR GL VPRELOL]]R H VDUj SURSULR OD EDQFD GHOO¡HVSRUWDWRUH LO VRJJHWWR PDJJLRUPHQWH LGRQHR D FRQFOXGHUH O¡RSHUD]LRQH GL DQWLFLSR LQ TXDQWR PHJOLR GL ogni altro conosce le condizioni del credito documentario. /D EDQFD GHVLJQDWD SHU SDUH VXD EHQHILFLD GHOO¡LPSHJQR GHOOD EDQFD emittente ad effettuare a scadenza il pagamento al quale la stessa banca emittente si è vincolata verso il beneficiario. Vero è che in tali ipotesi la banca designata sopporta, dal momento GHOO¡DQWLFLSR H VLQR DOOD VFDGHQ]D GHO FUHGLWR LO ULVFKLR LQVROYHQ]D GHOOa banca emittente o il rischio Paese (e, in definitiva, il rischio di una mancata esecuzione della prestazione); ma si tratta di rischi per i quali le banche godono di un RVVHUYDWRULR SULYLOHJLDWR HG XQ¡LQGXEELD FDSDFLWj GL JHVWLRQH Non può trascurarsi, tuttavia, come negli ultimi anni le banche designate siano state molto caute nel far ricorso alle operazioni di anticipazione, a causa di alcuni episodi di mancato rimborso, in loro favore, di somme già anticipate: episodi riconducibili a provvedimenti giudiziari (tra cui, ad esempio, inibitorie di SDJDPHQWR ULFKLHVWH GDOO¡LPSRUWDWRUH HPHVVL D FDULFR GHOOH EDQFKH HPLWWHQWL QHO WHPSR LQWHUFRUUHQWH WUD O¡HURJD]LRQH GHOO¡DQWLFipo da parte delle banche designate e la scadenza prevista dal credito documentario. In tali ipotesi, la diversa TXDOLILFD]LRQH DVVHJQDWD GL YROWD LQ YROWD DOO¡RSHUD]LRQH GL DQWLFLSR KD FRPSRUWDWR XQ¡LQFHUWH]]D VXOO¡DVVXQ]LRQH GHO ULVFKLR GD SDUWH GHOOD banca designata. ,QYHUR LQ WDOXQL FDVL O¡RSHUD]LRQH GL DQWLFLSR q VWDWD FRQVLGHUDWD XQ¡RSHUD]LRQH GL ILQDQ]LDPHQWR HVWUDQHD DL WHUPLQL GHO FUHGLWR GRFXPHQWDULR FKH prevede la mera dilazione di pagamento), con inevitabile assunzione del rischio del mancato rimborso, conseguente al provvedimento giudiziale, in capo alla stessa EDQFD GHVLJQDWD LQ DOWUL FDVL LQYHFH O¡RSHUD]LRQH GL DQWLFLSR q VWDWD ULWHQXWD FRQQDWXUDWD DOO¡RSHUD]LRQH GL FUHGLWR GRFXPHQWDULR TXLQGL SUHYHGLELOH H QRQ esclusa dalla bancD HPLWWHQWH LO FUHGLWR O¡DQWLFLSR SHUWDQWR q VWDWR FRQVLGHUDWR implicitamente parte della prestazione prevista dal credito che la banca designata ha effettuato su incarico della emittente, la quale è tenuta a rimborsare non O¡DQWLFLSR PD LO YHUR H SURSUio pagamento del credito a cui essa era tenuta. I dubbi di cui si è qui sinteticamente dato conto trovano oggi soluzione QHOOD SUHYLVLRQH LQWURGRWWD D VHJXLWR GHOOD SL UHFHQWH UHYLVLRQH GHOOH 8&3 O¡art. 12-b), infatti, stabilisce che i pagamenti anticipati di impegni differiti assunti da banche designate sono effettuati in nome e per conto delle banche emittenti che li

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DXWRUL]]DQR LPSOLFLWDPHQWH DOO¡DWWR GHOOD HPLVVLRQH GHO FUHGLWR9. Tale implicita autorizzazione si estende naturalmente anche ai compratori che sottoscrivono i mandati di emissione di crediti documentari che autorizzano quindi il corrispondente addebito sui loro conti. Coerente a tale impostazione, peraltro, è la stessa previsione, secondo cui O¡REEOLJR GL ULPERUVR GHOOD EDQFD HPLWWHQWH YHUso la banca designata è diverso e VHSDUDWR GDOO¡REEOLJD]LRQH DVVXQWD QHO FUHGLWR dalla stessa emittente verso il beneficiario10. ,Q FRQFOXVLRQH O¡DYHU ULFRQGRWWR O¡RSHUD]LRQH GL ILQDQ]LDPHQWR DOO¡LQWHUQR del credito documentario si sostanzia in un rafforzamento della posizione assunta, QHOO¡DPELWR GHOOD PHGHVLPD RSHUD]LRQH GDOOH EDQFKH GHVLJQDWH QHL FRQIURQWL GHOOH EDQFKH HPLWWHQWL FLz FKH VH GD XQ ODWR ULGXFH LO ULVFKLR DVVXQWR QHOO¡DPELWR GHO UDSSRUWR LQWHUEDQFDULR GDOOH EDQFKH GHVLJQDWH QHOO¡RSHUD]ione di anticipo, GDOO¡DOWUR VL WUDGXFH LQ XQ WHQGHQ]LDOH PDJJLRU IDYRUH DG RSHUD]LRQL GL finanziamento su credito documentario in favore degli esportatori. ,O FKH UDSSUHVHQWD LQ XOWLPD EDWWXWD XQ¡RSSRUWXQLWj SHU OH LPSUHVH nazionali a sostegno dei propri processi di internazionalizzazione.

Ai sensi della lett. b GHOO¡DUW Nomination ´By nominating a bank to accept a draft or incur a deferred payment undertaking, an issuing bank authorizes that nominated bank to prepay or purchase a draft accepted or a deferred payment undertaking incurred by that nominated bank¾ 10 Ai sensi della lett. c GHOO¡DUW Issuing Bank Undertaking ´An issuing bank undertakes to reimburse a nominated bank that has honoured or negotiated a complying presentation and forwarded the documents to the issuing bank. Reimbursement for the amount of a complying presentation under a credit available by acceptance or deferred payment is due at maturity, whether or not the nominated bank prepaid RU SXUFKDVHG EHIRUH PDWXULW\ $Q LVVXLQJ EDQNuV XQGHUWDNLQJ WR UHLPEXUVH D QRPLQDWHG EDQN LV LQGHSHQGHQW RI WKH LVVXLQJ EDQNuV XQGHUWDNLQJ WR the beneficiary¾ 9

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Luarbitrato nella Repubblica Popolare Cinese Ilaria Della Vedova* §.1. Le ragioni sottese alla scelta di ricorrere alluarbitrato. Le tipologie di arbitrato riconosciute dalla Repubblica Popolare Cinese Nell¡ambito della negoziazione di un contratto internazionale con controparte cinese, una delle pattuizioni su cui le parti probabilmente discuteranno a lungo è quella relativa alla scelta tra giurisdizione ordinaria o arbitrale (che, come vedremo, è strettamente legata anche alla pattuizione circa la legge applicabile al contratto). Nel caso in cui le parti optino per l¡arbitrato, si dovrà porre attenzione al contenuto della clausola compromissoria, e ciò per evitare di incorrere in ipotesi di invalidità del patto di arbitrato stesso. Il ricorso all¡arbitrato in luogo della giurisdizione ordinaria sta diventando sempre piÚ frequente nella Repubblica Popolare Cinese, anche perchÊ imprenditori stranieri che contrattano con società cinesi preferiscono ricorrere all¡arbitrato piuttosto che sottoporre eventuali controversie alla giurisdizione dei tribunali cinesi. Le ragioni sottese alla preferenza per l¡arbitrato rispetto alle Corti ordinarie sono principalmente le seguenti: gli arbitri sono maggiormente specializzati rispetto ai giudici ordinari e le SDUWL QHOO¡DWWLYDUH LO SURFHGLPHQWR DUELWUDOH SRVVRQR FKLHGHUH HVSUHVVDPHQWH FKH siano nominati arbitri solamente soggetti in possesso di determinate expertise a seconda della materia oggetto di contenzioso; il procedimento arbitrale è piÚ flessibile rispetto al processo ordinario e si tende a privilegiare la sostanza piuttosto che il rispetto di rigide regole procedurali previste per il contenzioso ordinario; la durata del procedimento arbitrale (che in Cina è di circa 1 anno) è ragionevolmente piÚ breve rispetto a quella di un processo ordinario, anche alla luce del fatto che il codice di procedura civile cinese non prevede un termine entro il quale la Corte deve depositare la sentenza in caso di controversia che veda coinvolti soggetti stranieri; il giudizio degli arbitri è difficilmente condizionato da fattori politici ed ambientali. *

Avvocato del Foro di Venezia presso lo Studio De Poli, dottore di ricerca in Diritto dei Mercati )LQDQ]LDUL QHOOD )DFROWj GL *LXULVSUXGHQ]D GHOO¡8QLYHUVLWj GL 3DGRYD SURIHVVLRQLVWD DFFUHGLWDWD LQ materia di trust.

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Inoltre, la Repubblica Popolare Cinese ha sottoscritto la Convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento dei lodi stranieri, circostanza che rende possibile l·esecuzione anche nel territorio cinese di lodi stranieri, mentre non si può dire altrettanto per le sentenze straniere, non avendo la Cina sottoscritto trattati bilaterali o multilaterali con altri Stati per il reciproco riconoscimento di sentenze straniere. Ciò significa che la Repubblica Popolare Cinese riconoscerà i lodi stranieri pronunciati in Stati aderenti alla Convenzione di New York e resi in ambito commerciale, con il limite derivante dalla sottoscrizione dell·art. V della Convenzione dato dalla possibilità per le Corti cinesi di negare l·esecutività del lodo qualora questo sia contrario all·interesse pubblico e sociale della Repubblica Popolare Cinese. Nel caso in cui la controparte cinese non accetti di sottoporre la controversia a un arbitrato internazionale e pretenda di inserire una clausola compromissoria in base alla quale l·arbitrato sarà retto della legge cinese, è necessario conoscere alcune regole di base che disciplinano tali procedimenti arbitrali al fine di negoziare correttamente il contenuto della convenzione G·DUELWUDWR. La legge della Repubblica Popolare Cinese in materia di arbitrato è entrata in vigore il 1° settembre 1995 ed è stata poi oggetto di numerose interpretazioni da parte della Corte Suprema Popolare, la più importante delle quali è del 2006. A seguito di detta interpretazione autentica, è possibile distinguere tre tipi di arbitrato: x foreign; il lodo straniero, come visto sopra, potrà essere riconosciuto in forza della Convenzione di New York se reso in uno Stato parimenti firmatario della Convenzione; x foreign related; secondo l·interpretazione giudiziale della Corte Suprema Popolare data al codice di procedura civile cinese, un contratto sarà qualificato come foreign-related nel caso in cui una parte (o entrambe le parti) sia straniera e/o apolide, oppure l·oggetto del contratto sia situato al di fuori del territorio cinese, oppure l·atto negoziale che fa sorgere il diritto, o lo modifica o lo estingue, si è formato in uno Stato estero; x domestic. La legge cinese stabilisce che solo gli arbitrati c.d. foreign possano avere sede al di fuori del territorio della Repubblica Popolare Cinese. Per quanto - 84 -


riguarda, invece, gli arbitrati c.d. domestic e foreign-related, essi possono essere solo amministrati, perchĂŠ la legge cinese vieta gli arbitrati ad hoc (ciò non accade, come abbiamo visto, per gli arbitrati ad hoc che rientrano nella categoria c.d. foreign). Di conseguenza, perchĂŠ una clausola compromissoria sia valida, essa deve prevedere che l¡arbitrato sarĂ condotto secondo il Regolamento di una camera arbitrale riconosciuta nella Repubblica Popolare Cinese. La camera arbitrale piĂš importante in Cina è la c.d. CIETAC (China International Economic and Trade Arbitration Commission), assieme alla China Maritime Arbitration Commission. Torneremo infra sul Regolamento CIETAC. §.2. Le previsioni fondamentali della legge cinese in materia di arbitrato. In particolare, i requisiti di YDOLGLWĂƒ GHOOD FRQYHQ]LRQH GuDUELWUDWR Se si opta per la devoluzione in arbitrato delle controversie relative ad un contratto con controparte cinese, si dovrĂ porre attenzione ² come detto ² alla redazione della clausola compromissoria perchĂŠ electa una via, non datur recursus ad alteram OD OHJJH FLQHVH VXOO¡DUELWUDWR LQIDWWL VWDELOLVFH DOO¡DUW FKH OH &RUWL cinesi dovranno declinare la propria competenza, se adite per risolvere una controversia relativa ad un rapporto contrattuale per il quale le parti avevano scelto GL ULFRUUHUH DOO¡DUELWUDWR D PHQR FKH OD FRQYHQ]LRQH GL DUELWUDWR QRQ VLD QXOOD ,Q caso di incertezza sulla validitĂ della clausola compromissoria, dunque, si dovrĂ dapprima affrontare un processo per stabilire la validitĂ della stessa e poi si potrĂ correttamente instaurare la controversia di merito, con evidente allungamento dei tempi per la definizione della lite. Quanto all¡arbitrabilitĂ delle controversie, l¡art. 3 della legge sull¡arbitrato esclude dalla competenza arbitrale le controversie aventi ad oggetto matrimoni, adozioni, questioni di stato, custodia di minori, mantenimento dei figli, tutela di soggetti deboli, controversie successorie e tutte quelle controversie di natura amministrativa che devono per legge essere definite da organi amministrativi. Inoltre, le leggi cinesi in materia di marchi, brevetti, proprietĂ intellettuale, fallimento e concorrenza sleale escludono, se pur implicitamente, la possibilitĂ di ULFRUUHUH DOO¡DUELWUDWR FRPH IRUPD GL ULVROX]LRQH GHOOH FRQWURYersie aventi ad oggetto tali materie. /D OHJJH FLQHVH VWDELOLVFH FKH OD FRQYHQ]LRQH G¡DUELWUDWR GHEED HVVHUH redatta in forma scritta, riconoscendo sia la validitĂ della clausola - 85 -


compromissoria contenuta in un contratto sia di una convenzione stipulata suFFHVVLYDPHQWH SULPD R GRSR O¡LQVRUJHUH GHOOD OLWH LO F G FRPSURPHVVR 3HU HVVHUH YDOLGD OD FRQYHQ]LRQH G¡DUELWUDWR GHYH HVSOLFLWDUH OD YRORQWj GL HQWUDPEH OH SDUWL GL ULFRUUHUH DOO¡DUELWUDWR OH TXHVWLRQL FKH SRWUDQQR HVVHUH GHPDQGDWH DOOD competenza degli arbitri, la camera arbitrale scelta dalle parti. Questo è il contenuto minimo ai fini della validità della clausola compromissoria; ciò non toglie che sarà opportuno negoziare con la controparte anche altri aspetti relativi al procedimento arbitrale GD LQVHULUH QHOOD FRQYHQ]LRQH G¡DUELWUDWR TXDOL DG HVHPSLR OD OLQJXD LQ FXL GRYUj HVVHUH FRQGRWWR O¡DUELWUDWR OD QD]LRQDOLWj GHO presidente del Collegio e, in caso di arbitrato amministrato dalla CIETAC, la volontà delle parti che la scelta degli arbitri cada su soggetti diversi da quelli iscritti nelle liste degli arbitri tenute dalla CIETAC stessa (in difetto di una simile pattuizione, infatti, gli arbitri saranno necessariamente scelti tra coloro che sono iscritti nelle apposite liste di tale camera arbitrale). Altra pattuizione fondamentale ² che, come detto, è strettamente FRUUHODWD DOOD VFHOWD GL ULFRUUHUH DOO¡DUELWUDWR ² è quella relativa alla legge che si applicherà al merito della controversia. Nel caso in cui il rapporto contrattuale non sia sussumibile nella categoria c.d. foreign ² ipotesi in cui le parti potranno liberamente negoziare la legge applicabile al rapporto contrattuale e, dunque, alla controversia relativa al medesimo ² anche la scelta della legge da applicare allo stesso (e, a cascata, alla controversia sottoposta al giudizio arbitrale) sarà necessitata. In ipotesi di contratti che rientrino nella tipologia c.d. domestic (valgono i medesimi criteri distintivi visti sopra per la tipologia di controversie), infatti, la legge applicabile potrà essere solo quella cinese. In ipotesi di contratti c.d. foreign-related, per contro, le parti possono liberamente scegliere la legge applicabile al contratto ² in difetto di pattuizione sul punto, la legge applicabile al contratto sarà , ai sensi e SHU JOL HIIHWWL GHOO¡DUW GHOOD OHJJH FLQHVH VXL FRQWUDWWL la legge del Paese che presenta la connessione piÚ forte con il contratto stesso ², con la limitazione data dal fatto che la legge cinese si applica necessariamente anche ai contratti di tipo foreign-related in alcuni casi, quali ad esempio contratti di joint venture R FRQWUDWWL FKH SUHYHGDQR O¡LQJUHVVR LQ VRFLHWj FLQHVL H R investimenti in equity di società cinesi. 7RUQDQGR DO WHPD GHOOD YDOLGLWj GL XQD FRQYHQ]LRQH G¡DUELWUDWR DL VHQVL GHOO¡DUW GHOOD OHJJH FLQHVH LQ PDWHULD GL DUELWUDWR OD FRQYHQ]LRQH q QXOOD qualora demandi alla competenza arbitrale materie escluse per legge da quelle che possono formare oggetto di arbitrato; qualora una parte non sia capace, in tutto - 86 -


o in parte, d¡DJLUH RSSXUH TXDQGR XQD SDUWH KD HVHUFLWDWR YLROHQ]D R LQGHELWH SUHVVLRQL VXOO¡DOWUD DIILQFKp DFFHWWDVVH OD FRQYHQ]LRQH G¡DUELWUDWR 1HO FDVR LQ FXL VRUJDQR LQFHUWH]]H FLUFD O¡DPELWR RJJHWWLYR GHOOD FRQYHQ]LRQH G¡DUELWUDWR q consentito alle parti di precisare detto ambito attraverso un ulteriore accordo; in GLIHWWR GL WDOH DFFRUGR FKH FKLDULVFD O¡DPELWR RJJHWWLYR GHOOD FRQYHQ]LRQH G¡DUELWUDWR OD VWHVVD VDUj FRQVLGHUDWD LQYDOLGD DL VHQVL H SHU JOL HIIHWWL GHOO¡DUW GHOOD OHJJH FLQHVH VXOO¡DUELWUDWR CosĂŹ come accade nel nostro ordinamento, la validitĂ della clausola compromissoria sopravvive anche in caso di nullitĂ o di invaliditĂ del contratto nel quale è inserita. La parte che voglia impugnare per invaliditĂ la clausola compromissoria o il compromesso può rivolgersi sia agli arbitri sia al tribunale; ma nel caso in cui una parte impugni la clausola avanti gli arbitri e l¡altra avanti la magistratura ordinaria, prevale la decisione di quest¡ultima (ed anzi il tribunale notificherĂ al collegio arbitrale un avviso di sospendere la decisione in attesa della decisione del tribunale), e ciò in deroga al principio kompetenz-kompetenz, che attribuisce agli arbitri il potere di giudicare della validitĂ della convenzione d¡arbitrato e, dunque, della sussistenza della propria competenza a decidere una determinata controversia. &RP¡q LQWXLELOH OD GHURJD DO SULQFLSLR kompetenzkompetenz e la prevalenza della decisione del tribunale rispetto a quella degli DUELWUL FLUFD OD YDOLGLWj GHOOD FRQYHQ]LRQH G¡DUELWUDWR SRVVRQR FDXVDUH HQRUPL ULWDUGL nella definizione nel merito della lite, con evidente frustrazione delle aspettative di uQ¡LPSUHVD GL RWWHQHUH JLXVWL]LD LQ WHPSL UDSLGL $ PDJJLRU UDJLRQH GXQTXH VL dovrĂ prestare estrema attenzione nella redazione del contenuto della convenzione G¡DUELWUDWR YLVWD OD FRPSOHVVLWj GHOOD OHJJH FLQHVH VXO SXQWR CosĂŹ come accade nel nostro ordinamento, anche nelle convenzioni di arbitrato che devolvono la controversia ad una camera arbitrale cinese si ritrova di frequente la previsione in forza della quale le parti, prima di instaurare il procedimento arbitrale, cercheranno di dirimere amichevolmente la controversia, attraverso successive rinegoziazioni del rapporto o mediante ricorso a procedure di PHGLD]LRQH Ă‹ RSSRUWXQR SUHVWDUH DWWHQ]LRQH DOO¡LQVHULPHQWR GL VLPLOL SUHYLVLRQL DOO¡LQWHUQR GHOOD FRQYHQ]LRQH GL DUELWUDWR SHUFKp LQ GLIHWWR GL XQa previsione sul SXQWR QHOOD OHJJH FLQHVH VXOO¡DUELWUDWR QRQ q FKLDUR VH LO PDQFDWR HVSHULPHQWR GL simili procedure pre-FRQWHQ]LRVR SRVVD WUDGXUVL QHOO¡LPSURFHGLELOLWj GHOO¡DUELWUDWR stesso. A seguito di un precedente deciso dalla Chengdu Intermediate Court ² poi confermato dalla Corte Suprema Popolare ² nel quale la Corte ha rifiutato il ULFRQRVFLPHQWR DG XQ ORGR VWUDQLHUR HPHVVR DOO¡HVLWR GL XQ DUELWUDWR LQWHUQD]LRQDOH - 87 -


SHUFKp GLIHWWDYD OD SURYD GHOO¡HVSHULPHQWR GHO WHQWDWLYR GL ULVROX]LRQH DPLFKHYROH della controversia prima di adire gli arbitri, anche la CIETAC ha adottato un DSSURFFLR VHYHUR ULVSHWWR DOOD SURYD GHOO¡HVSHULPHQWR GHO WHQWDWLYR GL PHGLD]LRQH SUHFHGHQWH DOO¡LQVWDXUD]LRQH GHO FRQWHQ]LRVR DUELWUDOH LQ GLIHWWR GL SURYD OD CIETAC può perfino GHFOLQDUH OD SURSULD FRPSHWHQ]D D FRQGXUUH O¡DUELWUDWR Inutile dire che un simile impasse renderebbe ancora piĂš difficoltosa O¡LQVWDXUD]LRQH GHO SURFHGLPHQWR DUELWUDOH ,Q PDQFDQ]D GL XQD QRUPD GL OHJJH VXO SXQWR H GL XQ¡LQGLFD]LRQH FHUWD GD parte della &,(7$& VXOOH FRQVHJXHQ]H GHOOD PDQFDWD SURYD UHODWLYD DOO¡HVSHULPHQWR delle procedure di pre-contenzioso, appare opportuno evitare di appesantire la FRQYHQ]LRQH GL DUELWUDWR FRQ O¡LQWURGX]LRQH GL SURFHGXUH GL PHGLD]LRQH R GHOO¡REEOLJR GL LQWDYRODUH XQD WUDttativa per la rinegoziazione del contratto. Va da sĂŠ, infatti, che ove vi sia spazio per trattare, le parti potranno sedersi al tavolo delle trattative anche in assenza di una specifica previsione inserita nella convenzione di arbitrato. Quanto al meccanismo di nomina degli arbitri che deve essere inserito nella convenzione di arbitrato, le legge cinese riconosce la validitĂ della clausola c.d. binaria: in caso di collegio composto di tre arbitri, dunque, sarĂ frequente trovare la previsione per cui ciascuna parte nomina il proprio arbitro e le parti nomineranno congiuntamente il terzo arbitro con funzioni di presidente. In difetto di accordo, il presidente del collegio sarĂ designato dalla camera arbitrale prescelta. Ăˆ tuttavia consentito dal Regolamento CIETAC che ciascuna parte sottoponga al presidente della camera una rosa di cinque nominativi tra i quali scegliere il terzo arbitro con funzioni di presidente. /¡DUW GHOOD OHJJH FLQHVH VWDELOLVFH FKH SXz HVVHUH QRPLQDWR DUELWUR i) chi ha prestato attivitĂ come arbitro per almeno otto anni; ii) gli avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno otto anni; iii) chi è stato giudice per almeno otto anni; iv) chi ha svolto ricerca scientifica in campo giuridico ed è in possesso di un titolo accademico; v) chi ha competenza in campo giuridico, ottenuta attraverso esperienze professionali in ambito giuridico, oppure economico o del commercio e sia in possesso di un titolo professionale. I regolamenti delle camere arbitrali cinesi prevedono che gli arbitri, prima GL DFFHWWDUH O¡LQFDULFR HIIHWWXLQR XQD FRPSOHWD H GHWWDJOLDWD disclosure circa la propria indipendenza o la presenza di cause che potrebbero essere ostative DOO¡DFFHWWD]LRQH GHOO¡LQFDULFR 0D SULPD DQFRUD FKH L UHJRODPHQWL GHOOH VLQJROH - 88 -


camere arbitrali, è la legge a stabilire in quali casi un arbitro debba declinare O¡LQFDULFR O¡DUW VWDELOLVFH LQIDWWL FKH XQ DUELWUR GHYH ULQXQFLDUH DOO¡LQFDULFR ² e se non rinuncia può essere ricusato ² se: 1) è parte della controversia o un parente stretto di una delle parti; 2) se ha un interesse personale nella causa; 3) se intrattiene con una delle parti rapporti tali da minare la sua imparzialità ; 4) se ha LQFRQWUDWR SULYDWDPHQWH XQD SDUWH R KD DFFHWWDWR XQ LQYLWR DG XQ¡RFFDVLRQH GL svago o ha accettato un regalo da una delle parti. Quanto alla decisione finale, il collegio arbitrale può decidere a maggioranza dei suoi membri e sono ammesse dissenting opinion, che possono anche essere allegate al lodo, per quanto nella prassi sia raro trovare dissenting opinion allegate al lodo o comunicate alle parti. Nel caso in cui non si riesca a trovare una decisione nemmeno a maggioranza, la controversia è decisa secondo TXDQWR VWDELOLWR GDO SUHVLGHQWH GHO FROOHJLR /¡DUW GHOOD OHJJH FLQHVH SUHYHGH OD possibilità di pronunciare lodi parziali, che hanno efficacia esecutiva. Tuttavia, gli arbitri non possono pronunciare alcun provvedimento cautelare, nÊ ingiunzioni di pagamento, nÊ altri tipi di misure ad interim, che restano di competenza delle corti cinesi, per quanto in pratica sia assai difficile ottenere provvedimenti cautelari da parte delle corti cinesi nel caso in cui la controversia sia deferita alla competenza degli arbitri. 3HU TXDQWR ULJXDUGD SRL L FRVWL GHOO¡DUELWUDWR LQ GLIHWWR GL XQ DFFRUGR WUD OH parti sul punto decide il collegio, che normalmente applicherà il principio della soccombenza e che potrà anche compensare, in tutto o in parte, sia le spese per il funzionamento del Collegio, sia le spese di lite. I costi per il funzionamento del Collegio sono stabiliti dalla camera arbitrale sulla base del valore della controversia. Essi sono stabiliti generalmente in misura fissa e non calcolati su base oraria. I lodi pronunciati dalle camere arbitrali cinesi sono impugnabili, entro 6 mesi dalla pronuncia, avanti la c.d. intermediate peopleus court in alcune ipotesi, VWDELOLWH GDOO¡DUW GHOOD OHJJH FLQHVH VXOO¡DUELWUDWR VH GLIHWWD XQD YDOLGD FODXVROD FRPSURPLVVRULD VH LO ORGR GHFLGH TXHVWLRQL HVWUDQHH DOO¡DPELWR RJJHWWLYR GHOOD clausola compromissoria; 3) se la composizione del collegio arbitrale o la procedura seguita non hanno rispettato il regolamento della camera arbitrale; 4) il lodo è basato su prove contraffatte; 5) una delle parti ha nascosto prove o negato OD SURGX]LRQH GL SURYH WDOL GD LQILFLDUH O¡LPSDU]LDOLWj GHO JLXGL]LR UHVR JOL DUELWUL hanno commesso una truffa, accettato tangenti o compiuto atti illeciti per trarre benefici personali dal procedimento arbitrale o hanno ostacolato la giustizia. ,QILQH OD FRUWH SXz DQQXOODUH LO ORGR VH HVVR YLROD O¡LQWHUHVVH SXEEOLFR /D GHFLVLRQH - 89 -


della Corte deve intervenirH VHFRQGR O¡DUW GHOOD OHJJH VXOO¡DUELWUDWR HQWUR PHVL GDOO¡LQVWDXUD]LRQH GHO SURFHVVR GL LPSXJQD]LRQH DQFKH VH QHOOD SUDVVL VL DVVLVWH D processi di impugnazione di lodi di durata ben piÚ lunga. La Corte può non solo annullare il lodo, ma anche notificare al collegio arbitrale un invito a ridecidere la controversia entro un certo termine, fornendo altresÏ il principio cui attenersi nel riesame del lodo. Nel caso in cui il collegio non provveda, la Corte deciderà la controversia anche nel merito. Quanto detto vale per i lodi che decidono su controversia c.d. domestic. Nel caso, invece, di un lodo che decide una controversia c.d. foreignrelated, il lodo potrà essere annullato al ricorrere delle medesime ipotesi nelle quali la corte può negarne il riFRQRVFLPHQWR H O¡HVHFXWLYLWj DL VHQVL H SHU JOL HIIHWWL GHOO¡DUW GHO FRGLFH GL SURFHGXUD FLYLOH FLQHVH 7DOL LSRWHVL VRQR PDQFDQ]D GL YDOLGD FRQYHQ]LRQH G¡DUELWUDWR ORGR SURQXQFLDWR QHL FRQIURQWL GL XQD SDUWH FKH non ha potuto designare il proprio arbitro, che non ha ricevuto la notifica GHOO¡LQL]LR GHO SURFHGLPHQWR DUELWUDOH R FKH q ULPDVWD FRQWXPDFH SHU FDXVD DG HVVD non imputabile; 3) il collegio non è stato costituito secondo le regole applicabili a TXHOO¡DUELWUDWR R VRQR VWDWH FRPPHVVH YLolazioni delle regole procedurali applicabili a quella controversia arbitrale; 4) il lodo ha deciso questioni estranee alla FRQYHQ]LRQH G¡DUELWUDWR R QRQ DUELWUDELOL &RPH VL SXz YHGHUH L ORGL FKH GHFLGRQR controversie foreign-related possono essere annullati in un numero minore di ipotesi rispetto ai lodi che dirimono controversie di tipo domestic. Inoltre, il procedimento può diventare molto piÚ lungo perchÊ la decisione della intermediate peopleus court di annullare un lodo foreign-related deve essere confermata dalla Higher People Court e la decisione deve poi essere sottoposta alla Supreme Peopleus Court per la conferma finale. Le parti, poi, non possono YDOLGDPHQWH ULQXQFLDUH D SULRUL DOO¡LPSXJQD]LRQH GHO ORGR /RGR FKH QRQ SXz essere appellato, ma solo impugnato per nullità nei casi suddetti. Quanto al rifiuto di rendere esecutivo un lodo, anche qui bisogna distinguere tra le tre tipologie di arbitrato. In caso di arbitrati stranieri, come visto DOO¡LQL]LR, SRWUj HVVHUH QHJDWD HVHFXWLYLWj D TXHO ORGR FKH IRVVH FRQWUDULR DOO¡LQWHUHVVH SXEEOLFR H VRFLDOH GHOOD 5HSXEEOLFD 3RSRODUH &LQHVH LQ IRU]D GHOO¡DUW 9 GHOOD Convenzione di New York. In caso di lodo foreign-related O¡HVHFXWLYLWj SRWUj essere negata nei meGHVLPL FDVL SUHYLVWL GDOO¡DUW del codice di procedura civile cinese SHU O¡DQQXOODPHQWR GHO ORGR ,Q FDVR LQILQH GL ORGR F G domestic O¡DUW del codice di procedura civile cinese stabilisce che la corte possa sindacare il merito - 90 -


della decisione DQFKH FRQ ULIHULPHQWR DOOD YDOXWD]LRQH GHOOH SURYH H O¡DSSOLFD]LRQH GHOOH UHJROH GL GLULWWR ,Q SDUWLFRODUH ROWUH DOO¡LSRWHVL GL HUURUL SURFHGXUDOL OD FRUWH potrà negare esecutività a quei lodi decisi sulla scorta di prove insufficienti o in caso di erURUL GL GLULWWR RSSXUH QHOO¡LSRWHVL LQ FXL JOL DUELWUL DEELDQR commesso una truffa, accettato tangenti o compiuto atti illeciti o ostacolato il corso della giustizia. ,O SURFHVVR SHU RWWHQHUH O¡exequatur di un lodo arbitrale dovrebbe concludersi in sei mesi; tuttavia, le statistiche dimostrano che esso potrebbe durare piÚ a lungo, essendo dunque difficile prevedere con esattezza i tempi necessari per mettere in esecuzione un lodo nel territorio della Repubblica Popolare Cinese. §.3. /uDUELWUDWR &,(7$& Il nuovo Regolamento CIETAC entrato in vigore il 1° maggio 2012 Come detto sopra, la camera arbitrale cinese piÚ importante è la c.d. CIETAC (China International Economic and Trade Arbitration Commission), che ha la sede principale a Pechino e altre sedi a Shanghai e Shenzhen. La CIETAC ha modificato il proprio regolamento nel 2012, introducendo nuove regole dalle quali è scaturita una frattura tra la sede centrale di Beijing e le sedi secondarie di Shanghai e di Shenzhen. In particolare, se la convenzione arbitrale stabilisce che O¡DUELWUDWR VDUj DPPLQLVWUDWR GD &,(7$& VHQ]D SUHFLVDUH TXDOH WUD OH VHGL GL &,(7$& VDUj FRPSHWHQWH O¡DUELWUDWR DYUj VHGH D 3HFKLQR SUHVVR OD VHGH FHQWUDOH Questa regola, in vigore dal 1° maggio 2012, ha causato come detto una frattura FRQ OH SULQFLSDOL VHGL VHFRQGDULH FKH VL VRQR YLVWH SULYDWH GHOO¡DPPLQLVWUD]LRQH GL numerose controversie (stando alle regolamento in vigore in precedenza, infatti, le parti potevano scegliere liberamente a quale sede di CIETAC sottoporre la domanda di arbitrato, anche nel silenzio sul punto della convenzione di arbitrato). Di conseguenza, le sedi di Shanghai e di Shenzhen hanno dichiarato la propria indipendenza rispettivamente ad aprile 2012 e a giugno 2012; da ciò è scaturita una presa di posizione di CIETAC Beijing secondo cui le sedi di Shanghai e di Shenzhen non sono piÚ riconosciute quali valide sedi di CIETAC e le parti che volessero sottoporre a dette sedi la controversia arbitrale in virtÚ di una precedente pattuizione circa la sede contenuta nella clausola compromissoria dovranno comunque ottenere una preventiva autorizzazione dalla sede centrale di Pechino. Le sedi distaccate hanno proseguito nel proprio processo di indipendenza, ottenendo riconoscimento dalle autorità locali quali camere arbitrali indipendenti. 7XWWDYLD O¡LQFHUWH]]D VXOOD YDOLGLWj GL WDOL FDPHUH DUELWUDOL GHYH SRUWDUH D SRQGHUDUH - 91 -


attentamente la scelta di demandare alle sedi distaccate la competenza a decidere le controversie, specie in caso di controversie foreign-related. Per le controversie di tipo domestic, infatti, non vi è dubbio che esse possano essere validamente decise anche da camere arbitrali locali; per contro, quelle foreign-related devono essere GHFLVH DL VHQVL GHOO¡DUW GHOOD OHJJH FLQHVH VXOO¡DUELWUDWo, da camere foreign-related istituite dalla China Chambers of International Commerce, qual è CIETAC Beijing, ma non le camere locali di Shanghai e Shenzhen che si sono dichiarate indipendenti dalla sede centrale. Ciò detto quanto alle vicissitudini di CIETAC, vediamo le clausole piÚ rilevanti del regolamento arbitrale. /¡DUW GHO QXRYR UHJRODPHQWR &,(7$& VWDELOLVFH FKH OD FDPHUD DUELWUDOH accetta controversie internazionali o foreign-related; controversie collegate a Hong Kong, alla Regione Amministrativa di Macao e a quella di Taiwan; controversie domestiche. /D FDPHUD q FRPSHWHQWH DL VHQVL GHOO¡DUW GHO UHJRODPHQWR D GHFLGHUH VH sussista la competenza in base alla convenzione di arbitrato. Tale decisione può essere demandata anche al collegio arbitrale. Nel caso in cui parte voglia contestare OD FRPSHWHQ]D GL &,(7$& GHYH VROOHYDUH SHU LVFULWWR O¡HFFH]LRQH SULPD FKH VLD celebrata la prima udienza. /¡DUW GHO UHJRODPHQWR VWDELOLVFH XQ SULQFLSLR JHQHUDOH LQ EDVH DO TXDOH OH parti devono condurre il procedimento arbitrale secondo buona fede e con spirito di cooperazione. Nel caso in cui una parte abbia esigenze cautelari, essa dovrà sottoporre la richiesta alla Segreteria della camera, che si farà carico di inoltrarla alla corte competente. Gli arbitri sono tuttavia competenti a pronunciare provvedimenti provvisori, quali lodi non definitivi o ordini procedurali. 6HFRQGR O¡DUW LO WULEXQDOH DUELWUDOH SXz HVVHUH FRPSRVWR GD XQ DUELWUR unico o da tre arbitri; in mancanza di apposita previsione contenuta nella FRQYHQ]LRQH GL DUELWUDWR LO FROOHJLR VDUj FRPSRVWR GD WUH DUELWUL /¡DUW GHO UHJRODPHQWR SUHYHGH O¡LVWLWX]LRQH H OD WHQXWD GD SDUWH GL &,(7$& GL XQ UHJLVWUR degli arbitri: le parti dovranno scegliere il proprio arbitro tra quelli appartenenti al registro; esse possono concordare di nominare arbitro un soggetto scelto al di fuori del Panel CIETAC, ma la nomina dovrà in questo caso essere confermata dal Presidente di CIETAC stessa. Ciascuna parte dovrà nominare il proprio arbitro entro 15 giorni dalla ricezione della Notice of Arbitration; le parti dovranno concordare anche la scelta del terzo arbitro oppure dare mandato al Presidente di - 92 -


CIETAC di nominarlo; in difetto di accordo, la nomina spetta comunque al Presidente della camera. Ăˆ consentito alle parti di indicare al Presidente una rosa di FLQTXH QRPLQDWLYL VH XQ VRJJHWWR FRPSDUH WUD TXHOOL LQGLFDWL VLD GDOO¡DWWRUH VLD GDO convenuto, questo sarĂ nominato terzo arbitro con funzioni di presidente; nel caso in cui ci sia piĂš di un candidato comune, la scelta spetterĂ al Presidente della camera; parimenti gli spetterĂ la scelta nel caso in cui le parti non abbiano nominato alcun candidato comune. $L VHQVL GHOO¡DUW q ULFKLHVWR DJOL DUELWUL QRPLQDWL GL ILUPDUH XQD disclosure relativa alla propria indipendenza. Le parti possono ricusare un arbitro entro 10 giorni dalla ricezione della disclosure stessa. Gli arbitri hanno il potere di tentare la conciliazione delle parti in qualsiasi stadio del procedimento. Nel caso in cui la conciliazione riesca, il collegio redige O¡DFFRUGR WUDQVDWWLYR Il regolamento CIETAC prevede che il lodo sia pronunciato entro 6 mesi dalla costituzione del Collegio. Gli arbitri possono chiedere alla Segreteria Generale della camera di prolungare il termine per la pronuncia del lodo; la proroga è concessa laddove ci siano valide motivazioni a sostegno della richiesta e la proroga appaia effettivamente necessaria. Gli arbitri hanno la facoltĂ di pronunciare lodi parziali, che sono vincolanti WUD OH SDUWL DO SDUL GHO ORGR FKH GHILQLVFH O¡LQWHUD FRQWURYHUVLD 1HO FDVR LQ FXL LO ORGR finale non decida su tutte le questioni sottoposte alla cognizione degli arbitri, le parti possono chiedere loro, entro 30 giorni dalla ricezione del lodo, di pronunciarsi anche sulla/e questione/i omessa/e. La pronuncia di un ulteriore lodo che definisca le questioni omesse può essere presa di propria iniziativa dallo VWHVVR FROOHJLR DUELWUDOH DQFKH G¡XIILFLR H LQ GLIHWWR GL DSSRVLWD ULFKLHVWD GHOOH SDUWL Il regolamento CIETAC prevede, agli articoli 54 e seguenti, un procedimento sommario per le controversie di valore contenuto entro RMB 2.000.000 yuan (corrispondente a circa 230.000 Euro) o per le controversie per le quali entrambe le parti aderiscono alla procedura sommaria, anche se di valore superiore a RMB 2.000.000 yuan. In caso di procedimento sommario, il lodo dovrĂ essere pronunciato entro 3 mesi dalla costituzione del collegio. Gli articoli da 63 a 70 prevedono regole procedurali specifiche per gli arbitrati di tipo domestic. /¡DUW SUHYHGH SRL FKH LQ FDVR GL PDQFDWR DFFRUGR WUD OH SDUWL FLUFD OD OLQJXD GHOO¡DUELWUDWR HVVR VDUj FRQGRWWR LQ cinese (o altra lingua stabilita da CIETAC a seconda delle circostanze), fermo restando il diritto di ciascuna parte a - 93 -


FKLHGHUH O¡DLXWR GL XQ LQWHUSUHWH GXUDQWH OH XGLHQ]H $OOD OXFH GL TXHVWD UHJROD quindi, sarà opportuno ² come detto in precedenza ² preYHGHUH DOO¡LQWHUQR GHOOD convenzione di arbitrato anche la lingua da applicare alle procedure arbitrali. In conclusione su quanto detto fin qui: in caso di contratti con controparti cinesi, la scelta di ricorrere all¡arbitrato appare sicuramente opportuna, a condizione che la convenzione d¡arbitrato venga attentamente vagliata e negoziata, visto il complesso di regole inderogabili previste dalla legge cinese in materia di arbitrato.

