Notiziario aprile 2015

Page 1

ANCE

ASCENSORI

BRESCIA

notiziario

COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

MONTACARICHI

RIVISTA MENSILE APRILE 2015

ELEVATORI

SCALE MOBILI

MONTA AUTO

IL MONDO CHE CRESCE SALE CON ELMA

ELMA s.p.a. via San Desiderio, 31 25020 Flero - (BS) Italy tel. +39 030 3580936 fax +39 030 3580190 SOA categoria OS04 classifica lll-bis www.elmaonline.it - elma@elmaonline.it Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. L. 27/02/2004 n째 46) art. 1, comma 1, LO Brescia

ADV_ELMA_205x296_NOTIZIARIO_2015.indd 1

14/01/15 11.50



COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

RIVISTA MENSILE DEL COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA APRILE 2015

Editore: C.E.R. S.r.l. Unipersonale - Via Foscolo, 6 - Brescia Redazione e Direzione: Collegio Costruttori Edili di Brescia e provincia Via Foscolo, 6 -PANTONE Brescia281

CMYK 100 - 72 - 0 - 32 Direttore Responsabile: Zanframundo RGB 0 - 40 -Francesco 104

SOMMARIO Meeting Immobiliare 2015: tutte le

pag.

187

d’imposta un’opportunità per Brescia

pag.

190

Autostrada di Valtrompia, dopo 50 anni di attesa (forse) è la volta buona

pag.

192

Protocollo Tesoro-Abi: funziona il fondo garanzia per 650 mln sulla prima casa

pag.

194

Domotica: la casa “smart” è sempre più interattiva e ottimizza anche i consumi

pag.

196

buone per credere nella ripresa PANTONE COOL GRAYragioni 9 CMYK 0 - 0 - 0 - 60 RGB 135 - 135 - 135 Ristrutturare gli alberghi: sì al credito

Comitato di redazione: Arturo Dotti Emilia Ardesi Paolo Bettoni Mauro Biondo Ernesto Bruni Zani Giorgio Cadeo Angelo Deldossi Alberto Mazzola Registrazione del Tribunale di Brescia 5 settembre 1951 n. 54 Stampa: Tipolitografia Istituto Artigianelli Via Ferri, 73 - Brescia Pubblicità: CER - Via U. Foscolo, 6 - Brescia Tel. 030399133 r.a. – Fax 030381798 Prezzo numero singolo anno 2015: 5 euro Quote di iscrizione, che danno diritto a ricevere tutte le pubblicazioni curate dal Collegio Costruttori ANCE Brescia, escluse quelle destinate riservatamente ai soci: ■ Gruppo Corrispondenti: 120 euro + IVA 22% pari a 146,40 euro; ■ Architetti, ingegneri, geometri iscritti ai rispettivi Albi: 60 euro ■ Gruppo Giovani Costruttori: 30 euro

La collaborazione al Notiziario è aperta a tutti. Gli articoli devono essere trasmessi - sempre dattiloscritti ed in duplice copia - alla Redazione del Notiziario e la loro pubblicazione è subordinata al giudizio insindacabile del Comitato di Redazione. L’accettazione di uno scritto non implica da parte del Comitato di Redazione e del Collegio di cui il Notiziario stesso è l’organo, riconoscimento od approvazione delle teorie o delle opinioni dell’autore. Gli articoli non pubblicati non vengono restituiti. La riproduzione, anche parziale di articoli o disegni è subordinata alla citazione della fonte

PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO Lavoro

pag.

Tributi Indici

» 219

Lavori pubblici

»

226

Tecnica edilizia

»

237

Urbanistica Varie

»

238

Ance informa

» 243

185

202

» 225

» 241


Un grande impegno merita una Qualificazione adeguata

CQOP-SOA Grazie alla fiducia ed alla collaborazione reciproca potremo fare grandi cose. Scarica gratuitamente le schede tecniche dal nostro sito e vieni in una delle nostre sedi presenti su tutto il territorio nazionale.

OLTRE 6.500 IMPRESE HANNO GIĂ€ SCELTO CQOP SOA

LEADER NEL SETTORE DELLE ATTESTAZIONI

SEDE DI BRESCIA: Via Triumplina 177, 25136 Brescia - Tel. 030.392945 SEDE LEGALE: Via A. Bosio, 30/32, 00161 Roma - Tel. 06.48930737

www.cqop.it


COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

L’INIZIATIVA DEL GIORNALE DI BRESCIA OCCASIONE UTILE PER FARE IL PUNTO SUL MERCATO DELL’EDILIZIA

MEETING IMMOBILIARE 2015: TUTTE LE BUONE RAGIONI PER CREDERE NELLA RIPRESA PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

La ritrovata attrattività dell’investire nella casa. La proposta di una moratoria di 5 anni sulle tasse immobiliari locali. Un panorama che vede tassi e mutui al minimo, rendendo quindi appetibile l’acquisto di immobili. Tanta carne al fuoco, decine di idee, ma soprattutto una rinnovata fiducia. E’ questa, in sintesi, la chiave di lettura della due giorni del Meeting Immobiliare, andato in scena il 28 e 29 marzo a Villa Fenaroli (Rezzato) su iniziativa del Giornale di Brescia. Il Meeting Immobiliare 2015 è un appuntamento che ha offerto una panoramica ampia sul settore, che potrebbe essere alla fine del tunnel. Il primo, fondamentale riscontro, lo si desume guardando al presente piuttosto che al futuro. E, allo stato attuale, non può non scontrarsi con una realtà in cui i prezzi sono stabili, se non addirittura al ribasso, ma con la novità che il numero di transazioni è in

PANTONE COOL GRAY 9 CMYK 0 - 0 - 0 - 60 RGB 135 - 135 - 135

Il Meeting è un’importante occasione di incontro fra operatori e utenti

crescita mentre i tempi di attesa stanno via via diventando meno lunghi. Questo stato di cose si innesta poi sul discorso dei mutui bancari, con i livelli dei tassi che sono davvero ai minimi storici. Qualche esempio? Per un tasso variabile parliamo di una forbice che va dall’1,75 all’1,90%, mentre per il tasso fisso siamo sotto il 3%. Prezzi abbordabili più tassi al minimo è una somma che do187

vrebbe dare, come risultato, una nuova propulsione al mercato con la speranza (per gli operatori) che questa sia la prospettiva a breve termine, con la possibilità di dare un vero slancio al comparto. Ma non di soli mutui e tassi si è cibato il Meeting, che ha ovviamente proposto una panoramica sulle nuove tecnologie, dalle biopiscine ai centri commerciali del futuro, all’insegna del binomio tra


I TASSI DI INTERESSE AL MINIMO STORICO RAPPRESENTANO L’OCCASIONE PER ACQUISTARE CASA

TIZIANO PAVONI / 1 FISCO E CREDITO CI PENALIZZANO Compravendite. Credito. Fisco. Burocrazia. L’intervento del presidente Tiziano Pavoni è stato articolato su quattro punti cruciali sui quali ragionare del futuro del comparto. “I timidi segnali di ripresa non rappresentano per le imprese una effettiva e solida inversione di tendenza. L’incremento del numero delle compravendite è principalmente da ascrivere a quelle tra privati, che beneficiano di un più favorevole regime fiscale rispetto a quelle tra imprese e privati. E’ questo sicuramente uno degli aspetti che necessita di una correzione urgente”. “Inoltre - ha proseguito Pavoni - la stretta creditizia per il nostro settore non accenna quindi ad arrestarsi. I finanziamenti per investimenti in edilizia residenziale sono calati di un ulteriore 20%, con tassi applicati ben superiori a quelli riservati agli altri comparti industriali”.

Il presidente Tiziano Pavoni nel suo intervento ha ricordato le disparità fiscali che oggi penalizzano le compravendite fra privati e aziende

innovazione e progettazione. Che è poi quanto sta alla base della “seconda giovinezza” del legno come materiale per fabbricare case, alla luce - ad esempio - dei dati europei, che parlano di 40mila esempi di abitazione realizzate con questo materiale, Ma se innovare vuol dire trovare nuove strategia di costruzione, non ci si può dimenticare del fattore ambiente, con gli obblighi - imposti da normative dell’Unione 188

Europea - di costruire ad “emissioni zero”. Una partita rispetto alla quale gli operatori bresciani sono già sulla buona strada. Il che è un bene perché, se ci concentriamo sui riscontri a livello nazionale, in Italia sarebbero circa 200mila gli immobili che avrebbero bisogno di essere ristrutturati. Ovviamente si è parlato anche di nuovi approcci finanziari, dall’affitto a riscatto (una delle nuove modalità per avvicinarsi


INNOVARE SIGNIFICA RISPETTARE L’AMBIENTE CON IMMOBILI A BASSO CONSUMO ENERGETICO

TIZIANO PAVONI / 2 REGOLE E TEMPI SIANO CERTI

Uno dei numerosi dibattiti del Meeting 2015

all’acquisto di un immobile) al cosiddetto ”home staging”, ovvero l’arte di valorizzare appieno una casa prima di metterla sul mercato. Tante strade da percorrere, alcune inesplorate, altre magari solo da sfruttare un po’ di più, con il solo intento di mettere il turbo e dare gas ad un settore che non ne può più di sentire parlare di crisi, e che ora vuole tornare a pensare in grande. La parola d’ordine - timidamente pronunciata nelle battute

iniziali, sempre più convintamente e autorevolmente ribadita da chi si è alternato nei molti interventi - è stata ripresa. Ma gli spunti che sono venuti dalla due giorni sono stati davvero molteplici. E tra i relatori che hanno partecipato ai numerosi convegni organizzati a contorno non è mancato il contributo del presidente del Collegio, Tiziano Pavoni, di cui riferiamo a parte.

189

“Per favorire gli investimenti immobiliari in Italia, anche da parte degli investitori esteri, è invece necessario delineare un quadro normativo certo e una imposizione fiscale chiara ed inequivocabile. Sarebbe un sogno poter prevedere per il bene casa un imposta unica e certa nel proprio ammontare nel tempo”. “Uno dei temi che più direttamente rileva e sensibilmente rallenta la nostra attività - ha sottolineato Pavoni - è quello relativo al rapporto con la Pubblica Amministrazione, sia con riguardo all’iter dei processi decisionali che con riferimento alla semplificazione delle procedure. Le decisioni amministrative sono assunte senza pensare al fattore tempo; non vengono minimamente considerati i danni, anche economici, che i ritardi determinano. Occorre ridurre drasticamente i tempi e ricondurli a periodi ben definiti”.


COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

CITTÀ E PROVINCIA VANTANO CENTINAIA DI STRUTTURE RIC ETTIVE E Q UESTA È L’OCCASIONE PER UN LIFTING

RISTRUTTURARE GLI ALBERGHI: SÌ AL CREDITO D’IMPOSTA UN’OPPORTUNITÀ PER BRESCIA PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

Il Decreto recentemente approvato si rivolge alle strutture alberghiere con almeno 7 camere e possono essere contemplate anche le residenze turistiche, gli alberghi diffusi, i villaggi albergo, i Condhotel (dove le stanze sono in vendita) e i Marina Resort (strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all’interno di unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato). Vengono poi definiti quattro ambiti di intervento all’interno della normativa in questione. Si parte dalla ristrutturazione edilizia, ovvero gli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali

PANTONE COOL GRAY 9 CMYK 0 - 0 - 0 - 60 RGB 135 - 135 - 135

Passa anche dalle strutture alberghiere la ripresa del settore delle costruzioni. Come? Grazie al decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, volto a concedere crediti d’imposta per la ristrutturazione degli alberghi. Una partita di grande importanza, che potrebbe spazzare via il clima di stagnazione e rimettere in moto il settore edilizio. degli edifici (sostituzione di serramenti, sia esterni che interni, o di pavimenti); le opere e le modifiche necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso; gli interventi di 190

frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’ uso; gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, come ad esempio il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio; gli interventi quali il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edi-


GLI AMBITI DI AZIONE SPAZIANO DAL RISPARMIO ENERGETICO ALL’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ficio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Ci sono poi gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, volti ad eliminare gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea; gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti; la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi. Qualche esempio potrebbe essere il rifacimento di scale, di ascensori o di servo scala, oppure la realizzazione di bagni e sistemi domotici per disabili. Terzo capitolo di questo vademecum sulle spese agevolabili riguarda la riqualificazione energetica, quindi con la possibilità di “monetizzare” azioni che migliorino l’efficienza dell’involucro edilizio, che prevedano la sostituzione degli impianti di climatizzazione o l’utilizzo di impianti alimentati da fonti rinnovabili. C’è infine anche la possibilità di accedere alle agevolazioni anche per investimenti a livello di mobilio, con l’acquisto di cucine di tipo professionale, arredi da esterno, componenti d’arredo, ma anche per arricchire le dotazioni sportive o dei centri benessere. Tecnicamente l’agevolazione definita del Decreto prevede un credito di imposta pari al 30%, fino ad un massimo di 200mila euro,

Tecnicamente l’agevolazione definita del Decreto prevede un credito di imposta pari al 30%, fino ad un massimo di 200mila euro, per spese sostenute nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016. Tale credito, non cumulabile con altre agevolazioni d’imposta, viene ripartito in tre quote annuali. Il Governo ha messo a disposizione 20 milioni di euro per il 2015 e 50 milioni all’anno dal 2016 al 2019. per spese sostenute nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016. Tale credito, non cumulabile con altre agevolazioni d’imposta, viene ripartito in tre quote annuali. Il Governo ha messo a disposizione 20 milioni di euro per il 2015 e 50 milioni all’anno dal 2016 al 2019. Ma quanto può valere per il Bresciano questa legge? Se per la 191

provincia è difficile una stima precisa, anche per il continuo nascere di nuove strutture (e comunque siamo nell’ordine delle diverse centinaia), in città sono 36 gli alberghi attivi, cui vanno aggiunti b&b e altro ancora. Un panorama potenzialmente ricchissimo che potrebbe rappresentare più che una boccata di ossigeno per l’edilizia del territorio.


COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

INFRASTRUTTURE: DOVREBBE TROVARE EPILOGO UNA STORIA PARADOSSALE PER LA DURATA DELLA SUA GESTAZIONE

AUTOSTRADA DI VALTROMPIA: DOPO 50 ANNI DI ATTESA (FORSE) È LA VOLTA BUONA PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

PANTONE COOL GRAY 9 CMYK 0 - 0 - 0 - 60 RGB 135 - 135 - 135

A dire che questa potrebbe essere la volta buona tremano un po’ i polsi. Del resto, parliamo dell’autostrada della Valtrompia, progetto dalla genesi elefantiaca, rispetto al quale troppe volte si è cantata vittoria e altrettante volte si è dovuto fare un dietrofront doloroso e frustrante. Autostrada della Valtrompia. Dopo l’incontro - svoltosi poco prima della metà di marzo a Palazzo Chigi - tra il presidente della Provincia di Brescia Pier Luigi Mottinelli e il sottosegretario Luca Lotti, che ha la delega al Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione economica), anche il tessuto imprenditoriale bresciano ha cominciato a dare segnali positivi, segno che la partita potrebbe essersi definitivamente sbloccato. Dopo solo… cinquant’anni di attesa. La professione di ottimismo risale alla metà circa di marzo, quando il Comitato di Zona Valle Trompia/Lumezzane dell’Aib (comitato guidato dal coordinatore Giuliano Baglioni) ha parlato

L’autostrada di Valtrompia è un progetto atteso da 50 anni

di Autostrada oramai a un passo cessione legata anche al progetto dall’avvio. Sensazioni corroborate definitivo della Valdastico. Quanto dalle notizie che riguardano l’altra all’Autostrada della Valtrompia grande opera cui il racvale la pena ricordacordo veloce valtrumre come, per quello L’importo plino è strettamente che riguarda il tratto finanziabile è il connesso, ovvero il Concesio-Sarezzo, gli primo lotto fra progetto della Valdaespropri sono già stati stico Nord, anch’esso Concesio e Sarezzo completati (con Anas sulla via della risoluche ha provveduto a zione definitiva. Un liquidare i proprietari) nodo non indifferente poiché prima e che i fondi necessari alla candi girare le risorse Serenissima at- tierizzazione, pari a 285 milioni tende la proroga della propria con- di euro, sono già a bilancio. Per 192


L’IMPORTO NECESSARIO ALL’OPERA È DI 285 MILIONI CHE ORA POSSONO ESSERE “ TOLTI DAL FRIGORIFERO”

quando, ad onor del vero, si tratti di risorse momentaneamente tenute “in ghiaccio”, in attesa che l’attuale concessione, in scadenza a giugno, venga prorogata. E l’estate potrebbe essere proprio la stagione della svolta, visto che l’ok definitivo è atteso all’incirca per il mese di giugno, con la possibilità (per ora è più una speranza) che i cantieri possano partire a settembre. La lunga attesa non è certo stata un fardello da poco per gli imprenditori bresciani, che ad ogni occasione hanno rimarcato l’assoluta necessità di trovare un

collegamento più veloce con la Valle, bypassando finalmente i centri abitati e alleggerendo quel territorio dalla morsa del traffico. Ma è evidente come il Bresciano sia (purtroppo) a proprio agio con partite viabilistiche dalla gestazione infinita. Se l’Autostrada della Valtrompia (raccordo lungo poco meno di 40 km e destinato a collegare in modo più rapido Concesio a Sarezzo) è da decenni in bilico tra tramonto definitivo e inizio dei cantieri, l’altra grande incognita del nostro territorio è la Corda Molle, il raccordo tra Montichiari

193

e Ospitaletto di cui è stata costruita solo la prima parte (ovvero dal Comune bassaiolo fino ad Azzano Mella). L’impasse creatasi dopo la scadenza della concessione affidata a Centropadane ha impedito di fare passi in avanti, una situazione resa critica anche dalle numerose proteste degli espropriati ancora in attesa di ricevere quanto pattuito. Una situazione esplosiva per un’opera che aspetta di poter essere completata, sperando che non sia un’attesa troppo lunga. ro.ramp.


COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

L’INIZIATIVA RIVOLTA AI GIOVANI PUÒ CONTRIBUIRE A RIDARE SLANCIO AL MERCATO IMMOBILIARE

PROTOCOLLO TESORO-ABI: FUNZIONA IL FONDO GARANZIA PER 650 MLN SULLA PRIMA CASA PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

PANTONE COOL GRAY 9 CMYK 0 - 0 - 0 - 60 RGB 135 - 135 - 135

Una boccata d’ossigeno da 650 milioni di euro, che - esattamente come sperato - può contribuire a ridare fiato al settore edilizio, con una crescita di quasi il 40% per quello che riguarda i mutui immobiliari. Si avvertono quindi i primi frutti del protocollo Tesoro-Abi, siglato lo scorso ottobre e finalizzato a far partire un nuovo fondo di garanzia da 650 milioni di euro.

Il fondo, frutto dell’accordo fra Tesoro e Abi, prevede la concessione di garanzie nella misura massima del 50% della quota capitale di mutui ipotecari per l’acquisto della prima casa. Una norma (che prospetta di favorire prestiti per complessivi 20 miliardi di euro) pensata in modo particolare per i più giovani (tra le categorie ammesse ci sono infatti le coppie in cui almeno uno abbia meno di 35 anni) e finalizzata a far ripartire il mercato. Va detto

Il fondo istituito l’ottobre scorso prevede la concessione di garanzie nella misura massima del 50% della quota capitale di mutui ipotecari per l’acquisto della prima casa. infatti che lo scenario entro il quale l’accordo è stato firmato non era certo dei migliori, con il calo dei prezzi delle case secondo solo a quello della Slovenia e le continue 194

difficoltà del settore edilizio, difficoltà evidenti soprattutto a livello di sofferenza bancaria. Dopo qualche mese di assestamento, sembra proprio che


L’ACCORDO POTREBBE FAVORIRE L’ATTIVAZIONE DI MUTUI PER UN TOTALE DI VENTI MILIARDI

il mercato stia dando almeno dei segnali positivi. Stando ai dati di febbraio del Crif, il numero di famiglie che ha chiesto un muto è aumentato, rispetto allo stesso mese del 2014, del 38,7%. Una crescita “apparente” che non si registrava addirittura dal 2008. Attenzione però: nel novero di tali contratti di finanziamento rientrano anche i mutui ricontrattati o quelli “girati” ad altro istituto bancario. Quindi è bene parlare solo di tendenza e non di crescita consolidata. Quello che, sempre secondo il Crif, non cresce è anche l’importo medio richiesto. Nel 2015 è pari a poco più di 124mila euro, sostanzialmente uguale al 2014, ma ben lontano dai 140mila euro del 2010. Stante l’aumento della movimentazione di mutui, si può davvero dire che il mercato del mattone è in ripresa? L’ultimo sondaggio di Bankitalia relativamente al mercato delle abitazioni, rivela come siano in aumento le compravendite, con la percentuale degli agenti che sono almeno riusciti a chiudere un contratto nell’ultimo trimestre del 2014 passata dal 64,4% al 70% circa. Aumentati, seppur di poco (dal 59,9% al 60,7%) gi acquisti fatti attraverso un mutuo ipotecario. Anche in questo caso per le imprese si prospetta un ulteriore step di attesa: aumentano infatti le compravendite fra privati (ne abbiamo riferito in apertura della nostra intervista attraverso l’intervento del presidente Tiziano Pavoni al Meeting Immobiliare 2015) favorite da un sistema fiscale meno pesante che dovrebbe essere esteso anche ai contratti fra imprese e privati. Complessivamente, quindi, si può dire che il Fondo finanziato

L’importo medio richiesto per i mututi ad inizio 2015 è pari a poco più di 124mila euro, sostanzialmente uguale al 2014, ma ben lontano dai 140mila euro del 2010. da banche e Governo stia effettivamente contribuendo alla ripresa del mercato immobiliare, ma siamo comunque sempre nel campo del cauto ottimismo. Ma per poter 195

sperimentare gli eventuali effetti consolidati, soprattutto sulle imprese, sarà necessario seguire il trend post-estivo.


COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

IL MERCATO HI-TECH ABBINATO AGLI IMMOBILI È IN COSTANTE CRESCITA PERCHÈ APPREZZATO DALLA CLIENTELA

DOMOTICA: LA CASA “SMART” È SEMPRE PIÙ INTERATTIVA E OTTIMIZZA ANCHE I CONSUMI PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

Il mercato hi-tech abbinato alla casa è in crescita. Secondo recenti dati, il 59% dei nuovi immobili possiede almeno un elemento di automazione. Il tutto a fronte di una spesa che oscilla tra i 10mila e i 50mila euro, ma che porta risparmi in bolletta fino anche al 20%. Cresce la sensibilità per i sistemi, al punto che, sulla scorta degli ultimi dati, il 22% di chi cerca casa ritiene molto importanti o indispensabili gli elementi di domotica; percentuale che, nelle

PANTONE COOL GRAY 9 CMYK 0 - 0 - 0 - 60 RGB 135 - 135 - 135

Con la domotica la casa diventa «smart». Semplifica molto la quotidianità, permette risparmi economici e rispetto dell’ambiente. E il mercato hi-tech abbinato alla casa è in crescita. In molti casi rappresenta il motivo in più per scegliere una proposta rispetto ad altre. grandi città, raggiunge il 33%. E i costruttori, compresi questi bisogni, sono sempre più propensi a realizzare «immobili automation ready», cioè caratterizzati da predisposizioni necessarie per installare, anche successivamente, l’impianto domotico o una serie di 196

automazioni. Esistono strumenti domotici di base, come i sistemi di apertura e chiusura automatica delle tapparelle, delle tende da sole, o di porte e finestre: li ritroviamo nel 43% delle abitazioni di nuova costruzione; ci sono poi altri elementi molto più complessi, come antifurti, videosorveglianza, distribuzione dell’energia elettrica, coordinamento degli elettrodomestici e via dicendo, che sono presenti nel 16% delle nuove costruzioni. Il 2020 è l’anno entro il quale tutti i nuovi edifici dovranno essere


GLI INTERVENTI TECNOLOGICI MIGLIORI SI REALIZZANO NEL NUOVO O NELLE RISTRUTTURAZIONI PIÙ ESTESE

ad energia «quasi zero», ovvero per la maggior parte autosufficienti per avere un impatto molto meno pesante sull’ambiente. Ciò significa che in sei anni l’edilizia dovrà adeguare le proprie competenze per rispondere a quello che non sarà più solo un proposito lasciato al buon senso di ognuno. L’efficienza energetica rappresenta oggi una priorità per il settore edile, sia quando si tratta di costruzioni ex novo, sia per le opere di ristrutturazione. Affidandosi a esperti nel settore, si possono creare sistemi «intelligenti», in cui l’illuminazione, la climatizzazione, il riscaldamento e la gestione idrica degli ambienti venga coordinata per assicurare alte performance e bassi consumi energetici con una salvaguardia sia dell’ambiente e una maggiore razionalizzazione della spesa economica. Oltre a questo tipo di risultato, la domotica consente anche maggior comodità nella gestione della casa, una sorta di paracadute contro dimenticanze e problematiche estemporanee che possono sorgere nella quotidianità. Grazie al «remote control», ad esempio, si possono azionare i servizi mobili semplicemente con un click o con una telefonata, con il grande vantaggio di tener sotto controllo anche i consumi e, in caso di budget «sforati», avere le informazioni necessarie per capire su quali picchi di dispendio agire. Un esempio di automazione intelligente è appunto la gestione dell’illuminazione: basta realizzare un impianto ad hoc per avere un sistema che gestisca la regolazione della luce in base a qualità e quantità necessarie per ogni momento. Tra i servizi di domotica

Grazie al «remote control» si possono azionare i servizi mobili con il grande vantaggio di tener sotto controllo anche i consumi e, in caso di budget «sforati», avere le informazioni necessarie sui picchi di dispendio. utilizzati su larga scala ci sono le «tapparelle intelligenti». Si tratta di serrande avvolgibili comodamente da un pulsante a parete, da un telecomando o, per le versioni più evolute, da remoto. Oltre alla praticità d’uso (che evita di fare la spola per tutte le finestre della casa 197

prima di andare a letto o prima di uscire), molto importante è l’aspetto legato al risparmio energetico: i modelli nuovi di tapparelle elettriche consentono, tramite l’uso di sensori, anche di abbassare o alzare le cortine in base alla luce o alla temperatura esterna. Meno


I COMANDI A DISTANZA SONO SOLO UNO DEI PUNTI QUALIFICANTI DELLA DOMOTICA CHE PUNTA ANCHE AL RISPARMIO ENERGETICO

conosciuto, ma di grande utilità, è l’automatismo che permette di accendere i focolari a legna o le stufe a pellet «da lontano». Grazie a un dispositivo apposito, collocato sotto la parte combustibile, tramite una semplice chiamata a distanza è possibile far partire la scintilla che genera la fiamma. Questo consente, in tutta sicurezza, di rientrare a casa, magari dopo una giornata pesante, con una «calda accoglienza», trovando gli ambienti ben riscaldati, deumidificati e, soprattutto, senza sprecare assolutamente niente in materia di riscaldamento. La tecnologia ha invaso tutti gli ambienti domestici e la domotica ne è la massima espressione anche nella cucina. In passato quando si progettava una cucina si cercavano spazi per mettere i televisori e gli elettrodomestici. La tendenza moderna è invece quella di integrare il tutto e sfruttare al massimo il wi-fi trasformando la nostra cucina quasi come «un internet caffè». Forni programmabili e magari azionabili anche da lontano, macchine da caffè incorporate, ghiaccio prodotto a comando dal frigorifero con il governo di un’App sono ormai fra le opzioni più comuni e apprezzate. La domotica è, dunque, pronta a cambiare il nostro vivere quotidiano: tutta l’abitazione che sarà coordinata da un computer centrale, con frigoriferi che - ad esempio - segnalano il termine delle scorte e le scadenze dei cibi conservati; forni che cuociono mentre siamo al lavoro o a spasso; lavastoviglie in funzione nelle ore di tariffa meno cara, accese, perché no, col cellulare; e nuovi sistemi di

La domotica è, dunque, pronta a cambiare il nostro vivere quotidiano: tutta l’abitazione può essere coordinata da un computer e gli elettrodomestici diventano sempre più interattivi. riscaldamento elettromagnetico. Avere una casa «intelligente e collegata» è utile a tutti, ma può essere di vitale importanza per anziani e disabili che, grazie all’aiuto della tecnologia, possono vivere da soli in autonomia e sicurezza. Tutto questo non è fantascienza, ma una reale possibilità 198

offerta dalla domotica, una disciplina in continuo e costante sviluppo. La domotica, quindi, rappresenta un valore aggiunto da non trascurare in corso di progettazione e nella proposta finita.                                                                                w.n.


