tutto impresa novembre 2011

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NOVITÀ SUL RIPORTO DELLE PERDITE 

La regola generale relativamente al trattamento delle perdite per le società di capitali, prima della modifica apportata con il decreto legge n. 98/2011, era disciplinata dall’’articolo 84 del Tuir nel seguente modo: • riporto integrale delle perdite negli esercizi successivi ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi; • riporto delle perdite senza alcun limite di tempo se realizzate nei primi tre periodi di imposta dalla data di costituzione della società. Ora, le modifiche apportate all’art.84 del T.U, che riguardano sia le società già in attività che quelle di nuova costituzione, operano nel seguente modo: • è stato eliminato il vincolo quinquennale ed è stato introdotto il limite dell’80% alla quota parte del reddito imponibile da cui scomputare le perdite riportate dagli esercizi pregressi. Pertanto si possono verificare i seguenti casi: • la perdita riportabile è inferiore all’80% del reddito dichiarato l’anno successivo; in questo caso l’intera perdita può essere interamente compensata; • la perdita è superiore all’80% del reddito dichiarato, per cui può essere compensata nei limiti di tale percentuale. L’eccedenza “non compensabile” (ovvero la parte superiore all’80 per cento del reddito dichiarato), tuttavia, non risulta persa ma potrà essere riportata in avanti senza limiti temporali e potrà essere compensata negli esercizi successivi sempre che rientri nel limite sopra indicato dell’80 per cento. L’impresa, inoltre, non può scegliere a sua discrezione quanta parte di perdita pregressa riportare nell’esercizio successivo e quale degli esercizi successivi interessare, in quanto la detta perdita va computata in diminuzione del reddito nel «primo» esercizio utile successivo a quello di sua formazione (nel rispetto del limite dell’80%).

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