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Mancanza di conformità e denuncia dei vizi nella vendita internazionale: OD &RQYHQ]LRQH GL 9LHQQD GHOOu DSULOH Diana Temporin* §.1. Ambito applicativo della Convenzione di Vienna 1HOO¡DPELWR GL XQ FRQWUDWWR GL FRPSUDYHQGLWD q SUREOHPD IUHTXHQWH TXHOOR di constatare la presenza di difetti o difformità nei beni acquistati. Determinante diventa, dunque, individuare con quali modalità denunciare i vizi rilevati ed esperire tempestivamente i rimedi apprestati dalla legge. ,O SUREOHPD DVVXPH FRQILQL SL DPSL QHOO¡DPEito del commercio internazionale nel quale, in primis, è necessario determinare correttamente il diritto applicabile al rapporto contrattuale instaurato fra le parti. Individuata la cornice normativa pertinente, si potrà poi procedere a stabilire la fondatezza e legittimità dei reclami in ordine alle difformità riscontrate nei beni compravenduti. Nei contratti di vendita internazionale di beni mobili si applica, purchÊ parte contraente non sia un consumatore, la disciplina apprestata dalla Convenzione di Vienna del 19801 che prevale sia su quella dettata dalla &RQYHQ]LRQH GL 5RPD H FLz LQ IRU]D GHOO¡DUW GL TXHVW¡XOWLPD DL VHQVL GHO TXDOH ´/D SUHVHQWH FRQYHQ]LRQH QRQ SUHJLXGLFD OuDSSOLFD]LRQH GHOOH FRQYHQ]LRQL internazionali di cui uno Stato contraente è o sarà parte¾ ROWUH FKH DL VHQVL GHOO¡DUW GHOOD O GL ULIRUPD GHO VLVWHPD LWDOLDQR GL GLULWWR LQWHUQD]LRQDOH SULYDWR QRUPD FKH ID VDOYD O¡DSSOLFD]LRQH GHOOH DOWUH FRQYHQ]LRQL LQWHUQD]LRQDOL LQ YLJRUH SHU O¡,WDOLD LQ TXDQWR DSSOLFDELOL VLD VXOOD &RQYHQ]LRQH GHOO¡$MD GHO Tale prevalenza è da ascriversi a due circostanze: x ULVSHWWR DOOD &RQYHQ]LRQH GHOO¡$MD FKH FRQWHPSOD RJQL WLSR GL YHQGLWD internazionale, la Convenzione di Vienna è speciale, in quanto applicabile soltanto a quei FRQWUDWWL GL YHQGLWD OD FXL LQWHUQD]LRQDOLWj VLD ULFRQGXFLELOH DOOD ´diversa XELFD]LRQH VWDWDOH GHOOD VHGH GuDIIDUL GHOOH SDUWL FRQWUDHQWL¾ x la Convenzione di Vienna rivesta carattere di diritto materiale uniforme, destinato, pertanto, ad apprestare una disciplina unitaria a tutti i paesi aderenti alla stessa.

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Dottoressa in Giurisprudenza - Studio De Poli, collaboratrice del Centro Studi De Poli. Ad oggi ratificata, fra i paesi Brics, dalla Russia e dalla Cina. - 95 -


Fatte queste brevi premesse in ordine alla prevalenza della Convenzione delle Nazioni Unite rispetto ad altre discipline di carattere internazionale, è QHFHVVDULR VWDELOLUH O¡DPELWR GL DSSOLFD]LRQH GHlla stessa, ossia i presupposti alla presenza dei quali possa invocarsi il regime normativo in essa contenuto. $ WDO SURSRVLWR RIIUH XQD ULVSRVWD LO GHWWDWR GHOO¡DUW DL VHQVL GHO TXDOH ´La presente Convenzione si applica ai contratti di vendita delle merci fra parti aventi al loro sede di affari in Stati diversi: a) quando questi Stati sono stati contraenti; o b) quando le norme di diritto internazionale privato rimandano DOOuDSSOLFD]LRQH GHOOD OHJJH GL XQR 6WDWR FRQWUDHQWH¾ /¡DPELWR DSSOLFDWLYR ratione materiae risulta dunque delimitato dalla presenza di due presupposti: i) un contratto di compravendita; ii) il carattere di internazionalità della stessa. Quanto al primo dei due requisiti, pur in assenza di una espressa definizione del contratto in esame nel testo della Convenzione, essa è desumibile GDJOL DUWLFROL H L TXDOL GHILQLVFRQR WDOH QHJR]LR FRPH TXHOO¡DFFRUGR LQ IRU]D del quale il venditore si impegna a consegnare le merci, trasferirne la proprietà e, ove il caso, a consegnare tutti i relaWLYL GRFXPHQWL 'L FRQWUR O¡DFTXLUHQWH DVVXPH LQYHFH O¡REEOLJR GL SDJDUH LO SUH]]R H GL SUHQGHUH LQ FRQVHJQD L EHQL DFTXLVWDWL 3HU HVSUHVVD SUHYLVLRQH GHOO¡DUW VRQR HVFOXVH OH YHQGLWH ´a) di merci acquistate per uso personale, familiare o domestico, a meno che il venditore, in un qualsiasi momento anteriore alla conclusione o al momento della conclusione del contratto, non sapesse e non fosse tenuto a sapere che tali merci erano comprate SHU WDOH XVR E DOOuDVWD F VX SLJQRUDPHQWR R HIIHWWXDWD LQ Tualsiasi altro modo per ordine del giudice; d) di valori mobiliari, effetti commerciali e valute; e) di navi, battelli, aliscafi o aeronavi f) di elettricità ¾ 8Q¡XOWHULRUH HVFOXVLRQH q SUHYLVWD GDOO¡DUW LO TXDOH GRSR DYHU DIIHUPDWR FKH ´sono considerate vendite i contratti di fornitura di merci da fabbricare o produrre, a meno che la parte che ordina queste ultime non debba fornire una parte essenziale del materiale necessario a tale fabbricazione o produzione¾ VWDWXLVFH O¡HVWUDQHLWj GHOOD &RQYHQ]LRQH ´ai FRQWUDWWL LQ FXL OD SDUWH SUHSRQGHUDQWH GHOOuREEOLJR GHOOD SDUWH FKH IRUQLVFH OH PHUFL FRQVLVWH LQ XQD IRUQLWXUD GL PDQR GuRSHUD R DOWUL VHUYL]L¾ 9HQHQGR DO UHTXLVLWR GHOO¡LQWHUQD]LRQDOLWj q WDOH TXHOOD YHQGLWD FKH coinvolge parti contraenti aventi la propria sede ossia il luogo in cui svolgono la propria attività commerciale LQ GXH 6WDWL GLYHUVL GD FLz GHULYD O¡HVFOXVLRQH GHOOD Convenzione in tutti i casi in cui il negozio, pur caratterizzato da elementi di - 96 -


estraneitĂ (perchĂŠ, ad esempio, la veQGLWD GHYH HVVHUH HVHJXLWD DOO¡HVWHUR VLD VWLSXODWR WUD VRJJHWWL DYHQWL VHGH QHOOR VWHVVR SDHVH 7XWWDYLD O¡LQWHUQD]LRQDOLWj GHO contratto non è da sola sufficiente a rendere applicabile la convenzione, in quanto essa richiede altresĂŹ che le parti siano Stati contraenti della Convenzione al PRPHQWR GHOOD FRQFOXVLRQH GHOO¡DFFRUGR R FKH OH QRUPH GL GLULWWR LQWHUQD]LRQDOH privato del foro rinviino al diritto di uno Stato contraente. 4XDOH SUHVXSSRVWR ´GL VHJQR QHJDWLYRÂľ q QHFHVVDULR SRL FKH OH SDUWL QRQ VL siano DYYDOVH GHOOD IDFROWj GL HVFOXGHUH DO FRQWUDWWR GDOOH VWHVVH VWLSXODWR O¡DSSOLFDELOLWj GHOOD &RQYHQ]LRQH FKH LQ IRU]D GHOO¡DUW q OLEHUDPHQWH GHURJDELOH GDL FRQWUDHQWL HG LO VXR GHWWDWR KD SHUWDQWR QDWXUD GLVSRVLWLYD /¡HVFOXVLRQH R OD GHURJD possono certamente essere implicite, anche se deve essere prestata una rilevante cautela nel dedurre O¡HVFOXVLRQH GDOOH GLVSRVL]LRQL SDWWL]LH H GDO FRQWHJQR GHOOH SDUWL RFFRUUH LQ DOWUH SDUROH una volontĂ reale e non soltanto fittizia. A questo proposito, la giurisprudenza2 ha precisato che detta esclusione può avvenire anche tacitamente, ma non può essere desunta, qualora fra le parti si sia instaurato un contenzioso, dalla mancata menzione della Convenzione da parte dei difensori delle parti stesse. Infatti, è stato affermato che ´SHU SRWHU ULWHQHUH FKH OH SDUWL DEELDQR LQWHVR HVFOXGHUH OuDSSOLFD]LRQH GHOOD Convenzione deve infatti risultare in modo univoco che esse si sono rese conto delle sua applicabilitĂ e ciò nonostante abbiano insistito nel fare riferimento unicamente alla disciplina interna. Nel caso in esame, dalle difese svolte dai rispettivi avvocati non ULVXOWD FKH OH SDUWL VL VLDQR UHVH FRQWR GHOOuDSSOLFDELOLWĂƒ GHOOD &RQYHQ]LRQH GHOOH 1D]LRQL Unite perciò non possono aver voluto escluderne neppure implicitamente OuDSSOLFD]LRQH VFHJOLHQGR GL IDUH HVFOXVLYR riferimento al diritto italiano. Quindi, in virtĂš del principio iura novit curia VSHWWD VHQ]uDOWUR DO JLXGLFH GHWHUPLQDUH TXDOL VLDQR le norme applicabili >h @ norme che devono essere individuate, per tutte le ragioni esposte sopra, nelle disposizioni della Convenzione in esameÂľ §.2. La disciplina dei vizi di conformitĂ della merce: nozione di conformitĂ e onere del compratore di verifica della merce acquistata Come anticipato in apertura, una delle questioni piĂš rilevanti in ordine alla applicazione della Convenzione di Vienna riguarda la disciplina della difformitĂ dei beni compravenduti, cui la Convenzione dedica gli articoli da 35 a 52. 2

Trib. di Vigevano, sent. 405 del 12 luglio 2000, in Giur. It., 2001, 281 ss. - 97 -


La tematica in esame ha rivestito grande importanza e riflessione già al tempo dei lavori preparatori alla Convenzione: gli atti della Conferenza di Vienna evidenziano, infatti, come la discussione in ordine al tema de quo fu molto accesa e sofferta, soprattutto nella dialettica fra paesi in via di Sviluppo e paesi industrializzati (oltre che fra paesi di Common Law e di Civil Law). Le divergenza di tradizioni giuridiche e soprattutto la differente sensibilità LQ RUGLQH DOO¡LQGLYLGXD]LRQH GHOOD SDUWH GHEROH QHOO¡DPELWR GL XQ FRQWUDWWR GL compravendita accesero un intenso dibattito e diedero avvio a lunghe fasi di WUDWWDWLYH OH TXDOL HEEHUR FRPH VERFFR O¡DGR]LRQH GL IRUPXOH GDO WHQRUH VSHVVR opaco perchÊ frutto di compromesso3 (quale la ragionevolezza del termine per la denuncia dei vizi del bene acquistato, di cui si dirà piÚ oltre). Venendo al contenuto della garanzia di cui si discute, essa appare come UHD]LRQH DOO¡REEOLJR LQ FDSR DO YHQGLWRUH GL FRQVHJQDUH EHQL FRQIRUPL DO FRQWUDWWR sia sotto il profilo materiale, sia sotto il profilo giuridico, pena la sua responsabilità .

3

Per una sintesi sui dibattiti in sede di lavori preparatori della Convenzione di Vienna si veda L.G. CASTELLANI, Il contributo dei Paesi in via di sviluppo al diritto uniforme: une quantite negligeable?, in Dir. Comm. Internaz., 2001, 01, 103. Ăˆ significativo ricordare che, in materia di contestazione dei vizi, il testo iniziale della Convenzione di Vienna prevedeva che il compratore, il quale avesse constatato la presenza di vizi nel bene acquistato, dovesse contestarli al momento della scoperta e, in ogni caso, entro due anni dalla consegna degli stessi, ovvero nel maggior termine di garanzia pattuito fra le parti. La disciplina fu prontamente criticata da un fronte di Paesi ² IUD FXL JOL 6WDWL 8QLWL G¡$PHULFD ² in quanto ritenuta eccessivamente gravosa per O¡DFTXLUHQWH SRLFKp FRVWULQJHYD D SHQD GL GHFDGHQ]D DOOD GHQXQFLD GHL YL]L HQWUR WHUPLQL eccessivamente stringenti. Alla luce delle contestazioQL PRVVH O¡RQHUH GHOOD WHPSHVWLYD GHQXQFLD YHQQH VRVWLWXLWR GDOO¡RQHUH GL VHJQDOD]LRQH GHO YL]LR ´entro un tempo ragionevole da quando il compratore ha scoperto o avrebbe dovuto scoprire i vizi e comunque entro due anni GDOOuHIIHWWLYD FRQVHJQD GHL EHQL DO compratoreÂľ $QFKH TXHVWD QXRYD IRUPXOD]LRQH VFDWHQz ulteriori critiche, in particolare da parte dei rappresentanti dei paesi in via di sviluppo i quali, ritenuto che la regola proposta fosse penalizzante per gli acquirenti sprovvisti delle conoscenze tecniche idonee ad individuare prontamente le difformitĂ dei beni, proposero piuttosto di limitare gli effetti della ritardata denuncia ad una riduzione del risarcimento dovuto dal venditore, LPSUHJLXGLFDWD RJQL DOWUD D]LRQH D JDUDQ]LD GHL GLULWWL GHOO¡DFTXLUente (e quindi escludendo ogni decadenza). Tuttavia anche questa proposta trovò lo scontento nei paesi industrializzati che LQWHQGHYDQR LQYHFH DVVLFXUDUH OD FHUWH]]D QHL UDSSRUWL JLXULGLFL H O¡DVVHQ]D GL RJQL DEXVR LQ materia probatoria (ritenevano, infatti, che un termine di denuncia troppo dilatato potesse SRUWDUH DOO¡XWLOL]]R GHO EHQH D WLWROR JUDWXLWR TXDORUD DOOD YHQGLWD IRVVH VHJXLWD OD UHVWLWX]LRQH GHO bene stesso a cagione dei vizi lamentati). Si approdò quindi al testo attuale ² seppur non senza nuove critiche ² secondo cui non è consentito al venditore invocare la decadenza dalla garanzia SHU O¡DFTXLUHQWH TXDORUD LO SULPR IRVVH VWDWR D FRQRVFHQ]D R DYHVVH GRYXWR HVVHUH D FRQRVFHQ]D della difformitĂ dei beni alienati. - 98 -


Quanto alla conformitĂ materiale (su cui ci si intratterrĂ nel presente scritto, dedicando solo alcuni brevi cenni al tema della conformitĂ giuridica) va valutata secondo gli accordi intercorsi fra le parti e solo in assenza de gli VWHVVL VXOOD EDVH GHOOH LQGLFL VXVVLGLDUL LQGLFDWL DOO¡DUW FR VHFRQGR FXL ´ A meno che le parti non convengano altrimenti, le merci sono conformi al contratto solo se: a) sono atte agli usi ai quali servirebbero abitualmente merci dello stesso genere; b) sono atte ad ogni uso speciale, espressamente o tacitamente portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto, a meno che risulti dalle FLUFRVWDQ]H FKH OuDFTXLUHQWH QRQ VL Ă‹ DIILGDWR DOOD FRPSHWHQ]D R DOOD YDOXWD]LRQe del venditore come campione o modello; c) possiedono le qualitĂ di una merce che il venditore ha presentato alOuDFTXLUHQWH come campione o modello; d) sono imballate o confezionate secondo i criteri usuali per le merci dello stesso tipo, oppure, in difetto di un criterio usuale, in maniera adatta a conservale e SURWHJJHUOHw. Quanto, invece, alla conformitĂ giuridica, tale requisito è soddisfatto purchĂŠ sui beni compravenduti non sussistano pretese nĂŠ diritti di terzi che limitino il pieno e pacifico godiPHQWR GD SDUWH GHOO¡DFTXLUHQWH Laddove il bene acquistato non presenti le caratteristiche sopra indicate (o TXHOOH VWDELOLWH FRQWUDWWXDOPHQWH GDOOH SDUWL O¡DUW LPSRQH DOO¡DFTXLUHQWH GL GHQXQFLDUH LO GLIHWWR GL FRQIRUPLWj DO FRPSUDWRUH ´in un termine ragionevole, a SDUWLUH GDO PRPHQWR LQ FXL OuKD FRQVWDWDWR R DYUHEEH GRYXWR FRQVWDWDUORÂľ /¡DUW 35, nel contenuto sopra riportato, nulla dice in ordine alla consegna di cosa completamente difforme (il c.d. aliud pro alio), tanto che, se interpretata letteralmente, la norma sembrerebbe escludere tutti i casi di non conformitĂ della merce al contratto, da configurare, quindi, alla stregua di una mancata consegna. Tuttavia, la dottrina piĂš attenta ha escluso tale conclusione muovendo dalla ratio GHOO¡DUW LQGLYLGXDWD QHOOD SRVVLELOLWj RIIHUWD DOO¡DFTXLUHQWH GL SRUUH LO YHQGLWRUH nella condizione di poter vagliare la fondatezza della denuncia e compiere una conseguente attivitĂ di conformazione. Alla luce di quanto detto, deve concludersi, quindi, nel senso che anche O¡aliud pro alio costituisca una mancanza di conformitĂ rispetto alla quale il compratore può tutelarsi mediante una tempestiva denuncia.

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3ULPD GL HVDPLQDUH LO FRQWHQXWR GHOO¡DUW ² fulcro della garanzia per vizi nella vendita internazionale ² q QHFHVVDULR VRIIHUPDUVL VXO GHWWDWR GHOO¡DUW LO TXDOH REEOLJD LO FRPSUDWRUH DG ´esaminare le merci o farle esaminare nel piÚ breve tempo possibile, considerate le circostanze¾ Appare evidente come questa disposizione sia in stretto collegamento ULVSHWWR DOOD GLVFLSOLQD SUHYLVWD LQ PDWHULD GL GHQXQFLD GHL YL]L SRVWR FKH O¡REEOLJR di esame della merce incide sensibilmente sul momento della scoperta del difetto GL FRQIRUPLWj FKH FRPH GHWWR O¡DFTXLUHQWH KD O¡RQHUH GL VHJQDODUH QHO SL EUHYH tempo SRVVLELOH WDQWR FKH O¡LVSH]LRQH GHOOD PHUFH SXz HVVHUH FRQVLGHUDWD DOOD VWUHJXD GL XQ¡DWWLYLWj SURSHGHXWLFD DOOD VWHVVD GHQXQFLD 7XWWDYLD q EHQH SUHFLVDUH come la mancata ispezione non comporti necessariamente la perdita del diritto di denunciare i beni purchÊ questi vengano rilevati tempestivamente (ossia nel termine ragionevole sui cui fra poco indugeremo) e come, altresÏ, qualora il compratore venga a conoscenza di un vizio di conformità senza aver proceduto DG XQ¡LVSH]LRQH GHEED FRPXQTXH VHJQDODUH Oa difformità al venditore (sempre nel rispetto termine ragionevole assegnatogli per la denuncia). 3HU TXDQWR ULJXDUGD LO WHUPLQH HQWUR LO TXDOH GHYH DYYHQLUH O¡LVSH]LRQH esso decorre, di regola, a partire dal momento della consegna dei beni e deve avvenirH ´nel piÚ breve termine possibile, considerate le circostanze¾ In dottrina è stato messo in luce come il compratore (o la persona da lui incaricata) non debba necessariamente porre in essere un attività di ispezione cosÏ accurata tanto da essere idonea a far scoprire ogni possibile difetto della merce, piuttosto egli deve usare, nel vaglio della merce acquistata, un grado di diligenza media: cosÏ ² ricorrendo ad un esempio per dare miglior contezza di quanto si sta analizzando ² QHOO¡LSRWHVL GL IRUQLWXUD di una partita di camice non è ULFKLHVWR FKH O¡DFTXLUHQWH YDJOL RJQL VLQJROR FDSR PD q LQYHFH VXIILFLHQWH FKH HJOL si limiti ad una verifica a campione Diverso lo standard di diligenza richiesto al compratore nella verifica di merce proveniente da un venditore che in precedenza aveva alienato merce dello VWHVVR JHQHUH H ULVXOWDWD YL]LDWD LQ TXHO FDVR O¡DFTXLUHQWH GRYUj HVVHUH PDJJLRUPHQWH DFFRUWR QHOO¡HVDPLQDUH OD FRQIRUPLWj IUD TXDQWR DFTXLVWDWR H quanto effettivamente consegnato.

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§.3. Segnalazione di non conformità , modalità e termini per la denuncia. In particolare, sulla ragionevolezza del termine In precedenza abbiamo piÚ volte segnalato che il compratore, a pena di perdere il diritto di far valere le difformità dei beni, deve denunciare i vizi ´specificandone la natura entro un tempo ragionevole dal momento in cui lo ha scoperto o avrebbe dovuto scoprirlo¾ ,Q RUGLQH DOO¡DSSOLFD]LRQH GHOOD QRUPD LQ esame, la questione che maggiormente ha impegnato ² e continua tuttora ad impegnare ² gli interpreti è la esatta determinazione del significato da attribuire alla ORFX]LRQH ´entro un termine ragionevole¾ /D PDJJLRU SDUWH GHOOD GRWWULQD VLD LWDOLDQD FKH HVWHUD ULWLHQH FKH O¡LQGHWHUPLQDWH]]D GHO FRQFHWWR GL ´UDJLRQHYROH]]D GHO WHUPLQH¾ YDGD ULVROWD DYuto riguardo, volta per volta, alle circostanze del caso FRQFUHWR H FKH SHUWDQWR OD YDJKH]]D GHOO¡HVSUHVVLRQH VHUYD SURSULR DG DGDWWDUH LO dettato normativo alle peculiarità delle fattispecie riscontrabili nella pratica. Pertanto, nel valutare le circostanze del caso concreto, può rilevare, ad esempio, la deperibilità della merce: in questo caso la ragionevolezza del termine dovrebbe essere valutata con maggior severità rispetto ai casi riguardanti vizi di merci non deperibili4. Oltre alla natura del bene (deperibile o non deperibile), al fine della corretta LQWHUSUHWD]LRQH GHOO¡LQFLVR LQ HVDPH GHILQLWR TXDOH FODXVROD DSHUWD SURSULR SHU OD necessità di adattare la stessa al caso concreto) rilevano altresÏ i) la valutazione in ordine al rimedi esperibili GDOO¡DFTXLUHQWH ii) la volontà delle parti, o meglio, la presenza di specifiche previsioni contrattuali. Quanto al primo punto segnalato, è evidente che il termine per la denuncia dovrà essere determinato con minor rigore, e quindi il reclamo potrà essere fatto in XQ WHPSR SL DPSLR ODGGRYH O¡DFTXLUHQWH LQ OXRJR GL ULFKLHGHUH OD UHVWLWX]LRQH GHO prezzo dietro riconsegna della merce, decidesse di far valere il diritto alla riduzione GHO SUH]]R H R DO ULVDUFLPHQWR GHO GDQQR H FLz LQ TXDQWR VL SRUUHEEH O¡esigenza di individuare con piÚ precisione i difetti riscontrati posto che la loro entità andrà ad incidere sulla misura del corrispettivo per essi prestato (o sul quantum del risarcimento del danno). 4

A titolo di esempio, il Bundesgerichtshof tedesco ha ritenuto tardiva la denuncia di conformità di un quantitativo di verdura effettuata oltre sette giorni dopo la sua consegna, e ciò certamente non sorprende, tenuto a mente quanto detto sopra in ordine a tempestività della denuncia e deperibilità dei beni. Lo stesso giudice, curiosamente, ha però dichiarato la tempestività della denuncia, in ordine ad un quantitativo di mitili effettuata dopo un mese dalla consegna. - 101 -


Con riferimento, invece, al secondo punto, considerato il carattere GLVSRVLWLYR GHOOD &RQYHQ]LRQH H FRVu JLRFRIRU]D DQFKH GHOO¡DUW EHQ L contraenti potranno stabilire un termine specifico entro il quale procedere alla denuncia delle difformità . Stabilito, dunque, cosa debba essere valutato ai fini della ragionevolezza della denuncia, è necessario altresÏ individuare il momento a partire dal quale la stessa possa essere validamente opposta al venditore. $ TXHVWR SURSRVLWR LO VHFRQGR FRPPD GHOO¡DUW ID ULIHULPHQWR D GXH momenti temporali differenti: quello in cui il compratore ha constatato il difetto e quello in cui avrebbe dovuto constatarlo. Se, quanto al primo, non si pongono particolari problemi ² dovendo il termine decorrere o dalla scoperta del difetto avvenuta a seguito di ispezione o perchÊ emersa aliunde ² altrettanto non avviene laddove si discorra di conoscibilità del difetto. In questo caso, riemerge la necessità di interpretare il termine in esame invocando, nuovamente, il criterio della ragionevolezza e attenendosi scrupolosamente alle peculiarità di ciascun caso FRQFUHWR &RVu ODGGRYH O¡DFTXLUHQWH DYHVVH SURYYHGXWR DL VHQVL GHOO¡DUW DOO¡LVSH]LRQH GHOOD PHUFH QRQ SRWUHEEH QHJDUVL FKH LO WHUPLQH SHU OD GHQXQFLD cominci a decorrere terminata la stessa ispezione, fermo restando che ´non può ritenersi individuabile e, quindi, conoscibile, quel difetto che si manifesta soltanto in seguito ad ispezioni particolarmente complesse che richiedono conoscenze che trascendono quelle di un soggetto appartenente ad un ceto sociale e professionale analogo a quello al quale appartiene il compratore¾5. Qualora, invece, il compratore scopra i vizi di conformità prima di prendere in consegna i beni o comunque prima del termine stabilito per la consegna, il termine dovrà decorrere dal momento della scoperta di non conformità a SUHVFLQGHUH TXLQGL FKH YL VLD VWDWD XQ¡HIIHWWLYD FRQVHJQD 4XHVWD VROX]LRQH q VXJJHULWD GDOOD IXQ]LRQH GHOO¡DUW LO TXDOH KD OR VFRSR GL SRUUH LO YHQGLWRUH QHOOD condizione di poter prendere visione dei beni e verificare, per questa via, la meritevolezza delle ragioni poste alla base della denuncia e procedere, ove possibile, D GDUH HVHFX]LRQH DO FRQWUDWWR FRQIRUPHPHQWH DOO¡RULJLQDULD YRORQWj GHOOH SDUWL Risolte le perplessità in ordine alle scansioni temporali con cui procedere alla denuncia dei vizi, risulta assai piÚ agevole la questione in ordine alle modalità con cui procedere alla stessa. In assenza di specifiche prescrizioni nel testo della FERRARI, La vendita internazionale, in GALGANO, Trattato di diritto commerciale e di diritto SXEEOLFR GHOOuHFRQRPLD, Padova 1997, p. 231. 5

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Convenzione, è pacifico che la denuncia non debba avere alcuna forma particolare, potendo, quindi, essere fatta anche oralmente, purchÊ, tuttavia, la stessa non sia affetta da una genericità tale da impedire al venditore di apprendere di quale vizio O¡DFTXLUHQWH VL YRJOLD GROHUH 8QD VLPLOH FRQFOXVLRQH q FRQIRUWDWD VLD GD XQ argomenWR OHWWHUDOH QRQ SXz LQIDWWL HVVHU LJQRUDWR O¡HVSUHVVD SUHYLVLRQH GHOO¡DUW LQ RUGLQH DOOD QHFHVVLWj FKH O¡DFTXLUHQWH GHQXQFL L YL]L ULVFRQWUDWL ´precisando la natura di tale difetto¾ VLD GDOOD FRQVLGHUD]LRQH VHFRQGR FXL XQD GHQXQFLD eccessivamente generica renderebbe difficoltosa per il venditore la decisione in ordine al contegno da adottare rispetto alle doglianze della propria controparte. Sul punto, offre uno spunto interessante la già citata pronuncia del Tribunale di Vigevano che ha considerato non sufficientemente specifiche le GHQXQFH FRQWHQHQWL LO PHUR ULIHULPHQWR DO IDWWR FKH L EHQL DFTXLVWDWL ´avevano causato problemi¾ R D TXHOOH ´che affermano genericamente che i beni sono difettosi in tutte le loro parti¾ In conclusione su questo punto, una denuncia potrà dirsi sufficientemente circostanziata laddove indichi i beni difettosi, la loro quantità e, dove possibile, anche le modalità con cui si è riscontrato il vizio (in altre parole, il risultato GHOO¡LVSH]LRQH FKH KD SDOHVDWR L GLIHWWL Se FRPH ILQRUD YLVWR LO WHUPLQH GL FXL DOO¡DUW FR q GD ULWHQHUVL ´UHODWLYR¾ QRQ DOWUHWWDQWR può dirsi in ordine a quello previsto al co. 2 della stessa QRUPD DL VHQVL GHO TXDOH ´LQ WXWWL L FDVL OuDFTXLUHQWH GHFDGH GDO GLULWWR GL IDU valere un difetto di difformità se non lo denuncia al piÚ tardi entro un termine di due anni a partire dalla data alla quale le merci li sono state effettivamente consegnate, a meno che tale scadenza non sia incompatibile con la durata di una garanzia contrattuale¾ $ Sarere di chi scrive, nella disposizione in esame si VFRUJH FRQ HYLGHQ]D OD YRORQWj GL WXWHODUH O¡LQWHUHVVH GHO YHQGLWRUH GL HVSRVWR GRSR OD FRQVHJQD GHOOD PHUFH H D WHPSR LQGHWHUPLQDWR D SUHWHVH GHOO¡DFTXLUHQWH A differenza di quanto previsto per il termine di cui al primo comma, quello in esame decorre (e ciò sempre per garantire che la denuncia possa esperirsi in un tempo indeterminato) dal momento in cui i beni sono stati consegnati al compratore: ne consegue che non sarà sufficiente la consegna al solo vettore come pure non rileverà la semplice consegna dei documenti rappresentativi delle merci, ma rileverà , invece, la disponibilità effettiva della cosa acquistata in capo DOO¡DFTXLUHQWH

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§.4. Rimedi avverso i difetti dei beni compravenduti e temperamenti DOOuDUW Una volta riscontrato e denunciato il difetto in modo sufficientemente circostanziato e sempre nel rispetto del termine biennale di cui sopra, il compratore ha le seguenti alternative: a) esigere la sostituzione delle merci con altre conformi al contratto se il difetto costituisce un inadempimento essenziale al contratto (ossia quando causa DOO¡DOWUD SDUWH XQ SUHJLXGL]LR WDOH GD SULYDUOD GL TXHOO¡XWLOLWj FKH DYHYD GLULWWR GL attendere dal contratto); b) esigere che il venditore ripari il difetto; c) risolvere il contratto (nei casi piÚ gravi di aliud pro alio o di rifiuto da parte GHOO¡DFTXLUHQWH GL SURYYHGHUH DJOL REEOLJKL GL ULSDUD]LRQH R VRVWLWX]LRQH R inadempimento degli obblighi stessi purchÊ la risoluzione stessa sia preceduta da una formale intimazione ad adempiere); d) esigere la riduzione del prezzo. e) in ogni caso, è fermo il diritto al risarcimento del danno. Prima di procedere ad uno dei rimedi sopra indicati, deve essere altresÏ WHQXWR SUHVHQWH FKH O¡DUW FRQVHQWH DOO¡DFTXLUHQWH GL DVVHJQDUH XQ WHUPLQH DO venditore per il corretto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di compravendita (e cosÏ, anche quello di consegnare merci conformi). Di FRQVHJXHQ]D LO FRPSUDWRUH SRWUj UHDJLUH DOO¡LQDGHPSLPHQWR GL FRntroparte nelle modalità elencate solo una volta decorso il successivo termine concesso a FRQWURSDUWH SHU O¡DGHPSLPHQWR Con specifico riferimento, poi, al rimedio risolutorio ² che si aggiunge al risarcimento del danno ² potrà essere esercitato solo laddove sia in gioco una violazione fondamentale del contratto (come, ad esempio, OuDOLXG SUR DOLR o il rifiuto di provvedere. Un seppur breve cenno meritano le disposizioni contenute agli articoli 40 e GHILQLWL TXDOL ´FRUUHWWLYL¾ DOOH SUHFOXVLRQL LPSRVWH DOO¡DFTXLUHQWH FKH QRQ DEELD tempestivamente e validamente denunciato i difetti dei beni acquistati. /¡DUW GLVSRQH FKH ´il venditore non può avvalersi delle disposizioni degli articoli 38 e 39 se il difetto di conformità riguarda i fatti di cui era a cRQRVFHQ]D R QRQ SRWHYD LJQRUDUH H FKH QRQ KD GHQXQFLDWR DOOuDFTXLUHQWH¾ O¡DUW SUHVFULYH LQYHFH FKH ´QRQRVWDQWH OH GLVSRVL]LRQL GHO SDUDJUDIR , GHOOuDUW > @ - 104 -


OuDFTXLUHQWH SXĂ• ULGXUUH LO SUH]]R LQ FRQIRUPLWĂƒ DOOuDUWLFROR H ULFKLHGHUH JOL interessi tranne che per mancati guadagni, se ha una scusa ragionevole per non aver effettuato la denuncia richiestaÂľ Alla base delle norme menzionate vi è certamente una valutazione di indole equitativa che spinge a non precludere la garanzia per vizi al compratore che abbia acquistato da chi era consapevole delle difformitĂ del bene (e quindi scientemente, LQ VSUHJLR DO FULWHULR GL EXRQD IHGH HVHJXLYD XQD SUHVWD]LRQH ´LQHVDWWDÂľ R FKH abbia una giustificazione che gli abbia impedito di eseguire la denuncia prescritta. $QFKH LQ TXHVWR FDVR OD ´UDJLRQHYROH]]DÂľ GHOOD JLXVWLILFD]LRQH GRYUj HVVHUH YDOXWDWD FDVR SHU FDVR QRQ HVVHQGRFL DOFXQ FULWHULR FKH SRVVD JXLGDUH O¡LQWHUSUHWH QHOO¡HVDWWD LQWHUSUHWD]LRQH GHOOD GLVSRVL]LRQH LQ HVDPH 3HUWDQWR VROR GDO complesso delle circostanze concrete, potrĂ valutarsi la meritevolezza delle ragioni DGGRWWH GDOO¡DFTXLUHQWH H FKH JOL LPSHGLURQR GL GHQXQFLDUH OD GLIIRUPLWj ULVFRQWUDWD §.5. Riflessioni conclusive Con questo breve scritto si è cercato di passare in rassegna i problemi interpretativi piĂš dibattuti in ordine ai rimedi apprestati dalla Convenzione di 9LHQQD QHOO¡LSRWHVL GL DOWHUD]LRQH GHO VLQDOODJPD FRQWUDWWXDOH D FDXVD GHOOD SUHVHQ]D di difetti nei beni compravenduti. La panoramica offerta ha messo in luce come, nel testo della Convenzione, VL IDFFLD VRYHQWH ULIHULPHQWR D IRUPXOH OHJLVODWLYH PROWR HODVWLFKH ´termine ragionevoleÂľ ´nel piĂš breve tempo possibileÂľ ´ragionevole giustificazioneÂľ Se,tuttavia, come detto, il terreno da cui sorse la Convenzione fu quello GHOO¡DVSUR GLEDWWLWR H GHOOD FRQWUDSSRVL]LRQH IUD 3DHVL SDUWHFLSDQWL DL ODYRUL preparatori, la via da percorrere non poteva che essere quella del compromesso FKH TXL YHVWH O¡DELWR GHOOD Yaghezza linguistica. Tuttavia, il carattere derogabile della Convenzione offre la strada per dotare di maggiore puntualitĂ una apparato di regole che, nel complesso, può dire di aver raggiunto un buon equilibrio fra la SUHWHVD GHOO¡DFTXLUHQWH GL SRWHU UHDJLUH DOO¡LQHVDWWD SUHVWD]LRQH GHO YHQGLWRUH H OD QHFHVVLWj GL TXHVW¡XOWLPR D QRQ HVVHUH sine die, esposto alle contestazioni della propria controparte, soprattutto se flebili e scarsamente circostanziate.