CONFERENCE&EXHIBITION 20th - 21st - 22nd MAY 2015 fieramilano - Rho MILANO Italy

WE STEEL BELIEVE

L’EVENTO INTERNAZIONALE DEDICATO ALLA FILIERA SIDERURGICA

DALLA PRODUZIONE ALL’UTILIZZO LO STILE MADE IN ITALY PER TRE GIORNI DI BUSINESS E APPROFONDIMENTI

PENSIAMO INSIEME ALL’ACCIAIO DI DOMANI

MADE IN STEEL 2015

IL PRINCIPALE EVENTO DEL SUD EUROPA DEDICATO ALL’ACCIAIO Supported by: www.madeinsteel.it

JOIN THE COMMUNITY

organized by:

siderweb THE ITALIAN STEEL COMMUNITY


PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

PANTONE COOL GRAY 9 CMYK 0 - 0 - 0 - 60 RGB 135 - 135 - 135

LAVORO - Durc - Inps - validità di 90 giorni per lavori privati - messaggio n. 1894/2015

pag. 202

- Erogazione del trattamento di fine rapporto in busta paga - art. 1 commi da 26 a 34 legge n. 190/2014 c.d. legge di stabilità 2015 Dpcm n. 29/2015

pag. 202

- Ministero del Lavoro - Cassa Integrazione Guadagni a zero ore - requisiti ai fini della nuova indennità di disoccupazione Naspi comunicato stampa 20 marzo 2015 - Ministero del Lavoro - Cigs per cessazione attività - proroghe a 24 mesi - estensione per l’anno 2015 - circolare n. 9/2015

- Inail - esposizione a rischio patogeno protratta anche oltre 15 anni dalla data di denuncia della malattia professionale - circolare n. 32/2015 pag. 206 - Ministero del Lavoro - Testo Unico sulla sicurezza - d.lgs. 81/08 - soggetti abilitati alle verifiche periodiche delle attrezzature - tariffe aggiornate delle prestazioni - circolare 3 marzo 2015 pag. 207 - Legge n. 297/82 - tfr indice rivalutazione mese di febbraio 2015

TRIBUTI

pag. 202

- Fatturazione elettronica - obbligo generalizzato dal 31 marzo per tutte le pubbliche amministrazioni pag. 219

pag. 203

- Estensione del “Reverse charge” ai lavori di pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento di edifici - chiarimenti ministeriali pag. 219

- Ministero del Lavoro - Cigs ex art. 3, Co. 1, legge 23 luglio 1991, n. 223 e S.M.I. - imprese con procedure concorsuali - richiesta del trattamento successiva alla data di ammissione alla procedura - circolare n. 4/2015 pag. 203 - Ministero del Lavoro - contratti di solidarietà incremento del 10% del trattamento di integrazione salariale - circolare n. 8/2015 - Prevedi - iscrizione e versamento al fondo proroga per l’adeguamento contrattuale accordo nazionale 24 marzo 2015

pag. 207

- Regime Iva dei “beni significativi” chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

pag. 222

- Adeguamento del modello Iva TR per i rimborsi del credito a seguito dell’entrata in vigore dello split payment e dell’estensione del regime del reverse charge pag. 223

pag. 204

INDICI

pag. 205

- Inps - flusso Uniemens - aggiornamento dei controlli software su matricole aziendali cessate - messaggio n. 1990/2015

pag. 205

- Inail - aggiornamento del modello di denuncia/comunicazione di infortunio

pag. 206

- Equo canone - Variazione indici prezzi al consumo - Tfr - legge 297/82 - Indice Istat del costo della vita

200

pag. 225

pag. 225 pag. 225


PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

LAVORI PUBBLICI

URBANISTICA

- Riepilogo della disciplina e degli aspetti fiscali e gestionali delle Associazioni Temporanee di Imprese

pag. 226

- Soccorso istruttorio - per l’Anac la sanzione va pagata solo se il concorrente intende regolarizzarsi

pag. 234

- Le varianti in corso d’opera vanno comunicate all’Anac

pag. 235

- L’attestato Soa deve permanere valido fino alla conclusione dei lavori

pag. 236

- La dichiarazione resa per conto degli altri amministratori è valida anche se non ne riporta i nominativi - Nella dichiarazione unita all’offerta relativa ai subappalti non devono essere citati i subappaltatori

- Riduzione del consumo di suolo: Regione Lombardia detta gli indirizzi applicativi della L.R. n. 31/2014 pag. 238 - E’ illegittima la richiesta di aggiornamento retroattivo del contributo di costruzione se il titolo edilizio è già stato rilasciato

pag. 239

VARIE

- Benefici sul gasolio per autotrazione - richiesta di rimborso per i consumi del primo trimestre 2015 pag. 241

pag. 236

pag. 236

- Locazione e comodato di veicoli utilizzati per i trasporti in c/proprio e c/terzi

pag. 241

- Sistri - dal 1° aprile 2015 entrano in vigore le sanzioni per mancata iscrizione e pagamento del diritto annuale

pag. 241

- Sistri - chirimenti sul trasporto in conto proprio dei rifiuti pericolosi

pag. 242

- Trasporto di terre e rocce da scavo - semplificazione sulle procedure disciplinate dal DM 161/2012 pag. 242

TECNICA EDILIZIA

- Emanato il decreto di attuazione del D.P.R. 8/2015 che riguarda la sicurezza degli ascensori in servizio pubblico

pag. 237

- Antincendio - obbligo di adeguamento delle strutture ricettive prorogato al 31/10/2015

pag. 237

- La fideiussione a scadenza prefissata rende il preliminare di compravendita nullo

pag. 242

ANCE INFORMA

pag. 243

201


LAVORO COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

DURC - INPS VALIDITÀ DI 90 GIORNI PER LAVORI PRIVATI MESSAGGIO N. 1894/2015 Si informa che l’inps, con messaggio n. 1894 del 16 marzo 2015, che si riporta in calce alla presente, ha comunicato l’adeguamento dello Sportello Unico Previdenziale con riguardo alla durata di 90 giorni del Durc per i lavori privati. Alla luce, infatti, delle disposizioni contenute nell’art. 31 del cosiddetto “D.L. del Fare”, convertito in L. n. 98/2013, la validità di 120 giorni del Durc, anche per tali tipologie di lavori, era prevista sino 31 dicembre 2014. Pertanto, come già specificato dal Ministero del Lavoro con nota n. 3988 del 5 marzo scorso, a partire dal 1° gennaio 2015 e sino alla riforma del sistema della regolarità contributiva, la validità del documento riferito ai lavori edili privati torna ad essere di 90 giorni. Inps Roma, 16 marzo 2015 Messaggio n.1894 Oggetto: Validità di 90 giorni del Documento Unico di Regolarità Contributiva per lavori privati edili. Adeguamento Sportello unico previdenziale. Alle Strutture Centrali e periferiche L’art. 31 del Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, al comma 5 ha fissato la validità del Documento Unico di Regolarità Contributiva in 120 giorni ed ha disposto, al comma 8-sexies, che fino al 31 dicembre 2014 tale validità si applichi anche ai “lavori edili per i soggetti privati”. Con l’allegata nota del 5.03.2015, la Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che, decorso il termine citato e in attesa dell’emanazione del decreto attuativo previsto dall’art. 4, c. l, del D.L. n. 34/2014, la validità del DURC riferito ai lavori edili per i soggetti privati torna ad essere di 90 giorni con effetto dal 1° gennaio 2015. Al riguardo, si comunica che l’applicativo dello Sportello unico previdenziale è stato aggiornato al fine di riportare a 90 giorni il periodo di validità dei DURC relativi ai lavori privati in edilizia che, pertanto, recheranno in calce la dicitura “Il presente certificato è valido 90 giorni dalla data di emissione”.

EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO IN BUSTA PAGA PANTONE 281 ART. 1 COMMI DA 26 A 34 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 LEGGE N. RGB 190/2014 0 - 40 - 104 C.D. LEGGE DI STABILITA’ 2015 DPCM N.29/2015 Si informa che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Regolamento recante norme attuative delle disposizioni in materia di liquidazione del TFR come parte integrante della retribuzione per il periodo di paga decorrente da marzo 2015 a giugno 2018), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo scorso si è data attuazione alle disposizioni dei commi da 26 a 34 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 c.d. “legge di stabilità 2015”, la quale ha stabilito la possibilità per il lavoratore di richiedere l’erogazione del trattamento di fine rapporto direttamente in busta paga. Di seguito si forniscono i primi aspetti della norma che ha carattere sperimentale e riguarda tutti i lavoratori dipendenti del settore privato (esclusi solamente i lavoratori domestici, quelli del settore agricolo e quelli di cui alle lettere c), d), e), f), g), h) dell’art. 3 del Dpcm richiamato (lavoratori per i quali la legge o la contrattazione collettiva prevede la corresponsione periodica del tfr o l’accantonamento presso soggetti terzi, lavoratori dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali, in accordo di ristrutturazione dei debiti, in piano di risanamento con interventi autorizzati di cig straordinaria e in deroga). 1) La scelta da parte del lavoratore potrà essere effettuata dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018; 2) la richiesta di anticipazione del tfr, da presentare al datore di lavoro, sarà effettuata attraverso la compilazione di un modulo chiamato QUIR, “Quota maturanda del trattamento di fine rapporto come parte Integrativa della Retribuzione”. Tale modello è riportato come allegato A al Dpcm richiamato; 3) la scelta di cui sopra è vincolante per l’intero periodo e prevale su tutte le scelte già effettuate precedentemente dal lavoratore; 4) potranno richiedere l’anticipazione del tfr in busta paga solamente i lavoratori che abbiano maturato almeno 6 mesi di anzianità presso il datore di lavoro nel quale si trovano in forza al momento della scelta; 5) la misura è applicabile anche nei confronti di chi abbia già aderito ad una forma pensionistica complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018;

202

6) il tfr in busta paga è soggetto a tassazione ordinaria e non è imponibile ai fini previdenziali; 7) alla fine del periodo transitorio (30 giugno 2018) si dovrà riprendere a versare il tfr PANTONE al FondoCOOL di previdenza complementare, GRAY 9 salvo CMYKdiverse 0 - 0 - 0 - 60previsioni che dovessero essere assunte; RGB 135 - 135 - 135 8) la effettiva liquidazione in busta paga avverrà dal mese successivo a quello della richiesta. Peraltro, nei casi in cui il datore di lavoro abbia in forza meno di 50 dipendenti e si sia avvalso del finanziamento di cui al successivo punto 9), la liquidazione mensile slitterà al terzo mese successivo a quello di efficacia della richiesta; 9) i datori di lavoro con meno di 50 unità, per far fronte alle maggiori uscite finanziarie dovute alla liquidazione mensile, potranno fare richiesta di accesso ad un finanziamento assistito da garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per l’accesso ai finanziamenti e dalla garanzia dello Stato. Il finanziamento sarà assistito da privilegio speciale. Per poter accedere a tale finanziamento, gli stessi dovranno richiedere tempestivamente all’Inps apposita certificazione del Tfr maturato, in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore. Ai finanziamenti non possono essere applicati tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori a quello di rivalutazione della quota di Tfr. Sono previste anche ulteriori misure compensative delle maggiori uscite finanziarie sostenute dai datori di lavoro. Sugli aspetti relativi all’operatività dell’accesso al finanziamento, si fa riserva di successivi approfondimenti anche da parte degli enti competenti.

MINISTERO DEL LAVORO CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI A ZERO ORE REQUISITI AI FINI DELLA NUOVA INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE NASPI - COMUNICATO STAMPA 20 MARZO 2015 Si informa che il Ministero del Lavoro, con un apposito comunicato stampa, che si riporta in calce alla presente, ha confermato che, ai fini della maturazione del requisito contributivo di almeno tredici settimane di contribuzione nel quadriennio e dell’anzianità lavorativa di almeno trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, per il diritto alla Naspi, i periodi di Cassa Integrazione a zero ore o gli altri periodi (come


LAVORO

ad es. la malattia senza integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro), saranno considerati neutri. L’Inps, anticipa il Dicastero, fornirà opportuni e dettagliati chiarimenti al riguardo con una propria circolare, attuativa della Naspi. Si fa riserva quindi di tornare sull’argomento al momento in cui verrano forniti ulteriori dettagli. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Ufficio Stampa Roma, 20 marzo 2015 NASpI: Ministero del Lavoro, per la nuova prestazione saranno considerati neutri i periodi di CIG a zero ore e quelli non utili al soddisfacimento del requisito contributivo immediatamente precedenti la cessazione del rapporto di lavoro Con riferimento al diritto alla nuova prestazione NASpI in presenza di periodi di Cassa Integrazione a zero ore o di altri periodi non utili ai fini del soddisfacimento del requisito contributivo (p. es. malattia senza integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro) che risultino immediatamente precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, si precisa quanto segue. Il decreto legislativo 22/2015 rinvia, per questi casi, alla normativa vigente. Gli eventi sopra richiamati saranno quindi considerati, come avveniva in precedenza, periodi neutri e determineranno un ampliamento, pari alla loro durata, del quadriennio all’interno del quale ricercare il requisito necessario di almeno tredici settimane di contribuzione. Allo stesso modo, quanto al nuovo requisito introdotto dalla recente disciplina, consistente nel poter far valere almeno trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo verrà ricercato nei dodici mesi immediatamente precedenti gli eventi sopra richiamati, anche qui considerati periodi neutri. Tutti questi aspetti saranno adeguatamente dettagliati nella circolare attuativa della NASpI che verrà emanata dall’INPS.

MINISTERO DEL LAVORO CIGS PER CESSAZIONE ATTIVITÀ - PROROGHE A 24 MESI - ESTENSIONE PER L’ANNO 2015 CIRCOLARE N. 9/2015 Si informa che il Ministero del Lavoro, diversamente da quanto indicato nella precedente circolare n. 1 del 22 gennaio 2015 (cfr. Not. n. 2/2015), con circolare n. 9 del 20 marzo 2015, che si riporta in calce alla presente nota, ha confermato che i programmi di Cigs per cessazione di attività, articolati su 24 mesi, potranno essere autorizzati, in virtù del rifinanziamento pari a 55 milioni di euro di cui all’articolo 3, comma 3 septies del D.L. n. 192/14, nel limite dei fondi disponibili, anche se il secondo anno per il completamento dei piani di gestione degli esuberi è iniziato nel 2015. Al tal riguardo si ricorda che il Ministero del Lavoro con la nota n. 1/2015, aveva precauzionalmente informato che, considerati i fondi stanziati per il 2015 dalla L. 190/2014, pari a 60 milioni di euro, avrebbe proceduto all’esame istruttorio esclusivamente dei programmi di proroga iniziati entro e non otre il 31 dicembre 2014. Ministero del Lavoro Roma, 20 marzo 2015 Circolare n. 9 Oggetto: completamento delle proroghe a 24 mesi dei programmi di crisi per cessazione di attività - articolo 1, comma 110, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 e articolo 3comma 3-septies, del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192 convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2015, n. 11 Con l’articolo 1, comma 110, della legge n. 190 de123 dicembre 2014 si è disposto che, al fine di consentire il completamento nel corso dell’anno 2015 dei piani di gestione degli esuberi di personale relativi all’anno 2014 il finanziamento di cui all’articolo 1 , comma 183, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, previsto per le proroghe dei trattamenti di cui all’articolo 1 del decretolegge n. 249, del 5 ottobre 2004, convertito con modificazioni, nella legge n. 291 del 3 dicembre 2004 e successive modificazioni, è esteso all’anno 2015 nel limite di 60 milioni di euro. Con l’articolo 3, comma 3-septies, del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192 convertito in legge 27 febbraio 2015, n. 11, la misura sopra descritta è confermata per l’anno 2015 e il limite di spesa è stato incrementato di ulteriori 55 milioni di euro. Con la circolare ministeriale n. 1 del 22

203

gennaio 2015, dovendo assicurare tutela ai lavoratori delle imprese che abbiano posto in essere la proroga di un programma di crisi aziendale, ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge n. 249/2004 sopra citato, il cui secondo anno di piano di gestione degli esuberi sia iniziato nel corso del 2014, è stato stabilito di procedere all’esame istruttorio delle istanze di cui sopra fino a concorrenza delle risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 110, della legge n. 190 del 2014, per complessivi 60 milioni di euro, relative a programmi di proroga che abbiano avuto inizio entro e non oltre il 31 dicembre 2014. In attuazione del sopra citato articolo 3, comma 3-septies, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, nella legge n. 11 del 2016, al fine di consentire il completamento dei piani di gestione degli esuberi a 24 mesi già concordati con accordi sottoscritti in sede ministeriale, possono essere autorizzati i trattamenti relativi al secondo anno di crisi per cessazione di attività che hanno inizio nel corso dell’anno 2015 fino a concorrenza delle contingentate risorse finanziarie. Pertanto la scrivente provvederà ad emanare, previa istruttoria relativa alla verifica dei presupposti normativi, decreti di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale fino a concorrenza del sopra citato limite di risorse finanziarie stanziate, riferendosi anche a programmi del secondo anno di proroga della CIGS per cessazione aziendale oggetto di accordi già stipulati in sede ministeriale che abbiano avuto inizio oltre il limite temporale del 31 dicembre 2014 e, comunque, entro il 31 dicembre 2015.

MINISTERO DEL LAVORO CIGS EX ART. 3, CO. 1, LEGGE 23 LUGLIO 1991, N. 223 E S.M.I. IMPRESE CON PROCEDURE CONCORSUALI RICHIESTA DEL TRATTAMENTO SUCCESSIVA ALLA DATA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA CIRCOLARE N. 4/2015 Si informa che il Ministero del Lavoro con la circolare n. 4 del 2 marzo 2015 ha comunicato che l’impresa interessata da una procedura concorsuale, con prosecuzione anche parziale dell’attività, può richiedere il trattamento straordinario di integrazione salariale anche in un momento successivo alla data di ammissione o sottoposizione


LAVORO

alla procedura. tali indicazioni sono state fornite secondo le disposizioni dell’art. 3 co.1 della L. n. 223/1991, come modificato dall’art. 46-bis, comma 1, lettera h), del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 (v. Circ. n. 577 dell’11/9/12), concernente la disciplina della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese sottoposte a procedure concorsuali. In primo luogo, la menzionata circolare rimarca che: - ai sensi della predetta disposizione, il trattamento straordinario di integrazione salariale viene concesso ai lavoratori delle imprese soggette alla normativa della Cassa Integrazione Guadagni straordinaria nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria, quando sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggetti definiti con decreto del Ministro del Lavoro. Si ricorda che i parametri oggettivi di valutazione delle istanze di Cassa Integrazione Guadagni straordinaria presentate dal curatore, dal liquidatore o dal commissario, nei casi di dichiarazione di fallimento, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, ovvero di sottoposizione ad amministrazione straordinaria, sono stati definiti dal Ministero del Lavoro con Decreto 4 dicembre 2012 Il trattamento straordinario di integrazione salariale è altresì concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni. Nell’ipotesi di mancata omologazione, il periodo di integrazione salariale fruito dai lavoratori viene detratto da quello previsto nel caso di dichiarazione di fallimento. Il trattamento viene concesso su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, per un periodo non superiore a dodici mesi; - con nota prot. 14/4314 del 17 marzo 2009 (v. Circ. n. 257 sull’Informazione n. 16 del 23/4/09), il Ministero del Lavoro ha ritenuto che l’istituto della ristrutturazione dei debiti, di cui all’art. 182-bis, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (“Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa”), può essere ricondotto nell’ambito delle causali previste dall’art. 3, comma 1, della Legge n. 223/1991, ai fini della ammissione ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria. L’art. 182-bis è stato inserito nel Regio Decreto n. 267/1942 dall’art. 2, comma 1, lettera l), del Decreto-Legge

14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80, e, successivamente, sostituito dall’art. 16, comma 4, del Decreto Legislativo 12 settembre 2007, n. 169; - con nota prot. 14/0013876 del 26 maggio 2010, il Ministero ha poi segnalato che l’accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge n. 223/1991, può essere consentito non solo alle aziende interessate dalla procedura di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, ma anche a quelle che presentino un piano concordatario caratterizzato dalla prosecuzione della attività di impresa. Ciò premesso, con specifico riguardo al periodo di fruizione dell’ammortizzatore sociale, il Ministero del Lavoro ricorda che, secondo la prassi dallo stesso adottata, il trattamento straordinario di integrazione salariale è riconosciuto a partire dalla data in cui viene emanato il provvedimento formale di ammissione o sottoposizione ad una delle procedure concorsuali di cui trattasi. Tuttavia, in molti casi le imprese assoggettate ad una procedura concorsuale decidono di richiedere l’intervento della Cassa Integrazione Guadagni straordinaria in un momento successivo rispetto alla data di ammissione alla procedura. La ragione di questa scelta – osserva il Ministero – risiede nel pregiudizio cui andrebbe incontro l’impresa (impegnata a completare commesse ed a evadere ordini in precedenza acquisiti) qualora sospendesse nell’immediato le prestazioni lavorative del personale dipendente. In tale contesto, l’azienda potrebbe ritenere più confacente l’utilizzo di un ammortizzatore sociale alternativo e più coerente con la sua effettiva situazione, caratterizzata dalla prosecuzione, anche parziale, dell’attività, e decidere quindi di ricorrere al trattamento di integrazione salariale ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge n. 223/1991, in epoca successiva alla data di ammissione alla procedura. Sulla base delle considerazioni sopra esposte, il Ministero del Lavoro giunge alla conclusione che l’impresa interessata da una procedura concorsuale, con prosecuzione anche parziale dell’attività, può richiedere il trattamento straordinario di integrazione salariale, a norma del più volte citato art. 3, comma 1, anche in un momento successivo alla data di ammissione o sottoposizione ad una delle suddette procedure.

204

MINISTERO DEL LAVORO CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ INCREMENTO DEL 10% DEL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE CIRCOLARE N. 8/2015 Si informa che il Ministero del Lavoro con circolare n. 8 del 20 marzo 2015, che si riproduce in calce alla presente, confermato che, per l’anno 2015, l’ammontare del trattamento di integrazione salariale, riconosciuto ai lavoratori coinvolti nei contratti di solidarietà di cui all’art. 1 del D. L. n. 726/84, convertito nella L. n. 863/84, è incrementato del 10% rispetto al trattamento ordinario e sarà, quindi, complessivamente pari al 70% della retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro. Il Dicastero, tenuto conto che il suddetto incremento è previsto nel limite di spesa di 50 milioni di euro ai sensi dell’art. 2 bis del D.L. n. 192/14, chiarisce che sarà data priorità ai trattamenti dovuti per il 2015 in forza di contratti, anche di proroga, stipulati nel 2014 e che l’Inps, a tal fine, terrà conto dell’ordine cronologico di stipula degli accordi allegati ai decreti ministeriali di autorizzazione al trattamento di integrazione salariale. Ministero del Lavoro Roma, 20 marzo 2015 Circolare n. 8 Oggetto: Articolo 2 bis del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito in legge, con modifiche, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11. Incremento del l0% del trattamento straordinario di integrazione salariale a seguito di stipula di contratto di solidarietà ai sensi dell’articolo l, del decreto legge n. 726/1984, convertito in legge n. 863/1984. Anno 2015. In applicazione dell’ articolo 2 bis del decreto legge 31 dicembre 2014) n. 192, convertito in legge, con modifiche, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, recante proroga di interventi in materia di contratti di solidarietà, è stata disposta la proroga dell’intervento di cui all’articolo l, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, per l’anno 2015, nel limite di 50 milioni di euro.


LAVORO

A tal fine, l’ammontare del trattamento di integrazione salariale relativo ai contratti di solidarietà di cui all’articolo 1 del decreto legge n. 726/1984, convertito in legge n. 863/1984, è aumentato nella misura del l 0% della retribuzione persa a seguito di riduzione di orario. Per l’annualità 2015, entro il suddetto limite di spesa dì 50 milioni, l’JNPS è autorizzato ad erogare il trattamento di integrazione salariale autorizzato a seguito di stipula di contratto di solidarietà ai sensi del citato articolo l del decreto-legge n. 726/1984, convertito in legge n. 863/1984. in favore dei lavoratori destinatari, nella misura complessiva del 70% della retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro, fino a concorrenza delle risorse finanziarie all’uopo stanziate. Ai sensi della medesima norma dì C t lì all’art. 2 bis del decreto-legge n. 192/2014, convertito in legge n. 11/2015. ai fini dell’accesso al beneficio dell’incremento del trattamento, le risorse innanzi indicate pari a 50 milioni di euro, sono destinate in via prioritaria ai trattamenti dovuti nell’anno 2015 in forza di contratti di solidarietà, anche di proroga, stipulati nell’anno 2014. L ‘INPS terrà conto dell’ordine cronologico di stipula degli accordi di solidarietà allegati ai decreti ministeriali di autorizzazione al trattamento di integrazione salariale. Gli oneri innanzi citati per la quota indicata pari al l 0% della retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro per contratto di solidarietà ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge n. 726/1984, convertito in legge n. 863/1984, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2015, sono posti a carico del Fondo sodale per occupazione c formazione, di cui all’articolo 18, comma 1 lettera a) del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2. Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, l’INPS è tenuto ad effettuare il monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi al fine di garantire l’erogazione del beneficio nell’ambito dei predetti limiti e a controllare i flussi di spesa relativi alla quota del trattamento di integrazione salariale posta a carico delle risorse finanziarie stanziate, dandone riscontro ogni mese al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In particolare, raggiunta la spesa dell80% delle risorse stanziate, l’INPS dovrà effettuare apposita comunicazione al Ministero del Lavoro c delle Politiche Sociale per i provvedimenti conseguenti. In ogni caso, l’Inps dovrà interrompere le erogazioni al raggiungimento del limite di spesa indicato.

PREVEDI - ISCRIZIONE E VERSAMENTO AL FONDO - PROROGA PER L’ADEGUAMENTO CONTRATTUALE ACCORDO NAZIONALE 24 MARZO 2015 Si informa che lo scorso 24 marzo 2015 è stato sottoscritto l’accordo nazionale in materia di Prevedi che prevede che l’eventuale slittamento da parte delle imprese del pagamento afferente il mese di febbraio a causa delle problematiche tecniche relative ai programmi paga, non costituisce mancato adempimento contrattuale ai fini della regolarità contributiva. A tal proposito si rammenta che L’Allegato 6 al verbale di rinnovo del ccnl sottoscritto in data 1° luglio 2014 ha introdotto, con decorrenza 1° gennaio 2015, l’obbligo di versamento al Fondo Prevedi di un contributo contrattuale, a carico del datore di lavoro, pari a 8 euro mensili da riparametrare sui vari livelli contrattuali, a favore di tutti i lavoratori, sia operai che impiegati, in forza alle imprese edili (cfr. Not. n. 8-9/2014). Con precedente nota informativa, cui si rinvia, (cfr. suppl. n. 1 al Not. n. 1/2015) sono state fornite le prime indicazioni operative per le imprese interessate. Indicazioni tutt’ora valide. L’accordo fa seguito a quello sottoscritto lo scorso 13 gennaio sulle modalità attuative del contributo contrattuale Prevedi di 8 euro (base 100) stabilito, con decorrenza 1° gennaio 2015, in sede di rinnovo del ccnl 1° luglio 2014 cfr. (circolare del Collegio n. 14 del 27 febbraio 2015) Considerato il perdurare delle difficoltà tecniche nel rilascio degli aggiornamenti dei programmi, le parti hanno concordato che anche l’eventuale slittamento afferente il mese di febbraio non costituisce mancato adeguamento contrattuale.

INPS - FLUSSO UNIEMENS AGGIORNAMENTO DEI CONTROLLI SOFTWARE SU MATRICOLE AZIENDALI CESSATE - MESSAGGIO N. 1990/2015 Si informa che l’Inps con messaggio n. 1990 del 18 marzo 2015, che si riproduce in calce alla presente, ha illustrato gli aggiornamenti apportati ai controlli in ingresso sui flussi Uniemens trasmessi in presenza di cessazione definitiva di attività (identificata dal

205

codice “T.C.2”), sospensione di attività o cessazione preliminare di attività (identificati dai codici “T.C.3” e “T.C.1”). L’Istituto ricorda inoltre che la situazione aziendale può essere verificata dagli utenti, al momento della segnalazione degli errori specificati nel messaggio in esame, cliccando sul bottone “Mostra dati aziendali”. Inps Roma, 18 marzo 2015 Messaggio n. 1990 Oggetto: Aggiornamento controlli software Uniemens. In relazione all’oggetto si comunica che, a partire dal mese di gennaio 2015, i controlli in ingresso sui flussi Uniemens, riferiti a matricole aziendali che presentano codici Tipo Cessazione, operano come segue: 1) Nel caso di flusso Uniemens inviato in presenza di cessazione attività definitiva, identificata da “T.C.2”, la procedura blocca l’invio totale del flusso e verrà evidenziato, con apposito messaggio, l’assenza di caratteristiche contributive. 2) Nel caso di Flusso Uniemens inviato in presenza di sospensione attività, o cessazione preliminare di attività, identificati con “T.C.3” e “T.C.1” , i flussi con periodo di competenza uguale a “M+1” rispetto al mese di cessazione o sospensione di attività” transiteranno regolarmente ma con evidenziazione di apposito avviso. Si rappresenta, in proposito, che per le denunce già trasmesse e giacenti verrà effettuata centralmente la rielaborazione dalla procedura di verifica, per cui nessun intervento dovrà essere attivato dagli operatori di sede. 3) Nel caso di Flusso Uniemens inviato in presenza di sospensione attività, o cessazione preliminare di attività, identificati con “T.C.3” e “T.C.1”, i flussi con periodo di competenza successivi a “M+1” rispetto al mese di cessazione o sospensione di attività, subiranno il blocco totale e sarà data apposita segnalazione. Si ricorda altresì, che la situazione aziendale può essere verificata dagli utenti, al momento della segnalazione di questi errori, cliccando sul bottone “Mostra dati aziendali”. In allegato viene riportata la specifica delle videate.


LAVORO

INAIL - AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI DENUNCIA/COMUNICAZIONE DI INFORTUNIO Si informa che l’Inail ha reso disponibile, nella sezione “modulistica” del proprio portale informatico, una nuova versione del modello di denuncia/comunicazione di infortunio (Mod. 4 bis Prest.), accompagnato dalle relative istruzioni per la corretta compilazione di cui si riporta l’estratto di interesse in calce alla presente nota di cui la versione completa è riportata sul sito del Collegio in calce alla stessa. Le novità introdotte dal nuovo modello, che si riporta sul sito del Collegio in calce alla presente, interessano la sezione dedicata al lavoratore, dove è possibile inserire i dati relativi ai contratti a tempo parziale; la sezione dedicata al datore di lavoro, dove è stata aggiunta la modalità vaglia postale per il rimborso delle indennità di inabilità temporanea assoluta anticipate dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 70 del D.P.R. 1124/65 ed, infine, la sezione dati retributivi, dove, tra gli altri, sono stati adattati i campi relativi alla comunicazione delle retribuzioni dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale. Al riguardo, si ricorda che la denuncia/ comunicazione di infortunio deve essere trasmessa entro due giorni dalla ricezione del certificato medico all’Inail, esclusivamente in via telematica, e che la sede competente a trattare l’infortunio è quella del territorio in cui l’infortunato ha stabilito il proprio domicilio. Dal punto di vista sanzionatorio, il datore di lavoro deve indicare il codice fiscale del lavoratore. In caso di mancata oppure inesatta indicazione è prevista una sanzione amministrativa pari ad euro 25,82, ai sensi dell’art. 16 della L. n. 251/82. Per i casi di mancata, tardiva, inesatta o incompleta denuncia è prevista, invece, una sanzione amministrativa da euro 9.296,22 a euro 18.592,44, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. n.1124/65 e s.m.i.. Istruzioni per la compilazione del modulo cartaceo di denuncia/comunicazione di infortunio La denuncia/comunicazione di infortunio è l’adempimento al quale è tenuto il datore di lavoro nei confronti dell’Inail in caso di infortuni sul lavoro dei lavoratori dipendenti o assimilati soggetti all’obbligo assicurativo, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni escluso quello dell’evento, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità. L’invio della denuncia/comunicazione consente, per gli infortuni con

la predetta prognosi, di assolvere contemporaneamente sia all’obbligo previsto a fini assicurativi dall’art. 53, d.p.r. n. 1124/1965, che all’obbligo previsto a fini statistico/informativi dall’art. 18, comma 1, lettera r, d.lgs. n. 81/2008 a far data dall’entrata in vigore della relativa normativa di attuazione. A decorrere dal 1° luglio 2013 la denuncia/ comunicazione di infortunio deve essere trasmessa all’Inail esclusivamente in via telematica. Il presente modulo sostituisce tutti quelli in uso per la denuncia degli infortuni all’Inail ed è scaricabile dal sito www.inail.it – Assicurazione – Modulistica – Download dei modelli. Sede Inail competente La sede competente a trattare il caso di infortunio è quella nel cui territorio l’infortunato ha stabilito il proprio domicilio (circolare Inail n. 54 del 24/08/2004). Obblighi del datore di lavoro Per gli infortuni occorsi alla generalità dei lavoratori dipendenti o assimilati, il datore di lavoro ha l’obbligo di inoltrare la denuncia/ comunicazione di infortunio entro due giorni dalla ricezione del certificato medico. Il datore di lavoro è tenuto ad allegare copia del certificato medico qualora provveda alla denuncia/comunicazione di infortunio tramite compilazione del modulo cartaceo. Se la prognosi si prolunga oltre il terzo giorno escluso quello dell’evento, il datore di lavoro deve inoltrare la denuncia/comunicazione entro due giorni dalla ricezione del nuovo certificato medico. In caso di infortunio mortale o con pericolo di morte, deve segnalare l’evento entro ventiquattro ore e con qualunque mezzo che consenta di comprovarne l’invio, fermo restando comunque l’obbligo di inoltro della denuncia/comunicazione nei termini e con le modalità di legge (art.53, c. 1 e 2, d.p.r. n.1124/1965). Per gli infortuni occorsi ai lavoratori del settore artigianato, deve provvedere all’inoltro il titolare o uno dei titolari dell’azienda artigiana (art. 203, c. 1, d.p.r. n.1124/1965). Nei casi di infortunio occorsi al titolare o a uno dei titolari dell’azienda artigiana, ove questi si trovino nella impossibilità di provvedervi direttamente, l’obbligo di denuncia nei termini di legge si ritiene assolto con l’invio del certificato medico da parte di uno dei predetti soggetti o del medico curante entro i previsti termini, ferma restando la necessità di inoltrare comunque la denuncia/comunicazione per le relative finalità assicurative. Per gli infortuni occorsi ai lavoratori autonomi del settore agricoltura, provvede il lavoratore autonomo sia per sé che per gli appartenenti al nucleo familiare costituenti la forza lavoro (art. 25, d.lgs. n. 38/2000 e art. 1, comma 7, d. m. 29/5/2001). Ove questi si trovi nella impossibilità di provvedervi

206

direttamente, l’obbligo di denuncia nei termini di legge si ritiene assolto con l’invio del certificato medico da parte di tale lavoratore o del medico curante entro i previsti termini, ferma restando la necessità di inoltrare comunque la denuncia/comunicazione per le relative finalità assicurative. Per gli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni escluso quello dell’evento, il datore di lavoro deve inviare una copia della denuncia/comunicazione di infortunio all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza (art. 54, d.p.r. n.1124/1965). Obblighi del lavoratore Il lavoratore è obbligato a dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio gli accada, anche se di lieve entità (art. 52, d.p.r. n.1124/1965); non ottemperando a tale obbligo e nel caso in cui il datore di lavoro non abbia comunque provveduto all’inoltro della denuncia/comunicazione nei termini di legge, l’infortunato perde il diritto all’indennità di temporanea per i giorni ad esso antecedenti. Sanzioni Il datore di lavoro deve indicare il codice fiscale del lavoratore. In caso di indicazione mancata oppure inesatta, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa (art. 16, legge n. 251/1982). In caso di denuncia mancata, tardiva, inesatta oppure incompleta, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa (art. 53, d.p.r. n.1124/1965 e s.m.i.). Se l’infortunio è occorso ad un lavoratore autonomo del settore artigianato (art. 203, c. 1 e 2, d.p.r. n. 1124/1965) e del settore agricoltura (artt. 1, c. 8, e 2, d. m. 29/05/2001) non è prevista alcuna sanzione amministrativa, ferma restando la perdita del diritto all’indennità di temporanea per i giorni antecedenti l’inoltro della denuncia.

