Brek Magazine n. 24

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METROPOLIS ARTE

ospitanti opere che riportano appunto la firma dell’autore, rischia di provocare non pochi problemi. Cosa succederebbe infatti se un ipotetico writer arrivista, invidioso e pronto a tutto pur di mettere in cattiva luce il suo odiato competitor cominciasse a riprodurre la firma di quest’ultimo ad esempio su monumenti o in aree di interesse artistico, casi per i quali è prevista la reclusione fino a un anno e le multe vanno da mille a tremila euro??? Eppure stupisce come oltremanica, in netto contrasto con la politica repressiva dei comuni italiani, il Comune di Bristol prima di rimuovere uno stencil di Banksy ha lanciato un sondaggio su un forum online accettando di tornare sui propri passi e conservare l’opera dopo che il 97% dei voti si era espresso a favore della “salvaguardia” della stessa. Quanto detto tuttavia non significa che le opere dei writers in italia non siano tutelate, infatti l’art. 2575 c.c. dispone che “formano oggetto del diritto d’autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia,

qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”. Vi è di più. Le norme seguenti, dall’art. 2576, c.c., all’art. 2582, c.c., sono volte a sottolineare alcuni aspetti salienti della disciplina del diritto d’autore: nel caso del titolo di acquisto dell’opera d’arte, del suo contenuto e trasferimento, dell’utilizzazione, del ritiro dal commercio via dicendo. In sostanza si tratta di norme “di rafforzamento” della disciplina speciale, come confermato, se mai ce ne fosse bisogno, dallo stesso art. 2583, c.c. che recita testualmente “l’esercizio dei diritti contemplati in questo capo e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali” di conseguenza si deve ritenere che anche il codice civile, sulla scia della legge sul diritto d’autore, non si ponga il problema di quale sia il concetto di opera d’arte ma questo non esclude che le predette normative siano comunque applicabili alle opere d’arte, in quanto queste possono certamente essere comprese nella più generale categoria delle opere di carattere creativo frutto dell’ingegno. Tutela questa che tuttavia, per tutte le ragioni sopra esposte, non è in grado di escludere la sanzionabilità del

fatto sotto il profilo penale. Perché ciò possa invece avvenire è necessario che si favorisca la partecipazione alla cultura, soltanto infatti attraverso una più penetrante diffusione della stessa ed una adeguata sensibilizzazione all’arte si può riuscire a renderla parte della vita comune e ad ottenere che venga tutelata a seguito di una ridefinizione della gerarchia dei diritti e dei loro valori così come percepiti nella società. La cultura appunto, e l’arte nello specifico, “non solo costituiscono campo di notevole pregnanza ai fini della qualificazione teleologica dei pubblici poteri (nel senso che questi devono operare per realizzare la libertà), ma assumono il ruolo di elemento costitutivo, o, meglio, di prerequisito, di precondizione della democrazia1” non certo del solo buon senso! Francesco TRIPALDI

1  G. Clemente di San Luca, Libertà dell’arte e potere amministrativo. L’interpretazione costituzionale, Napoli 1994, 98-99. Franzosi, Arte e diritto, in Riv. dir. ind., 1977, I, 286.

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