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'LULWWR H SUDVVL GHOOuDUELWUDWR LQ %UDVLOH Guilherme J. Braz de Oliveira* /¡DUELWUDWR LQ %UDVLOH q GLYHQWDWR QHJOL XOWLPL DQQL XQ PH]]R GL ULVROX]LRQH stragiudiziale delle controversie molto utilizzato per risolvere alcuni conflitti, in particolare quelli che coinvolgono i contratti commerciali di natura piÚ complessa e spesso dDOO¡HOHYDWR YDORUH HFRQRPLFR QRQFKp TXHOOL DYHQWL DG RJJHWWR TXHVWLRQL di diritto societario, grazie alla sua efficacia, velocità e potendo contare sulla specializzazione degli arbitri e sul mantenimento di una certa riservatezza. In TXHVWR VHQVR O¡DUWLcolo 109, §3 della Legge sulle Società per Azioni (n. 6.404/1976, in conformità con quanto previsto dalla Legge n 10.303/2001) SUHYHGH FKH ´lo statuto sociale può stabilire che le controversie tra gli azionisti e la società , o tra gli azionisti di maggioranza e quelli di minoranza, possano essere risolti mediante arbitrato¾ 'RSR TXDVL YHQW¡DQQL GDOO¡HQWUDWD LQ YLJRUH GHOOD QXRYD /HJJH VXOO¡$UELWUDWR (n. 9307/1996), la giurisprudenza delle Corti brasiliane è oggi consolidata QHOO¡DWWULEXLUH OD SLHQD YDOLGLtà alle clausole arbitrali pattuite nei contratti tra privati. Per questa ragione, dal momento in cui le parti si accordano in maniera espressa affinchÊ eventuali controversie relative ad un contratto vengano risolte per via DUELWUDOH D TXHVW¡XOWLPH q DXWomaticamente preclusa la possibilità di ricorrere ai Tribunali statali. Allo stesso modo, vi è anche una crescente tendenza ad ampliare la SRVVLELOLWj GL SUHYHGHUH O¡DUELWUDWR FRPH IRUPD DOWHUQDWLYD SHU ULVROYHUH L FRQIOLWWL concernenti i contratti sottoscritti anche con la pubblica amministrazione, laddove OD OLWH FRLQYROJD XQ GLULWWR SDWULPRQLDOH GLVSRQLELOH 4XHVW¡XOWLPR DVSHWWR q VWDWXLWR GDOOR VWHVVR DUWLFROR GHOOD /HJJH VXOO¡$UELWUDWR VHFRQGR FXL ´Le persone capaci di contrattare potranno utilizzDUH OuDUELWUDWR FRPH IRUPD per la risoluzione delle liti riguardanti i diritti patrimoniali disponibili¾ Inoltre, sarebbe anche possibile prevedere una clausola arbitrale nei contratti di c.d. adesione, in cui una delle parti ² FRQVLGHUDWD ´GHEROH¾ ² non abbia DYXWR O¡HIIHWWLYD SRVVLELOLWj GL QHJR]LDUH OH FRQGL]LRQL FRQWUDWWXDOL FLz FKH DYYLHQH principalmente nei rapporti con i consumatori). In questo caso però, diventa *

Socio Senior dello Studio Legale BCBO - Bucioli. Craveiro, Braz de Oliveira & Avvocati Associati, San Paolo, Brasile. Responsabile del Dipartimento: Contenzioso Civile e di Contrattualistica. - 107 -


necessario che sia la stessa parte debole a dare inizio alla procedura arbitrale o vi aderisca in seguito, a procedura giĂ istituita, in maniera espressa tramite sottoscrizione di un documento specifico in allegato allo stesso contratto ed in FRQIRUPLWj FRQ TXDQWR SUHYLVWR GDOO¡DUWLFROR † GHOOD /HJJH VXOO¡$UELWUDWR Diversamente, rimane ancora abbastanza controversa la possibilitĂ di XWLOL]]DUH O¡$UELWUDWR QHOO¡DPELWR GHO GLULWWR GHO ODYRUR WHQHQGR SUHVHQWH FKH LQ questo caso, la maggior parte della dottrina e della giurisprudenza brasiliana sostiene che il dipendente non può rinunciare o transare i propri diritti se non di fonte al giudice del lavoro. Attualmente, la nostra giurisprudenza appare consolidata nel riconoscere YDOLGLWj DOO¡DUELWUDWR DO SXQWR FKH OD &RUWH GL &DVVD]LRQH EUDVLOLDQD LO ´Superior Tribunal de JustiçaÂľ ha da ulWLPR VWDELOLWR FKH ´la clausola arbitrale stipulata in XQ FRQWUDWWR DQFKH SULPD GHOOuHQWUDWD LQ YLJRUH GHOOD /HJJH VXOOu$UELWUDWR KD efficacia immediata, sĂŹ che resta esclusa la possibilitĂ di adire la giustizia ordinariaÂľ 5LFRUVR 6SHFLDOH Q 5-). Ne consegue che le controversie derivanti o connesse ai contratti nei quali sia stata inserita una clausola arbitrale, DQFKH VH VWLSXODWL SULPD GHOO¡HQWUDWD LQ YLJRUH GHOOD /HJJH VXOO¡$UELWUDWR L H novembre 1.996) sono di competenza esclusiva dell¡DUELWUR La stessa decisione ha poi sottolineato un altro punto estremamente importante, che denota la volontĂ della giustizia brasiliana di conformarsi alle prassi LQWHUQD]LRQDOL RYH DIIHUPD FKH ´nei contratti internazionali, dovranno prevalere i principi generali del diritto internazionale e non le norme interne del PaeseÂľ Allo stesso modo, la stessa Corte ha affermato, in una successiva pronuncia, che le norme della Legge 9307/1996 si applicano anche ai contratti sottoscritti precedentemente alla sua entrata in vigore, nel caso contengano una clausola arbitrale. (cfr. procedimento di omologazione di sentenza straniera n. 349/EX, e nello stesso senso, la decisione emessa nel procedimento di omologazione di sentenza straniera n. 931/FR). Questa interpretazione è divenuta definitiva nel momento in cui la Corte &RVWLWX]LRQDOH EUDVLOLDQD LO ´Supremo Tribunal FederalÂľ KD VDQFLWR definitivamente la costituzionalitĂ delle legge n. 9.307/1.996 (procedimento di omologazione di sentenza straniera n. 5.206/EP). In sintesi, i giudici della Corte hanno statuito che il principio costituzionale che garantisce il diritto di accesso alla JLXVWL]LD SUHYLVWD QHOO¡DUWLFROR LWHP ;;;9 GHOOD &RVWLWX]LRQH )HGHUDOH QRQ q VWDWD YLRODWD GDOOD /HJJH VXOO¡$UELWUDWR WHQXWR Fonto del fatto che le parti avevano - 108 -


la possibilitĂ di presentare la controversia alla giustizia ordinaria, ma hanno deciso di rinunciarvi in base ad un accordo (sempre scritto ² FRPH SUHYLVWR QHOO¡DUWLFROR † GHOOD /HJJH VXOO¡$UELWUDWR OLEHUDPHQWH VRWtoscritto. ,Q FRQIRUPLWj D TXDQWR SUHYLVWR GDOO¡DUWLFROR GHOOD /HJJH VXOO¡$UELWUDWR OH parti hanno la piena libertĂ di scegliere la modalitĂ in base alla quale la procedura DUELWUDOH VDUj VYROWD QRQFKp VWDELOLUH VH O¡DUELWUR GRYUj SURQXQFLDUVL VHFRQGR diritto o secondo equitĂ . In astratto, è quindi ipotizzabile prevedere un arbitrato regolato esclusivamente dai principi generali del diritto, dagli usi o dalla c.d. lex mercatoria, sebbene non si rinvengano molti casi di questo tipo, visto che la prassi brasiliana GLPRVWUD XQD FHUWD DWWLWXGLQH D ULGXUUH L PDUJLQL GL GLVFUH]LRQDOLWj GHOO¡DUELWUR /D /HJJH VXOO¡$UELWUDWR EUDVLOLDQD FHUFD GL ULVSHWWDUH QHOOD PDQLHUD SL DPSLD SRVVLELOH LO SULQFLSLR GHOO¡autonomia della volontĂ delle parti. Ad ogni modo, O¡DUWicolo 21, §2 prevede che dovranno sempre essere rispettati i principio del contraddittorio H GHOO¡imparzialitĂ degli arbitri. Di conseguenza, le parti ben possono decidere quale sarĂ la legge applicabile per regolare la risoluzione delle eventuali controversie riguardanti il contratto che sarĂ sottoposto ad arbitrato. In questo caso diventa possibile, ad esempio, che un contratto firmato ed eseguito in Brasile (il quale, in conformitĂ FRQ O¡DUWLFROR GHOOD /HJJH GL Introduzione al Codice Civile ² Decreto Legge n. 4.657/1.942, dovrebbe venir deciso in base alla legge brasiliana) possa essere regolato pacificamente da una normativa straniera, a patto che non vi sia contrasto FRL SULQFLSL GHOO¡RUGLQH SXEEOLFR H GHO EXRQ FRVWXPH Al fine di devolvere ad arbitrato una controversia riguardante uno specifico contratto, è necessario stabilire in maniera chiara la clausola arbitrale (articoli 3 e 4 GHOOD /HJJH VXOO¡$UELWUDWR Ă‹ SLXWWRVWR IUHTXHQWH LPEDWWHUVL LQ FRQWUDWWL FKH prevedono la cosiddetta clausola ´pienaÂľ RYH FLRq VRQR LQGLYLGXDWL ILQ GDOO¡LQL]LR (i) la corte arbitrale competente; (ii) la legge applicabile al contratto; (iii) la sede GHOO¡DUELWUDWR HG LQILQH (iv) le regole procedurali FKH VDUDQQR XWLOL]]DWH QHOO¡DUELWUDWR (nel caso di arbitrato amministrato, quelle fissate dai regolamenti delle stesse corti DUELWUDOL VFHOWH GDOOH SDUWL FRPH SUHYLVWR QHOO¡DUWLFROR ,Q TXHVW¡XOWLPD LSRWHVL WHQXWR FRQWR FKH VL WUDWWD GL XQD FODXVROD DUELWUDOH completa QRQ GLYHQWD QHFHVVDULR O¡LQWHrvento del potere giudiziario per GHWHUPLQDUH WUDPLWH XQ¡D]LRQH VSHFLILFD OH UHJROH H OD IRUPD FRQ OH TXDOL O¡DUELWUDWR GRYUj YHQLU VYROWR FRPH SUHYLVWR QHJOL DUWLFROL H GDOOD /HJJH VXOO¡$UELWUDWR Inoltre, alcuni precedenti della Corte di Cassazione brasiliana hanno FRQIHULWR XQ¡efficacia piĂš ampia alla clausola arbitrale. Una recente decisione, - 109 -


emessa in sede di appello, ha applicato il cosiddetto principio di competenza, SUHYLVWR GDOO¡DUWLFROR SDUDJUDIR GHOOD /HJJH VXOO¡$UELWUDWR QHO FDVR LQ FXL OH parti abbiDQR SDWWXLWR OD FODXVROD DUELWUDOH ´piena¾ VROWDQWR JOL DUELWUL ² e non i giudici togati ² avranno la competenza (in maniera esclusiva) per esaminare O¡HYHQWXDOH ULFKLHVWD GL invalidità /nullità della clausola arbitrale (in questo senso, v.: Ricorso Speciale n. 1.278.852/MG; Ricorso Speciale n. 1.302.900/MG; Ricorso Speciale n. 1.288.251/MG; Ricorso Speciale n. 1.279.194/MG; Ricorso Speciale n. 1.327.820/MG; Ricorso Speciale n. 1.311.597/MG; Ricorso Speciale n. 1.283.388/MG; Ricorso Speciale n. 1.327.085/MG; Ricorso Speciale n. 1.297.974/RJ, e Reclamo n. 9.030/SP). Conseguentemente, è possibile evitare una prassi che in passato era DEEDVWDQ]D FRPXQH ODGGRYH FLRq XQD GHOOH SDUWL FHUFDYD GL HOXGHUH O¡DUELWUDWR SURPXRYHQGR XQ¡D]LRQH JLXGL]LDULD SUHWHVWXRVD H volta ad accertare la nullità o inefficacia della clausola arbitrale. In questo modo, diventava possibile rendere inefficace o quantomeno ritardare il procedimento arbitrale anche di alcuni anni. $OOR VWHVVR PRGR O¡DUWLFROR GHOOD /HJJH VXOO¡$UELWUDWR Srevede che la clausola arbitrale è autonoma in relazione al contratto in cui è stata pattuita; per TXHVWD UDJLRQH OD GLFKLDUD]LRQH GL QXOOLWj GHO FRQWUDWWR QRQ LPSOLFD O¡DXWRPDWLFD LQHIILFDFLD GHOOD FODXVROD DUELWUDOH ,Q TXHVWR FDVR O¡DUELWUR ULPDQH FRPpetente ² sempre in maniera esclusiva ² a decidere tutte le questioni che riguardano il contratto nullo, tenendo presente che si tratta di una disposizione negoziale indipendente. Allo stesso modo, tutti i rapporti tra le parti riguardanti un contratto già ULVROWR GRYUDQQR FRPXQTXH YHQLU LQ RJQL FDVR GHFLVL GDOO¡DUELWUR /¡DUWLFROR GHOOD /HJJH VXOO¡$UELWUDWR SUHYHGH FKH VH OH SDUWL QRQ KDQQR concordato un termine diverso, la sentenza arbitrale deve essere emessa entro il termine massimo di 6 mesi, suscettibile di proroga previo accordo tra le parti. 6DOYR L FDVL SUHYLVWL GDOOD /HJJH LQ FXL q FRQVHQWLWD O¡LPSXJQD]LRQH FIU infra), il lodo definisce la controversia nel suo complesso (come previsto GDOO¡DUWLFROR GHOOD /HJJH VXOO¡$UELWUDWR Tuttavia sarebbe possibile, entro il termine di 5 giorni dalla notifica del ORGR SUHVHQWDUH DOO¡DUELWUR LQ EDVH DOO¡DUWLFROR GHOOD /HJJH XQD ULFKLHVWD finalizzata a: (i) correggere eventuali errori materiali della decisione arbitrale, o (ii) chiarire punti dubbi o esaminare gli eventuali argomenti delle parti che non siano VWDWL FRQVLGHUDWL GDOO¡$UELWUR LO TXDOH GRYUj GHFLGHUH LQ RJQL FDVR OD TXHVWLRQH HQWUR un termine breve di 10 giorni.

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$ TXHVWR SXQWR q LPSRUWDQWH ULOHYDUH FKH O¡DUWLFROR GHOOD Legge VXOO¡$UELWUDWR SUHYHGH DOFXQL UHTXLVLWL obbligatori della decisione arbitrale (la quale deve essere sempre emessa in forma scritta ² FRPH VWDELOLVFH O¡DUWLFROR LQ special modo la necessità di motivare adeguatamente il lodo e di precisare le ragioni di diritto alla base della decisione degli arbitri. Il lodo arbitrale produce gli stessi effetti di una sentenza emessa dalla giustizia ordinaria brasiliana. Nel caso in cui contenga uno o piÚ capi di condanna, il lodo costituisce titolo esecutivo, coPH SUHYLVWR GDOO¡DUWLFROR GHOOD /HJJH VXOO¡$UELWUDWR VLFFKp q SRVVLELOH SURFHGHUH FRQ O¡esecuzione forzata, in conformità FRQ TXDQWR SUHYLVWR GDOO¡DUWLFROR -N, item IV, del Codice di Procedura Civile brasiliano. Da ultimo, occorre evidenziare come QRQ ULHQWUL IUD L SRWHUL GHOO¡$UELWUR determinare misure coercitive (articolo 22, § GHOOD /HJJH VXOO¡$UELWUDWR ,Q EDVH DOOD /HJJH VXOO¡$UELWUDWR q FRPXQTXH IDWWD VDOYD OD SRVVLELOLWj SHU OH SDUWL GL ULFKLHGHUH SURYYHGLPHQWL FDXWHODUL SULPD GHOO¡LnstauUD]LRQH GHOO¡DUELWUDWR D SDWWR GL ULXVFLUH D GLPRVWUDUH O¡XUJHQ]D SHU O¡RWWHQLPHQWR TXHVWR SURYvedimento, il TXDOH GRYUj HVVHUH VRWWRSRVWR DOOD YDOXWD]LRQH GHOO¡DUELWUR VXELWR GRSR OD FRVWLWX]LRQH GHOOD FRUWH DUELWUDOH FRQ O¡DFFHWtD]LRQH GHOO¡LQFDULFR GD parte GHOO¡DUELWUR XQLFR R GL WXWWL TXHOOL LQGLFDWL GDOOH SDUWL FRPH SUHYHGH O¡DUWLFROR GHOOD /HJJH VXOO¡$UELWUDWR WHQHQGR SUHVHQWH FKH O¡DUELWUR SXz HPHWWHUH provvedimenti cautelari (sebbene non disponga, come spiegato, del potere di darne diretta esecuzione). /¡DUWLFROR GHOOD /HJJH VXOO¡$UELWUDWR SUHYHGH OH VHJXHQWL LSRWHVL tassative di nullità del lodo arbitrale: (i) nullità del compromesso arbitrale; (ii) laddove sia stata emessa da persona priva della capacità di essere arbitro; (iii) non è conforme DL UHTXLVLWL PLQLPL VWDELOLWL GDOO¡DUWLFROR FLRq contenente una relazione che indichi le parti coinvolte nella procedura; la sintetica esposizione del caso e delle domande presentate dalle parti; la motivazione della decisione, in cui devono essere analizzate tutte le questioni di fatto e di diritto; la parte decisoria, in cui sono risolti i punti controversi sottomessi al giudizio della corte arbitrale; la data ed il luogo in cui viene emesso il lodo arbitrale, il quale come sarà spiegato di seguito è fondamentale per definire se si tratta di una decisione arbitrale nazionale o straniera H LQ TXHVW¡XOWLPR FDVR VH VLD QHFHVVDULD OD SURFHGXUD GL RPRORJD]LRQH GDYDQWL DOO¡DXWRULWj JLXGL]LDULD EUDVLOLDQD LQ PRGR GD UHQGHUH LO ORGR esecutivo); (iv) ecceda i limiti fissati dalle parti; (v) laddove non decida nella sua - 111 -


LQWHUH]]D OD FRQWURYHUVLD FKH FRVWLWXLVFH RJJHWWR GHOO¡DUELWUDWR (vi) è stato debitamente dimostrato che è stato svolto per mezzo di infedeltà , concussione o corruzione (vii) è stato emesso oltre il termine massimo stabilito dalle parti o fissato dalla legge (viii) quando non siano rispettati i principi del contraddittorio, GHOOD SDULWj GHOOH SDUWL H GHOO¡LPSDU]LDOLWj GHOO¡DUELWUR FKH GHYH GHFLGHUH OD controversia in maniera libera purchÊ ovviamente suffragata da adeguata motivazione. In linea di massima, in questi casi è difatti possibile mettere in discussione soltanto le questioni di natura formale e processuale del procedimento arbitrale. Come già chiarito piÚ volte dalla Corte di Cassazione brasiliana, non è possibile, in questa fase, entrare nel merito GHOOD GHFLVLRQH HPHVVD GDOO¡DUELWUR SRLFKp OD VFHOWD GHOO¡DUELWUDWR FRVWLWXLVFH ULQXQFLD GHOOD JLXULsdizione statale. /¡LPSXJQD]LRQH GHO ORGR SXz HVVHUH HVSHULWD VROR SHU Qullità con ricorso DOO¡DXWRULWj JLXGL]LDULD RUGLQDULD HQWUR LO WHUPLQH SHUHQWRULR GL JLRUQL GDOOD notifica del lodo ad opera della parte che vi ha interesse, come previsto GDOO¡DUWLFROR GHOOD /HJJH VXOO¡$UELWUDWR Infine, il lodo emesso dalla corte arbitrale con sede nel territorio brasiliano ha efficacia immediata; appare quindi evidente come non sia necessario avviare una SURFHGXUD GL RPRORJD]LRQH GDYDQWL DOO¡DXWRULWj JLXGL]LDULD RUGLQDULD SRLFKp OD decisione arbitrale, come sottolineato, costituisce ipso iure titolo esecutivo. Diversamente invece, la decisione arbitrale straniera dovrà passare attraverso una procedura di riconoscimento in Brasile, in modo da conseguire efficacia esecutiva, come espressamente preYLVWR GDOO¡DUWLFROR GHOOD /HJJH VXOO¡$UELWUDWR LO TXDOH ID VDOYD LQ RJQL FDVR O¡DSSOLFD]LRQH GHOOH FRQYHQ]LRQL internazionali ratificate dal Governo brasiliano, tra le quali la Convenzione di New York del 1968. Il procedimento di omologazione si svolge innanzi alla Corte di &DVVD]LRQH EUDVLOLDQD DUWLFROR GHOOD /HJJH VXOO¡$UELWUDWR OD TXDOH q FKLDPDWD D YHULILFDUH O¡HVLVWHQ]D R PHQR GL XQ HUURUH in procedendo (non in judicando). Di FRQVHJXHQ]D OD &RUWH LQYHVWLWD GHOO¡RPRORJD]LRQH QRQ q OHJLWWLPDWD ad esaminare nuovamente il merito della questione, la quale è stata decisa in maniera definitiva dalla corte arbitrale. &RPH VWDELOLWR GDOO¡DUWLFROR GHOOD /HJJH VXOO¡$UELWUDWR O¡RPRORJD]LRQH del lodo arbitrale straniero può essere rifiutata soltanto nelle seguenti ipotesi: (i) se le parti non erano capaci in base alle norme di diritto civile di devolvere la questione al giudizio arbitrale; (ii) se la convenzione arbitrale non era valida; (iii) - 112 -


inesistenza della notifica della domanda arbitrale, in violazione del principio del contraddittorio; (iv) quando il lodo arbitrale si pronuncia su materia non oggetto di arbitrato oltre quindi i limiti stabiliti tra le parti; (v) irregolare costituzione GHOO¡DUELWUDWR H (vi) nel caso in cui il lodo arbitrale non abbia carattere definitivo del procedimento. $OWUHVu O¡DUWLFROR GHOOD /HJJH SUHYHGH O¡impossibilità di omologare la sentenza arbitrale straniera (viii) nel caso in cui la materia non sia arbitrabile secondo quanto previsto dalla legge brasiliana, o (ix) la cui decisione YLROL O¡RUGLQH SXEEOLFR EUDVLOLDQR Nel caso in cui la richiesta di omologazione venga rifiutata, la parte che vi KD LQWHUHVVH SRWUj FRPXQTXH FRPH SUHYLVWR GDOO¡DUWLFROR GHOOD /HJJH VXOO¡$UELWUDWR SUHVHQWDUH XQD nuova richiesta, non appena gli elementi ostativi al riconoscimento di cui sopra siano stati superati.

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Hong Kong Stock Exchange: prospettive di investimento e regole di funzionamento Nicola Cecchetto* §.1. Premessa /¡+RQJ .RQJ 6WRFN ([FKDQJH +.6( q XQR GHL PHUFDWL ERUVLVWLFL maggiormente affermati a livello mondiale. Dopo essersi confermata prima tra tutte le borse mondiali in termini di capitali investiti in offerte pubbliche iniziali per WUH DQQL FRQVHFXWLYL GDO DO O¡+.6( VL q FODVVLILFDWR VHFRQGR LQ WDOH classifica al termine del 2013, rimanendo tra le prime cinque borse al mondo per il dodicesimo anno consecutivo. Il grande interesse degli investitori nei confronti di tale mercato, la presenza di marchi e societĂ di fama mondiale, la grande attenzione per la trasparenza nei confronti del pubblico sono tutti fattori che hanno fatto sĂŹ che anche importanti brand LWDOLDQL VL VLDQR DYYLFLQDWL DOO¡+.6( q LO FDVR DG HVHPSLR di Prada, che ha debuttato su tale mercato nel 2011 e che ancora oggi vi negozia le proprie azioni. '¡DOWUD SDUWH DOFXQH ULJLGLWj GHOOD GLVFLSOLQD GHWWDWD GDOOH Listing Rules (le norme che devono essere rispettate dalle societĂ che intendano quotarsi VXOO¡+.6( LQ PDWHULD GL corporate governance ² volte a garantire la maggior trasparenza degli assetti proprietari e tutela degli investitori ² hanno spinto societĂ di prestigio mondiale ² soprattutto con uno o piĂš soci forti di controllo ² ad HVFOXGHUH O¡+.6( TXDOH PHUFDWR VX FXL QHJR]LDUH L SURSUL WLWROL SUHIHUHQGR D questo mercati in cui gli emittenti sono lasciati maggiormente liberi in materia di scelte organizzativH Ă‹ LO FDVR DG HVHPSLR GHO FRORVVR FLQHVH GHOO¡e-commerce Alibaba Group Ltd., il quale ha preferito il New York Stock Exchange quale mercato su cui negoziare le proprie azioni poichĂŠ le Listing Rules GHOO¡+.6( escludono che gli emittenti possano prevedere statutariamente che al socio o ai soci di maggioranza possa essere riservata la nomina della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione (previsione, invece, contenuta nello Statuto di Alibaba Group). A seguito di tale episodio ² H GHOO¡HFR mediatica che è seguita ² la societĂ di gestione del mercato ha dato avvio a una globale revisione delle proprie *

Dottore in Giurisprudenza - Studio De Poli, collaboratore del Centro Studi De Poli.

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regole di quotazione ² VIRFLDWD QHOO¡RWWREUH LQ XQD ULIRUPD GHOOH Listing Rules ² FKH SXU VHQ]D VWUDYROJHUQH O¡LPSRVWD]LRQH RULJLQDULD Ka determinato importanti innovazioni. $OOD OXFH GHOOD JUDQGH ULOHYDQ]D RUPDL VWDELOPHQWH DVVXQWD GDOO¡+.6( D livello mondiale, in questo scritto esaminerò la disciplina che ogni società è chiamata a rispettare qualora intenda quotarsi su tale mercato, non prima di aver brevemente descritto la struttura dello stesso. Š /D VWUXWWXUD H OH IRQWL GL GLVFLSOLQD GHOOu+RQJ .RQJ 6WRFN ([FKDQJH /¡+.6( VL FRPSRQH GL GXH GLYHUVL PHUFDWL x Il Main Board, dedicato alle societĂ di maggiori dimensioni, in grado di rispettare gli stringenti requisiti finanziari richiesti per accedere alla quotazione; x Il Growth Enterprise Market ´*(0Âľ FDUDWWHUL]]DWR GD UHTXLVLWL PLQLPL inferiori e dedicato alle societĂ emergenti. Ciascuno dei due mercati è disciplinato dalle proprie Listing Rules, disposizioni emanate dallo Stock Exchange of Hong Kong Limited (societĂ che gestisce i due mercati) che, pur non avendo natura giuridica, se violate, determinano: (i) il rigetto della domanda di ammissione alle negoziazioni; (ii) O¡HPDQD]Lone di sanzioni a carico della societĂ che vi ha trasgredito da parte dello stesso Stock Exchange of Hong Kong Limited. A tali diposizioni si aggiunge la Securities and futures ordinance (SFO), testo normativo emanato dalla Securities and Futures Commission1 O¡DXWRULWj SXEEOLFD FXL q DWWULEXLWD OD vigilanza sui mercati regolamentati e alla quale devono essere trasmessi tutti i documenti necessari durante il processo di quotazione affinchĂŠ la stessa possa esaminarli e, in caso di loro non veridicitĂ , assumere i conseguenti provvedimenti sanzionatori. Nel seguito, tutti i richiami alle Listing Rules devono intendersi riferiti ² ove non diversamente specificato ² alle regole dettate per i partecipanti al Main Board. 1

Le funzioni principali della Commissione riguardano, precisamente: (i) la gestione delle richieste di quotazione; (ii OD YLJLODQ]D VXOO¡HVHUFL]LR GHOOH IXQ]LRQL H VXOO¡HYHQWXDOH UHVSRQVDELOLWj GHOOR 6WRFN Exchange of Hong Kong Limited; (iii OD SUHGLVSRVL]LRQH H O¡DJJLRUQDPHQWR GHOOD QRUPDWLYD VXJOL strumenti finanziari e la loro negoziazione.

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§.3. I soggetti coinvolti nel processo di quotazione 2JQL VRFLHWj FKH LQWHQGD TXRWDUVL VXOO¡+.6( GHYH HVVHUH DIILDQFDWD GD soggetti professionalmente in grado di collaborare con la societĂ al fine di garantire il rispetto di tutte le prescrizioni relative al processo di quotazione. I principali soggetti chiamati a collaborare con la societĂ quotanda sono i seguenti: x lo Sponsor, ossia il soggetto ² solitamente un intermediario finanziario ² che accompagna la societĂ lungo tutto il processo di quotazione, curando la predisposizione dei documenti richLHVWL H OR VYROJLPHQWR GHOO¡DWWLYLWj GL due diligence propedeutica alla redazione del prospetto di quotazione; x il Compliance Adviser, ossia il soggetto chiamato, nel primo anno di TXRWD]LRQH DG RIIULUH FRQVXOHQ]D DOO¡HPLWWHQWH QHO FDVR LQ FXL L ULVXOWDWL GHOO¡DWWLYLWj VRFLDOH siano differenti rispetto a quanto preventivato nei documenti di quotazione o qualora la VRFLHWj LQWHQGD UHDOL]]DUH XQ¡RSHUD]LRQH FRQ SDUWL FRUUHODWH QRQFKp SULPD GHOO¡HQWUDWD LQ vigore di qualsiasi modifica della disciplina, legislativa e regolamentare, di settore, in PRGR WDOH FKH O¡HPLWWHQWH SRVVD WHPSHVWLYDPHQWH DGHJXDUVL DOOH QXRYH UHJROH x i consulenti legali, i quali prestano la propria attivitĂ di consulenza in relazione ai requisiti regolamentari richiesti per la quotazione, alla documentazione ULOHYDQWH DOOR VYROJLPHQWR GHOO¡DWWLYLWj GL due diligence e rendono i propri pareri ove richiesti. Š 5HTXLVLWL SHU OuDPPLVVLRQH DOOD TXRWD]LRQH VXOOu+RQJ .RQJ 6WRFN Exchange 2JQL VRFLHWj FKH LQWHQGD QHJR]LDUH OH SURSULH D]LRQL VXOO¡+.6( GHYH RWWHQHUH O¡DXWRUL]]D]LRQH GHOOR 6WRFN ([FKDQJH RI +RQJ .RQJ /LPLWHG $ WDO ILQH le Listing Rules impongono il rispetto di una serie di requisiti che: da un lato, se QRQ ULVSHWWDWL FRPSRUWDQR LO ULJHWWR GHOOD GRPDQGD GL TXRWD]LRQH GDOO¡DOWUR DQFKH VH ULVSHWWDWL QRQ JDUDQWLVFRQR O¡DPPLVVLRQH DOOH QHJR]LD]LRQL SRLFKp LO *HVWRUH GHO mercato gode di dLVFUH]LRQDOLWj QHOO¡DFFRJOLHUH R ULJHWWDUH OH GRPDQGH GL quotazione, potendo escludere ² nei limiti in cui ciò sia previsto nelle Listing Rules ² anche societĂ rispettose di tutti tali requisiti2. Le Listing Rules, ad esempio, considerano non meritevoli di accoglimento tutte le richieste provenienti da società ² SXUFKp GLYHUVH GDOOH VRFLHWj G¡LQYHVWLPHQWR ² i cui assets sono composti principalmente da denaro o strumenti finanziari a breve termine. 2

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I requisiti principali sono i seguenti: x lo statuto sociale non deve limitare il numero minimo dei soci al di sotto dei 50 e imporre limiti al trasferimento delle azioni; x qualora un socio detenga almeno il 30% delle partecipazioni o un membro del Consiglio di Amministrazione abbia un interesse imprenditoriale concorrente con quello della società richiedente, questa deve esternare tale conflitto di interessi e rendere pubbliche le contromisure adottate per la sua corretta gestione; x la società deve mettere a disposizione dello Stock Exchange of Hong Kong Limited la documentazione finanziaria relativa agli ultimi tre esercizi precedenti la presentazione della domanda di ammissione alle negoziazioni; deve garantire FRQWLQXLWj QHOO¡DPPLQLVWUD]LRQH RVVLD HVVHUH DPPLQLVWUDWD QHOOD VRVWDQ]D GDL medesimi soggetti) negli ultimi tre esercizi; deve garantire la continuità nel controllo della società almeno in relazione al piÚ recente esercizio precedente alla domanda; x qualora intenda quotarsi sul Main Board, la società deve rispettare i piÚ stringenti requisiti finanziari stabiliti dal paragrafo 8.05 delle Main Board Rules3; x qualora intenda quotarsi sul GEM, la società deve presentare un cash flow positivo di almeno 20 milioni di HK$ negli ultimi due esercizi precedenti la quotazione. §.5. La quotazione delle società estere Oltre alle società con sede ad Hong Kong, possono accedere alla quotazione presso lo HKSE tutte le società che, pur aventi sede al di fuori di Hong Kong, abbiano sede in un paese il cui ordinamento offra un grado di protezione degli azionisti pari a quello assicurato dalla giurisdizione di Hong Kong. Per favorire la quotazione delle società estere, lo Stock Exchange of Hong .RQJ /LPLWHG KD HPDQDWR FRQJLXQWDPHQWH DOO¡6)& LO Joint Policy Statement 3

Ovvero, deve presentare, alternativamente: (i) un profLWWR GL DOPHQR PLOLRQL GL +. QHOO¡XOWLPR esercizio, di almeno 30 milioni di HK$ negli ultimi due esercizi globalmente considerati e una capitalizzazione attesa di almeno 200 milioni di HK$; (ii) una capitalizzazione di mercato di almeno 2 miliardi di H. ULFDYL SDUL DG DOPHQR PLOLRQL GL +. QHOO¡XOWLPR HVHUFL]LR H XQ cash flow positivo di almeno 100 milioni di HK$ nel corso degli ultimi tre esercizi finanziari; (iii) una capitalizzazione di mercato attesa pari almeno a 4 miliardi di HK$ e ricavi deULYDQWL GDOO¡DWWLYLWj VRFLDOH SULQFLSDOH GL DOPHQR PLOLRQL GL +. QHOO¡XOWLPR HVHUFL]LR Nel momento in cui scrivo, 1 euro equivale a 10,7476 HK$. - 118 -


Regarding the Listing of Overseas Companies 2007, che detta i requisiti che gli ordinamenti stranieri devono rispettare affinchÊ le società aventi sede negli stessi possano essere ammesse alla quotazione ad Hong Kong; sulla base di tale policy, lo 6WRFN ([FKDQJH RI +RQJ .RQJ /LPLWHG KD ULWHQXWR HTXLYDOHQWL DOO¡RUGLnamento di +RQJ .RQJ LQ WHUPLQL GL WXWHOD GHJOL D]LRQLVWL SDHVL WUD L TXDOL O¡,WDOLD4. Oltre a tale requisito, ogni società che intenda quotarsi sul HKSE e non abbia la sede legale ad Hong Kong deve assicurare la stabile presenza di un soggetto dotato di poteri di rappresentanza ad Hong Kong e ivi deve conservare un registro dei propri azionisti. §.6. Requisiti azionari e norme di trasparenza /¡DPPLVVLRQH DOOD TXRWD]LRQH VXOO¡+.6( q VXERUGLQDWD DO ULVSHWWR GL ulteriori requisiti ² sostanziali e di trasparenza ² relativi alla composizione del capitale azionario. Anzitutto, la società deve garantire che almeno il 25% delle azioni emesse sia collocato presso il pubblico degli investitori5. Lo Stock Exchange of Hong Kong Limited può accettare che la società garantisca un flottante inferiore, compreso tra il 15% e il 25%; in tal caso, però, le azioni collocate presso il pubblico degli investitori devono presentare una capitalizzazione di mercato attesa al momento della quotazione di almeno 10 miliardi di HK$, in modo tale da garantire che la diffusione delle azioni assicuri in ogni caso il corretto IXQ]LRQDPHQWR GHO PHUFDWR ,Q WDOH XOWLPR FDVR OD FRQFHVVLRQH GHOO¡DXWRUL]]D]LRQH al mantenimento di un flottante inferiore alla soglia del 25% deve essere FKLDUDPHQWH HVSOLFLWDWD GDOO¡HPLWWHQWH DOO¡LQWHUQR GHO SURVSHWWR GL TXRWD]LRQH La società emittente deve dare pubblica evidenza del rispetto dei requisiti PLQLPL D]LRQDUL DOO¡LQWHUQR GHL report annuali che è tenuta a pubblicare a partire dalla conclusione GHO SULPR HVHUFL]LR VXFFHVVLYR DOO¡DPPLVVLRQH DOOH QHJR]LD]LRQL 4

Gli altri paesi sono: Australia, Brasile, Isole Vergini Britanniche, Canada (Alberta), Canada (British Columbia), Canada (Ontario), Cipro, Francia, Germania, Isola di Guernsey, Isola di Man, Giappone, Jersey, Sud Corea, Lussemburgo, Singapore, Regno Unito, U.S.A. (stato della California) e U.S.A. (stato del Delaware). 5 &RQ LO WHUPLQH ´pubblico degli investitori¾ VL LQWHQGRQR WXWWL L VRJJHWWL GLYHUVL GD i) soggetti FRUUHODWL DOO¡HPLWWHQWH R D VXH FRQWUROODWH ii VRJJHWWL LO FXL DFTXLVWR GL D]LRQL GHOO¡HPLWWHQWH VLD VWDWR ILQDQ]LDWR GD XQ VRJJHWWR FRUUHODWR D TXHVW¡XOWLPR iii) soggetti che hanno ricevuto istruzioni da un VRJJHWWR FRUUHODWR DOO¡HPLWWHQWH UHODWLYH DOO¡DFTXLVWR GLVSRVL]LRQH HVHUFL]LR GHO GLULWWR GL YRWR FROOHJDWR DG D]LRQL GHOO¡HPLWWHQWH VWHVVR - 119 -


Quanto alla quota di azioni detenibile dagli azionisti di maggioranza, la disciplina dello HKSE non prescrive alcun limite al suo ammontare, fermo UHVWDQGR O¡REEOLJR GL JDUDQWLUH QHO FRQWLQXo, come si dirà nel seguito, il mantenimento del flottante minimo richiesto. Specifici requisiti sono invece imposti in relazione al numero di azionisti che la società deve presentare: per poter essere ammessa alle negoziazioni sul Main Board, una società deve presentare almeno 300 azionisti diversi da quelli di controllo; per essere quotata sul GEM, il numero minimo si riduce a 100 azionisti diversi da quelli di controllo. A tali requisiti si aggiunge il dovere di garantire che i tre investitori di minoranza titolari del maggior numero di azioni non detengano piÚ del 50% del totale GHOOH D]LRQL GHWHQXWH GD VRJJHWWL QRQ DSSDUWHQHQWL DO JUXSSR GL FRQWUROOR GHOO¡HPLWWHQWH , VRFL FKH GHWHQJRQR DOPHQR LO GHOOH D]LRQL GHOO¡HPLWWHQWH QRQ possono disporre delle proprie azioni nei sei mesi immediatamente successivi DOO¡DPPLVVLRQH DOOD TXRWD]LRQH H TXDORUD JOL DWWL GL GLVSRVL]LRQH FRPSLXWL LQ violazione di tale divieto abbiano determinato una riduzione della partecipazione al di sotto del 30%, anche per un periodo di ulteriori 6 mesi. A tali requisiti sostanziali si aggiungono alcuni requisiti in materia di trasparenza: in particolare, chiunque venga a detenere piÚ del 5% delle azioni di una società quotata deve darne notizia alla società e allo Stock Exchange of Hong Kong /LPLWHG QHL WUH JLRUQL ODYRUDWLYL VXFFHVVLYL D TXHOOR GHOO¡DYYHQXWR VXSHUDPHQWR GHOOD soglia. A un analogo obbligo di disclosure sono tenuti gli azionisti che, pur detenendo una partecipazione superiore al 5%, incrementino la stessa di determinate percentuali, o qualora trasferiscano la partecipazione rilevante a un terzo. §.7. Il prospetto di quotazione 4XDORUD O¡DPPLVVLRQH DOOD TXRWD]LRQH VLD DFFRPSDJQDWD GD XQ¡RIIHUWD DO pubblico degli strumenti finanziari ² perchÊ, ad esempio, la società non è in grado di garantire altrimenti il rispetto dei requisiti relativi al flottante già analizzati (§.6.) ² la società deve redigere e pubblicare un prospetto di quotazione, la cui funzione principale è quella di garantire al pubblico degli investitori potenzialmente LQWHUHVVDWL DOOD QHJR]LD]LRQH GHJOL VWUXPHQWL ILQDQ]LDUL GHOO¡HPLWWHQWH GL SRWHU DFFHGHUH IDFLOPHQWH DOOH SL ULOHYDQWL LQIRUPD]LRQL ULJXDUGDQWL O¡HPLWWHQWH H JOL strumenti finanziari e di essere in grado, in tal modo, di determinarsi consapevolmente nelle proprie scelte di investimento. - 120 -


Il prospetto di quotazione deve contenere tutte le informazioni previste dalle Listing Rules 7DOL LQIRUPD]LRQL VRQR VSHFLILFDWH QHOO¡$SSHQGLFH ƒ GHOOH Main Board Listing Rules e riguardano: x O¡HPLWWHQWH H L Voggetti che hanno collaborato con lo stesso nel processo di quotazione; x gli strumenti finanziari oggetto di quotazione e le modalitĂ e limiti della loro ammissione alle negoziazioni; x la composizione del capitale sociale, le modalitĂ di esercizio del diritto di voto e gli azionisti di controllo; x LO JUXSSR GL LPSUHVH GL FXL ID SDUWH O¡HPLWWHQWH OH SULQFLSDOL DWWLYLWj H OD situazione finanziaria dello stesso; x le modalitĂ di amministrazione della societĂ ; x gli investimenti strategici eventualmente realizzati prLPD GHOO¡DPPLVVLRQH alle negoziazioni e propedeutici alla stessa; x i rapporti della societĂ con proprie parti correlate, ossia i soggetti portatori di un interesse potenzialmente in configgente con quello della societĂ ; x un report redatto da un attestatore indipendente iscritto in appositi registri che certifichi la correttezza delle informazioni contenute nei documenti contabili e finanziari della societĂ quotanda relativi agli ultimi tre esercizi finanziari precedenti la presentazione della domanda di ammissione alle negoziazioni. §.8. La responsabilitĂ degli amministratori in relazione alle informazioni pubblicate nel prospetto Le Listing Rules DWWULEXLVFRQR DJOL DPPLQLVWUDWRUL GHOO¡HPLWWHQWH SLHQD responsabilitĂ in ordine alle informazioni contenute nel prospetto di quotazione. Per porsi al riparo da addebiti di responsabilitĂ , gli amministratori hanno a disposizione, anzitutto, la c.d. due diligence defence, ossia la presunzione per cui gli amministratori possono ragionevolmente confidare nella correttezza delle informazioni fornite al mercato qualora, in fase di ammissione alla quotazione, sia VWDWD VYROWD XQ¡DGHJXDWD DWWLYLWj GL due diligence. A questo riguardo, occorre sottolineare che dal 1° ottobre 2013 lo Stock Exchange of Hong Kong Limited ha introdotto una disciplina in materia di due - 121 -


diligence maggiormente rigorosa e stringente. A seguito di tale riforma, la responsabilità civile e penale per le false dichiarazioni contenute nel prospetto di quotazione ² e che derivano, a monte, da una non accurata attività di due diligence ² è stata estesa, oltre che agli amministratori della società , anche allo Sponsor, qualora esso sia stato a conoscenza delle inesattezze prima della trasmissione del prospetto allo Stock Exchange of Hong Kong Limited. 8Q¡DOWUD IRUPD GL WXWHOD FXL JOL DPPLQLVWUDWRUL GHOO¡HPLWWHQWH SRVVRQR ricorrere è data dalle c.d. comfort letters, ossia dalle attestazioni che i revisori indipendenti della società quotanda forniscono in ordine alla correttezza dei documenti contabili e finanziari della società stessa. Ricordiamo, in ogni caso, che WDOL DWWHVWD]LRQL FRPH TXDOVLDVL GRFXPHQWR OHJDWR DG XQ¡RIIHUWD LQL]LDOH GL quotazione, devono essere vagliate dallo Stock Exchange of Hong Kong Limited e solamente qualora la società di gestione abbia espresso il proprio parere positivo potranno essere pubblicate. §.9. I costi della quotazione Accanto agli indubbi benefici che la quotazione garantisce in termini di possibilità di accesso al pubblico degli investitori e di prestigio reputazionale, ogni società che intenda quotare i propri strumenti finanziari è chiamata a sostenere una serie di costi, variabili a seconda delle dimensioni della società e del mercato regolamentato in cui gli strumenti finanziari saranno quotati. Tali costi possono essere distinti in: x costi impliciti, legati al tempo e alle energie che il management della società è chiamato ad impiegare nel processo di quotazione e alla realizzazione delle PRGLILFKH RUJDQL]]DWLYH ULFKLHVWH SHU O¡DPPLVVLRQH DOOH QHJR]LD]LRQL x costi espliciti, che si sostanziano nelle spese di procedura e nei FRPSHQVL GRYXWL DL SURIHVVLRQLVWL FKH DVVLVWRQR O¡HPLWWHQWH QHO FRUVR GL GHWWD procedura. I costi piÚ rilevanti che gli emittenti sono chiamati a sostenere sono quelli relativi alle spese imposte dallo Stock Exchange of Hong Kong Limited per la partecipazione alle negoziazioni. Tra queste, le principali sono: (i) la c.d. initial fee, che deve essere versata al momento della presentazione della domanda di ammissione alle negoziazioni e che varia tra 150.000 HK$ e 650.000 HK$ in base al valore totale degli strumenti finanziari quotandi; (ii) la c.d. annual fee, che - 122 -