INAIL - ESPOSIZIONE A RISCHIO PATOGENO PROTRATTA ANCHE OLTRE 15 ANNI DALLA DATA DI DENUNCIA DELLA MALATTIA PROFESSIONALE - CIRCOLARE N. 32/2015 Si informa che l’Inail con circolare n. 32 del 24 febbraio 2015, ha formito istruzioni operative per la trattazione delle domande di aggravamento della malattia professionale, conseguente alla protrazione dell’esposizione al medesimo agente patogeno dopo la data della denuncia, presentate da tecnopatici dichiarati guariti senza postumi in-


LAVORO

dennizzabili ovvero indennizzati in capitale. Quindi si segnala peraltro che, come riportato dall’Istituto, deve essere considerato come nuova malattia professionale l’aggravamento verificatosi dopo il quindicennio dalla data della denuncia della precedente malattia, riconosciuta senza postumi indennizzabili o indennizzata in capitale, in caso di protrazione dell’esposizione allo stesso agente patogeno oltre la data della denuncia In primo luogo, l’Istituto ricorda che secondo le indicazioni fornite con la precedente circolare n. 5 del 21 gennaio 2014, emanata a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 46 del 12 febbraio 2010 e riferita esclusivamente agli assicurati già titolari di rendita, l’aggravamento verificatosi dopo la scadenza del quindicennio, previsto dall’art. 137 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, deve essere considerato come nuova malattia professionale, sempre che ricorra anche la continuazione, oltre la data di decorrenza della rendita già costituita, dell’esposizione al rischio morbigeno che ha dato causa all’originaria patologia professionale. Con la sentenza n. 46/2010, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 132 e 137 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 80 e 131 del medesimo decreto. Le eccezioni di incostituzionalità erano state poste dal giudice di merito in relazione a fattispecie in cui il lavoratore, avendo continuato ad essere addetto ad attività morbigena anche dopo la costituzione della rendita, chiedeva il riconoscimento di un aggravamento dei postumi intervenuto dopo il decorso del quindicennio previsto dal comma 5, secondo periodo, del menzionato art. 137. Secondo la Corte, la fattispecie non rientra nell’ambito di applicazione della predetta norma, la quale disciplina esclusivamente l’ipotesi dell’aggravamento dell’inabilità conseguente alla naturale evoluzione della patologia che ha dato luogo alla costituzione della rendita. La Corte ha precisato che quando, invece, il maggiore grado di inabilità dipende dal protrarsi dell’esposizione a rischio patogeno, si è in presenza di una “nuova” malattia professionale, seppure della stessa natura della prima. Ciò premesso, la circolare in esame precisa che deve essere considerato come nuova malattia professionale anche l’aggravamento verificatosi dopo la scadenza del quindicennio dalla data della denuncia della precedente malattia, riconosciuta senza postumi indennizzabili ovvero indennizzata in capitale (grado di menomazione dal 6% al 15%), laddove ricorra la protrazione dell’esposizione, oltre la data della predetta

denuncia, all’agente patogeno che ha causato la malattia professionale. L’INAIL rimarca che, in tali fattispecie, nonché in quelle previste dalla circolare n. 5/2014, la nuova denuncia di malattia professionale può essere presentata anche nell’ipotesi in cui la protrazione dell’esposizione al medesimo agente morbigeno avvenga in un’azienda diversa da quella presso la quale è stata contratta la tecnopatia. Le nuove disposizioni si applicano ai casi futuri, nonché alle fattispecie in istruttoria ed a quelle per le quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, non prescritte o decise con sentenza passata in giudicato.

MINISTERO DEL LAVORO TESTO UNICO SULLA SICUREZZA - D.LGS. 81/08 SOGGETTI ABILITATI ALLE VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE TARIFFE AGGIORNATE DELLE PRESTAZIONI CIRCOLARE - 3 MARZO 2015 Si informa che il Ministero del Lavoro ha emanato la circolare del 3 marzo 2015 che fornisce indicazioni sul decreto 11 aprile 2011, “Disciplina della modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’art. 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo”. Si segnala che la circolare in commento si compone di quattro punti, di cui si segnalano in particolare gli ultimi due di primario interesse per le imprese Il punto 3 riguarda le nuove tariffe per le verifiche periodiche, aggiornate all’indice Istat dei prezzi al consumo relativo all’ottobre 2014 (pari a +0,9%). Tali tariffe, riportate nell’allegato 1 alla Circolare, aggiornano, sostituendole, quelle fissate dal decreto dirigenziale 23 novembre 2012, e, come queste, sono specificate per ogni singola attrezzatura e si distinguono tra quelle relative alla prima verifica periodica e quelle relative alle verifiche periodiche successive alla prima. Si sottolinea che i compensi dovuti al soggetto abilitato non possono differire, in eccesso o in difetto, di più del 15% dalle tariffe suddette, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto 11 aprile 2011. Il punto 4 riguarda le segnalazioni di comportamenti anomali dei soggetti abilitati

207

nell’effettuazione delle verifiche periodiche, segnalazioni che devono essere inviate tempestivamente al Ministero del Lavoro dall’Inail, le ASL, ovvero le ARPA. Le segnalazioni devono comprendere le possibili soluzioni oppure la sospensione o la cancellazione dall’elenco dei soggetti abilitati. L’allegato 2 alla Circolare fornisce un elenco dei comportamenti anomali con relativo provvedimento proposto, mentre l’allegato 3 contiene il modello per l’effettuazione delle segnalazioni al Ministero. Per completezza si ricorda che il datore di lavoro è tenuto a sottoporre le attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’Inail, che vi provvede entro 45 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all’esito delle verifiche devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza. Le verifiche periodiche sono effettuate a titolo oneroso e le relative spese sono a carico del datore di lavoro. L’ultimo elenco dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche è riportato in allegato alla presente nota.

LEGGE N. 297/82 -TFR INDICE RIVALUTAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2015 L’Istat ha comunicato che l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie d’operai ed impiegati per il mese di febbraio 2015 è risultato pari a 106,8. Pertanto dal rapporto tra l’indice del mese di dicembre 2014 e quello di febbraio 2015 risulta che il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese di febbraio 2015 del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31 dicembre 2014 è pari a: 1,002500


IMPIEGATI

in vigore dal 1° GENNAIO 2015 Indennità

Premio

Elemento

di produzione 1-1-2011

distinto della retribuzione ex prot.31-7-1992

TOTALE

1-7-2014

di contingenza 1-11-1991

1.630,71 1.467,63 1.223,02 1.141,51 1.059,96 953,97 815,36

533,82 529,63 523,35 521,25 519,16 516,43 512,87

397,22 363,21 301,79 274,67 252,42 226,82 194,92

10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33

2.572,08 2.370,80 2.058,49 1.947,76 1.841,87 1.707,55 1.533,48

Stipendio minimo

QUALIFICHE Imp. 1^ cat. super Imp. 1^ cat. Imp. 2^ cat. Assistente Tecnico Imp. 3^ cat. Imp. 4^ cat. Imp. 4^ cat. 1° impiego

Indennità di mensa: dal 1/1/2013 l'indennità di mensa è fissata in euro 7,76 giornaliere per ogni giorno lavorativo di presenza nel mese. Nel caso di presenze per l'intero mese l'indennità è erogata nell'importo mensile di euro 170,72. Indennità di trasporto: dal 1/1/2013 l'indennità di trasporto è fissata in euro 2,09 giornaliere per ogni giorno lavorativo di presenza nel mese. Nel caso di presenza per l'intero mese l'indennità è erogata nell'importo mensile di euro 46,18. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' Imp. 1^ cat. super Imp. 1^ cat. Imp. 2^ cat.

13,94 12,85 10,46

OPERAI DI PRODUZIONE CATEGORIE

Operaio di 4° livello Operaio specializzato Operaio qualificato Operaio comune

Custodi, guardiani, fattorini, uscieri ed inservienti (*)

9,62 8,99 8,22

in vigore dal 1° GENNAIO 2015

Paga base oraria dal 1-7-2014

Indennità di contingenza 1-11-1991

Indennità territoriale di settore 1-1-2011

Elemento distinto dalla retribuzione Prot. 31-7-92

6,60 6,13 5,51 4,71

3,01 3,00 2,99 2,96

1,66 1,55 1,39 1,19

0,06 0,06 0,06 0,06

OPERAI DISCONTINUI CATEGORIE

Assist. tecnico Imp. 3^ cat. Imp. 4^ cat.

TOTALE

11,33 10,74 9,95 8,92

in vigore dal 1° GENNAIO 2015

Paga base oraria dal 1-7-2014

Indennità di contingenza 1-11-1991

Indennità territoriale di settore 1-1-2011

Elemento distinto dalla retribuzione Prot. 31-7-92

4,24

2,47

1,07

0,05

Custodi, portinai, guardiani con alloggio (**) 3,77 2,47 0,95 0,04 (*) Operai discontinui di cui all'art.6 e all'allegato A lett.b del ccnl 18/6/2008; (**) Operai discontinui di cui all'art.6 e all'allegato A lett.c del ccnl 18/6/2008. 208

TOTALE

7,83 7,23


TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE Quote a carico delle IMPRESE in vigore dal 1° LUGLIO 2014 OPERAI

MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

OPERAIO IV LIVELLO

78,77

28,48

11,75

41,24

41,24

16,33

3,69

OPERAIO SPECIALIZZATO

74,65

26,99

11,13

39,09

39,09

15,48

3,50

OPERAIO QUALIFICATO

69,13

25,00

10,31

36,19

36,19

14,33

3,24

OPERAIO COMUNE

61,93

22,39

9,23

32,42

32,42

12,84

2,90

qualifiche

APPRENDISTATO APPRENDISTI MINORENNI MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

1° semestre

41,48

15,00

6,18

21,72

8,60

1,94

2° semestre

44,93

16,25

6,70

23,53

9,32

2,11

3° semestre

48,39

17,50

7,22

25,34

10,03

2,27

4° semestre

51,85

18,75

7,73

27,15

10,75

2,43

5° semestre

55,30

20,00

8,25

28,96

11,47

2,59

6° semestre

58,76

21,25

8,76

30,77

12,18

2,76

7° semestre

58,76

21,25

8,76

30,77

12,18

2,76

8° semestre

58,76

21,25

8,76

30,77

12,18

2,76

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

qualifica in essere 3° LIVELLO OPERAIO SPECIALIZZATO 2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO 1° LIVELLO OPERAIO COMUNE

NOTE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

74,65

26,99

11,13

39,09

39,09

15,48

3,50

69,13

25,00

10,31

36,19

36,19

14,33

3,24

61,93

22,39

9,23

32,42

12,84

2,90

(1) Trattamento da corrispondere soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi (2) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS (3) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo (4) Trattamento da corrispondere dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004

209


TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE Quote utili per il rimborso da parte della CAPE in vigore dal 1° LUGLIO 2014 OPERAI

MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

OPERAIO IV LIVELLO

75,06

24,77

8,03

37,53

37,53

15,06

2,90

OPERAIO SPECIALIZZATO

71,13

23,47

7,61

35,56

35,56

14,27

2,74

OPERAIO QUALIFICATO

65,87

21,74

7,05

32,93

32,93

13,21

2,54

OPERAIO COMUNE

59,01

19,47

6,31

29,50

29,50

11,84

2,28

qualifiche

APPRENDISTATO APPRENDISTI MINORENNI MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

1° semestre

39,52

13,04

4,23

19,76

7,93

1,52

2° semestre

42,81

14,13

4,58

21,41

8,59

1,65

3° semestre

46,11

15,22

4,93

23,05

9,25

1,78

4° semestre

49,40

16,30

5,29

24,70

9,91

1,91

5° semestre

52,69

17,39

5,64

26,35

10,57

2,03

6° semestre

55,99

18,48

5,99

27,99

11,23

2,16

7° semestre

55,99

18,48

5,99

27,99

11,23

2,16

8° semestre

55,99

18,48

5,99

27,99

11,23

2,16

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

qualifica in essere 3° LIVELLO OPERAIO SPECIALIZZATO 2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO 1° LIVELLO OPERAIO COMUNE

NOTE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

71,13

23,47

7,61

35,56

35,56

14,27

2,74

65,87

21,74

7,05

32,93

32,93

13,21

2,54

59,01

19,47

6,31

29,50

11,84

2,28

(1) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi (2) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS (3) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo (4) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004

210


QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELLE IMPRESE, DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI Ente al quale sono dovuti i contributi IMPIEGATI OPERAI a carico a carico a carico a carico azienda impiegati azienda operai

I.N.P.S. Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% 9,19%(1) 23,81% 9,19%(1) ASpI e Disoccupazione Speciale Edile (2) 2,41% — 2,41% — Assegni familiari (2) 0,68% — 0,68% — Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (3) 1,90% — 5,20% — - Straordinaria (4) 0,60% 0,30% 0,60% 0,30% Indennità economica di malattia — — 2,22% — Tutela e sostegno maternità e paternità (2) 0,46% — 0,46% — Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (5) 0,20% — 0,20% — 30,06% 9,49% 35,58% 39,55%

9,49%

45,07%

(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2015 è pari ad euro pari 3.844,00 (per 12 mensilità). (2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito: - alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni operative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005). Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella percentuale indicata. Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per l'ASpI è pari all'1,50% (2,41% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità. (3) Il contributo CIG per gli impiegati e quadri è dovuto nella misura dell'1,90% per le imprese che occupano meno di 50 dipendenti e nella misura del 2,20% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti (D.L. 20/1/98, n. 4) (4) Il contributo CIG straordinaria è dovuto: − dalle imprese che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori. − dalle imprese artigiane (con decorrenza 1° aprile 1991) aventi più di 15 dipendenti ed operanti nell’”indotto”. Ai fini del computo dei dipendenti si deve tenere conto degli apprendisti e dei lavoratori assunti con contratto di Formazione e Lavoro (5) Il contributo Fondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. Dal 1° gennaio 2013 è stato introdotto un contributo addizionale pari all'1,40% della retribuzione imponibile, a carico dei datori di lavoro, con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato. Tale contributo addizionale non è dovuto nel caso di lavoratori assunti con contratto a temine in sostituzione di lavoratori assenti.

211


QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER LE IMPRESE INDUSTRIALI PRODUTTRICI DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO Ente al quale sono dovuti i contributi IMPIEGATI OPERAI a carico a carico a carico a carico azienda impiegati azienda operai

I.N.P.S. Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% 9,19%(1) 23,81% 9,19%(1) ASpI (2) 1,61% — 1,61% — Contributo mobilità (art.16 L.223/1991) (3) 0,30% — 0,30% — Assegni familiari (2) 0,68% — 0,68% — Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (4) 1,90% — 1,90% — - Straordinaria (5) 0,60% 0,30% 0,60% 0,30% Indennità economica di malattia — — 2,22% — Tutela e sostegno maternità e paternità (2) 0,46% — 0,46% — Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (6) 0,20% — 0,20% — 29,56% 9,49% 31,78% 39,05%

9,49%

41,27%

(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2015 è pari ad euro pari 3.844,00 (per 12 mensilità) (2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito: - alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni operative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005). Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella percentuale indicata. Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per l'ASpI è pari allo 0,70% (1,61% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità. (3) Il contributo di mobilità è dovuto dalle imprese (anche quelle artigiane dell'indotto) che occupano mediamente più di 15 dipendenti (compresi apprendisti). (4) Il contributo non è dovuto dalle imprese artigiane. Il contributo è del 2,20% per le aziende con più di 50 dipendenti. (5) Il contributo è dovuto dalle imprese (anche quelle artigiane dell'indotto) che occupano mediamente più di 15 dipendenti. (6) Il contributo Fondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. NOTA: La dichiarazione del numero medio dei dipendenti occupati ai fini della determinazione del contributo dovuto per la CIG va inviata all’INPS in occasione dell’inizio dell’attività con dipendenti o in caso di modificazione della forza lavoro che influisce sulla misura della contribuzione (cfr. suppl. n. 1 al Not. 12/2003). Circa il contributo addizionale per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, si rinvia a quanto pubblicato nella precedente tabella.

212


INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI MENSA Qualora non venga fornito il servizio mensa, dal 1° gennaio 2013 per ogni giornata di presenza agli operai deve essere corrisposta un’indennità sostitutiva di mensa pari a euro 8,59 giornalieri. L’indennità deve essere corrisposta in misura intera per presenze di almeno 4 ore. Per prestazioni lavorative inferiori a 4 ore, l’indennità deve essere corrisposta in ragione di 1/8 per ogni ora di lavoro. Sulla indennità sostitutiva della mensa non deve essere invece calcolata la maggiorazione C.A.P.E. del 18,50% per ferie e gratifica natalizia.

INDENNITA’ CONCORSO SPESE TRASPORTO Dal 1° gennaio 2013, l’indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto è fissata nelle seguenti misure: a) per spostamenti all’interno del comune di residenza o di abituale dimora dell’operaio: euro 25,00 mensili; b) per spostamenti fuori dal comune di residenza o di abituale dimora: - da 0 a 7 Km. euro 44,65 mensili, pari ad euro 2,02 per ogni presenza giornaliera - da 7,01 a 16 Km. euro 62,53 mensili, pari ad euro 2,84 per ogni presenza giornaliera - da 16,01 a 28 Km. euro 78,03 mensili, pari ad euro 3,54per ogni presenza giornaliera - da 28,01 a 41 Km. euro 87,49 mensili, pari ad euro 3,97 per ogni presenza giornaliera - oltre 41 Km euro 101,07 mensili, pari ad euro 4,59 per ogni presenza giornaliera L’indennità di cui al punto b), da erogare con le indicate decorrenze, non può, comunque, superare i limiti delle quote mensili surriportate.

PERCENTUALE COMPLESSIVA CASSA ASSISTENZIALE PARITETICA EDILE -

18,50% 2,50% 4,30% 0,05% 0,20% 2,048% 0,75% 0,27% 0,07% 0,10% 0,25% 0,50%

per gratifica natalizia e ferie, (a carico dell’impresa). per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’operaio 0,417%) per anzianità professionale edile ordinaria (a carico dell’impresa). per contributo oneri Fondo Prevedi (a carico dell’impresa). per fornitura calzature da lavoro (a carico dell’impresa). per quota territoriale e quota nazionale di adesione contrattuale (1,024% a carico dell’operaio) per contributo Fondo Addestramento Professionale (a carico dell’impresa) per Comitato Paritetico Antinfortunistico (a carico dell’impresa) per Fondo per la sicurezza (a carico dell’impresa) per Fondo lavori usuranti e pesanti per contributo associativo al Collegio (a carico dell’impresa) per contributo associativo all’A.N.C.E. (a carico dell’impresa)

Sistema di versamento Secondo le previsioni di cui all’allegato D al vigente C.C.N.L., a titolo di gratifica Natalizia e ferie, dal 1° ottobre 2000, l’impresa è tenuta ad effettuare il versamento alla C.A.P.E. nel limite del 14,20% anche se provvede a calcolare l’ammontare delle ritenute vigenti a carico dell’operaio sulla intera maggiorazione del 18,50%. Dal 1° gennaio 2015 la percentuale complessiva da versare alla C.A.P.E. è del 25,238% (di cui 1,441% a carico dell’operaio). Dal 1° febbraio 2002 i versamenti devono essere effettuati alla C.A.P.E. con cadenza mensile. Le percentuali complessive di cui sopra vanno computate su paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale limitatamente alle ore ordinarie di lavoro. Agli operai ammalati od infortunati deve essere corrisposto il trattamento economico per ferie e gratifica con le modalità e nei termini indicati nei supplementi n.5 al Not. n. 2/88, n. 1 al Not. n. 11/00, n.1 al Not. n. 5/04, n.1 al Not. n. 11/04, n.1 al Not. n. 3/07, n. 2 al Not. n. 6/2012.

VERSAMENTI ALLA C.A.P.E. PER GLI IMPIEGATI ISCRITTI - 0,90% per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’impiegato 0,50%) - 0,40% per quota provinciale di servizio (a carico dell’impiegato 0,20%) La percentuale complessiva dell’1,30% deve essere calcolata per tutte le mensilità erogate a norma del C.C.N.L. 29/1/2000 su stipendio base, premio di produzione e indennità di contingenza.

213


TRATTENUTE PER IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) La trattenuta per l’I.R.PE.F. deve essere effettuata sulla retribuzione totale alla mano (per gli operai paga base oraria, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore E.D.R. e E.E.T, maggiorazione 18,50% per ferie, festività e gratifica natalizia, 4,95 per riposi annui, indennità di trasporto, eventuali integrazioni salariali) al netto delle quote dei contributi a carico dei lavoratori.

ALIQUOTE SULLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE Scaglione di reddito

Aliquota %

Importo degli scaglioni annui

Ragguaglio a mese

fino ad euro 15.000

23

su euro 15.000

euro 1.250,00

oltre euro 15.000 fino ad euro 28.000

27

sui successivi euro 13.000

euro 1083,33

oltre euro 28.000 fino ad euro 55.000

38

sui successivi euro 27.000

euro 2.250,00

oltre euro 55.000 fino ad euro 75.000

41

sui successivi euro 20.000

euro 1.666,66

oltre euro 75.000

43

ADDIZIONALE REGIONE LOMBARDIA PER REDDITI ANNO 2014 Scaglione di reddito fino ad euro 15.000,00

Aliquota % 1,23

da euro 15.000,01 fino ad euro 28.000,00

1,58

oltre euro 28.000,01

1,73

PER REDDITI ANNO 2015 Scaglione di reddito fino ad euro 15.000,00

Aliquota % 1,23

da euro 15.000,01 fino ad euro 28.000,00

1,58

da euro 28.000,01 fino ad euro 55.000,00

1,72

da euro 55.000,01 dino ad euro 75.000,00

1,73

oltre euro 75.000,01

1,74

DETRAZIONI PER SPESE DI PRODUZIONE DEL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE O EQUIPARATO (Legge di Stabilità 2014)

- Reddito complessivo non superiore a 8.000 euro L’importo della detrazione è fissato in 1.880 euro annui, da rapportare ai periodi di lavoro nell'anno. L’ammontare annuo non può essere inferiore a 690 euro. In caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la detrazione non può essere inferiore a 1.380 euro. - Reddito complessivo compreso tra 8.001 euro e 28.000 euro La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 978 aumentato dell’importo risultante dalla seguente formula: 902 X (28.000 – RC) : 20.000 = F (Importo di aumento della detrazione). Pertanto: detrazione annua complessiva = 978 euro + F Gli importi di 978 euro e 902 euro devono essere rapportati al periodo di lavoro nell'anno. - Reddito complessivo compreso tra 28.001 euro e 55.000 euro La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 978 moltiplicato per il coefficiente risultante dalla seguente formula: (55.000 – RC) : 27.000 = Coeff

214


DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO - Reddito complessivo non superiore a 15.000 euro La detrazione è fissata in via teorica in 800 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare il rapporto: RC : 15.000 = Coeff. Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 800 euro – 110 X Coeff. = Detrazione effettiva spettante - Reddito complessivo superiore a 15.001 euro ma non a 40.000 euro La detrazione è stabilita nella misura di 690 euro annui, maggiorata di un importo variabile a seconda del reddito complessivo. Pertanto l’importo complessivo della detrazione, per il caso in esame, può essere così riepilogato: Reddito Complessivo annuo del contribuente

Maggiorazione annua

Detrazione annua complessiva

da 15.001 a 29.000 euro

0

690 euro

da 29.001 a 29.200 euro

10 euro.

700 euro

da 29.201 a 34.700 euro

20 euro

710 euro

da 34.701 a 35.000 euro

30 euro

720 euro

da 35.001 a 35.100 euro

20 euro

710 euro

da 35.101 a 35.200 euro

10 euro

700 euro

da 35.201 e fino a 40.00 euro

0

690 euro

- Reddito complessivo superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro La detrazione è fissata in via teorica nell’importo di euro 690 annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare il rapporto: (80.000 euro – RC) : 40.000 = Coeff. Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 690 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO La detrazione per i figli è fissata in via teorica nell’importo di 950 euro annui per ciascun figlio a carico, elevati - a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. - a 1.620 euro per ogni figlio portatore di handicap di età minore o sino a tre anni, oppure a 1.350 euro se di età superiore a tre anni. Per i contribuenti con più di tre figli a carico le detrazioni sono maggiorate di 200 euro per ciascun figlio a carico, compreso il primo. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare l’importo teorico della detrazione spettante (ITDS) Tale importo va individuato applicando i criteri visti (2 figli di cui 1 di tre anni e l’altro di 5 anni: ITDS = 950 + 1.220 = 2.170 euro) - determinare il rapporto (A – RC) : A = Coeff. Dove: A è una cifra fissa pari a 95.000 maggiorata di 15.000 per ciascun figlio a carico successivo al primo. Se “Coeff.” è inferiore o uguale a zero o uguale ad 1, la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: ITDS X Coeff. = Detrazione annua effettiva spettante E’ prevista, come regola generale la ripartizione al 50 per cento della detrazione spettante tra i genitori. Previo accordo tra i genitori, è consentito che la detrazione venga assegnata al genitore che possiede il reddito complessivo più elevato. ULTERIORE DETRAZIONE PER GENITORI CON ALMENO QUATTRO FIGLI A CARICO Dal periodio di imposta 2007, in aggiunta alle detrazioni sopra viste, e in caso di presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un’ulteriore detrazione in importo fisso, pari a 1.200 euro annui, indipendentemente dall’ammontare del reddito del beneficiario. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo.

DETRAZIONI PER ALTRE PERSONE A CARICO Per le altre persona a carico, compete una detrazione teorica di 750 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: Anche in questo caso per determinare l’importo effettivamente spettante è necessario: - determinare il rapporto (80.000 euro – RC) : 80.000 = Coeff. - determinare la detrazione effettiva: 750 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante NOTA BENE In tutti i casi sopra richiamati: - RC è il reddito complessivo annuo del richiedente. - il valore di “Coeff.” va assunto utilizzando solo le prime quattro cifre decimali, adottando il meccanismo del troncamento. - il valore della detrazione effettiva spettante ottenuto dalle formule è quello annuo. Pertanto va rapportato a mese.

215


Dirigenti (dal 1° gennaio 2015)

TRATTAMENTO MINIMO COMPLESSIVO DI GARANZIA - TMCG 1) Dirigenti assunti o nominati dal 1° gennaio 2015 e dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con qualifica di dirigente pari o inferiore a 12 mesi alla data del 1° gennaio 2015: TMCG pari a 66.000 euro annui. 2) Dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente superiore a 12 mesi alla data del 1° gennaio 2015. Il parametro di TMCG è determinato aumentando il TMCG di 63.000 euro di 1/72 di 17.000 euro (arrotondati a 236 euro) per ogni mese di anzianità di servizio nell'azienda e con la qualifica di dirigente maturata alla data del 1° gennaio 2015. Il calcolo dell'anzianità viene effettuato secondo il criterio di cui all'art. 26, comma 2, del ccnl dei Dirigenti e dunque computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. 3) Dirigenti con almeno 6 anni di anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente alla data del 1° gennaio 2015 il TMCG come determinato al precedente punto 2) non può superare l'importo di 80.000 euro. - Il trattamento minimo complessivo di garanzia, negli importi sopra citati, deve essere confrontato con il trattamento economico annuo lordo percepito dal dirigente. Tale verifica deve essere effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno. Il trattamento economico annuo lordo riconosciuto al dirigente è costituito da tutti gli elementi della retribuzione mensilmente corrisposta, e cioè tutte le voci “fisse” tradizionali (il minimo contrattuale, l’ex elemento di maggiorazione, l’importo per scatti di anzianità), i superminimi ed, inoltre, tutti i compensi, anche in natura, corrisposti in forma continuativa o no, che risultano quantificati in “busta paga”. Non vanno invece computati: il compenso di importo variabile collegato ad indici o risultati concordato individualmente o collettivamente; le eventuali gratifiche una tantum; l’importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili di cui al primo comma dell’art. 10 del contratto (che a decorrere dal 1° gennaio 2005 è stabilito in cifra fissa). Il trattamento economico annuo lordo da considerare ai fini del confronto del TMCG è quello che deriva dalla sommatoria di quanto effettivamente erogato di mese in mese nell’anno considerato. AUMENTI DI ANZIANITA’ - Dirigenti in servizio alla data del 24 novembre 2004 Nel limite massimo di 10 scatti, sono da riconoscersi i soli aumenti di anzianità che maturano entro il 31 dicembre 2013 nell’importo di euro 129,11 mensili. - Dirigenti in servizio successivamente alla data del 24 novembre 2004 Non maturano alcun scatto di anzianità come previsto dall’accordo sottoscritto in data 24 novembre 2004.

CONTRIBUTI DOVUTI ALL’INPS DAL 1° GENNAIO 2015

Dirigenti con anzianità contributiva all’INPDAI, o maturata precedentemente in un regime obbligatorio, al 31/12/1995 (categorie RP e CM) a carico azienda Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% ASpI 1,61% Assegni familiari (2) 0,68% Tutela e sostegno maternità e paternità 0,46% Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (2) 0,40%

a carico dirigente 9,19% (1) — — — —

26,96% (3) 9,19% 36,15% (1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2015 è pari ad euro 46.123,00 (pari ad euro 3.844,00 per 12 mensilità) (2) Circa la misura della contribuzione C.U.A.F. e Fondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati (3) Le aziende produttrici di calcestruzzo preconfezionato con più di 15 dipendenti devono versare, a carico azienda, il contributo di Mobilità dello 0,30% Dirigenti iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva maturata precedentemente in un regime obbligatorio (categoria CP) a carico a carico azienda dirigente Fondo pensioni lavoratori dipendenti aliquota da applicarsi sino al massimale di euro 96.149,00 Assicurazione disoccupazione Assegni familiari (2) Tutela e sostegno maternità e paternità Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (2)

23,81% 1,61% 0,68% 0,46% 0,40%

26,96% (3)

9,19% (1) — — — — 9,19%

36,15% (1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2015 è pari ad euro 46.123,00 e fino al massimale contributivo previsto dall’art. 2 della legge 335/95, che per l'anno 2014 è pari ad euro 100.324,00. (2) Circa la misura della contribuzione C.U.A.F. e Fondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati (3) Le aziende produttrici di calcestruzzo preconfezionato con più di 15 dipendenti devono versare, a carico azienda, il contributo di Mobilità dello 0,30%.

216


Dirigenti dal 1° gennaio 2015 PREVINDAI A partire dal 2010 è stato introdotto un livello minimo di contribuzione a carico dell'azienda con riferimento ai dirigenti che versano anche la quota a proprio carico e con una anzianità dirigenziale superiore a 6 anni compiuti. Entro il 31 dicembre di ogni anno, ovvero alla cessazione del rapporto, l'impresa verifica il raggiungimento del contributo minimo a suo carico, versando l'eventuale differenza unitamente alla contribuzione del 4° trimestre. Per l'anno 2015 il livello minimo é confermato in 4.800 euro. A) Dirigenti già iscritti al Previndai alla data del 28 aprile 1993 a carico azienda

Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui

4,00%

a carico dirigente 4,00%

Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera A), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 3% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale. B) Dirigenti con occupazione di lavoro subordinato precedente al 28 aprile 1993, ma non iscritti al Previndai alla medesima data Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui

4,00%

4,00%

Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera B), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 4% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale. C) Dirigenti di prima occupazione successiva al 27 aprile 1993 Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui

4,00%

4,00%

Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera C), l’impresa deve trasferire al Previndai l’intera quota dell’accantonamento annuale del T.F.R. afferente il periodo cui è riferito il versamento contributivo. FASI a carico azienda

a carico dirigente

Assistenza sanitaria integrativa per 468,00 euro dirigenti in servizio iscritti al Fondo al trimestre Assistenza sanitaria integrativa per i dirigenti in pensione 318,00 euro al trimestre

240,00 euro al trimestre

217


TABELLA DELLE RETRIBUZIONI E DEI COSTI DELLA MANO D'OPERA IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2015 Si riporta la tabella del costo della manodopera dal 1° gennaio 2015 quale risulta a seguito: - della conclusione, al 31 dicembre 2014, del periodo di sperimentazione per l'erogazione del Premio Cantiere; - del rinnovo del ccnl, sottoscritto in data 1° luglio 2014 che ha previsto: - la riduzione del contributo per il finanziamento della CAPE al 2,5%; - la riduzione del contributo APE - ora FNAPE - fissato al 4,30%; - l'introduzione del contributo contrattuale al Fondo PREVEDI.

218

1) 2) 3) 4)

Paga base oraria Indennità di contingenza Indennità di settore Elemento distinto dalla retribuzione, ex prot. 31/7/1992

A)

Retribuzione diretta

B) B1) C)

Indennità sostitutiva di mensa Oneri medi per il trasporto Ferie, gratifica, riposi, festività, giornate di assenza pagate in caso di infortunio - oneri contrattuali vari (39,66% su A) Oneri medi lavori fuori zona (14,30% su 1+2+3)

D) E) E1) F) F1)

G) H) I)

OPERAIO quarto livello

OPERAIO specializzato

OPERAIO qualificato

OPERAIO comune

6,60 3,01 1,66 0,06

6,13 3,00 1,55 0,06

5,51 2,99 1,39 0,06

4,71 2,96 1,19 0,06

11,33

10,74

9,95

8,92

1,07 0,36

1,07 0,36

1,07 0,36

1,07 0,36

4,49 1,61

4,26 1,53

3,95 1,41

3,54 1,27

0,08 8,45

0,08 8,04

0,07 7,47

0,06 6,74

1,45

1,37

1,27

1,14

Contributo contrattuale Fondo Prevedi (comprensivo dell'aliquota INPS di solidarietà 10%) Contributi INPS - INAIL (51,08% su A(*)+A2+B1+C+imponibile mensa) Contributi enti paritetici - premio professionalità edile - quote di adesione contrattuale primo intervento infortuni - oneri igiene del lavoro (12,76% su A) Oneri contributivi INPS/INAIL calcolati sul 15% delle quote versate alla CAPE per addestramento professionale, funzionamento CAPE e Comitato Antinfortunistico, contributo calzature, fondo lavori usuranti e pesanti Trattamento integrativo per periodi di assenza per malattia, anche professionale ed infortunio (1,21 % su 1+2+3) Trattamento di fine rapporto Contributo associativo e resp. civile (1,45% su A+B+B1+C) COSTO ORARIO Spese generali (in genere 20%) Utile (in genere 10%)

0,07

0,07

0,06

0,06

0,14 1,71 0,25 31,01 6,20 3,72

0,13 1,63 0,24 29,52 5,90 3,54

0,12 1,53 0,22 27,48 5,50 3,30

0,11 1,38 0,20 24,85 4,97 2,98

TOTALE

40,93

38,96

36,28

32,80

A(*): Base imponibile della retribuzione diretta ai fini contributivi depurata della quota CAPE a carico del lavoratore (0,417%). N.B.: Per gli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche in forza alla data del 30-6-1995 l'ex indennità del 15% calcolata alla data medesima resta da erogare "ad personam".


TRIBUTI COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

FATTURAZIONE ELETTRONICA - OBBLIGO GENERALIZZATO DAL 31 MARZO PER TUTTE LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (Circolare n.1/DF del 9/3/2015)

Dal 31 marzo 2015 tutte le Pubbliche Amministrazioni non potranno più accettare dai propri fornitori fatture emesse (o trasmesse) in forma cartacea e, soprattutto, non potranno procedere ad effettuare pagamenti, nemmeno parziali, fino al ricevimento della fattura in formato elettronico. In merito, la Circolare n. 1/DF del 9 marzo 2015 del Dipartimento delle Finanze del MEF, oltre a ripercorrere l’iter normativo che ha disciplinato la fatturazione elettronica fino ad oggi, ne ha chiarito l’ambito soggettivo e le relative date di decorrenza. Come noto, in attuazione della normativa comunitaria (Direttiva 2010/45/UE), l’art.1, co. 209-214, della legge 244/2007 (legge Finanziaria 2008) ha previsto l’introduzione dell’obbligo di fatturazione, in forma elettronica, delle operazioni eseguite nei confronti di Pubbliche amministrazioni, con il duplice divieto di accettazione di fatture emesse in forma cartacea e di pagamento delle stesse. Successivamente, con il D.M. 3 aprile 2013, n. 55 sono state stabilite le date di decorrenza (in modo differenziato in base ai diversi soggetti pubblici) e le regole da seguire, mediante la piattaforma elettronica

(Sistema di Interscambio – SdI)[1], per la preparazione e la trasmissione delle fatture elettroniche. Sul punto, al fine di meglio chiarire le disposizioni contenute nel suddetto Decreto, la Circolare n.1/DF/2015 precisa che: ■ l’ambito soggettivo di applicazione della fattura elettronica deve essere esteso, oltre che agli enti e ai soggetti indicati nell’elenco pubblicato annualmente dall’ISTAT e alle Autorità indipendenti, a “tutte” le Amministrazioni dello Stato[2]; ■ le date di decorrenza dell’obbligo di fatturazione elettronica, troveranno definitiva applicazione dal 31 marzo 2015 nei confronti di tutte le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle locali[3]. A tal riguardo, il MEF ricorda i termini di entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica: • dal 6 giugno 2013, per tutte le Amministrazioni che su base volontaria hanno assunto specifici accordi con i loro fornitori; • dal 6 giugno 2014, per le fatture emesse nei confronti dei Ministeri, delle Agenzie fiscali (ad es. l’Agenzia delle Entrate), e degli Enti nazionali diprevidenza e assistenza sociale; • dal 31 marzo 2015, per le fatture emesse nei confronti di tutte le altre P.A, comprese le Amministrazioni locali. Note: [1] In merito si ricorda che, il suddetto Sistema di Interscambio ha già recepito le novità relative allo Split Payment, prevedendo un nuovo valore da aggiungere (all’interno del

campo “Esigibilità IVA”) nei casi di scissione dei pagamenti (“S”). In sostanza, i valori selezionabili all’interno della fattura elettronica sono 3: “I” perl’IVA a esigibilità immediata; “D” per l’IVA a esigibilità differita ed “S” scissione dei pagamenti. PANTONE 281 [2] Per completezza, si -elencano CMYK 100 72 - 0 - 32 i soggetti come individuatiRGB dalla 0 - 40C.M. - 104 1/DF/2015, ovvero “gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, fino alla revisione organica della disciplina di settore, il CONI”. [3] In merito, si ricorda che l’art. 25 del DL 66/2014 convertito, con modificazioni, nella legge 89/2014, ha anticipato al 31 marzo 2015 la scadenza (originariamente prevista per il 6 giugno 2015) per gli enti locali, entro cui doveva essere emanato il decreto ministeriale per la loro corretta individuazione (come previsto dalla legge 244/2007). Sul punto, il MEF ha chiarito che per gli enti locali non è necessario attendere l’emanazione di un apposito decreto ministeriale, essendo sufficiente la loro individuazione in base all’elenco ISTAT.

ESTENSIONE DEL “REVERSE CHARGE” AI LAVORI DI PULIZIA, DEMOLIZIONE, INSTALLAZIONE IMPIANTI E COMPLETAMENTO DI EDIFICI - CHIARIMENTI MINISTERIALI (C.M. 14/E/2015)

In presenza di un contratto unico, avente ad oggetto la costruzione o il recupero incisivo di un edificio, comprensivo anche di prestazioni soggette all’applicazione del “reverse charge”, non si dovrà procedere alla scomposizione del contratto, ma l’IVA si applicherà secondo le modalità ordinarie sull’intera operazione. L’Agenzia delle Entrate accoglie, quindi, la tesi ANCE secondo la quale, qualora le singole prestazioni (demolizione, installazione di impianti e opere di completamento)

219

PA CM RG


TRIBUTI

siano parte integrante di un’operazione complessa ed unitaria, il meccanismo di inversione contabile deve operare solo per le prestazioni edili affidate a terzi in subappalto e, quindi, limitatamente al rapporto tra appaltatore e subappaltatore. Così precisa la C.M. n.14/E del 27 marzo 2015, con la quale l’Amministrazione finanziaria fornisce i primi chiarimenti sulle nuove fattispecie sottoposte, dal 1° gennaio 2015, all’“inversione contabile”, tra le quali, per il settore delle costruzioni, quelle riguardanti “pulizia, demolizione installazione impianti e completamento relative ad edifici” (di cui all’art.17, co.6, lett. a-ter, del D.P.R. 633/1972[1]). In sostanza, con questa modifica, tali operazioni si aggiungono alle prestazioni di servizi o di manodopera, rese in dipendenza di contratti di subappalto nei confronti di imprese edili, già assoggettate a “reverse charge” dal 2007[2]. Soggetti interessati Dal punto di vista soggettivo, il nuovo dettato normativo non stabilisce limitazioni circa i destinatari delle prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento degli edifici. In merito, quindi, per l’applicabilità del nuovo reverse charge, la prestazione può essere resa nei confronti di qualsiasi soggetto passivo IVA, a prescindere dal fatto che quest’ultimo eserciti un’attività nel settore edile. Tale orientamento trova conferma nella citata C.M.14/E/2015, laddove viene precisato che “i soggetti passivi che rendono i servizi di cui alla lettera a-ter), devono applicare il reverse charge indipendentemente dalla circostanza che si tratti di prestatori che operano nel settore edile, ossia che svolgono un’attività economica compresa nei codici della sezione F della classificazione delle attività economiche ATECO”. A tal riguardo, si ricorda che la nuova lett.ater, dell’art. 17, co.6, del D.P.R. 633/1972, non ha intaccato la già vigente disciplina contenuta nella lett.a, del medesimo articolo, che continua a prevedere l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile alle prestazioni edili rese da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore. A differenza di quanto previsto in ordine all’applicazione del “reverse” nel subappalto edile, per le nuove fattispecie, l’inversione contabile si applica a prescindere dalla circostanza che queste siano rese: ■ dal subappaltatore nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un

altro subappaltatore; ■ nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori. Si prescinde, inoltre, sia dal rapporto contrattuale stipulato tra le parti, che dalla tipologia di attività esercitata (ovverosia dal codice utilizzato per l’esercizio dell’attività[3]). In sostanza, le “nuove” prestazioni (pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento degli edifici), sono assoggettate al “reverse charge” in ogni caso, indipendentemente dai soggetti convolti, purché il contratto (sia esso d’appalto o d’opera) abbia ad oggetto le suddette attività. Tipologia di contratto Con riferimento al rapporto contrattuale che intercorre tra prestatore e committente, inoltre, la disposizione non appone alcun tipo di vincolo, per cui le prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento degli edifici sono assoggettate a “reverse” a prescindere dalla tipologia di contratto concluso tra le parti. In sostanza, per le ipotesi descritte alla lett. a-ter), co. 6,dell’art. 17, del D.P.R. 633/1972, il meccanismo dell’inversione contabile si applica a qualsiasi contratto avente ad oggetto le prestazioni sopra descritte, posto in essere tra due soggetti IVA e, dunque, non necessariamente nell’ambito di un subappalto. La citata C.M. 14/E/2015 conferma, inoltre, l’esclusione da “reverse charge” per le forniture di beni con posa in opera in quanto tali operazioni, ai fini IVA, costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi, poiché la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene[4]. Definizione di “edificio” Al fine di delineare l’ambito applicativo della disposizione, la C.M. 14/E/2015 fornisce la definizione di “edificio”, al quale la lett. a-ter dell’art.17, co.6, fa testuale riferimento. Ed, in particolare, tenuto conto che ai fini fiscali non esiste un concetto comune di “edificio”, l’Agenzia delle Entrate richiama l’art.2 del D.Lgs. 192/2005 che definisce l’edificio come “un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l’ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti”[5]. Secondo l’Amministrazione finanziaria, infatti, tale definizione è coerente con alcuni precedenti chiarimenti forniti nel passato[6]

220

e con l’intento del Legislatore che, utilizzando il riferimento alla nozione di “edificio”, ha voluto limitare la disposizione ai soli “fabbricati” e non alla più ampia categoria dei beni immobili[7]. In sostanza, le nuove prestazioni soggette a “reverse charge” riguardano: ■ fabbricati a qualsiasi uso destinati (residenziali e non), ■ parti di fabbricato (es. singolo locale di edificio), ■ fabbricati di nuova costruzione o già esistenti, ■ fabbricati in corso di costruzione (catastalmente classificati nella categoria F3), ■ “unità in corso di definizione” (catastalmente classificati nella categoria F4). Sono, invece, escluse le prestazioni relative a: ■ beni immobili che non rientrano nella definizione di “edificio”, quali ad esempio, terreni, parti del suolo, parcheggi, piscine, giardini, etc., salvo che questi non costituiscano un elemento integrante dell’edificio stesso (es., piscine collocate sui terrazzi, giardini pensili, impianti fotovoltaici collocati sui tetti, etc.), ■ beni mobili di ogni tipo. Prestazioni di servizi soggette al “reverse charge” In merito alla corretta individuazione delle singole operazioni rientranti tra quelle elencate nel nuovo dettato normativo, la C.M. 14/E/2015 conferma che queste debbano essere desunte dalla classificazione ATECO, con esclusivo riferimento alle attività che sono relative agli edifici. Quindi, le prestazioni interessate dalla nuova disposizione sono quelle riconducibili ai seguenti codici ATECO: Pulizia 81.21.00 Pulizia generale (non specializzata) di edifici 81.22.02 Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali L’Amministrazione finanziaria precisa che, per il codice 81.22.02, sono escluse dall’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile le attività di pulizia specializzata di “impianti e macchinari industriali”, in quanto non rientranti nella nozione di edifici. Demolizione 43.11.00 Demolizione Impianti 43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione) 43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione) 43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in


TRIBUTI

edifici o in altre opere di costruzione 43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione) 43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione) 43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili 43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni 43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (limitatamente alle prestazioni relative ad edifici) In tema di “installazione di impianti”, si ricorda che l’ANCE aveva sollecitato chiarimenti in ordine all’applicazione del “reverse charge” per la “manutenzione e riparazione” degli stessi, laddove queste attività, seppur comprese nei codici ATECO, non vengono esplicitamente menzionate alla lett.a-ter, del citato art.17. Al riguardo, l’Amministrazione finanziaria, rinviando genericamente alla definizione dei codici ATECO, sembra estendere anche a tali prestazioni l’applicazione del meccanismo. Tuttavia, a parere dell’ANCE, occorrerebbe un chiarimento più esplicito sul tema. Completamento 43.31.00 Intonacatura e stuccatura 43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate 43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, pareti mobili e simili 43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri 43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di

vetri 43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili (muratori) 43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a. L’Amministrazione finanziaria precisa che, per il codice 43.32.02, è esclusa dall’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile la posa in opera di “arredi”, in quanto non rientrante nella nozione di completamento di edifici. Viene, altresì confermato l’orientamento ANCE secondo cui è esclusa l’applicazione del “reverse charge” per le attività di “preparazione del cantiere” (codice ATECO 43.12), in quanto riferibile alla fase propedeutica alla costruzione e non a quella di completamento. L’Agenzia delle Entrate ha poi condiviso l’orientamento dell’ANCE relativamente all’ipotesi in cui tali prestazioni (pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento degli edifici) siano ricomprese all’interno di un unico contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione di un intervento edilizio complesso (come la realizzazione di una nuova costruzione o un intervento di ristrutturazione dell’edificato). In merito, è stato chiarito definitivamente che “con riferimento all’ipotesi di un contratto unico di appalto – comprensivo anche di prestazioni soggette a reverse charge ai sensi della lettera a-ter) – avente ad oggetto la costruzione di un edificio ovvero interventi di restauro, di risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del

decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 […], in un’ottica di semplificazione, [..], anche con riferimento alla prestazioni riconducibili alla lettera ater), trovino applicazione le regole ordinarie e non il meccanismo del reverse charge”. In sostanza, quindi, in caso di contratto unico d’appalto, avente ad oggetto la costruzione di un fabbricato o la realizzazione sullo stesso di interventi di cui all’art.3, co.1 lett. c) e d) del D.P.R. 380/2001, non si dovrà procedere alla fatturazione “scomposta” dell’operazione, distinguendo le singole prestazioni assoggettabili al “reverse charge”. In tale ipotesi, infatti, le singole prestazioni (demolizione, installazione di impianti e opere di completamento) sono parte integrante di un’operazione complessa ed unitaria, per cui il meccanismo di “inversione contabile” opererà solo per le prestazioni edili affidate a terzi in subappalto e, quindi, limitatamente al rapporto tra appaltatore e subappaltatore. Diversamente, per tutte le altre tipologie di intervento edilizio, quali, ad esempio, la “manutenzione ordinaria” e la “manutenzione straordinaria” (di cui, rispettivamente, all’art.3, co.1, lett. a e b del DPR 380/2001), si dovrà procedere alla scomposizione delle operazioni, individuando le singole prestazioni assoggettabili al regime del “reverse charge”, anche nel caso in cui tali interventi siano oggetto di un unico contratto d’appalto. Casi particolari La C.M. 14/E/2015 affronta anche alcune ipotesi particolari di applicazione del meccanismo del “reverse charge” alle nuove fattispecie. In particolare, si tratta di: ■ operazioni svolte attraverso strutture associative consortili. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate richiama quanto già espresso nella C.M. 19/E/2007, in materia di applicazione del meccanismo nelle ipotesi di lavori edili eseguiti in subappalto tramite Consorzi, che agiscono in virtù di un mandato senza rappresentanza (ossia in nome proprio, ma per conto delle consorziate). In tale occasione, è stato precisato che, in virtù di un principio di “trasparenza”, qualora il Consorzio subappaltatore applichi l’“inversione contabile” in sede di fatturazione all’appaltatore, anche le singole imprese consorziate applicano lo stesso meccanismo nei confronti del Consorzio. Ciò per evitare la formazione del credito IVA in capo al Consorzio che, in quanto struttura creata allo scopo di gestire in forma unitaria i lavori, è destinato ad essere sciolto al termine del contratto. Con la C.M. 14/E/2015, l’efficacia di tale precisazione viene ora estesa anche con riferimento alle nuove fattispecie di appli-

221


TRIBUTI

cazione del meccanismo, per cui, qualora il Consorzio fatturi le prestazioni rese nei confronti del committente in regime di “inversione contabile” (es. appalto per tinteggiatura di edificio), anche le singole consorziate adottano lo stesso regime in sede di fatturazione delle prestazioni da loro effettuate al Consorzio; ■ servizi “promiscui” acquisiti da Ente non commerciale. Può verificarsi che un Ente non commerciale, che svolge anche un’attività economica non prevalente, acquisisca un servizio destinato, in parte allo svolgimento della propria attività istituzionale, ed in parte alla propria attività commerciale. Si tratta, ad esempio, dell’ipotesi di un servizio di pulizia reso nel fabbricato dell’Ente, dove questo esercita anche la propria attività commerciale. In questo caso, tenuto conto che il “reverse charge” deve essere applicato solo nei confronti di soggetti passivi IVA, occorre distinguere la quota del servizio acquisita dall’Ente non commerciale nell’ambito della propria attività commerciale, poiché solo su questa il meccanismo troverà applicazione (la parte del servizio che, invece, viene acquisita dal medesimo Ente nell’ambito della propria attività istituzionale deve rimanere assoggettata alle regole ordinarie di fatturazione). A tal fine, la C.M. 14/E/2015 precisa che potrà essere utilizzato un criterio oggettivo, fondato, ad esempio, sugli accordi contrattuali, sull’entità del corrispettivo pattuito e sul carattere dimensionale degli edifici interessati (ivi compresa la ripartizione dei mq del fabbricato in relazione al suo diverso utilizzo per l’attività istituzionale, piuttosto che per quella commerciale svolta dal medesimo Ente). ■ rapporto tra “split payment” e “reverse charge”. In merito, la C.M. 14/E/2015 conferma che, in presenza di un Ente pubblico che, oltre all’attività istituzionale, eserciti anche attività commerciale, il “reverse charge”, limitatamente ai servizi acquisiti dal medesimo Ente nell’ambito della propria attività economica, prevale sul nuovo meccanismo della “scissione dei pagamenti” (cd. “split payment”, di cui all’art.17-ter, del D:P.R. 633/1972), in vigore anch’esso dal 1° gennaio 2015 per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di determinate Amministrazioni Pubbliche (in pratica, il “reverse charge” prevale sullo “split payment”); ■ “reverse charge” e regime dell’“IVA per cassa”. Sul punto, l’Agenzia precisa che anche l’applicazione del “reverse charge” alle nuove fattispecie esclude l’operatività del

cosiddetto regime dell’IVA per cassa, ossia del meccanismo che prevede il differimento del versamento dell’IVA per i soggetti con volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro. Infatti, già con la precedente C.M. 44/E/2012 è stato precisato che tale sistema non è applicabile alle operazioni per le quali l’IVA è applicata secondo regole particolari, quali quelle connesse al “reverse charge”. Clausola di salvaguardia Infine, in considerazione che l’applicazione dell’“inversione contabile” alle nuove fattispecie poteva presentare, in assenza di specifici chiarimenti ministeriali, profili di incertezza, l’Agenzia fa’ salvi i comportamenti adottati sino all’emanazione della C.M. 14/E del 27 marzo scorso, con la conseguente inapplicabilità di sanzioni, ancorché gli stessi si rilevino difformi da quanto precisato nel medesimo documento di prassi. In sostanza, non si applicano sanzioni nell’ipotesi in cui, comunque, sino al 27 marzo scorso, l’IVA per tali prestazioni sia stata versata regolarmente senza applicazione del “reverse charge”, ovvero sia stato applicato il “reverse charge” a fattispecie non rientranti in quelle soggette al meccanismo (assenza di danno per l’Erario). Note: [1] Introdotto dall’at.1, co.629, lett. a) della legge 190/2014 (Legge di Stabilità per il 2015). [2] Come noto, in base all’art. 17, co. 6, lett. a), del D.P.R. 633/1972, tale meccanismo determina una variazione delle ordinarie modalità di fatturazione e di versamento dell’IVA, relative all’operazione effettuata dal subappaltatore nei confronti dell’appaltatore principale, o di un altro subappaltatore. In particolare, il meccanismo opera nel modo seguente: - il subappaltatore emette fattura all’appaltatore senza applicazione dell’IVA, indicando la norma che lo esenta dall’applicazione dell’imposta (art.17, co.6, lett. a, del D.P.R. 633/1972); - l’appaltatore integra la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota IVA e della relativa imposta dovuta, con i connessi obblighi formali di registrazione della stessa, da effettuare sia nel registro delle fatture emesse (entro il mese di ricevimento della fattura o, comunque, entro 15 giorni dal ricevimento con riferimento al relativo mese, ai sensi dell’art.23 del D.P.R. 633/1972), sia in quello degli acquisti (di cui all’art.25 del citato D.P.R 633/1972). [3] In tal ambito la C.M. 14/E/2015 chiarisce, infatti, che “qualora il prestatore del servizio svolga sistematicamente attività ricomprese nelle classificazioni ATECO relative alle prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative

222

ad edifici, ma tali attività non siano state comunicate ai sensi dell’articolo 35, comma 3, del DPR n. 633 del 1972, le stesse dovranno essere assoggettate al meccanismo dell’inversione contabile, con l’obbligo, da parte dello stesso prestatore di procedere all’adeguamento del codice ATECO”. [4] Al fine di distinguere le fattispecie escluse, la C.M. 14/E/2015 rinvia esplicitamente ai chiarimenti forniti sul tema della “fornitura con posa in opera” nell’ambito del “reverse charge” nel subappalto edile (Cfr. R.M.148/E/2007;R.M. 164/E/2007 e R.M. 172/E/2007). [5] La stessa definizione di “edificio” è stata adottata ai fini dell’applicazione della detrazione del 55%-65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti (Cfr. R.M. 365/E/2007). [6] Cfr. R.M. 48/E/1998 e Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n.1820/1960. [7] Per completezza, si ricorda che l’art. 199, par.1, lett.a, della Direttiva UE 2006/112/CE, ai sensi del quale è stata adottata la norma in commento, rinvia invece al concetto più generale di “beni immobili”.

REGIME IVA DEI “BENI SIGNIFICATIVI” CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE (R.M. 25/E del 6/3/2015)

Nelle ipotesi di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili abitativi dove si utilizzano “beni significativi”, non fa differenza se la fornitura sia riconducibile a un contratto di cessione con posa in opera o di appalto, poiché, in entrambi i casi, l’aliquota IVA del 10% va applicata sugli interventi al netto del valore di tali beni. Questo il tema affrontato dall’Agenzia delle Entrate, nella R.M. n. 25/E del 6 marzo 2015, in risposta ad un’istanza di interpello, con la quale veniva chiesto il corretto regime fiscale, ai fini IVA, da applicare agli interventi volti all’installazione di infissi, da parte di imprese artigiane, su immobili a destinazione abitativa. Come noto, l’art. 2, comma 11, della legge 23 dicembre 2009, n.191 (legge Finanziaria 2010)[1] ha previsto l’applicazione, a regime, dell’aliquota IVA ridotta al 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili abitativi. In tale ipotesi, l’agevolazione riguarda le prestazioni di servizi “complessivamente” intese, per cui l’aliquota IVA al 10% si applica anche alle materie prime e semilavorate, fornite nell’ambito dell’intervento agevolato. L’unica limitazione a tale regola riguarda i cd. “beni significativi”, così come indivi-


TRIBUTI

duati tassativamente dal D.M. 29 dicembre 1999[2], ai quali l’aliquota ridotta del 10% si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all’intervento di recupero, al netto del valore degli stessi beni elencati nel medesimo Decreto. Proprio con riferimenti ai suddetti beni, la C.M. 71/E/2000 ha, a suo tempo, precisato che l’applicabilità dell’IVA al 10% riguarda non solo le prestazioni oggetto di un contratto di appalto, ma anche la realizzazione dell’intervento mediante cessione con posa in opera di un bene, a condizione che l’apporto della manodopera assuma comunque un particolare rilievo ai fini della qualificazione dell’intera operazione. Sul punto, la R.M. 25/E/2015 ricorda che per individuare tale valore occorre sottrarre dall’importo complessivo del corrispettivo dovuto dal committente (indicato nel contratto), il valore dei “beni significativi”, mentre l’ammontare delle materie prime e semilavorate confluisce nel valore della manodopera e, pertanto, non deve essere determinato autonomamente[3]. A tal riguardo, la R.M. 25/E/2015 chiarisce che, indipendentemente dal tipo di schema contrattuale utilizzato dalle parti (cessione con posa in opera o contratto di appalto), laddove nell’ambito dell’intervento vengono forniti “beni significativi” l’aliquota IVA del 10% verrà applicata con le limitazioni previste per questi tipi di beni. Infine, aggiunge l’Agenzia delle Entrate che per determinare correttamente il valore dei suddetti beni occorrerà tener conto: ■ del valore dei “beni significativi” risultante nel contratto, come indicato dalle parti[4]; ■ di tutti gli oneri, sostenuti dal fornitore, per la produzione di tali beni, compresi il valore delle materie prime e il costo della manodopera impiegate per la loro realizzazione. Note: [1] Sul punto, si ricorda che il citato art. 2, della legge 191/2009 ha previsto in modo strutturale l’applicabilità dell’agevolazione introdotta dall’art. 7, co. 1, lett. b) della legge 488/1999, in base alla quale l’IVA al 10% si applica alle “prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Con decreto del Ministro delle finanze sono individuati i beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni di cui alla presente lettera, ai quali l’aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all’intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni”. [2] Sul punto, si ricorda che i beni elencati nel Decreto del 1999 sono i seguenti:

- ascensori e montacarichi - infissi esterni ed interni - caldaie - videocitofoni - apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria - sanitari e rubinetterie da bagno - impianti di sicurezza. [3] In sostanza, nell’ipotesi in cui siano utilizzati, nel quadro dell’intervento, “beni significativi” il contribuente deve indicare in fattura il corrispettivo del servizio (soggetto ad IVA al 10%) al netto del valore dei detti beni ed, inoltre, distintamente, la parte del valore dei beni stessi cui è applicabile l’aliquota ridotta e l’eventuale parte soggetta all’aliquota del 22%. Esempio di applicazione dell’IVA ridotta al 10% in caso di beni significativi Intervento di installazione di infissi: Valore complessivo dell’intervento = €10.000 Valore infissi = €6.000 Valore manodopera per l’installazione* = €4.000 Aliquote IVA applicabili (da tenere distinte in fattura): Valore manodopera: €4.000 x 10% = €400 Valore infissi fino a concorrenza del valore della manodopera: €4.000 x 10% = €400 Valore infissi residuo: €2.000 x 22% = €440 IVA complessivamente dovuta = €1.240 * Il “valore della manodopera” comprende anche il valore delle materie prime e semilavorate, nonché in generale degli altri beni necessari per l’esecuzione dei lavori. [4] Sul punto, l’Agenzia richiama i chiarimenti già forniti nella precedente C.M. 71/E/2000, in base al quale come valore dei beni elencati nel D.M. 29 dicembre 1999 deve essere assunto quello risultante dall’accordo contrattuale stipulato dalle parti nell’esercizio della loro autonomia privata.