GHYH HVVHUH YHUVDWD GDOO¡HPLWWHQWH DO WHUPLQH Gi ciascun esercizio finanziario e che varia da 145.000 HK$ a 1.188.000 HK$ in base al valore nominale totale degli strumenti finanziari quotati. §.10. Gli REEOLJKL VXFFHVVLYL DOOuDPPLVVLRQH DOOH QHJR]LD]LRQL /¡DPPLVVLRQH DOOH QHJR]LD]LRQL LPSRQH DOO¡HPLWWHQWH LO ULVSHWWR QHO continuo, di rilevanti obblighi in materia di: (i) corporate governance, (ii) composizione del capitale sociale, (iii) trasparenza informativa. (i) /¡$SSHQGLFH ƒ GHOOH Main Board Listing Rules contiene il Corporate Governance Code, ossia una serie di principi che, se rispettati, consentono agli emittenti di assicurare una buona corporate governance e, di conseguenza, una VDQD JHVWLRQH GHOO¡LPSUHVD /H UHJROH GHWWDWH GDO Corporate Governance Code hanno ad oggetto: a) la composizione, la responsabilitĂ e la remunerazione del Consiglio di Amministrazione; b) il sistema dei controlli interni; c) le deleghe di poteri agli amministratori delegati e al management; d) le comunicazioni agli D]LRQLVWL /¡DGHVLRQH DO Corporate Governance Code è disciplinata dal c.d. principio del comply or explain: gli emittenti possono rifiutarsi di adempiere alle prescrizioni contenute nel Codice, ma devono chiaramente esplicitare le ragioni del ORUR PDQFDWR ULVSHWWR DOO¡LQWHUQR GHL report periodici previsti dalla disciplina di trasparenza. (ii) Si è giĂ detto che una societĂ , per poter essere ammessa alle negoziazioni VXOO¡+.6( GHYH DVVLFXUDUH FKH DOPHQR LO R D WDOXQH FRQGL]LRQL DQFKH XQD percentuale minore) delle azioni emesse sia collocato presso il pubblico degli investitori (§.6.). Il rispetto di tale requisito non è richiesto, però, solamente nella fase di ammissione alle negoziazioni, ma per tutto il periodo di quotazione; qualora il flottante sia sceso al di sotto della percentualH PLQLPD ULFKLHVWD SHU O¡DPPLVVLRQH DOOH QHJR]LD]LRQL O¡HPLWWHQWH GHYH LPPHGLDWDPHQWH LQIRUPDUH OR 6WRFN ([FKDQJH of Hong Kong Limited. (iii) 2JQL VRFLHWj TXRWDWD VXOO¡+.6( q WHQXWD D GLIIRQGHUH WUD LO SXEEOLFR GHJOL investitori, senza indugio, ogni c.d. inside information, per tale intendendosi ogni informazione specifica che: a) riguardi O¡HPLWWHQWH XQ VXR VRFLR R IXQ]LRQDULR R JOL strumenti finanziari quotati, b) non sia conosciuta dal pubblico degli investitori e c) se conosciuta, andrebbe ad incidere sul prezzo degli strumenti finanziari. Ciascun HPLWWHQWH q SRL WHQXWR D JDUDQWLUH XQ¡DGHJXDWD H WHPSHVWLYD disclosure delle - 123 -


informazioni finanziarie: le società ammesse alle negoziazioni sul Main Board, in particolare, devono pubblicare una relazione finanziaria annuale entro 4 mesi dalla FKLXVXUD GHOO·DQQR GL HVHUFL]LR H XQD UHOD]LRQH VHPHVWUDOH HQWUR WUH PHVL GDOOD conclusione del semestre di riferimento. Per quanto le relazioni finanziarie annuale e semestrale siano le uniche inderogabilmente imposte dalle Listing Rules, il Corporate Governance Code raccomanda agli emittenti di pubblicare anche una relazione finanziaria trimestrale.

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Esportare nella Federazione Russa: la distribuzione nel settore agroalimentare Cristian Lorenzin* §.1. Introduzione Il mercato russo ² come è noto ² KD VXELWR QHOO¡XOWLPR GHFHQQLR XQD FUHVFLWD straordinaria, confermata da un prodotto interno lordo che tra il 1999 e il 2007 ha UHJLVWUDWR XQ LQFUHPHQWR FRVWDQWH GL TXDVL DOO¡DQQR Dal 2010 la crescita della Federazione Russa sembra essersi stabilizzata e, nonostante le tensioni geografiche GHWHUPLQDWH GDOOH FRPSOHVVH UHOD]LRQL FRQ DOFXQL 3DHVL GHOO¡H[-blocco sovietico, le previsioni per il prossimo decennio lasciano presagire risultati positivi determinati in particolar modo dalle risorse energetiche di cui dispone il Paese. 3DUDOOHODPHQWH DOOD FUHVFLWD GHOO¡HFRQRPLD OD 5XVVLD KD VDSXWR GRWDUVL GL XQ sistema legale moderno e compatibile con le regole che governano il commercio internazionale, anche mediante la ratifica delle piĂš importanti convenzioni internazionali ed in particolare della Convenzione di Vienna del 1980, che detta una disciplina uniforme in materia di vendita internazionale di beni mobili, e la Convenzione di New YoUN GHO VXO ULFRQRVFLPHQWR H O¡HVHFX]LRQH GHL ORGL arbitrali internazionali. Ciò nonostante, nella Federazione Russa permangono notevoli problemi legati alla forte burocratizzazione, all¡HIIHWWLYD tutela dei diritti e alla corruzione, che pongono il Paese al 92° posto sui 189 censiti dalla Banca Mondiale nella classifica Doing Business 2014, benchĂŠ lo stesso occupi il 10° posto DOOD YRFH ´enforcing contractsÂľ dato che conferma una certa propensione del Paese a dare certezza al commercio. Ăˆ naturale, pertanto, che la Federazione Russa, in una fase di stagnazione GHOO¡HFRQRPLD HXURSHD H LQ XQD SRVL]LRQH JHRJUDILFD SLXWWRVWR FRPRGD VLD divenuta approdo di molte imprese italiane interessate ad esportare i propri prodotti. La penetrazione del mercato russo da parte degli operatori del commercio internazionale nella maggior parte dei casi avviene tramite il ricorso alla figura del distributore, ossia di un soggetto che agendo in proprio nome e per proprio conto *

Avvocato del Foro di Vicenza presso lo Studio De Poli, Responsabile del Dipartimento di Commercio Estero di Studio De Poli. - 125 -


acquista e rivende prodotti di terzi nel mercato locale. CosÏ è avvenuto per i settori piÚ legati alla vendita al consumo, in particolare per il settore alimentare e delle bevande, GHOO¡DEELJOLDPHQWR H GHOOD cosmesi, nonchÊ per il settore automotive. In particolare, studi pubblicati di recente rilevano che il mercato russo dei prodotti agroalimentari è particolarmente dinamico, registrando una crescita oscillante tra il 15 e il 20% su base annua; le statistiche indicano che la Russia si confermerà come il piÚ importante mercato di destinazione, assorbendo nel 2017 piÚ di 5 miliardi dei beni alimentari di gamma medio-alta1. BenchÊ DG RJJL OD TXRWD GHOO¡,WDOLD QHO FRPSDUWR sia di gran lunga inferiore alla capacità di offerta e occupi una frazione limitata del totale GHOO¡LPSort russo di agroalimentare, la citata positiva tendenza appare favorita dall¡incremento dei flussi turistici stranieri in Italia, che ha come conseguenza indiretta la diffusione dei prodotti agro-alimentari italiani, particolarmente apprezzati dalla classe medio-alta russa per le intrinseche qualità organolettiche e salutistiche. Il modello della distribuzione in Russia deve la sua fortuna soprattutto alla VXVVLVWHQ]D GL EDUULHUH LQGLUHWWH DOO¡LPSRUWD]LRQH FKH impongono ai produttori di avvalersi di operatori locali in grado di applicare correttamente la normativa russa in materia di certificazione, etichettatura e in materia valutaria, nonchÊ per O¡HVSOHWDPHQWR GHOOH IRUPDOLWj GRJDQDOL, che possono essere effettuate soltanto da soggetti di diritto russo. Sebbene i beni di importazione, infatti, siano assoggettati ai medesimi requisiti di quelli prodotti nella Federazione Russa in materia di rispetto degli obblighi sanitari, di conformità agli standard tecnici e in materia di etichettatura, la conformità dei prodotti alla leggi a tutela dei consumatori è soggetta a procedure di certificazione presso enti autorizzati, che rilasciano il certificato di conformità richiesto per lo sdoganamento delle merci. In tema di etichettatura, poi, va sottolineato che la legge a tutela del FRQVXPDWRUH SUHYHGH FKH O¡LQYROXFUR dei beni rechi in lingua russa O¡LQGLFD]LRQH GHO QRPH GHO SURGRWWR LO 3DHVH GL RULJLQH H O¡LQGLFD]LRQH GHO SURGXWWRUH OD GHVWLQD]LRQH G¡XVR GHO SURGRWWR L WHUPLQL H OH FRQGL]LRQL SHU LO FRUUHWWR XVR GHO prodotto, eventuali dettagli inerenti ai regolamenti tecnici vigenti in Russia, informazioni sulla certificazione di conformità dei prodotti e non da ultimo O¡LQGLFD]LRQH GHO QRPH GHOO¡LPSRUWDWRUH R GHO GLYHUVR VRJJHWWR DXWRUL]]DWR GDO produttore a gestire eventuali reclami dei consumatori. )RQWL ´Guida per gli operatori economici italiani nella Federazione Russa¾ $PEDVFLDWD G¡,WDOLD D 0RVFD DSULOH ´Esportare la dolce vita¾ &HQWUR 6WXGL GL &RQILQGXVWULD DSULOH

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Sotto il profilo doganale, si ricorda che la Federazione Russa è membro GHOO¡8QLRQH 'RJDQDOH FRQ %LHORUXVVLD H .D]DNKVWDQ a seguito della ratifica della convenzione del 2007, che ha abolito le barriere doganali tra i tre Paesi. I dazi ovviamente variano da merce a merce tra il 5% e 15%, pur con la presenza di un largo numero di eccezioni (ad esempio, 0% per il trasferimento di tecnologia non SUHVHQWH H QHFHVVDULD DO 3DHVH SHU O¡LPSRUWD]LRQH GL DOFROLFL LYL FRPSUHVR LO vino). In conformitĂ a quanto previsto dal Codice Unico Doganale russo, solo le societĂ con sede in Russia possono effettuare la dichiarazione doganale e interloquire con le autoritĂ preposte. Ulteriore profilo di interesse riguarda la conformitĂ alla normativa valutaria del Paese che impone alcune restrizioni e requisiti per le transazioni tra soggetti residenti e non nella Federazione Russa. Tali transazioni, infatti, benchĂŠ consentite, devono avvenire obbligatoriamente per il tramite di canali bancari e, per i pagamenti di importo superiore a 50.000 rubli, devono essere accompagnate da una dichiarazione sottoscritta nelle forme stabilite dalla Banca Centrale della Federazione Russa, contenente le informazioni necessarie alla registrazione della transazione. PoichĂŠ la legge prevede che il soggetto residente garantisca il rientro di eventuali somme corrisposte in anticipo nel caso di inadempimento delle relative obbligazioni contrattuali, è ricorrente che venga richiesto il deposito del contratto o di un documento che attesti i termini e le condizioni delle obbligazioni assunte dalla parti contraenti. §.2. Il contratto di distribuzione La legge russa non prevede una specifica disciplina del contratto di distribuzione, che viene qualificato dalla giurisprudenza come un contratto atipico che assomma in sĂŠ elementi di altri contratti tipici, quali quelli di vendita, somministrazione di servizi e licenzia di marchio. /¡XWLOLWj GL DYYDOHUVL GL XQ GLVWULEXWRUH FRQVWD WUD O¡DOWUR QHO IDWWR FKH LO distributore è responsabile della corretta registrazione, certificazione e conformitĂ dei prodotti importati alle leggi e regolamenti vigenti in Russia, cosĂŹ come degli adempimenti doganali e del pagamento dei dazi e delle imposte applicabili. La legge russa non prevede particolari requisiti per la conclusione di un contratto di distribuzione tra un fornitore straniero e un distributore russo. Ăˆ tuttavia richiesta la forma scritta che potrĂ dirsi realizzata non solo dal contratto - 127 -


sottoscritto dalle parti, ma anche dallo scambio di proposta e accettazione contenente gli elementi tipici del contratto, sebbene tale forma sia piuttosto inusuale alla luce delle previsioni delle normativa valutaria. Quanto agli elementi tipici e minimi del rapporto negoziale, il contratto GRYUj FRQWHQHUH XQ¡LGHQWLILFD]LRQH GHL EHQL RJJHWWR GL GLVWULEX]LRQH QRQFKp O¡LQGicazione del prezzo e delle modalità di pagamento convenute; i termini di FRQVHJQD GHL EHQL O¡LQGLFD]LRQH GHL VHUYL]L DFFHVVRUL UHVL GDO GLstributore; la GLVFLSOLQD GHOO¡XVR GHO PDUFKLR H GHJOL HYHQWXDOL XOWHULRUL GLULWWL GL SURSULHWj LQWHOOHWWXDOH OLFHQ]LDWL GDO GLVWULEXWRUH SHU O¡HVHFX]LRQH GHO FRQWUDWWR Tenuto conto che le corti russe tendono a qualificare il contratto di GLVWULEX]LRQH FRPH XQ DFFRUGR DYHQWH DG RJJHWWR O¡RUJDQL]]D]LRQH GHOOD YHQGLWD GHL prodotti, è opportuno che il contratto preveda espressamente le modalità e procedure di ordine, confeUPD G¡RUGLQH FRQVHJQD H DFFHWWD]LRQH GHL EHQL La disciplina del rapporto contrattuale è per lo piÚ delegata alla QHJR]LD]LRQH WUD OH SDUWL 7XWWDYLD q LPSRUWDQWH FRQVLGHUDUH O¡HVLVWHQ]D GL QRUPH GL applicazione necessaria o imperative, che le parti sono tenute a rispettare, previste dal codice civile russo e in particolare dalla Legge per la tutela della Concorrenza e dalla Legge Federale n. 381-FZ del 28 dicembre 2009 che detta i Principi della Regolamentazione SWDWDOH GHOO¡Attività Commerciale nella Federazione Russa. In particolare la legge n. 381-FZ impone alcune limitazioni alla libertà contrattuale delle parti nei rapporti tra fornitore e distributore retail aventi ad oggetto prodotti alimentari e bevande destinati al consumo, e nello specifico una serie di previsioni, che trovano applicazione anche nei contratti di distribuzione commerciale, che vietano: (i) la cessione del contratto; (ii) la previsione GHOO¡REEOLJR GHOO¡DFTXLUHQWH GL IRUQLUH VHUYL]L GL PDUNHWLQJ R SXEEOLFLWj GHL prodotti alimentari (sebbene tali sevizi possano essere convenuti in separato accordo); (iii) OD FUHD]LRQH GL EDUULHUH DOO¡LQWURGX]LRQH QHO PHUFDWR GL SURGRWWL concorrenti; (iv) la previsione di clausole di non concorrenza e restrizioni alla libertà a contrarre con terzi concorrenti; (v) la previsione di responsabilità per il mancato raggiungimento di obiettivi superiori a quelle applicate ad altri soggetti operanti del medesimo settore; (vi) O¡REEOLJR LQ FDSR DO SDUWQHU FRPPHUFLDOH GL fornire dettagli in ordine ai termini e alle condizioni di contratto stipulati con altri soggetti del medesimo settore; (vii) O¡LPSRVL]LRQH DO IRUQLWRUH GL FRUULVSHWWLYL SHU OD ULYHQGLWD GHL SURGRWWL DOO¡LQWHUQR GL SXQWL YHQGLWD HVLVWHQWL R GL QXRYD apertura; (viii) la previsione di pagamenti per mutare la gamma dei prodotti - 128 -


offerti; (ix) O¡LPSRVL]LRQH DO IRUQLWRUH GL ULGXUUH LO SUH]]R LQ PRGR GD UHQGHUOR non superiore al prezzo inferiore praticato per lo stesso prodotto da altri soggetti operanti nel medesimo settore; (x) la previsione di obblighi di risarcimento per danni derivanti dai prodotti successivamente alla loro vendita, salvo il caso in cui tali danni non siano imputabili al fornitore; (xi) O¡LPSRVL]LRQH DO IRUQLWRUH GHO pagamento di spese non connesse al contratto di vendita o alla rivendita dei prodotti; (xii) O¡REEOLJR D FDULFR GHO IRUQLWRUH GL ULDFTXLVWDUH OH PHUFL LQYHQGXWH dopo un certo lasso di tempo, salvo che per i casi di prodotti a breve scadenza previsti dalla legge russa; (xiii) O¡LPSRVL]LRQH GL FRQGL]LRQL FKH KDQQR LO medesimo effetto dei termini soprelencati. La citata legge n. 381-FZ vieta, infine, gli accordi tra fornitori di prodotti alimentari e distributori retail FKH SUHYHGDQR O¡RUJDQL]]D]LRQH GL YHQGLWD DOO¡LQJURVVR GLHWUR SDJDPHQWR GL SURYYLJLRQL /D YLROD]LRQH delle citate norme FRPSRUWD O¡DSSOLFD]LRQH GL VDQ]LRQL SHFXQLDULH GL DPPRQWDUH YDULDELOH PD FKH possono divenire piuttosto onerose. La normativa a tutela della concorrenza, e in particolare la Legge n. 135FZ del 26 luglio 2006, interviene anche a regolare alcuni aspetti degli accordi c.d. verticali che impongono ² similmente a quanto avviene in base alla normativa europea ² comportamenti idonei a prevenire reali fenomeni restrittivi del mercato. Tenuto conto però anche dei vantaggi che derivano da alcune restrizioni che normalmente si rinvengono negli accordi verticali, la legislazione russa (cfr. Risoluzione del Governo della Federazione Russa del 16 luglio 2009, Q SUHYHGH O¡HVHQ]LRQH GDOO¡DSSOLFD]LRQH GL GHWWH UHJROH SHU L UDSSRUWL verticali a pattR FKH OH TXRWH GL PHUFDWR GHO IRUQLWRUH H GHOO¡DFTXLUHQWH VLDQR inferiori al 35%. Restano, comunque, vietate le clausole contrattuali che prevedono: (i) O¡LPSRVL]LRQH GHL SUH]]L GL ULYHQGLWD nelle misura minima e massima; (ii) restrizioni alla possibilità di rivendere i prodotti in un determinato territorio o ad una determinata categoria di soggetti, ferma la possibilità di ridurre o inibire la possibilità di pubblicizzare o promuovere la vendita dei prodotti in un determinato territorio (c.d. vendite attive); (iii) restrizioni al diritto del fornitore di vendere parti GL ULFDPELR R FRPSRQHQWL GL SURGRWWL IDEEULFDWL GDOO¡DFTXLUHQWH DL FOLHQWL ILQDOL (iv) GLYLHWR GHOO¡DFTXLUHQWH GL SURGXUUH DFTXLVWDUH R ULYHQGHUH SURGRWWL VLPLOL D TXHOOL prodotti dal fornitore per un periodo superiore ai tre anni (e salvi gli altri casi previste dalla legge); (v) REEOLJKL D FDULFR GHOO¡DFTXLUHQWH GL DFTXLVWDUH GDO IRUQLWRUH - 129 -


YROXPL DQQXL GL YDORUH VXSHULRUH DO GHO IDWWXUDWR DQQXR GHOO¡DFTXLUHQWH (vi) obblighi a carico dHOO¡DFTXLUHQWH GL SUHYHGHUH LO GLYLHWR GL ULYHQGLWD GHL SURGRWWL D carico dei propri clienti. Passando agli elementi tipici del contratto di distribuzione, si rileva che di FRQVXHWR O¡DFFRUGR FRQWLHQH XQ OLVWLQR GHL SUH]]L GHL SURGRWWL R LO FULWHULR GL detHUPLQD]LRQH GHJOL VWHVVL QRQFKp O¡LQGLFD]LRQH GHOO¡HYHQWXDOH VFRQWR VXO OLVWLQR DSSOLFDWR DO GLVWULEXWRUH 7XWWDYLD O¡LQGLFD]LRQH GHO SUH]]R QRQ q UHTXLVLWR HVVHQ]LDOH GHO FRQWUDWWR 4XDORUD LO FRQWUDWWR QRQ SUHYHGD O¡LQGLFD]LRQH GHO SUH]]R lo stesso può essere determinato avendo riguardo dei prezzi praticati su piazza per prodotti similari. La legge russa consente la previsione di sconti speciali, anche in forma di rebates, al raggiungimento di determinati volumi di vendita o obiettivi di fatturato realizzati dal distributore. Ciò non di meno, nel caso di prodotti alimentari e bevande destinati al consumo, le legge prevede che non possa essere imposto al fornitore di pagare al distributore retail premi ulteriori rispetto a quelli previsti per il raggiungimento di determinati volumi di vendita e che tali premi non possano eccedere la misura del 10% del valore dei beni compravenduti, nÊ essere inclusi nel prezzo di vendita dei prodotti e, quindi, ricadere sul prezzo di rivendita degli stessi ai consumatori. Nessun premio può essere previsto, invece, in relazione alla distribuzione al dettaglio di beni alimentari considerati di importanza sociale in base alla legge russa. Quanto al prezzo di rivendita, la normativa antitrust e a tutela della concorrenza vieta al fornitore di determinare il prezzo di rivendita dei prodotti forniti, sebbene nella prassi il fornitore sia uso indicare al distributore un prezzo consigliato che consenta al prodotto di mantenere un livello concorrenziale con i prodotti similari. I termini di pagamento nel contratto di distribuzione sono rimessi alla GHWHUPLQD]LRQH GHOOH SDUWL EHQFKp QHOOD SUDVVL GHOO¡HVSRUWD]LRQH LQ 5XVVLD VL UHJLVWUL una prevalenza dei pagamenti anticipati o dei pagamenti dilazionati, restando VFDUVR O¡XWLOL]]R GL Pezzi di pagamento documentari. Il mancato o ritardato pagamento del prezzo costituisce un grave LQDGHPSLPHQWR H FRPSRUWD O¡DSSOLFD]LRQH GHJOL LQWHUHVVL DO WDVVR SUHYLVWR GDOOD Banca Centrale delle Federazione Russa. Il diritto russo, inoltre, riconosce la vendita con riserva di proprietà , che ha O¡HIIHWWR GL PDQWHQHUH LQ FDSR DO IRUQLWRUH OD WLWRODULWj GHO EHQH VLQR D FKH LO distributore non abbia effettuato il relativo pagamento. Tale accorgimento, che - 130 -


risulta utile soprattutto nella vendita di beni durevoli, non è invece generalmente utilizzato nel settore agro-alimentare ed in particolare nel segmento del freddo e del surgelato (mentre nel conservato trova modesto utilizzo) per le ovvie ragioni connesse alla shelf life dei prodotti. 'DOO¡DOWUR lato, in caso di mancato adempimento del fornitore, il distributore ha diritto di ottenere il risarcimento dei danni e financo la risoluzione del contratto con conseguente restituzione del prezzo, potendo godere in tal caso di un diritto di ritenzione sulle merci acquistate. Si precisa che la risoluzione può tuttavia essere richiesta solo in caso di inadempimento essenziale alle obbligazioni, quale la presenza di difformità o vizi GHL EHQL WDOL GD UHQGHUH JOL VWHVVL LQLGRQHL DOO¡XVR R LQ FDVR GL UHLWHUDWL e gravi ritardi QHOOH FRQVHJQH 6HFRQGR O¡RULHQWDPHQWR GHOOD JLXULVSUXGHQ]D UXVVD L FDVL soprelencati devono intendersi esaustivi, con la conseguenza che sarebbe sottratto alle parti il diritto di prevedere ulteriori ipotesi di inadempimento cui consegue la risoluzione del contratto. Qualora il contratto cessi per inadempimento, la parte adempiente ha diritto di ottenere il risarcimento del danno emergente e del lucro cessante, che viene calcolato sul minor prezzo praticato dal fornitore al nuovo distributore in un caso, e nel maggior prezzo corrisposto dal distributore per reperire gli stessi SURGRWWL GD DOWUR IRUQLWRUH QHOO¡DOWUR FDVR In caso di vizi e difformità , si precisa che la Federazione Russa si è dotata di una legge che tutela i consumatori e che riconosce a questi il diritto di richiedere al produttore e/o al distributore, secondo lo schema della responsabilità c.d. a catena, la sostituzione del prodotto difettoso, la riduzione del prezzo e, in taluni casi, la risoluzione del contratto con conseguente restituzione del prezzo corrisposto. Quanto alla durata del rapporto, il contratto di distribuzione può essere sottoscritto a tempo determinato o a tempo indeterminato. In tale secondo caso, il recesso è esercitabile previo congruo preavviso. Sul punto tuttavia si registra il diverso orientamento delle Suprema Corte russa, secondo cui il contratto potrebbe essere terminato soltanto a seguito di un inadempimento delle parti, attesa la sua natura di contratto di durata. La legge russa nulla prevede in RUGLQH DOOD UHVWLWX]LRQH GHOO¡HYHQWXDOH VWRFN costituito presso il distributore. Si ritiene, pertanto, che qualora il beni siano stati acquistati dal distributore, questi possa comunque rivenderli sino ad esaurimento

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delle scorte, mentre, nel caso in cui i beni fossero di proprietĂ del fornitore, essi dovranno essere restituiti prontamente, salvo diverso accordo delle parti. Come è prassi, il distributore ha diritto di utilizzare il marchio del fornitore QHOO¡DWWLYLWj GL SURPR]LRQH GHL SURGRWWL QHO WHUULWRUio. Se non diversamente pattuito, si tratta di un diritto non esclusivo e limitato alla durata del rapporto contrattuale. BenchĂŠ la legge russa preveda che tutti i contratti aventi ad oggetto diritti di proprietĂ intellettuale debbano essere registrati preVVR O¡$JHQ]LD 5XVVD SHU L 0DUFKL H L %UHYHWWL ´RospatentÂľ QHOOD SUDVVL OD OLFHQ]D G¡XVR GHO PDUFKLR derivante dal rapporto di distribuzione fa eccezione a tale regola. Ăˆ invece considerato obbligatorio registrare eventuali licenze o trasferimenti di diritti di SURSULHWj LQWHOOHWWXDOH GLYHUVL GDO PDUFKLR FKH IRVVHUR QHFHVVDUL SHU O¡HVHFX]LRQH GHO contratto di distribuzione o per i servizi ad essa connessi, e nei quali dovranno HVVHUH LQGLFDWL L WHUPLQL H OH FRQGL]LRQL SHU O¡XWLOL]]R QRQFKp O¡HYHQWXDOH corrispettivo pattuito. Da ultimo, si sottolinea che ² ferma la prevalenza delle norme di DSSOLFD]LRQH QHFHVVDULD SUHYLVWH GDOO¡RUGLQDPHQWR UXVVR ² le parti possono stabilire una diversa legge che governi il contratto, come pure derogare alla giurisdizione ordinaria russa, preferendo un foro alternativo anche di carattere arbitrale, VROX]LRQH TXHVW¡XOWLPD SDUWLFRODUPHQWH SUDWLFDWD DWWHVR LO IDWWR FKH OD )HGHUD]LRQH Russa è parte della giĂ citata Convenzione di New York del 1958. §.3. Conclusioni In conclXVLRQH VL ULWLHQH FKH O¡DSSURFFLR FRQ LO PHUFDWR UXVVR GHEED SURFHGHUH DQ]LWXWWR GD XQ VHULD LQGDJLQH GL PHUFDWR WHVD D YHULILFDUH O¡DSSHWLELOLWj GHO SURGRWWR H LO VXR SRVVLELOH SRVL]LRQDPHQWR WHQHQGR FRQWR GHOO¡HIIHWWLYD domanda e della politica commerciale adottata dai propri competitors. Tale principio vale tanto piĂš per i prodotti del settore agroalimentare, il cui ingresso nel PHUFDWR UXVVR q DVVRJJHWWDWR DOO¡RWWHQLPHQWR GL SDUWLFRODUL FHUWLILFD]LRQL GL conformitĂ tramite procedure piuttosto lente e costose, che rendono PDJJLRUPHQWH DPSLR LO SHULRGR GL DPPRUWL]]D]LRQH GHOO¡LQYHVWLPHQWR Inoltre, considerato che nel settore agroalimentare, e ancor piĂš in quello delle bevande alcoliche e non, la presenza dei distributori è molto rarefatta, è consigliabile selezionare con attenzione il partner commerciale anche sulla base dei prodotti giĂ presenti nel suo portafoglio, tenuto conto che le citate certificazioni, QHFHVVDULH SHU O¡LPSRUWD]LRQH QHO PHUFDWR UXVVR YHQJRQR GHWHQXWH GDO GLVWULEXWRUH - 132 -


e che non VHPSUH TXHVW¡XOWLPR WHQGH DG DJHYRODUQH LO WUDVIHULPHQWR D WHU]L LQ particolar modo laddove il rapporto contrattuale entri in un fase patologica. In assenza di una normativa specifica in materia di distribuzione, si VRWWROLQHD FKH O¡DGR]LRQH GL XQ FRQWUDtto scritto, che preveda con precisione i WHUPLQL H OH FRQGL]LRQL GHOO¡DFFRUGR SXz FRQVHQWLUH DOO¡LPSUHQGLWRUH VWUDQLHUR GL regolare gli aspetti piÚ delicati della relazione commerciale e di porsi al riparo GDOO¡DSSOLFD]LRQH GL QRUPH HWHURGHWHUPLQDWH H GD usi non sempre conformi alla migliore pratica commerciale.

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CRQWUDWWL FKH WXWHODQR OuLPSUHVD GDO ULVFKLR GL FDPELR currency swap Rossana Leggieri* §.1. Premessa Le valute dei Paesi Brics, negli ultimi anni, hanno subito forti oscillazioni, dovute principalmente alla crescente preoccupazione degli investitori legata alla mancata adozione da parte di tali Paesi di riforme strutturali e a sempre maggiori dubbi circa il trend di crescita delle economie in via di sviluppo. A tali circostanze si q DJJLXQWD DQFKH OD GHFLVLRQH GHOOD )HGHUDO 5HVHUYH GL ULGXUUH XOWHULRUPHQWH O¡DFTXLVWR GL WLWROL QHOO¡DPELWR GHL SURJUDPPL GL quantitative easing (alleggerimento quantitativo). La Fed ha acquistato, dal 2008 ad oggi, titoli per un ammontare di FLUFD PLOLRQL GL GROODUL DO PHVH DOOR VFRSR GL IDU ULSDUWLUH O¡HFRQRPLD DPHULFDQD fortemente in recessione. Nel settembre del 2013 è stata annunciata una riduzione degli acquisti a 75 miliardi di dollari al meVH VHJXLWD GD XQ¡XOWHULRUH ULGX]LRQH GL miliardi di dollari a gennaio. La politica della Banca centrale statunitense, volta a WHQHUH D OLYHOOL PROWR EDVVL L WDVVL GL LQWHUHVVH SHU VRVWHQHUH O¡HFRQRPLD QD]LRQDOH KD comportato che la liquidità disponibile venisse investita nei mercati emergenti dove i tassi di interesse sono piÚ elevati e la crescita rapida consente rendimenti piÚ alti. A seguito dei segnali di ripresa economica la Fed ha deciso di rivedere tale politica e gli operatori sono tornati verso i Paesi piÚ forti, abbandonando cosÏ i paesi emergenti le cui valute stanno rapidamente crollando sui mercati. Il primo Paese a VRIIULUH GHOOD PRVVD GHOOD )HG q VWDWD O¡$UJHQWLQD SRL q VWDWR LO WXUQR GHOOD OLUD WXUFD ma tutti i paesi che appartengono ai Brics (Brasile, Russia, India e Sudafrica) hanno DYXWR HSLVRGL VLPLOL DOO¡LQL]LR GHOO¡DQQR FRPSUHVL L SDHVL DVLDWLFL Con lo scopo ² tra gli altri ² di creare una riserva valutaria comune, i Paesi Brics stanno discutendo sempre piÚ seriamente della creazione di una Banca per lo sviluppo, sul modello del Fondo Monetario Internazionale, per sopperire alle perdite GL LQYHVWLPHQWL GD SDUWH GHOO¡RFFLGHQWH QHOOH HFRQRPLH LQ YLD GL VYLOXSSR FKH FRPH detto, hanno contribuito ad influenzare anche il mercato valutario. /¡LQVWDELOLWj GHOOH YDOXWH GHL 3DHVL HPHUJHQWL q XQ IDWWRUH GL ULVFKLR SHU tutti gli operatori che intrattengono relazioni commerciali con questi Paesi: la volatilità delle valute è, infatti, un fenomeno che può comportare costi aggiuntivi

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Dottoresssa in Giurisprudenza - Studio De Poli, collaboratrice del Centro Studi De Poli. - 135 -


non facilmente prevedibili per le imprese che vantano crediti o hanno posizioni debitorie nei confronti di loro partner commerciali esteri. Un possibile rimedio può essere la stipulazione di derivati su valute che permettano di predeterminare un tasso di cambio per rapporti (ad esempio quelli di fornitura) che si sviluppano in un arco temporale di medio ² lungo termine. I currency swap, o swap su valute, sono contratti derivati aventi come VRWWRVWDQWH LQGLFL YDOXWDUL FDUDWWHUL]]DWL ´per il fatto di presupporre esposizioni debitorie denominate in valuta diversa da quella del paese di residenza del debitore, con ovvie conseguenze dal punto di vista delle oscillazioni dei corsi¾1. Tali contratti sono riconducibili alla piÚ ampia categoria degli swap, che possono HVVHUH GHILQLWL FRPH FRQWUDWWL ´in cui le parti si impegnano a scambiarsi reciprocamente e periodicamente flussi finanziari, cioè di denaro, calcolati in base a certi parametri per entrambi comuni o anche differenti¾2. Prima di esaminare i currency swap, quindi, prendiamo in considerazione la figura degli swap in generale per comprenderne il funzionamento. 1

GIRINO EMILIO, I contratti derivati, Milano, 2010, 104-105. MASTROPAOLO EUGENIO MARIA, (voce) Strumenti derivati finanziari, in Digesto delle Discipline Privatistiche, Sezione Commerciale, Aggiornamento, Torino, 2004, 917. Per un esame degli swap in generale si vedano AGOSTINELLI RICCARDO, Le operazioni di swap e la struttura contrattuale sottostante, in Banca Borsa e Titoli di credito, 1997, I, 112-134; CAPALDO GIUSEPPINA, Profili civilistici del rischio finanziario e contratto di swap, Milano, 1999; CAPRIGLIONE FRANCESCO, Gli swaps come valori mobiliari, in Banca borsa e titoli di credito, 1991, I, 792-796; CAPUTO NASSETTI FRANCESCO, I contratti derivati finanziari, Milano, 2011; CAPUTO NASSETTI FRANCESCO, FABBRI ANDREA, Trattato sui contratti derivati di credito, Milano, 2000; CARMELO MASSIMO DE IULIIS, Lo VZDS GL LQWHUHVVL R GL GLYLVH QHOOuRUGLQDPHQWR LWDOLDQR, in Banca Borsa e Titoli di credito, 2004, I, 391-410; FERRERO EMMA, Profili civilistici dei nuovi strumenti finanziari cit.,629-648; GIRINO EMILIO, I contratti derivati, cit.; INZITARI BRUNO, Swap (contratto di), in Contratto e impresa, 1988, 2, 597-625; IRRERA MAURIZIO, (voce) Swaps, in Digesto delle Discipline Privatistiche, Sezione Commerciale, XV, Torino, 1998, 314-320; ISTITUTO PER L¡(NCICLOPEDIA DELLA BANCA E DELLA BORSA, (voce) Swap, in Nuovo Dizionario di Banca Borsa e Finanza, Roma, 2002; LEVIS MARCO, PECETTO MARCO, I contratti swap, Milano, 1996; PAGNONI ELENA, Contratti di swap, in I contratti del mercato finanziario, a cura di ENRICO GABRIELLI e RAFFAELE LENER, Torino, 2004, 1077-1091; PERRINI MARCO, I contratti di swap nella recente giurisprudenza arbitrale, in Diritto del commercio internazionale, 1999, 1, 63; RACUGNO GABRIELE, Lo swap, in Banca Borsa e Titoli di credito, 2010, I, 39-46; ROSSI FRANCESCO, Aspetti legali del mercato degli swaps in Italia, in I derivati finanziari, a cura di RIOLO FRANCO, Milano, 1993; ROSSI FRANCESCO, Profili giuridici del mercato degli swaps di interessi e di divise in Italia, in Banca borsa e titoli di credito, 1993, I, 602-627; SQUILLACE NICOLA, La legge 2 gennaio 1991, n.1 e i contratti di swap, in Giurisprudenza commerciale, 1996, 1, 79 ss.; STEVE LUCIANO, Alcuni esempi di swap, in I derivati finanziari, a cura di RIOLO FRANCO, Milano, 1993, 81 ss. 2

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§.2. Gli swap Gli swap hanno avuto un notevole sviluppo in tempi rapidissimi, dalla loro creazione agli inizi degli anni ottanta proprio per sopperire ai rischi derivanti dalla operatività internazionale 3 fino ai nostri giorni, e ciò è sicuramente dovuto DOOD FDSDFLWj GL TXHVWR GHULYDWR GL ´adattarsi alle varie esigenze degli operatori HFRQRPLFL FKH VL SUHILJJDQR OuREELHWWLYR GL JHVWLUH LO trischiou finanziario di volta in volta rappresentato dalla variabilità del tasso di interesse o di cambio, del prezzo delle merci o degli indici azionariµ4. Tali contratti derivati possono riferirsi a diverse tipologie di sottostante (ad esempio: tassi di interesse, merci,

3 PERRINI MARCO, I contratti di swap nella recente giurisprudenza arbitrale, in Diritto del commercio internazionale, 1999, 1, 63, ricostruisce così la nascita degli swaps ´le operazioni di swap hanno avuto unuorigine tutta anglosassone per via della normativa valutaria vigente in Gran Bretagna sul finire degli anni settanta. È in questo periodo, infatti, che investitori o finanziatori residenti, allo scopo di evitare il peso del pagamento di un premio loro imposto dalla Banca centrale inglese per colpire le fuoriuscite di capitale, iniziarono ad utilizzare congegni innovativi del mercato finanziario quali il parallel loan ed il back-to-back loan. Tali sistemi di finanziamento avevano il pregio di consentire il reperimento di provviste in valuta necessarie per gli investimenti alluestero senza dover incorrere nelle previste misure restrittive in campo valutario, pur difettando rispettivamente di affidabilità e di agilità, in quanto con il primo si avevano due prestiti autonomi sotto forma di mutui paralleli, giuridicamente non collegati fra loro se non per le medesime retrostanti finalità economiche, e con il secondo lo scopo di investimento o finanziamento su piazza estera veniva raggiunto sulla base di un prestito reciproco fra capogruppo, che poi giravano la dotazione valutaria reperita alle corrispondenti affiliate duoltreconfine. A questi si sostituirono successivamente operazioni effettuate direttamente sul mercato dei cambi, cc.dd. forward foreign exchange transaction, attraverso le quali i soggetti cui corrispondevano esigenze di credito in una certa valuta ponevano in essere un doppio scambio a pronti e a termine di due entità di denaro definite in valute diverse, preoccupandosi di attualizzare il tasso corrente di cambio fra le monete in gioco. Luimpulso alla formazione della prima swap transaction, avvenuta nel 1981 tra la Banca Mondiale e la Ibm, invece, è di carattere eminentemente pratico-giuridico in considerazione del fatto che, mentre luattuazione delle operazioni in cambi necessitava di una complessa serie di accordi per di più luun lualtro indipendenti tali da non offrire ai contraenti alcuna garanzia in caso di altrui inadempimento, negli swaps le parti si rimettono alle pattuizioni di un unico rapporto contrattuale in ragione del quale luimprenditore adempiente si trova nella posizione di poter legittimamente sospendere la prestazione a suo carico stante luinottemperanza agli obblighi assunti dal proprio partner economicoµ 4 PAGNONI ELENA, Contratti di swap cit., 1077-1078.