ADEGUAMENTO DEL MODELLO IVA TR PER I RIMBORSI DEL CREDITO A SEGUITO DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLO SPLIT PAYMENT E DELL’ESTENSIONE DEL REGIME DEL REVERSE CHARGE Approvato il nuovo Modello IVA TR, da trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate per richiedere il rimborso, o l’utilizzo in compensazione, del credito IVA trimestrale derivante anche dalle operazioni assoggettate al meccanismo dello “split payment”, in vigore dal 1° gennaio 2015.

223

Questo il contenuto del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot.2015/39968 del 20 marzo 2015, pubblicato sul sito internet www.agenziaentrate. gov.it, la cui emanazione si è resa necessaria a seguito delle modifiche apportate dall’art.13 del D.Lgs. 175/2014 (cd. “decreto semplificazioni fiscali”) alla procedura dei rimborsi dei crediti IVA. Il Modello è stato adeguato, inoltre, per tener conto dell’entrata in vigore del sistema della “scissione dei pagamenti” (cd. “split payment”, di cui all’art.17-ter del D.P.R. 633/1972) nelle operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni, nonché dell’estensione del meccanismo del “reverse charge” ad alcune prestazioni di servizi riguardanti gli edifici (art.17, co.6, lett.a-ter, del citato D.P.R. 633/1972). Il nuovo Modello IVA TR, disponibile unitamente alle relative istruzioni e da utilizzare a decorrere dalle richieste di rimborso o di compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre 2015, contiene le seguenti novità: ■ nuove fattispecie assoggettate al meccanismo del “reverse charge”, incluse quelle previste dall’art.17, co.6, lett.a-ter, del D.P.R. 633/1972, riguardanti i servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relativi ad edifici e che, per il settore edile, si aggiungono a quelle rese in subappalto, assoggettate al meccanismo già dal 2007. Tali operazioni vanno indicate, solo per l’imponibile, nel rigo TA12, con l’avvertenza che per le stesse, a differenza delle prestazioni rese da subappaltatori di lavori edili[1], non è prevista alcuna priorità nel rimborso del credito IVA; ■ operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni assoggettate al meccanismo della “scissione dei pagamenti” (cd. “split payment”, previsto dall’art.17-ter del D.P.R. 633/1972). L’imponibile di tali operazioni va indicato nel rigo TA13. Inoltre, tenuto conto che, per queste, spetta il rimborso in via prioritaria del credito IVA[2], è stato individuato l’apposito codice 6, da indicare nel rigo TD8, riservato proprio ai “soggetti che effettuano operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di cui all’art.17-ter”. Nello stesso rigo, nel campo 2-“Imposta relativa alle operazioni di cui all’articolo 17-ter”, dovrà essere indicato l’ammontare dell’imposta applicata su queste operazioni, alla luce del fatto che il rimborso prioritario spetta entro il limite di tale importo; ■ apposizione del visto di conformità e attestazione delle condizioni patrimoniali e del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, qualora l’ammontare del credito IVA chiesto a rimborso sia di importo superiore a 15.000 euro (ai sensi del


TRIBUTI

nuovo art.38-bis del D.P.R. 633/1972, come riscritto dall’art.13 del D.Lgs. 175/2014)[3]. I contribuenti, richiedenti il rimborso del credito IVA per un ammontare superiore a 15.000 euro ed esonerati dal prestare garanzia[4], devono indicare nel rigo TD8 – campo 3 “Esonero garanzia” il codice 1, per specificare che l’istanza è dotata di visto di conformità (o della sottoscrizione da parte dell’organo di controllo) e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesta la presenza delle condizioni patrimoniali e del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi[5]. Come chiarito dalla C.M. 32/E/2014, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà è resa mediante la sottoscrizione dello specifico riquadro del rigo TD8 del Modello, fermo restando che la stessa, debitamente sottoscritta dal contribuente, e la copia del documento d’identità dello stesso, sono ricevute e conservate da chi invia l’istanza ed esibite a richiesta dell’Agenzia delle Entrate. Anche il visto di conformità deve essere apposto direttamente nell’apposito riquadro del rigo TD8, riservato al responsabile del CAF o al professionista che lo rilascia. Resta fermo che il credito IVA, oltre che essere chiesto a rimborso, può essere utilizzato anche in compensazione con altre imposte o contributi (cd. compensazione “orizzontale” o “esterna”, mediante Modello F24, ai sensi del combinato disposto dell’art.17 del D.Lgs. 241/1997 e dell’art.8 del D.P.R. 542/1999). A tale scopo, il contribuente indicherà nella sezione 2 del quadro TD del Modello TR gli importi del credito IVA chiesti a rimborso (rigo TD6) e/o utilizzati in compensazione (rigo TD7). Si ricorda, infine, che, come chiarito dalla R.M. 99/E/2014, il contribuente può variare la scelta di utilizzo (tra rimborso e compensazione, o viceversa) del credito IVA trimestrale, trasmettendo un nuovo Modello TR anche oltre i termini stabiliti per la sua presentazione (ossia anche oltre l’ultimo giorno del mese successivo al termine del trimestre di riferimento). In tal modo, può essere operata la modifica della scelta: - da rimborso a compensazione, a condizione che l’ufficio territorialmente competente non abbia già concluso la fase istruttoria e non sia stata validata la disposizione di pagamento, - da compensazione a rimborso, a condizione che il credito non sia stato utilizzato in compensazione prima della rettifica dell’istanza originaria.

è riconosciuto ai sensi del D.M. 22 marzo 2007, nel rispetto delle specifiche condizioni ivi previste (art.2 del medesimo D.M.), quali: - esercizio dell’attività da parte dell’impresa richiedente da almeno 3 anni, - credito IVA chiesto a rimborso di importo pari o superiore: ■ a 10.000 euro in caso di rimborso annuale, o a 3.000 euro per quello trimestrale, ■ al 10% dell’ammontare dell’IVA assolta sugli acquisti effettuati nell’anno o nel trimestre cui si riferisce il rimborso. Si precisa, inoltre, che, ai fini del rimborso del credito IVA derivante dall’applicazione del “reverse charge” nei subappalti di lavori edili, nel Modello IVA TR-2015, tali operazioni vanno sempre indicate, solo per l’imponibile nel rigo TA12, con l’ulteriore avvertenza di indicare nel rigo TD8 – campo 1 “Erogazione prioritaria” il codice 1, riservato proprio ai “soggetti che pongono in essere le prestazioni derivanti dai contratti di subappalto rientranti nell’ambito di applicazione della lettera a), del sesto comma,dell’articolo17”. [2] Il rimborso prioritario del credito IVA derivante dall’applicazione dello “split payment” (di cui all’art.17-ter, del D.P.R. 633/1972) è riconosciuto ai sensi art.8 del D.M. 23 gennaio 2015, così come modificato dall’art.1 del D.M. 20 febbraio 2015. [3] Cfr. C.M. 32/E/2014” - ID n. 19361 del 16 febbraio 2015. [4] In proposito, si ricorda che i cd. contribuenti “non virtuosi” che intendano richiedere rimborsi IVA superiori a 15.000 euro devono presentare idonea garanzia patrimoniale (titoli di Stato, fideiussione). Si tratta, in particolare dei soggetti che: - esercitano un’attività d’impresa da meno di 2 anni, diversi dalle imprese cd. “start-up innovative”; - hanno ricevuto, nei 2 anni precedenti la richiesta di rimborso, avvisi di accertamento o rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli

Note: [1] Il rimborso prioritario del credito IVA derivante dall’applicazione del “reverse charge” nei subappalti di lavori edili (di cui all’art.17, co.6, lett.a, del D.P.R. 633/1972)

224

dell’imposta dovuta o del credito dichiarato in misura superiore a determinate percentuali, stabilite dalla medesima disposizione; - hanno presentato la dichiarazione, o l’istanza da cui emerge il credito IVA, senza il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa, ovvero non abbiano presentato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; - richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività. La durata della garanzia è pari a 3 anni dall’esecuzione del rimborso ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dall’accertamento. Resta fermo che, nell’ipotesi in cui è prestata la garanzia, la dichiarazione o istanza da cui emerge il credito non deve essere corredata né dal visto di conformità (ovvero dalla sottoscrizione alternativa) né dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. [5] Ai sensi dell’art.38-bis, co.3 del D.P.R. 633/1972, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000, deve attestare la sussistenza delle seguenti condizioni: a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta, di oltre il 40%; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta, di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell’attività esercitata; l’attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili; b) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell’anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale; c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.


INDICI COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

EQUO CANONE

T.F.R. - LEGGE 297/82

Variazione indice prezzi al consumo verificatasi nell’anno precedente (art. 24 L.392/78)

Indici di rivalutazione del T.F.R. maturato al 31/12/14 e relativi ai mesi dell’anno 2015 (art.5 della legge 29/5/82, n.297)

Variazione gennaio.......13-14: ....- 0,70% Variazione febbraio.......13-14: ....- 0,40%

febbraio........................................................................... 1,002500

ANNI 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

GEN 162,4 165,7 168,2 171,9 174,5 179,5 182,2 184,7 188,7 194,6 198,9 200,1 198,6

PANTONE 281 PANTONE COOL GRAY 9 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 CMYK 0 - 0 - 0 - 60 --RGB ) 0 - 40gennaio. ........................................................................... 1,001250 - 104 RGB 135 - 135 - 135

( ( -- )

ISTAT - NUMERI INDICI PREZZI CONSUMO (ex costo vita) ITALIA (base 1989 = 100) FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV 162,7 163,2 163,5 163,6 163,8 164,2 164,4 164,8 165,0 165,4 166,2 166,3 166,8 167,0 167,4 167,6 167,8 167,8 167,8 168,2 168,8 169,1 169,6 169,9 170,1 170,6 170,8 171,0 171,2 171,2 172,3 172,6 173,0 173,5 173,7 174,1 174,4 174,4 174,1 174,2 174,9 175,2 175,4 176,0 176,4 176,8 177,1 177,1 177,6 178,3 179,9 180,9 181,3 182,2 183,1 183,9 184,0 183,6 183,6 182,9 182,6 182,6 183,0 183,5 183,7 183,7 184,4 183,9 184,0 184,1 185,0 185,4 186,0 186,2 186,2 186,9 187,3 186,7 187,1 187,3 189,2 190,0 190,9 191,1 191,3 191,9 192,4 192,4 193,2 193,3 195,4 196,1 197,1 196,9 197,3 197,4 198,4 198,4 198,4 198,0 198,9 199,3 199,3 199,3 199,7 199,9 200,6 199,9 199,7 199,1 199,9 199,9 200,2 200,1 200,2 200,1 200,4 199,7 199,9 199,5 199,1

DIC 165,4 168,2 171,5 174,3 179,0 182,6 184,4 187,9 193,9 198,6 199,7 199,5

MEDIA 164,0 167,3 170,1 173,5 176,5 182,2 183,6 186,4 191,5 197,3 199,5 199,9

INDICE ISTAT DEL COSTO DELLA VITA INCREMENTO PERCENTUALE DI CIASCUN INDICE RISPETTO ALL’INDICE DICEMBRE 2014 CHE E’ PARI AL 199,3 ANNI 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

GEN 22,6 20,2 18,3 15,8 14,1 10,9 9,3 7,8 5,5 2,3 0,1 -0,5 0,3

FEB 22,4 19,8 18,0 15,5 13,8 10,7 9,0 7,6 5,2 1,9 0,1 -0,4 -0,4

MAR 22,0 19,7 17,8 15,4 13,7 10,1 9,0 7,4 4,8 1,5 -0,1 -0,4

APR 21,8 19,4 17,4 15,1 13,5 9,8 8,8 7,0 4,3 1,0 -0,1 -0,6

MAG 21,7 19,2 17,2 14,7 13,1 9,3 8,5 6,9 4,2 1,1 -0,1 -0,5

GIU 21,6 18,9 17,0 14,6 12,9 8,8 8,4 6,9 4,1 0,9 -0,3 -0,6

LUG 21,3 18,8 16,7 14,4 12,6 8,3 8,4 6,6 3,8 0,8 -0,4 -0,5

225

AGO 21,1 18,6 16,6 14,2 12,4 8,2 8,0 6,3 3,5 0,4 -0,8 -0,7

SET 20,8 18,6 16,5 14,2 12,4 8,5 8,3 6,6 3,5 0,4 -0,4 -0,3

OTT 20,7 18,6 16,3 14,4 12,1 8,5 8,2 6,4 3,1 0,4 -0,3 -0,4

NOV 20,4 18,3 16,3 14,3 11,7 8,9 8,1 6,3 3,0 0,6 0,0 -0,2

DIC 20,4 18,3 16,1 14,2 11,2 9,0 8,0 5,9 2,7 0,3 -0,3 -0,2

MEDIA 21,4 19,0 17,0 14,7 12,8 9,3 8,4 6,8 4,0 0,9 -0,2 -0,4


LAVORI PUBBLICI COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

RIEPILOGO DELLA DISCIPLINA E DEGLI ASPETTI FISCALI E GESTIONALI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE SOGGETTI AMMESSI A RIUNIRSI IN A.T.I. Nel nostro ordinamento si assiste alla presenza di una pluralità di forme associative più o meno complesse, tutte finalizzate alla realizzazione di uno scopo comune. L’art. 34 del Codice degli appalti, il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, oltre ai soggetti singoli, annovera varie forme aggregative che possono essere ammesse alla partecipazione di pubblici appalti di lavori, singolarmente individuate come segue: a) la società commerciale, dove lo scopo comune ai soci è quello di ripartire gli utili (e le perdite) derivanti dall’esercizio di un’attività economica; essa può assumere una delle tipologie previste dal codice civile, ognuna delle quali prevede un differente regime di responsabilità, nonché una diversa forma di organizzazione. Se il fine perseguito è di tipo mutualistico, ossia quello di acquisire beni, servizi, o occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle che si otterrebbero presentandosi singolarmente sul mercato, allora si è in presenza di società cooperative o di mutue assicuratrici. In queste ultime, in particolare, lo scopo è quello di ripartire determinati rischi tra i soci assicurati, avvalendosi di un fondo appositamente creato. Oltre a questa figura vanno qui annoverati gli imprenditori individuali, anche artigiani. b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 41dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; c) i consorzi stabili, figura costituita per il solo ambito dei lavori pubblici, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici; d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, di cui tratta il presente studio preferendo la precedente dizione di associazioni temporanee di imprese – in sigla A.T.I. -, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a),

b) e c), i quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32

e) i consorzi ordinari concorrenti di cui RGB 0 - 40di- 104 all’articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile; e-bis) le reti di imprese, introdotte nell’ordinamento dal d.l. 18 ottobre, 2012, n. 179 (“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”), convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che, tra le diverse misure volte a favorire una maggiore diffusione delle reti di impresa, contempla anche le auspicate modifiche al Codice. In particolare, il novellato art. 34, comma 1, lett. e-bis), ammette a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici «le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33»; la medesima disposizione soggiunge, poi, che «si applicano le disposizioni dell’articolo 37», e perciò che alle stesse si applicano le medesime norme delle ATI (sul tema si torva un approfondito studio nella Determinazione della soppressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 23 aprile 2013 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 120 del 24/05/2013 (pag. 33); f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; a questi si applicano le disposizioni previste per le associazioni temporanee; f-bis) operatori economici stabiliti in altri Stati membri, ai sensi dell’articolo 3, comma 22 costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Dall’elencazione fatta si evince come diverse siano le figure di “Consorzio” ammesse dalla legge. Solo ad alcune di esse si applicano le medesime norme dell’associazione temporanea di impresa e più precisamente solo ai consorzi elencati alla lettera e) (consorzi ordinari di concorrenti), oltre che ai GEIE e alle reti di imprese. Il consorzio ordinario di concorrenti ha lo scopo di creare “un’organizzazione comune per la disciplina o lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese”; esso può avere semplicemente attività interna o essere titolare di diritti e obblighi nei confronti dei terzi. Lo scopo consortile

226

può essere perseguito anche da società create nelle forme previste per le società commerciali, in tal caso si è in presenza delle società consortili regolate all’art. 2615 ter del codice civile. Rispetto tutteGRAY queste tipologie le assoPANTONEaCOOL 9 ciazioni sono senza dubbio CMYK 0 -temporanee 0 - 0 - 60 piùRGB flessibili. 135 - 135 - 135 In primo luogo infatti non vi è la necessità di costituire giuridicamente l’associazione, potendo essere ammessi alla partecipazione alla gara d’appalto sulla base di una semplice dichiarazione di intenti, senza firma autentica, con la quale i futuri soggetti che costituiranno l’associazione esplicitano la loro volontà a costituirla solo qualora rimangano aggiudicatari della gara e solo dopo tale aggiudicazione. Inoltre presentano il vantaggio di non vincolare tra loro le imprese partecipanti, se non per il periodo di durata del singolo appalto; infatti, una volta terminata l’esecuzione del contratto, si esauriscono anche i diritti e gli obblighi tra le associate. In tutte le altre forme sopra esposte il motivo della coesione tra i partecipanti non è dato da un’occasionale contratto, ma da tutta una serie di attività ben più complesse, che comportano anche un tempo medio di esistenza del vincolo più lungo. Altra caratteristica importante è che nel corso di esecuzione dell’appalto, le imprese riunite in A.T.I. conservano la loro autonomia fiscale e gestionale. Questa prerogativa non è riscontrabile invece nelle altre forme associative, dove il raggruppamento diventa il soggetto di riferimento nei confronti dei terzi, e agisce assumendo situazioni giuridiche proprie; principio questo ancora più evidente quando si è in presenza di società con personalità giuridica. DEFINIZIONE E TIPOLOGIE DI A.T.I. E DI OPERE SCORPORABILI L’associazione temporanea di imprese, introdotta nell’ordinamento italiano nel 1977 con la prima legge di recepimento delle disposizioni comunitarie in ambito di appalti pubblici, è un accordo con il quale una o più imprese (denominate mandanti) conferiscono ad un’altra impresa (qualificata capogruppo o mandataria) un mandato collettivo speciale con rappresentanza, in forza del quale la capogruppo presenta un’offerta per conto proprio e delle sue mandanti. Tale definizione è desumibile dalla lettura dell’art. 34, comma 1, lett. d), del Codice degli appalti ed è utilizzabile nelle diverse procedure di affidamento di lavori pubblici. Il mandato conferito è un atto che ha natura contrattuale, di conseguenza tra le varie partecipanti si determinano diritti ed obblighi che si esauriscono con la conclusione del contratto d’appalto. Sulla base delle disposizioni legislative dettate nel Codice degli appalti, D. Lgs.


LAVORI PUBBLICI

163/2006 (d’ora in poi chiamato Codice) e nel Regolamento degli appalti pubblici, D.P.R.207/2010 (d’ore in poi chiamato Regolamento), è possibile costruire diverse configurazioni di A.T.I., che variano a seconda della tipologia dei lavori da eseguire e soprattutto sulla base delle qualificazioni SOA delle imprese associate. L’A.T.I. può quindi essere: - Orizzontale, - Verticale, - Mista - con Cooptate

non qualificata SOA che assuma importi non superiori ai 150.000, qualificandosi ai sensi dell’art. 90 del medesimo Regolamento, ossia attestando l’esecuzione di lavori similari, il costo del lavoro e l’elenco dell’attrezzatura. Qualora un’impresa singola abbia ricevuto l’invito per partecipare singolarmente ad una gara d’appalto, può presentarsi quale capogruppo di associazione temporanea di imprese; non risulta perciò necessario che tutte le imprese dell’ATI ricevano il medesimo invito.

Per comprendere a fondo le differenze fra le varie tipologie è importante chiarire il concetto di opere scorporabili. Tale concetto è spiegato all’art. 37, comma 1 del Codice secondo cui “per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla categoria prevalente e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti”; per cui in un bando oltre ad essere specificata la categoria prevalente (che non può che essere una come prevede il comma 1 dell’art. 108 del Regolamento “1. Nei bandi di gara per l’appalto di opere o lavori pubblici è richiesta la qualificazione nella categoria di opere generali che rappresenta la categoria prevalente, e che identifica la categoria dei lavori da appaltare. Nei bandi di gara per l’appalto di opere o lavori nei quali assume carattere prevalente una lavorazione specializzata, la gara è esperita con espressa richiesta della qualificazione nella relativa categoria specializzata. Si intende per categoria prevalente quella di importo più elevato fra le categorie costituenti l’intervento. Nei bandi sono altresì richieste le eventuali ulteriori qualificazioni per le lavorazioni di cui all’articolo 109, commi 1 e 2.”) devono essere indicate le opere che possono essere considerate come separate da quelle che attengono strettamente all’oggetto dell’appalto (sempre nell’art. 108 al comma 2: “Nel bando di gara è indicato l’importo complessivo dell’opera o del lavoro oggetto dell’appalto, la relativa categoria generale o specializzata considerata prevalente nonché le ulteriori categorie generali e specializzate di cui si compone l’opera o il lavoro, con i relativi importi che sono scorporabili e che a scelta del concorrente, sono subappaltabili o affidabili a cottimo, con i limiti di cui all’articolo 109..”). Il concetto di opere scorporabili non va confuso con quello di “ulteriori categorie” previsto al secondo comma dell’art. 118 del Codice. Quest’ultimo attiene a tutte quelle fasi lavorative che possono essere indicate nei bandi: Le relative opere possono essere, a scelta del concorrente, assunta da mandanti in ATI ovvero subappaltate. Alla luce della disposizione recata dall’art. 92, comma 7, del Regolamento, risulta ammissibile l’associazione di un’impresa

Si effettua di seguito una disamina delle diverse tipologie di A.T.I. ammissibili. A.T.I. ORIZZONTALE Quando due o più imprese sono qualificate SOA nella categoria prevalente, esse possono riunirsi per cumulare le proprie iscrizioni e formare così un’A.T.I. di tipo orizzontale. Tale concetto è ora chiaramente esplicitato dal comma 1, art. 37 del D.Lgs. 163/2006: “per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di concorrenti finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.”. L’art. 92, comma 2, del Regolamento, stabilisce che “Per i raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. . . la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti” Il requisito richiesto alla capogruppo di possedere la qualificazione “maggioritaria” è riferito non alla qualificazione risultante dall’attestato SOA, ma alla qualificazione utilizzata nel singolo appalto. Volendo esemplificare, in un appalto di 1 milione di euro potrà essere capogruppo di un’ATI costituita da due soggetti l’impresa qualificata per la classifica II (poco più di mezzo milione di euro), anche se la mandante fosse qualificata nella classifica VIII (cioè per importo illimitato). Ciascuno degli importi delle qualificazioni delle imprese associate è maggiorato di un quinto così come avviene per le imprese che partecipano singolarmente; ciò è stabilito all’art. 61, comma 2, del Regolamento. Detto incremento non può però essere utilizzato per il raggiungimento dei rapporti percentuali interni previsti dall’art. 92, comma 2, del Regolamento prima ricordati. “L’offerta dei concorrenti raggruppati determina la loro responsabilità solidale nei

227

confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.” (comma 5, art. 37 del Codice). Se una delle imprese non adempie ai suoi obblighi contrattuali, verso la stazione appaltante come verso i propri subappaltatori, le altre imprese sono tenute ad assumere tali adempimenti, fermo restando il diritto di rivalsa che hanno nei confronti dell’impresa insolvente. L’offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. A.T.I. VERTICALE Qualora nel bando di gara siano indicate opere scorporabili, è possibile per più imprese costituire un’A.T.I. di tipo verticale. “Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti nell’ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla categoria prevalente e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti;”, così recita il comma 1 dell’art. 37 del Codice. L’art. 92, comma 3 del Regolamento specifica poi che “per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi (ndr. di norma costituiti dalla qualificazione SOA) sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.” In questa configurazione di associazione, la mandataria deve perciò possedere la qualificazione SOA nella categoria prevalente per un importo pari alla differenza tra quello a base d’asta ed il totale di quanto assunto dalle mandanti, mentre le opere scorporabili possono essere assunte da ciascuna mandante secondo le categorie di qualificazione e per gli importi richiesti dal bando per tali opere (vedasi comma 6, art. 37 del Codice). La struttura qui esposta prevede anche un regime di responsabilità differente da quello previsto per l’A.T.I. orizzontale, in quanto ciascuna mandante è responsabile solo per le opere da essa eseguite, mentre la capogruppo ha la responsabilità solidale per tutti i lavori oggetto dell’appalto, come stabilito dal comma 5 del Codice. L’offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina, nell’ambito ora detto, la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.


LAVORI PUBBLICI

Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario. A.T.I MISTE La norma consente la presenza contemporanea in un’unica associazione delle due tipologie ora descritte. Sostanzialmente si tratta della possibilità che in un’associazione verticale la qualificazione nella categoria prevalente e/o nelle categorie scorporabili venga soddisfatta da più imprese raggruppate in senso orizzontale (“I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.”, comma 6, art. 37, del Codice). A.T.I. CON IMPRESE COOPTATE Questo tipo di associazione è previsto all’art. 92, comma 5, del Regolamento (ancorchè non venga più usato il termine “cooptate”), ed è stato introdotto nel 1984 per favorire ed incentivare la partecipazione agli appalti in forma aggregata. Alla base di questo schema vi è un’impresa singola o un’A.T.I. che già possiedano tutti i requisiti previsti dal bando per l’ammissione alla gara, che coopta, cioè associa, una o più imprese, purchè qualificate SOA, anche se per categorie ed importi diversi da quelli previsti dal bando. Tali imprese possono eseguire singolarmente lavori per un importo non superiore alla somma degli importi di qualificazione posseduti, aumentati di un quinto, ma che comunque cumulativamente non superino il 20% dell’importo posto a base di gara. Come sarà più oltre precisato, nell’atto di costituzione di un’A.T.I. di questo tipo è opportuno evidenziare con chiarezza quali sono le mandanti che partecipano all’A.T.I. come imprese cooptate. Il fatto che queste ultime abbiano la qualificazione per categorie diverse da quelle previste dal bando non rileva ai fini dell’affidabilità dei lavori dalle stesse eseguiti, in quanto per questi risponde direttamente la capogruppo. In questo modo è data però la possibilità all’impresa cooptata di acquisire la capacità tecnica necessaria per ottenere la qualificazione SOA in categorie che non possiede. I lavori che l’impresa cooptata può eseguire possono essere di qualsiasi tipo, e rientrare quindi o nella categoria prevalente o in una qualsiasi delle altre fasi lavorative. A.T.I. OBBLIGATORIE L’art. 37, comma 11, del Codice, nel testo attuale, risulta di non facile lettura e con non poche difficoltà interpretative. Si ritiene però di poter riassumere tale nor-

ma secondo le seguenti linee. Ove il bando di gara preveda opere scorporabili, normalmente denominate “superspecializzate”, specificamente individuate dall’art. 107, comma 2, del Regolamento, (che nel corso del 2014 hanno subìto più variazioni) e più oltre elencate, e qualora l’importo della singola categoria risulti superiore al 15% dell’importo a base di gara, nasce l’obbligo per il soggetto offerente di essere qualificato SOA anche in tale categoria per importo adeguato. Pertanto qualora l’offerente non abbia tale qualificazione avrà l’obbligo di associarsi con un soggetto qualificato adeguatamente nella specifica categoria superspecializzata (salvo ricorrere all’istituto dell’avvalimento per coprire tale qualificazione). Il soggetto qualificato nella categoria superspecializzata dovrà eseguire in proprio almeno il 70% dei lavori di detta categoria potendo ricorrere al subappalto solo fino al 30%, similmente alle opere della categoria prevalente. “L’eventuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. In caso di subappalto la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto”; in tal caso, “gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento” (art.37, comma 11 e art. 118, comma 3 del Codice). Il seguente elenco di opere “superspecializzate” (OG11, OS2A, OS2B, OS4, OS11, OS12A, OS13, OS14, OS18A, OS18B, OS21, OS25, OS30) è previsto dall’art. 107, comma 2, del Regolamento, che dopo alterne vicende è stato fissato da ultimo dalla Legge di conversione n. 80 del 23 maggio 2014 che recepisce le modifiche apportate in sede parlamentare al D.L. n. 47/2014, cosiddetto “Decreto Casa”, norma entrata in vigore il 28 maggio 2014:

immobili del patrimonio culturale, manufatti lapidei, dipinti murali, dipinti su tela, dipinti su tavola o su altri supporti materici, stucchi, mosaici, intonaci dipinti e non dipinti, manufatti polimaterici, manufatti in legno policromi e non policromi, manufatti in osso, in avorio, in cera, manufatti ceramici e vitrei, manufatti in metallo e leghe, materiali e manufatti in fibre naturali e artificiali, manufatti in pelle e cuoio, strumenti musicali, strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici.

OG 11: IMPIANTI TECNOLOGICI Riguarda, nei limiti specificati all’articolo 79, comma 16, la fornitura, l’installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30.

OS 13: STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO Riguarda la produzione in stabilimento industriale ed il montaggio in opera di strutture prefabbricate in cemento armato normale o precompresso.

OS 2-A: SUPERFICI DECORATE DI BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO CULTURALE E BENI CULTURALI MOBILI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO ED ETNOANTROPOLOGICO Riguarda l’intervento diretto di restauro, l’esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di: superfici decorate di beni

228

OS 2- B: BENI CULTURALI MOBILI DI INTERESSE ARCHIVISTICO E LIBRARIO Riguarda l’intervento diretto di restauro, l’esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti cartacei e pergamenacei, di materiale fotografico e di supporti digitali. OS 4: IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione d’impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione. OS 11: APPARECCHIATURE STRUTTURALI SPECIALI Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione di dispositivi strutturali, quali in via esemplificativa i giunti di dilatazione, gli apparecchi di appoggio, i dispositivi antisismici per ponti e viadotti stradali e ferroviari. OS 12-A: BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione dei dispositivi quali barriere, attenuatori d’urto, recinzioni e simili, finalizzati al contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare stradale.

OS 14: IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI Riguarda la costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di termodistruzione dei rifiuti e connessi sistemi di trattamento dei fumi e di recupero dei materiali, comprensivi dei macchinari di preselezione, compostaggio e produzione di combustibile derivato dai rifiuti, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete.


LAVORI PUBBLICI

OS 18-A: COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO Riguarda la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di strutture in acciaio. OS 18-B: COMPONENTI PER FACCIATE CONTINUE Riguarda la produzione in stabilimento e il montaggio in opera di facciate continue costituite da telai metallici ed elementi modulari in vetro o altro materiale. OS 21: OPERE STRUTTURALI SPECIALI Riguarda la costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i carichi stessi, di opere destinate a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza e di indeformabilità tali da rendere stabili l’imposta dei manufatti e da prevenire dissesti geologici, di opere per rendere antisismiche le strutture esistenti e funzionanti. Comprende in via esemplificativa, l’esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri di sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalità statica delle strutture, di pozzi, di opere per garantire la stabilità dei pendii e di lavorazioni speciali per il prosciugamento, l’impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni. OS 25: SCAVI ARCHEOLOGICI Riguarda gli scavi archeologici e le attività strettamente connesse. OS 30: IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione. DICHIARAZIONE DI IMPEGNO ALLA COSTITUZIONE DI UN’A.T.I. - OFFERTA - CAUZIONE “E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti” in ATI “anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.” Questo il testo del comma 8, dell’art. 37 del Codice. Quando

pertanto più imprese decidono di presentare congiuntamente un’offerta dovranno: - “presentare un’offerta sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno l’associazione (cfr. art. 37, comma 8 del Codice). Pertanto nel caso di offerta mediante percentuale di sconto dovrà essere apposta sulla stessa la firma dei legali rappresentati di tutte le imprese associate, se possibile con il relativo timbro. Nel caso di offerta a prezzi unitari, le firme dei legali rappresentanti di ciascun associato (e se possibile anche i timbri) dovranno essere apposte al piede di ogni foglio, sull’ultimo foglio a conferma dell’offerta e per ogni correzione, che la norma vuole sia confermata dall’offerente. - presentare in forma congiunta la garanzia a corredo dell’offerta, cioè la fideiussione assicurativa, per la costituzione della cauzione provvisoria. Pur non essendo disciplinata per questo aspetto, la garanzia è stata oggetto di svariate recenti pronunce giurisprudenziali, che sostanzialmente ripetono lo stesso concetto: la fideiussione deve essere firmata (e timbrata) da tutti gli associati e non solo dalla capogruppo. - presentare una dichiarazione di impegno a costituire l’associazione, utilizzando il modulo eventualmente predisposto dall’amministrazione e allegato al bando, oppure presentare una propria dichiarazione secondo lo schema qui più oltre riportato. Tale dichiarazione deve essere firmata da tutte le imprese associate e inserita nella busta della documentazione (qualora il bando preveda due buste, l’una per la documentazione e l’altra per l’offerta, salvo diverse e specifiche prescrizioni del bando cui è necessario attenersi, è preferibile inserire tale dichiarazione nella busta della documentazione. E’ comunque possibile inserirla nella busta dell’offerta, considerata la dizione letterale della norma che parla di offerta che deve contenere l’impegno a costituire l’ATI (art. 37, comma 8, del Codice). La dichiarazione deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, i soggetti riuniti in associazione conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario o capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle altre imprese associate. Il significato e la forma del mandato verrà più oltre esaminato. QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALL’A.T.I. Il comma 13 del già ricordato art. 37 del Codice impone ai concorrenti riuniti di eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione all’A.T.I.. Come perciò chiarito dalla giurisprudenza sussiste l’obbligo di inserire, nella dichiarazione di impegno a costituire l’associazione, la quota di partecipazione di ciascun soggetto all’associazione (che, salvo indicazioni

229

specifiche del bando, può essere espressa in percentuale rispetto all’importo a base d’asta ovvero riportando gli importi in euro). Alla luce del parere n. 3014/2013 del Consiglio di Stato, si desume che la distribuzione delle quote di effettiva partecipazione al raggruppamento stesso possa essere liberamente stabilita in sede di offerta dai soggetti raggruppati, purché ognuno di questi abbia una qualificazione sufficiente a coprire la quota di partecipazione che intende assumere. Nell’ambito dei requisiti posseduti, resta fermo che la mandataria, in ogni caso, assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara, con un minimo del 40%, mentre per le mandanti il minimo è al 10% I lavori devono essere eseguiti secondo le quote indicate in sede di offerta; è, altresì, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse quote, in fase di esecuzione previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. SCHEMA DI DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRE UNA ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE “Le seguenti imprese: 1) impresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , con sede in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 2) impresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , con sede in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 3) impresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , con sede in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 4) impresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , con sede in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , -................................. .............. si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa . . . . . . . . , con sede in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 1) L’ impresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , qualificata SOA nella cat. . . per la classifica . . . eseguirà le opere relative a . . . . . . . . . . . . , inquadrate nella categoria . . . . , per un importi pari a euro . . . . . . . . . . e perciò per il . . . . . .% dell’importo a base di gara. 2) L’ impresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , qualificata SOA nella cat. . . per la classifica . . . eseguirà le opere relative a . . . . . . . . . . . . inquadrate nella categoria . . . . , per un importi pari a euro . . . . . . . . . . e perciò per il . . . . . . % dell’importo a base di gara.


LAVORI PUBBLICI

3) L’ impresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , qualificata SOA nella cat. . . per la classifica . . . eseguirà le opere relative a . . . . . . . . . . . . inquadrate nella categoria . . . . , per un importi pari a euro . . . . . . . . . . e perciò per il . . . . . .% dell’importo a base di gara. 4) L’ impresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , qualificata SOA nella cat. . . per la classifica . . . eseguirà le opere relative a . . . . . . . . . . . . inquadrate nella categoria . . . . , per un importi pari a euro . . . . . . . . . . e perciò per il . . . . . . % dell’importo a base di gara.”

1) Timbro e firma 2) Timbro e firma 3) Timbro e firma 4) Timbro e firma

Non onerosità: il mandato è gratuito, per cui nessun compenso viene riconosciuto alla capogruppo per il fatto di contrattare con la stazione appaltante anche per le mandanti; questo principio deroga alla presunzione di onerosità del mandato prevista all’art. 1709 del codice civile. Irrevocabilità: questo principio deriva dalla natura di mandato improprio (in rem propriam), e trova supporto nel fatto che anche la revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante, quindi, l’offerta, e, nel caso di aggiudicazione il contratto d’appalto, restano in vita anche in presenza di fatti talmente gravi da far venir meno il vincolo fiduciario tra le imprese che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto. Si è voluto con tale previsione creare un vincolo tra le imprese stabile e immodificabile per tutta la durata del rapporto contrattuale.

MANDATO PER LA COSTITUZIONE DI A.T.I. La definizione di mandato è contenuta all’art. 1703 del codice civile, secondo cui esso è un contratto mediante il quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto di un’altra parte. Per poter individuare gli elementi che caratterizzano il mandato per la presentazione di un’offerta congiunta, tale nozione va interpretata alla luce sia di quanto è già stato detto in riferimento alla definizione di A.T.I., sia di ciò che è disposto nella normativa speciale in tema di lavori pubblici. Le caratteristiche che si ricavano sono così sintetizzabili. Specialità: il mandato è riferito ad attività ben determinate che a loro volta comprendono tutti gli atti strumentali al compimento di quelli per cui è stato rilasciato. Gli atti giuridici da compiere nella fattispecie sono tutti gli atti che attengono alla presentazione dell’offerta e, nel caso di aggiudicazione, all’esecuzione del contratto. Collettività: in presenza di più di un mandante il mandato viene conferito congiuntamente da tutti, si intende quindi preclusa la possibilità che ciascuna impresa mandante determini condizioni specifiche relative alla propria partecipazione al raggruppamento. Conferimento di rappresentanza: la capogruppo ha la rappresentanza attiva e passiva e quindi può agire, anche in sede processuale, sia in nome proprio che per conto delle mandanti; tale rappresentanza è conferita mediante una procura in virtù della quale la capogruppo ha il potere di utilizzare il nome del mandante, e di impegnarlo nei confronti dell’amministrazione appaltante. La rappresentanza processuale è esclusiva, ma tale prerogativa è andata affievolendosi negli anni ad opera della giurisprudenza, che ha ammesso i ricorsi anche delle mandanti prima dell’aggiudicazione, o nel caso di inerzia della mandataria.

FORMA E CONTENUTO DELLA PROCURA Il mandato per la costituzione di un’A.T.I. deve risultare da una scrittura privata autenticata (comma 15 dell’art. 37 del Codice). Se considerata singolarmente, questa prescrizione può dar luogo a dubbi circa i soggetti legittimati ad autenticare tale scrittura, ed infatti, in qualche occasione si è reso necessario l’intervento del giudice amministrativo per escludere la competenza del segretario comunale, o di altro ufficiale da esso incaricato, all’autentica di tale atto. Tale soluzione è giustificata dal contenuto dell’art. 1392 del codice civile secondo cui “la procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante (nella fattispecie la capogruppo) deve concludere.”. Già prima, il regolamento sulla contabilità di Stato (r.d. 827/1924) al capo IV sez. I dettava una serie di norme riguardanti la forma che il contratto pubblico d’appalto doveva assumere, e in particolare con un rinvio alla legge notarile, il che non lasciava dubbi sul fatto che il contratto d’appalto di opere pubbliche dovesse risultare da atto autenticato da un notaio. Di conseguenza, per le considerazioni fatte sopra, anche il mandato, con la relativa procura, deve essere conferito in questo modo. Nulla in merito è sinora variato La normativa civilistica prescrive la forma ad substantiam, vale a dire che una forma diversa comporta la nullità con conseguente esclusione dalla gara. Per quanto riguarda il contenuto minimo essenziale del mandato, non esiste una normativa specifica in merito, ma si ritiene opportuno segnalare alcuni elementi necessari ai fini dell’esatta identificazione dell’oggetto dell’atto in esame: a) dati identificativi delle parti che intervengono alla costituzione del mandato quali rappresentanti delle imprese associanti,

. . . . . . . . . , lì . . . . . . . .

230

b) riferimento allo specifico appalto per il quale sarà presentata (o è stata presentata) l’offerta congiunta, c) il tipo di associazione che si intende costituire (orizzontale, verticale, eventuale presenza di cooptate), d) riferimento alle qualificazioni possedute dalle imprese, e) nel caso vi siano imprese cooptate individuazione delle stesse, f) quota di partecipazione all’A.T.I. di ciascuna impresa g) identificazione della mandataria e del legale rappresentante che agisce per l’esecuzione del mandato, h) poteri conferiti a tale soggetto, i) sottoscrizione del notaio. Schemi di tale atto, comprendente sia il mandato che la procura, potranno essere richiesti agli uffici del Collegio Costruttori. REGOLAMENTO DEL MANDATO Oltre al mandato e alla procura, le parti che si associano di norma stipulano anche un altro atto e cioè il regolamento di mandato. Si tratta di un contratto di natura privatistica attraverso il quale le imprese disciplinano i rapporti interni (divisione delle quote dei lavori, partecipazione agli utili e ai costi, modalità di ripartizione degli incassi, ecc.). L’atto in questione non ha alcun effetto nei confronti dell’amministrazione appaltante, per cui se un’impresa associata non si attiene alle disposizioni in esso contenute, la sua inadempienza non solleva il raggruppamento dalle sue responsabilità per ciò che concerne gli obblighi contrattuali. Schema di tale atto potrà essere richiesto agli uffici del Collegio Costruttori. SUBAPPALTI La disciplina dell’associazione temporanea prevede che unico interlocutore con la stazione appaltante sia il soggetto capogruppo. Sarà quindi costui a dover inoltrare al committente le richieste di subappalto predisposte da ciascun associato in relazione alle parte di opere di sua spettanza e nel rispetto dei limiti e dei requisiti previsti dalla normativa di settore. Rimane sottinteso che la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, sia da intendere come corrente tra la singola impresa associata e il proprio subappaltatore con cui ha stipulato apposito contratto scritto di subappalto. Il subappaltatore verrà liquidato dal soggetto associato che gli ha affidato il lavoro. Unica eccezione è quella, già richiamata in precedenza, prevista dall’art. 37, comma 11, del Codice. Ove cioè oggetto del subappalto siano opere rientranti nelle categorie “super specializzate” di cui al medesimo comma 11, “la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto; si applica”


LAVORI PUBBLICI

in proposito “l’art. 118, comma 3, ultimo periodo”, norma che stabilisce che: “gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.”. Concludendo su questo aspetto, le incombenze legate al subappalto devono seguire il seguente iter: - la fase lavorativa da subappaltare deve essere citata al momento dell’offerta; - l’associato deve sottoscrivere un contratto con il proprio subappaltatore, da cui risulti che i prezzi concordati non sono inferiori al 20% rispetto a quelli di acquisizione del lavoro da parte dell’ATI; - l’associato trasferisce alla capogruppo che la inoltrerà alla stazione appaltante la seguente documentazione: 1) l’istanza di subappalto indirizzata alla stazione appaltante; 2) copia del contratto (che può essere trasmesso anche separatamente, ma comunque almeno venti giorni prima dell’inizio dei relativi lavori); 3) l’attestazione dei requisiti di qualificazione (SOA oltre i 150.000 euro) del subappaltatore; 4) attestazione del subappaltatore circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del Codice; 5) dichiarazione circa la presenza o meno di eventuali forme di controllo, ai sensi dell’art, 2359 del codice civile, tra associato-appaltatore e il proprio subappaltatore; - la capogruppo trasmette tale documentazione alla stazione appaltante: da tale momento scattano i termini per il “silenzioassenso” alla richiesta, che si forma normalmente dopo 30 giorni (dopo 15 per subappalti di importo inferiore al 2% dell’appalto o a 100.000 euro); - sempre tramite la capogruppo, l’associato trasmette al committente prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza; REGIME FISCALE E PAGAMENTI Il comma 17, dell’art. 37 del Codice prevede che “Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.” Il legislatore ha voluto perciò affermare con decisione che il rapporto associativo di un’A.T.I. non determina nuove posizioni in merito agli obblighi, ed ai conseguenti adempimenti, sia sul piano fiscale che su quello previdenziale. Pertanto per i rapporti fiscali nascenti dal contratto di appalto ogni impresa associata intrattiene i rapporti con la stazione appaltante; similmente stipulerà in proprio i contratti di subappalto cui seguirà la relativa fatturazione tra singolo associato

e proprio subappaltatore. Ma soprattutto ciascun associato non potrà emettere fattura, per la parte di lavoro eseguita, nei confronti della capogruppo, ma del soggetto committente. Operando diversamente, è cioè mediante fatturazione pro quota dall’associato alla capogruppo e da questi, per il tutto, al soggetto committente, si presupporrebbe un rapporto di subappalto e non quello associativo. Pur non ravvisando in tale prassi un comportamento elusivo nei confronti del fisco, si tratta di una prassi non condivisibile. Il presupposto impositivo perché possa essere emessa una fattura è la prestazione lavorativa che l’associato ha reso nei confronti di chi gli ha commissionato il lavoro, e perciò del committente e non della capogruppo. Tali prassi peraltro gonfierebbe impropriamente la cifra d’affari della capogruppo e il doppio giro di fatturazione darebbe la possibilità sia all’associato che alla capogruppo di documentare la medesima parte di lavoro ai fini di conseguire una doppia qualificazione SOA. Non è nemmeno attuabile lo schema di imputare una quota percentuale forfettaria a ciascun associato per quanto attiene bolle di consegna, fatture e pagamenti, anche laddove sussista la materiale impossibilità di frazionare la esecuzione dei lavori. In tale caso il legislatore ha appositamente previsto la possibilità di dar vita ad un unico centro di imputazione di costi e ricavi mediante la costituzione di un’apposita società operativa, esplicitata nel successivo capitolo. In conclusione per quanto riguarda i pagamenti lo schema è il seguente: - la capogruppo firma i documenti contabili di tutto il lavoro e provvede ad esplicare le eventuali riserve anche per i lavori eseguite dalle associate; - ogni impresa associata predispone nei confronti del soggetto committente la fattura per le opere eseguite e contabilizzate nello specifico S.A.L.; - il committente a fronte di ogni S.A.L. emette un unico mandato di pagamento per un importo pari alla somma delle fatture emesse da ogni associato e ricevute dalla capogruppo; - la somma del mandato viene riscossa dal legale rappresentante della capogruppo; - il legale rappresentante della capogruppo suddivide il corrispettivo pro quota ad ogni associato corrispondente all’importo fatturato. A conclusione dell’esame degli aspetti fiscali è forse opportuna una puntualizzazione. Non solo le imprese appaltatrici riunite in A.T.I. attuano percorsi operativi con risvolti gestionali e fiscali non corretti. Vi sono anche non poche pronunce degli uffici ministeriali (ministero delle finanze) che non conoscendo appropriatamente la disciplina degli appalti pubblici, e delle A.T.I. in particolare, a volte ipotizzano modalità

231

operative che non son compatibili con dette norme. Il fatto che gli uffici ministeriali nei loro pronunciamenti facciano riferimento ad ipotesi non contemplate dalla normativa sui pubblici appalti, non consente la loro applicazione, salvo che successivamente la normativa non vari nel senso già esaminato dai pronunciamenti ministeriali. Tra i pronunciamenti che nel tempo si sono avuti da parte del ministero sembra utile rammentarne alcuni. Risoluzione del 11/11/1991 prot. 445923 Oggetto: Iva. Associazione temporanea di imprese. Fatturazione. Con la nota che si riscontra, codesto Ministero ha chiesto di conoscere se le prestazioni eseguite dall’associazione temporanea di imprese indicata in oggetto debbano essere fatturate dalla società capogruppo, cui è stato conferito un mandato collettivo speciale con rappresentanza, ovvero dalle singole imprese. Al riguardo si osserva che l’associazione temporanea viene considerata soggetto autonomo ai fini IVA quando l’appalto, per la particolare natura delle opere da eseguire, non e’ separabile tra le varie imprese. Nel caso specifico invece, come si rileva dal protocollo di accordo, ciascuna società resta indipendente e provvede autonomamente all’esecuzione, gestione amministrazione della propria parte di attività, assumendone le obbligazioni, gli oneri e i rischi conseguenti. Pertanto, deve ritenersi operante il disposto dell’art. 22 della legge 8 agosto 1977 n. 584 (ora trasposto nell’art. 37 del D.Lgs.163/2006 nella medesima forma) - riportato anche nell’atto di associazione temporanea - secondo il quale il rapporto di mandato non determina di per sè organizzazione o associazione fra le società raggruppate, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali. Ciò stante la scrivente ritiene, conformemente a quanto già affermato in altre analoghe occasioni, che ciascuna impresa sia tenuta a fatturare direttamente all’ente appaltante le prestazioni di propria competenza. Risoluzione del 28/06/1988 prot. 550231 Oggetto: Iva. Soggetti passivi. Riunione temporanea di imprese per la realizzazione di opere pubbliche. Non è tale. Sintesi: In ipotesi di riunione temporanea d’imprese per la realizzazione di opere pubbliche secondo le norme della L. 548/77, è conforme alle norme del titolo 2 del DPR 633/72 la distinta fatturazione e registrazione da parte di ciascuna impresa delle operazioni relative all’esecuzione dei lavori di sua competenza,


LAVORI PUBBLICI

laddove i rapporti intercorsi tra le imprese ed il loro comportamento nell’esecuzione dell’opera non rendano configurabile l’esistenza di un nuovo soggetto giuridico distinto dalle singole imprese. In merito a tali pronunciamenti va solo rilevato che l’ipotesi delineata dagli uffici ministeriali circa il fatto “che l’associazione temporanea viene considerata soggetto autonomo ai fini IVA quando l’appalto, per la particolare natura delle opere da eseguire, non è separabile tra le varie imprese”, ovvero che tramite l’A.T.I. si renda “configurabile l’esistenza di un nuovo soggetto giuridico distinto dalle singole imprese” non sussiste. Il Codice degli appalti di fatto vieta che le imprese riunite possano costituire un “soggetto autonomo”, “giuridicamente distinto dalle singole imprese”, né che vi possa essere un mutamento del soggetto aggiudicatario e nemmeno che subentri allo stesso un altro soggetto. Proprio per ovviare ai problemi scaturenti dalla immodificabilità del soggetto aggiudicatario, e perciò della necessità di mantenere una gestione operativa e fiscale distinta per ciascuna associata, a fronte di un lavoro che impone l’esecuzione unitaria (si pensi alla realizzazione di una diga) il legislatore ha successivamente previsto la possibilità di costituire un unico soggetto (cosiddetta impresa operativa), qui trattata in successivo capitolo. Reverse charge Per quanto attiene al meccanismo dell’inversione contabile, o reverse charge, vale lo stesso procedimento logico utilizzato nell’esaminare le pronunce ministeriali sopra esaminate. Risoluzione del 13/07/2007 n. 172 Oggetto: Istanza di interpello ALFA SPA Regime del reverse charge nel settore edile art. 17, comma 6, del d.P.R. n. 633 del 1972 PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE . . . omissis . . Con la circolare n. 37/E del 29 dicembre 2006, è stato chiarito che il settore edile deve essere identificato nell’attività di costruzione e, per individuare le prestazioni per le quali deve essere adottato detto sistema, occorre fare riferimento alla tabella di classificazione delle attività economiche ATECOFIN (2004), che deve essere utilizzata dai contribuenti negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle Entrate e alle relative note esplicative, con particolare riferimento alla sezione F della richiamata tabella, che indica i codici riferiti alle attività di “Costruzioni”. . . . omissis . . . L’articolo 37, comma 17, del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 - “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attua-

zione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/ CE” con specifico riferimento alle associazioni temporanee d’impresa (d’ora in avanti ATI), dispone che “il rapporto di mandato non determina di per sè organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali”, con ciò riprendendo la testuale formulazione dell’abrogato articolo 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 158. Pertanto, l’ATI, in linea di principio, deve ritenersi, civilisticamente e fiscalmente, soggetto trasparente, che non dà vita ad un autonomo soggetto di diritto. Con risoluzione n. 550231 del 28 giugno1988, da ritenersi ancora attuale in considerazione dell’attuale formulazione della norma, è stato chiarito che elemento decisivo affinchè possa determinarsi un’autonomia soggettiva in capo all’ATI è il fatto che le imprese raggruppate si comportino, nell’esecuzione dell’appalto, in modo unitario e indistinto, sia all’interno del raggruppamento stesso che nei confronti dei terzi, perdendo la propria autonomia gestionale nei complessi rapporti giuridici posti in essere (ndr: ipotesi questa che, come detto, è vietata nel campo di applicazione delle A.T.I. nel contesto di appalti pubblici). Nè, a tal fine, assume rilievo determinante la circostanza che l’opera da eseguire abbia il carattere della indivisibilità oggettiva e funzionale, potendosi validamente realizzare, in una ripartizione percentuale dell’opera, la divisibilità contabile, tecnica e gestionale (ndr: problema che viceversa deve essere risolto ricorrendo alla costituzione di una società operativa di cui si parla nel successivo capitolo). Va da sé che, nel caso in cui l’ATI sia priva di autonomia soggettiva (ndr: e cioè per tutte le A.T.I. costituite nell’ambito di appalti pubblici), le prestazioni rese dalle singole imprese associate soggiacciono alla disciplina fiscale per esse previste, anche ai fini dell’applicazione o meno del regime del reverse charge. In particolare, solo le prestazioni oggettivamente e soggettivamente rientranti nel nuovo regime di inversione contabile nel settore edile saranno fatturate con le modalità previste dall’articolo 17, comma 6, del d.p.r. n. 633 del 1972. SOCIETA’ OPERATIVA COSTITUITA DAGLI ASSOCIATI A fronte dei primi casi di esecuzione di opere, che per loro natura non consentono una definita frazionabilità, sì da consentire l’individuazione della quota parte di lavori che ciascun associato può realizzare (si pensi al caso di una diga, che non può essere realizzata a metà, o anche in misura diversa, da ciascuno di due componenti un’ATI, in quanto la realizzazione deve essere unitaria), il legislatore, già dal 1984, ha concesso

232

la facoltà agli associati di costituire, dopo la sottoscrizione del contratto e perciò anche in corso d’opera, una specifica società. L’art. 93 del Regolamento infatti così recita: Art. 93. Società tra concorrenti riuniti o consorziati 1. I concorrenti riuniti o consorziati indicati dal consorzio come esecutori dei lavori, dopo l’aggiudicazione possono costituire tra loro una società anche consortile, ai sensi del libro V del titolo V, capi 3 e seguenti del codice civile, per l’esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori. 2. La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell’esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilità dei concorrenti riuniti o consorziati ai sensi del codice. 3. Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell’atto costitutivo alla stazione appaltante, e subordinatamente alla iscrizione della società nel registro delle imprese. 4. Tutti i concorrenti riuniti devono far parte della società nella medesima percentuale di appartenenza al raggruppamento. 5. La società costituita dai concorrenti riuniti o consorziati non può conseguire la qualificazione. Nel caso di esecuzione parziale dei lavori, la società può essere costituita anche dai soli concorrenti riuniti o consorziati interessati all’esecuzione parziale. 6. Ai fini della qualificazione dei concorrenti riuniti, i lavori eseguiti dalla società sono riferiti ai singoli concorrenti riuniti, secondo le rispettive quote di partecipazione alla società stessa. 7. Ai fini della qualificazione dei concorrenti consorziati, i lavori eseguiti dalla società sono attribuiti secondo le disposizioni dell’articolo 86, comma 8. La società, che per la maggior semplicità della gestione fiscale è di norma di tipo consortile, può essere una società operativa (dispone di proprie attrezzature e maestranze) oppure uno strumento di compensazione tra costi e ricavi tra le associate consentendo una maggiore agilità nella gestione di commesse di importo significativo. A tal fine può risultare utile rifarsi allo studio pubblicato in allegato al Notiziario 4 del 2013, relativo alla “proposta di modello aggregativo nel settore edile”. La società ha come oggetto sociale la sola realizzazione dell’opera affidata all’A.T.I.. Alla fine di ogni incombenza legata al singolo lavoro, salvo successivi cambiamenti dell’oggetto sociale, dovrebbe cessare. DIVIETO DI PARTECIPAZIONE A PIU’ A.T.I. IN UNA MEDESIMA GARA Il comma 7 del già citato art. 37 del Codice prevede il divieto per la singola impresa di partecipare alla gara in più di un raggruppamento, come pure di partecipare


LAVORI PUBBLICI

in forma singola se alla medesima gara partecipa un’associazione di cui l’impresa faccia parte. NON MODIFICABILITA’ DEI COMPONENTI DELL’A.T.I. Il principio generale che vige in tema di associazioni di imprese è l’immodificabilità della composizione del raggruppamento successivamente all’aggiudicazione dell’appalto; questo sia nel caso di ampliamento che nel caso di riduzione delle imprese associate. I commi 9 e 10, art. 37, del Codice prevedono infatti che, salvo in caso di fallimento, “è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.” L’inosservanza di questi divieti “comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.” Si è peraltro già accennato al parere n. 3014/2013 del Consiglio di Stato, a seguito del quale si desume che in gara andranno dichiarate le sole quote di partecipazione all’ATI e resta fermo che, in linea di principio, i lavori saranno eseguiti dalle imprese raggruppate secondo le quote di partecipazione al raggruppamento dichiarate in fase di gara, fatta salva la possibilità di una loro modifica successiva, previa autorizzazione della stazione appaltante, che verifica, che anche a seguito della variazione richiesta, la sussistenza dei prescritti requisiti di qualificazione SOA posseduti dalle imprese interessate. ELENCO CATEGORIE A QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA La legge di conversione n. 80 del 23 maggio 2014 che recepisce le modifiche apportate in sede parlamentare al D.L. n. 47/2014, cosiddetto “Decreto Casa” (entrata in vigore il 28 maggio 2014) ha stabilito che le categorie a qualificazione obbligatoria sono le seguenti: - tutte le OG (Opere Generali) e – OS2A, OS2B, OS3, OS4, OS5, OS8, OS10, OS11, OS12A, OS13, OS14, OS18A, OS18B, OS20A, OS20B, OS21, OS24, OS25, OS28, OS30, OS33, OS34, OS35 IMPOSTAZIONE DEI BANDI DI GARA PER CONSENTIRE CORRETTAMENTE LA COSTITUZIONE DI A.T.I. Concludendo la sommaria disamina sugli aspetti pratici di costituzione e gestione di associazioni temporanee di imprese può essere utile una esemplificazione di come il bando di gara dovrebbe essere impostato quanto alla suddivisione delle diverse categorie, al fine di rispettare le prescrizioni

normative e consentire la costituzione di associazioni, ovvero stabilirne l’obbligatorietà laddove prevista dalla norma. Si tratta ovviamente di uno schema solo orientativo, liberamente modificabile. Art.. . . - Categoria prevalente, categorie speciali, categorie scorporabili e subappaltabili Importo a base d’appalto: € ?……………. + IVA Di cui: Euro . . . . . . . . . . . . . per opere a corpo (ovvero a misura) (ovvero suddividere per opere a corpo e a misura) comprensivo degli oneri diretti per la sicurezza Euro . . . . . . . . . . . . . per gli oneri specifici inerenti i piani di sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) Importo complessivo a base d’asta: Euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (oltre ad IVA di legge) CATEGORIA PREVALENTE: _____ classifica . . . . . . (da indicare solo qualora non venga riportato nessuno dei 5 punti successivi) Si rammenta che ai sensi dell’art. 37, comma 11 del D.Lgs. 163/2006, le eventuali opere “superspecializzate”, previste dall’art. 107, 2° comma, del DPR 207/2010, potranno essere subappaltate dall’esecutore delle stesse nel limite del 30%. Oltre alla categoria prevalente sono previste le lavorazioni: (riportare solo i punti per i quali vengono indicate le relative lavorazioni) 1) “superspecializzate” di cui all’art. 37, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e al comma 2 dell’art. 107 del D.P.R. 207/2010 che superino sia il 15% dell’importo totale dei lavori a base d’asta sia il valore di 150.000 Euro; le stesse potranno essere eseguite direttamente dall’offerente solo nel caso sia in possesso delle relative qualificazioni, altrimenti dovrà essere costituito obbligatoriamente raggruppamento temporaneo di impresa di tipo verticale. Tali opere possono essere subappaltate in ciascuna categoria fino al 30 % dell’importo della categoria stessa. Rimane inoltre la facoltà, per eseguire tali opere, di ricorrere all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006: Opere: ?……………………… € ?....................... + IVA, Categoria ?........ Classifica ?... Opere: ?……………………… € ?....................... + IVA, Categoria ?........ Classifica ?... 2) “superspecializzate” di cui all’art. 37, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e al comma 2 dell’art. 107 del D.P.R. 207/2010 che superino il 15% dell’importo totale dei lavori a base d’asta e di importo non su-

233

periore a 150.000 Euro. Le stesse potranno essere eseguite direttamente dall’offerente. Possono altresì essere assunte da impresa mandante mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di impresa di tipo verticale; in entrambi i casi l’offerente, qualora non in possesso di qualificazione SOA nella specifica categoria, dovrà dichiarare ai sensi del comma 1 dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010: a) l’importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all’importo dei lavori da assumere; b) il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, non inferiore al quindici per cento dell’importo dei lavori da assumere; per le ditte individuali e le società di persone concorre a detto costo il valore della retribuzione del titolare o dei soci determinata ai sensi del comma 10, art. 79, del D.P.R. 207/2010; c) l’elenco di adeguata attrezzatura tecnica. Tali opere possono essere subappaltate in ciascuna categoria dall’esecutore delle stesse fino al 30 % dell’importo della categoria medesima. Rimane inoltre la facoltà, per eseguire tali opere, di ricorrere all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006: Opere: ?……………………… € ?....................... + IVA, Categoria ?........ Classifica ?... Opere: ?……………………… € ?....................... + IVA, Categoria ?........ Classifica ?... 3) di cui alle categorie della “Tabella sintetica delle categorie” dell’allegato A al D.P.R. 207/2010 che sono a qualificazione obbligatoria, di importo superiore a 150.000 Euro, ovvero di importo inferiore a 150.000 euro ma superiore al 10% dell’importo totale dei lavori a base di gara; le stesse potranno essere eseguite direttamente dall’offerente solo nel caso sia in possesso delle relative qualificazioni; altrimenti dovranno essere subappaltate integralmente ai sensi e per gli effetti dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006; in alternativa potranno essere scorporate per essere assunte da impresa mandante, ovvero essere assunte dall’appaltatore o da mandante mediante l’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006. Per gli importi non superiori ai 150.000 euro, qualora l’offerente non sia in possesso di qualificazione SOA nella specifica categoria, dovrà dichiarare: a) l’importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all’importo dei lavori da assumere; b) il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del