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indici azionari e, appunto, valute) e possono essere stipulati principalmente con due diverse finalitĂ 5: 1) finalitĂ di copertura (o hedging)6; 2) finalitĂ speculativa (o trading)7. Una terza finalitĂ che può essere perseguita attraverso la stipulazione di uno swap è O¡DUELWUDJJLR FRPH VRWWROLQHD FERRERO EMMA, Profili civilistici dei nuovi strumenti finanziari cit., ´lo swap può essere usato anche come tecnica di arbitraggio. Tale contratto consente infatti di ottenere, sfruttando le diverse capacitĂ di accesso al mercato che le parti hanno, vantaggi in termini di risparmio sui tassi di interesse. Se ciascuna parte contrae un prestito nel mercato presso il quale può realizzare il rispettivo vantaggio comparato, e quindi, successivamente, pone in essere un interest rate swap con cui realizza la conversione delle modalitĂ di pagamento ottenute in quelle desiderate, si ha una riduzione dei costi di finanziamento di ciascuna parte contraente. Tale tecnica può essere sfruttata anche nel mercato YDOXWDULR 4XDORUD GXH LPSUHVH DEELDQR ELVRJQR FLDVFXQD GL LQGHELWDUVL QHOOD YDOXWD GHOOuDOWUD dal momento che ciascuna potrĂ ottenere un prestito in divisa nazionale a condizioni piĂš IDYRUHYROL GHOOuRSHUDWRUH VWUDQLHUR HVVH SRWUHEEHUR REEOLJDUVL QHL PHUFDWL D ORUR SLĂœ YDQWDJJLRVL e quindi scambiarsi le rispettive posizioni con un currency VZDSÂľ 6 Come sostenuto da SANGIOVANNI VALERIO, I contratti derivati fra normativa e giurisprudenza, in Nuova giurisprudenza civile commentata ,, ´la finalitĂ principale dei contratti derivati è quella di garantire chi li sottoscrive contro certi rischi. Sotto questo profilo i contratti derivati svolgono una funzione simile a quella dei contratti assicurativi. Alla finalitĂ GL FRSHUWXUD FL VL ULIHULVFH XVXDOPHQWH FRQ OuHVSUHVVLRQH LQJOHVH GL ÂŽKHGJLQJž ,O FDVR GHO ULVFKLR valutario consente di comprendere bene la funzione di copertura svolta dai derivati. Si immagini che un esportatore italiano abbia concordato di essere pagato in valuta straniera. Si tratterĂ della valuta del luogo di esportazione oppure di una valuta internazionalmente diffusa (ad esempio il dollaro americano). La vDOXWD VWUDQLHUD Ă‹ SHUĂ• VRJJHWWD D RVFLOOD]LRQL GL YDORUH ULVSHWWR DOOuHXUR ,O pagamento delle merci esportate di solito non avviene immediatamente, ma a distanza di un certo lasso di tempo dalla fornitura (ad esempio 30 oppure 60 giorni). Decorso tale periodo può darsi che OD YDOXWD VWUDQLHUD VL VLD VYDOXWDWD ULVSHWWR DOOuHXUR FRQ OuHIIHWWR FKH OD FRQWURSUHVWD]LRQH GHOOuHVSRUWDWRUH LWDOLDQR ULFHYH LO SDJDPHQWR GHOOD PHUFH Ă‹ LQIHULRUH D TXHOOD FKH VL DWWHQGHYD originariamente. In situazioni particolari il danno conseguente al rischio di cambio può diventare particolarmente gravoso. Per evitare tale pericolo può essere concluso un contratto derivato avente ad oggetto valute. Il contratto è strutturato in modo che nel caso la valuta straniera perda di valoUH WDOH SHUGLWD QRQ ULFDGD R FRPXQTXH VL ULIOHWWD PHQR VXOOuHVSRUWDWRUH /D FRQWURSDUWH GHO FRQWUDWWR GHULYDWR DVVXPH OuREEOLJR GL WHQHUOR LQGHQQH LQ WXWWR R LQ SDUWH ULVSHWWR DJOL HIIHWWL GHOOD svalutazione. Ecco spiegato con un esempio come il contratto derivato possa svolgere una funzione assicurativa o di coperturaÂľ 7 Sottolinea infatti SANGIOVANNI VALERIO, I contratti derivati fra normativa e giurisprudenza cit. FKH ´i contratti derivati non sempre vengono conclusi con finalitĂ di riduzione del rischio: talvolta essi vengono conclusi con finalitĂ speculative. Ciò avviene in particolare quando non vi è un previo indebitamento sottostante rispetto al quale assicurarsi, PD VROR OuRELHWWLYR GL VSHFXODUH sulle variazioni dei tassi di interesse. In altre parole, alcune volte i contratti derivati vengono utilizzati non per ridurre un rischio, ma per crearlo (e, se possibile, per approfittarne)Âľ 5

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La dottrina8 si è interrogata circa la possibilitĂ di una reductio ad unum dei diversi tipi di swap, cercando di individuare caratteristiche comuni alle varie figure che si sono venute creando nella pratica dei mercati finanziari. Ad un primo esame, si possono individuare due elementi comuni, presenti in ognuna di queste operazioni: vD) gli swaps comportano pagamenti incrociati di somme ad una o piĂš scadenze; b) OuHQWLWĂƒ GHL SDJDPHQWL GLSHQGH GDL SDUDPHWUL SUHVL LQ FRQVLGHUD]LRQH GDOOH parti, che vengono applicati ad un ammontare (o capitale) nozionaleÂľ9. Per entrambe le caratteristiche citate, però, sono riscontrabili nella prassi delle eccezioni: quanto alla prima, le parti possono prevedere il meccanismo di netting10, ossia la compensazione dei flussi di denaro dovuti da ciascuna delle parti, riducendo coVu O¡REEOLJR GL YHUVDUH XQD VRPPD GL GHQDUR SDUL DOOD GLIIHUHQ]D WUD L GXH IOXVVL TXDQWR DOOD VHFRQGD GHOOH FLWDWH FDUDWWHULVWLFKH QRQ VHPSUH O¡DPPRQWDUH nozionale rimane estraneo allo scambio. Si è tuttavia riusciti ad individuare una matrice unitaria dello swap FRQVLVWHQWH QHOOR ´scambio a termine di (almeno) due somme di denaro calcolate applicando (almeno) due diversi parametri ad un unico ammontare di riferimentoÂľ11. A parere di altra dottrina, vi sono almeno due elementi ulteriori, che accomunano i diversi tipi di swap LO SULPR FRQVLVWH QHOOD ´presenza di un intermediario finanziario, solitamente un istituto bancario, il quale nella stragrande maggioranza dei casi, cRVWLWXLVFH LO WUDPLWH GHOOuLQWHUD RSHUD]LRQHÂľ12. Il VHFRQGR q ULQWUDFFLDELOH QHOOD QDWXUD LQWULQVHFDPHQWH DOHDWRULD GL WDOL FRQWUDWWL ´la distribuzione della prestazione principale tra le parti contraenti, come anche la Si vedano in merito CAPUTO NASSETTI FRANCESCO, I contratti derivati finanziari cit., 631 ss.; INZITARI BRUNO, Il contratto di swap, in , FRQWUDWWL GHO FRPPHUFLR GHOOuLQGXVWULD H GHO PHUFDWR finanziario, Tomo III, diretto da FRANCESCO GALGANO, Torino, 1995, 2441-2468; INZITARI BRUNO, Swap (contratto di), in Contratto e impresa, 1988, 2, 597-625; AGOSTINELLI RICCARDO, Le operazioni di swap e la struttura contrattuale sottostante, in Banca Borsa e Titoli di credito, 1997, I, 112-134; PAGNONI ELENA, Contratti di swap, in I contratti del mercato finanziario, a cura di ENRICO GABRIELLI e RAFFAELE LENER, Torino, 2004, 1077-1091. 9 AGOSTINELLI RICCARDO, Le operazioni di swap e la struttura contrattuale sottostante cit., 119. 10 Per una definizione compiuta del processo di netting si veda CAPUTO NASSETTI FRANCESCO, 3URILOL FLYLOLVWLFL GHL FRQWUDWWL vGHULYDWLw finanziari cit., 101 ss. 11 AGOSTINELLI RICCARDO, Le operazioni di swap e la struttura contrattuale sottostante cit., 120. 12 INZITARI BRUNO, Il contratto di swap, in , FRQWUDWWL GHO FRPPHUFLR GHOOuLQGXVWULD H GHO PHUFDWR finanziario, Tomo III, diretto da FRANCESCO GALGANO, Torino, 1995, 2448. 8

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determinazione del suo ammontare, dipende dal verificarsi di un evento incerto e comunque in nessun modo influenzabile dalle partiµ13, come ad esempio il cambiamento del valore delle azioni di una società quotata, o ² per quanto in questa sede di interesse ² del tasso di cambio di una valuta estera. Una caratteristica peculiare degli swap q VHQ]·DOWUR OD FLUFRVWDQ]D FKH JOL stessi vengano negoziati over the counter14, ossia al di fuori dei mercati UHJRODPHQWDWL ´la funzione da essi svolta rende, infatti, pressoché indispensabile che le caratteristiche di ogni singolo contratto si attaglino adeguatamente alle esigenze che i singoli contraenti intendono soddisfare: tale necessità stride con la standardizzazione che contraddistingue gli scambi su mercati regolamentati, i quali vertono su contenuti contrattuali uniformi e perciò poco congeniali al libero GLVSLHJDUVL GHOOuDXWRQRPLD QHJR]LDOHµ15. Si ritiene opportuno condividere quella dottrina che individua negli swap una categoria unitaria di contratti derivati 16 ´le operazioni di swap rientrano tutte in uno schema di base consistente nello scambio a termine di quantità di INZITARI BRUNO, Il contratto di swap cit., 2458. Sugli scambi OTC e sulla natura apolide dei derivati scambiati al di fuori dei mercati regolamentati si veda LUPOI ALBERTO, I fenomeni finanziari apolidi e le regole giuridiche, in Le società, 2011, 11, 1312-1318; LUPOI ALBERTO, Total return equity swap, in I contratti del mercato finanziario a cura di GABRIELLI- LERNER, in Trattato dei contratti, diretto da RESCIGNO ² GABRIELLI, Torino, 2011, 1425. 15 PIRAS ANTONIO, Contratti derivati: principali problematiche al vaglio della giurisprudenza cit., 2232. 16 Così AGOSTINELLI RICCARDO, Le operazioni di swap e la struttura contrattuale sottostante cit., 112-134; INZITARI BRUNO, Il contratto di swap cit., 2441-2468; INZITARI BRUNO, Swap (contratto di), in Contratto e impresa, 1988, 2, 597-625; LUPOI A., Total return equity swap, in I contratti del mercato finanziario a cura di GABRIELLI- LERNER, in Trattato dei contratti, diretto da RESCIGNO ² GABRIELLI, Torino, 2011, 1423-1444; IRRERA MAURIZIO, (voce) Swaps cit., 314; MASTROPAOLO EUGENIO MARIA, (voce) Strumenti derivati finanziari cit., 913-936; ROSSI FRANCESCO, Profili giuridici del mercato degli swaps di interessi e di divise in Italia, in Banca Borsa e Titoli di credito, 1993, I, 602-627; PERRONE ANDREA, Contratti di swap con finalità speculative ed eccezione di gioco (nota a Trib. Milano, 24 novembre 1993; Trib. Milano 26 maggio 1994) in Banca Borsa e Titoli di credito, 1995, II, 80-92; SANGIOVANNI VALERIO, I contratti derivati fra normativa e giurisprudenza, in Nuova giurisprudenza civile commentata, 2010, II, 39-52. Altri distingue due o più categorie quali gli interest rate swaps e currency swaps: CAPUTO NASSETTI FRANCESCO, I contratti derivati finanziari, Milano, 2011; FERRERO EMMA, Profili civilistici dei nuovi strumenti finanziari, in Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, 1992, I, 629648; PREITE DISIANO, Recenti sviluppi in tema di contratti differenziali semplici (in particolare caps, floors, swaps, index futures), in Diritto del commercio internazionale, 1992, 171-192. 13 14

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denaro determinate facendo riferimento a diversi fattori di indicizzazione. Dal momento che a tale schema corrisponde >@ un programma negoziale sostanzialmente unitario, potrebbe dirsi, sul piano giuridico, che gli swaps sono riconducibili ad una struttura contrattuale uniforme, in cui due parti si obbligano a scambiarsi, ad una o piÚ scadenze prefissate, due somme di denaro quantificate applicando due diversi parametri ad un unico ammontare di riferimento. Fra le somme oggetto delle reciproche obbligazioni può essere previsto il meccanismo della compensazione¾17. Dopo questa breve descrizione dei contratti di swap passiamo ad esaminare gli swap su valute. §.3. I currency swap Il currency swap q LO ´contratto con il quale due parti si accordano per lo scambio di due serie di pagamenti, denominate in due valute diverse, al fine di soddisfare esigenze opposte di copertura del rischio di variazione dei rapporti di cambio¾18. Con tale derivato le parti si obbligano a scambiarsi reciprocamente al momento della stipula del contratto due somme di denaro (c.d. nozionale) denominate in valute diverse, cui segue un nuovo e opposto scambio alla scadenza del contratto alle stesse condizioni iniziali e, in particolare, al medesimo tasso di cambio iniziale. Il contratto di currency swap piÚ diffuso è il domestic currency swap19, VWLSXODWR WUD FRQWUDHQWL QD]LRQDOL FKH ´prevede lo scambio di debiti e crediti nella medesima valuta, sorti in seguito a transazioni commerciali poste in essere con controparti non residenti, con pagamenti periodici di interessi¾20. In forza di tale contratto si sviluppano tre flussi: due teorici, ossia lo scambio iniziale del capitale e il rimborso finale, e uno effettivo, ossia il pagamento degli interessi e dei differenziali tra le variazioni nei rapporti di cambio.

AGOSTINELLI RICCARDO, Le operazioni di swap e la struttura contrattuale sottostante cit., 120. Nuovo dizionario di banca borsa e finanza D FXUD GHOO¡,VWLWXWR SHU O¡(QFLFORSHGLD GHOOD %DQFD H della Borsa, Salerno, 2002, 663. 19 Si veda GIRINO EMILIO, I contratti derivati, cit., 107 e ss.; 20 Nuovo dizionario di banca borsa e finanza, cit., 663. 17 18

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Ricorrendo per facilitĂ di comprensione ad un esempio21, ipotizziamo che la societĂ Alfa sia creditrice di un importo di 1 milione di peso argentini da incassare tra un anno e che la societĂ Beta sia debitrice verso un terzo soggetto di un pari importo alla stessa scadenza. La societĂ Alfa vorrĂ proteggersi da un eventuale rialzo del peso argentino, mentre la societĂ Beta vorrĂ coprire il rischio di un suo rialzo, che comporterebbe un aggravamento della sua posizione debitoria. Le parti fissano quindi un nozionale di 1 milione di peso argentini e convengono un tasso di cambio pari a 1 peso argentino = 0,10 euro. Se alla scadenza il cambio sarĂ inferiore a quello pattuito (ad esempio, 0,08) la societĂ Beta pagherĂ alla societĂ Alfa una somma pari alla differenza tra questi due valori di cambio applicata al nozionale, ossia: 1.000.000 x (0,10 ² 0,08) = 20.000 euro. CosĂŹ facendo la societĂ Beta non avrĂ sopportato alcun rischio superiore rispetto a quello predeterminato fissando il cambio convenzionale a 0,10. Dal suo canto, la societĂ Alfa ha coperto la perdita subita dal ribasso del peso argentino al momento GHOO¡LQFDVVR Se invece alla scadenza il cambio peso argentino/euro sarĂ superiore a quello convenzionale, il flusso di pagamento sarĂ nella direzione inversa e la VRFLHWj $OID UHFXSHUHUj O¡HVERUVR QHL FRQIURQWL GL %HWD ULFHYHQGR XQ SDJDPHQWR GDO proprio debitore in una valuta estera che avrĂ un valore maggiore. Ăˆ possibile, nel caso di rapporti commerciali di maggiore durata, prevedere un saldo finale, tenendo solo contabilmente nota delle scadenze intermedie. I domestic currency swap, cosĂŹ come tutti i contratti derivati, vengono solitamente stipulati non tra due imprese ma tra un soggetto privato e un operatore istituzionale: a seconda della posizione ricoperta dal contraente che ricorre a questo tipo di swap per una specifica esigenza si distingue solitamente tra domestic currency swap import e domestic currency swap export22. Nel primo caso il soggetto privato che stipula il derivato è un importatore FKH DFTXLVWDQGR DOO¡HVWHUR YXROH FRSULUVL GDO ULVFKLR GL XQ ULDO]R GHOOD YDOXWD ULVSHWWR DOO¡HXUR HVVHndo gravata da un debito in valuta estera. Nel secondo caso, quello del domestic currency swap export, il contraente esportatore vuole tutelare il valore di un credito in una valuta estera dal rischio di GHSUH]]DPHQWR GL TXHVW¡XOWLPD ULVSHWWR DOO¡HXUR 21 22

/¡HVHPSLR q WUDWWR GD GIRINO EMILIO, I contratti derivati, cit., 108-109. GIRINO EMILIO, I contratti derivati, cit., 110-111. - 142 -


(PHUJH TXLQGL FKLDUDPHQWH O·XWLOLWj GL WDOL FRQWUDWWL GHULYDWL DO ILQH GL SRUUH rimedio alle distorsioni derivanti dalle oscillazioni dei tassi di cambio delle valute dei Paesi Brics. Occorre però sempre tener presente che si tratta di contratti caratterizzati da una forte alea e che la loro stipulazione da parte delle imprese GHYH FRPXQTXH SDVVDUH DWWUDYHUVR XQ·DGHJXDWD LQIRUPD]LRQH GHO IXQ]LRQDPHQWR del contratto e dei possibili costi dello stesso, onde permettere al contraente privato di comprendere sia le potenzialità che i rischi connessi a tali strumenti negoziali.

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La pianificazione della rete vendita in Cina e Brasile: il franchising Oscar Ugo* Scopo del presente articolo è di riuscire a fornire informazioni utili per O¡LPSUHQGLWRUH LWDOLDQR FKH YRJOLD HVSDQGHUH LO SURSULR RUL]]RQWH FRPPHUFLDOH in Cina e Brasile, basando il sistema di vendita sul modello del franchising: WDOH q GHILQLWR O¡DFFRUGR GL FROODERUD]LRQH WUD LO franchisor (dotato di una consolidata struttura commerciale) ed il franchisee (che potrà essere tanto una società , quanto semplice persona fisica) con cui il primo, oltre a concedere il diritto di commercializzare i propri prodotti e/o servizi, garantisce assistenza tecnica e consulenza commerciale, a fronte della corresponsione di una commissione sul fatturato (royalty SURGRWWR GDOO¡DIILOLDWR H R GL XQ corrispettivo in misura fissa (fee). 9HQHQGR RUD D WUDWWDUH GHOO¡HVSHULHQ]D FLQHVH DSSDUH RSSRUWXQR SUHPHWWHUH come storicamente il diritto di concludere scambi commerciali con società VWUDQLHUH YHQLYD ULFRQRVFLXWR VROWDQWR DG XQ ULVWUHWWR QXPHUR GL ´Import/Export Corporations¾ FKH LQ UHJLPH GL ROLJRSROLR JRYHUQDYDQR LO PHUFDWR 1HO VXOOD EDVH GHJOL LPSHJQL DVVXQWL FRQ O¡LQJUHVVR GHO 3DHVH QHOOD World Trade Organization) è entrata in vigore la Foreign Trade Law, che impone la registrazione diretta del Foreign Trade Operator presso le autorità competenti, salve le deroghe di legge, dei regolamenti amministrativi e/o dettate dal MOFCOM 0LQLVWU\ RI &RPPHUFH 3HRSOHuV 5HSXElic of China). Sin dagli esordi della moderna espansione commerciale italiana in Cina, era IUHTXHQWH LO FDVR GHOO¡LPSUHQGLWRUH FKH ² per vagliare la predisposizione del mercato ad accogliere la commercializzazione dei propri prodotti ² aprisse in loco un ufficio di rappresentanza, con la precisazione per cui come tale articolazione commerciale è sprovvista di personalità giuridica, risultandone precluso un diretto esercizio delO¡DWWLYLWj FRPPHUFLDOH (oggi, tale fenomeno è regolato dalle Regulations for the Administration of the Registration of Resident Representative Office of Foreign Enterprises in vigore dal 1° marzo 2011). $OOD OXFH GHOOH HYROX]LRQL GHVFULWWH O¡RUGLQDPHQWR FLQHVH q RUD FDUDWWHUL]]DWR GD XQD UHODWLYD OLEHUWj QHOO¡DWWLYLWj FRPPHUFLDOH FKH FRQVHQWH O¡HVHUFL]LR G¡LPSUHVD WDQWR LQ IRUPD LQGLYLGXDOH TXDQWR DWWUDYHUVR IHQRPHQL GL *

Dottore in Giurisprudenza - Studio De Poli, collaboratore del Centro Studi De Poli. - 145 -


aggregazione. Non può comunque non rilevarsi come residuino, ancor oggi, IRUWL OLPLWD]LRQL DOO¡LQJUHVVR QHO PHUFDWR DQFKH D FDXVD GHOOD SUHVVLRQH ILVFDOH dei dazi doganali e delle barriere indirette. Sul primo aspetto, è previsto che il reddito prodotto nel Paese dalla propria sussidiaULD FLQHVH VXELVFD O¡DVVRJJHWWDPHQWR DOO¡DOLTXRWD ILVFDOH GHO HG LO dividendo azionario (al momento della sua erogazione al socio non residente) sia gravato dalla ritenuta alla fonte. La prassi commerciale ha però dimostrato di voler ovviare a tale prelievo offrendo il caso di società che utilizzano Hong Kong come EDVH ILVFDOPHQWH DJHYRODWD SHU VYROJHUH O¡DWWLYLWj GL FRPPHUFLR FRQ OD &LQD /¡escamotage q VWDWR RJJHWWR GL XQD UHFHQWH SUHVD GL SRVL]LRQH GHOO¡$PPLQLVWUD]LRQH finanziaria italiana con la Risoluzione n. 191/E del 27 luglio 20071. $OOD OXFH GHOOH FRQVLGHUD]LRQL HVSRVWH GDOO¡DPPLQLVWUD]LRQH ILQDQ]LDULD qualora i redditi derivanti dalla società di Hong Kong siano stati prodotti in un Paese a fiscalità ordinaria (come ad esempio la Cina) e ivi siano stati soggetti ad imposizione, è concesso che il contribuente ottenga nella procedura di interpello parere favorevole alla disapplicazione della disciplina CFC (controlled foreign companies) a patto che dimostri2, sempre in tale sede, che la detenzione della partecipazione nella sub-holding di Hong Kong non ha finalità elusiva, ossia che i redditi conseguiti siano prodotti in misura non inferiore al 75% in altri Paesi, non inclusi in black list e sottoposti a tassazione ordinaria. Relativamente ai dazL GRJDQDOL FRQ O¡LQJUHVVR QHO :72, O¡DSSOLFD]LRQH GHO *$77 ´General Agreement on Tariffs and Trade¾ e la prevista clausola della nazione piÚ favorita ² VDOYD O¡DSSOLFD]LRQH GL VSHFLILFKH PLVXUH ULWRUVLYH temporanee come quelle anti-dumping e i countervailing duties ² la loro misura è stata appianata a quella degli altri Paesi membri.

/D ULVROX]LRQH q VWDWD DGRWWDWD QHOO¡DQDOLVL GHO FDVR GL XQ VRJJHWWR LWDOLDQR FKH FRQWUROOD XQD VXEholding in Hong Kong, la quale a sua volta detiene la totalità delle partecipazioni in una società RSHUDWLYD ORFDOL]]DWD LQ &LQD ,Q WDOH RFFDVLRQH O¡$JHQ]LD GHOOH (QWUDWH KD FRQIHUPDWR FKH LO reddito della sub-holding imputato alla società controllante per trasparenza debba seguire le ordinarie UHJROH GL GHWHUPLQD]LRQH GHO UHGGLWR G¡LPSUHVD FRQ OD FRQVHJXHQ]D FKH TXDORUD YL FRQFRUUDQR dividendi provenienti da Paesi diversi da quelli a fiscalità privilegiata, essi siano soggetti a tassazione nella misura del 5 GHO ORUR DPPRQWDUH DL VHQVL GHOO¡DUW FRPPD 78,5 2 La prova della sussistenza di tale condizione permetterà alla controllante italiana di non applicare sui redditi prodotti dalla sub-holding residente in Hong Kong la tassazione per trasparenza e, al PRPHQWR GHOO¡HYHQWXDOH VXFFHVVLYD GLVWULEX]LRQH GL GLYLGHQGL VROWDQWR LO GHOO¡DPPRQWDUH GHJOL stessi sarà incluso nella base imponibile della società italiana e sarà assoggettato ad imposta sul reddito con aliquota ordinaria Ires pari al 27,5%. 1

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Sul punto si segnala inoltre che il 3 luglio 2013 è sorta la zona economica di libero scambio (Pilot Zone) nelle aree di: (i) Waigaoqiao Free Trade Zone (ᜲă´&#x;⢞檀ă ?áž…䌜⋢); (ii) Waigaoqiao Bonded Logistics Park (ᜲă´&#x;⢞檀ă ?áž…䌜䈑㳊⚕⋢); (iii) Yangshan Free Trade Port Area (㲳Ⱉច䌜㡗⋢) e (iv) la Pudong Airport Comprehensive Free Trade Zone (ᜲă´&#x;㴎ᡄ㛢⛢交⎰ច䌜⋢ FKH FRPSOHVVLYDPHQWH ULYHVWRQR XQ¡HVWHQVLRQH territoriale di circa 28 km quadrati. /¡LQDXJXrazione della free trade zone deriva da una sempre maggiore apertura del mercato cinese, iniziata giĂ nel 1978 grazie al Presidente Deng con la SROLWLFD GHOOD ÂśSRUWD DSHUWDu adottata per migliorare la trasparenza degli investimenti internazionali, accrescere il rispetto della proprietĂ intellettuale, regolare le operazioni GL FDPELR YDOXWDULR H OLEHUDOL]]DUH O¡HVHUFL]LR GL GHWHUPLQDWH DWWLYLWj FRPPHUFLDOL Con riguardo a tale ultimo punto, se da un lato non è piĂš richiesta la preventiva autorizzazione per O¡HVHUFL]LR GL alcune attivitĂ 3, la novitĂ di maggior rilievo risiede nella possibilitĂ che le stesse siano svolte da societĂ a capitale interamente straniero ed il relativo reddito prodotto venga assoggettato ad una aliquota corporate del 15% anzichĂŠ quella del 25% attualmente in vigore per le VRFLHWj FLQHVL FKH FRPPHUFLDQR FRQ O¡HVWHUR $O FRQWUDULR QHL VHWWRUL LQFOXVL QHOOD ´black listÂľ4, i capitali esteri non potranno trovare ingresso, salvi i casi in cui è Risultando cosĂŹ SHUWDQWR OLEHUDOL]]DWR O¡HVHUFL]LR GHOOH VHJXHQWL DWWLYLWj (i) servizi finanziari: banche, assicurazioni mediche, societĂ di leasing; (ii) trasporti: societĂ di trasporto trans-oceaniche e societĂ che gestiscono le stesse; (iii) servizi commerciali: telecomunicazioni, prodotti informatici e videogames; (iv) servizi professionali: servizi legali, servizi di investigazione del credito, agenzia viaggi, servizi di intermediazione del personale, gestione di investimenti, progettazione ingegneristica e servizi di costruzione; (v) servizi culturali: servizi legati a sport e intrattenimento servizi sociali: servizi educativi e servizi medici. 4 Resteranno invece vincolati alla procedura prevista originariamente e quindi sottoposta a specifiche autorizzazioni: pesca, agricoltura e allevamento (possibilitĂ di esercizio solamente attraverso joint venture o altre forme di cooperazione con le imprese locali, rispetto di un capitale minimo e divieti assoluti per quanto riguarda la trattazione di alcune specie di flora e fauna protette); attivitĂ mineraria, di produzione di tabacco, alcool, bevande (liquori cinesi) e tea cinese; produzione della carta; produzioni energetiche (anche gas, petrolio) e industria nucleare; industria chimica e farmaceutica; industria automotive; costruzione di infrastrutture (strade, ferrovie, tunnel, ponti) e servizi di trasporto passeggeri, merci, trasporti sia aerei che terrestri, servizi postali; servizi di informazione tecnologica: telecomunicazioni, servizi radio-televisivi, servizi Internet; Nel settore immobiliare, le limitazioni ineriscono alla costruzione di luxury hotel, sviluppo aeree di territorio solo attraverso cooperazioni e joint ventures con imprese locali (divieto costruzioni di ville); ricerca scientifica (e.g. divieti nelle sperimentazioni come la ricerca con cellule staminali); settore educativo, GHOO¡LVWUX]LRQH H VHUYL]L VRFLDOL DUWH VSRUW GLYHUWLPHQWR DPELWR HFRORJLFR DPELHQWDOH 3

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FRQFHVVR O¡HVHUFL]LR GHOO¡DWWLYLWj HFRQRPLFD SHU PH]]R GL FRRSHUD]LRQL HG equity/contractual joint venture con imprese locali e comunque nel rispetto di alcuni requisiti (i.e. la sottoscrizione di un capitale minimo, percentuali minime di proprietà e controllo detenute dal partner cinese). §.1. La disciplina del franchising in Cina La materia ha visto una prima regolamentazione nel 1997 FRQ O¡HPDQD]LRQH delle Rules for the Administration of Commercial Franchise Operation (c.d. ´)UDQFKLVH 5XOHV t ¾ che regolavano solo il franchisee locale, lasciando ai pratici del diritto la creazione di un sistema contrattuale basato sui diversi accordi di licenza di trademark, know-how, fornitura continuativa e di assistenza alle vendite. Nel 2005 con O¡HQWUDWD LQ YLJRUH GHOOH Measures for the Administration of Commercial Franchises è stata rivisitata la disciplina del franchising precedentemente basata sulle Franchise Rules u97; ora la materia è cosÏ regolata dalle: (i) Regulations on the Administration of Commercial Franchises ´Franchise Regulations¾ JHQQDLR GHO (ii) Administrative Measures for Archival Filing of Commercial Franchise ´Filing Rules¾ H OH (iii) Administrative Measures for the Information Disclosure of Commercial Franchise ´Disclosure Rules¾ GHO 30 aprile 2007, a opera del MOFCOM. Le ultime modifiche alle Filing Rules e alle Disclosure Rules risalgono al 12 dicembre 2011 e il 23 febbraio 2012. Le stesse disposizioni normative che definiscono l¡DWWLYLWj GL franchising, FRPH TXHOOD LQ FXL XQ ´franchisor, attraverso la stipula di un contratto, autorizza un franchisee a utilizzare i marchi registrati, il logo delluimpresa, i brevetti, il know-how, i modelli di business e altre risorse operative di proprietà del franchisor, affinchÊ il franchisee svolga la sua attività nel quadro di un sistema di regole uniforme, corrispondendo un canone al franchisor in conformità con le disposizioni contrattuali stipulate tra le parti¾ SUHYHGRQR LO FRQWHQXWR PLQLPR che dovrà trovare regolamentazione nel testo negoziale, includendo WUD O¡DOWUR: (i) le indicazioni sulle caratteristiche dei soggetti che sottoscrivono il contratto; (ii) la durata del contratto5; (iii) OD WLSRORJLD O¡DPPRQWDUH HG L WHUPLQL GL SDJDPHQWR GHO Sulla base delle Franchise Rules del 1997 la stessa doveva essere al minimo di tre anni, mentre con la modifica del 2007 (Franchise Regulations) le norme sul punto sono divenute piÚ flessibili, ammettendo una durata ridotta con il consenso del franchisee.

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canone di franchising; (iv) O¡DVVLVWHQ]D WHFQLFD L VHUYL]L IRUPDWLYL H OH SURFHGXUH SHU la fornitura di tali servizi; (v) gli standards ed i requisiti di qualità ; (vi) le informazioni sulle campagne pubblicitarie intraprese per la miglior promozione dei prodotti o servizi; (vii) le norme poste a tutela dei diritti dei consumatori e le responsabilità derivanti da eventuali danni causati a terzi; (viii) le norme per la modifica del contratto già sottoscritto; (ix) le modalità di risoluzione delle FRQWURYHUVLH VH VL GLVFRVWDQR GDOOH WUDGL]LRQDOL QRUPH GHOO¡RUGLQDPHQWR (x) le azioni necessarie per la registrazione iniziale ed annuale, del contratto6. Sempre ad opera delle Franchise Regulations è la regolamentazione dei requisiti che dovrà avere il franchisor SHU SRWHU XWLOPHQWH RSHUDUH DOO¡LQWHUQR GHO PHUFDWR FLQHVH /H VWHVVH SUHYHGRQR FKH O¡DWWLYLWj GL franchising possa essere esercitata solo in forma imprenditoriale e che le società straniere debbano essere preventivamente autorizzate dal MOFCOM; ciò anche per poter dimostrare che la propria figura (di franchisor appunto) sia dotata di un modello commerciale consolidato che riesca a garantire ai propri affiliati ORFDOL O¡assistenza tecnica ed i servizi di formazione necessari per un duraturo rapporto commerciale. Prima del 2007 era inoltre richiesto che il franchisor stesso fosse titolare da almeno un anno di due stores nella Repubblica Popolare Cinese, vincolo venuto menR FRQ O¡LQWHUYHQWR GHOle Franchise Regulations. La prospettiva è stata poi confermata dalle Filing Rules che hanno riconosciuto esplicitamente la possibilità che tali negozi possano essere gestiti anche al di fuori dei confini cinesi. §.2. La disciplina del franchising in Brasile ,Q %UDVLOH O¡DIILOLD]LRQH FRPPHUFLDOH q GHWWD ´franquia empresarial¾ H WURYD disciplinata nella legge n. 8.955 del 15.12.1994, che ha profondamente modificato i tradizionali schemi del commercio internazionale, in ottica concorrenziale, comportando negli ultimi anni un aumento dei contratti di circa il 20%. La peculiarità di tale modello commerciale ha indotto la giurisprudenza EUDVLOLDQD D ULFRPSUHQGH LO UHODWLYR FRQWUDWWR QHO QRYHUR GL TXHOOL ´a natura mista¾, Con riferimento alla registrazione iniziale, il franchisor deve presentare domanda presso le autorità commerciali locali entro 15 giorni dalla stipula del contratto di franchising. Invece, per ottenere la registrazione annuale, il franchisor deve presentare una relazione sullo stato dei contratti di franchising relativi all'anno precedente presso le autorità commerciali locali nel corso del primo trimestre di ogni anno.

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doSR FKH O¡RJJHWWR q VWDWR ULFRQRVFLXWR QHOO¡insieme di diritti e facoltĂ (e.g. quali la cessione del diritto di uso di marchi e brevetti, il trasferimento di tecnologia, la commercializzazione di prodotti e i relativi servizi) che esorbitano la sola prestazione di servizi. Ăˆ LQIDWWL O¡LQVLHPH GL WXWWH TXHVWH FRPSRQHQWL D ULFKLHGHUH GD un lato che le previsioni contrattuali vadano eseguite secondo probitĂ e buona fede DQFKH DL VHQVL GHOO¡DUW H GDOO¡DOWUR D FRQVHQWLUH OD PRGLILFD GHO FRQWHQXWR negoziale ad opera del giudice, se vi fossero obbligazioni che violassero SDOHVHPHQWH O¡HTXLOLEULR FRQWUDWWXDOH7. La giurisprudenza ha inoltre ritenuto inefficace la clausola derogatoria del foro competente apposta ai contratti di adesione se in concreto rendesse particolarmente difficile (SHU O¡DIILOLDWR O¡DFFHVVR alla giustizia (cfr. sent. Tribunal de Justiça de BrasĂŹlia del 13/12/2006, n. 268584)8 7XWWH TXHVWH SUHYLVLRQL DFFRPSDJQDWH DOO¡DUW GHOOD OHJJH (riguardanti gli obblighi di informazione precontrattuale con una puntuale serie di GDWL GHWWDJOLDWL GD IRUQLUH GHWHUPLQDQR XQD IRUWH WXWHOD LPSURQWDWD DOO¡REEOLJR GL trasparenza e di informazione9. 3ULPD GL VYLOXSSDUH O¡LQGDJLQH DWWRUQR DJOL HOHPHQWL FDUGLQH GHO FRQWDWWR q necessario identificaUH JOL LQYHVWLPHQWL PLQLPL FKH O¡RSHUDWRUH HFRQRPLFR q WHQXWR ad operare per poter svolgere tale attivitĂ economica: cosĂŹ, se persona fisica, sarĂ necessario che la stessa ottenga il rilascio di un visto permanente presso la rappresentanza diplomatica brasLOLDQD DOO¡HVWHUR e ciò dietro la presentazione della prova di aver investito almeno 50.000 USD), mentre per il caso di societĂ interessata a inviare i propri amministratori per la gestione delle sue attivitĂ commerciali avviate in loco (come appunto nel caso in franchising), sarĂ

6HFRQGR LO SULQFLSLR GHOOD œIXQ]LRQH VRFLDOH¡ GHO FRQWUDWWR SUHYLVWD GDOO¡DUW GHO FRGLFH FLYLOH EUDVLOLDQR VHPSUH VDOYR LO GLULWWR GL FKLHGHUH LQ JLXGL]LR O¡DQQXOODPHQWR GHO FRQWUDWWR HQWUR GXH anni dalla conclusione (art. 179). 8 Diverso è invece il caso in cui le parti volessero derogare alla tutela giurisdizionale prediligendo modalità alternative per la soluzione delle loro controversie. Con la ratifica della Convenzione di New York nel 2002 (avvenuta ad opera del legislatore brasiliano con la legge 23 settembre 1996, n. 9.307) è stata abolita la necessità che i lodi arbitrali vengano omologati da parte del giudice ordinario, con ciò riconoscendo direttamente agli stessi sia natura di sentenza che la diretta esecutività . 9 6XO SXQWR O¡DIILOLDQWH q WHQXWR D LQYLDUH DOO¡DVSLUDQWH DIILOLDWR OD circolare informativa dieci giorni prima (anzichÊ 30 giorni come richiesto dalla legge italiana) della firma del contratto oppure dal SDJDPHQWR GL TXDOXQTXH VSHVD DOO¡DIILOLDQWH VWHVVR H FLz D SHQD GL YHGHU DQQXOODWR LO FRQWUDWWR DUW 7

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necessario dimostrare di aver effettuato un investimento minimo pari a 200.000 USD per ognuno di essi10. Passando ora a trattare della legge nazionale di riferimento 11, tale si compone di soli undici articoli e la definizione di affiliazione commerciale è ricompresa JLj DO Q FRPH ´LO VLVWHPD LQ EDVH DO TXDOH OuDIILOLDQWH FHGH DOOuDIILOLDWR OuXVR GHO PDUFKLR R EUHYHWWR DVVRFLDWR DO GLULWWR GL GLVWULEX]LRQH GL prodotti o servizi con esclusiva o semi esclusiva territoriale, e eventualmente DQFKH OuXVR GHOOD WHFQRORJLD SHU OuDYYLDPHQWR OuDOOHVWLPHQWR H OD JHVWLRQH GL DWWLYLWĂƒ R VLVWHPD RSHUD]LRQDOH VYLOXSSDWL R GHWHQXWL GDOOuDIILOLDQWH GLHWUR corrispettivo, diretto o indiretto, senza che, tuttavia, risulti caratterizzato il vincolo di subordinazione tra affiliante e affiliatoÂľ Ăˆ richiesta la conclusione del negozio in forma scritta ed alla presenza di due testimoni a pena di nullitĂ e ciò DQFKH SHU O¡HYHQWXDOH presenza di un sub-franchising, ammesso secondo le stesse disposizioni di legge. Tale tipologia di contratto, se presenta elementi di estraneitĂ (i.e. fornitori o finanziatori stranieri), seppur conservi la propria validitĂ indipendentemente GDOO¡DGHPSLPHQWR dovrĂ essere registrato12 presso la Banca Centrale brasiliana (BACEN) perchĂŠ possano trovare giustificazione i pagamenti delle royalties effettuati al franchisor estero. In conclusione, se la scelta di operare in un determinato mercato non può esimersi da una attenta valutazione dei profili fiscali che incidono direttamente VXOOD UHGGLWLYLWj GHOO¡LQYHVWLPHQWR LQ PRGR GD SRWHU RSHUDUH OD PLJOLRU ponderazione tra tale tecnica espansiva della rete vendita ed altre ipotesi (quali a VROR WLWROR GL HVHPSLR O¡DSHUWXUD GL ILOLDOL HVWHUH, il controllo di societĂ locali, la sottoscrizione di contratti di distribuzione o agenzia, senza pretesa di esaustivitĂ ), si ricordano qui le principali voci di imposte cui sarĂ assoggettato il reddito derivante dal rapporto di franchising internazionale: (i) IRPEF (imposta federale

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Salvo il caso in cui la società si obblighi a creare 10 posti di lavoro nel corso dei due anni successivi all¡inizio dell¡attività dell¡impresa, per il quale sarà sufficiente la prova richiesta per le persone fisiche. 11 Quanto alla legge applicabile al contratto, nulla vi è nella legge 8.955/94 e perciò ben potrà essere individuata una legge straniera, di comune accordo dei contraenti. 12 Per il caso in cui sia coinvolta una tutela della proprietà intellettuale, la registrazione è richiesta ai VHQVL GHOO¡DUW GHOOD relativa legge, per la produzione di effetti giuridici nei confronti di terzi. /¡Instituto Nacional de Propriedade Intelectual esercita un vaglio sia formale che sostanziale VXOO¡RJJHWWR GHO FRQWUDWWR LO FRUULVSHWWLYR OD GXUDWD H OH royalties. - 151 -


VXL UHGGLWL FDOFRODWD FRQ O¡DOLTXRWD GHO VXOOH royalties; (ii) CIDE (contributo IHGHUDOH VXOO¡LQWHUYHQWR QHOO¡HFRQRPLD FDOFRODWR FRQ O¡DOLTXRWD GHO VXOOH royalties YHUVDWH DL UHVLGHQWL R DL GRPLFLOLDWL DOO¡HVWHUR ossia sulla stessa base LPSRQLELOH GHOO¡,53() (iii) ISS (imposta municipale sui servizi), calcolata con O¡DOLTXRWD GHO 6XVVLVWRQR DQFRUD LQWHQVH GLVFXVVLRQL VXOOD FRVWLWX]LRQDOLWj GHOOD QRUPD FKH GHWHUPLQD O¡LPSRVL]LRQH GL WDOH WULEXWR VXL FRQWUDWWL Gi franchising; (iv) PIS/PASEP di importazione (contributo per il programma di integrazione sociale e per la formazione del patrimonio pubblico LPSRUWD]LRQH FDOFRODWR FRQ O¡DOLTXRWD del 1,65%; (v) COFIN di importazione (contributo per il finanziamento della VLFXUH]]D VRFLDOH FDOFRODWR FRQ O¡DOLTXRWD GHO ,Q FRQFOXVLRQH VL SXz ULOHYDUH FKH O¡DWWXDOH FOLPD GL LQVWDELOLWj HFRQRPLFD SRQH LQ ULVDOWR OD YHUD IRU]D GHOO¡DIILOLD]LRQH FRPPHUFLDOH QHOOD ULSDUWL]LRQH GHO ULVFKLR G¡LPSUHVD H GL FRPH WDOH VLVWema stia dimostrando di saper interessare oltre ai gruppi industriali piÚ strutturati anche la media impresa, forza economica del Nostro Paese.

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Joint vHQWXUH XQD VWUDWHJLD GuDFFHVVR DO mercato russo Michele Pertile* §.1. Premesse 1HOO¡DPELWR GHL 3DHVL HPHUJHQWL LO PHUFDWR UXVVR q SHU O¡,WDOLD LO SULPR quanto a volumi di esportazioni, queste ultime concentrate nei settori della meccanica strumentale, automotive, moda e arredamento. Come molti Paesi GHOO¡DUHD HXUR DQFKH O¡,WDOLD KD XQ OHJDPH GL VWUHWWD LQWHUGLSHQGHQ]D FRQ LO 3DHVH VXO IURQWH HQHUJHWLFR JLDFFKp QHOO¡DQQR LO GHO JDV LPSRUWDWR GDOO¡,WDOLD q GL provenienza russa. Anche sotto il profilo della destinazione degli investimenti italiani nel Paese, si segnala come questi si concentrino prevalentemente proprio nel settore energetico. Questa intensa complementarietà nelle relazioni commerciali si auspica consenta, attraverso le vie diplomatiche, una rapida normalizzazione dei rapporti WUD L 3DHVL GHOO¡DVVH 8(-USA e la Federazione Russa, destabilizzati sul fronte internazionale dalla questione Ucraina. Ad ogni modo, giacchÊ nel momento in cui si scrive risulta impossibile predire FRQ HVDWWH]]D O¡HYROYHUVL GHOOR VFHQDUio politico-economico nelle relazioni tra i diversi attori protagonisti, si tratterà del tema joint venture in Russia partendo dal quadro normativo attualmente non interessato da mutamenti sostanziali. A tal riguardo, si cercherà dunque di valorizzare gli DVSHWWL RSHUDWLYL SHU O¡LPSUHQGLWRUH FKH YRJOLD intraprendere, cooperando con altri soggetti, un processo di internazionalizzazione nel Paese e cogliere le opportunità di crescita e sviluppo che questo offre. §.2. Contractual e corporate joint venture ,O WHUPLQH MRLQW YHQWXUH q XQ¡HVSUHVVLRQH FKH ULPDQGD D XQD FDWHJRULD DPSLD di operazioni di cooperazione orizzontale fra imprese, le quali attraverso un conferimento congiunto e ad intensità variabile di know-how, tecnologie, mezzi, strutture, e condivideQGR DO FRQWHPSR L ULVFKL GHOO¡RSHUD]LRQH SHUVHJXRQR LO raggiungimento di uno scopo comune che potrà rivestire natura industriale, commerciale o finanziaria.

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Dottore in Giurisprudenza - Studio De Poli, collaboratore del Centro Studi De Poli. - 153 -


Venendo ai profili giuridici, esse solitamente si distinguono in contractual joint venture o corporate joint venture a seconda della forma in seguito assunta GDOOD FRRSHUD]LRQH WUD L GLYHUVL SDUWQHU 6L ULFDGH QHOO¡DPELWR GHOOD SULPD TXDQGR OD cooperazione sia meramente contrattuale, mentre si ricorre nella seconda ove vi sia anche la costituzione di una nuova ed autonoma entità giuridica distinta dalle persone fisiche o giuridiche che la compongono. Ciò nondimeno, costituisce elemento che accomuna ogni tipo di joint YHQWXUH LO IDWWR FKH VLD XQ IHQRPHQR HVVHQ]LDOPHQWH FRQWUDWWXDOH TXDQG¡DQFKH infatti, la joint venture assuma i connotati del tipo societario, alla base del meccanismo regolativo degli interessi dei singoli co-venturers si colloca sempre e comunque un contratto. §.3. Simple Partnership e Investment Partnership Agreement &RQ O¡LQWURGX]Lone del nuovo codice civile, avvenuta con le leggi federali N. 15-FZ del 30 novembre 1994, N. 15-FZ del 26 gennaio 1996 e N. 147-FZ del QRYHPEUH YLHQH LQWURGRWWD QHOO¡RUGLQDPHQWR UXVVR XQD VWUXWWXUD organizzativa, la c.d joint activity o simple partnership, la cui disciplina è collocata negli articoli 1041-1054 del c.c.. /¡DUWLFROR F F LQ SDUWLFRODUH GHILQLVFH WDOH ILJXUD FRPH LO FRQWUDWWR sulla base del quale due o piÚ parti si obbligano a investire in una collaborazione, con il fine di fare profitti o di perseguire altri obiettivi, senza formare una persona JLXULGLFD PHQWUH SHU TXDQWR ULJXDUGD L FRQIHULPHQWL HG L SURGRWWL GHOO¡DWWLYLWj congiunta, il seguente articolo 1043 c.c. stabilisce che, salvo disposizioni contrattuali diverse, essi sono di proprietà comune degli stessi membri della simple partnership ,O PHGHVLPR DUWLFROR ULFRQRVFH SRL FKH O¡DPPLQLVWUD]LRQH GHO SDWULPRQLR H GHOO¡DWWLYLWj SXz HVVHUH FRQJLXQWD R GLVJLXQWD D VHFRQGD GHOOH concrete disposizioni contrattuali, mentre per quanto attiene al potere UDSSUHVHQWDWLYR q ULFKLHVWR FKH TXHVW¡XOWLPR YHQJD GL YROWD LQ YROWD FHUWLILFDWR GDOO¡HVLEL]LRQH DO WHU]R GL DSSRVLWD SURFXUD VFULWWD /D UHVSRQVDELOLWj GHL SDUWQHUV SHU OH REEOLJD]LRQL GD TXHVWL DVVXQWH QHOO¡LQWHUHVVH GHOOD Vimple partnership è OLPLWDWD DOOD TXRWD GHL FRQIHULPHQWL VROR RYH O¡DWWLYLWj VYROWD QRQ DEELD QDWXUD commerciale. Diversamente, quindi, qualora ricorra tale circostanza, ciascun partner risponderà illimitatamente con tutto il suo patrimonio, ma in proporzione al proprio conferimento. - 154 -


Venendo alle cause ipso iure di scioglimento della simple partnership, ai VHQVL GHOO¡DUWLFROR F F OD VWHVVD q VFLROWD QHOO¡LSRWHVL GL x dichiarazione di incapacità , di insolvenza, di morte o stato di liquidazione di una parte; x UHFHVVR YRORQWDULR GL XQR GHL SDUWQHU SXUFKp TXHVW¡XOWLPR OR DEELD HVHUFLWDWR dando regolare e inderogabile termine di preavviso di tre mesi; x scadenza naturale o risoluzione del contratto; x assegnazione della quota di un partner ad uno dei suoi creditori e su domanda di questi. Lo scioglimento del contratto per una delle cause in precedenza riportate, determina la restituzione dei conferimenti ai singoli partner, se non diversamente stabilito dal contratto. Dal momento dello scioglimento della simple partnership, i VXRL PHPEUL GLYHQJRQR UHVSRQVDELOL LQ VROLGR LQ FDVR G¡LQDGHPSLPHQWR GL REEOLJKL comuni assunti nei confronti dei terzi. La divisione della proprietà comune e dei diritti vantati dai partner in UDJLRQH GHO FRQWUDWWR DOO¡HVDPH GHYH HVVHre compiuta guardando alle comuni regole in materia di divisione della comproprietà richiamate espressamente dall¡articolo 252 c.c.. $ GHFRUUHUH GDOO¡ ° gennaio 2012, grazie alla legge n. 335-FZ adottata il 28 QRYHPEUH H GHQRPLQDWD ´Investment partnership law¾ O¡RUGLQDPHQWR UXVVR VL q GRWDWR GL XQD QXRYD ILJXUD FRQWUDWWXDOH O¡investment partnership agreement appunto, che si presta a venire impiegata quale strumento per regolare gli investimenti congiunti di due o piÚ soggetti senza la costituzione di autonoma entità giuridica e purchÊ la durata del rapporto non ecceda i quindici anni. %HQFKp OD MRLQW YHQWXUH DOO¡HVDPH DSSDUWHQJD TXLQGL DOOD FDWHJRULD GHOOH contractual joint venture, essa presenta alcuni elementi, fra cui la suddivisione in due categorie distinte dei diversi partner, rispettivamente in managing e ordinary, che la pongono quale figura ibrida, a cavallo con le corporate joint ventures in VHJXLWR HVDPLQDWH 6WDQWH LO FDUDWWHUH UHFHQWH GL WDOH ILJXUD H O¡DVVHQ]D GL FRQVROLGDWD casistica al riguardo, si procederà quivi a tracciarne soltanto i contorni essenziali. ,Q SULPR OXRJR GDOO¡DPELWR GL DSSOLFD]LRQH RJJHWWLYR GHOOD ILJXUD VRQR HVFOXVH IUD OH DOWUH O¡DFTXLVL]LRQH GL D]LRQL H SDUWHFLSD]LRQL GL VRFLHWj TXRWDWH R FKH abbiano oggetto bonds da questa emesse. In secondo luogo, e riprendendo la distinzione tra managing partners ed ordinary partners a cui si accennava pocanzi, diverse sono le facoltà ed i poteri attribuiti ai primi rispetto ai secondi. Ai managing - 155 -


partners spetta, infatti, la direzione degli affari comuni e soltanto ad essi è consentito partecipare DOO¡investment partnership agreement non solo mediante il conferimento del capitale necessario, bensÏ anche attraverso elementi immateriali, quali abilità , conoscenze o reputazione sul mercato da questi in precedenza vantate. Inoltre, occorre evidenziare cRPH VROWDQWR VX GL HVVL LQFRPEH O¡LOOLPLWDWD UHVSRQVDELOLWj SHU OH REEOLJD]LRQL DVVXQWH QHOO¡LQWHUHVVH GHOOD partnership H O¡HVHUFL]LR GHO GLULWWR GL UHFHVVR è limitato dal raggiungimento del consenso unanime dei partner. Quanto ai requisiti di forma del contratto di investment partnership agreement, la legge prescrive che O¡DFFRUGR YHQJD DXWHQWLFDWR GD QRWDLR Concludendo questa disamina sui diversi tipi di contractual joint venture HVSHULELOL LQ 5XVVLD SUHPH LQ TXHVWD VHGH SRUUH DOO¡HYLGHQ]D GHO OHWWRUH come la scelta di tale forma potrebbe in piÚ di un caso non essere la soluzione ideale per una serie ampia di fattori brevemente qui riepilogati1. In primo luogo, ad una joint venture meramente contrattuale potrebbe non essere concesso operare in certi settori o usufruire di taluni incentivi o benefici fiscali, stante il fatto che talune regole vigenti restringono o consentono tali opportunità ai soli soggetti aventi una forma societaria riconosciuta dal diritto russo2. ,Q VHFRQGR OXRJR OH RSHUD]LRQL G¡Lmport/export mediante joint venture contrattuali scontano non poche difficoltà operative nel Paese, scontrandosi con ostacoli non limitati al solo profilo doganale, ma anche di natura fiscale in senso ampio, tenuto conto di una certa prassi delle autorità UXVVH QHOO¡DWWULEXLUH DOO¡DWWLYLWj svolta dal venturer straniero, il carattere di stabile organizzazione, col risultato per questi di dover affrontare il rischio di una doppia tassazione dei profitti. § .4. La joint venture corporate in Russia: strumenti, modelli e disciplina La realizzazione di un progetto di aggregazione può avvenire anche mediante la costituzione di un veicolo societario. Si ricade in tale ipotesi allorquando venga costituita appositamente una new company dai co-venturers, Solitamente le contractual joint venture sono impiegate per collaborazioni destinate a non durare nel tempo e che si limitano per lo piÚ al compimento di una singola e specifica operazione. 2 Si vedano ad esempio la legge n. 99-FZ del 4 maggio 2011 che circoscrive i settori e le attività il cui esercizio è subordinato al preventivo rilascio di una licenza; i limiti soggettivi previsti GDOO¡DUWLFROR GHO FRGLFH GRJDQDOH GHOO¡XQLRQH GRJDQDOH WUD 5XVVLD %LHORUXVVLD .D]DNKVWDQ H Kyrgyzstan; o ancora la legge n. 166-FZ del 20 dicembre 2004 in tema di sfruttamento delle risorse ittiche che riserva tale attività ai soli soggetti di diritto russo. 1

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oppure si ricorra ad operazioni M&A su entità già esistenti ed operative. Ad ogni PRGR HQWUDPEH OH PRGDOLWj ULFDGRQR QHOO¡DPELWR GHOOH corporate joint venture Ulteriore profili distintivi si basano su una serie di altri fattori, fra i quali, ad esempio, il fatto che la concreta operatività sul territorio russo avvenga per via diretta (o c.d one-tier structure), o passi attraverso la preventiva creazione di una struttura offshore (c.d two-tier structure). Per quanto riguarda la modalità ad operatività diretta, o c.d one-tier structure, benchÊ sia poco utilizzata, questa seconda forma è impiegata nelle circoscritte ipotesi in cui il partner russo assume le vesti di blue chip company, ente governativo, o controllato da una autorità municipale federale, o ancora laddove sussistano delle particolari ragioni di carattere legale o commerciale, fra cui una certa riluttanza in genere da parte degli operatori russi al modello two-tier in seguito illustrato. /DGGRYH VL VFHOJD WDOH ´YLD UXVVD¾ SHU LQVWDXUDUH H UHJRODUH OD FROODERUD]LRQH IUD OH SDUWL OD FRQGX]LRQH GHOOD MRLQW YHQWXUH VDUj VROWDQWR LQ SDUWH UHJRODWD GDOO¡DWWR costitutivo della società formatasi, dal momento che alcuni diritti non possono essere disciplinati dai documenti costitutivi della società . I rapporti tra i co-ventures potranno dunque essere regolati da patti parasociali, i quali, sulla base della legge n. 312-FZ del 30 dicembre 2008, a partire dal 1° luglio trovano un espresso riconoscimento nel diritto russo. In particolare, secondo tale legge è ammesso che i soci possano: x obbligarsi ad esercitare in un determinato modo il proprio voto in seno DOO¡DVVHPEOHD JHQHUDOH GHL VRFL x sindacare il voto con altri soci; x stipulare opzioni di acquisto/vendita della propria quota, o parte di essa ad un prezzo prestabilito dal patto e/o verificarsi di determinati eventi; x obbligarsi a non alienare la propria quota, o parte di essa sino al verificarsi di determinati eventi; x FRPSLHUH LQ PRGR FRQFRUGDWR DOWUL DWWL UHODWLYL DOO¡DPPLQLVWUD]LRQH costituzione, attività , riorganizzazione o liquidazione della società . Nella prassi, tuttavia, la struttura c.d two-tier FRVWLWXLVFH O¡LSRWHVL GL JUDQ lunga piÚ frequente ed utilizzata dagli operatori ed investitori stranieri, anche al fine di evitare il coinvolgimento dei propri assets QHOO¡RSHUD]LRQH (VVD SUHYHGH OD FRVWLWX]LRQH GL XQD KROGLQJ HVWHUD SDUWHFLSDWD GDOO¡LQYHVWLWRUH HVWHUR H GDOO¡LQYHVWLWRUH UXVVR GLUHWWDPHQWH R LQGLUHWWDPHQWH DWWUDYHUVR XQ¡XOWHULRUH VRFLHWj - 157 -


di diritto non russo). Il passaggio successivo vede la creazione da parte della medesima holding company, di una subsidiary operativa in Russia che persegue lo scopo di business. Preme in questa sede sottolineare come tale modello da un lato presenti O¡LQGXEELR YDQWDJJLR GL VWUXWWXUDUH O¡LQWHUD RSHUD]LRQH VXOOD EDVH GL XQD OHJJH QRQ VROR SL IDPLOLDUH DOO¡RSHUDWRUH HXURSHR PD FRQVHQWD SDULPHQWL D TXHVW¡XOWLPR GL disporre di un ventaglio di istituti giuridici piÚ adatti e raffinati quanto alla gestione di problemi di corporate governance. Ben si comprende, dunque, come O¡LQWHUR UDSSRUWR QH JXDGDJQL LQ WHUPLQL GL FHUWH]]D H SUHYHGLELOLWj GHL ULVFKL allontanando lo spettro di situazioni di stallo societario tali da pregiudicare lo stesso raggiungimento dello scopo di business inizialmente previsto dai diversi partner. La struttura two-tier permette, altresÏ, una piÚ agevole dissoluzione di eventuali pretese e/o contrasti tra i diversi partner, attraverso la predisposizione di clausole di deadlock3, R DQFRUD SRWHQGR HVHUFLWDUVL RYH SUHYLVWD O¡RS]LRQH put/call4. Infine, tra le ragioni che inducono gli operatori a preferire il modello two-tier DSSDUH DOO¡XRSR HYLGHQ]LDUH FRPH WDOH VFKHPD JDUDQWLVFD XQD PLJOLRUH pianificazione ed ottimizzazione anche sotto il profilo fiscale.

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Una situazione di disaccordo fra i diversi partner può portare alla totale paralisi operativa della joint venture. Con il nome di deadlock clauses si racchiude una serie di disposizioni contenute nei patti parasociali, atte a risolvere tali situazioni di stallo. Si citano, ad esempio, le clausole che affidano al presidente del consiglio di amministrazione un voto aggiuntivo nel consiglio di amministrazione (c.d casting vote), o che demandano la risoluzione del conflitto ad altro organo VRFLDOH FRPH O¡DVVHPEOHD JHQHUDOH GHJOL D]LRQLVWL 6L FRQRVFRQR DQFRUD O¡LQWURGX]LRQH GHO meccanismo di c.d russian roulette SHU FXL XQ D]LRQLVWD R HQWUDPEL ULFKLHGRQR DOO¡DOWUR GL IRUPDUH una valutazione economica discrezionale sulla totalità del capitale sociale della società e FRQWHVWXDOPHQWH IRUPXODUH XQD SURSRVWD GL YHQGLWD R GL DFTXLVWR GL D]LRQL GHOO¡DOWUR D]LRQLVWD DOOH FRQGL]LRQL FRPXQLFDWH FKH SRWUj XJXDOPHQWH GHFLGHUH VH DFFHWWDUH O¡RIIHUWD R ULODQFLDUH XQD SURSULD FRQWURSURSRVWD HG LQILQH GHOOD FODXVROD ´texas/mexican shoot out¾ QHOOD TXDOH HQWUDPEH OH SDUWL FRLQYROWH DIILGDQR DG XQD WHU]D SHUVRQD FKLDPDWD ´auctioneer¾ LO FRPSLWR GL ULFHYHUH OH ORUR RIIHUWH SHU O¡DFTXLVWR GHOOH D]LRQL LO PDJJLRU RIIHUHQWH DFTXLVWHUj OH D]LRQL 4 Indicativamente la durata media di una joint venture non supera i sei o sette anni, sicchÊ si evince come sia fondamentale dotare il contratto di una serie di clausole che consentano dei meccanismi di uscita capaci di contenere gli effetti collaterali. Ad esempio, sulla base della clausola c.d di call option, è riservato ad uno degli azionisti la facoltà di acquistare le azioni della società detenute GDOO¡DOWUR VRFLR FRVu GD UHVWDUH azionista unico della società . Ricorrendo la clausola c.d di put option, LQYHFH VL FRQVHQWH DOO¡DOWUR socio di porre fine alla joint venture in seguito al mancato risolvimento di un disaccordo. - 158 -


1HOO¡DPELWR GHOOH HQWLWj JLXULGLFKH FRPPHUFLDOL FKH PHJOLR VL FRQIDQQR DOOH HVLJHQ]H GHJOL RSHUDWRUL LQWHUHVVDWL DO WHPD WUDWWDWR LQ TXHVWD VHGH O¡RUGLQDPHQWR russo contempla tre forme di società di capitali5. In primo luogo si ha dunque la società per azioni, che può essere di tipo DSHUWR ´2$2¾ Otkrytoe Aktsionernoe Obschestvo), in cui i soci possono liberamente trasferire le azioni a terzi senza il consenso degli altri soci ed effettuare sollHFLWD]LRQL DO SXEEOLFR ULVSDUPLR RSSXUH FKLXVD ´=$2¾ (Zakrytoe Aktsionernoe Obschestvo), laddove le azioni della società sono possedute dai soci fondatori o da un numero individuato di soci che non può eccedere il numero di cinquanta, e risultando preclusD SHU TXHVW¡XOWLPR WLSR OD SRVVLELOLWj GL VROOHFLWDUH LO pubblico risparmio. In secondo luogo, si ha la società a responsabilità limitata, con una disciplina non particolarmente divergente dalle comuni regole in tema di limited liability company, e la società a responsabilità limitata addizionale la quale differisce dalla prima poichÊ qui i soci sono responsabili sussidiariamente per le obbligazioni della società con il proprio patrimonio nella misura, proporzionale ai loro conferimenti, stabilita dallo statuto sociale. Tali forme societarie, laddove si proceda alla costituzione di una nuova entità giuridica, sono assoggettate alla medesima procedura di registrazione (c.d sistema one window), curata dal servizio tributario federale russo e dagli altri enti governativi di volta in volta competenti. Fra questi ultimi, in ragione del tema trattato in questa sede, spicca per LPSRUWDQ]D LO ´Russian Federal Antimonopoly Service¾ ,Q SDUWLFRODUH D prescindere dalla forma in concreto assunta dalla joint venture, il funzionamento VWHVVR GHOO¡RSHUD]LRQH q WDOYROWD FRQGL]LRQDWR GDO SUHYHQWLYR ULODVFLR GL autorizzazione da parte di tale ente, il quale è tenuto a rilasciarla ricorrendone gli DGHJXDWL SUHVXSSRVWL VXFFHVVLYDPHQWH DOO¡LQYLR GL GRPDQGD FRUUHGDWD GL DGHJXDto business plan SUHVHQWDWD GDOO¡LQYHVWLWRUH VWUDQLHUR FRQWHVWXDOPHQWH DOO¡DYYLR 5

A partire dal 1° luglio 2012, con legge n. 380-FZ del 3 dicembre 2011, è stata introdotta anche XQD QXRYD ILJXUD JLXULGLFD GHQRPLQDWD ´Economic partnership¾ H Sensata perlopiÚ per investimenti in progetti innovativi ad alto rischio e contenuto tecnologico. In ordine di rendere tale strumento alquanto flessibile e snello, la figura si presenta semplificata a partire dagli adempimenti formali. In sostituzione di pURFHGXUH GL UHJLVWUD]LRQH TXL LQIDWWL q VXIILFLHQWH O¡DXWHQWLFD QRWDULOH GHO ´management agreement¾ LO TXDOH SHUDOWUR q O¡XQLFD IRQWH FKH GLVFLSOLQD L GLULWWL H L GRYHUL GHL diversi partners. Distribuzione degli utili, recesso, diritti di voto, ammissione di nuovi soci sono solo parte delle questioni che possono perciò essere regolate esclusivamente sulla base della volontà GL TXHVWL XOWLPL 3HU GDU OXRJR DOO¡HVHFX]LRQH GL XQ¡economic partnership non è previsto alcun requisito di minimo capitale sociale da rispettare. - 159 -


GHOO¡LQYHVWLPHQWR. ,Q GLIHWWR GL DXWRUL]]D]LRQH VXOOD EDVH GHOO¡DUW GHOOD OHJJH n. 57 FZ del 29 aprile 2008, le transazioni effettuate e le decisioni prese da organi decisionali o dagli azionisti saranno travolti dalla sanzione della nullità . ,O TXDGUR QRUPDWLYR D WXWHOD GHOO¡LQYHVWLWRUH VWUDQLHUR DSSDUH IRQGDWR VXO principio di libertà di organizzazione economica e di non discriminazione (legge federale N. 160-FZ del 25 giugno 1999). Ciò nondimeno, vi sono ancora settori ULWHQXWL VWUDWHJLFL H LO FXL DFFHVVR ULVXOWD OLPLWDWR DOO¡LQYHVWLWRUH HVWHUR $ TXHVW¡XOWLPR ULVXOWD LQ SDUWLFRODUH SUHFOXVR GHWHQHUH LO FRQWUROOR VX GL XQ¡HQWLWj considerata strategica. La succitata legge definisce i casi in cui un investitore straniero esercita un potere di controllo. In particolare, si rammentano le IDWWLVSHFLH LQ FXL O¡LQYHVWLWRUH VWUDQLHUR SRVVLede piÚ del cinquanta per cento delle D]LRQL FRQ GLULWWR GL YRWR GHOO¡HQWH VWUDWHJLFR R KD LO GLULWWR GL QRPLQDUQH XQ ufficiale esecutivo unico o piÚ del cinquanta per cento di un organismo di gestione o altri organismi del management, fra i quali i membri del consiglio dei direttori. Si ha controllo, infine, laddove espresse previsioni contrattuali autorizzino O¡LQYHVWLWRUH VWUDQLHUR D JHVWLUH R GHWHUPLQDUH OH GHFLVLRQL SUHVH GDOO¡HQWLWj VWUDWHJLFD 6XOOD EDVH GHOO¡DUWLFROR GHOOD ´Strategic Investment law¾ VL FRQVLGHUDQR LQYHFH ´DWWLYLWj VWUDWHJLFD¾ O¡HVHUFL]LR DQFKH QRQ SULQFLSDOH GL TXDUDQWDGXH WLSL GL attività suddivisibili in quattro macro categorie e che interessano: x risorse naturali, ossia attività capaci di influenzare processi geofisici, quali HVSORUD]LRQH JHRORJLFD H O¡HVWUD]LRQH GL ULVRUVH QDWXUDOL x difesa, ossia attività connesse con armi ed equipaggiamenti militari , materiali radioattivi , lo spazio, l'aviazione e la crittografia; x media e comunicazioni, compresi trasmissioni radiofoniche e televisive, o alcune attività di stampa ed editoriali; x monopoli, ivi compresi diversi monopoli naturali. §.5. Legge applicabile e risoluzione delle controversie Il tema della legge applicabile alle joint venture con partner russi si presta ad essere meglio affrontato guardando alla distinzione suesposta tra contractual joint venture e corporate joint venture. Nella prima ipotesi, infatti, la regola della lex voluntatis trova pacifica applicazione non solo ricorrendo alle regole conflittuali ed ai principi generali di diritto internazionale privato russo, ma DQFKH DWWUDYHUVR O¡DUWLFROR GHO FRGLFH FLYLOH UXVVR FKH FRQVHQWH DOOH SDUWL GL - 160 -


scegliere la legge applicabile alla joint venture sia al momento della conclusione del contratto, sia successivamente. La scelta della legge applicabile può essere HVSOLFLWD R LPSOLFLWD SXUFKp LQ TXHVW¡XOWLPR FDVR HVVD VLD GHWHUPLQDELOH GDL WHUPLQL GHOO¡DFFRUGR R JXDUGDQGR DOOH FLUFRVWDQ]H GHO FDVR FRQFUHWR ,Q DVVHQ]D GL valida electio legis, VRFFRUUH LQYHFH O¡articolo 1211 c.c. che, sulla base del principio di prossimitĂ , rimanda alla legge del luogo di residenza o della sede GHOOD SDUWH R GHO 3DHVH LQ FXL q VYROWD O¡DWWLYLWj VLJQLILFDWLYD H SUHYDOHQWH GHOOD joint venture. Quando tuttavia la joint venture ha per oggetto terreni, giacimenti o beni immobili in generale, le regole conflittualiste cedono il passo in ogni caso alle disposizioni di diritto russo riguardo tale materia, in quanto disciplina di applicazione necessaria. Quanto alla legge applicabile alle corporate joint venture, occorre QHFHVVDULDPHQWH GLVWLQJXHUH L SURILOL UHJRODWL GDOO¡DWWR FRVWLWXWLYR GHOOD VRFLHWj GLVFLSOLQDWL HVFOXVLYDPHQWH GDO GLULWWR UXVVR FRPH GLVSRVWR GDOO¡DUW F F GD TXHOOL LQYHFH FKH SRWUHEEHUR WURYDUH VSD]LR DOO¡LQWHrno di patti parasociali (shareholders agreement). Ăˆ questione tuttora dibattuta, infatti, se tali accordi possano essere governati da una legge straniera. A tal riguardo, si segnala come a fronte di una dottrina piĂš possibilista, sul punto la giurisprudenza russa è intervenuta negando che ai patti parasociali possano applicarsi fonti normative GLYHUVH GDO GLULWWR UXVVR ,QROWUH VHFRQGR O¡DUWLFROR F F VSHWWD DOOD OHJJH GHO luogo di costituzione del soggetto giuridico regolare: x O¡HIIHWWLYR VWDWR IRUma e contenuto della persona giuridica; x i requisiti riguardanti il nome; x le questioni relative alla formazione, riorganizzazione e liquidazione di una persona giuridica; x OD SURFHGXUD SHU O¡acquisizione dei diritti civili e assunzione dei doveri civili da parte di un soggetto giuridico; x le relazioni interne, in particolare, i rapporti tra il soggetto giuridico e i suoi fondatori; x la capacitĂ di una persona giuridica di essere responsabile per le obbligazioni da essa assunte. Infine, occorre dare conto del fatto che in deroga al principio della lex loci contractus O¡DUWLFROR GHO F F UXVVR DIIHUPD FKH OD IRUPD GL XQD ´foreign economic transationÂľ LQ FXL DOPHQR XQD GHOOH SDUWL q XQ LQGLYLGXR R SHUVRQD giuridica russa, sarĂ regolata dalle legge russa a prescindere dal luogo in cui la - 161 -


WUDQVD]LRQH VL q HIIHWWLYDPHQWH WHQXWD ,O ULPDQGR q GXQTXH DOO¡DUWLFROR 3° comma c.c. che richiede la forma scritta a pena di nullitĂ della transazione. Le parti di una joint venture, sia essa contractual o corporate, possono dirimere eventuali controversie ricorrendo non solo alla giurisdizione ordinaria, ma anche agli strumenti alternativi alla risoluzione delle controversie, tra i quali O¡DUELWUDWR6. Quanto ai profili relativi al riconoscimento delle sentenze emesse dalle autoritĂ giudiziarie di paesi terzi, si segnala come a tal riguardo esista tra Italia e la Federazione Russa una convenzione ad hoc VXOO¡DVVLVWHQ]D JLXGL]LDULD LQ PDWHULD civile firmDWD D 5RPD LO JHQQDLR LQ YLJRUH GDOO¡ DJRVWR Tuttavia, il quadro lineare appena tracciato si scontra, in realtĂ , con le peculiaritĂ che ogni paese detiene e che devono assolutamente essere tenute in considerazione. A tal proposito, si citano a titolo di esempio la legge n. 102 FZ GHO OXJOLR FKH DOO¡DUWLFROR GLVSRQH FKH XQD FRQWURYHUVLD QRQ SRVVD essere deferita ad arbitrato se è presente una clausola di mediazione nel contratto, la legge n. 95-FZ del 24 luglio 2002 (come da ultiPR PRGLILFDWD O¡ GLFHPEUH QRWD DQFKH FRPH ´&RGLFH GL 3URFHGXUD $UELWUDOHÂľ LO FXL DUWLFROR 248 stabilisce che non sono arbitrabili le controversie in materia di beni di proprietĂ dello Stato (comprese le controversie relative alle privatizzazione o espropri), immobili collocati sul territorio russo, registrazione e/o licenze di diritti di proprietĂ intellettuale, validitĂ delle registrazioni apposte nei registri statali (quali ad esempio i registri fondiari), ma soprattutto le questioni riguardanti la costituzione, liquidazione o la registrazione delle persone giuridiche o di singoli imprenditori in Russia e le decisioni delle autoritĂ competenti che li riguardano che sono di competenza esclusiva delle Corti russe 7. Quanto alle controversie nascenti da una corporate joint venture, il ULIHULPHQWR QRUPDWLYR q GDWR GDOO¡DUWLFROR GHO VXFFLWDWR FRGLFH GL SURFHGXUD DUELWUDOH LO FXL FRPELQDWR GLVSRVWR FRQ O¡DUWLFROR ƒ FRPPD DVVRJJHWWD RJQL questione di diritto sociHWDULR DOOD JLXULVGL]LRQH HVFOXVLYD GHOOH ´DUELWUD]K FRXUWVw del luogo di registrazione della corporate joint venture. Ăˆ ragionevole pertanto 6

La Federazione Russa ha infatti sottoscritto la Convenzione di New York del 1968 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. 7 Per corti russe si intendono sia quelle appartenenti alla giurisdizione ordinaria sia quelle arbitrali; tale articolo è stato di recente sottoposto al giudizio della Corte Costituzionale russa la quale ha chiarito con sentenza del 26 maggio 2011, la portata esatta della disposizione (caso n. 10-II, ´Commercial Bank of Economic Development Bank Kazan v. BulgarRegionSnab¾ - 162 -


ritenere che XQ¡HYHQWXDOH VHQWHQ]D VXOOH FLWDWH TXHVWLRQL RYH RWWHQXWD GD XQD Corte di uno stato estero non sarà riconosciuta in Russia. Ad ogni modo, TXHVW¡XOWLPD SRWUj WURYDUH XJXDOPHQWH HVHFX]LRQH LQ DOWUL SDHVL SXUFKp OD corporate joint venture o il partner russo abbia beni aggredibili in un Paese terzo che riconosce quel titolo.

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Testimonianze



Alcune riflessioni sui Brics e sul ruolo di una Confindustria territoriale Stefano Acerbi Il termine Brics è l·indovinato ed anche fortunato acronimo attraverso il quale si è potuto riassumere, in una breve sigla, la rivoluzione autentica che le economie ed i commerci internazionali hanno intrapreso nell·era della globalizzazione. Cinque grandi economie che in pochi anni hanno saputo raggiungere quasi il 30% del PIL mondiale e che comunque rappresentano oltre il 40% della popolazione del globo. Una rivoluzione che sta naturalmente cambiando la pelle del sistema industriale italiano e di quello veneto, in modo sicuramente non del tutto indolore. Una trasformazione che ha avuto il suo apice a partire dal nuovo millennio, con una costante accelerazione dei fenomeni economici. Basterebbe soltanto guardare ad alcuni numeri che meglio di altro fotografano la crisi delle economie industriali tradizionali, a fronte dell·impetuoso sviluppo dei nuovi orizzonti geografici. Tra il 2002 ed il 2007 l·Europa è mediamente cresciuta del 2,5%. L·economia americana del 2,6%. Crescite che nel periodo 2008-2012 hanno avuto pesanti battute d·arresto, con il PIL USA fermo ad una crescita dello 0,6% e con il PIL europeo addirittura fermo a crescita 0. Di contro la Cina è cresciuta mediamente del 10%, soltanto per citare il soggetto più dinamico delle economie Brics. Bene hanno tuttavia fatto anche i mercati dell·America Latina, con un +4,1% nel periodo 2002-2007 ed un +3,3%, a partire dal 2008, un quadriennio comunque fortemente condizionato dalla crisi dei mutui sub-primes. Un·America Latina dove circa il 60% del PIL viene prodotto dal Brasile. Ancora meglio poi l·Africa Sub Sahariana, probabilmente oggi il mercato dove più si appuntano le attenzioni del nostro manifatturiero che esporta e dove il Sud Africa gioca un ruolo di fondamentale importanza, candidandosi al ruolo di hub commerciale attraverso il quale guardare a quei paesi africani dove la ricchezza energetica produce opportunità che non si sono ancora totalmente tradotte in stabilità e tranquillità politica, ingredienti, questi, che non possono naturalmente mancare in una ricetta di buona internazionalizzazione.