LAVORI PUBBLICI

presente bando, non inferiore al quindici per cento dell’importo dei lavori da assumere; per le ditte individuali e le società di persone concorre a detto costo il valore della retribuzione del titolare o dei soci determinata ai sensi del comma 10, art. 79, del D.P.R. 207/2010; c) l’elenco di adeguata attrezzatura tecnica. Se trattasi di lavorazioni relative a categorie superspecializzate, potranno essere subappaltate dall’esecutore delle stesse, fino al 30%, restando tale quota ininfluente rispetto alla quota subappaltabile della categoria prevalente.: Opere: ?……………………… € ?....................... + IVA, Categoria ?........ Classifica ?... Opere: ?……………………… € ?....................... + IVA, Categoria ?........ Classifica ?... L’omissione delle lavorazioni di cui alle categorie del presente punto 3) nella dichiarazione delle opere subappaltabili, presentata unitamente all’offerta, qualora per dette categorie l’offerente non sia in possesso della relativa qualificazione, è causa di esclusione. 4) di cui alle categorie della “Tabella sintetica delle categorie” dell’allegato A al D.P.R. 207/2010 che sono a qualificazione non obbligatoria; le stesse potranno essere eseguite direttamente dall’offerente, oppure potranno essere subappaltate anche integralmente ai sensi e per gli effetti dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006; in alternativa potranno essere scorporate per essere assunte da impresa mandante in possesso dei requisiti di cui all’art. 90, comma 1, del D.P.R. 207/2010, ovvero essere assunte dall’appaltatore o da mandante mediante l’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006: Opere: ?……………………… € ?....................... + IVA, Categoria ?........ (Classifica ?... ) Opere: ?……………………… € ?....................... + IVA, Categoria ?........ (Classifica ?... ) 5) per le quali vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del D.M. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37; le stesse possono essere realizzate dall’offerente solo se abilitato all’esecuzione di tali lavorazioni; esse possono altresì essere realizzate per intero da un’impresa subappaltatrice qualora, ai sensi e per gli effetti dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, siano state indicate come subappaltabili in sede di offerta: Opere: ?……………………… € ?....................... + IVA, Opere: ?……………………… € ?....................... + IVA

SOCCORSO ISTRUTTORIOPER L’ANAC LA SANZIONE VA PAGATA SOLO SE IL CONCORRENTE INTENDE REGOLARIZZARSI Con un Comunicato del Presidente dell’ANAC del 25/3/2015, viene, tra l’altro, ribadito che, una volta attivato il soccorso istruttorio, la sanzione deve essere pagata solo se il concorrente intende rientrare in gara e non quando accetti di esserne escluso. Si tratta del Comunicato del Presidente ANAC del 25 marzo 2015, con il quale vengono forniti ulteriori chiarimenti in ordine all’applicazione della nuova disciplina del soccorso istruttorio, come prevista dagli artt. 38, comma 2- bis, e 46, comma 1- ter, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti), alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto legge n. 90/2014, convertito, con modificazione, nella legge n. 114/2014. Il Consiglio dell’Autorità, nell’adunanza dell’11 e 12 marzo 2015, ha approvato la risposta ad una serie di quesiti, ribadendo taluni principi già espressi nella determinazione n. 1/2015. In particolare, il comunicato ha ulteriormente precisato che: - la disciplina di cui al citato comma 2-bis ha portata generale e, pertanto, la sanzione di cui all’art. 38, comma 2-bis può essere comminata anche nelle procedure ristrette; - il divieto di cui all’art. 12 del D.lgs. 205/2009 (Codice delle Assicurazioni Private), che non consente le assicurazioni che hanno per oggetto il trasferimento del rischio del pagamento delle sanzioni amministrative, non incide sulla disciplina del soccorso istruttorio. Ciò, in quanto, come ribadito dalla dottrina e giurisprudenza maggioritaria, la causa della polizza fideiussoria di cui all’art. 75 del Codice dei contratti non è quella di traslare il rischio di un avvenimento futuro ed incerto del contraente assicuratore, bensì quella di garantire l’adempimento di una obbligazione altrui. Ciò considerato, la polizza fideiussoria rientra nell’ambito dei contratti (autonomi) di garanzia, mentre quello di assicurazione rientra nell’ambito dei contratti aleatori e, pertanto, la diversa tipologia dei negozi giuridici contemplati rispettivamente dagli artt. 12 d.lgs. 209/2005 e 75 d.lgs. 106/2006 è di per sé sufficiente a fugare i dubbi su ipotetiche violazioni del divieto posto dal Codice delle assicurazioni. - la sanzione individuata negli atti di gara deve essere comminata nel solo caso in cui il concorrente intenda avvalersi del nuovo soccorso istruttorio. Il comunicato afferma, infatti, che tale lettura è doverosa sia per evitare eccessive ed immotivate vessazioni delle imprese, sia in ossequio al principio di primazia del diritto comunitario, che impone di interpretare la normativa

234

interna in modo conforme a quella comunitaria anche in corso di recepimento. In particolare, viene precisato che la direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici prevede all’art. 59, paragrafo 4, secondo capoverso, la possibilità di integrare o chiarire i certificati presentati relativi al possesso sia dei requisiti generali sia di quelli speciali, senza il pagamento di alcuna sanzione. Tale posizione accoglie pienamente e ribadisce quanto sostenuto da ANCE sin dalla fase di consultazione sulla determina n. 1/2015, e che l’associazione è tornata più recentemente ad evidenziare agli interlocutori istituzionali, - tra cui, anche, la Presidenza del Consiglio e il Ministero delle Infrastrutture - a seguito della differente posizione sostenuta dal Procuratore Generale della Corte dei Conti, tesa ad affermare la natura obbligatoria del pagamento della sanzione (ossia, a prescindere dalla volontà di attivare il soccorso istruttorio). - in caso di partecipazione di un costituendo RTI ad una procedura ristretta, la cauzione presentata in forma di fideiussione dovrà essere intestata, e, quindi, sottoscritta da ogni membro del costituendo raggruppamento, in qualità di contraente. In tal modo la stessa verrà a garantire la stazione appaltante per l’eventuale inadempimento posto in essere da uno qualsiasi dei contraenti. Da ciò ne consegue che: 1) nell’ipotesi in cui la stazione appaltante disponga l’integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie per la partecipazione alla gara, il singolo membro del raggruppamento dovrà procedere alla predetta integrazione o regolarizzazione “per quanto di competenza”. 2) in caso di mancata regolarizzazione, la stazione appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla gara (cfr. determinazione n.1/2015 pag. 8) e, quindi, di tutto il costituendo RTI, che rappresenta un unico concorrente. Ciò, indipendentemente dal fatto che l’inadempimento sia imputabile alla mandataria o ad una delle mandanti, non essendo consentito alla stazione appaltante ammettere al prosieguo della gara la sola mandataria nella veste di nuovo soggetto partecipante singolarmente o in raggruppamento con diverso operatore economico. Infatti, in tale caso, la modifica della compagine soggettiva in senso riduttivo non avverrebbe, a parere dell’ANAC, per esigenze organizzative proprie del RTI o consorzio, ma per eludere la legge di gara e, in particolare, per evitare una sanzione di esclusione dalla gara per difetto dei requisiti in capo al componente del RTI, che viene meno per effetto dell’operazione riduttiva (cfr. art. 37, comma 18 e 19, del Codice dei Contratti Pubblici). Si vuole precisare che la natura interpretativa dell’atto lo rende applicabile a tutti i procedimenti di applicazione della disposizione, sin dal momento della sua entrata in vigore.


LAVORI PUBBLICI

LE VARIANTI IN CORSO D’OPERA VANNO COMUNICATE ALL’ANAC E’ stato pubblicato, sul sito internet dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), il comunicato del Presidente del 17 marzo 2015, relativo al riordino e all’aggiornamento delle modalità di trasmissione, all’ANAC stessa, delle varianti in corso d’opera. Com’è noto, l’art. 37 del d.l. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella legge 114/2014, ha introdotto, per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, l’obbligo di trasmissione all’ANAC delle varianti in corso d’opera di cui all’articolo 132, comma 1, lettere b), c) e d), del codice dei contratti pubblici, di importo eccedente il 10 per cento dell’importo originario del contratto, entro trenta giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante. Invece, per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera di cui all’articolo 132 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono comunicate all’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza dell’ANAC. In ordine alle precise modalità di trasmissione delle varianti, il Presidente dell’ANAC ha pubblicato i seguenti comunicati: comunicato del 16.7.2014, del 17.9.2014 e del 7.11.2014. Da ultimo, al fine di riordinare e aggiornare, sulla base dell’esame delle comunicazioni pervenute, le modalità di trasmissione delle varianti, in data 17 marzo 2015, il Presidente ha adottato un nuovo comunicato, che sostituisce i tre comunicati dinanzi riportati. Il comunicato in commento chiarisce i seguenti aspetti dell’obbligo di trasmissione: 1) Documentazione da trasmettere; 2) Ambito di applicazione; 3) Settori speciali; 4) Contraente generale; 5) Transazioni, accordi bonari ed appalti integrati; 6) Coordinamento con gli obblighi di comunicazione all’Osservatorio; 7) Effetti della trasmissione; 8) Organo competente. Al fine di garantire la completezza e coerenza della documentazione da trasmettere, viene allegato al comunicato un “modulo di trasmissione”, contenente le informazioni salienti richieste dall’art. 37 citato e dai precedenti comunicati. Viene, inoltre, specificato che ciascuna comunicazione deve contenere essa stessa,

in allegato, l’elenco generale della documentazione, con eventuali codici di lettura e consultazione. Al fine poi di contestualizzare la variante rispetto all’arco temporale del contratto, viene richiesto di produrre il verbale di consegna e di sospensione dei lavori (qualora sussista), le proroghe, nonché lo stato di avanzamento dei lavori emesso prima della variante e/o la valutazione dei lavori comunque contabilizzati, sebbene non sia stato eventualmente possibile trasferire il maturato economico in apposito SAL. In merito alla funzione del RUP, al quale compete l’accertamento delle cause delle varianti, viene ricordato che, nella apposita relazione prevista, deve dare puntuale evidenza del percorso logico seguito per accertare autonomamente le cause della variante e del corredo documentale, sul quale è basato l’esame motivato dei fatti (cfr. art.161, co.1, DPR 207/2010). La relazione, invece, non può contenere la riproposizione acritica delle motivazioni espresse dal direttore dei lavori. In particolare, per le variante dovute a cause impreviste e imprevedibili ( lett. b), comma 1, art.132, d.lgs. 163/2006) il RUP è tenuto ad accertare: - la non imputabilità delle cause della variante alla stazione appaltante, - la non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori ecc. (cfr. art.161, co.8, DPR 207/2010). Per le fattispecie di variante di cui alla lett. c), comma 1, art.132, D.lgs. 163/2006) il RUP deve: - verificare la natura e le caratteristiche delle cause (o evento) in relazione alla natura del bene (specificità); - esprimersi in ordine alla prevedibilità o meno del “rinvenimento” causa della variante, nella fase di progettazione, individuando anche a quale livello di progetto sia riconducibile l’eventuale mancata previsione. - esprimersi sulla completezza e adeguatezza dei dati e degli accertamenti preliminari in situ, dei sondaggi, degli studi interdisciplinari, delle prove, delle ricerche, del censimento delle interferenze, delle cave disponibili, degli impatti rilevanti, e di ogni altro dato occorrente per una progettazione di qualità (cfr. DPR 207/2010, art.15 e ss.). Il RUP dovrà altresì, allegare gli eventuali pareri di Enti terzi che abbiano avuto un ruolo causale sulla variante, nonché gli eventuali ulteriori accertamenti e indagini necessarie alla progettazione definitiva o esecutiva. Relativamente all’ambito di applicazione, il comunicato precisa che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere all’ANAC la documentazione di cui all’art.37, comma 1, legge n.114/2014, qualora: • l’importo dell’appalto a base di gara sia superiore alla soglia comunitaria di cui all’art.

235

28 del D.lgs. n. 163/2006; • la variante sia superiore al 10% dell’importo del contratto originario. Il comunicato prevede, inoltre, che le stazioni appaltanti sono tenute alla trasmissione all’ANAC della documentazione inerente le varianti anche nei seguenti casi: a. nel caso in cui il superamento del 10% sia determinato dal cumulo di più fattispecie di variante, purché almeno una sia riconducibile a quelle individuate dal primo comma dell’art. 37 legge n. 114/2014 e art 132, comma 3, secondo periodo, ovvero, ex art. 132, comma 1, lett. c), e art.205 del D.lgs. 163/2006); b. nei contratti misti con prevalenza di servizi o di forniture, nella misura in cui la variante riguardi l’esecuzione di lavori e l’importo dei lavori stessi (a base di gara) sia superiore alla soglia comunitaria; c. per le varianti relative ad appalti nei settori speciali o relative ad interventi emergenziali sottoposti a deroga; d. per le varianti ripetute relative ad un medesimo appalto, qualora, ferme restanti le altre soglie e condizioni, il loro importo complessivo superi il 10% dell’importo originario del contratto; in tal caso, il termine di 30 giorni decorre dall’approvazione della variante che determina il superamento della soglia del 10% del contratto originario. In merito ai settori speciali, il documento chiarisce che non sussiste alcun obbligo di comunicazione delle varianti in corso d’opera nei settori speciali, ai sensi dell’art. 37, co. 2, legge 114/2014, per il tramite del sistema SIMOG. Tale obbligo è stato, invece, introdotto al punto 3, lett. c), del comunicato ANAC del 17.9.2014 ed è assolto dal RUP con la trasmissione della variante all’Ufficio Vigilanza Analisi Varianti. Il documento, inoltre, precisa che, al verificarsi delle medesime soglie d’importo dell’appalto (pari o superiore alla soglia comunitaria) e della variante (eccedente il 10% del contratto originario), sono soggette all’obbligo di trasmissione ad ANAC anche le varianti in corso d’opera inerenti i contratti del Contraente Generale che ai sensi dell’art.176, comma 5, lett. a), D.lgs. 163/2006, sono a carico del medesimo Contraente Generale. L’ANAC, al fine di disporre di un quadro completo dell’aumento di spesa, ritiene necessario, ancorché ciò non sia espressamente previsto dalla norma, includere, con la trasmissione della variante, anche gli atti relativi alle transazioni o accordi bonari rispettivamente ex artt. 239 e 240 del codice, eventualmente espletati prima della variante, nonché le varianti che ricorrono negli appalti integrati di cui all’art. 53, comma 2, lett. b) e c), del codice, nella fase che precede la consegna dei lavori. Il comunicato precisa altresì che:


LAVORI PUBBLICI

a. Per le varianti di importo superiore al 10% del valore del contratto originario, relative ad appalti di importo a base di gara superiore alla soglia comunitaria, i dati sintetici devono essere comunicati all’Osservatorio dei Contratti Pubblici, in conformità ai Comunicati del Presidente della soppressa AVCP del 4 aprile 2008, del 14 dicembre 2010 e del 22 ottobre 2013; b. In relazione agli appalti di valore a base di gara superiore alla soglia comunitaria, per le varianti di importo inferiore al 10% dell’importo contrattuale, valgono gli obblighi di comunicazione all’Osservatorio dei Contratti Pubblici in osservanza ai Comunicati della soppressa AVCP sopra citati; c. Per le tipologie di varianti non contemplate dall’art. 37, comma 1, legge n. 114/2014 (varianti ex art. 132, comma 1, lett. a e lett. e nonché comma 3, secondo periodo, nonché ex art.205 del d.lgs. 163/2006) i dati sintetici devono essere comunicati all’Osservatorio dei Contratti Pubblici, in conformità ai Comunicati della soppressa AVCP sopra citati; d. Con riguardo agli adempimenti prescritti dal comma 2, art. 37, legge n. 114/2014, al fine di armonizzare le presenti disposizioni con i Comunicati della soppressa AVCP del 4 aprile 2008 e seguenti, si specifica quanto segue: 1. L’obbligo di comunicazione all’Osservatorio dei Contratti Pubblici dei dati sulle varianti si intende assolto mediante la compilazione delle scheda variante del sistema informativo, nei limiti e con le modalità indicate all’art. 7, co. 8, del d.lgs. 163/2006 e nei Comunicati della soppressa AVCP del 4 aprile 2008 e ss.; 2. Resta immutata la soglia minima di € 40.000,00 a base di appalto, superata la quale le varianti devono essere comunicate all’Osservatorio; permane, altresì, la ripartizione delle competenze in materia di raccolta dei dati tra Osservatorio centrale e Sezioni regionali; 3. Il termine temporale per la comunicazione dei dati della variante, indicato in 60 giorni nei precedenti Comunicati della soppressa AVCP, è ridotto a 30 giorni in conformità al disposto dell’art. 37 della legge n. 114/2014.

GIURISPRUDENZA L’ATTESTATO SOA DEVE PERMANERE VALIDO FINO ALLA CONCLUSIONE DEI LAVORI

(Consiglio di Stato sez. V 3/2/2015 n. 510) Appare del tutto corretta la sentenza del TAR della Sardegna, secondo cui la riso-

luzione del contratto al tempo aggiudicato dipende dalla decadenza dell’attestazione SOA – decadenza che a questo momento non può più essere messa in dubbio – ed è collegata al principio generale statuito dall’art. 40 D. Lgs. 163 del 2006, secondo il quale l’affidamento e lo svolgimento di lavori pubblici di importo superiore a €. 150.000,00 può essere aggiudicato solamente agli operatori economici dotati dell’attestazione SOA corrispondente ai lavori da realizzare: da ciò non può che discendere che la validità di tale attestazione deve permanere fino al compimento delle opere e per questo è sufficiente rammentare che la giurisprudenza di questa Sezione ha già affermato che l’amministrazione appaltante può in ogni momento, anche dopo il provvedimento di aggiudicazione definitiva, escludere dalla gara un’impresa, anche quella che sia stata definitivamente dichiarata aggiudicataria, allorquando accerti la mancanza dei requisiti di partecipazione alla gara stessa (Sez. V, 12 luglio 2010 n. 4477).

Plenaria nella sentenza n. 16/2014, valevoli anche per i procuratori speciali muniti di ampi poteri rappresentativi, si devono peraltro aggiungere anche quelle svolte ancora dall’Adunanza nella precedente sentenza n. 23 del 2013, secondo cui, qualora la lex specialis non contenga al riguardo una specifica comminatoria di esclusione, quest’ultima potrà essere disposta non già per la mera omessa dichiarazione di cui art. 38, ma “soltanto là dove sia effettivamente riscontrabile l’assenza del requisito della moralità professionale”. Ne segue che, anche ammettendo che i procuratori ad negotia di cui siano muniti di ampi poteri rappresentativi, tali da renderne assimilabile, per l’incidenza e la rilevanza del ruolo gestorio, il ruolo a quello degli amministratori, l’effetto espulsivo non potrebbe discendere, sul piano formale, dalla sola mancata dichiarazione di cui all’art. 38, ma solo e sostanzialmente dalla riscontrata ed effettiva sussistenza di precedenti penali in capo ad essi

LA DICHIARAZIONE RESA PER CONTO DEGLI ALTRI AMMINISTRATORI E’ VALIDA ANCHE SE NON NE RIPORTA I NOMINATIVI

NELLA DICHIARAZIONE UNITA ALL’OFFERTA RELATIVA AI SUBAPPALTI NON DEVONO ESSERE CITATI I SUBAPPALTATORI

1. Una lettura formalistica dell’art. 38 del d. lgs. 163/2006 è stata definitivamente superata dall’Adunanza Plenaria di questo Consiglio nella sentenza n. 16 del 31.7.2014 e, ora, anche dalla nuova previsione del comma 2-bis, introdotto dall’art. 39 del d.l. 90/2014, conv. in l. 114/2014, per quanto inapplicabile ratione temporis alla controversia. Ha chiarito l’Adunanza Plenaria di questo Consiglio, nella già menzionata sentenza n. 16 del 31.7.2014, che la dichiarazione sostitutiva relativa all’insussistenza delle condizioni ostative previste dall’art. 38 d. lgs. 163/2006 non deve contenere la menzione nominativa di tutti i soggetti muniti di poteri rappresentativi dell’impresa, quando questi ultimi possano essere agevolmente identificati, come nel caso di specie, mediante l’accesso a banche dati ufficiali o a registri pubblici. Una dichiarazione sostitutiva confezionata in tal modo, ha aggiunto l’Adunanza, è completa e non necessita di integrazioni o regolarizzazioni mediante l’uso dei poteri di soccorso istruttorio.

Come ricordato nella sentenza del Consiglio di Stato Sez. V, 21 novembre 2014, n. 5760 <<l’orientamento dominante nella giurisprudenza di questo Consiglio rappresentato da Cons. St., Sez. V, 25 luglio 2013, n. 3963, è nel senso che: “l’esistenza della totale copertura della categoria prevalente a legittimare la partecipazione alla gara, pur in carenza dei requisiti nelle categorie scorporabili, purché accompagnata dalla dichiarazione di voler subappaltare le scorporabili. In sintesi, la qualificazione mancante deve essere posseduta in relazione alla categoria prevalente, dal momento che ciò tutela la stazione appaltante circa la sussistenza della capacità economico finanziaria da parte dell’impresa (in tal senso, si veda. Consiglio di Stato, sezione quinta, 19 giugno 2012, n. 3563; 26 marzo 2012, n. 1726; n. 6708 del 2009; n. 4572 del 2008).Quanto alla identificazione del subappaltatore ed alla verifica del possesso da parte di questi di tutti i requisiti richiesti dalla legge e dal bando, essa attiene solo al momento dell’esecuzione (Cons. Stato, sezione quinta, 19 giugno 2012, n. 3563) ”>>.

(Consiglio di Stato sez. II 4/3/2015 n. 1079)

2. Alle considerazioni svolte dall’Adunanza

236

(TAR Lombardia Brescia sez. II 10/3/2015 n. 387)


TECNICA EDILIZIA COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

EMANATO IL DECRETO DI ATTUAZIONE DEL D.P.R. 8/2015 CHE RIGUARDA LA SICUREZZA DEGLI ASCENSORI IN SERVIZIO PUBBLICO Si fa seguito alla notizia pubblicata sul precedente notiziario per segnalare che è stato emanato il D.M. 09/03/2015, pubblicato sulla G.U. n. 61 del 14/03/2015. Tale provvedimento abroga definitivamente il D.M. 11/01/2010 e conferma del D.M. 05/03/1931, n. 281. Tale decreto sancisce che la Regione o l’ente locale devono trasmettere all’USTIF competente per territorio, almeno 30 giorni prima dell’apertura dell’impianto al pubblico esercizio, la documentazione indicata del decreto in esame in particolare quella riguardante l’individuazione del Responsabile dell’esercizio Inoltre viene prescritto che la manutenzione deve essere affidata a personale munito di certificato di abilitazione (ai sensi degli artt. 6, 7, 8 e 10 del D.P.R. 1767/1951) o ad una ditta abilitata ai sensi della L. 46/1990, che a sua volta impieghi esclusivamente personale abilitato. Le verifiche dovranno essere fatte secondo i seguenti criteri: • giornalmente, prima dell’inizio del servizio pubblico, il personale incaricato deve procedere a effettuare una o più corse di prova a vuoto; • ogni 6 mesi, il responsabile dell’esercizio deve effettuare i controlli e le prove di cui all’appendice E delle norme UNI 81-1:2008 e 81-2:2008, e redigere in collaborazione con il soggetto manutentore il verbale relativo alle prove effettuate. • ogni 3 anni o in caso di incidente o di revisioni speciali, con funzionario tecnico dell’USTIF, al fine di verificare il corretto operato del Responsabile dell’esercizio. USTIF si riserva la possibilità di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verificare il rispetto delle disposizioni di sicurezza, lo stato di conservazione ed il buon funzionamento degli impianti.

proroga prevista dal D.L. “Milleproroghe” 192/2014; i requisiti per l’ammissione al piano di adeguamento di cui al D.M. 16/03/2012 ed il Vademecum ministeriale. L’art. 4, comma 2, del D.L. 31/12/2014, n. 192 (cosiddetto “Milleproroghe”, convertito in legge dalla L. 11/2015) ha prorogato fino al 31/10/2015 il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere: • con oltre 25 posti letto; • esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 09/04/1994 (approvativo della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere, entrato in vigore in data 11/05/1994); • in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con D.M. 16/03/2012. L’ultimo provvedimento di proroga ha agito modificando l’art. 11, comma 1, del precedente D.L. 150/2013 (conv. L. 15/2014), senza tuttavia prolungare anche la data alla quale va verificato il possesso dei requisiti per l’ammissione al citato piano straordinario biennale di adeguamento antincendio. Tali requisiti devono pertanto essersi verificati alla data di entrata in vigore della L. 15/2014, di conversione del D.L. 150/2013,

ANTINCENDIO - OBBLIGO DI ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE RICETTIVE PROROGATO AL 31/10/2015 Il termine per l’adeguamento antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto - dopo l’ultima

237

e cioè al01/03/2014. A proposito del Piano di adeguamento, approvato con il D.M. 13/03/2012, i requisiti di sicurezza antincendio per l’accesso sono: • possesso delle misure integrative di gestione della sicurezza, che281 devono prevedere PANTONE un servizio interno di -sicurezza, permaCMYK 100 72 - 0 - 32 nentemente presente l’esercizio RGB 0 - 40 -durante 104 e ricompreso nel piano di emergenza, al fine di consentire un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all’esodo; • requisiti previsti ai punti 9, 10, 11.2, 12 (richiesto per le sole strutture per le quali è previsto l’obbligo), 13, 14, 15, 17, 20.2, 20.3 (con possibilità di prevedere la capacità di deflusso pari a quella indicata al punto 20.1 alle condizioni ivi riportate), 20.5 (limitatamente alla larghezza della scala e della via di esodo ad uso promiscuo), del Titolo II, dell’Allegato al D.M. 09/04/1994. Sempre sul Piano di adeguamento, sono stati poi forniti, con la Circolare prot. 5949 del 24/04/2012, alcuni importanti chiarimenti applicativi, per i quali si rinvia all’articolo Piano di adeguamento antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere. Si può consultare in proposito anche il Vademecum per l’adeguamento alla normativa di prevenzione incendi delle strutture alberghiere, diffuso dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco in data 30/04/2012.

PA CM RG


URBANISTICA COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO: REGIONE LOMBARDIA DETTA GLI INDIRIZZI APPLICATIVI DELLA L.R. N. 31/2014 Regione lombardia ha pubblicato dei chiarimenti interpretativi e applicativi relativamente ad alcune disposizioni della L.R. n. 31/2014, con particolare attenzione ai profili più urgenti della disciplina della fase transitoria, dettata all’art. 5, che s riportano di seguito. INDIRIZZI APPLICATIVI DELLA L.R. 28 NOVEMBRE 2014, N. 31 Validità dei documenti di piano Il comma 5 dell’art. 5, all’ultimo periodo, dispone una proroga della “validità dei documenti comunali di piano, la cui scadenza intercorra prima dell’adeguamento della pianificazione provinciale e metropolitana”. La questione riguarda evidentemente i soli Comuni con popolazione superiore a duemila abitanti, in quanto per i Comuni fino a duemila abitanti tutte le previsioni del PGT, comprese quelle del documento di piano, “hanno validità a tempo indeterminato” (cfr. art. 10 bis, comma 2, della L.R. n. 12/2005). Ciò premesso, si evidenziano le caratteristiche della proroga disposta dalla L.R. n. 31: - trattandosi di una proroga ex lege, non si rende necessario alcun atto comunale, diversamente dalla precedente proroga (facoltativa) prevista dall’art. 2 della L.R. n. 1/2013; - la proroga deve essere intesa come valida anche per i documenti di piano già scaduti alla data di entrata in vigore della L.R. n. 31/2014 (2 dicembre 2014), essendo la volontà del legislatore quella di consentire a tutti i Comuni indistintamente la possibilità di adeguarsi in toto alla nuova disciplina, a seguito degli adempimenti e nei termini previsti dalla L.R. n. 31; - in quanto fissata dal legislatore in “dodici mesi successivi al citato adeguamento”, alla luce dei disposti di cui ai commi 1 e 2 dello stesso art. 5, di fatto la proroga può diventare triennale. Si precisa che, per effetto di detta proroga ex lege, riprendono efficacia anche eventuali previsioni, contenute in documenti di piano scaduti, riferite ad ambiti di trasformazione, con conseguente possibilità di riavviare la procedura di approvazione dei relativi piani attuativi. Ciò è in linea con quanto stabilito al comma 6 in relazione ai “piani attuativi conformi o in variante connessi alle previsioni di PGT vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge”, in quanto la reviviscenza delle previsioni scadute e la vigenza delle stesse vengono a determinarsi

nel medesimo momento, appunto all’entrata in vigore della legge, entrambe come suoi effetti diretti e immediati. Si precisa che, ai fini dell’approvazione anche di questi piani attuativi, la disciplina di riferimento non è quella ordinariaPANTONE di cui all’art. 281 14 della L.R. n. 12/2005, bensì CMYK la disciplina dettata 100 - 72 -speciale 0 - 32 ai commi 6 e seguenti RGB 0 - 40del - 104medesimo art. 5 della L.R. n. 31/2014. Procedimenti di pianificazione in itinere Per i Comuni che non hanno ancora approvato il loro primo PGT e che per ciò stesso risultano attualmente coinvolti nella procedura di commissariamento ex art. 25 bis, comma 3, della L.R. n. 12/2005, il comma 5 dell’art. 5 prevede espressamente la conclusione dell’iter di approvazione “secondo quanto previsto dalla l.r. 12/2005 vigente prima dell’entrata in vigore della presente legge”. Chiarito che questo vale sia per i PGT già adottati alla data di entrata in vigore della L.R. 31 sia per quelli solo avviati, resta inteso che i relativi atti di adozione e/o approvazione saranno comunque assunti dal commissario ad acta. Anche ai fini del perfezionamento da parte di tutti gli altri Comuni di eventuali varianti di PGT già adottate alla data di entrata in vigore della L.R. 31/2014, è espressamente disposta l’applicazione della disciplina urbanistica previgente. Varianti al PGT possibili nella fase transitoria Il comma 4 dell’art. 5 restringe le possibilità per i Comuni di approvare “varianti del PGT e piani attuativi in variante al PGT” durante il periodo di adeguamento alla legge, scandito nei tre commi precedenti. Dal momento che la norma esordisce richiamando l’adeguamento finale, ossia quello che dovrà concretizzarsi nel PGT, l’operatività delle restrizioni è da considerare immediata, a far tempo cioè dall’entrata in vigore della L.R. 31, dunque non condizionata da altri adempimenti. Peraltro, tali restrizioni, più avanti meglio precisate, non interessano tutte le articolazioni del PGT, bensì il solo documento di piano e all’interno di questo unicamente le “previsioni di trasformazione”, non anche, ad esempio, gli obiettivi di sviluppo. Questa lettura “ristretta” è supportata dal dato letterale del comma in questione (vedi anche l’ultimo periodo che menziona “le previsioni e i programmi edificatori del documento di piano vigente”), nonché dallo stretto collegamento tra i commi 4 e 6. Restano pertanto estranee alla disciplina restrittiva in esame le varianti al piano dei servizi e al piano delle regole, a condizione che le stesse non abbiano incidenza sulle previsioni urbanistiche del documento di piano. A titolo esemplificativo, sono certamente possibili tutte le varianti al piano delle regole o al piano dei servizi interne al vigente tessuto