Responsabile del Servizio Commercio Estero di Confindustria Vicenza. - 167 -


Un cambio epocale, tuttora in svolgimento, che fortunatamente non ha colto del tutto impreparato il sistema industriale veneto ed in particolare vicentino. Questo in particolare grazie a due situazioni di partenza, che si sono andate consolidando durante il corso dei processi di industrializzazione che hanno contrassegnato le province venete fino agli anni ottanta. In primo luogo la diversificazione produttiva del nostro manifatturiero; anche se storicamente nato attorno alle produzioni tessili e laniere, il grande spirito di iniziativa che anima i nostri imprenditori ha saputo sviluppare un sistema estremamente diversificato, attraverso la fortunata e per certi aspetti casuale esperienza dei distretti industriali, che, almeno in parte, ha potuto assorbire i contraccolpi della globalizzazione e la concorrenza sempre più agguerrita delle manifatture low cost, attraverso la forza crescente del settore meccatronico e la capacità di elevare gli standard qualitativi anche nei settori più tradizionali, guardando alle economie emergenti anche come motivo di opportunità e non solo di preoccupazione. In secondo luogo la storica vocazione esportativa delle nostre imprese, una vocazione che tutt·oggi fa di Vicenza la provincia che maggiormente esporta in Italia, in base al rapporto tra valori esportati ed abitanti. Una vocazione esportativa per altro tradizionalmente concentrata sui mercati di più antica tradizione industriale, se consideriamo che per un lungo periodo di tempo l·export vicentino vedeva Germania, Francia ed USA spartirsi circa il 60% del proprio export, mentre un ulteriore 20-25% era destinato ad altri contesti europei, quali il Regno Unito, la Spagna, la Svizzera e così via. Un export dunque residuale quello a destinazione extra-europea, ma anche quello riferito ai c.d. mercati della nuova Europa, Russia e Turchia in primis. Residuale, ma pur sempre espressione di un·elevata propensione ad operare nei mercati internazionali ed alla comprensione delle loro dinamiche di sviluppo, anche se non sempre accompagnata dalla disponibilità dei mezzi più adeguati ad interpretarle con efficacia, soprattutto per parte delle imprese più piccole. Con risultati che non si sono per altro fatti attendere, anche in misura tangibile, se è vero che in un periodo di tempo relativamente breve la Russia e la Cina sono comunque entrate a far parte dei primi dieci mercati di sbocco del nostro commercio estero mentre la Turchia ² giusto per parlare di un paese che non fa parte dei Brics ma spesso vi viene equiparato ² naviga appena ai margini della top ten.

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In termini di valori esportati restano ancora indietro i risultati che i vicentini hanno ottenuto in Brasile, in India e Sud Africa, mercati dove risulta più complesso mietere successi senza una strategie di radicamento industriale e commerciale su questi territori. Un considerazione che per quanto riguarda il Brasile e l·India si spiega prevalentemente con il problema delle forti barriere doganali di ingresso al mercato. Per il Sud Africa, dove la barriera daziaria è stemperata dall·accordo di libero scambio in vigore con la UE, il nostro export contabilizza valori percentuali non sostanziali, per motivi diversi; un mercato al momento meno attivo e sviluppato, rispetto a quello rappresentato dagli altri Brics e conseguentemente anche un minor peso relativo di quel paese, rispetto alle dimensioni e alle potenzialità degli altri mercati a confronto. Comunque le si voglia leggere, le prestazioni del nostro commercio estero rivelano un dinamismo di fondo ed una capacità di adattare le strategie imprenditoriali ai mutamenti imposti dalla globalizzazione. Vi è alla base di questo un atteggiamento positivo e coraggioso che emerse con forza in un sondaggio condotto nell·autunno del 2003, in collaborazione con la Fondazione NordEst, su un campione significativo di 500 imprese aderenti a Confindustria Vicenza. Ne scaturirono alcuni dati significativi, con un·impresa su tre che già in quella epoca dichiarava di intrattenere relazioni d·affari con la Cina, fortemente caratterizzate sul versante dell·export ma anche su quello dell·import, dove il 14% degli intervistati segnalava rapporti proficui con fornitori cinesi. Più limitato, ma comunque significativo il numero delle iniziative di internazionalizzazione strutturata, quali joint venture, partecipazione a società di diritto cinese preesistenti e un 5% di aziende già detentrici di strutture produttive o di basi commerciali interamente controllate dall·Italia. Sintomi dunque di una volontà positiva di reagire alle sfide della globalizzazione, in un contesto, ² quello dei primi anni del duemila ² dove il dibattito politico sui paesi emergenti e la Cina in primis, era dominato dalla preoccupazione e dalla richiesta diffusa di vincoli protezionistici, a tutela delle produzioni italiane ed europee. Merita citazione questo sondaggio demoscopico anche perché sintomatico di una novità sostanziale con cui Confindustria Vicenza e le principali istituzioni rappresentative del mondo dell·impresa hanno cercato di reagire agli eventi indotti nel commercio internazionale dalla globalizzazione, nel tentativo di proporre alle proprie imprese anche un approccio sempre più pro-attivo e dinamico. - 169 -


In termini assolutamente semplificatori è proprio nell¡abbrivio del nuovo secolo che si può tentare di collocare una sorta di passaggio epocale tra la vecchia e la nuova modalitĂ di concepire l¡assistenza alle imprese associate sui mercati esteri, un ideale passaggio dal commercio estero, inteso come servizi tecnici dedicati prevalentemente al supporto degli esportatori, all¡internazionalizzazione, con progetti e strumenti maggiormente finalizzati ad accompagnare le strategie di maggior e miglior presidio dei mercati internazionali, attraverso gli investimenti diretti e le collaborazioni con partner esteri. In realtĂ i processi di internazionalizzazione di Vicenza e del Veneto si sono andati sviluppando anche nell¡ultima parte del secolo scorso, in particolare negli anni novanta, favoriti da alcuni eventi storici, primo fra tutti la caduta del Muro di Berlino e l¡apertura dell¡Est Europa. Si è trattata di una fase per altro fortemente caratterizzata da una delocalizzazione di fattori produttivi, concentrata nei settori piĂš tradizionali e labour intensive, alla ricerca di nuove ragioni di competitivitĂ industriale. Ă‹ IRUVH FRQ O¡LQL]LR GHO QXRYR VHFROR FKH VL DIIHUPD LQYHFH OD convinzione su come una oculata strategia di internazionalizzazione debba diventare lo strumento necessario per aggredire con efficacia i nuovi mercati FKH FUHVFRQR TXHOOL SL ORQWDQL GDO TXDGUDQWH HXURSHR H GRYH O¡RIIHUWD LWDOLDQD non è in grado di competere efficacemente, vuoi sotto il versante del prezzo e vuoi sotto il profilo del servizio. D¡altra parte la spinta all¡internazionalizzazione cresce anche per effetto delle sfide proposte dalla globalizzazione e dai nuovi scenari che si creano, ad esempio, con l¡ingresso della Cina nel WTO ed il superamento degli scudi protettivi previsti nei vecchi scenari commerciali (e.g. il c.d. Accordo Multifibre). Una spinta all¡internazionalizzazione in altri termini esercitata dall¡impossibilitĂ oramai di vivere di rendite di posizione sul mercato nazionale e su quelli europei. Ăˆ in questo contesto che vengono per l¡appunto ripensati alcuni dei modelli di assistenza alle imprese. Nel 2002 nasce ad esempio a Vicenza il progetto Samorin, in Slovacchia, FRQ O¡LGHD GL DFFRPSDJQDUH DQFKH OH SLFFROH LPSUHVH GL XQ¡DUHD QRQ particolarmente interessata alle delocalizzazione degli anni novanta ² quella della sub fornitura metalmeccanica ² in un processo di internazionalizzazione produttiva guidata ed assistita dalla Confindustria. ,Q DOWUL WHUPLQL O¡LGHD GL ULFUHDUH DOO¡HVWHUR LO FRQWHVWR LGHDOH DOOD FUHVFLWD delle nostre PMI, quella del dLVWUHWWR LQGXVWULDOH FRQ O¡RELHWWLYR XOWHULRUH GL - 170 -


VJUDYDUH O¡LPSUHQGLWRUH GDOO¡REEOLJR GL DIIURQWDUH H ULVROYHUH SUREOHPL amministrativi e burocratici, a lui meno congeniali, per facilitarlo invece nel concentrare le proprie risorse e pensieri sul business da intraprendere. Un modello operativo, quello di Samorin, che si pensava e si sperava potesse creare degli stimoli alla emulazione, contagiando in modo virtuoso anche la progettualità dell¡intero Sistema Paese, non potendosi immaginare che una singola Associazione lo potesse replicare all¡infinito e laddove sarebbe stato forse piÚ utile ancora, ad esempio nel contesto dei Paesi Brics. Qualche segnale in tal senso ci fu, se pensiamo ad esempio dal progetto Uberlandia, dedicato al Brasile dalla Federlegno Triveneta e da alcuni tentativi dell¡allora Ministero del Commercio Estero di promuovere l¡internazionalizzazione delle nostre imprese in Russia, al seguito dei progetti industriali realizzati ad esempio dal gruppo Merloni, con l¡obiettivo di ricreare l¡intera filiera produttiva dell¡elettrodomestico. Si sarebbe potuto fare di piÚ? Probabilmente sÏ, ma la volontà di proporre dei modelli di internazionalizzazione strategica non è mancata, rappresentando anzi uno dei rari casi dove il nostro Sistema Paese ha tentato di uscire dalle logiche della improvvisazione per intraprendere quelle della pianificazione. Ricordo ad esempio il progetto Manaus, l¡idea di pilotare nella zona franca amazzonica la nascita di un polo industriale italiano, nel settore motociclistico piuttosto che nell¡ICT, sfruttando le potenzialità di un distretto già sviluppatosi su iniziativa di alcune multinazionali dei due settori. Un progetto affidato alla regia tecnica di SIMEST che però non ha saputo calamitare un sufficiente interesse da parte delle nostre PMI, quanto meno nello specifico momento storico in cui venne loro proposto. Ciò nonostante l¡internazionalizzazione del nostro sistema industria ha comunque proseguito con continuità e costanza, producendo numeri interessanti, anche per quanto riguarda una industria, quella veneta, particolarmente caratterizzata da una struttura di piccole imprese che nei processi di internazionalizzazione sconta non pochi elementi di debolezza, in termini di risorse umane di risorse finanziarie, ed altro ancora. A fine 2012, in base alla banca dati Reprint, si contavano 1.320 imprese YHQHWH FRQ LQYHVWLPHQWL GLUHWWL DOO¡HVWHUR SHU LPSUHVH SDUWHFLSDWH ROWUH mila dipendenti ed un fatturato creato di oltre 26,5 milioni di Euro. Numeri dunque importanti, ove preponderanza, in termini assoluti, degli investimenti sotto forma di partecipazioni di controllo, 1.155, a fronte dei 320 investimenti - 171 -


GRYH OD SDUWHFLSD]LRQH GHOO¡LQYHVWLWRUH YHQHWR q LQ TXRWD SDULWDULD R PLQRULWDULD circostanza questa che propone qualche stimolante riflessione. Non stupisca che la sommatoria dia luogo ad un risultato che in realtà sensibilmente supera i 1.320 investimenti di partenza, visto che la banca dati censisce anche aziende investitrici che hanno dato vita ad entrambe le scelte di investimento. In ogni caso una propensione a creare società interamente o sostanzialmente controllate dall¡investitore veneto, a confermare quel sano individualismo che caratterizza la nostra impresa familiare, ma che ne rappresenta fors¡anche uno dei principali limiti, nel confronto internazionale. Vi è anche da dire che numerose sono state le esperienze non positive, affidate allo schema operativo della joint venture. Nello studio che realizzammo ad esempio nel lontano 2004, sul fenomeno Cina e sulle potenzialità dei parchi industriali che il nuovo corso cinese andava a proporre agli investitori esteri, scoprimmo che oltre il 50% delle joint venture realizzate in Cina, e non solo dal capitalismo italiano, erano fallite o prima ancora di arrivare alla licenza amministrativa o comunque nei primi due anni di vita. Numeri che hanno portato poi evidentemente ad una crescita esponenziale delle c.d. WOFE, ovvero delle società interamente possedute da capitale straniero. Difficoltà che cercammo di raccontare, grazie alle disponibilità delle imprese FRLQYROWH QHO QHO SURJHWWR GL ULFHUFD ´Cina: strategie e percorsi operativi delle piccole e medie imprese venete¾ OD FXL ULOHWWXUD RJJL SRWUHEEH RIIULUH XQ LQWHUHVVDQWH idea di come si siano fortemente evolute quasi tutte le esperienze raccontate allora, alcune in termini non positivi, altre rafforzandosi e portando alla realizzazione di ulteriori e piÚ importanti investimenti, anche produttivi. Parliamo comunque di una economia industriale che ha con forza reagito alle sfide della globalizzazione, abbracciando con convinzione la strada di un sempre maggiore grado di presenza diretta sui mercati esteri, ma che non sempre ha risposto con convinzione ai c.d. progetti di sistema, progetti che, come abbiamo visto prima, non sono del tutto mancati. Difficile ricostruirne le motivazione, sicuramente numerose e complesse e non facilmente riconducibili a regole capaci di spiegare le ragioni che hanno ispirato la generalità delle imprese. Partendo tuttavia dalla esperienza del Progetto Samorin di Confindustria 9LFHQ]D XQ WHPD VHPEUD HPHUJHUH FRQ XQD FHUWD IRU]D RYYHUR O¡LGHD FKH OH QRVWUH 30, YLYDQR O¡LQWHUQD]LRQDOL]]D]LRQH FRPH XQ RELHWWLYR H SL UDUDPHQWH come un mezzo. - 172 -


L·immagine che abbiamo a mente è quella di una PMI dinamica, abituata ad operare sui mercati di tutto il mondo e a ricercare sempre nuove e diversificate opportunità commerciali. Soltanto quando queste opportunità offrono l·idea di un potenziale consolidamento del mercato che le nostre PMI maturano l·idea di un passo ulteriore, l·internazionalizzazione, ultimo step di una strategia che però parte da lontano; internazionalizzazione che nasce e che punta naturalmente a soddisfare esigenze di volta in volta diverse, il più delle volte commerciali, in altre occasioni anche produttive (ad esempio, l·assemblaggio di una parte dei prodotti sul posto), per rendere più competitiva o remunerativa l·offerta commerciale. Una internazionalizzazione comunque destinata a coronare un più o meno lungo percorso di approccio al mercato e che quasi mai nasce e si matura attorno al tema degli incentivi e delle agevolazioni. Un approccio, quello delle nostre PMI, che pare porsi agli antipodi di quello dei grandi gruppi multinazionali, oramai impegnati in un costante inseguimento dei vantaggi fiscali e delle agevolazioni finanziarie con cui quasi tutte le amministrazioni politiche del mondo si fanno costantemente la guerra, nel tentativo di attrarre investimenti e prospettive occupazionali. Uno shopping delle opportunità esasperato e dove non è raro vedere aziende che ogni cinque anni (cinque anni è di solito la fedeltà minima richiesta all·investitore estero, per assicurare agevolazioni e contributi), spostano capannoni ed impianti, da un paese all·altro. Ne deriva una situazione schizofrenica, in cui la politica mostra invece di ignorare la positività che si portano appresso i processi di internazionalizzazione delle PMI, fisiologicamente più adatte ed inclini ad operare in sinergia con il territorio dove vanno a collocarsi. Processi dunque destinati ad una naturale continuità nel tempo, proprio perché, come si diceva prima, l·investimento viene dalla PMI visto come fine piuttosto che come mezzo. È questo un tema ² a nostro avviso ² interessante, ma difficilmente spendibile nei confronti di una politica che insegue risultati rapidi e mediaticamente spendibili, preferendo attrarre dunque l·impresa multinazionale, quella che in un sol colpo garantisce mille o duemila nuovi posti di lavoro, attraverso i quali tacitare le ragioni del proprio elettorato di riferimento. Pochi e non di materiale pregiato sono i ponti che vengono dunque proposti alle nostre PMI, nonostante il modello imprenditoriale italiano ci venga spesso indicato come un modello di riferimento a cui tanti altri paesi in via di sviluppo vorrebbero tendere. - 173 -


Calata nella nostra esperienza dei Paesi Brics, una esperienza nata con i progetti dedicati alla Cina ma poi successivamente ampliatasi anche all·India, alla Russia, al Brasile ed al Sud Africa, è una considerazione che ha trovato più di qualche conferma, in particolare nei più recenti, tra questi progetti, dove il nostro sforzo è stato anche quello di arricchire queste pubblicazioni con il racconto di alcune esperienze aziendali. Ne sono emersi successi imprenditoriali importanti ma anche non poche difficoltà, sul versante burocratico ed anche sulla comprensione di usi e costumi a cui la nostra PMI non è abituata. Suggestioni che sono state di ispirazione per ulteriori filoni su cui concentrare la programmazione delle nostre attività e dei nostri strumenti di supporto. Merita citazione in primo luogo il progetto dedicato nel biennio 2012 e 2013 al complesso tema della mediazione culturale, un problema spesso sottostimato ma che tante volte è la causa di un fallimento, di una trattativa commerciale e più ancora di una iniziativa industriale. Tra i Paesi Brics viene a mente soprattutto il tema dell·India, dove le difficoltà burocratiche, la complessità del sistema fiscale, si assommano ad una tradizione culturale assai diversa dalla nostra e dove non sempre la comune padronanza dell·inglese offre strumenti di sintesi vincente. Sono tematiche in cui può risultare vincente la tessitura di più strette relazioni tra il mondo delle imprese e quello delle università, in particolare avendo il Veneto la fortuna di ospitare una delle più importanti facoltà nazionali di lingue e culture orientali. In questo senso devo dire che la collaborazione con Ca· Foscari è stata fin qui capace di offrire competenze ed esperienze molto utili, tanto da farci concepire anche un suo più pieno coinvolgimento nei comitati scientifici che invitiamo a concorrere nell·assemblaggio dei materiali che caratterizzano le nostre pubblicazioni. Sullo sfondo rimane un tema dalle grandi prospettive, ovvero la possibilità di un utilizzo sempre più costante ed efficacie delle professionalità formate da Ca· Foscari nella conoscenza delle lingue ma anche della abitudini del quotidiano culturale di questi paesi. Un obiettivo che si sta rafforzando, grazie anche al convinto sforzo di affiancare, alla tradizionale formazione linguistica, interessanti percorsi di formazione su temi aziendalistici e di commercio internazionale.

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Le barriere culturali sono dunque un problema da affrontare e da risolvere con maggiore impegno e consapevolezza, da parte di tutti. Lo sono sui mercati emergenti dell¡Asia ma in una certa qual misura anche sugli altri scenari internazionali. Alcuni dei quali propongono per altro un ulteriore stimolante tema, quello di come mettere a frutto le relazioni che si possono concretizzare con le comunitĂ della emigrazione italiana, spesso ai vertici dei sistemi economici dei paesi che le ospitano. Parlando di Brics il pensiero corre alle realtĂ del Sudafrica e del Brasile dove la liaison FRQ O¡LPprenditore di origine italiana è spesso il punto di partenza GHOOD LQWHUQD]LRQDOL]]D]LRQH YHQHWD DQFKH VH O¡,WDOLD QRQ q QRUPDOPHQWH accreditata come paese che sappia esprimere forti legami di appartenenza e di solidarietĂ nazionalistica. Anche qui vantiamo tuttavia esperienze interessanti, in particolare con le comunitĂ economiche venete in Brasile, soprattutto quelle del Rio Grande do Sul, dove il successo dei nostri emigranti storici è conclamato e dove al loro sacrificio ed operositĂ si devono la forza di interi distretti industriali, come quello metalmeccanico di Caxias do Sul. Tanti temi a cui dedicare le nostre analisi ma con un punto di partenza, quello del mercato. L¡internazionalizzazione delle nostre PMI oggi si fa e si vive attorno alle opportunitĂ commerciali ed al loro consolidamento. Ăˆ per questo che gli sforzi piĂš recenti del nostro sistema sono rappresentati dal tentativo di migliorare la nostre capacitĂ di intercettare opportunitĂ e di farle cogliere alle nostre aziende, attraverso un rafforzamento delle nostre reti, istituzionali e consulenziali. Se vogliamo, il tentativo di ovviare alla crisi di modelli tradizionali di fare promozione, attraverso le collettive fieristiche o le missioni commerciali, oggi complicate dai costi e dalla rarefazione delle risorse pubbliche con le quali ne sono state incentivate le frequentazioni aziendali. 1H q QDWD XQD LQL]LDWLYD SURSULR DOO¡LQL]LR GL TXHVW¡DQQR FKLDPDWD )DU([SRUW il cui pregio sta anche nel mettere assieme idee e risorse di tre associazioni del Veneto, Padova, Treviso e Vicenza, in un tentativo di fare massa critica e di condividere esperienze e conoscenze. Uno sportello che si pone al fianco della singola azienda, per sviluppare assieme ad essa progetti ragionati di penetrazione commerciale dei mercati esteri, selezionando partner ed auspicabilmente accrescendo il numero e la qualitĂ dei nostri esportatori. - 175 -


In ottica associativa non solo l·aggiunta di un servizio a quelli che già proponiamo ma anche un modo per essere sempre più presenti nelle imprese, coglierne le esigenze ed aiutarle a crescere, in un momento in cui la crescita sembra unicamente affidata alla capacità di internazionalizzare le proprie attività. È ancora presto per misurarne i risultati, ma siamo persuasi che anche dai successi che sapremo ottenere dipenderà una parte del futuro delle nostre imprese, perché l·internazionalizzazione porta con sé la capacità di fare innovazione, di puntare sempre di più sulla qualità, aprendosi al mondo globale, senza timori e con l·orgoglio di un·imprenditorialità che non ha eguali nel mondo.

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Azienda Agricola Maculan Fausto Maculan Fausto Maculan rappresenta la terza generazione della famiglia QHOO¡RPRQLPD D]LHQGD YLQLFROD FRQ VHGH ULJRURVDPHQWH LQ %UHJDQ]H LQFDQWHYROH localitĂ della provincia di Vicenza. Diplomatosi nel 1970 alla scuola di Enologia di Conegliano, Fausto Maculan ci dice di essere stato spinto in tutta la sua vita dalla passione e GDOO¡LQFHVVDQWH GHVLGHULR GL FDSLUH FKH FRVD IRVVH XQ YLQR HFFHOOHQWH 'DO DG oggi, infatti, ha sapientemente introdotto nella propria azienda tutti fattori GHOO¡HQRORJLD GL TXDOLWj Ci racconta di come non appena gli fu affidata dal padre la conduzione della cantina, intraprese una strategia volta a perseguire la qualitĂ in ogni dettaglio: ´/uHQRORJLD LWDOLDQD GL TXDOLWĂƒ PHWWH L SULPL SDVVL VXO ILQLUH GHJOL DQQL u LR QRQ volevo fare semplicemente vino bianco e rosso, bottiglioni e damigiane da vendere per le osterie, i bar e i ristoranti, il solito vino che si faceva in Italia negli anni u50-u LO YLQR FKH IDFHYD PLR SDGUH H FKH QRQ PL SLDFHYDw &L VSLHJD FRPH SHU ´LQYHUWLUH OD URWWDÂľ IRVVH GDpprima necessario investire VXOOD SDUWH GHO ODYRUR FKH VL ID LQ FDQWLQD ´Ho girato tanto, ho studiato come facevano i francesi. La parte enologica è piĂš facile e veloce, gradualmente riuscii a comprare ogni macchina o attrezzatura che servisse a portare una maggiore qualitĂ , ma ciò non mi bastava. Pertanto dedicai in seguito molta attenzione alla parte viticola, che è un SRu SLĂœ FRPSOLFDWD H OHQWD QHO GDUH L VXRL IUXWWL ULGXFHQGR OD SURGX]LRQH SHU HWWDUR GLVWDQ]LDQGR OH YLWL R RSHUDQGR XQuDWWHQWD VHOH]LRQH GHL JHUPRJOLw *UD]LH DOOD 6XD SHUVHYHUDQ]D QHOO¡DIIURQWDUH O¡RULJLQDULD VILGD HG L WUDJXDUGL QXRYL H VHPSUH SL DPEL]LRVL FKH QHJOL DQQL VL q SRVWR GL UDJJLXQJHUH O¡HWLFKHWWD della cantina vicentina è ora conosciuta ed apprezzata non solo in Italia, che resta il PHUFDWR GL ULIHULPHQWR PD DQFKH DOO¡HVWHUR GDO PRPHQWR FKH XQ WHU]R GHOOD SURGX]LRQH FKH RJJL FRQWD FLUFD ERWWLJOLH DOO¡DQQR YLHQH HVSRUWDWD 'D GLYHUVL DQQL LQROWUH O¡D]LHQGD 0DFXODQ VL q DUULFFKLWD GHO VXSSRUWR GDWR GDOO¡LQJUHVVR in societĂ delle due figlie di Fausto Maculan, Angela e Maria Vittoria, la prima a capo della direzione commerciale, la seconda impegnata a seguire il processo produttivo tra cantine e vigneti, che si estendono per oltre cinquanta ettari nella zona DOC di Breganze.

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&L VRUJH VSRQWDQHR FKLHGHUH D TXDQGR ULVDOJD OD SULPD HVSRUWD]LRQH ´Le prime rudimentali esportazioni le feci nel 1976 quandR DOFXQH ERWWLJOLH GHOOuDQQDWD u74 riuscirono a valicare le alpi approdando in Germania¾ &L UDFFRQWD FRPH WXWWR ciò ebbe LQL]LR GDOO¡DFTXLVWR GLUHWWR LQ FDQWLQD GD SDUWH GL DOFXQL WXULVWL WHGHVFKL FKH FRPH QRWR DPDQR WUDVFRUUHUH O¡HVWDWH QHOOH ORFDOLWj WXULVWLFKH GHO 9HQHWR ´Una volta consumato il prodotto che acquistavano presso la nostra cantina, ce lo ordinavano per i restanti mesi direttamente dalla Germania¾ &L VSLHJD FKH LO VXFFHVVR GHO YLQR LWDOLDQR GL TXDOLWj GHULYD GDOO¡DIIHUPDUVL del Made in Italy nel mondo. PiÚ precisamente, sono stati i maggiori brand della moda italiana, e in primis Valentino, a trainare la nostra cucina nel panorama internazionale e conseguentemente, quali beni complementari, i vini dei nostri WHUULWRUL ´Abbiamo cominciato ad erodere quote di mercato ai nostri cugini francesi aggredendoli sul fronte della qualità e destituendoli del primato che avevano tanto nella moda quanto a tavola con la nouvelle cuisinew Tra gli altri fattori ben capaci di spiegare il successo dei vini italiani rientra sicuramente un cambiamento dei gusti e dei costumi delle persone v/H PRGH cambiano e cosÏ si passò dal cocktail ad un buon bicchiere di vino, specie rosso che vID EHQH DO FXRUHw VL GLFHYD QHO 8 6 $ 8QD PHVVDJJLR D GLU SRFR JHQLDOH¾ 3DUODQGR GHOOH QXPHURVH HVSHULHQ]H GL )DXVWR 0DFXODQ WUDVFRUVH DOO¡HVWHUR egli si sofferma particolarmente a parlarci degli Stati Uniti, Paese a cui è legato particolarmente non solo in quanto vi esporta con successo i propri prodotti, ma DQFKH SHU LO IDWWR FKH YL KD WUDVFRUVR PROWR WHPSR ´Tra i fattori che hanno contributo al successo dei vini italiani negli Stati Uniti e nel mondo certamente YD DQQRYHUDWR OuDLXWR SUHVWDWR GD DOFXQL vJXUXw &DOLIRUQLDQL H y primo tra tutti y Robert Parker, che con il suo The Wine Advocat GDO u KD LQL]LDWR D YDOXWDUH SRVLWLYDPHQWH L YLQL LWDOLDQL FRQ XQuHFR PRQGLDOH $G RJQL PRGR DPR PROWo gli Stati Uniti anche perchÊ sono un Paese aperto mentalmente al nuovo, che risponde molto bene alle operazioni di marketing¾ Venendo ai Paesi Brics, chiediamo a Fausto Maculan come siano state ILQRUD OH HVSHULHQ]H GHOO¡D]LHQGD LQ WDOL PHUFDWL ´In generale i mercati dei Paesi emergenti e di recente emersione non sono facili. In particolare la nostra azienda è presente nei Brics ove esporta con regolarità i propri prodotti. Tuttavia, devo dire che in tali realtà riscontro tuttora una cultura enologica poco sviluppata e propensa a recepire le peculiarità di ogni singolo nostro prodotto e che pertanto è - 178 -


talvolta difficile farsi conoscere dai distributori ed apprezzare, specie per quanto riguarda i mercati indiano e cinese, dove le tradizioni alcoliche sono molto diverse dalle nostre; viste le dimensioni di questi mercati, sarebbe auspicabile che OD &LQD LQL]LDVVH D SURGXUUH YLQR LQ PRGR GD VYLOXSSDUQH XQD PDJJLRU FXOWXUDw. 2JJL O¡D]LHQGD YLQLFROD 0DFXODQ RSHUD LQ ,WDOLD YHQGHQGR GLUHWWDPHQWH DL propri clienti per quanto riguarda la regione Veneto, mentre per le rimanenti si DIILGD DG XQ GLVWULEXWRUH FKH WUDWWD DOWUL PDUFKL H SURGRWWL ´Fino a pochi anni fa operavamo attraverso una rete di circa sessanta agenti per quanto riguarda Ou,WDOLD PHQWUH DOOuHVWHro esportiamo prevalentemente grazie ad una consolidata UHWH GL GLVWULEXWRUL LQGLSHQGHQWLw. Ci confida che in realtĂ i distributori di vino per ciascun Paese non sono poi molti, atteso che spesso la distribuzione degli alcolici è soggetta a particolari licenze, e che nella gran parte dei casi sono i distributori stessi D SUHQGHUH FRQWDWWR FRQ O¡D]LHQGD GL %UHJDQ]H DWWUDWWL GDOOH RWWLPH UHFHQVLRQL H GDL punteggi elevati che trovano sulla stessa nelle riviste del settore. Gli domandiamo come avvenga poi in coQFUHWR O¡DSSURFFLR FRQ LO GLVWULEXWRUH ´Invero i nostri principali sforzi di marketing sono volti a farci conoscere dagli esperti ed amanti del buon vino, siano essi ristoratori, sommelier o ogni soggetto capace di comprendere al meglio le caratteristiche qualitative dei nostri prodotti. Per noi le riviste sono una vetrina importante, un canale di valutazione che ci permette non solo di confrontarci con le altre cantine e produttori, ma di guadagnare visibilitĂ e contatti. Una volta contattati dai distributori chiediamo subito loro di comunicarci la lista delle etichette che WUDWWDQR LQ PRGR GD YDJOLDUH OuHVSHULHQ]D H OD VHULHWĂƒ GHOOuLQWHUORFXWRUH , problemi che sovente si incontrano con i distributori, in particolare nella fase di passaggio ad un distribXWRUH DOOuDOWUR VRQR VHPSUH VWDWL JHVWLWL DO PHJOLR conformandosi alle miglior prassi del commercio internazionale e, nella IDWWLVSHFLH JDUDQWHQGR XQ DPSLR SUHDYYLVR DL QRVWUL SDUWQHU FRPPHUFLDOLw &L FRQJHGLDPR GDO QRVWUR RVSLWH FRQ O¡LQYLWR D GDUFL OD ricetta del successo GHOOD YLQR 0DFXODQ ´Il vino di qualità è un prodotto dalla difficile remunerazione qualitativa; noi rimaniamo saldi nel mantenere la nostra strategia iniziale, crescere puntando molto sulla qualitĂ , cercando al contempo di mantenere un prezzo adeguato e ponendo sopra ogni cosa la salute del consumatoreÂľ

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Conceria Bernardo Finco S.p.a. Bernardo Finco La Conceria Bernardo Finco S.p.a. è una realtà storica del territorio bassanese che ha saputo valorizzare una tradizione di famiglia che risale al 1865. Ho LQFRQWUDWR O¡DPPLQLVWUDWRUH GHOOD VRFLHWj %HUQDUGR )LQFR FKH KD VDSXWR FRQLXJDUH O¡DWWLYLWj LPSUHQGLWRULDOH FRQ O¡DWWLYD SDUWHFLSD]LRQH DOOH UDSSUHVHQWDQ]H GL FDWHJRULD §§§ Matteo De Poli: La ringrazio molto per aver aderito alla nostra iniziativa e partendo dalla sua veste di Presidente della sezione concia di Confindustria Vicenza, mi farebbe piacere che introducesse i lettori al settore. Bernardo Finco: Storicamente i primi centri per la concia del cuoio sono comparsi tra il 1700 e il 1800 ad Arzignano, cittadina del vicentino attraversata dal torrente Chiampo, che ha dato il nome alla valle, e circondata da colline che a nord danno vita al Parco Naturale della Lessinia, testimonianza di una habitat naturale che ha favorito il florido sviluppo della zona, a maggior ragione nel nostro settore. Il vero boom in realtà si è registrato durante la ripresa economica che ha seguÏto la Seconda Guerra Mondiale e proprio in questo periodo storico sono sorte molte delle concerie che conoscete. Il settore soffre tuttavia oggi della carenza di risorse umane specializzate, perchÊ le nuove generazioni tendono D QRQ YROHU SURVHJXLUH O¡DWWLYLWj GL IDPLJOLD H questo anche relativamente a realtà storiche, e cosÏ il distretto della concia si è dovuto attrezzare impiegando molta manodopera di origine extracomunitaria per la fase produttiva, la cui presenza è oggi pari a circa il 38%. Il distretto vicentino della concia è poi sempre piÚ orientato al mercato mondiale, con la stabile presenza alle piÚ importanti fiere mondiali del settore. Cito in ambito nazionale Lineapelle di Bologna ed a livello internazionale All China Leather Exhibition di Shanghai.

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Matteo De Poli ,O ILOR FRQGXWWRUH GHO 4XDGHUQR GL TXHVWuDQQR Ă‹ LO commercio estero con i Paesi Brics e le chiedo quindi se ci può raccontare quali sono state le sue esperienze, partendo dalla Cina. Bernardo Finco: La mia azienda opera in Cina da diversi anni con una certa soddisfazione. BenchĂŠ il mercato cinese abbia registrato un importante incremento degli scambi internazionali specialmente a partire dagli ultimi dieci DQQL LR FHUFDL GL DQWLFLSDUH L WHPSL FRQ XQ¡DWtiva presenza sin dal 1985, quando la realtĂ sociopolitica del Paese era molto diversa da quella odierna. La Cina UDSSUHVHQWD RJJL XQD EDVH VWUDWHJLFD SHU JHVWLUH OH HVSRUWD]LRQL QHOO¡DUHD DVLDWLFD D maggior ragione se consideriamo che il continente prima che un mercato G¡DSSURGR q LQ UHDOWj XQ QRVWUR competitor: bDVWL SHQVDUH DG HVHPSLR FKH O¡,QGLD q il piĂš importante produttore mondiale di pellame caprino e ovino, che anche grazie alla delocalizzazione di molti settori produttivi nel sud est asiatico vengono commercializzate in loco. /¡HVSHULHQ]D LQVHJQD FKH SHU RSHUDUH FRPPHUFLDOPHQWH LQ &LQD q importante, se non essenziale, avvalersi di partner locali: al di lĂ delle barriere linguistiche, il forte senso nazionalistico e le peculiaritĂ culturali, che connotano la gestione delle trattative commerciali, richiedono una presenza stabile nel territorio, che sia in grado di interloquire con le istituzioni locali, con i clienti e i fornitori. Se ripenso ai miei primi viaggi in Cina, rispetto ad allora oggi constato un cambiamento anche nella cultura imprenditoriale che si manifesta sul modo di vivere della classe imprenditoriale, ora in netta crescita. Non è raro trovare giovani imprenditori a capo di imprese strutturate che sembrano gradire lo stile di vita occidentale e il mercato del lusso, e ciò non solo ad Hong Kong ove un tempo si concentrava il business e che oggi mantiene il ruolo di capitale finanziaria ma anche nelle principali cittĂ cinesi in cui si trovano importanti realtĂ industriali. /D GLIIXVLRQH GHOOD ULFFKH]]D H O¡DFFHVVo, seppur ancora modesto, ai moderni mezzi di informazione hanno mutato anche la sensibilitĂ del popolo per il tema della tutela dei diritti e delle libertĂ , come provano i fenomeni di dissenso, che, sebbene sporadici, lasciano presagire ² a mio parere ² futuri mutamenti sociali. Ho tuttavia O¡LPSUHVVLRQH FKH DO PRPHQWR LO PLJOLRUDPHQWR GHOOH FRQGL]LRQL JHQHUDOL GHOOD VRFLHWj venga percepito come il raggiungimento di un traguardo che consente di sopportare alcune restrizioni che apparirebbero ai nostri giovani poco accettabili. - 182 -


Come dicevo, operare in Cina non è facile e bisogna partire da alcune considerazioni di carattere soprattutto culturale, ma, capite e superate le differenze, WURSSR VSHVVR YLVWH FRPH XQD EDUULHUD DOO¡DFFHVVR QHO PHUFDWR VL SXz DSSUH]zare il pregio del commercio con questo popolo dalla storia millenaria. Per esempio, al di là dei dazi sulle importazioni, che nel nostro settore sono ancora piuttosto alti, sotto il profilo dei pagamenti la Cina presenta aspetti DWWUDWWLYL SHU O¡LQFUHPHQto degli scambi commerciali. In quel mercato prevale la modalità up-front /cash against document, che importa il saldo della merce al PRPHQWR GHOOD FRQVHJQD UDUDPHQWH YLHQH ULFKLHVWD O¡HPLVVLRQH GL IDWWXUH D scadenza ritardata, concesse solo per le piÚ grosse forniture e sempre dietro garanzia di lettere di credito. Matteo De Poli: Noto con piacere che la sua esperienza rappresenta sicuramente un faro per molte realtà locali ed a questo punto chiederei anche quali sono le sue impressioni negli altri Paesi Brics. Bernardo Finco: Passando in rassegna gli altri mercati Brics di cui ho avuto esperienza, partirei parlando della Federazione Russa, Paese nel quale ho creduto molto, ma che ora non offre piÚ le possibilità del passato. In realtà la domanda interna del prodotto rimane sempre molto elevata ed il pellame è ancora considerato un bene strategico da parte del governo, tanto che la sua commercializzazione è ancora soggetta al controllo del Ministero della Difesa. La tradizione culturale in ambito commerciale è abbastanza simile alla nostra e ciò consente una cera agilità nella gestione delle trattative. Nello specifico, DJOL LQL]L GHJOL DQQL ¡ DYHYR DYYLDWR XQ¡LPSRUWDQWH FROODERUD]LRQH FRQ XQ conciatore sudamericano perchÊ la Russia si riforniva di acciaio in Uruguay e la bilancia dei pagamenti facilitava la relazione tra i due Paesi. Purtroppo già nel 1995 VL q UHJLVWUDWD XQ¡LQYHUVLRQH GL WHQGHQ]D GHO PHUFDWR FKH RJJL KD IRUVH WURYDWR LO suo apice con la moratoria adottata dal governo Putin per il blocco delle importazioni delle pelli, a tutela del mercato interno. Un altro Paese Brics in cui ho creduto molto e dove sono ancor oggi convinto della bontà degli investimenti che ho intrapreso, anche personalmente, per OD GLQDPLFLWj GHO PRQGR GHO ODYRUR H SHU O¡DEERQGDQ]D GHOOH ULVRUVH QDWXUDOL q LO Brasile. - 183 -


In passato acquistavo proprio qui la maggior parte delle pelli che venivano LPSLHJDWH QHO VHWWRUH DXWRPRELOLVWLFR UXVVR YLHQ GD Vp FKH O¡LQWHUYHQXWD UHFHVVLRQH GL TXHVW¡XOWLPR PHUFDWR KD LPSRVWR XQD UHYLVLRQH GHOOD QRVWUD VWUDWHJLD SURGXWWLYD Il Brasile, nonostante tutto, ha saputo mantenere alta la propria attrattiva commerciale risolvendo il nodo energetico, che in passato rappresentava il SUREOHPD GL PDJJLRU ULOLHYR SHU LO 3DHVH O¡DSHUWXUD GL QXRYH FDYH GL JDV QDWXUDOH KD LQIDWWL ULQQRYDWR O¡LQWHUHVVH GHOOH VRFLHWj HXURSHH DOO¡LQFUHPHQWR della propria capacitĂ produttiva in loco. Questi aspetti, uniti alla repentina crescita del prodotto interno lordo, fanno pensare che in futuro il Paese possa diventare un temibile competitor anche nel nostro settore merceologico, smettendo i panni del PHQGLFDQWH FKH VLHGH VX XQ WURQR G¡RUR RUPDL UHWDJJLR GHOO¡HSRFD GL 'H *DXOOH 6XO SXQWR ULWHQJR FKH L PRQGLDOL GL FDOFLR GL TXHVW¡DQQR H OH SURVVLPH ROLPSLDGL rappresentino una grande occasione per creare una nuova immagine del Paese, che auspico venga colta. De Poli: Dalle esperienze che racconta rilevo la scelta di non delocalizzare la produzione. Quali sono le ragioni di questa strategia imprenditoriale, in netta controtendenza rispetto a quanto accade nei diversi settori produttivi? Bernardo Finco: La scelta di non delocalizzare la produzione deriva SULQFLSDOPHQWH GD WUH FDUDWWHULVWLFKH GHO QRVWUR VHWWRUH O¡LQFLGHQ]D GHO FRVWR GHOOD manodopera sul prodotto finito, la stringente normativa ambientale che impone LQYHVWLPHQWL HOHYDWL DQFKH DOO¡HVWHUR H OD SUHVVRFKp XQLIRUPLWj GHO FRVWR GHOOD materia prima sul mercato mondiale. Innanzitutto, si deve tener conto che il prodotto conciario è caratterizzato GD XQ EDVVR SURILWWR PDUJLQDOH O¡LQFLGHnza del costo della manodopera si aggira tra O¡ HG LO VH D FLz DJJLXQJLDPR FKH QHL 3DHVL GL FXL DEELDPR SDUODWR RJJL OD produttivitĂ oraria è inferiore alla nostra, il risparmio che potrebbe derivare dalla delocalizzazione non incide molto sul prezzo finale; inoltre, i distretti italiani hanno saputo dotarsi di tecnologia e macchinari per effettuare le lavorazioni tutelando O¡DPELHQWH Ăˆ evidente che dislocare la produzione significherebbe anche dover sostenere i costi molto ingenti per dotarsi anche DOO¡HVWHUR GHL VLVWHPL GL WXWHOD ambientale che utilizziamo in Italia, ed in particolare ad Arzignano, dove anche la mia impresa effettua gran parte delle principali lavorazioni delle pelli. - 184 -


Per il futuro, invece, mi auguro che le normative europee sulla tracciabilità dei prodotti vengano al più presto uniformate: si avrebbe così un allineamento dei YLQFROL SHU O·HVHUFL]LR G·LPSUHVD HG XQD PLJOLRUDWD FRQVDSHYROH]]D GHOO·XWHQWH ILQDOH sulla qualità del prodotto, che dovrebbero ancor più testimoniare il pregio del Made in Italy.

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Margraf Industria Marmi Vicentini S.p.a. Silvio Xompero 8Q¡LPSRUWDQWH JUXSSR YLFHQWLQR FKH RJJL Gj ODYRUR D FHQWRFLQTXDQWD addetti e registra un fatturato superiore ai quaranta milioni, lavora nel solo stabilimento di Chiampo duecento diverse tipologie di marmo, provenienti da oltre trenta diversi Paesi. Con nove cave di proprietà e la produzione di oltre settanta mila metri quadri di lastre al mese, affronta il futuro investendo in SURFHVVL DG DOWD DXWRPD]LRQH HG LPSURQWDWL DOO¡HFRVRVWHQLELOLWj §§§ Cristian Lorenzin: La ringrazio molto per aver aderito a questo invito e Le chiederei se potesse introdurci brevemente la storia della Sua azienda per consentire ai lettori di esplorare il vostro ambito di attività . Silvio Xompero: La storia di Margraf nasce da quella piÚ antica della VRFLHWj ´,QGXVWULD 0DUPL 9LFHQWLQL¾ IRQGDWD QHO LQ SURYLQFLD GL 9LFHQ]D grazie alle prime cave di proprietà a Chiampo ed al successivo acquisto di altre, nelle Prealpi Venete. A partire dal 1935 e sino alla fusione nel Gruppo Linea Marmo ² completata poi nel 1999 ² il ruolo di maggior importanza è stato ricoperto dalla famiglia Marzotto che negli anni Ottanta ² quando la società era già Margraf S.p.a. ² KD VDSXWR SRUUH OH EDVL SHU LO IORULGR IXWXUR GHOO¡D]LHQGD Oggi Margraf Industria Marmi Vicentini si inserisce di diritto tra i leader QHOO¡HVWUD]LRQH H QHOOD ODYRUD]LRQH GL SLHWUH QDWXUDOL SURYHQLHQWL GD WXWWR LO PRQGR VWUXWWXUDQGRVL DOO¡LQWHUQR VHFRQGR OH WUH JUDQGL DUWLFROD]LRQL 0DUJUDI S.p.a., dedita alla trasformazione del blocco in lastre, con un deposito caratterizzato da oltre 200 tipologie di marmi, Margraf Project, dedita ai lavorati SHU O¡HGLOL]LD H DG RJQL WLSR GL ODYRUD]LRQH VSHFLDOH, e Margaf Tiles, a capo di tutta la produzione di modulmarmo (marmette seriali di spessore 1 cm).

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Come dico spesso, il passato ² cui mi sento molto legato ² ci ha insegnato D PDQWHQHUH DOWR LO SUHJLR LWDOLDQR DOO¡HVWHUR FRQVHUYDQGR OD JDUDQ]LD G¡HFFHOOHQ]D per un sempre migliore Made in Italy, che come ci ha consentito di primeggiare finora, permette di guardare con entusiasmo al futuro. Cristian Lorenzin: Margraf è sicuramente una delle aziende leader del settore, ma cosa Vi accomuna ai migliori produttori mondiali e quali sono invece gli elementi di differenziazione? Silvio Xompero: Come dicevo prima, la peculiaritĂ delle aziende leader del settore mondiale è quella di saper offrire una vastissima gamma di materiale, riuscendo ad assecondare le esigenze piĂš disparate; Margraf Industria Marmi Vicentini, a sua volta, riesce a mantenere un suo ruolo di primario livello anche DOO¡HVWHUR JUD]LH DO SUHJLR GL XQD PDWHULD SULPD VHOH]LRQDWD FRQ OD PDVVLPD attenzione, la meccanizzazione delle tecnologie per competere con la VWDQGDUGL]]D]LRQH GL PROWH SURGX]LRQL HG LO PDVVLPR ULVSHWWR SHU O¡DPELHQWH FKH FL porta ad investire nel risparmio energetico ricorrendo ad energie rinnovabili. Basti pensare che il nostro principale stabilimento è dotato di uno dei piĂš grandi impianti fotovoltaici del Nord-Est in grado di produrre 935 KWp. *XDUGDQGR LQYHFH DOO¡,WDOLD QRQ SRVVLDPR QRQ ULOHYDUH XQ¡LQIOHVVLRQH GHO mercato, a solo vantaggio delle esportazioni. Noto con dispiacere che molti nostri competitors ² sicuramente meritevoli di espandersi nel mercato ² abbiano visto la loro fine per non essersi adeguatamente strutturati a livello societario e per aver VFDUVDPHQWH LQYHVWLWR QHJOL XOWLPL DQQL SHU LO WLPRUH GHOO¡DWWXDOH VWDJQD]LRQH economica. Altro elemento è sicuramente la troppo scarsa flessibilitĂ della PDQRGRSHUD D GLIIHUHQ]D FKH DOO¡HVWHUR 1RQ QDVFRQGR FKH O¡LPSUHQGLWRULD LWDOLDQD SHUVLVWH QHOOD GLIILFROWj GL sfruttare le sinergie che avrebbe a disposizione, creando fenomeni di aggregazione con i concorrenti e con gli operatori della filiera, utilissime per affrontare i mercati esteri, abbattendo i costi e condividendo importanti informazioni commerciali. Per essere competitivi oggi è necessario avere una grande attenzione per il controllo dei costi e disporre di un team preparato e formato. Ăˆ per questo che personalmente investo in collaboratori specializzati e punto sul loro aggiornamento e sulle nuove tecnologie che consentono di stare al passo coi tempi. - 188 -


Margraf infatti investe molte risorse anche nel settore ricerca e sviluppo e sono orgoglioso di annunciare che la nostra società sta studiando un nuovo macchinario che ² credo ² rivoluzionerà la tecnica del taglio del marmo, comportando un risparmio di costi e il raddoppio del fatturato nel prossimo quinquennio. Tornando invece ai mercati esteri, nel confronto con i maggiori concorrenti, cerchiamo di vincere con la qualità del materiale ed il pregio della fattura italiana che non teme pari al mondo. La Cina, ad esempio, è restia al nostro ingresso nel mercato e disincentiva le importazioni imponendo altissimi dazi sul prodotto lavorato. Di conseguenza con la Cina trattiamo principalmente blocchi di materia prima o interveniamo nella realizzazione di opere pubbliche, come il Terminal 3 GHOO¡DHURSRUWR GL 3HFKLQR RYH 0DUJUDI KD IRUQLWR TXLQGLFL PLOD WRQQHOODWH GL marmo Fior di Crema; nei luoghi in cui invece queste limitazioni non ci sono ² come ad esempio in America dove il fatturato del settore del marmo lavorato ha visto una crescita del 30% nel solo ultimo anno ² ci rivolgiamo ad un target di alto livello e realizziamo progetti privati, portando con noi le lastre già lavorate. Cristian Lorenzin: la VosWUD IRU]D DOOuHVWHUR YL KD IDWWR FRQRVFHUH principalmente per le opere di New York e Pechino, ma sappiamo che state VYLOXSSDQGR DQFKH DOWUL PHUFDWL FRPH Ou$IULFD HG LO 0HGLR-Oriente. Quale prospettiva per il futuro? Silvio Xompero: Come dicevo prima, MargUDI q XQ¡D]LHQGD D vocazione internazionale, e non soltanto per le prestigiose commesse ottenute, ma per la concreta capacità di apertura nei confronti di nuovi mercati, adattandosi alle relative esigenze. Senza volermene prendere i meriti, credo che il punto di forza vada riconosciuto nella capacità di aver saputo pianificare XQ¡D]LHQGD JOREDOH JUD]LH DL PROWL LQYHVWLPHQWL UHDOL]]DWL LQ QXRYH WHFQRORJLH VHQ]D SHUGHUH R VQDWXUDUH O¡LGHQWLWj WHUULWRULDOH XQLFD JDUDQ]LD GL XQD lavorazione di qualità . 8Q¡LQL]LDWLYD FKH VLFXUDPHQWH PHULWD G¡HVVHU FLWDWD H ULJXDUGD SURSULR LO Medio-Oriente è stato lo sviluppo del distretto produttivo del marmo nella - 189 -


Provincia afghana di Herat, in passato nodo della Via della Seta: con la FROODERUD]LRQH GHOO¡DOORUD 3UHVLGHQWH Gi Confindustria Marmomacchine, Manrico Fiore, abbiamo siglato un contratto con Equity Capital Mining EMC gruppo Doost, proprietario della cava di Chest Sharif ² tra i giacimenti piÚ importanti al mondo, secondo il Marble Institute of America ² e di un vasto stabilimento ad Herat dotato di macchinari italiani di ultima generazione, che ci KD JDUDQWLWR LO GLULWWR GL HVFOXVLYD VXO ´PDUPR ELDQFR ODVHU¾ XQ DFFRUGR significativo per importi, quantità e qualità del materiale. Ancora, tra gli ultimi, ULFRUGR O¡DJJLXGLFD]LRQH GL XQ LPSRUWDQWH DSSDOWR LQ $]HUEDLMDQ SHU OD FRSHUWXUD GHOOD ´0RVFKHD GHO 9HQHUGu¾ -XPD D 6KDPDNKL DG appena un centinaio di chilometri dalla capitale, per oltre 5mila mq di pavimento rivestiti di marmi pregiati, che sappiano mHVFRODUH O¡LQQRYD]LRQH HG LO ULVSHWWR GHOOD cultura orientale, con il know how italiano. La strategia di espansione degli ultimi anni ci ha consentito di poter contribuire a numerosi progetti, nei canali contract e nel retail, anche in Russia, Kazakhstan e Kurdistan, in modo da espandere il nostro orizzonte commerciale oltre ai mercati ormai penetrati da anni, quali Cina ed Usa (da ultimo con una fornitura di 10mila mq per il World Financial Center di New York) che continuano a rispondere con costanza al prodotto di qualità , a fronte del nostro impegno per rispondere alle esigenze del cliente, diversificando la nostra offerta. I Brics rimangono Paesi importanti per il reperimento di materie prime e la vendita dei blocchi estratti dalle nostre cave, mentre in altri Paesi che richiedono anche la rifinitura in Italia, Margraf propone il prodotto già lavorato. Nella nostra azienda occupiamo anche scultori e scalpellini per la realizzazione di statue e busti H VWLDPR DGLEHQGR XQ¡DUHD GHO QRVWUR VWDELOLPHQWR D PXVeo per mantenere memoria storica di quanto ha realizzato la nostra azienda, i cui laboratori hanno DYXWR O¡RQRUH GL RVSLWDUH WUD JOL DOWUL DQFKH LO JUDQGH *LRrgio De Chirico nei primi DQQL ¡70, mentre realizzava la Fontana dei Bagni Misteriosi poi donata alla città di Milano ed ora esposta al giardino della Triennale. Il restauro ha previsto O¡LQVHULPHQWR GL FRSLH SHUIHWWDPHQWH FRQIRUPL DL FRORUDWLVVLPL RULJLQDOL HVHJXLWH con un delicato processo di finitura cromatica dello stesso marmo che aveva concesVR DOO¡LOOXVWUH DUWLVWD di realizzare gli originali.

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Cristian Lorenzin: La ringrazio molto per la Sua preziosa testimonianza che arricchirà certamente i contenuti del Quaderno e Le chiedo di voler FRQFOXGHUH FRQ XQ EUHYH FRQVLJOLR SHU OuLPSUHQGLWRUH FKH JXDUGD DOOuHVWHUR Silvio Xompero: Ho già detto della necessaria modernizzazione dei VLVWHPL SURGXWWLYL UDFFRQWDWR GHOO¡DWWHQ]LRQH SHU O¡DPELHQWH H IDWWR OHYD VXOO¡DSSURFFLR FRPPHUFLDOH 1RQ FL UHVWD FKH DSULUVL DOO¡DVFROWR GL SUH]LRVL FRQVLJOL che spesso derivano da giovani idee imprenditoriali che dobbiamo saper riconoscere e sostenere. Di recente ho investito in un progetto che raccoglie un team di giovani SURIHVVLRQLVWL FKH KDQQR DPEL]LRQH H FRPSHWHQ]D QHOO¡DPELWR GHOOD SURJHWWD]LRQH G¡LQWHUQL &KL KD OH SRVVLELOLWj HFRQRPLFKH H O¡HVSHULHQ]D SHU FRQVLJOLDUH H JXLGDUH L giovani deve assumere un impegno verso le nuove generazioni per dare spazio alle idee innovative. /¡LPSRUWDQWH q ULFRUGDUH FKH VL SDUWH VHPSUH GDO SURGRWWR OD TXDOLWj GL FLz che si proSRQH VXO PHUFDWR q DOOD EDVH GHOOH FUHGLELOLWj GHOO¡RSHUDWRUH FRPPHUFLDOH tanto in Italia, quanto in qualsiasi altra parte del mondo. Ecco la ricetta per mantenere vivo il Made in Italy EDQGLHUD G¡XQ 3DHVH che anche nel marmo, al pari della sartoria, sa creare su misura dei pezzi di ineguagliabile bellezza: qualità , prezzo giusto e puntualità nelle consegne.

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Rino Mastrotto Group S.p.a. Rino Mastrotto La storia di Rino Mastrotto Group S.p.a. si consolida nel 1998 a seguito della fusione di sette società di famiglia operanti da decenni nel settore della concia, aziende che in una fase primigenia erano state acquisite in collaborazione con i fratelli di Rino Mastrotto, attuale azionista di riferimento nonchÊ presidente del consiglio di amministrazione del Gruppo. Dal distretto conciario della valle del Chiampo, il Gruppo è divenuto negli anni un prestigioso brand internazionale capace di lavorare e commercializzare SHOOL LQ WXWWR LO PRQGR SHU L VHWWRUL GHOOD PRGD GHOO¡DUUHGDPHQWR H automotive. Con proprie divisioni produttive in Brasile, Svezia e Paraguay, Rino Mastrotto Group rappresenta un esempio di azienda che ha saputo comprendere O¡LPSRUWDQ]D GHOO¡LQWHUQD]LRQDOL]]D]LRQH LQWHVD QRQ VROR TXDOH VHPSOLFH delocalizzazione tesa ad un contenimento dei costi di produzione, ma anche come strumento per accrescere la competitività e cogliere nuova opportunità di business nel quadro della globalizzazione dei mercati. Quali strategie sono alla base del successo del Gruppo? Lo abbiamo chiesto a Rino Mastrotto, alla guida della società sin dalla sua costituzione: ´Abbiamo puntato molto sulle innovazioni di prodotto e di processo, ponendo particolare attenzione al design e allo stile. Tutto ciò ci ha permesso di vincere una concorrenza solitamente molto legata a politiche di ribasso del prezzo. Abbiamo risposto ai mutamenti del mercato offrendo una gamma piÚ articolata e complessa, in grado di soddisfare le esigenze di clienti e mercati VRILVWLFDWL TXDOL TXHOOR GHO VHWWRUH GHOOuDOWD PRGD H GHOOuautomotive, mantenendo al contempo i migliori standard nella politica ambientale, manageriale e finanziaria nella gestione delle sue divisioni produttive e delle società controllate¾ )UD TXHVWH XOWLPH PHULWD SDUWLFRODUH PHQ]LRQH O¡XQLWj SURGXWWLYD VLWXDWD D MaracanaÚ nello stato del Cearå, in Brasile, Paese in cui Rino Mastrotto Group opera ormai da alcuni decenni, prima di molti concorrenti. Venendo, dunque, al tema dei Brics, domandiamo al nostro interlocutore FRPH VLD QDWD O¡LGHD GL GDU YLWD DO SURJHWWR LQ %UDVLOH H SHU TXDOL UDJLRQL DEELD VFHOWR - 193 -


SURSULR TXHVWR 3DHVH SHU FROORFDUH XQ¡XQLWj SURGXWWLYD ´il Brasile è un Paese molto attraente sotto il profilo della disponibilitĂ di materia prima, il cui reperimento ha assunto negli anni un ruolo centrale nel nostro settore. Il primo approdo in Brasile risale al 1995, anno in cui iniziammo una sperimentale collaborazione con un nostro fornitore di semilavorati di origini italiane, sulla base di un accordo che prevedeva un trasferimento di know-how e tecnologia a fronte di condizioni di acquisto agevolate da parte nostra della materia primaÂľ /¡HVSHULHQ]D PDWXUz VHEEHQH O¡LPSUHVD LWDOLDna dovette affrontare le GLIILFROWj OHJDWH DOOD QXPHURVH EDUULHUH GRJDQDOL ´/uHVSRUWD]LRQH GL PDWHULD JUH]]D Ă‹ disincentivata da una normativa complessa e protezionistica. I governi succedutesi negli anni hanno imposto talvolta dei veri e propri divieti aOOuHVSRUWD]LRQH R comunque spesso hanno imposto che parte delle lavorazioni venissero effettuate in loco SHQD OuDSSOLFD]LRQH GL RQHURVL GD]L DOOuHVSRUWD]LRQH GHO FRVLGGHWWR wet-blue, prodotto base per i nostri processi industriali. Da qui pensai, nel 1997, anche grazie agli interessanti incentivi che il governo brasiliano offriva in quel momento, di costituire una joint venture paritaria con un produttore di carni di origini italiane, FKH HUD GLYHQXWR QHJOL DQQL DQFKuHJOL QRVWUR IRUQLWRUH GL VHPLODYRUDWLw 7UDPLWH O¡DFFRUGR GL joint venture, Rino Mastrotto Group e il partner brasiliano costituivano una societĂ in cui il primo conferiva il know-how tecnico e produttivo, mentre il secondo la materia prima derivante dalla macellazione di capi bovini. v'RSR QHPPHQR XQ DQQR GDOOuLQL]LR GHOOD FRRSHUD]LRQH HUDYDPR VWDWL LQ grado di mettere in piedi una fabbrica funzionante, capace di collocare sul PHUFDWR SHOOL ILQLWH SHU L PHUFDWL GHOOu$PHULFD VHWWHQWULRQDOH H LO VHPLODYRUDWR crust per le aziende italiane, prevalentemente per il settore arredamento. Al PRPHQWR GHOOuLQDXJXUD]LRQH XIILFLDOH OD IDEEULFD HUD LQ JUDGR GL GDUH ODYRUR D quasi 500 addetti, portando benessere e sviluppo anche nel territorio, in uno Stato GRYH DOOuLQL]LR PDQFDYDQR SHUILQR OH VWUDGH SHU UDJgiungere lo stabilimentoÂľ Il Ceara è noto come uno degli Stati dal piĂš forte tasso di disoccupazione. ,O JRYHUQR EUDVLOLDQR D TXHOO¡HSRFD VRVWHQHYD JOL LQYHVWLPHQWL GLUHWWL HVWHUL QHO 3DHVH attraverso una serie di misure incentivanti quali fondi a tasso agevolato per la creazione di nuovi parchi industriali e di conseguenti nuovi posti di lavoro. - 194 -


5LQR 0DVWURWWR FL UDFFRQWD FRPH O¡HVSHULHQ]D GHOOD joint venture si rivelò PROWR SRVLWLYD LQ XQD SULPD IDVH 7XWWDYLD O¡LQFRHUHQ]D GD SDUWH GHOOH DPPLQLVWUD]LRQL FHQWUDOL H ORFDOL QHOO¡DSSOLFDUH OH FRQGL]LRQL LQL]LDOPHQWH SUHYLVWH QHL SURJUDPPL G¡LQFHQWLYD]LRQH UDSSUHVHQWz XQ SUREOHPD GL QRQ IDFLOH VROX]LRQH ´Talvolta è particolarmente arduo perseguire la soluzione migliore per la propria impresa orientandosi tra le complesse regole e procedure burocratiche del Paese. Personalmente, a queste aggiungo anche una certa difficoltĂ nel dialogare con le istituzioni locali sSHVVR SRFR FRHUHQWL QHOOuDSSOLFDUH OH FRQGL]LRQL VWDELOLWH GDJOL incentivi. Un aspetto del Brasile che non conoscevamo e avevamo sottovalutato è una certa tendenza ad imporre vincoli inizialmente non previsti. E ciò benchĂŠ i risultati occupazionali fossero molto apprezzati, tanto che siamo stati invitati a ULOHYDUH OuDWWLYLWĂƒ GL XQD YHFFKLD FRQFHULD VLWD nella zona industriale di Fortaleza, allora partecipata dallo Stato, e prima dei nostri investimenti, incapace di proseguire in modo competitivo nelle proprie attivitĂ manifatturiereÂľ /¡XQLWj SURGXWWLYD GL 0DUDFDQD FRQWD RJJL FLUFD GLSHQGHQWL GLVORFDWL in oltre venti mila metri quadrati di superficie coperti. /¡DFFRUGR GL joint venture terminava amichevolmente nel 2006 con un accordo di scissione determinato dalle diverse logiche commerciali infra-gruppo dei due soci. Rino Mastrotto Group mantiene il marchio Bermas e la conceria di piĂš recente acquisizione, che oggi serve il mercato del Nord America e in particolare il settore automotive. ´Se dovessi raccogliere i due elementi che hanno permesso un immediato successo della divisione brasiliana ² prosegue Rino Mastrotto ² citerei in primo OXRJR OuLPSOHPHQWD]LRQH GHOOH WHFQRORJLH H GHO know-how nella disponibilitĂ GHOOuD]LHQGD VRSUDWWXWWR PDFFKLQDUL H VLstemi informatici che ci consentono di mantenere costantemente il controllo sulla produzione e sui flussi di magazzino. In secondo luogo, certamente hanno influito gli investimenti operati nel capitale umano, prevalentemente costituito da maestranze brasiliane formate alla lavorazione conciaria tramite la formazione iniziale negli stabilimenti in Italia, H FKH RJJL UDSSUHVHQWDQR SHUVRQH GLIILFLOPHQWH VRVWLWXLELOL SHU OuD]LHQGDw I risultati positivi derivano anche da una sapiente attivitĂ di ricerca e sviluppo nel settore zootecnico, grazie alla selezione dei capi bovini che ha acconsentito di ricavare pellami di prima qualitĂ anche animali considerati un - 195 -


tempo meno pregiati per ragioni fisiologiche. Ăˆ noto, infatti, che il Paese è caratterizzato da una netta prevalenza di canchim, una specie munita di un accumulo adiposo al garrese ² la cosiddetta gobba ² che rende la pelle in astratto GL PLQRU YDORUH LQ TXDQWR FRPSRUWD WUD O¡DOWUR XQ PDJJLRUH VFDUWR GL ODYRUD]LRQH Nonostante le difficoltĂ accennate in questa sede, il Brasile resta un PHUFDWR VWUDWHJLFR SHU O¡DEERQGDQ]D GL SHOOL PDWHULD SULPD GL FXL LO 3DHVH GLVSRQH di quantitĂ elevate stante un numero di allevamenti di capi bovini fra i piĂš alti a livello mondiale. ´La divisione brasiliana resta certamente una base strategica essenziale SHU OuDWWLYLWĂƒ GHO *UXSSR ,O FRQWHVWR EUDVLOLDQR RIIUH SRL GHOOH SHFXOLDULWĂƒ QHOOuRUJDQL]]D]LRQH GHOOD ILOLHUD D PRQWH GHOOD FRQFHULD DOOHYDPHQWR PDFHOOR H localizzazione del ciclo di riviera, che consente di non utilizzare il sale per la conservazione delle pelli, con grandi vantaggi sulluimpatto ambientale e sulluXWLOL]]R GHJOL VFDUWL GL ODYRUD]LRQHw $OOD QRVWUD ULFKLHVWD GL UDFFRQWDUFL EUHYHPHQWH XQ¡HVSHULHQ]D GHO *UXSSR in un altro Paese facente parte dei Brics, la scelta di Rino Mastrotto ricade sulla 5XVVLD ´,Q JHQHUDOH OuDSSURFFLR FRL PHUFDWL HPHUJHQWL Ă‹ SLXWWRVWR GHOLFDWR Ricordo come la Russia sia un Paese particolarmente complicato benchĂŠ interessante sotto il profilo della disponibilitĂ della materia prima. In effetti, avevamo incominciato ad operarvi mediante investimenti diretti volti a rilevare alcune concerie operanti nel territorio, ma pochi anni dopo abbiamo rinunciato al progetto in quanto era difficile essere tutelati anche per profili minimi, quali il rispetto delle normali prassi del settore Âľ Infine, prima di congedarci dal nostro ospite, ci sorge spontaneo chiedere a Rino Mastrotto se ha un consiglio da dare ai giovani imprenditori italiani che si DIIDFFLDQR DO PRQGR GHOO¡LPSUHQGLWRULD LQ TXHVWR Fomplesso momento storico: ´)DUH OuLPSUHQGLWRUH RJJL QRQ Ă‹ SLĂœ VROR XQ ODYRUR PD XQD PLVVLRQH /D globalizzazione e la successiva crisi economica mondiale ci hanno fatto capire che OuLPSUHQGLWRUH QRQ GHYH VROR FUHDUH XWLOH SHU VH VWHVVR PD DYHUH FRQVDSHYRlezza del ruolo sociale che ricopre, in quanto le sue scelte hanno un effetto diretto non solo sui propri dipendenti e collaboratori, ma anche verso la societĂ . Fare impresa deve significare apportare ricchezza e sviluppo alla societĂ .

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I giovani oggi, malgrado le mutate condizioni economiche, hanno accesso a moltissimi strumenti che gli consentono di studiare a fondo il mercato e di capirlo, strumenti che un tempo non erano disponibili. Quindi il mio consiglio ai giovani è quello di non dar nulla per scontato e di affrontare le sfide con professionalitĂ e personalitĂ , tenendo sempre a mente che i rapporti con i propri collaboratori e con i propri partner commerciali devono essere improntati al massimo rispetto. Ritengo molto importante che chi si affacci aOOuLPSUHQGLWRULD LQGLYLGXL FRQ DWWHQ]LRQH TXDOL VRQR L SURSUL RELHWWLYL SHUFKĂŒ Ă‹ OuRELHWWLYR FKH segna il percorso per uscire anche dai momenti buiÂľ

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Telea Electronic Engineering S.r.l. Gianantonio e Arnaldo Pozzato 7HOHD (OHFWURQLF (QJLQHHULQJ 6 U O q XQ¡D]LHQGD YLFHQWLQD DOO¡DYDQJXDUGLD nella ricerca, progettazione, produzione e vendita di dispositivi elettromedicali. Incontriamo i fratelli Gianantonio e Arnaldo Pozzato, rispettivamente Amministratore Delegato e Presidente della società , che ripercorrono la storia della VRFLHWj GDOOH RULJLQL H FL LOOXVWUDQR O¡DWWLYLWj VYROWD Fondata nel 1988, da allora Telea cresce costantemente rafforzando la propria presenza non solo a livello nazionale, ma affrontando parallelamente XQ SURFHVVR G¡LQWHUQD]LRQDOL]]D]LRQH WDOH SHU FXL RJJL O¡D]LHQGD YLFHQWLQD ROWUH ad esportare i propri prodotti in piÚ di trenta Paesi nel mondo, su tutti il bisturi a risonanza quantica molecolare, è presente stabilmente nel mercato VWDWXQLWHQVH JUD]LH DG XQD SDUWHFLSD]LRQH VRFLHWDULD LQ XQ¡LPSRUWDQWH D]LHQGD giapponese. Telea Electronic Engineering ha in seguito fondato la Telea Biotech S.r.l., una società interamente partecipata dalla prima e impegnata in progetti di ULFHUFD H VYLOXSSR QHO VHWWRUH GHOO¡LQJHJQHULD WLVVXWDOH LQ SDUWLFRODU PRGR proponendosi di rigenerare tessuto muscolare liscio a partire da tessuti DFHOOXODUL ´scaffold¾ H FHOOXOH VWDPLQDOL SUHOHYDWH GDO PLGROOR osseo del SD]LHQWH /¡RELHWWLYR è quello di giungere al trattamento soddisfacente di alcune PDODWWLH TXDOL DG HVHPSLR OD VLQGURPH GD LQWHVWLQR FRUWR O¡DWUHVLD HVRIDJHD L postumi di gravi ingestioni di sostanze caustiche, la mancanza della parete addominale, del diaframma o della vescica. APPHWWLDPR FKH HVVHUH RVSLWDWL LQ XQ¡D]LHQGD YHQHWD FKH SDUOD GL ILVLFD quantistica non capita certo tutti i giorni. Stupiti ed affascinati da tutto ciò, chiediamo quale sia stata e rimanga la chiave del successo di Telea che le permette di essere competitiva confrontandosi con prodotti della concorrenza provenienti da Paesi dal basso costo della manodopera. /¡,QJ *LDQDQWRQLR 3R]]DWR FL VSLHJD FKH OD TXDVL WRWDOLWj GHL FROODERUDWRUL impiegati in azienda sono ingegneri elettronici, biomedici, periti, nonchÊ un fisico delle particelle, e che ricerca e sviluppo nei settori delle applicazioni biomedicali sono le attività chiave svolte da Telea. Alla base del successo di Telea, nonchÊ suo ILRUH DOO¡RFFKLHOOR q LO GLSDUWLPHQWR GL ULFHUFD H VYLOXSSR 4XHVW¡XOWLPR è costituito - 199 -


da un gruppo di lavoro di cinque persone costantemente impegnato a studiare ed DSSXUDUH O¡HIIHWWLYD SRVVLELOLWj GL FUHDUH GLVSRVLWLYL YROWL D FXUDUH PROWH PDODWWLH WUD OH TXDOL LO WXPRUH DO FHUYHOOR H O¡$O]KHLPHU DQFKH DWWUDYHUVR O¡DSSOLFD]Lone delle cellule staminali. /¡,QJ 3R]]DWR FL VSLHJD LQIDWWL FKH 7HOHD UHLQYHVWH FLUFD LO GHO VXR fatturato nella ricerca scientifica avvalendosi, altresÏ, di una feconda collaborazione FRQ O¡8QLYHUVLWj GHJOL 6WXGL GL 3DGRYD LQ SDUWLFRODU PRGR FRQ i dipartimenti di anatomia e fisiologia umana, di scienze del farmaco, di ingegneria industriale e GHOO¡LQIRUPD]LRQH Il rapporto con il mondo accademico si sviluppa tramite un dialogo costante e la partecipazione di Telea a numerose lezioni, seminari e, soprattutto, con lo svolgimento di stage da parte di numerosi laureandi delle medesime facoltà in azienda, che hanno modo, partecipando attivamente ai progetti e alla ricerca in cui è coinvolta Telea, di applicare in concreto ciò che hanno studiato venendo cosÏ assecondati nel passaggio da studenti ad ingegneri e professionisti veri e propri. ,O SURGRWWR GL SXQWD GHOO¡D]LHQGD YLFHQWLQD q FRVWLWXLWR GDO ELVWXUL D ULVRQDQ]D TXDQWLFD PROHFRODUH ´9HVDOLXV¾ QHO TXDOH q LPSLHJDWD XQD WHFQRORJLD sviluppata dallo stesso Ing. Pozzato ed oggetto di tutela brevettuale. Egli ci spiega FRPH O¡HOHPHQWR LQQRYDWLYR SULQFLSDOH GHOOD VXD ´FUHDWXUD¾ FRQVLVWD QHOOD SRVVLELOLWj di annullare il danno termico sussistente, invece, laddove si impieghino i bisturi tradizionali. ´Nel campo medico tutto questo si traduce non solo in un accrescimento generale della sicurezza per il paziente, ma anche nel fatto che, utilizzando il bisturi prodotto da Telea, il chirurgo può operare in vicinanza di determinati tessuti nervosi. I benefici poi si estendono anche al sistema sanitario nel suo FRPSOHVVR LQ TXDQWR OuXWLOL]]R GHO GLVSRVLWLYR FRQVHQWH PLQRUL WHPSL GL UHFXSHUR H quindi una minore ospedalizzazione, nonchÊ un minor impiego di farmaci di vario genere tra cui antiinfiammatori¾ FRPPHnta orgogliosamente. Il bisturi di nuova generazione è già utilizzato in numerosi strutture RVSHGDOLHUH QRQ VROR GHOOD 5HJLRQH 9HQHWR PD DQFKH LQ WXWWD ,WDOLD H DOO¡HVWHUR ´Abbiamo inoltre progettato e commercializziamo una macchina che rigenera i tessuWLw SURVHJXH O¡,QJ 3R]]DWR vFKH DEELDPR FKLDPDWR v5H[RQDJHw HG attraverso la nostra tecnologia brevettata, riesce a rigenerare i tessuti biologici danneggiati ed impedisce la creazione di tessuto connettivo fibroso¾ - 200 -


Sentendo parlare di diritti di proprietĂ intellettuale, e di brevetti in SDUWLFRODUH DG RJJL VHL EUHYHWWL GL OLYHOOR LQWHUQD]LRQDOH TXHOOL GHWHQXWL GDOO¡D]LHQGD YLFHQWLQD FL YLHQH VSRQWDQHR LQWHUURPSHUH SHU XQ¡LVWDQWH O¡,QJ 3R]]DWR chiedendo se Telea abbia mai incontrato finora problemi dL FRQWUDIID]LRQH ´La spregiudicatezza di alcuni nostri competitors e talvolta dei nostri stessi distributori ci ha portato a dover affrontare alcune spiacevoli vicende di contraffazione. BenchĂŠ ad oggi tutte siano state superate con successo, constato che VSHVVR Ă‹ DVVDL GLIILFLOH ULXVFLUH DG RWWHQHUH XQuHIIHWWLYD WXWHOD LQ WDO VHQVR QRQFKĂŒ orientarsi tra regole, procedure e prassi applicativa degli enti di certificazioneÂľ /H LGHH HG L SURJHWWL GHOO¡D]LHQGD YLFHQWLQD FRVu IRQGDPHQWDOL SHU LO QXPHUR e la gravitĂ dei malati che potrebbero beneficiarne, sono finanziati direttamente dai soci e da piccoli investitori privati, nonchĂŠ dalla partecipazione a concorsi ministeriali e regionali su singoli progetti di ricerca. Il mantenimento delle rendine delle socieWj LQ FDSR DJOL RULJLQDUL VRFL FRQVHQWH O¡LQGLSHQGHQ]D QHFHVVDULD SHU investire nei progetti tenendo conto non solo del ritorno economico, ma soprattutto dei risvolti sociali. Chiediamo ad Arnaldo Pozzato quale sia il modello di commercializzazione e distrLEX]LRQH GHL ORUR SURGRWWL DOO¡HVWHUR ed in modo particolare verso i Paesi Brics. ´Il nostro fatturato proviene per i due terzi da prodotti che esportiamo DOOuHVWHUR LQ (XURSD FRPH DOWURYHÂľ HVRUGLVFH LO 3UHVLGHQWH ´Il nostro mercato di riferimento è senza dubbio il Giappone, dove la nostra alta tecnologia viene particolarmente apprezzata; quanto ai Brics, stiamo lavorando intensamente da GXH DQQL VX XQ SURJHWWR LQ %UDVLOH 3DHVH TXHVWuXOWLPR GL GLIILFLOH DFFHVVR SHU una serie di ostacoli di natura protezionistica, non solo di profilo daziale, ma anche soprattutto costituiti dalle numerose certificazioni imposte nel settore biomedicaleÂľ 9LVWD OD QRVWUD HVSHULHQ]D QHOO¡DVVLVWHUH QXPHURVH LPSUHVH YHQHWH FKH VL VRQR WURYDWH LQ XQ¡DQDORJD VLWXD]LRQH FKLHGLDPR ORUR VH KDQQR LPSOHPHQWDWR accordi di trasferimento di tecnologia e di know-how al fine di poter concretamente operare nel mercato braVLOLDQR ´Attualmente la produzione viene effettuata interamente in Italia, fornendo ai nostri clienti brasiliani il solo prodotto disassemblato, cui verrĂ successivamente riassemblato in loco secondo le nostre istruzioniÂľ $UQDOGR 3R]]DWR FL VSLHJD FKH D parte gli Stati Uniti, dove - 201 -


7HOHD q SUHVHQWH FRQ XQD SDUWHFLSD]LRQH VRFLHWDULD O¡D]LHQGD KD FRQVROLGDWR OD propria presenza globale, e nei Paesi Brics in particolare, attraverso una forma di internazionalizzazione c.d. indiretta, basata quindi su una rete di distributori indipendenti. ´Siamo presenti anche in Korea, in Cina, India e Russia. Qui a breve estenderemo la nostra presenza al settore della neurochirurgia puntando a raddoppiare il nostro fatturato; da poco inoltre siamo stati contattati anche da un distributore sudafricano, per cui ci aspettiamo uno sviluppo anche nel mercato di questo Paese¾ Quanto alla ricerca ed individuazione del distributore nel singolo Paese ´puntiamo molto sulla partecipazione alle fiere del settore sanitario e biomedicale, su tutte Dßsseldorf e Dubai, che offrono sempre un ottimo riscontro. Inoltre i contatti avvengono tramite la partecipazione a meeting, congressi e seminari, nazionali ed internazionali; onestamente però, molto spesso sono gli stessi potenziali distributori a contattarci, attirati dal contenuto altamente innovativo del prodotto rispetto quelli comunemente disponibili sul mercato ed offerti dalla concorrenza¾ Venendo al tema dei pagamenti internazionali, ci riferiscono che ad oggi non è stato un fronte parWLFRODUPHQWH SUREOHPDWLFR ´Laddove le peculiarità del Paese lo richiedano, si affronta il problema ed il relativo rischio ricorrendo allo strumento della lettera di credito o esigendo un pagamento anticipato, secondo gli usi del settore¾ Concludiamo la nostra intervista, chiedendo ai fratelli Pozzato se QHOO¡DSSURFFLR DL PHUFDWL HVWHUL KDQQR DYXWR LO VRVWHJQR GD SDUWH GHOOH LVWLWX]LRQL ´$OFXQH LVWLWX]LRQL TXDOL LO FRQVRODWR GL +RQJ .RQJ H Ou,&( VL VRQR GLPRVWUDWH piÚ sensibili di altre nel supportarci in specifiche situazioni di stallo che normalmente si possono verificare in determinati Paesi. Ad ogni modo, in coerenza con lo spirito imprenditoriale italiano e veneto in particolare, siamo stati guidati molto dalle nostre intuizioni e premiati per la serietà e competenza con cui affrontiamo ogni giorno la nostra mission aziendale¾ &L FRQJHGLDPR GDL QRVWUL RVSLWL ULQJUD]LDQGROL GHOO¡DSSRUWR DO QRVWUR Quaderno e augurando loro di proseguire con successo nel raggiungimento dei risultati derivanti dalle loro interessanti ricerche. - 202 -




I Quaderni di CSDP Quaderno 1 Crisi finanziaria e protezione degli investitori. ,O v'RGG-Frank Wall Street 5HIRUP $FWw Quaderno 2 Governance del capitale familiare e continuitĂ aziendale; i valori, le regole. Quaderno 3 Aziende di famiglia e crisi economica: scenari, modelli, sfide. Quaderno 4 Assetti proprietari e organizzativi delle aziende di famiglia.


Stampato nel mese di maggio 2014 presso la CLEUP sc ´&RRS /LEUDULD (GLWULFH 8QLYHUVLWj GL 3DGRYDµ Via G. Belzoni, 118/3 ² Padova (tel. 049.650261) www.cleup.it




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