238

urbano consolidato, anche ampliative delle attuali potenzialità edificatorie, mentre sono da considerare precluse varianti agli stessi piani che abbiano ad oggetto aree esterne al vigente tessuto urbano consolidato che “comportino PANTONE COOLnuovo GRAY 9 consumo di suolo”, perché dal piano delle regole, CMYK 0individuate - 0 - 0 - 60 secondo previsto dall’art. 10, comma RGB 135quanto - 135 - 135 1 , lett. e, della L.R. n. 12/2005, come: 1) “aree destinate all’agricoltura”; 2) “aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche”; 3) “aree non soggette a trasformazione urbanistica”. Entro i limiti sopra precisati, le varianti possibili sono “unicamente” quelle “che non comportino nuovo consumo di suolo” e che rispondano alle finalità indicate dal legislatore, ossia la “riorganizzazione planivolumetrica, morfologica, tipologica o progettuale delle previsioni di trasformazione già vigenti, per la finalità di incentivarne e accelerarne l’attuazione”. L’individuazione di nuove aree di trasformazione è da considerare pertanto preclusa, fatte salve due eccezioni puntualmente indicate, ossia gli “ampliamenti di attività economiche già esistenti” e le varianti “finalizzate all’attuazione degli accordi di programma a valenza regionale”. In relazione alla prima delle due fattispecie, si precisa che presupposto per la variante in ampliamento, possibile anche a mezzo di procedura SUAP, è che l’attività economica sia in essere, non essendo sufficiente quindi la sola previsione in sede di documento di piano. Trattandosi di una norma speciale, che reca una deroga, la opportuna interpretazione richiede che l’area interessata dall’ampliamento sia limitrofa all’insediamento esistente, che risulti adeguatamente dimostrata la necessità dell’ampliamento, nonché motivata la necessità di consumo del suolo. Quanto alla seconda eccezione, gli accordi di programma “a valenza regionale” sono da intendersi sia quelli promossi direttamente dalla Regione sia quelli promossi da altri enti e aderiti dalla Regione ai sensi dell’art. 6 della L.R. 14 marzo 2003, n. 2. Si precisa che la locuzione usata dal legislatore regionale al comma 4 (“unicamente varianti del PGT”) deve essere “letta” alla luce della proroga della validità dei documenti di piano, proroga disposta al comma 5 e la cui portata è stata sopra illustrata. Questo significa che non è affatto preclusa, già in questa fase transitoria, la possibilità di dar corso a nuovi documenti di piano o varianti degli stessi, anche in riduzione del consumo di suolo precedentemente previsto, sempre però nel rispetto dei limiti posti dal comma 4 (compreso il suo ultimo periodo) nei termini chiariti dalla presente circolare, nonché di quanto disciplinato al comma 6 dell’art. 5 circa la possibilità di presentare, entro il termine di trenta mesi, istanza per l’approvazione “dei piani attuativi conformi o in variante connessi alle previsioni di PGT


URBANISTICA

vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge”. Piani attuativi nella fase transitoria A motivo dello stretto collegamento tra i commi 4 e 6, già sopra rimarcato a proposito delle varianti ammissibili, la speciale disciplina procedurale stabilita ai commi 6 e seguenti si applica ai soli piani attuativi previsti dal documento di piano, ossia quelli relativi agli “ambiti di trasformazione” individuati ai sensi dell’art. 8, comma 2, lett. e), della L.R. n. 12/2005. Trattandosi di disciplina speciale, l’eventuale intervento sostitutivo a mezzo di commissario ad acta resta in capo alla Regione, come dispone la norma, e dunque a questa fattispecie non si applica il comma 7 dell’art. 14 della L.R. n. 12/2005, che prevede l’esercizio del potere sostitutivo da parte delle Province “a far tempo dall’efficacia del rispettivo piano territoriale di coordinamento provinciale”; pertanto le istanze di intervento sostitutivo ai sensi del comma 7 dell’art. 5 della L.R. n. 31/2014 devono essere indirizzate esclusivamente alla Giunta regionale – Direzione generale Territorio, urbanistica e difesa del suolo. I piani attuativi previsti esclusivamente dal piano delle regole continuano ad essere approvati secondo le procedure fissate all’art. 14 della L.R. n. 12/2005, compresi gli adempimenti connessi all’eventuale intervento sostitutivo, il cui esercizio resta in capo alle Province (o alla Città metropolitana di Milano). Sempre con riferimento alla portata dei poteri sostitutivi previsti dal comma 7 dell’art. 5, la norma prevede che il commissario, nominato allo scadere del termine di sette giorni assegnato al Comune per adempiere, provveda all’istruttoria tecnica, all’adozione, all’approvazione e al convenzionamento “secondo necessità”. Questo significa che il commissario potrà essere nominato per la mancata conclusione, da parte del Comune, di una qualunque delle fasi del procedimento di approvazione del piano attuativo sopra indicate. Il mandato del commissario, conseguentemente, sarà limitato unicamente alla conclusione di quella specifica fase del procedimento in ordine alla quale si è verificata l’inerzia dell’Amministrazione comunale. A conclusione del compito assegnato al commissario, la competenza in ordine al progetto di piano attuativo torna quindi in capo al Comune. Pertanto, laddove eventuali determinazioni negative del commissario non vi abbiano già posto termine, l’Amministrazione comunale dovrà concludere il procedimento, determinandosi relativamente alle fasi successive nei termini indicati dall’art. 14 della L.R. n. 12/2005. In caso di ulteriori inadempienze comunali potranno nuovamente essere attivati i poteri sostitutivi regionali previsti dal comma 7 dell’art. 5 della L.R. n. 31/2014.

Maggiorazione del contributo sul costo di costruzione Il comma 10 dell’art. 5 prevede che i Comuni, fino all’adeguamento dei PGT “alle disposizioni della presente legge” (comma 3), applichino “una maggiorazione percentuale del contributo relativo al costo di costruzione” nel caso di “interventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto”. Premesso che la maggiorazione in questione non riguarda la parte del contributo di costruzione riferita agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, si evidenziano i seguenti punti: - la maggiorazione non sostituisce bensì si aggiunge a quella già prevista all’art. 43, comma 2 bis, della L.R. n. 12/2005, essendo oltremodo diverse le possibili utilizzazioni; essendo, invece, pressoché identico il riferimento applicativo (“suolo agricolo nello stato di fatto”, in luogo di ”superfici agricole nello stato di fatto”), valgono le indicazioni fornite, ai fini della corretta individuazione delle aree, dalla D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 8/8757, pubblicata nel BURL 12 gennaio 2009, n. 2; - la maggiorazione è immediatamente operativa, a far tempo dall’entrata in vigore della L.R. n. 31/2014, nelle percentuali fissate dal legislatore e precisamente: venti per cento fuori dal tessuto urbano consolidato, cinque per cento all’interno dello stesso; il Comune è facoltizzato ad aumentare, fino al massimo del trenta per cento, solo la prima delle due fattispecie; - alla luce del disposto di cui all’art. 48, comma 7, della L.R. n. 12/2005, che fissa la determinazione della quota di contributo relativa al costo di costruzione “all’atto del rilascio, ovvero per effetto della presentazione della denuncia di inizio attività”, la maggiorazione non dev’essere applicata in riferimento a permessi di costruire già rilasciati alla data di entrata in vigore della L.R. 31, come pure alle DIA già presentate alla medesima data; - stante l’esplicito richiamo al “contributo relativo al costo di costruzione di cui all’articolo 16, comma 3,” del D.P.R. n. 380/2001, nel caso di interventi a destinazione produttiva, la maggiorazione non va applicata sull’importo classificato come “smaltimento rifiuti”, che di norma va a sostituire il contributo sul costo di costruzione. Altre disposizioni in materia di contributo di costruzione Nell’art. 4 si rinvengono tre ulteriori disposizioni in materia di contributo di costruzione, tutte finalizzate a incentivare la riqualificazione e l’efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente. Innanzitutto merita di essere segnalata, in quanto di immediata applicazione, la disposizione dettata al comma 6, in modifica del comma 10 dell’art. 44 della L.R. n. 12/2005. Si tratta, più precisamente, di un aumento (dal 50 al 60 per cento) della percentuale di riduzione

239

degli oneri di urbanizzazione dovuti nei casi di ristrutturazione edilizia non comportante demolizione e ricostruzione. Per contro è da ritenere differita l’applicazione delle altre due disposizioni in materia di contributo di costruzione, dettate ai commi 3 e 5 del medesimo art. 4. La prima, integrando l’art. 10 della L.R. n. 12/2005, impone al piano delle regole di “prevedere, per gli ambiti di rigenerazione urbana in cui vengono previsti interventi di ristrutturazione urbanistica, la riduzione del contributo di costruzione di cui all’articolo 43”, che comprende gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e il contributo sul costo di costruzione. Questa disposizione va letta congiuntamente con quella di cui all’art. 3, comma 1, lett. k), che prevede l’integrazione del piano delle regole con nuovi contenuti puntualmente indicati, in particolare con l’approvazione della Carta del consumo di suolo. Ne deriva che solo alla conclusione del percorso di adeguamento dei PGT potrà (meglio: dovrà) trovare applicazione la riduzione del contributo di costruzione prospettata dalla L.R. n. 31. o stesso dicasi per le altre misure di incentivazione, finalizzate all’efficienza energetica, previste al comma 5 dell’art. 4, disposizioni esse pure integrative dell’art. 10 della L.R. n. 12/2005 (nuovi commi 1 ter e 1 quater). Milano, 24 Marzo 2015 IL DIRETTORE GENERALE (Paolo Baccolo)

E’ ILLEGITTIMA LA RICHIESTA DI AGGIORNAMENTO RETROATTIVO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE SE IL TITOLO EDILIZIO È GIÀ STATO RILASCIATO (CdS n. 1504 del 19 marzo 2015)

I giudici amministrativi tornano ancora una volta sulla legittimità di una prassi, seguita da molti Comuni, di applicare retroattivamente i provvedimenti con cui essi hanno provveduto a rideterminare la misura degli oneri di urbanizzazione, creando in molti casi un vero e proprio danno patrimoniale alle casse municipali. La recente sentenza del Consiglio di Stato (n. 1504 del 19 marzo 2015) ha ritenuto illegittimo il provvedimento con il quale un Comune ha chiesto al titolare di un permesso di costruire il pagamento, a titolo di oneri di urbanizzazione, di una somma ulteriore rispetto a quella già versata ai fini del rilascio del titolo, motivato con riferimen-


URBANISTICA

to al fatto che si tratta di somme dovute a titolo di “aggiornamento del contributo di costruzione”, secondo gli indirizzi impartiti con apposita successiva deliberazione della Giunta Municipale. Ricorda, infatti, il Consiglio che ai sensi dell’art. 16 del DPR. n. 380 del 2001 (T.U. edilizia), il contributo afferente al permesso di costruire, commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, e quindi per entrambe le componenti, è determinato e liquidato all’atto del rilascio del titolo edilizio, onde non può ammettersi la sua rideterminazione, peraltro in mancanza dell’inserimento nel permesso di costruire di una clausola che consenta ciò, non potendo assumere alcun rilievo la comunicazione, diretta dalla P.A. all’interessato, secondo cui l’Amministrazione comunale può, in epoca successiva, e a distanza di alcuni anni, in relazione all’aggiornamento delle due componenti, provvedere ad una nuova liquidazione, richiedendo somme a conguaglio. La sentenza si inserisce nel solco di un sempre più consolidato indirizzo giurisprudenziale che ritiene illegittima la richiesta di ricalcolare il contributo di costruzione in funzione di provvedimenti intervenuti successivamente al rilascio del titolo edilizio. L’orientamento dei giudici amministrativi è di ritenere che le delibere comunali che prevedono l’adeguamento degli oneri di urbanizzazione possono essere applicate solo ai titoli rilasciati dopo la loro adozione e non anche a quelli antecedenti. Alcune pronunce pongono però un’eccezione a tale regola generale. Precisamente, l’unica ipotesi in cui l’aggiornamento disposto successivamente può essere applicato in modo retroattivo è il caso in cui nel titolo abilitativo sia stata inserita l’espressa clausola “salvo conguaglio” (T.A.R. Sardegna, sez. II, 30 gennaio 2013, n. 75). Diverso il caso in cui l’Amministrazione abbia riconosciuto l’errore nel quale era incorsa quantificando l’importo del contributo in misura superiore a quella dovuta: in tal caso il titolare del permesso di costruire ha diritto ad ottenere il rimborso dell’eccedenza, che può esercitare nel termine di prescrizione decorrente, ex art. 2935 c.c., dal momento in cui detto diritto può essere fatto valere, cioè da quando ha avuto comunicazione da parte dell’Amministrazione dell’errore nel quale essa era incorsa (Cons. Stato, sez. IV, 10 maggio 2011, n. 2769).

è conforme al titolo e solo il pagamento in conformità al titolo fondativo del credito determina l’estinzione dell’obbligazione, laddove il pagamento parziale determina solo l’estinzione parziale della pretesa dell’ Amministrazione, che conserva il diritto all’eventuale conguaglio fino allo spirare del termine di prescrizione del corrispondente diritto. ********************* Cons. Stato Sez. IV, 12-06-2014, n. 3009 Ai sensi dell’ art. 16 del d.P.R. 380/2001 (T.U. Edilizia), il contributo afferente al permesso di costruire, commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, è determinato e liquidato all’atto del rilascio del titolo edilizio, onde non può ammettersi che l’Amministrazione comunale possa, in epoca successiva, e a distanza di alcuni anni, in relazione all’aggiornamento delle due componenti, provvedere ad una nuova liquidazione, richiedendo somme a conguaglio (Conferma della sentenza del T.a.r. Puglia, Lecce, sez. III, 15 gennaio 2013, n. 49). ********************* Cons. Stato Sez. IV, 10-3-2015 In materia edilizia il contributo di costruzione va determinato al momento del rilascio del titolo edilizio, dovendosi fare applicazione relativamente al quantum dovuto alla normativa allo stato vigente; è pertanto illegittimo il provvedimento con il quale, dopo il rilascio del permesso di costruire, il Comune ha chiesto un conguaglio del contributo di costruzione facendo applicazione di una disciplina che è successiva rispetto al momento in cui è insorta l’obbligazione contributiva, con conseguente violazione del principio del tempus regit actum.

Massime correlate T.A.R. Veneto Venezia Sez. II, 16-06-2011, n. 1042 In materia edilizia, in riferimento agli oneri concessori, se è vero che il pagamento rappresenta la modalità principale di estinzione del debito, è altrettanto vero che l’effetto estintivo si verifica se il pagamento

240

In materia edilizia le operazioni di calcolo degli importi dovuti in relazione all’obbligazione contributiva correlata al rilascio di titoli edilizi (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione) costituisce attività vincolata che si esplica in virtù dell’applicazione delle disposizioni normative disciplinanti la materia, senza che possano residuare margini di discrezionalità, di guisa che non sono configurabili a carico degli atti che definiscono siffatti obblighi contributivi vizi di eccesso di potere. ********************* T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, 14-04-2014, n. 984 T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, 25-02-2014, n. 2209 In materia edilizia i provvedimenti con cui l’ente locale rivendica somme a conguaglio dovute a titolo di oblazione o di oneri concessori non abbisognano di particolare motivazione, in quanto la determinazione di tali somme costituisce il risultato di una mera operazione materiale, applicativa di parametri stabiliti dalla legge o da norme di natura regolamentare stabilite dall’Amministrazione, sicché l’interessato può solo contestare l’erroneità dei conteggi effettuati dall’Ente . ********************* T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, 17-11-2009, n. 1798 La pubblica amministrazione non può disporre l’aggiornamento degli oneri di urbanizzazione con atto successivo e con effetto retroattivo, tale atto infatti sarebbe illegittimo a meno che nella concessione edilizia fosse stata inserita una espressa clausola “salvo conguaglio”.


VARIE COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

BENEFICI SUL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE RICHIESTA DI RIMBORSO PER I CONSUMI DEL PRIMO TRIMESTRE 2015 L’Agenzia delle Dogane ha reso disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione per il rimborso delle accise sul gasolio relativo ai consumi del primo trimestre 2015. La misura del beneficio riconoscibile è pari a euro 214,18609 euro per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2015. Possono usufruire dell’agevolazione gli esercenti l’attività di autotrasporto merci in conto proprio e, pertanto, anche le imprese edili, con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate. Si ricorda, infine, che per ottenere il rimborso, ai fini della restituzione in denaro o dell’utilizzo in compensazione, i soggetti sopra individuati devono presentare l’apposita dichiarazione agli Uffici delle dogane territorialmente competenti entro il termine del 30 aprile 2015. Allegati: ■ Agenzia delle Dogane, nota 24032015, n. 37062 ■ Agenzia delle Dogane, nota 20032015, n. 31373RU (pubblicati sul sito internet di ANCE Brescia - Collegio Costruttori all’indirizzo www. ancebrescia.it)

senza conducente sia per il trasporto conto terzi che per il trasporto conto proprio. Attraverso l’illustrazione di una serie di esempi pratici la Circolare fornisce quindi indicazioni su come si debba operare in occasione di acquisizioni di veicoli nelle formule sopra indicate, rammentando che agli inadempienti possono essere applicate sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da un minimo di € 2.500 a un massimo di € 15.000. Rinviando alla nota ministeriale pubblicata sul sito internet di ANCE Brescia - Collegio Costruttori (www.ancebrescia.it) gli ulteriori approfondimenti si segnalano, per quanto di maggiore interesse per il settore edile, i seguenti punti ■ Nell’ambito del trasporto conto proprio le fattispecie di disponibilità del veicolo ad altri soggetti sono espressamente, e tassativamente, richiamate dall’articolo 31 comma 1 lettera a). E’ consentito l’usufrutto, l’acquisto con patto di riservato dominio, la locazione con opzione di acquisto e il noleggio senza conducente per i veicoli fino a 6.t. ■ Per i veicoli superiori con massa complessiva a pieno carico superiore a 6 t. immatricolati ad uso proprio non sono mai ammessi né la locazione, nè il comodato anche se a favore di soggetti che utilizzano il veicolo per uso proprio. ■ Per i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 6 t. non essendo richiesta alcuna licenza o autorizzazione è ammesso il comodato d’uso gratuito. Per contratti superiori a 30 giorni sarà ne-

LOCAZIONE E COMODATO DI VEICOLI UTILIZZATI PER I TRASPORTI IN C/PROPRIO E C/TERZI (Circolare del 16/3/2015 prot. N. 5681)

Premesso che nel settore dell’autotrasporto merci può accadere che il mezzo di proprietà di una impresa o persona fisica sia dato, per un periodo più o meno lungo, in disponibilità ad altro soggetto, la Direzione generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità (Divisione 5) del Ministero della infrastrutture e trasporti con Circolare del 16 marzo 2015 n. 5681 ha effettuato una ricognizione delle fattispecie ammissibili a seconda che si tratti di trasporto conto terzi ovvero in conto proprio. Anche in considerazione di quanto previsto dall’art. 94, comma 4-bis) del Codice della Strada (in tema di obbligo di annotazione sulla carte di circolazione) la Circolare si sofferma nello specifico ad analizzare l’ammissibilità della locazione e del comodato

241

cessario il tagliando di aggiornamento della carta di circolazione. ■ Per i veicoli immatricolati conto proprio con qualsiasi massa complessiva non è mai ammessa né la locazione né il comodato ad altro soggetto che intenda PANTONE 281 utilizzarli ad uso terzi per il trasporto di merci terzi. CMYK 100 - 72 - 0 conto - 32 RGB 0 - 40 - 104

SISTRI - DAL 1° APRILE 2015 ENTRANO IN VIGORE LE SANZIONI PER MANCATA ISCRIZIONE E PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE Dal 1° aprile 2015 entrano in vigore le sanzioni previste dall’art. 260-bis del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente) relative all’omessa iscrizione al SISTRI e al mancato pagamento del contributo annuale. Al riguardo, si ricorda che si tratta di sanzioni amministrative pecuniarie il cui importo, nel caso di rifiuti pericolosi, può arrivare fino a 93.000 euro. Per quanto riguarda, invece, le sanzioni relative all’operatività del sistema SISTRI, il decreto legge 192/2014 (cd. “milleproroghe”) ha rinviato l’entrata in vigore al 1 gennaio 2016 ed ha disposto che durante questo periodo continuino ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi documentali per la gestione dei rifiuti, quali il registro di carico e scarico e il formulario di identificazione dei rifiuti, nonché il relativo regime sanzionatorio.

PA CM RG


VARIE

SISTRI - CHIARIMENTI SUL TRASPORTO IN CONTO PROPRIO DEI RIFIUTI PERICOLOSI La Circolare del Ministero dell’Ambiente n.1 del 31/10/2013, relativa all’applicazione dell’articolo 11, legge 31 agosto 2013, n.101, recava delle ambiguità per quanto riguarda il trasporto in conto proprio dei rifiuti pericolosi. In particolare, indicava come soggetti obbligati al Sistri gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale precisando che tra di essi vi erano anche gli enti e le imprese che trasportano i rifiuti pericolosi da loro stesse prodotti, iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 2-bis, ai sensi dell’art.212, comma 8, d.lgs. n. 152/2006, nonché i soggetti che effettuano il trasporto di rifiuti, iscritti all’Albo in categoria 5. Dal 9 marzo invece, sul portale Sistri, sotto la voce “soggetti obbligati”, per “trasportatori in conto proprio di rifiuti pericolosi” viene testualmente riportato che sono obbligate all’adesione al Sistri solo “le imprese che trasportano rifiuti pericolosi, iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in categoria 5”, quindi per quantità maggiori di 30 kg/litri al giorno. Ciò significa che, tutte le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano 30 kg/litri al giorno, cioè

iscritte nella categoria 2-bis dell’Albo, non sono obbligate al Sistri in qualità di trasportatori, ma dovranno iscriversi solo in qualità di produttori di rifiuti pericolosi purché con numero di dipendenti oltre a 10. Pertanto, tutti i veicoli iscritti in categoria 2-bis dovranno provvedere alla disinstallazione delle “black box” tramite voucher emesso dalla sezione regionale dell’Albo, mantenendo comunque l’iscrizione ai sensi dell’art. 212, comma 8 del d.lgs. 152/2006. Si ritiene opportuno ricordare che l’adesione al sistema per questi soggetti potrà comunque avvenire per scelta volontaria.

TRASPORTO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO SEMPLIFICAZIONE SULLE PROCEDURE DISCIPLINATE DAL DM 161/2012 Per trasportare i materiali da scavo, gestiti come sottoprodotti ai sensi del D.M. 161/2012, è sufficiente inviare una sola comunicazione cumulativa al giorno, contenente “un cronoprogramma complessivo dei trasporti programmati per la giornata”: lo afferma la direzione generale del ministero dell’ambiente rispondendo ad un quesito posto da alcuni operatori privati sull’applicazione dell’allegato 6 del citato decreto. Il D.M. 161 del 2012, applicabile solo ai materiali da scavo provenienti da attività od opere soggette a VIA o ad AIA, con volumi superiori a 6.000 mc, stabilisce, infatti, una procedura molto complessa per quanto riguarda il trasporto in base alla quale, prima di ogni trasporto e per ogni singolo veicolo/ viaggio, dovrebbe essere inviata all’autorità competente una comunicazione contenente numerose informazioni (es. generalità del produttore, del trasportatore e del destinatario, indicazione del luogo di produzione, luogo di destinazione, della targa veicolo utilizzato, data e ora del carico, quantità e tipologia del materiale trasportato etc.). Ciò, peraltro, vale anche nelle ipotesi in cui i materiali trasportati, il luogo di produzione, il sito di destinazione e magari anche il trasportatore coincidono. Si tratta di una procedura che sin da subito è apparsa eccessivamente complessa e di difficile applicazione, che nella pratica poteva comportare l’invio di innumerevoli comunicazioni praticamente uguali e contestuali, relative peraltro a materiali che non sono rifiuti, in quanto gestiti come sottoprodotti! Con i chiarimenti del Ministero, invece, viene consentito di eseguire una unica comunicazione giornaliera contenente tutte le informazioni dei vari trasporti.

242

Allegato: Comunicazione del Ministero dell’Ambiente (pubblicato sul sito internet di ANCE Brescia all’indirizzo www.ancebrescia.it)

LA FIDEIUSSIONE A SCADENZA PREFISSATA RENDE IL PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA NULLO

(T.A.R. sentenza n. 11284 del 25/11/2014) In una controversia in tema di garanzie fideiussorie dovute ai sensi della D. Lgs. 122/2005 relativamente, quindi, ad un immobile in corso di costruzione, il Tribunale di Firenze ha avuto modo di precisare quando la fideiussione, che dovrebbe “tutelare” tutte le somme versate e da versare da parte del promissario acquirente dal preliminare al rogito, sia stata rilasciata in conformità al suddetto decreto. Applicando il dettato legislativo al caso di specie i giudici del Tribunale di Firenze con la sentenza n. 11284 del 25 novembre 2014 hanno ritenuto nullo il preliminare di compravendita poiché la fideiussione, rilasciata dalla parte venditrice alla parte acquirente, avendo una scadenza in una data prefissata, non era conforme ai requisiti richiesti dalla legge. Si legge nella motivazione della sentenza che la stipula di una garanzia fideiussoria a scadenza fissa, seppure agganciata alla data prevista del contratto definitivo, è contraria alle esigenze di salvaguardia del promissario acquirente di immobili da costruire in quanto quest’ultimo rimarrebbe sfornito di tutela qualora per qualsiasi ragione non venisse rispettato il termine per la stipula del definitivo, in quanto la garanzia fideiussoria scadrebbe ugualmente. Come previsto dall’art. 3 comma 1 del decreto, la fideiussione può essere escussa solo in presenza di una delle “condizioni di crisi”, tassativamente indicate. Pertanto, con una fideiussione a scadenza fissa, l’acquirente rimarrebbe esposto al rischio che la situazione di crisi del venditore possa verificarsi nelle more del termine per la stipula del definitivo, ma dopo la scadenza della garanzia, perdendo così la possibilità di escuterla e di recuperare tempestivamente le somme già versate. Hanno però precisato i giudici di merito che la fideiussione a scadenza fissa coincidente con la data di stipula del definitivo, può ritenersi valida purché al contempo venga pattuita una possibilità di proroga o di rinnovo automatico, in caso di ritardo nel trasferimento della proprietà dell’immobile, dipendente in via esclusiva dalla volontà del promissario acquirente.


ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

ANCE INFORMA In questa rubrica vengono segnalati i documenti (circolari, suggerimenti, dossier, report, news) prodotti dall’Ance. Le informazioni sono pubblicate sul Portale dell’Associazione nazionale all’indirizzo www.ance.it al quale si rinvia per un approfondimento degli argomenti trattati.

Building Together: le opportunità del mercato ungherese

Oneri urbanizzazione: anche il CdS dice no al conguaglio retroattivo

Newsletter del 02/04/2015

Ammortizzatori in deroga: la Puglia individua i centri di orientamento

Ance: bene Padoan su politiche espansive e modifica al patto stabilità

Newsletter del 27/03/2015

Cigs per cessazione attività, proroga dei finanziamenti 2015

Oneri sicurezza: per il Consiglio di Contratti di solidarietà: aumenta del Stato l’indicazione è sempre obbli- 10% l’integrazione salariale Jobs Act: un dossier Ance fa il punto gatoria sulle novità della riforma del lavoro Programma del Consiglio Ue: al via Accesso agli atti di gara, va valutata l’esame della Camera Tfr in busta paga: in vigore il decreto la pertinenza e non l’utilità attuativo Procedura negoziata, no all’esclu“Reverse charge”, negli interventi sione automatica con meno di dieci Contributo Prevedi: definito l’accor- complessi inversione Iva solo per i offerte do sui tempi di pagamento subappalti Costi delle centrali di committenza, la posizione dell’Anac Soccorso istruttorio, nuovo intervento dell’Anac Split payment, la Ue critica l’entrata in vigore prima dell’ok europeo “Split payment”e “reverse charge”: nuovo modello per i rimborsi Iva Sistri, chiarimenti sui soggetti obbligati all’adesione Sistri: al via dal 1° aprile le sanzioni per iscrizione e pagamenti Edilizia e titoli abilitativi: in un dossier Ance il quadro delle nuove norme Trasporto in conto proprio: locazione e comodato di veicoli

243


GLI UFFICI DEL COLLEGIO DIREZIONE

Direttore

- GEOM. FRANCESCO ZANFRAMUNDO Gestione del personale, degli Uffici e Servizi del Collegio in conformità alle deliberazioni degli Organi statutari Rapporti con l’ANCE, con l'ANCE-Lombardia, con le associazioni aderenti all’ANCE, con gli organi di informazione e con gli Enti pubblici e privati Segreteria degli Organismi e dei Comitati del Collegio

SERVIZIO SINDACALE

Funzionario Funzionario

- DOTT. ALESSANDRO SCALVI - DOTT. MARCO TENCA Contrattazione territoriale Interpretazione ed applicazione dei contratti collettivi Vertenze individuali e collettive. Legislazione del lavoro Assicurazioni sociali: adempimenti INPS, INAIL, CAPE Sicurezza sul lavoro: adempimenti contrattuali e riferimenti legislativi Segreteria del Gruppo Giovani Costruttori

SERVIZIO Dirigente - ARCH. GIUSEPPE ANGUISSOLA TECNICO Dirigente - FERDINANDO CAPRA Funzionari - DOTT.SSA SARA MESCHINI - ING. ANGELO GRAZIOLI Problemi giuridici ed amministrativi nella gestione di appalti pubblici Attestazioni SOA Legislazione urbanistica nazionale e regionale Problemi tecnologici. Elaborazione costi e indici Certificazione di qualità Consulenza tecnico-legale per la gestione degli appalti. Precontenzioso Assistenza per l'affidamento delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione SERVIZIO Funzionario AMBIENTALE E TRIBUTARIO

- RAG. ENRICO MASSARDI Consulenza ed assistenza sulla normativa ambientale, la gestione, il trsporto e lo smaltimento dei rifiuti Consulenza ed assistenza sull’imposizione fiscale diretta ed indiretta Problemi dell’autotrasporto merci Affitti e locazioni

SERVIZIO Funzionario - ROSANNA CHIODAROLI AMMINISTRAZIONE Contabilità amministrativa e del personale Adempimenti fiscali. Contributi associativi Fondo assistenza imprenditori. Fondo carenza infortuni UFFICI AUSILIARI

- MAURO ROSSI - P.I. MARCO SCHIAVETTA - PAOLA ESPOSITO Segreteria generale e della Direzione Supporto ai servizi Centralino telefonico. Reception Organizzazione logistica riunioni Archivio e protocollo. Biblioteca Postalizzazione. Stampa supplementi Rilascio certificati camerali, visure e atti del registro imprese

PREZZIARIO OPERE EDILI

- DANIELA ALLEGRI Segreteria del Prezziario

C.E.R. COSTRUTTORI EDILI RIUNITI s.r.l.

- RAG. ROBERTO DE LUCCHI Servizi commerciali del Collegio Segreteria Notiziario Vendite ed abbonamenti pubblicazioni Contabilità amministrativa, del personale ed adempimenti fiscalii

Funzionario



ASCENSORI

MONTACARICHI

ELEVATORI

SCALE MOBILI

MONTA AUTO

IL MONDO CHE CRESCE SALE CON ELMA

ELMA s.p.a. via San Desiderio, 31 25020 Flero - (BS) Italy tel. +39 030 3580936 fax +39 030 3580190 SOA categoria OS04 classifica lll-bis www.elmaonline.it - elma@elmaonline.it

ADV_ELMA_205x296_NOTIZIARIO_2015.indd 1

14/01/15 11.50


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.